Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Patente di guida - Direttiva 91/439 - Riconoscimento reciproco delle patenti di guida
(Direttiva del Consiglio 91/439/CEE, art. 1, n. 2)
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Patente di guida - Direttiva 91/439 - Facoltà dello Stato membro che non ha rilasciato la patente di applicare talune sue norme nazionali - Limiti
(Direttiva del Consiglio 91/439, art. 1, n. 3)
Massima
1. L'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri. Tale riconoscimento, che deve avvenire senza alcuna formalità, costituisce un obbligo chiaro e incondizionato e gli Stati membri non dispongono di alcun margine discrezionale per quanto riguarda le modalità da adottare per conformarvisi. Quando la registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo, in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della sua patente di guida, tale registrazione deve essere considerata una formalità ed è quindi contraria all'art. 1, n. 2, della predetta direttiva.
( v. punti 60-62 )
2. Le misure adottate da uno Stato membro per esercitare la facoltà concessa dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, concernente la patente di guida, ossia quella di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le sue disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico e di fiscalità e di iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima, non devono ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento e, qualora ciò si verificasse comunque, tali misure devono essere applicate in maniera non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per conseguire detto scopo.
( v. punto 66 )
Parti
Nella causa C-246/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius e dal sig. H.M.H. Speyart, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente,
convenuto,
sostenuto da
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), 109 e 111, n. 1, lett. a), della Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale) del 21 aprile 1994 (Stbl. 1994, n. 475), come modificata (Stbl. 1996, n. 276), nonché l'art. 100 del Reglement Rijbewijzen (regolamento di attuazione della Wegenverkeerswet 1994 sulle patenti di guida) del 28 maggio 1996 (Stbl. 1996, n. 277), come modificato dal decreto 18 giugno 1996 (Stbl. 1996, n. 326), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris e dalle F. Macken e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 settembre 2002, nella quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. H.M.H. Speyart, il Regno dei Paesi Bassi dalla sig.ra J.G.M. van Bakel, in qualità di agente, e il Regno di Spagna dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 giugno 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), 109 e 111, n. 1, lett. a), della Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale) del 21 aprile 1994 (Stbl. 1994, n. 475), come modificata (Stbl. 1996, n. 276; in prosieguo: la «WVW 1994») nonché l'art. 100 del Reglement Rijbewijzen (regolamento di attuazione della Wegenverkeerswet 1994 sulle patenti di guida) del 28 maggio 1996 (Stbl. 1996, n. 277), come modificato dal decreto 18 giugno 1996 (Stbl. 1996, n. 326; in prosieguo: il «RR»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 91/439»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 Il primo considerando della direttiva 91/439 è formulato come segue:
«(...) ai fini della politica comune dei trasporti e nell'intento di contribuire a migliorare la sicurezza della circolazione stradale nonché a facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida, è opportuno che vi sia una patente di guida nazionale conforme al modello comunitario, riconosciuta reciprocamente dagli Stati membri senza obbligo di sostituzione».
3 Il nono e il decimo considerando della medesima direttiva prevedono quanto segue:
«(...) le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 80/1263/CEE e, in particolare, l'obbligo di sostituire le patenti entro un anno in caso di cambiamento di Stato di residenza normale, costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle persone e sono quindi inammissibili tenuto conto dei progressi compiuti in vista dell'integrazione europea;
(...) per motivi di sicurezza e di circolazione stradale, è opportuno che gli Stati membri possano applicare le loro disposizioni nazionali in materia di ritiro, sospensione e annullamento della patente di guida a qualsiasi titolare che abbia acquisito la residenza normale nel loro territorio».
4 L'art. 1 della direttiva 91/439 così dispone:
«1. Gli Stati membri istituiscono, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, la patente nazionale di guida secondo il modello comunitario descritto nell'allegato I o I bis.
2. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente dai medesimi.
3. Allorché il titolare di una patente di guida in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente, lo Stato membro ospitante può applicargli le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di disposizioni fiscali e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima».
5 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 91/439:
«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per evitare i rischi di falsificazione delle patenti di guida».
6 Al suo art. 3 la direttiva elenca le diverse categorie di veicoli che la patente prevista all'art. 1 di quest'ultima autorizza a guidare.
7 L'art. 6 della direttiva 91/439 stabilisce quanto segue:
«1. In materia di età minima, le condizioni per il rilascio della patente di guida sono le seguenti:
a) (...);
b) 18 anni:
- per la categoria A; tuttavia, l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kW/kg (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/ peso superiore a 0,16 kW/kg) è subordinata all'acquisizione di un'esperienza di almeno due anni su motocicli aventi caratteristiche inferiori, con patente di guida della categoria A. Questa esperienza preliminare può non essere richiesta se il candidato è di età non inferiore a 21 anni, fatto salvo il superamento di una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;
- per le categorie B, B + E;
- per le categorie C, C + E (...);
c) 21 anni:
- per le categorie D, D + E (...).
2. Gli Stati membri possono derogare alle condizioni in materia di età minima fissate per le categorie A, B e B + E e rilasciare tali categorie di patenti a partire da 17 anni, tranne per le disposizioni relative alla categoria A, previste al paragrafo 1, lett. b), primo trattino, ultima frase.
3. Gli Stati membri possono rifiutarsi di riconoscere la validità sul loro territorio di una patente di guida il cui titolare non abbia ancora compiuto 18 anni».
8 L'art. 7 della direttiva 91/439 così dispone:
«1. Il rilascio della patente di guida è subordinato inoltre:
a) al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti e di una prova di controllo delle cognizioni, nonché al soddisfacimento di norme mediche, conformemente alle disposizioni degli allegati II e III;
b) alla residenza normale o alla prova della qualifica di studente per un periodo di almeno 6 mesi nel territorio dello Stato membro che rilascia la patente di guida.
2. Fatte salve le disposizioni che il Consiglio adotterà in materia, ogni Stato membro conserva il diritto di stabilire, in base a criteri nazionali, la durata di validità delle patenti di guida che esso rilascia.
3. Previo accordo della Commissione, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni dell'allegato III, quando tali deroghe siano compatibili con i progressi della medicina e con i principi stabiliti in tale allegato.
4. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di leggi penali e di polizia, e previa consultazione della Commissione, gli Stati membri possono applicare, per il rilascio della patente di guida, le disposizioni della loro normativa nazionale relative a condizioni diverse da quelle di cui alla presente direttiva.
5. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro».
9 L'art. 8 della direttiva 91/439 dispone quanto segue:
«1. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato membro, qualora abbia acquisito la residenza normale in un altro Stato membro, può chiedere la sostituzione della propria patente di guida con una equipollente; spetta allo Stato membro che procede alla sostituzione verificare, se del caso, se la patente presentata sia effettivamente in corso di validità.
2. Fatto salvo il rispetto del principio di territorialità delle leggi penali e dei regolamenti di polizia, lo Stato membro di residenza normale può applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali concernenti la restrizione, la sospensione, la revoca o l'annullamento del diritto di guidare e, se necessario, può procedere a tal fine alla sostituzione della patente.
3. Lo Stato membro che procede alla sostituzione restituisce la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.
4. Uno Stato membro può rifiutarsi di riconoscere ad una persona che sul suo territorio è oggetto di uno dei provvedimenti citati al paragrafo 2 la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro.
Uno Stato membro può rifiutarsi anche di rilasciare la patente di guida ad un candidato che formi oggetto di tali provvedimenti in un altro Stato membro
(...)».
10 Conformemente all'art. 9 della direttiva 91/439, per «residenza normale» si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.
11 L'art. 12, n. 1, della direttiva 91/439 prevede che gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, adottino anteriormente al 1° luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.
12 In conformità dell'allegato I, punto 2, della direttiva 91/439, il modello comunitario della patente di guida si compone di sei pagine.
13 Ai sensi dell'allegato I, punto 4, della direttiva 91/439:
«Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare:
- nella pagina 6, il (i) cambiamento(i) di residenza,
- nella pagina 5, le indicazioni indispensabili alla gestione della patente, come ad esempio le infrazioni gravi commesse nel suo territorio,
sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nella patente che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario.
(...)».
14 L'allegato III, punto 1, della direttiva 91/439, intitolato «Norme minime concernenti l'idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore», classifica i conducenti in due gruppi: il gruppo 1 composto, in particolare, dai conducenti di veicoli delle categorie A, B e B+E, mentre il gruppo 2 è costituito, in particolare, dai conducenti di veicoli delle categorie C, C+E, D e D+E.
15 Per quanto riguarda gli esami medici ai quali questi due gruppi di conducenti devono essere sottoposti, l'allegato III dispone in particolare quanto segue:
«3. Gruppo 1
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico se, durante l'espletamento delle formalità richieste o durante le prove cui si debbono sottoporre prima di ottenere la patente, risulta che sono colpiti da una o più delle incapacità menzionate nel presente allegato.
4. Gruppo 2
I candidati devono essere sottoposti a un esame medico prima del rilascio iniziale della patente e, successivamente, i conducenti devono sottoporsi agli esami periodici che saranno prescritti dalla legislazione nazionale».
16 Con una dichiarazione comune sull'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 il Consiglio e la Commissione hanno riconosciuto che la detta direttiva non impedisce agli Stati membri di registrare i dati delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro qualora i titolari di tali patenti acquisiscano la residenza normale sul loro territorio.
17 La direttiva 96/47, entrata in vigore il 18 settembre 1996, ha in particolare aggiunto un allegato I bis alla direttiva 91/439. Tale allegato consente agli Stati membri di rilasciare patenti secondo un modello ivi definito, diverso da quello previsto dall'allegato I della direttiva 91/439. Questo secondo modello di patente si presenta come una carta in policarbonato del tipo di quella utilizzata per le carte bancarie e di credito.
18 Conformemente al punto 2 del citato allegato I bis, tale modello di patente si compone di due facciate, la seconda delle quali deve contenere uno spazio riservato all'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nell'ambito dell'applicazione del punto 3, lett. a), di tale allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente.
19 L'allegato I bis, punto 3, lett. a), della direttiva 91/439 così stabilisce:
«Allorché il titolare di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro in conformità del presente allegato ha preso la sua residenza normale in un altro Stato membro, quest'ultimo può indicare nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della stessa, sempre che iscriva questo tipo di indicazioni anche nelle patenti che rilascia e disponga, a tal fine, dello spazio necessario».
La normativa nazionale
20 Nei Paesi Bassi le disposizioni che disciplinano la patente di guida sono contenute principalmente nella normativa generale relativa alla circolazione stradale, di cui la WVW 1994 costituisce l'elemento fondamentale.
21 In conformità con l'art. 107, n. 1, della WVW 1994, il conducente di un veicolo a motore che circola sulle strade pubbliche deve possedere una patente di guida rilasciata dall'autorità competente che l'autorizzi alla guida di tale veicolo, fermo restando che l'autorità di cui si tratta è quella competente nei Paesi Bassi. Il n. 2 del medesimo articolo precisa le diverse caratteristiche che la patente deve soddisfare e prevede in particolare che essa sia in corso di validità.
22 L'art. 108, n. 1, lett. h), della WVW 1994 stabilisce quanto segue:
«1. L'art. 107 non si applica ai conducenti di:
(...)
h) veicoli a motore, qualora essi risiedano nei Paesi Bassi e l'autorità competente di un altro Stato membro delle Comunità europee o di un altro Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo abbia loro rilasciato una patente, valida per la guida di un veicolo a motore del tipo di quello da essi guidato, per la durata di validità nei Paesi Bassi stabilita al momento della registrazione di tale patente nel registro delle patenti di guida o, qualora tale patente non sia stata registrata o la durata di validità nei Paesi Bassi stabilita al momento della registrazione sia inferiore ad un anno, finché non sia passato un anno dal giorno del loro stabilimento nei Paesi Bassi».
23 Ai sensi dell'art. 109 della WVW 1994:
«1. La durata di validità nei Paesi Bassi, stabilita al momento della registrazione prevista all'art. 108, n. 1, lett. h), è di:
a) 10 anni dalla data del rilascio della patente, se a tale data il titolare aveva meno di 60 anni;
b) il periodo che va sino al compimento del 70° anno del titolare, se quest'ultimo aveva più di 60 anni e meno di 65 anni alla data di rilascio della patente, e
c) 5 anni dalla data di rilascio della patente, se a tale data il titolare aveva compiuto i 65 anni.
2. La registrazione ha luogo su domanda del titolare.
3. La persona incaricata della registrazione accerta l'identità del richiedente. Essa è legittimata ad esigere che il richiedente si presenti di persona al momento e nel luogo da essa fissato e dinanzi ad una persona da essa designata.
4. La persona incaricata della registrazione accerta che la patente di guida presentata per la registrazione sia in corso di validità e che siano parimenti soddisfatte le condizioni di registrazione di tale patente.
5. Le modalità di registrazione sono definite con regolamento amministrativo. Con decreto ministeriale si possono dare disposizioni per l'attuazione di tali norme».
24 Il RR adottato per definire le modalità di cui all'art. 109, n. 5, della WVW 1994 prevede, all'art. 10, quanto segue:
«La patente di guida da registrare ai sensi dell'art. 108, n. 1, lett. h), della [WVW 1994] deve essere stata rilasciata al richiedente nel corso di un anno durante il quale egli ha risieduto almeno 185 giorni nel paese di rilascio di tale patente o durante un periodo nel corso del quale è stato iscritto per almeno 6 mesi ad un'università, un istituto professionale medio, secondario o superiore, o ad altro istituto d'insegnamento medio, secondario o superiore del paese di rilascio di tale patente e quest'ultima deve ancora essere valida alla data di presentazione della domanda».
25 Ai sensi dell'art. 11 del RR:
«Al momento della domanda di registrazione devono essere presentati i seguenti documenti:
a) un modulo per la domanda debitamente compilato, conforme al modello stabilito con decreto ministeriale;
b) una fotocopia certificata conforme della patente di cui si chiede la registrazione;
c) una copia certificata conforme di un documento contenente dati indispensabili sull'interessato, rilasciata dall'anagrafe cui è iscritto, non oltre 6 mesi prima della data della domanda;
d) i documenti attestanti che egli soddisfa i requisiti previsti all'art. 10 per quanto riguarda la patente da registrare».
26 L'art. 13 del RR precisa i dati che devono essere comunicati al titolare della patente registrata. Fra tali dati figurano in particolare la data di registrazione e la durata di validità della patente registrata nei Paesi Bassi.
27 Come emerge dall'art. 28 del RR, il titolare di una patente di guida straniera può ottenere in sostituzione una patente di guida olandese, dietro consegna della sua patente straniera. La sostituzione ha luogo su domanda del titolare. Tale domanda, presentata sotto forma di un modulo, in conformità con l'art. 33 del RR, deve essere accompagnata da un determinato numero di documenti, in sostanza gli stessi previsti all'art. 11 del RR, con la differenza che anche la patente di guida deve esservi allegata. L'art. 109 del RR prevede che la detta patente sia rinviata all'autorità che l'ha rilasciata.
28 La durata di validità delle patenti olandesi ottenute grazie a tale sostituzione è stabilita in conformità all'art. 122 della WVW 1994, disposizione che corrisponde in sostanza all'art. 109, n. 1, della WVW 1994.
29 L'art. 126, n. 1, della WVW 1994 stabilisce che si tenga un registro per le patenti di guida. Il medesimo articolo precisa al n. 2 che tale registro contenga informazioni sulle patenti rilasciate nonché le decisioni giudiziarie sulla decadenza dal diritto di guida di veicoli a motore, nei limiti in cui tali informazioni sono necessarie ad assicurare la corretta esecuzione della WVW 1994. In forza del n. 4 di tale articolo, per l'applicazione delle altre disposizioni di quest'ultimo, si deve intendere per «patente di guida» anche la patente di guida rilasciata dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, il cui titolare risiede nei Paesi Bassi.
30 L'art. 177, n. 1, della WVW 1994 commina per la guida senza patente, con patente scaduta o con patente che non soddisfa i requisiti in materia stabiliti dalla o in forza della WVW 1994 una sanzione penale, ossia una pena detentiva di due mesi al massimo o una multa.
31 L'art. 2, n. 1, della Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (legge sull'attuazione amministrativa delle norme di circolazione) del 3 luglio 1989 (Stbl. 1989, n. 300), come modificata da ultimo dalla legge 28 ottobre 1999 (Stbl. 1999, n. 469; in prosieguo: la «WAHV»), prevede, per quanto riguarda taluni comportamenti contrari alle disposizioni stabilite dalla o in forza della WVW 1994, l'applicazione di sanzioni amministrative in luogo delle sanzioni penali previste dalla WVW 1994.
32 Per quanto riguarda i limiti di età per il rilascio delle patenti, l'art. 111, n. 1, lett. a), della WVW 1994 stabilisce che una patente non può essere rilasciata a una persona che non abbia raggiunto l'età di 18 anni. Tale disposizione è valida per tutte le categorie di veicoli.
33 Per quanto riguarda gli esami medici obbligatori, l'art. 100, n. 3, del RR prevede che, al momento della domanda di rilascio della patente di guida, deve essere presentato un certificato medico redatto non più di due settimane prima della presentazione della domanda, qualora quest'ultima riguardi:
«a) il rilascio di una patente di guida ad un richiedente di età superiore a 70 anni;
b) il rilascio della patente di guida ad un richiedente che ha raggiunto l'età di 65 anni ed è in possesso di una patente che scade il giorno in cui egli compie 70 anni o più tardi;
c) il rilascio di una patente di guida del tipo C, D o E».
Procedimento precontenzioso
34 Dopo uno scambio di corrispondenza tra il Regno dei Paesi Bassi e la Commissione, le disposizioni della WVW 1994 e del RR sono state adottate e notificate alla Commissione. Quest'ultima, ritenendo che la normativa adottata contenesse disposizioni non conformi alla direttiva 91/439, con lettera 17 giugno 1997, ha invitato il detto Stato membro a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.
35 Con lettere 23 ottobre 1997 e 22 luglio 1998, il governo dei Paesi Bassi ha trasmesso alla Commissione informazioni supplementari sulle disposizioni cui faceva riferimento la lettera di diffida.
36 Non persuasa dalle osservazioni presentate dal Regno dei Paesi Bassi, il 7 dicembre 1998 la Commissione ha emesso un parere motivato con il quale invitava tale Stato membro a conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva 91/439 entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
37 Con lettera 19 aprile 1999 detto governo ha nuovamente dato spiegazioni alla Commissione in merito al sistema di registrazione delle patenti adottato nei Paesi Bassi.
38 La Commissione, non avendo ritenuto soddisfacenti tali informazioni, ha deciso di proporre il presente ricorso.
39 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 6 dicembre 2002 il governo dei Paesi Bassi ha chiesto la riapertura della fase orale, che era stata chiusa il 21 novembre 2002, in seguito alla pronuncia delle conclusioni dell'avvocato generale. Tale domanda è stata respinta con ordinanza della Corte 10 febbraio 2003.
40 Con ordinanza del presidente della Corte 20 febbraio 2001 il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi.
Sul ricorso
41 A sostegno del suo ricorso la Commissione formula quattro censure vertenti sulla procedura di registrazione delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro, sul calcolo della durata di validità di tali patenti, sul limite di età previsto per il rilascio di una patente di categoria D e sull'obbligo, per i conducenti di veicoli appartenenti alle categorie C, C+E, D e D+E, di sottoporsi periodicamente ad un esame medico.
Sulla censura attinente alla procedura di registrazione delle patenti di guida rilasciate da un altro Stato membro
Argomenti delle parti
42 Con la prima censura la Commissione contesta al Regno dei Paesi Bassi di aver violato l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 istituendo un sistema di registrazione obbligatoria delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri un anno dopo che il titolare di una patente di questo tipo si è stabilito nei Paesi Bassi e prevedendo una procedura di registrazione talmente complessa da distinguersi appena da una procedura di sostituzione della patente.
43 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'obbligo di registrazione derivante dagli artt. 107-109 della WVW 1994, la Commissione sostiene che, in considerazione del primo e del nono considerando della direttiva 91/439, il reciproco riconoscimento previsto all'art. 1, n. 2, di tale direttiva implica che le patenti di guida rilasciate da uno Stato membro debbano essere riconosciute dagli altri Stati membri senza che si richieda ai titolari di tali patenti l'adempimento di formalità supplementari. Allo stadio attuale dell'armonizzazione delle condizioni per il rilascio delle patenti di guida, lo Stato membro ospitante non può dunque obbligare il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro a registrarla per poter guidare un veicolo sul suo territorio.
44 La Commissione aggiunge a tale proposito che, poiché la guida di un veicolo con patente non registrata costituisce una violazione di legge, poco importa che la sanzione prevista in caso di mancato rispetto dell'obbligo di registrazione sia di natura amministrativa o penale.
45 Inoltre, emergerebbe dalle sentenze 29 febbraio 1996, causa C-193/94, Skanavi e Chryssanthakopoulos (Racc. pag. I-929, punto 26), e 29 ottobre 1998, causa C-230/97, Awoyemi (Racc. pag. I-6781, punti 41 e 42), che qualsiasi formalità richiesta affinché una patente di guida rilasciata in uno Stato membro sia riconosciuta in un altro Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone.
46 In secondo luogo, in merito alla procedura di registrazione prevista dalla WVW 1994 e dal RR, la Commissione sostiene che le formalità da espletare nell'ambito di tale procedura sono eccessivamente complesse e si avvicinano a quelle previste per la sostituzione della patente di guida, mentre la direttiva 91/439 ha espressamente vietato agli Stati membri di prevedere una tale procedura di sostituzione.
47 La Commissione aggiunge che la procedura di registrazione di cui trattasi nel caso di specie non può peraltro essere giustificata dal fatto che il Regno dei Paesi Bassi intende esercitare la facoltà, prevista dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di fiscalità e di iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima.
48 Infatti, un tale approccio, da un lato, non considerebbe il fatto che l'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 costituisce solo un'eccezione al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida previsto al n. 2 del medesimo articolo e, in quanto tale, deve essere interpretato restrittivamente. Dall'altro, esso consentirebbe di assicurare l'effetto utile dell'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 a scapito di quello del n. 2 del medesimo articolo, il che sarebbe inammissibile in considerazione della relazione esistente fra tali due paragrafi. Infine, esisterebbero altri modi meno restrittivi per assicurare l'applicazione delle disposizioni nazionali di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439.
49 La Commissione, nelle sue osservazioni sull'intervento del Regno di Spagna, precisa che l'inadempimento che essa contesta al Regno dei Paesi Bassi non consiste nel fatto di avere istituito un sistema di registrazione delle patenti, ma risiede nel carattere obbligatorio di tale registrazione e nella complessità della procedura di registrazione stessa.
50 Il governo dei Paesi Bassi sostiene che, in assenza di un sistema europeo di registrazione centralizzata o coordinata tra gli Stati membri, l'istituzione di un sistema di registrazione nazionale delle patenti, quale quello adottato nei Paesi Bassi, è indispensabile per controllare in modo effettivo la validità delle dette patenti. Tale sistema, che sarebbe giustificato alla luce delle esigenze imperative di sicurezza stradale e di lotta alla frode, consentirebbe ad ogni agente che proceda al controllo di un conducente di verificare se i dati indicati nella patente di guida corrispondono a quelli indicati nel registro delle patenti.
51 Esso rileva che la direttiva 91/439 prevede la possibilità per gli Stati membri di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro le proprie disposizioni nazionali sulla durata di validità delle patenti e di iscrivere su tale patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima. Il legislatore olandese avrebbe esercitato tale facoltà e sarebbe stato costretto, in considerazione dell'impossibilità materiale di apporre le dette menzioni su talune patenti, ad adottare un sistema che permetta alle autorità competenti di scrivere tali menzioni non sulle patenti stesse ma altrove. Per di più, dato che le patenti degli altri Stati membri sono ancora caratterizzate da una grande diversità, la valutazione della loro validità esigerebbe una competenza tale da renderne indispensabile la registrazione.
52 Il governo olandese sostiene che, se è vero che la direttiva 91/439 prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, è pur vero che essa non assicura un'armonizzazione completa di queste ultime e che, poiché continuano ad esistere differenze per quanto riguarda, ad esempio, la loro durata di validità, non si può ancora parlare di reciproco riconoscimento completo.
53 In udienza il governo dei Paesi Bassi ha aggiunto che non si può parlare, come fa la Commissione, di registrazione obbligatoria della patente, in quanto il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro che si stabilisce nei Paesi Bassi può scegliere tra la registrazione e la sostituzione della sua patente. In risposta a un quesito postogli dalla Corte, il governo olandese ha precisato che il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro, che si è stabilito nei Paesi Bassi da più di un anno e che non ha sostituito né fatto registrare la sua patente, è soggetto a sanzione se conduce un veicolo sul territorio olandese. Tuttavia tale sanzione sarebbe di natura amministrativa e non penale.
54 Relativamente alla procedura di registrazione stessa, il governo olandese sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, essa si distingue sotto diversi aspetti dalla procedura di sostituzione della patente e non presenta alcun obbligo sproporzionato rispetto allo scopo perseguito.
55 Il Regno di Spagna, intervenendo a sostegno delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi sul primo motivo invocato dalla Commissione, considera che una disposizione quale l'art. 108, n. 1, lett. h), della WVW 1994 non viola l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 ed è sussumibile sotto il n. 3 del medesimo articolo.
56 Infatti, la registrazione delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri costituirebbe una condizione indispensabile affinché lo Stato membro ospitante possa esercitare i poteri conferitigli dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439. In assenza di tale registrazione, uno Stato membro ospitante non potrebbe applicare le disposizioni della propria normativa al titolare di una patente di guida residente sul suo territorio, in quanto non disporrebbe di informazioni precise sul detto titolare o sui veicoli che egli è autorizzato a guidare.
57 Il governo spagnolo rileva peraltro che, per l'applicazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/439, l'esistenza di un registro contenente informazioni sul detto titolare è parimenti indispensabile. Infatti, solo un registro di questo tipo consentirebbe ad uno Stato membro di adottare misure che prevedano, ad esempio, l'inasprimento delle sanzioni in caso di recidiva.
58 Esso sostiene inoltre che il sistema di registrazione olandese non è contrario al principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida in quanto il titolare di una patente rilasciata da un altro Stato membro può continuare ad utilizzarla e non è obbligato a sostituirla con una patente olandese.
59 Tale governo rileva, infine, che l'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 non costituisce un'eccezione al principio del reciproco riconoscimento enunciato al n. 2 del medesimo articolo, in quanto queste due disposizioni sono autonome.
Giudizio della Corte
60 Per quanto riguarda, in primo luogo, il carattere obbligatorio della registrazione prevista dalla normativa olandese, si deve ricordare che l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 sancisce il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e che la Corte ha dichiarato che tale riconoscimento deve avvenire senza alcuna formalità (v. citate sentenze Skanavi e Chryssanthakopoulos, punto 26, e Awoyemi, punto 41).
61 Si deve aggiungere che, come emerge dal punto 41 della citata sentenza Awoyemi, l'obbligo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida è un obbligo chiaro e incondizionato e gli Stati membri non dispongono di alcun margine discrezionale per quanto riguarda le modalità da adottare per conformarvisi.
62 Orbene, occorre constatare che, quando che la registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo, in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della sua patente di guida, tale registrazione deve essere considerata una formalità ai sensi della giurisprudenza citata al punto 45 della presente sentenza ed è quindi contraria all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.
63 Nel caso di specie è pacifico che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, stabilitosi nei Paesi Bassi da più di un anno, è considerato commettere un'infrazione soggetta a multa se conduce un veicolo senza aver prima provveduto a registrare la sua patente di guida nei Paesi Bassi. Si deve pertanto constatare che la registrazione di cui trattasi costituisce una formalità di questo tipo e che è dunque contraria all'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439.
64 Tale conclusione non è confutata né dall'argomento secondo il quale la sanzione applicata in caso di mancato rispetto dell'obbligo di registrazione è di natura amministrativa e non penale, né da quello per cui la registrazione obbligatoria delle patenti sarebbe indispensabile per l'esercizio della facoltà offerta dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439.
65 Infatti, da un lato, la natura della multa cui è soggetto un conducente che non ha fatto registrare la sua patente di guida entro il termine prescritto non è rilevante, in quanto l'esistenza stessa di una sanzione, qualunque essa sia, conferisce necessariamente alla registrazione di cui trattasi un carattere obbligatorio.
66 Dall'altro, per le ragioni indicate dall'avvocato generale ai paragrafi 49-51 delle sue conclusioni, le misure adottate da uno Stato membro per esercitare la facoltà concessa dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, ossia quella di applicare al titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro che si è stabilito nei Paesi Bassi le sue disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di fiscalità e di iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima, non devono ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento e, qualora ciò si verificasse comunque, tali misure devono essere applicate in maniera non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.
67 Orbene, nel caso di specie si deve constatare che, pur essendo vero che la sicurezza stradale, la cui tutela costituisce l'obiettivo perseguito dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439, figura tra i motivi imperativi di interesse generale atti a giustificare una limitazione delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, che la misura contestata è effettivamente e indistintamente applicabile ai cittadini olandesi e ai cittadini degli altri Stati membri e che risulta atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito, ciò non toglie però che la registrazione obbligatoria delle patenti di guida va oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito.
68 Anzitutto, il fatto che una patente rilasciata da un altro Stato membro non sia registrata nei Paesi Bassi non osta a che, in occasione di controlli stradali, le autorità olandesi possano correttamente applicare le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti di guida aggiungendo 10 anni alla data di rilascio indicata su queste ultime.
69 Inoltre, la registrazione contestata non risulta neache indispensabile per permettere alle autorità competenti di verificare che le disposizioni nazionali relative al rinnovo della patente di guida e ai controlli medici siano rispettate, in quanto spetta al titolare di una patente di guida provare di aver rispettato le disposizioni di cui trattasi. Sarebbe dunque sufficiente informare i titolari delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza della legislazione nazionale nel momento in cui espletano le formalità necessarie per stabilirsi nei Paesi Bassi e applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame.
70 Infine, l'esistenza in taluni Stati membri di patenti di guida in policarbonato non rende neanch'essa indispensabile la loro registrazione obbligatoria in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, tali patenti devono, come emerge dall'allegato I bis, punto 2, della direttiva 91/439, contenere uno spazio riservato all'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante delle indicazioni indispensabili alla loro gestione.
71 Alla luce di quanto esposto si deve dichiarare che la prima parte della prima censura della Commissione è fondata.
72 In secondo luogo, per quanto riguarda la complessità della procedura di registrazione, occorre sottolineare, da un lato, che emerge dall'art. 109, n. 5, della WVW 1994, nonché dagli artt. 11, 28 e 33 del RR, adottato per assicurare l'applicazione della WVW 1994, che i documenti da depositare al momento della registrazione o della sostituzione di una patente di guida sono praticamente identici. Dato che la procedura di registrazione, come emerge dal punto 53 della presente sentenza, deve essere obbligatoriamente seguita qualora il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro che si è stabilito nei Paesi Bassi voglia guidare un veicolo sul territorio olandese senza essere soggetto a sanzione, si deve constatare che il sistema di cui trattasi nel caso di specie si avvicina ad un sistema di sostituzione della patente di guida, sistema che la direttiva 91/439 ha inteso espressamente abolire, come emerge dal suo nono considerando.
73 Si deve rilevare, dall'altro lato, che emerge dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 del RR che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, il quale voglia fare registrare tale patente nei Paesi Bassi, deve provare che, durante l'anno di rilascio della detta patente, egli ha risieduto almeno 185 giorni nello Stato membro del rilascio o è stato iscritto per almeno 6 mesi in un istituto scolastico o in un'università di tale Stato.
74 Orbene, tale requisito, oltre ad imporre al titolare della patente da registrare l'onere di dimostrare un fatto la cui prova può essere estremamente difficile da produrre, in considerazione del periodo che può essere trascorso tra il rilascio della patente e lo stabilimento nei Paesi Bassi, nonché della distanza che può separare la località in cui il titolare era residente al momento del rilascio della sua patente di guida dal comune in cui ha deciso di stabilirsi nei Paesi Bassi, costituisce di fatto la negazione stessa del riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri, in quanto si risolve nel controllare una seconda volta se il titolare della detta patente abbia soddisfatto le condizioni di rilascio previste agli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439.
75 Infatti, emerge dal combinato disposto degli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439 che spetta alle autorità che rilasciano una patente di guida verificare che il richiedente abbia la sua residenza normale nello Stato del rilascio o che egli sia ivi iscritto ad un istituto scolastico o ad un'università. Pertanto il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato come prova che il titolare della detta patente soddisfaceva le condizioni per il rilascio previste dalla direttiva 91/439 e lo Stato membro ospitante non può, senza violare il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere dal detto titolare di fornire nuovamente la prova di aver effettivamente soddisfatto le condizioni previste agli artt. 7, n. 1, lett. b), e 9 della direttiva 91/439.
76 Alla luce di quanto esposto si deve dichiarare che anche la seconda parte della prima censura è fondata.
Sulla censura attinente al calcolo della durata di validità delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri
Argomenti delle parti
77 La Commissione addebita al Regno dei Paesi Bassi di aver violato l'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 prevedendo che la durata di validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro sia stabilita in relazione alla data di rilascio della detta patente in tale Stato e non in relazione alla data in cui il titolare di tale patente si è stabilito nei Paesi Bassi.
78 A tale proposito essa fa valere, in primo luogo, che il sistema olandese comporta in particolare che la patente rilasciata da un altro Stato membro oltre nove anni prima che il suo titolare si sia stabilito nei Paesi Bassi sarà, in conformità con l'art. 108, n. 1, lett. h), della WVW 1994, riconosciuta unicamente per la durata di un anno. Allo scadere di tale termine egli dovrà obbligatoriamente procedere alla registrazione della sua patente. Orbene, poiché, in forza dell'art. 109, n. 1, lett. a), della WVW 1994, la durata di validità massima di una patente di guida è di 10 anni, il detto titolare sarà obbligato a sostituire la sua patente di guida con una patente olandese. La Commissione aggiunge, senza essere contraddetta su tale punto dal governo dei Paesi Bassi, che il sistema olandese impedisce al 54% circa dei cittadini comunitari che possiedano eventualmente una patente di guida e si avvalgano del diritto alla libera circolazione delle persone di poter effettivamente fruire del reciproco riconoscimento delle patenti di guida previsto dalla direttiva 91/439.
79 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che il sistema olandese di registrazione costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle persone in quanto obbliga un gran numero di persone che ha esercitato tale diritto a sostituire le loro patenti con una patente olandese. L'eccezione prevista all'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439 si dovrebbe interpretare restrittivamente e non potrebbe avere come conseguenza di privare di ogni effetto il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida sancito al n. 2 del medesimo articolo. Per di più, il calcolo della durata di validità delle patenti di guida non può essere messo in relazione con le «esigenze di sicurezza della circolazione stradale», previste dalla sentenza 28 novembre 1978, causa 16/78, Choquet (Racc. pag. 2293).
80 Peraltro la sanzione prevista dalla WVW 1994 in caso di mancato rispetto dell'obbligo di sostituire una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro con una patente olandese sarebbe sproporzionata e costituirebbe un ostacolo della libera circolazione delle persone.
81 La Commissione considera, in terzo luogo, che l'argomento secondo cui il calcolo della durata di validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro in relazione alla sua data di rilascio e non alla data di stabilimento del suo titolare nei Paesi Bassi mira, per ragioni di lotta alla frode, a evitare che si possa beneficiare di diritti derivanti da documenti aventi più di 10 anni prova che il Regno dei Paesi Bassi non intende riconoscere gran parte delle patenti rilasciate negli altri Stati membri né i mezzi che tali Stati membri impiegano per lottare contro la frode. Inoltre, il sistema olandese sarebbe sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, atteso che tale scopo può essere parimenti raggiunto calcolando la durata di validità di una patente straniera in base alla data di stabilimento del suo titolare sul territorio olandese.
82 Il governo olandese sottolinea, da un lato, che la direttiva 91/439 non limita la facoltà in capo agli Stati membri di applicare le proprie norme in materia di durata di validità delle patenti di guida alle patenti rilasciate dagli altri Stati membri. Orbene, il regime stabilito dall'art. 109, n. 1, della WVW 1994 non avrebbe altro scopo che l'esercizio di tale facoltà. Il fatto che l'applicazione di tale regime comporti, come sostenuto dalla Commissione, che il reciproco riconoscimento delle patenti di guida resta lettera morta per un gran numero di titolari sarebbe solo una conseguenza inerente alla facoltà prevista dall'art. 1, n. 3, della direttiva 91/439. Le disposizioni adottate da altri Stati membri per poter applicare le loro rispettive normative giungerebbero peraltro allo stesso risultato.
83 Il governo olandese sostiene, dall'altro, che la scelta di calcolare la durata di validità delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri in base alla loro data di rilascio e non alla data di stabilimento dei titolari nei Paesi Bassi si è imposta in ragione degli imperativi di controllo efficace, di sicurezza stradale e di lotta alla frode. Bisognerebbe evitare quindi che i singoli possano esercitare diritti riconosciuti da documenti aventi più di 10 anni, dato che una foto d'identità di più di 10 anni non fornisce elementi sufficienti per poter identificare chiaramente una persona. Peraltro, per lottare efficacemente contro la frode si dovrebbe, per quanto possibile, mantenersi costantemente aggiornati nel settore delle tecniche di sicurezza.
Giudizio della Corte
84 Dal momento che non emerge né dal titolo della seconda censura né dalle conclusioni che vi fanno riferimento che la Commissione, sollevando tale censura, intendeva riferirsi all'obbligo di sostituzione delle patenti di guida previsto dalla normativa olandese, la seconda censura deve essere intesa nel senso che riguarda unicamente il calcolo della durata di validità delle patenti di guida rilasciate dagli altri Stati membri i cui titolari si sono stabiliti nei Paesi Bassi.
85 A tale proposito si deve constare che la Commissione non ha dimostrato in che modo il fatto di calcolare tale durata di validità a partire dalla data di rilascio della patente e non dalla data di stabilimento del suo titolare nei Paesi Bassi pregiudichi l'effetto utile dell'art. 1, n. 2, della direttiva 91/439 e del principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida ivi sancito.
86 Infatti, la modalità di calcolo proposta dalla Commissione si risolve unicamente nel riconoscere ai cittadini di altri Stati membri, che vogliano stabilirsi o che si siano stabiliti nei Paesi Bassi, un lasso di tempo maggiore per soddisfare le condizioni previste dalla normativa olandese al fine di ottenere una proroga della durata di validità della loro patente nei Paesi Bassi. Orbene, poiché le disposizioni dello Stato membro ospitante in materia di durata di validità delle patenti di guida o di controllo medico possono essere validamente applicate ai titolari di patenti rilasciate da altri Stati membri e non sono tali da pregiudicare l'effetto utile del principio di riconoscimento reciproco disposto dalla direttiva 91/439, la modalità scelta per stabilire la data a partire dalla quale i detti titolari debbano soddisfare le condizioni previste dalle disposizioni dello Stato membro ospitante non può essere considerata, di per sé, una violazione del principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida.
87 Ne consegue che la seconda censura deve essere respinta.
Sulle censure attinenti all'età minima richiesta per il rilascio di una patente di guida di categoria C e all'esame medico periodico dei conducenti dei veicoli delle categorie C, C+E, D e D+E
Argomenti delle parti
88 La terza censura della Commissione verte sulla violazione dell'art. 6, n. 1, lett. c), della direttiva 91/439 operata dall'art. 111, n. 1, lett. a), della WVW 1994, in quanto tale disposizione prevede un'età minima di 18 anni e non di 21 anni per il rilascio di una patente di guida di categoria D.
89 Con la sua quarta censura la Commissione addebita al Regno dei Paesi Bassi di aver violato l'allegato III, punto 4, della direttiva 91/439 in quanto non ha previsto, all'art. 100 della WVW 1994, nessun esame medico periodico per i conducenti dei veicoli delle categorie C, C+E, D e D+E.
90 In merito alla terza e alla quarta censura il Regno dei Paesi Bassi riconosce di non aver ancora adottato le misure necessarie per conformarsi all'art. 6, n. 1, lett. c), e all'allegato III, punto 4, della direttiva 91/439. Esso sottolinea tuttavia che sono in corso di adozione le disposizioni normative nazionali che metteranno fine a tale inadempimento.
Giudizio della Corte
91 Essendo pacifico, nel caso di specie, che il Regno dei Paesi Bassi non ha adottato le misure necessarie per assicurare la trasposizione dell'art. 6, n. 1, lett. c), e dell'allegato III, punto 4, della direttiva 91/439, si deve dichiarare che la terza e la quarta censura sono fondate.
92 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), e 111, n. 1, lett. a), della WVW 1994, l'art. 100 del RR, nonché l'art. 109, n. 5, della WWW 1994, in combinato disposto con gli artt. 11, 28 e 33 del RR, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva 91/439.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
93 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto sostanzialmente soccombente, dev'essere condannato alle spese. In conformità con l'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo adottato e mantenendo in vigore gli artt. 107, n. 1, 108, n. 1, lett. h), e 111, n. 1, lett. a), della Wegenverkeerswet (legge sulla circolazione stradale) del 21 aprile 1994, come modificata, nonché l'art. 100 del Reglement Rijbewijzen (regolamento di attuazione della Wegenverkeerswet 1994 sulle patenti di guida) del 28 maggio 1996, come modificato dal decreto 18 giugno 1996, nonché l'art. 109, n. 5, della Wegenverkeerswet 1994, in combinato disposto con gli artt. 11, 28 e 33 del Reglement Rijbewijzen, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 1, n. 2, e 6, n. 1, lett. c), nonché dell'allegato III, punto 4, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
4) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.
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