Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro - Classificazione nel capitolo 30 della nomenclatura combinata
Massima
$$L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 2086/97, deve essere interpretato nel senso che prodotti costituiti da concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e «decaseinato», standardizzato mediante lattosio, devono essere classificati nel capitolo 30 della nomenclatura combinata, come prodotti farmaceutici. Infatti, i prodotti ottenuti da colostro, secrezione ghiandolare per uso opoterapico, con aggiunta di immunoglobuline, presentano un fine terapeutico ai sensi della voce 3001 della nomenclatura combinata.
( v. punti 26-27 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-259/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Finanzgericht München (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH
e
Oberfinanzdirektion Nürnberg,
domanda vertente sull'interpretazione del capitolo 30 della nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. D.A.O. Edward (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH, dall'avv. J. Völkerding, Rechtsanwalt;
- per l'Oberfinanzdirektion Nürnberg, dal sig. R. Beußel, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 aprile 2000, pervenuta in cancelleria il 28 giugno successivo, il Finanzgericht München ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del capitolo 30 della nomenclatura combinata, che figura nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086 (GU L 312, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia sorta fra la Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktions GmbH (in prosieguo: la «Biochem») e l'Oberfinanzdirektion Nürnberg (direzione generale delle finanze di Norimberga), riguardo alla classificazione doganale dei concentrati di immoglobuline ottenuti da colostro.
Ambito normativo
La nomenclatura combinata
3 La nomenclatura combinata della tariffa doganale comune (in prosieguo: la «NC»), istituita dal regolamento n. 2658/87, è destinata a soddisfare contemporaneamente le esigenze della tariffa doganale comune e quelle statistiche del commercio estero della Comunità. Essa si basa sul sistema armonizzato di denominazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal consiglio di cooperazione doganale, divenuto l'Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, per conto della Comunità, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Il capitolo 4 della NC è intitolato «Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove».
5 La voce 0404 della NC è formulata come segue:
«0404 Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove:
0404 10 . Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
. . in polvere, in granuli o in altre forme solide:
. . . senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti ed aventi tenore, in peso, di proteine (tenore di azoto x 6,38):
(...)
0404 10 06 . . . . . superiore a 27%
. . . . superiore a 15% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:
0404 10 12 . . . . inferiore o uguale a 1,5%
0404 10 14 . . . . superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%
(...)
0404 90 . altri:
(...)».
6 La nota 4 del capitolo 4 della NC così stabilisce:
«Questo capitolo non comprende:
a) (...)
b) (...) le globuline (n. 3504)».
7 Ai sensi della nota 1 della sottovoce 0404 10 della NC:
«Ai fini della sottovoce 0404 10 l'espressione "siero di latte modificato" designa i prodotti che consistono in elementi costitutivi del siero di latte, cioè in siero di latte da cui sono stati totalmente o parzialmente eliminati il lattosio, le proteine o i sali minerali, o al quale sono stati aggiunti elementi costitutivi naturali del siero di latte, nonché i prodotti ottenuti dalla miscela di elementi costitutivi naturali del siero di latte».
8 Il capitolo 30 della NC è relativo ai prodotti farmaceutici.
9 La voce 3001 della NC è formulata come segue:
«Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; eparina e suoi sali; altre sostanze umane o animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate né comprese altrove:
(...)».
10 La voce 3004 della NC riguarda i seguenti prodotti:
«Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto:
(...)».
11 La nota 1 del capitolo 30 della NC stabilisce quanto segue:
«Questo capitolo non comprende:
a) gli alimenti dietetici, gli alimenti arricchiti, (...), gli alimenti complementari (...)».
12 Il capitolo 35 della NC dispone in particolare:
«(...)
3504 00 00 Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo».
13 Le regole generali per l'interpretazione della NC, che figurano nella prima parte di quest'ultima, titolo I, A, dispongono in particolare quanto segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) (...)
b) Qualsiasi menzione [di] una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. (...) La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
(...)».
Le note esplicative del SA
14 In forza dell'art. 6, n. 1, della convenzione internazionale 14 giugno 1983, un comitato denominato «comitato per il sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ciascuna parte contraente, è stato istituito all'interno del consiglio di cooperazione doganale. Il suo compito, in particolare, è quello di proporre modifiche alla detta convenzione e di redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del SA.
15 La nota esplicativa della voce 3001 del SA precisa:
«Questa voce comprende:
(...)
B) Gli estratti per uso opoterapico, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, qualunque sia il processo d'ottenimento di questi estratti (estrazione per mezzo di solventi, precipitazione, coagulazione, ecc.) sia se presentati allo stato solido pastoso, o liquido, sia in soluzione o sospensione in determinati mezzi atti ad assicurare la loro conservazione.
(...)
Questa voce non comprende:
(...)
f) Le globuline e frazioni di globuline (diverse da quelle del sangue o del siero) non preparati per scopi terapeutici o profilattici (n. 3504).
(...)».
16 Le note esplicative relative alla voce 3504 del SA prevedono:
«Questa voce comprende:
(...)
B) Le altre sostanze proteiche e i loro derivati, che non sono compresi in altre voci più specifiche della nomenclatura, e in special modo:
(...)
2) Le globuline, per esempio le lactoglobuline e le ovoglobuline (...)».
Causa principale e questione pregiudiziale
17 L'11 febbraio 1998 la Biochem ha chiesto l'emissione di due pareri vincolanti in materia di tariffa doganale per i concentrati di immunoglobuline denominati «Bio IG 15%» e «Bio IG 30%», che sono prodotti costituiti da una polvere bianca con un tenore in concentrato di immunoglobuline ottenuto da colostro essiccato, scremato e «decaseinato», standardizzato mediante lattosio, del 15 o del 30%. Essa ha chiesto la classificazione dei prodotti alla voce 3001 della NC, come prodotti farmaceutici.
18 Con pareri vincolanti del 31 luglio 1998 l'Oberfinanzdirektion Nürnberg ha classificato i detti prodotti alle sottovoci 0404 10 14 e 0404 10 12 della NC, in quanto siero di latte modificato in polvere, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti e con un tenore in peso di proteine che supera il 15%.
19 IPoiché il reclamo presentato dalla Biochem contro i detti pareri vincolanti era stato respinto con decisione 26 gennaio 1999, quest'ultima ha presentato un ricorso dinanzi al giudice a quo nel quale essa chiede, oltre all'annullamento dei detti pareri, la classificazione dei prodotti di cui trattasi alla voce 3001.
20 Ritenendo che la controversia per la quale era stato adito ponesse questioni d'interpretazione del diritto comunitario, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la nomenclatura combinata nel testo di cui all'allegato I del regolamento (CE) 4 novembre 1997, n. 2086 (...), che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che i concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e "decaseinato", standardizzato mediante lattosio, debbano essere ricompresi, quali prodotti farmaceutici, nel capitolo 30».
Sulla questione pregiudiziale
21 Ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della NC, le merci sono classificate secondo la materia che conferisce loro il carattere essenziale. A tal proposito occorre rammentare che, per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come sono definite nel testo della voce della NC (v., in particolare, sentenza 12 marzo 1998, causa C-270/96, Laboratoires Sarget, Racc. pag. I-1121, punto 16).
22 Le note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il SA, dal consiglio di cooperazione doganale forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (sentenza Laboratoires Sarget, citata, punto 16).
23 L'Oberfinanzdirektion Nürnberg sostiene che i prodotti di cui trattasi nella causa principale rientrano nella voce 0404 della NC, dato che si tratta di siero di latte modificato in polvere.
24 Per contro, la Biochem e la Commissione sostengono che tali prodotti rientrano nella voce 3001 della NC, poiché si tratta di secrezioni di ghiandole animali per uso opoterapico.
25 Occorre rilevare che, per quanto riguarda le caratteristiche e proprietà dei prodotti di cui trattasi nella causa principale, la Biochem ha fornito una descrizione di questi ultimi che non è stata contestata, secondo la quale le immunoglobuline sono anticorpi che servono all'immunizzazione passiva dei vitelli neonati. La dose necessaria di immunoglobuline è presente nel colostro materno alla nascita del vitello. Tuttavia, nel caso in cui i vitelli neonati non ricevessero il detto colostro con una percentuale idonea di immunoglobuline, essi morirebbero inevitabilmente, poiché le immunoglobuline contenute nel colostro creano una difesa immunitaria locale nel tubo digerente e prevengono così i problemi di digestione. I prodotti di cui trattasi, ottenuti da colostro con aggiunta di immunoglobuline, servono a sostituire il colostro materno, per esempio in caso di assenza della madre o per interrompere le catene infettive trasmesse con il latte materno. I prodotti sono somministrati solo il giorno della nascita degli animali e sono utilizzati a fini sia terapeutici sia profilattici.
26 Ne consegue che i prodotti ottenuti da colostro, una secrezione di ghiandole per uso opoterapico, con aggiunta di immunoglobuline, presentano un fine terapeutico ai sensi della voce 3001 della NC.
27 Pertanto occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 2086/97, va interpretato nel senso che prodotti costituiti da concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e «decaseinato», standardizzato mediante lattosio, devono essere classificati nel capitolo 30 della NC, come prodotti farmaceutici.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
28 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Finanzgericht München con ordinanza 19 aprile 2000, dichiara:
L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, va interpretato nel senso che prodotti costituiti da concentrati di immunoglobuline ottenuti da colostro essiccato, scremato e «decaseinato», standardizzato mediante lattosio, devono essere classificati nel capitolo 30 della nomenclatura combinata, come prodotti farmaceutici.
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