Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccupazione - Normativa che subordina il beneficio dell'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata alla condizione che il disoccupato e i suoi familiari coabitino nello Stato membro competente - Inammissibilità
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. f), sub i), e 68, n. 2]
Massima
$$L'art. 68, n. 2, del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, in combinato disposto con il suo art. 1, lett. f), sub i), osta ad una normativa nazionale in forza della quale il beneficio di un'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata è subordinato alla condizione che il disoccupato e i suoi familiari coabitino nel territorio dello Stato membro competente.
( v. punto 23 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-212/00,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal du travail de Mons (Belgio) e diretta ad ottenere, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Salvatore Stallone
e
Office national de l'emploi (ONEM),
una pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 1, lett. f), sub i), e 68, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann (relatore), presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: D. Louterman-Hubeau, capo divisione
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Stallone, dal sig. D. Rossini, rappresentante sindacale;
- per l'Office national de l'emploi (ONEM), dall'avv. A. Bridoux-Culem, avocat;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Hillenkamp e D. Martin, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Stallone, del governo belga e della Commissione, all'udienza del 29 marzo 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 24 maggio 2000, pervenuta alla Corte il 30 maggio successivo, il Tribunal du travail de Mons ha sollevato, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 1, lett. f), sub i), e 68, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Stallone e l'Office national de l'emploi (in prosieguo: l'«ONEM») circa una decisione di quest'ultimo che negava al primo il pagamento dell'indennità di disoccupazione ad aliquota maggiorata, detta aliquota per «capofamiglia».
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 1 del regolamento, intitolato «Definizioni», è così redatto:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
(...)
f) i) il termine "familiare" designa qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione secondo la quale le prestazioni sono erogate (...); tuttavia, se tali legislazioni considerano familiare o componente il nucleo familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore subordinato o autonomo ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione (...)».
4 L'art. 68, n. 2, del regolamento, che figura sotto il titolo III di quest'ultimo, capitolo VI, intitolato «Disoccupazione», dispone:
«L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato competente. Tale disposizione non si applica se, nel paese di residenza dei familiari, un'altra persona ha diritto a prestazioni di disoccupazione, purché i familiari siano presi in considerazione nel calcolo di tali prestazioni».
La normativa nazionale
5 In forza dell'art. 66 del regio decreto del 25 novembre 1991 sulla disciplina della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991, pag. 29888; in prosieguo: il «regio decreto») per beneficiare dell'indennità di disoccupazione prevista da quest'ultimo, il disoccupato deve avere la sua residenza abituale in Belgio; inoltre, egli deve risiedere effettivamente in Belgio.
6 L'art. 110, n. 1, del regio decreto è così redatto:
«Per lavoratore con carichi di famiglia si deve intendere il lavoratore che:
1° coabiti con un coniuge che non dispone né di redditi professionali né di redditi sostitutivi; in tal caso non si tiene conto dell'eventuale esistenza di redditi di altre persone con le quali il lavoratore coabita;
2° non coabiti con il coniuge ma coabiti esclusivamente con:
a) uno o più figli, a condizione che possa aver diritto per almeno uno di questi agli assegni familiari o che nessuno di essi disponga di redditi da lavoro o di redditi sostitutivi;
b) uno o più figli e altri parenti o affini fino al terzo grado incluso, a condizione che possa aver diritto agli assegni familiari per almeno uno dei figli e che gli altri parenti o affini non dispongano né di redditi da lavoro né di redditi sostitutivi;
c) uno o più parenti o affini fino al terzo grado incluso che non dispongano né di redditi da lavoro né di redditi sostitutivi.
(...)».
7 L'art. 114, n. 3, del regio decreto dispone che all'importo giornaliero di base dell'indennità di disoccupazione, per il lavoratore con carichi di famiglia, si aggiunge per tutto il periodo di disoccupazione una maggiorazione per perdita di reddito unico pari al 5% della retribuzione giornaliera media.
8 Quanto alla nozione di «coabitazione», l'art. 59 del decreto ministeriale del 26 novembre 1991 recante le modalità di applicazione del regio decreto (Moniteur belge del 25 gennaio 1992, pag. 1593) stabilisce che:
«Per coabitazione deve intendersi il fatto, per due o più persone, di vivere insieme sotto lo stesso tetto e di risolvere principalmente in comune le questioni domestiche.
Si ritiene altresì che coabitino i componenti della famiglia ["menage"] che:
1° sono chiamati alle armi o prestano servizio civile come obiettori di coscienza;
2° sono incarcerati, internati o ricoverati in un istituto per malati mentali, durante i primi dodici mesi;
3° hanno temporaneamente un'altra residenza per motivi professionali».
Fatti della causa principale e questione pregiudiziale
9 Risulta dal fascicolo che il sig. Stallone, cittadino italiano, risiede in Belgio. Dopo avervi prestato attività come lavoratore subordinato dal 16 maggio 1977 al 19 febbraio 1978, egli otteneva per la prima volta un'indennità di disoccupazione in Belgio in data 20 febbraio 1978. In occasione della domanda d'indennità, egli precisava di vivere con la moglie ed un figlio.
10 Dalle osservazioni scritte dell'ONEM risulta che la moglie e i figli del sig. Stallone hanno continuato a risiedere con lui in Belgio sino al 1° maggio 1991, data in cui tornavano a vivere in Italia.
11 Il 20 settembre 1993 il ricorrente nella causa principale presentava presso l'ONEM, mediante un formulario intitolato «Domanda di deroga per causa di forza maggiore», una domanda per il pagamento dell'indennità di disoccupazione all'aliquota per «capofamiglia», vale a dire l'aliquota maggiorata attribuita ai lavoratori con carichi di famiglia ai sensi dell'art. 110, n. 1, del regio decreto. La sua domanda era fondata sul fatto che, sebbene residenti in Italia, la moglie e i figli sarebbero stati materialmente a suo carico.
12 L'ONEM respingeva la domanda del sig. Stallone, ma non sembra avergli notificato la sua decisione di rigetto. Il sig. Stallone veniva informato casualmente del rigetto della sua domanda il 1° dicembre 1993, quando si presentava presso l'ente competente per il pagamento.
13 In seguito al rigetto della domanda da parte dell'ONEM, il sig. Stallone presentava ricorso dinanzi al giudice a quo contestando la decisione di rigetto. In considerazione del palese contrasto tra la normativa belga, da un lato, e le disposizioni del diritto comunitario, dall'altro, il Tribunal du travail de Mons ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se i Trattati istitutivi delle Comunità europee, la normativa comunitaria, in particolare gli artt. 1, lett. f), e 68, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, nella redazione attuale o nella redazione in vigore tra il 1° dicembre 1990 e oggi, ostino all'art. 110, n. 1, punti 1° e 2° , del regio decreto 25 novembre 1991 sulla disciplina della disoccupazione in quanto questa disposizione nazionale subordina il beneficio di un'aliquota vantaggiosa per l'indennità di disoccupazione alla condizione della coabitazione con taluni familiari e non unicamente alla condizione della presa a carico principale o effettiva».
14 Con tale questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se l'art. 68, n. 2, del regolamento, in combinato disposto con l'art. 1, lett. f), sub i), di quest'ultimo, osti ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale il beneficio dell'indennità di disoccupazione al tasso maggiorato è subordinato alla condizione della coabitazione del disoccupato e dei suoi familiari nel territorio dello Stato membro competente.
15 Anzitutto, occorre ricordare che la prima frase dell'art. 68, n. 2, del regolamento dispone che «[l]'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che l'ammontare delle prestazioni varia con il numero dei familiari, tiene conto anche dei familiari dell'interessato che risiedono nel territorio di un altro Stato competente».
16 Come osserva giustamente la Commissione, tale disposizione parte dal principio che non può esservi differenza di trattamento tra un disoccupato la cui famiglia risiede come lui nello Stato membro ospitante e un disoccupato i cui familiari risiedono nel territorio di un altro Stato membro. L'art. 68, n. 2, del regolamento ha lo scopo di evitare che sia instaurata una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori migranti in quanto sono essenzialmente questi ultimi che saranno danneggiati da una condizione di residenza dei loro familiari nel territorio nazionale. Tale disposizione è quindi l'espressione concreta del principio di parità di trattamento sancito all'art. 3, n. 1, del regolamento.
17 E' poi giocoforza constatare che l'art. 68, n. 2, del regolamento è applicabile ad una norma nazionale come quella controversa nella causa principale che implica, come il giudice nazionale rileva nell'ordinanza di rinvio, implicitamente ma necessariamente la residenza dei familiari nel territorio nazionale in quanto il beneficio dell'indennità di disoccupazione è concesso soltanto ai disoccupati che vi risiedono effettivamente.
18 Infine, a torto l'ONEM fa valere che l'art. 68, n. 2, del regolamento non è applicabile alla controversia nella causa principale tenuto conto del fatto che basta, per beneficiare dell'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata, che il disoccupato coabiti con una sola delle persone di cui all'art. 110, n. 1, del regio decreto e che, inoltre, l'ammontare dell'indennità di cui trattasi «non varia con il numero dei familiari». Infatti, interpretare tale disposizione in senso così restrittivo sarebbe incompatibile con il suo obiettivo quale definito al punto 16 di questa sentenza (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C-66/92, Acciardi, Racc. pag. I-4567, punti 22-26).
19 Analogamente, si deve respingere l'argomento dell'ONEM e del governo belga secondo il quale l'art. 68, n. 2, del regolamento non è applicabile alla norma nazionale di cui trattasi nella causa principale in quanto quest'ultima non si riferisce ad una condizione di residenza nello Stato membro ospitante, ma subordina il beneficio dell'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata alla dimostrazione dell'esistenza della coabitazione del disoccupato e dei suoi familiari, condizione che si giustifica in particolare con la necessità di controllare che questi ultimi siano effettivamente a carico del disoccupato.
20 A tal riguardo, occorre ricordare, come fa a ragione la Commissione, che il termine «familiare» è definito all'art. 1, lett. f), sub i), del regolamento, ai fini dell'applicazione di quest'ultimo, e che, secondo tale definizione, se una legislazione considera come familiare soltanto una persona che convive con il lavoratore, ove la persona in questione sia prevalentemente a carico di quest'ultimo si considererà soddisfatta tale condizione.
21 Tenuto conto di tale definizione, l'art. 68, n. 2, del regolamento deve essere interpretato nel senso che si applica ad una norma nazionale che subordina il beneficio di un'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata alla coabitazione del disoccupato e dei propri familiari a suo carico.
22 Ne deriva anche che, salvo privare tale aspetto della definizione del termine «familiare» del suo effetto utile, motivi di controllo come quelli dedotti dall'ONEM e dal governo belga non possono giustificare una condizione di coabitazione avente come conseguenza che una persona con familiari a carico residente in un altro Stato membro non può beneficiare dell'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata.
23 Tenuto conto di quanto precede, occorre risolvere la questione nel senso che l'art. 68, n. 2, del regolamento, in combinato disposto con l'art. 1, lett. f), sub i), del regolamento stesso, osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale il beneficio di un'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata è subordinato ad una condizione di coabitazione del disoccupato e dei suoi familiari nel territorio dello Stato membro competente.
24 Occorre precisare che tale interpretazione, che discende dagli artt. 68, n. 2, e 1, lett. f), sub i), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, è la stessa per tutto il periodo a cui si riferisce la questione pregiudiziale, dato che tali disposizioni sono rimaste sostanzialmente invariate durante questo periodo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Le spese sostenute dai governi belga e spagnolo, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal du travail de Mons, con sentenza 24 maggio 2000, dichiara:
L'art. 68, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, in combinato disposto con l'art. 1, lett. f), sub i), del regolamento stesso, osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale il beneficio di un'indennità di disoccupazione all'aliquota maggiorata è subordinato ad una condizione di coabitazione del disoccupato e dei suoi familiari nel territorio dello Stato membro competente.
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