Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità
(Regolamento di procedura della Corte, art. 42, n. 2, primo comma)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)
Massima
1. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado. Infatti, consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale.
( v. punto 39 )
2. Ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è, invece, il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento di questi elementi.
L'esame della credibilità delle spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento fa parte della valutazione dei fatti ed è quindi esclusa dalle questioni soggette ad un controllo effettuato dalla Corte nell'ambito di un'impugnazione.
( v. punti 44, 46-47 )
Parti
Nel procedimento C-274/00 P,
Odette Simon, residente in Lussemburgo, rappresentata inizialmente dall'avv. J.-N. Louis, quindi dall'avv. L. Misson, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (giudice unico) il 10 maggio 2000 nella causa T-177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-75 e II-319),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 27 giugno 2001, nel corso della quale la sig.ra Simon è stata rappresentata dall'avv. P. Mbaya, avocat, e la Commissione dal sig. J. Currall, assistito dall'avv. D. Waelbroeck,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 10 luglio 2000, la sig.ra Simon ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 10 maggio 2000, causa T-177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-75 e II-319; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto, in primo luogo, a far annullare la decisione con cui la Commissione ha respinto la domanda di regolarizzazione della sua posizione amministrativa da lei presentata al fine di ottenere che le attività da lei stessa svolte, a partire dal 1966, alle dipendenze dei diversi enti che avevano stipulato contratti con la Commissione fossero considerate attività esercitate in qualità di agente temporaneo delle Comunità (in prosieguo: la «decisione controversa») e, in secondo luogo, a far condannare la Commissione al pagamento di un euro simbolico quale risarcimento del preteso danno morale subito.
Fatti all'origine della controversia
2 I fatti che sono all'origine del ricorso sono esposti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:
«1. Nell'ambito dei programmi quinquennali di ricerca ergonomica per le industrie del settore carbosiderurgico redatti in forza dell'art. 55 del Trattato CECA, la Commissione si è avvalsa, fino al 1995, di società o di associazioni esterne cui era affidato, per contratto, il compito di coordinare e di diffondere fra le industrie nazionali interessate i risultati degli studi condotti da vari esperti scientifici in base a tali programmi. In forza dei detti contratti, la società o l'associazione prescelta diveniva, per la durata del programma, l'ente di tutela di un'Agenzia d'informazione e di coordinamento dei programmi dell'azione comunitaria ergonomica della CECA (...), con sede a Lussemburgo.
2. La ricorrente, ex dipendente delle Comunità di categoria C dal 1957 al 1960, data delle sue dimissioni, dal 1966 al 1993 è stata impiegata presso l'Agenzia d'informazione e di coordinamento dagli enti di tutela che si sono susseguiti nel tempo, cioè Société des sciences médicales, la Ligue luxembourgeoise contre la tuberculose, la Société d'ergonomie de langue française, la Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e poi, a partire dal 1980, la Gesellschaft für Sicherheitswissenschaft (in prosieguo: la "GFS").
3. Tra il 1° marzo 1993 e il 14 gennaio 1994, e successivamente tra il 1° luglio e il 30 novembre 1994, la ricorrente è stata alle dirette dipendenze della Commissione con contratti di lavoro a tempo determinato di diritto lussemburghese al fine di assistere quest'ultima nell'elaborazione di relazioni relative ai programmi ergonomici comunitari.
4. A seguito della conclusione di un nuovo contratto tra la Commissione e la GFS, per il periodo 1° dicembre 1994 - 31 agosto 1995, quest'ultima ha ottenuto l'incarico di coordinare e diffondere i risultati degli studi condotti nell'ambito del sesto programma ergonomico. La ricorrente, dal canto suo, è stata di nuovo assunta dalla GFS in qualità di capo dell'Agenzia di informazione e di coordinamento, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, il quale, così come quello della ricorrente, è stato poi prorogato sino al 25 ottobre 1995. Alla data prevista il contratto della ricorrente è scaduto in quanto la Commissione non aveva rinnovato il contratto con la GFS.
5. Il 16 gennaio 1996 la ricorrente ha citato la GFS ed il suo amministratore dinanzi al Tribunal du travail di Lussemburgo per farli condannare al pagamento di un risarcimento danni per licenziamento senza giusta causa.
6. Parallelamente a tale citazione, con lettera 28 giugno 1996, la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), una domanda diretta ad ottenere che le attività da lei svolte, a partire dal 1966, alle dipendenze dei vari enti che avevano stipulato contratti con la Commissione fossero considerate come svolte in qualità di agente temporaneo delle Comunità. A sostegno della sua domanda, essa faceva valere che i contratti di lavoro da lei stipulati con tali enti avevano avuto l'unico obiettivo di eludere l'applicazione delle disposizioni dello Statuto e del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (in prosieguo: il "RAA"). Essa ha chiesto inoltre il pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento danni per violazione dei doveri di sollecitudine e di assistenza.
7. In mancanza di risposta da parte della Commissione, il 2 dicembre 1996 la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro la decisione implicita di rigetto della sua domanda.
8. Con decisione 2 aprile 1997, notificata alla ricorrente l'8 aprile successivo, il membro della Commissione incaricato delle questioni di personale, nella sua qualità di autorità abilitata a stipulare contratti di assunzione, ha respinto il reclamo.
9. Il 12 marzo 1997 il Tribunal du travail di Lussemburgo ha dichiarato la domanda della ricorrente irricevibile in quanto essa non aveva fornito la prova della qualità di datore di lavoro della GFS o del suo amministratore».
3 L'11 giugno 1997 la sig.ra Simon ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado, un ricorso diretto ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della decisione controversa e, in secondo luogo, la condanna della Commissione al pagamento di un euro simbolico a titolo di risarcimento del danno morale subito per violazione dei doveri di sollecitudine e di assistenza.
4 A sostegno del suo unico motivo d'annullamento, relativo allo sviamento di potere, la sig.ra Simon ha sostenuto che i contratti di lavoro da lei conclusi, a partire dal 15 maggio 1966, con le diverse società e associazioni che hanno svolto la funzione di enti di tutela devono considerarsi come contratti di agente temporaneo, ai sensi dell'art. 1 del RAA, e che occorre quindi regolarizzare la sua situazione amministrativa a decorrere da tale data. Essa ha basato la sua argomentazione in particolare sulle sentenze 6 dicembre 1989, causa C-249/87, Mulfinger e a./Commissione (Racc. pag. 4127), e 1° febbraio 1979, causa 17/78, Deshormes/Commissione (Racc. pag. 189), secondo le quali la stipulazione dei contratti di lavoro o di prestazione di servizi soggetti al diritto di uno Stato membro viene considerata illegittima ove la Comunità opti per questa formula contrattuale non già in funzione delle esigenze del servizio, bensì allo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni dello Statuto o del RAA.
5 Per dimostrare che i compiti da lei svolti costituivano compiti permanenti, definiti come propri del pubblico impiego comunitario, la sig.ra Simon ha fatto valere i seguenti argomenti: in primo luogo, essa avrebbe esercitato ininterrottamente le sue mansioni alle dirette dipendenze dei funzionari della Commissione responsabili dei programmi ergonomici in seno alla direzione generale «Affari sociali»; in secondo luogo, il suo lavoro avrebbe contribuito alla realizzazione di uno degli obiettivi affidati dal Trattato CECA alla Commissione, cioè la sicurezza del lavoro nelle industrie del settore carbosiderurgico e l'organizzazione, a tal fine, di una cooperazione tra gli enti di ricerca esistenti; in terzo luogo, il costo delle attività di informazione e di coordinamento assunte dall'Agenzia sarebbe stato imputato sul bilancio della CECA e, in quarto luogo, la retribuzione da lei percepita dimostrerebbe che le sue attività corrispondevano a quelle di un agente di grado A 5.
La sentenza impugnata
6 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
7 Il Tribunale ha affermato, ai punti 37 e 38 della sentenza impugnata, che dagli artt. 1 e 6 del RAA consegue che non può essere considerato agente delle Comunità chiunque abbia per datore di lavoro non la Commissione o un'altra istituzione comunitaria, bensì una persona giuridica soggetta al diritto di uno Stato membro, non equiparabile ad un organo amministrativo dell'istituzione di cui trattasi.
8 Il Tribunale ha rilevato, al punto 40, che le attività lavorative della sig.ra Simon nell'ambito dell'Agenzia di informazione e di coordinamento erano state svolte sulla base di contratti di lavoro o di prestazione di servizi stipulati tra l'interessata stessa e le associazioni e società che in successione hanno provveduto alla gestione di tale Agenzia e che tali contratti erano disciplinati dal diritto lussemburghese e dalle clausole in essi contenute.
9 Al punto 42, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che nel periodo 1966-1993, poi in quello 1° dicembre 1994 - 25 ottobre 1995, la sig.ra Simon aveva avuto come datori di lavoro le associazioni o società di cui al punto precedente, e non la Commissione.
10 Dopo aver respinto, al punto 43, l'argomento della sig.ra Simon relativo al fatto che la sua assunzione era imposta dalla Commissione, il Tribunale, al punto 44, ha altresì ritenuto non pertinenti i vari argomenti di fatto addotti dalla ricorrente, basati su una pretesa dipendenza di quest'ultima nei confronti della Commissione e sull'identità fra la sua posizione e quella di un agente temporaneo.
11 Ai punti 46-49 il Tribunale ha affermato che le citate sentenze Mulfinger e a./Commissione e Deshormes/Commissione non sono pertinenti nel caso di specie. Infatti, tali sentenze riguardavano cause nelle quali era in discussione la qualificazione dei contratti conclusi dai ricorrenti non con persone giuridiche terze, ma con la stessa Commissione.
12 Nella fattispecie in esame, a causa del fatto che la Commissione non era parte nei contratti stipulati dalla sig.ra Simon, non può essere stato commesso in tale ambito alcuno sviamento di procedura.
13 Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato, al punto 50, che dall'insieme di tali elementi risulta che la sig.ra Simon non può vedersi riconoscere a posteriori la qualità di agente temporaneo della Comunità e ha pertanto respinto la domanda di annullamento della decisione controversa.
14 Il Tribunale, ai punti 56-60, ha altresì respinto la domanda di risarcimento danni.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
15 Il 10 luglio 2000 la sig.ra Simon ha depositato, avverso la sentenza impugnata, che le era stata notificata il 12 maggio 2000, un atto di impugnazione. Esso è stato sostituito da una versione emendata, in quanto il primo documento depositato conteneva un certo numero di errori di fatto e di forma. Tale secondo documento, depositato nella cancelleria della Corte il 12 luglio 2000 dal difensore della ricorrente, è stato seguito, su richiesta della cancelleria, da una lettera esplicativa pervenuta a quest'ultima con fax del 13 luglio successivo.
16 Iscritto nel registro della Corte l'11 luglio 2000, il primo documento è stato notificato lo stesso giorno alla Commissione ed una copia della versione emendata dell'atto di impugnazione, accompagnata dalla lettera esplicativa, è stata trasmessa a tale istituzione il 17 luglio 2000.
17 Su quest'ultimo documento non è stata apportata alcuna menzione della data del deposito della versione emendata del detto atto. Nella lettera esplicativa era indicata solo, come data di registrazione, la data del 17 luglio 2000, integrata dalla menzione «(fax 13.7)».
18 Nel ricorso la sig.ra Simon chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
- dichiarare che le prestazioni da lei fornite tra il 15 maggio 1966 ed il 25 ottobre 1995 vanno considerate come rientranti in un rapporto contrattuale tra la Commissione e un agente temporaneo.
19 A sostegno del ricorso la sig.ra Simon fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo il motivo fondato sullo sviamento di potere.
20 Con il primo motivo, la sig.ra Simon sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non verificando la legittimità dei contratti stipulati dalla Commissione con gli enti di tutela, succedutisi nel tempo, di un'infrastruttura (in prosieguo: l'«Agenzia») denominata, in un primo tempo, «Segretariato della ricerca comunitaria sulla sicurezza», indi «Segretariato della ricerca comunitaria ergonomica» e infine, dal 1980, «Agenzia di informazione e di coordinamento dei programmi dell'azione comunitaria ergonomica della CECA». Essa asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto ricercare lo scopo effettivo perseguito dalla Commissione con tali contratti, ossia lo scopo effettivo della delega ai detti enti, rispettivamente, della tutela e della gestione ufficiale di tale Agenzia. A questo proposito essa fa valere che il solo scopo effettivo era quello di garantire il finanziamento di quest'ultima e di consentire quindi alla Commissione di adempiere i suoi obblighi in materia di informazione e di coordinamento dei lavori di ricerca avviati in applicazione dell'art. 55 del Trattato CECA.
21 Secondo la sig.ra Simon, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la verosimiglianza delle spiegazioni fornite dalla Commissione per giustificare il diritto di ingerenza nell'esecuzione dei contratti stipulati con gli enti di tutela, in particolare il diritto di imporre il mantenimento in servizio del personale occupato dall'Agenzia, il trattamento retributivo di questo alla luce della sua anzianità in servizio e le sue condizioni di lavoro.
22 Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare i compiti effettivamente svolti dagli enti di tutela a beneficio della Commissione, vale a dire, in sostanza, la responsabilità finanziaria della gestione dell'Agenzia nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dalla Commissione e l'obbligo di nominare un direttore assistito al massimo da due persone.
23 Con il secondo motivo, la sig.ra Simon sostiene che a torto il Tribunale ha omesso di esaminare l'effettiva natura dei rapporti di subordinazione esistiti tra lei e, da una parte, gli enti di tutela succedutisi nel tempo nonché, dall'altra, la Commissione e i funzionari comunitari responsabili dell'attuazione dei programmi adottati ai sensi dell'art. 55 del Trattato CECA. Essa aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto accertare se la natura dei compiti da lei svolti nell'ambito dell'Agenzia rientrasse nei compiti permanenti di pubblico impiego comunitario attribuiti dai trattati alle istituzioni.
24 La sig.ra Simon fa valere, infine, il fatto che l'agente della Commissione ha sostenuto, nella sua replica finale nel corso della fase orale dinanzi al Tribunale, che la Commissione avrebbe forse dovuto impiegarla direttamente senza passare per il tramite degli enti di tutela.
25 Nella comparsa di risposta la Commissione solleva, nei confronti della versione emendata dell'atto di impugnazione, un'eccezione d'irricevibilità relativa al tardivo deposito della versione stessa. A proposito della versione dell'atto di impugnazione presentato il 10 luglio 2000, la Commissione ritiene che quest'ultimo sia irricevibile in quanto contesta valutazioni insindacabili del Tribunale e in quanto vi si chiede che le prestazioni fornite dalla sig.ra Simon nel periodo compreso tra il 15 maggio 1966 e il 25 ottobre 1995 vengano considerate come rientranti in un rapporto contrattuale tra la Commissione e un agente temporaneo. In subordine, la Commissione ritiene che il ricorso debba essere respinto.
26 Essendo stata informata, con lettera della cancelleria del 12 gennaio 2001, della data del deposito della versione emendata dell'atto di impugnazione, la Commissione si pone vari interrogativi sul metodo consistente nel depositare un atto d'impugnazione e, alcuni giorni dopo, nel presentare una versione emendata dello stesso, senza fornire una qualsiasi spiegazione riguardante il contenuto delle modifiche apportatevi.
27 Per il resto, la Commissione ritiene, dopo un attento esame della versione emendata dell'atto di impugnazione, che questo non modifichi fondamentalmente il primo atto e mantiene quindi integralmente la sua posizione iniziale.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
La ricevibilità dell'atto di impugnazione nella versione emendata
28 Senza sollevare un'eccezione di irricevibilità a proposito del ricorso in sé, che ritiene depositato entro il termine prescritto, la Commissione contesta la ricevibilità dell'atto di impugnazione nella versione emendata. Sembra che essa tenga ferma tale posizione anche dopo essere stata informata, con lettera del 12 gennaio 2001, della data del deposito della versione emendata. La Commissione rileva in particolare che nella memoria contenente la versione emendata dell'atto di impugnazione non viene per nulla precisato quali siano le correzioni relative agli errori di fatto e di forma apportate al ricorso depositato il 10 luglio 2000. Nella sua risposta alla detta lettera, essa ricorda in particolare che, ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione è proposta con il deposito «di un ricorso» presso la cancelleria della Corte.
29 In via preliminare, occorre rilevare che, conformemente all'art. 49, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia e all'art. 80, n. 1, del regolamento di procedura di questa, la versione emendata dell'atto di impugnazione è stata depositata entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della sentenza impugnata, notifica avvenuta il 12 maggio 2000.
30 Il diritto della sig.ra Simon di depositare un atto introduttivo di ricorso fino all'ultimo giorno lavorativo del termine previsto dalla detta disposizione dello Statuto CECA della Corte di giustizia implica che essa deve avere la possibilità di ritirare, fino alla scadenza di tale termine, un primo atto introduttivo di ricorso per sostituirlo, entro lo stesso termine, con una nuova versione di tale atto.
31 Con il deposito di una versione emendata completa del ricorso iniziale seguito, su richiesta della cancelleria, da una lettera esplicativa, la sig.ra Simon ha chiaramente mostrato che intendeva implicitamente ritirare il ricorso iniziale per sostituirlo con una nuova versione dell'atto di impugnazione, da essa stessa depositata entro il termine di impugnazione previsto dall'art. 49, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia.
32 Pertanto, la versione emendata dell'atto di impugnazione è ricevibile e il ricorso dev'essere considerato presentato in tale versione. Di conseguenza, l'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione dev'essere respinta.
L'irricevibilità parziale delle conclusioni del ricorso
33 Nei limiti in cui la sig.ra Simon chiede alla Corte di dichiarare che le prestazioni da lei fornite devono considerarsi come «rientranti in un rapporto contrattuale tra la Commissione e un agente temporaneo», occorre ricordare che, a termini dell'art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte, le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto l'annullamento totale o parziale delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.
34 Ora, si deve constatare che la sig.ra Simon non ha mai presentato siffatte conclusioni nel corso del procedimento di primo grado.
35 Consentire a quest'ultima di presentare conclusioni dirette alla riqualificazione delle sue prestazioni equivarrebbe ad autorizzarla, in violazione del detto articolo 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura, ad ammettere nuove conclusioni.
36 Pertanto, le dette conclusioni devono essere dichiarate manifestamente irricevibili.
Sul merito
37 Con il primo motivo, la sig.ra Simon contesta la legittimità dei contratti stipulati dalla Commissione con i vari enti di tutela. Questo è l'ambito in cui essa sostiene, con la prima parte di tale motivo, che il Tribunale non ha esaminato l'obiettivo effettivamente perseguito dalla Commissione.
38 In proposito giova ricordare che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
39 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale, la competenza della Corte è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e ordinanza 17 luglio 1998, causa C-422/97 P, Sateba/Commissione, Racc. pag. I-4913, punto 30).
40 Ora, anche se la sig.ra Simon ha fatto valere che il comportamento della Commissione configurava uno sviamento di potere nei suoi confronti, che obbligherebbe quest'ultima a concederle con effetto retroattivo lo status di agente temporaneo, essa non ha contestato, dinanzi al Tribunale, la legittimità dei contratti stipulati con gli enti di tutela per il fatto che, con tali contratti, la Commissione aveva cercato di garantire il finanziamento dell'Agenzia e di essere in grado di adempiere i propri obblighi in materia di informazione e di coordinamento dei lavori di ricerca.
41 Essa ha soltanto addotto, dinanzi al Tribunale - al fine di provare che aveva svolto compiti permanenti definiti come propri del pubblico impiego comunitario -, il fatto che il costo delle attività di informazione e di coordinamento assunte dall'Agenzia era stato imputato al bilancio della CECA.
42 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare irricevibile la prima parte del primo motivo.
43 Con la seconda parte del primo motivo, la sig.ra Simon fa valere che il Tribunale avrebbe omesso di accertare la credibilità delle spiegazioni fornite dalla Commissione per giustificare il suo diritto di ingerenza nell'esecuzione dei contratti stipulati con gli enti di tutela.
44 In proposto, occorre osservare che, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Secondo quest'ultima disposizione, essa deve essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi di procedura dinanzi al Tribunale lesivi degli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.
45 La Corte non è quindi competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti.
46 Il Tribunale è, invece, il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui l'inesattezza materiale nei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che ad esso sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, sentenza 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punto 29, e ordinanza 21 febbraio 2002, cause riunite C-486/01 P-R e C-488/01 P-R, Front national e Martinez/Parlamento, Racc. pag. I-1843, punti 83-85).
47 L'esame della credibilità delle spiegazioni della Commissione fa parte della valutazione dei fatti ed è quindi esclusa dalle questioni soggette ad un controllo effettuato dalla Corte nell'ambito di un'impugnazione.
48 Anche la seconda parte del primo motivo deve quindi essere dichiarata irricevibile.
49 Con il suo secondo motivo, la sig.ra Simon contesta al Tribunale il fatto di non aver valutato l'effettiva natura dei rapporti esistiti tra lei e i diversi enti di tutela che si sono succeduti, da una parte, e la Commissione e i funzionari comunitari, dall'altra, nonché la natura dei compiti da lei esercitati.
50 Tale censura, vista nel suo insieme, è diretta a mettere in discussione la qualificazione giuridica presa in considerazione dal Tribunale a proposito della effettiva natura dei suddetti rapporti.
51 Tuttavia, il Tribunale ha esaminato tali elementi ai punti 43 e 44 della sentenza impugnata e ha giustamente dichiarato che la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 87/77, 130/77, 22/83, 9/84 e 10/84, Salerno e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. 2523) osta agli argomenti della ricorrente.
52 Infine, per quanto riguarda l'osservazione di cui al punto 24 della presente sentenza riguardante la considerazione, che sarebbe stata espressa dall'agente della Commissione nella fase orale, secondo la quale la Commissione avrebbe forse potuto impiegare la sig.ra Simon direttamente senza passare per il tramite degli enti di tutela, essa può interpretarsi solo come l'espressione di un dubbio sull'opportunità dell'assunzione della sig.ra Simon tramite enti del genere.
53 Tale argomento deve pertanto essere respinto.
54 Da tutte queste considerazioni risulta che il ricorso va respinto essendo in parte irricevibile e in parte infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e la sig.ra Simon è rimasta soccombente in sede di impugnazione, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La sig.ra Simon è condannata alle spese.
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