Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-268/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valero Jordana e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo rispettato, entro i termini previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), gli obblighi stabiliti dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva suddetta, è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto comunitario,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann (relatore) e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 3 luglio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo rispettato, entro i termini previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), gli obblighi stabiliti dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva, è venuto meno agli obblighi impostigli dal diritto comunitario.
2 La direttiva è volta a salvaguardare l'ambiente e la sanità pubblica con misure di riduzione dell'inquinamento delle acque di balneazione. Essa riguarda sia le acque dolci (acque interne) sia l'acqua di mare (acque costiere).
3 L'art. 4, n. 1, della direttiva precisa pertanto che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva (in prosieguo: i «valori limite») entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica di quest'ultima. Essendo la direttiva stata notificata il 10 dicembre 1975, questo termine sarebbe scaduto il 10 dicembre 1985.
4 Per controllare la qualità delle acque di balneazione, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute, in conformità dell'art. 6, n. 1, della direttiva, ad effettuare campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato della direttiva. Gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per soddisfare questo obbligo nel termine di due anni dalla notifica della direttiva, ossia il 10 dicembre 1977 al più tardi. L'allegato della direttiva precisa la frequenza minima di campionamento, nonché il metodo d'analisi o d'ispezione da applicare a ciascuno dei diciannove parametri che essa prevede.
5 Con lettera 5 settembre 1996 la Commissione ha rivolto al Regno dei Paesi Bassi una diffida nella quale concludeva che quest'ultimo non aveva preso le misure necessarie per soddisfare i propri obblighi risultanti dalla direttiva. Da un lato, in violazione dell'art. 6, n. 1, della direttiva, esso avrebbe omesso di effettuare, per tutti i parametri e tutte le acque di balneazione, campionamenti secondo le frequenze minime prescritte nell'allegato della direttiva. D'altro lato, in violazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva, esso non avrebbe preso le misure necessarie per garantire che, entro dieci anni dalla notifica della direttiva, la qualità delle acque di balneazione rispondesse ai valori limite.
6 Nella sua risposta 13 febbraio 1997 il governo olandese ha ammesso dette infrazioni alla direttiva. Esso ha tuttavia fatto valere che la relazione sulle acque di balneazione per la stagione balneare 1996 segnalava una diminuzione del numero di zone dove la frequenza di campionamento era stata insufficiente e che dalla relazione sulle acque di balneazione per la stagione balneare 1997 emergeva un miglioramento significativo della qualità delle acque di balneazione.
7 Il 15 ottobre 1998 la Commissione ha rivolto al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato in cui ribadiva le due censure formulate nella sua lettera di diffida. Essa invitava questo Stato membro a prendere le misure necessarie per conformarsi al parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
8 Il governo olandese ha ammesso, nella sua risposta 19 aprile 1999 al parere motivato, che le due censure erano fondate, come risultava dalle cifre per la stagione balneare 1997. Esso ha aggiunto che alcune misure erano state adottate d'urgenza per soddisfare gli obblighi risultanti dalla direttiva e che le cifre relative alla stagione balneare 1998 facevano emergere che questa azione dava già dei frutti, visto il sensibile miglioramento della situazione. Il governo olandese ha del pari osservato che una delle ragioni per cui la direttiva non era ancora rispettata era che essa non era stata del tutto correttamente trasposta nel diritto nazionale e che la legislazione nazionale doveva di conseguenza essere adattata. Peraltro, esso ha rilevato che un «piano per fasi» era stato adottato per garantire il rispetto della direttiva.
9 Con lettera 28 marzo 2000 il governo olandese ha segnalato alla Commissione che la legislazione nazionale era stata adattata per renderla conforme alla direttiva e che tale modifica era entrata in vigore.
10 La Commissione, avendo considerato, in particolare sulla base delle correzioni apportate a tali cifre riguardanti la stagione balneare 1999, che il Regno dei Paesi Bassi era sempre inadempiente quanto ai suoi obblighi ex artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva, ha proposto il ricorso in esame.
11 Nel ricorso la Commissione fa valere che lo 0,7% delle acque interne resta insufficientemente campionato e che l'8% delle acque interne non rispetta i valori limite. La Commissione rileva, a questo proposito, che la percentuale delle acque interne non conforme ai valori limite è aumentata, poiché prima era del 3,7%. Il Regno dei Paesi Bassi non può contestare queste cifre dal momento che le avrebbe approvate prima della loro pubblicazione.
12 Per quanto riguarda la qualità insufficiente delle acque di balneazione, la Commissione fa valere che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 14 luglio 1993, causa C-56/90, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4109, punto 43; 8 giugno 1999, causa C-198/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3257, punto 35, e 25 maggio 2000, causa C-307/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-3933, punti 48 e 49), l'art. 4, n. 1, della direttiva non può essere inteso nel senso che gli Stati membri devono soltanto sforzarsi di prendere tutte le misure ragionevolmente possibili. La suddetta disposizione comporterebbe al contrario un obbligo di risultato imponendo agli Stati membri di fare sì che la qualità delle acque di balneazione sul loro territorio rispetti effettivamente i valori limite al più tardi dieci anni dopo la notifica della direttiva, essendo questo termine più lungo di quello di due anni stabilito in modo generale per l'attuazione della direttiva allo scopo di consentire agli Stati membri di soddisfare tale obbligo.
13 Nel controricorso il governo olandese ammette che il Regno dei Paesi Bassi non ha rispettato gli obblighi imposti dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva in materia di qualità delle acque di balneazione e di frequenza di campionamento. Esso si rimette alla valutazione della Corte.
14 Non essendo la direttiva stata applicata nei termini da essa previsti, si deve considerare fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
15 Pertanto, occorre dichiarare che, non avendo rispettato entro i termini previsti dalla direttiva gli obblighi imposti in materia di qualità e di frequenza di campionamento delle acque di balneazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi derivanti dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo rispettato entro i termini previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, riguardante la qualità delle acque di balneazione, gli obblighi imposti in materia di qualità e di frequenza di campionamento delle acque di balneazione, il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, di detta direttiva.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
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