Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ravvicinamento delle legislazioni - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Direttiva 79/112 - Normativa nazionale che vieta in generale le indicazioni relative alla salute sulle etichette dei prodotti alimentari - Normativa nazionale che subordina l'apposizione di tali indicazioni ad una procedura di autorizzazione previa - Inammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/112/CEE, artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, nn. 1 e 2, come modificata dalla direttiva 97/4/CE]
Massima
$$Dagli artt. 2, n. 1, lett. a) e b), e 15, n. 1, della direttiva 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva 97/4, risulta che i prodotti alimentari la cui etichettatura contenga indicazioni non ingannevoli relative alla salute devono essere considerati conformi alle norme della direttiva medesima e che gli Stati membri non ne possono vietare la commercializzazione fondandosi su motivi vertenti sull'eventuale irregolarità di tale etichettatura. La competenza, lasciata agli Stati membri, di emanare norme che si aggiungano a quelle dettate dalla direttiva 97/112 è limitata dall'art. 15, n. 2, di questa, il quale elenca in modo esauriente i motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali non armonizzate che vietano il commercio di prodotti alimentari conformi alla direttiva, motivi tra cui figura la tutela della salute e dei consumatori.
Ne consegue che le predette disposizioni ostano alla normativa nazionale di uno Stato membro che vieta in generale - fatta salva un'autorizzazione previa mirante a vietare indicazioni ingannevoli attinenti alla salute - che l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari rechino qualsiasi indicazione relativa alla salute. Infatti una normativa nazionale del genere, che prevede una procedura di autorizzazione previa per tutte le indicazioni relative alla salute figuranti sulle etichette dei generi alimentari, compresi quelli legalmente prodotti in altri Stati membri e che ivi sono in libera circolazione, ha in realtà la conseguenza che i prodotti alimentari recanti indicazioni relative alla salute non possono essere commercializzati liberamente, anche qualora dette indicazioni non siano idonee a trarre in inganno il consumatore, e pertanto non può considerarsi proporzionata allo scopo perseguito.
( v. punti 37-38, 48, 51-52, 54-55 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-221/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. H. Dossi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
sostenuta da:
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. C.P. Kristensen, in qualità di agente,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo interpretato e applicato l'art. 9, nn. 1 e 3, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente) del 23 gennaio 1975 nel senso che indicazioni relative alla salute apposte su prodotti alimentari di consumo corrente sono vietate in via generale e assoluta, e avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni a un procedimento di autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21), nonché in forza dell'art. 28 CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric, e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 2 maggio 2002, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. J.C. Schieferer e la Repubblica d'Austria dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 31 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo interpretato e applicato l'art. 9, nn. 1 e 3, del Bundesgesetz über den Verkehr mit Lebensmitteln, Verzehrprodukten, Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln und Gebrauchsgegenständen (Lebensmittelgesetz 1975) (legge federale sulla commercializzazione di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano, di additivi, di prodotti cosmetici e di oggetti d'uso corrente; in prosieguo: il «LMG») del 23 gennaio 1975 nel senso che indicazioni relative alla salute apposte su prodotti alimentari di consumo corrente sono vietate in via generale e assoluta, e avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni a un procedimento di autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, L 33, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE (GU L 43, pag. 21; in prosieguo: la «direttiva 79/112»), nonché in forza dell'art. 28 CE.
2 Con ordinanza del presidente della Corte 20 novembre 2000, il Regno di Danimarca è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica d'Austria.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 L'art. 28 CE dispone quanto segue:
«Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».
4 L'art. 30 CE ha il seguente tenore:
«Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».
5 L'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112 così dispone:
«L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono:
a) essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente:
i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento,
ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede,
iii) suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
b) fatte salve le disposizioni comunitarie applicabili alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà».
6 Ai sensi dell'art. 15 della direttiva 79/112:
«1. Gli Stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.
2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da motivi:
- di tutela della salute pubblica,
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva,
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale».
7 L'art. 4, n. 1, primo comma, della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 250, pag. 17), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ottobre 1997, 97/55/CE (GU L 290, pag. 18; in prosieguo: la «direttiva 84/450»), dispone quanto segue:
«Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale».
8 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 84/450:
«La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale».
Normativa nazionale
9 Ai sensi dell'art. 9 del LMG:
«1. Nell'immissione in commercio di prodotti alimentari, di prodotti destinati al consumo umano o di additivi è vietato:
a) fare riferimento alla prevenzione, alla attenuazione o alla guarigione di malattie o sintomi di malattie, a effetti fisiologici o farmacologici, come mantenere giovani, rallentare i sintomi dell'invecchiamento, far dimagrire o mantenere in salute, ovvero produrre l'impressione di simili effetti;
b) fare riferimento a testimonianze di malati, a raccomandazioni di medici o a perizie mediche;
c) utilizzare rappresentazioni connesse alla salute, figurative o stilizzate, di organi del corpo umano, di immagini di persone esercenti professioni sanitarie o di stabilimenti termali, o di altre immagini che rinviino ad attività curative connesse alla salute.
2. I divieti enunciati al paragrafo 1 non si applicano alle indicazioni risalenti nel tempo che non lasciano alcun dubbio sulle qualità del prodotto.
3. Il Ministro federale per la Salute e l'Ambiente autorizza con decreto, su richiesta, l'uso di indicazioni relative alla salute per determinati prodotti alimentari o di consumo, compatibilmente con la tutela dei consumatori dalle frodi. Il decreto va revocato qualora non sussistano più i presupposti per l'autorizzazione».
Procedimento precontenzioso
10 La Commissione, avendo rilevato che svariati prodotti alimentari, legalmente fabbricati in altri Stati membri e ivi in libera circolazione, non possono essere smerciati in Austria in quanto, a seguito del procedimento di autorizzazione preventiva, le indicazioni relative alla salute dei consumatori non vengono autorizzate dalle competenti autorità, il 16 febbraio 1999 ha inviato al governo austriaco una lettera di diffida informandolo che tale prassi è in contrasto con gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112 nonché con il principio della libera circolazione delle merci.
11 Con lettera 15 aprile 1999 le autorità austriache hanno risposto alla Commissione che il divieto sancito dall'art. 9, n. 1, del LMG, pur eccedendo i limiti di quanto previsto dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112, resta comunque giustificato dall'art. 15, n. 2, di quest'ultima. La normativa austriaca sarebbe altresì compatibile non solo con la direttiva 84/450, ma anche con la giurisprudenza della Corte quale sviluppata, particolarmente, nella sentenza 20 febbraio 1979, causa C-120/78, Rewe-Zentral, detta «Cassis de Dijon» (Racc. pag. 649).
12 Il 9 novembre 1999 la Commissione, ritenendo che la Repubblica d'Austria non avesse adottato alcun provvedimento atto a far ritenere che fossero cessate le infrazioni oggetto della lettera di diffida, ha inviato a tale Stato membro un parere motivato in cui afferma che il ricorso per inadempimento riguarda il divieto generale di apporre indicazioni relative alla salute sull'etichettatura dei prodotti alimentari e la necessità di assoggettare i prodotti recanti indicazioni del genere a un procedimento di autorizzazione preventiva.
13 Con lettera 23 dicembre 1999 il governo austriaco ha risposto alla Commissione che la normativa nazionale applica non già un divieto generale delle indicazioni attinenti alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari bensì, al contrario, un regime di divieto con riserva di autorizzazione. Ha indicato altresì che l'obiettivo del procedimento amministrativo sarebbe quello di far sì che ciascun richiedente possa ottenere l'autorizzazione ad apporre indicazioni attinenti alla salute qualora queste ultime siano compatibili con la tutela del consumatore contro le frodi e siano rigorosamente veritiere.
14 La Commissione, ritenendo che la Repubblica d'Austria non si fosse conformata al parere motivato entro il termine impartito, ha deciso di proporre il presente ricorso.
Nel merito
Argomenti delle parti
15 La Commissione afferma che il divieto generale ed assoluto di apporre indicazioni relative alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari è in contrasto con gli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112 e che il procedimento di autorizzazione preventiva imposto per le dette indicazioni è incompatibile con gli artt. 28 CE e 30 CE.
16 L'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112 consentirebbe infatti agli Stati membri di vietare unicamente le indicazioni relative alle malattie. La stessa disposizione lascerebbe tuttavia un margine di discrezionalità per quanto riguarda le indicazioni relative alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni dettate dalla stessa direttiva, in particolare quella secondo cui indicazioni del genere non debbono indurre l'acquirente in errore.
17 A parere della Commissione, oltre al divieto di indicazioni attinenti a malattie nell'etichettatura dei prodotti alimentari, l'art. 9, n. 1, lett. a)-c), del LMG vieta anche le diciture attinenti alla salute, ad esempio riferimenti ad effetti fisiologici o farmacologici, come mantenere giovani, rallentare i sintomi dell'invecchiamento, far dimagrire o mantenere in salute. Un divieto del genere costituirebbe una limitazione dell'ambito di applicazione dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112.
18 In proposito la Commissione afferma che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 12 dicembre 1990, causa C-241/89, SARPP, Racc. pag. I-4695, punto 15), la direttiva 79/112, in considerazione del suo carattere generale ed orizzontale, consente agli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare norme che si aggiungono a quelle da essa sancite. Tuttavia, la detta direttiva elencherebbe tassativamente, all'art. 15, n. 2, le ragioni idonee a giustificare l'applicazione delle norme nazionali.
19 Ne consegue, sempre secondo la Commissione, che il divieto generale ed assoluto di apporre indicazioni attinenti alla salute, sancito dall'art. 9 del LMG, va considerato una disposizione nazionale non armonizzata, che può trovare applicazione unicamente nel caso in cui sia giustificata da uno dei motivi elencati all'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112, vale a dire la tutela della salute pubblica, la tutela dei consumatori e la repressione della concorrenza sleale.
20 Secondo la Commissione, contrariamente a quanto sostiene il governo austriaco, la tutela dei consumatori non può essere invocata per giustificare il divieto di cui trattasi giacché quest'ultimo ricomprende anche indicazioni veritiere che non sono idonee ad indurre in errore il consumatore ragionevolmente accorto.
21 Pertanto, un prodotto alimentare la cui etichettatura rechi un'indicazione relativa alla salute e che sia legalmente posto in commercio in un altro Stato membro in conformità alla direttiva 79/112 non può, secondo la Commissione, costituire una frode ai sensi dell'art. 15, n. 2, di tale direttiva e, con ciò, giustificare l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate.
22 Per quanto riguarda il procedimento di autorizzazione preventiva all'apposizione di indicazioni relative alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari, previsto dall'art. 9, n. 3, del LMG, la Commissione ritiene, da un lato, che esso non sia disciplinato dalla direttiva 79/112 e, dall'altro, che costituisca una misura d'effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE.
23 Secondo la Commissione, la normativa in esame ha come conseguenza che prodotti recanti indicazioni attinenti alla salute e legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro non possono essere posti in commercio in Austria se non previa autorizzazione.
24 La Commissione sostiene inoltre che un simile procedimento amministrativo non si giustifica nemmeno alla luce della direttiva 84/450, in quanto l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari sono definitivamente disciplinate dalla direttiva 79/112. L'art. 2, n. 1, lett. a), di quest'ultima, infatti, vieta di menzionare nell'etichettatura dei prodotti alimentari indicazioni tali da indurre l'acquirente in errore.
25 La Commissione afferma peraltro che è possibile assicurare la tutela dei consumatori mediante misure meno restrittive per la libera circolazione delle merci rispetto al requisito di un'autorizzazione preventiva. In tal senso, potrebbero essere previsti controlli volti a identificare sul mercato prodotti recanti indicazioni idonee ad indurre il consumatore in errore.
26 Il governo austriaco ammette che il divieto delle indicazioni attinenti alla salute previsto dall'art. 9, n. 1, del LMG eccede quanto previsto dall'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 79/112. Tuttavia, un divieto del genere sarebbe compatibile con l'art. 15, n. 2, della stessa direttiva in quanto persegue l'obiettivo di tutela della salute pubblica o dei consumatori.
27 Orbene, la legge nazionale autorizzerebbe, nell'ambito di un procedimento amministrativo applicabile tanto alle merci nazionali quanto a quelle importate, le indicazioni relative alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari qualora siano veritiere e idonee a garantire la tutela dei consumatori contro le frodi. L'accertamento della veridicità o meno di queste indicazioni non potrebbe tuttavia essere rimesso all'apprezzamento soggettivo della parte che richiede l'autorizzazione a menzionarle.
28 Inoltre, secondo il governo austriaco, la tutela dei consumatori può sfociare nella tutela della salute. Infatti, indicazioni ingannevoli figuranti nell'etichettatura di un prodotto, le quali gli attribuiscano proprietà che esso non possiede, possono avere effetti negativi sullo stato delle persone malate, in particolare qualora queste ultime, facendo affidamento sull'effetto di un prodotto così etichettato, abbiano trascurato altri mezzi più efficaci nella lotta contro le malattie da cui sono affette.
29 Quanto al procedimento di autorizzazione preventiva stabilito dall'art. 9, n. 3, del LMG, il governo austriaco afferma che la direttiva 79/112 non disciplina la questione dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti alimentari in maniera esaustiva.
30 Esso sostiene, in proposito, che l'art. 2 della direttiva 79/112 nulla dice sull'autorizzazione di indicazioni o della pubblicità attinenti alla salute che non siano ingannevoli, il che impone di far riferimento, sul punto, alla direttiva 84/450. Quest'ultima, il cui art. 2 interpreta la nozione di pubblicità ingannevole in maniera estensiva, si applica anche alla pubblicità di un prodotto il cui effetto ingannevole risulti dal testo stampato nell'etichettatura del prodotto di cui trattasi.
31 La Repubblica d'Austria sottolinea che dal combinato disposto dei considerando della direttiva 84/450 e dell'art. 7 della stessa - il quale consente agli Stati membri di adottare disposizioni volte ad assicurare, in materia di pubblicità ingannevole, una tutela più ampia dei consumatori - si può inferire che un controllo preventivo dei prodotti alimentari recanti indicazioni attinenti alla salute non è in contrasto con il diritto comunitario.
32 Il governo austriaco ritiene peraltro che il regime di autorizzazione preventiva possa applicarsi, in quanto disposizione nazionale non armonizzata, ove sia giustificato da uno dei motivi elencati all'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112. Orbene, la tutela dei consumatori è espressamente menzionata da tale disposizione come motivo di giustificazione.
33 Le autorità austriache sostengono infine che l'obbligo di autorizzazione preventiva costituisce il mezzo meno drastico per assicurare la necessaria tutela della salute dei consumatori, mentre il sistema di controllo a posteriori dei prodotti alimentari già presenti sul mercato non sarebbe idoneo a garantire una tutela del genere.
Giudizio della Corte
34 In limine occorre ricordare, da una parte, che l'art. 2, n. 1, lett. a), della direttiva 79/112 vieta che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le relative modalità di realizzazione siano tali da indurre in errore l'acquirente. D'altra parte, l'art. 2, n. 1, lett. b), della stessa direttiva vieta, fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, che l'etichettatura attribuisca al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia.
35 Ne consegue che la direttiva 79/112 vieta qualunque indicazione attinente alle malattie dell'uomo, indipendentemente dal fatto che essa sia o meno idonea ad indurre il consumatore in errore, nonché le indicazioni che, pur non comportando alcun riferimento alle malattie, bensì piuttosto, ad esempio, alla salute, si rivelino ingannevoli.
36 Va altresì rilevato che l'art. 15, n. 1, della direttiva 79/112 preclude agli Stati membri la possibilità di adottare provvedimenti che vietino il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla direttiva stessa.
37 Ne deriva che i prodotti alimentari la cui etichettatura contiene indicazioni non ingannevoli relative alla salute devono essere considerati conformi alle norme della direttiva 79/112 e che gli Stati membri non ne possono vietare la commercializzazione fondandosi su motivi vertenti sull'eventuale irregolarità di tale etichettatura.
38 Tuttavia, come risulta dal nono considerando della direttiva 79/112, quest'ultima, a motivo del suo carattere generale ed orizzontale, consente agli Stati membri di emanare norme che si aggiungano a quelle ivi previste. I limiti della competenza lasciata agli Stati membri sono stabiliti dalla direttiva stessa, poiché essa elenca in modo esauriente, all'art. 15, n. 2, i motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali non armonizzate che vietano il commercio di prodotti conformi alla detta direttiva (v., in tal senso, sentenza SARPP, citata, punto 15). Tra questi motivi si annoverano, in particolare, la tutela della salute e quella dei consumatori.
39 L'art. 9, n. 1, del LMG vieta, nella commercializzazione dei prodotti alimentari, non soltanto le indicazioni che fanno riferimento a malattie, bensì anche quelle relative alla salute. Risulta dagli atti che i giudici austriaci interpretano tale norma nel senso che il divieto di cui trattasi si applica anche qualora le indicazioni attinenti alla salute siano veritiere.
40 Ai sensi dell'art. 9, n. 3, del LMG, tutte le indicazioni attinenti alla salute sono assoggettate ad un procedimento di autorizzazione previa, il cui obiettivo è discernere quelle veritiere da quelle idonee a trarre in inganno il consumatore. L'autorizzazione o il divieto di commercializzazione dei prodotti alimentari di cui trattasi dipende dalla selezione operata dalle autorità nazionali competenti.
41 Il regime così istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, caratterizzato da un divieto generale, con riserva di previa autorizzazione, delle indicazioni attinenti alla salute, è più restrittivo di quello dell'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112. La sua liceità dipende quindi dalla valutazione dei motivi su cui si fonda.
42 In proposito occorre rilevare che, poiché l'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112 ha operato un'armonizzazione esaustiva dei motivi atti a giustificare l'applicazione di norme nazionali che frappongano ostacoli al commercio di prodotti alimentari conformi alla direttiva, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione e non agli artt. 28 CE e 30 CE (v., in particolare, sentenze 12 ottobre 1993, causa C-37/92, Vanacker e Lesage, Racc. pag. I-4947, punto 9; 13 dicembre 2001, causa C-324/99, DaimlerChrysler, Racc. pag. I-9897, punto 32, e 24 ottobre 2002, causa C-99/01, Linhart e Biffl, Racc. pag. I-9375, punto 18).
43 Va ricordato inoltre che gli artt. 2 e 15 della direttiva 79/112 vietano le indicazioni idonee ad indurre l'acquirente in errore. Si tratta nella fattispecie di un regime specifico di repressione delle frodi che va interpretato come una lex specialis rispetto alla lex generalis in materia di tutela contro la pubblicità ingannevole, costituita dalla direttiva 84/450 (v., in tal senso, sentenza Linhart e Biffl, citata, punti 19 e 20).
44 Ciò considerato, la compatibilità delle disposizioni nazionali di cui trattasi con il diritto comunitario deve essere valutata unicamente sotto il profilo della direttiva 79/112.
45 In proposito, è pacifico che il regime giuridico istituito dal LMG si fonda sul presupposto che la tutela dei consumatori contro le frodi esiga necessariamente che la natura ingannevole o meno di un'indicazione attinente alla salute, contenuta nell'etichettatura dei prodotti alimentari, sia oggetto di un previo esame da parte delle competenti autorità nazionali.
46 Occorre quindi verificare se il regime di autorizzazione previa istituito dall'art. 9, n. 3, del LMG possa essere giudicato compatibile con l'art. 15, n. 2, della direttiva 79/112, in quanto tale norma autorizza le disposizioni nazionali non armonizzate giustificate da ragioni di tutela della salute pubblica e di repressione delle frodi.
47 Perché sia compatibile, occorre che il detto regime sia idoneo a garantire la realizzazione dell'obiettivo che persegue e che non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.
48 Orbene, pur se è vero che l'art. 2, n. 1, della direttiva 79/112 vieta, da una parte, tutte le indicazioni relative alla prevenzione, alla cura e alla guarigione di una malattia dell'uomo, quand'anche non siano atte ad indurre l'acquirente in errore, e, dall'altra, le indicazioni ingannevoli attinenti alla salute, occorre constatare che la tutela della salute - anche ammettendo che, malgrado tutto, possano prospettarsi in una determinata situazione rischi in tal senso - non può giustificare un regime così restrittivo della libera circolazione delle merci come quello risultante da un procedimento di autorizzazione previa per tutte le indicazioni relative alla salute contenute nell'etichettatura dei prodotti alimentari, ivi compresi quelli legalmente fabbricati in altri Stati membri e che vi si trovano in libera circolazione.
49 Esistono infatti provvedimenti meno restrittivi per evitare simili rischi residui per la salute, tra i quali, in particolare, l'obbligo per il fabbricante o il distributore del prodotto di cui trattasi di fornire, in caso di dubbio, la prova della veridicità sostanziale dei dati di fatto menzionati nell'etichettatura (v., in tal senso, sentenza 28 gennaio 1999, causa C-77/97, Unilever, Racc. pag. I-431, punto 35).
50 L'argomento del governo austriaco vertente sulla tutela dei consumatori va anch'esso disatteso.
51 Di fatto, il regime istituito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG, il cui obiettivo è vietare indicazioni ingannevoli attinenti alla salute, ha in realtà come conseguenza che i prodotti alimentari recanti indicazioni relative alla salute non possono essere liberamente commercializzati in Austria, anche nell'ipotesi in cui tali indicazioni non siano idonee a trarre in inganno il consumatore.
52 Il governo austriaco non ha fornito prove idonee a dimostrare l'asserita inefficacia di un sistema di controllo a posteriori dei prodotti alimentari già presenti sul mercato, quale quello indicato al punto 49 della presente sentenza. Esso si è infatti limitato ad affermare, senza darne motivazione, che un sistema del genere sarebbe stato sperimentato con esiti negativi negli Stati Uniti e non sarebbe conforme all'atteggiamento europeo in materia di tutela della salute e dei consumatori. Il divieto generale stabilito dall'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG non può quindi ritenersi proporzionato allo scopo perseguito.
53 Occorre aggiungere che, nell'ambito di cause simili, vertenti su indicazioni apposte sulla confezione di determinati prodotti cosmetici, in cui le autorità austriache avevano invocato, come ora, la tutela della salute dei consumatori e la prevenzione delle frodi, la Corte ha dichiarato che la necessità di ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 9, n. 3, del LMG costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei prodotti di cui trattasi, destituito di qualsiasi giustificazione (sentenze citate Unilever, punto 34, e Linhart e Biffl, punto 45).
54 L'art. 9, nn. 1 e 3, del LMG instaura di conseguenza un regime che eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla detta normativa nazionale e, pertanto, tale disposizione non è conforme al principio di proporzionalità.
55 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve dichiarare che la Repubblica d'Austria, avendo vietato in via generale le indicazioni attinenti alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari di consumo corrente ed avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni ad un procedimento di autorizzazione previa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva 79/112.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
56 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della Repubblica d'Austria, che è risultata soccombente, quest'ultima va condannata alle spese. Conformemente al n. 4 del detto articolo, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica d'Austria, avendo vietato in via generale le indicazioni attinenti alla salute nell'etichettatura dei prodotti alimentari di consumo corrente ed avendo assoggettato l'apposizione di tali indicazioni ad un procedimento di autorizzazione preventiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, lett. b), e 15, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, 79/112/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 gennaio 1997, 97/4/CE.
2) La Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.
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