Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-230/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. H. van Lier, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H. van der Woude e T.E.M. Chellingsworth, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive del Consiglio
- 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32);
- 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23);
- 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43);
- 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20), e
- 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40),
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360, 2 e 8 della direttiva 85/337 e dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 marzo 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 giugno 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive del Consiglio
- 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32);
- 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (GU L 129, pag. 23);
- 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU 1980, L 20, pag. 43);
- 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (GU L 188, pag. 20), e
- 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40),
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360, 2 e 8 della direttiva 85/337 e dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE).
Contesto giuridico
2 Le direttive 75/442, 76/464, 80/68 e 84/360 prescrivono agli Stati membri di adottare i provvedimenti utili per garantire che l'attività o l'impianto da esse disciplinati siano soggetti a previa autorizzazione.
3 La direttiva 85/337 dispone, all'art. 2, che gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente siano assoggettati ad una procedura di valutazione di tale impatto prima della concessione di un'autorizzazione.
4 Le disposizioni del diritto belga intese a trasporre le direttive 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 e 85/337 hanno imposto l'obbligo di chiedere un'autorizzazione. Cionondimeno, alcune di tali disposizioni, in particolare quelle che figurano nella normativa delle Regioni fiamminga e vallona, prevedono un regime di concessione e di rifiuto taciti delle autorizzazioni.
5 Infatti, se l'autorità competente non si pronuncia in primo grado su una domanda di autorizzazione, questa si considera respinta. Viceversa, in secondo grado, in mancanza di reazioni da parte dell'autorità competente entro il termine previsto, l'autorizzazione si considera concessa. Questo è, in sostanza, il sistema previsto agli artt. 34-42 e 49-55 del decreto del governo fiammingo 6 febbraio 1991, che stabilisce il regolamento relativo all'autorizzazione ecologica (Moniteur belge del 26 giugno 1991, pag. 14269), e all'art. 11 del decreto del consiglio regionale vallone 27 giugno 1996, relativo ai rifiuti (Moniteur belge del 2 agosto 1996, pag. 20685).
Procedimento precontenzioso
6 Ritenendo che il Regno del Belgio non avesse correttamente recepito le direttive 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 e 85/337, con lettera 6 luglio 1998 la Commissione ha invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni in conformità al procedimento previsto dal Trattato in materia di inadempimento di uno Stato.
7 Dato che la suddetta lettera è rimasta senza risposta, la Commissione ha inviato un parere motivato al Regno del Belgio il 18 dicembre 1998.
8 Il 6 gennaio 1999 la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità belghe cui era allegata una lettera del governo fiammingo dell'8 dicembre 1998. In quest'ultima lettera le autorità fiamminghe formulavano le osservazioni chieste nella lettera della Commissione 6 luglio 1998, insistendo in particolare sull'ambito di applicazione limitato dell'autorizzazione tacita e sul numero ristretto di autorizzazioni tacite rilasciate. Il governo fiammingo aggiungeva che tutte le autorità competenti e tutti gli organi consultivi interessati sono pienamente informati delle conseguenze di un'omissione di decisione, di guisa che essi curano sempre che ogni domanda di autorizzazione costituisca oggetto di esame approfondito.
9 La risposta del governo fiammingo al parere motivato, ricevuta dalla Commissione il 15 marzo 1999, ricalcava gli argomenti formulati nella lettera 8 dicembre 1998. Il governo regionale aggiungeva tuttavia che un'autorizzazione tacita non implica una valutazione passiva o una negligenza da parte dell'autorità competente, dato che ciascuna domanda di autorizzazione dà luogo ad una valutazione circostanziata.
10 Ritenendo che il Regno del Belgio non avesse adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato, la Commissione ha deciso di proporre il ricorso in oggetto.
Nel merito
11 La Commissione fa presente che la Corte ha già affermato che un sistema di autorizzazioni tacite è incompatibile con le prescrizioni della direttiva 80/68 (sentenza 28 febbraio 1991, causa C-360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I-791, punto 31). Tale giurisprudenza si applica anche alle autorizzazioni di cui alle direttive 75/442, 76/464, 84/360 e 85/337.
12 Il sistema di autorizzazione tacita descritto al punto 5 della presente sentenza sarebbe quindi, secondo la Commissione, incompatibile con le disposizioni delle direttive in questione.
13 Senza negare l'inadempimento che gli viene addebitato, il Regno del Belgio si limita ad eccepire, nel controricorso, che il governo fiammingo sta elaborando un disegno di decreto in materia e che il governo vallone ha adottato in proposito due bozze di disegno di decreto nonché diversi provvedimenti di applicazione del decreto 11 marzo 1999, relativo all'autorizzazione ambientale (Moniteur belge dell'8 giugno 1999, pag. 21101).
14 Al riguardo occorre ricordare che la Corte ha affermato, a proposito della direttiva 80/68, che questa «esige sempre, in esito ai risultati dell'indagine, l'adozione di un provvedimento espresso, di [divieto] o di autorizzazione» (sentenza 28 febbraio 1991, causa C-131/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-825, punto 38).
15 Peraltro, come è stato ricordato al punto 52 della sentenza 19 settembre 2000, causa C-287/98, Linster (Racc. pag. I-6917), l'obiettivo essenziale della direttiva 85/337 «consiste nel garantire che, prima della concessione di un'autorizzazione, i progetti per i quali sia previsto un impatto ambientale rilevante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto».
16 Da tale giurisprudenza risulta che un'autorizzazione tacita non può essere compatibile con le prescrizioni delle direttive cui si riferisce il ricorso in oggetto, giacché queste prevedono, per quanto riguarda le direttive 75/442, 76/464, 80/68 e 84/360, sistemi di autorizzazioni previe, oppure, nel caso della direttiva 85/337, procedure di valutazione che precedono il rilascio di un'autorizzazione. Le autorità nazionali sono quindi tenute, in forza di ciascuna di tali direttive, ad esaminare caso per caso tutte le domande di autorizzazione presentate.
17 Quanto ai provvedimenti complementari di trasposizione che le Regioni fiamminga e vallona starebbero per adottare, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato, le direttive vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Risulta da una costante giurisprudenza che tale obbligo comporta il rispetto dei termini fissati dalle direttive (v., in particolare, sentenze 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione/Italia, Racc. pag. 1359, punti 11 e 12, e 8 marzo 2001, causa C-176/00, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-2063, punto 7).
18 Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che, non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 e 85/337, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360 e 2 e 8 della direttiva 85/337.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per la completa trasposizione delle direttive del Consiglio
- 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE;
- 4 maggio 1976, 76/464/CEE, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità;
- 17 dicembre 1979, 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;
- 28 giugno 1984, 84/360/CEE, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, e
- 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,
il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 9 della direttiva 75/442, nella versione modificata dalla direttiva 91/156, 3, 4, 5 e 7 della direttiva 76/464, 3, 4, 5, 7 e 10 della direttiva 80/68, 3, 4, 9 e 10 della direttiva 84/360 e 2 e 8 della direttiva 85/337.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.
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