Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Tariffa doganale comune - Voci doganali - Cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata che può essere utilizzata unicamente in una stampante di tipo particolare - Classificazione nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata
Massima
$$L'allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento n. 1734/96, deve essere interpretato nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata - comprendente un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e confezionamento - deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura medesima. Infatti, l'elemento che conferisce alla cartuccia il carattere essenziale è l'inchiostro in essa contenuto.
D'altra parte, il fatto che la detta merce possa essere utilizzata unicamente, per quanto riguarda sia la cartuccia sia l'inchiostro, in una stampante di tipo particolare non può conferirle la qualità di «parte» o di «accessorio» di una stampante ai sensi della voce 8473 della nomenclatura combinata, poiché la cartuccia non svolge alcun ruolo particolare nel funzionamento meccanico vero e proprio della stampante e le consente soltanto di assolvere la sua funzione normale.
( v. punti 27, 31-32, 35 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-276/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Turbon International GmbH, in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH,
e
Oberfinanzdirektion Koblenz,
domanda vertente sull'interpretazione delle voci 3215 e 8473 della nomenclatura combinata, presenti nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1),
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente di sezione, A. La Pergola e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Turbon International GmbH, dal sig. H. Brüning-Sudhoff, Steuerberater;
- per l'Oberfinanzdirektion Koblenz, dal sig. Trendler, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra Núñez Müller, Rechtsanwalt,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 21 febbraio 2000, pervenuta alla Corte il 12 luglio successivo, lo Hessisches Finanzgericht (Tribunale tributario dell'Assia), Kassel ha sottoposto, in applicazione dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione delle voci 3215 e 8473 della nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), presenti nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734 (GU L 238, pag. 1).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito della controversia tra la società Turbon International GmbH (in prosieguo: la «Turbon International»), con sede in Hattingen (Germania), in qualità di successore a titolo universale della Kores Nordic Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Kores»), e l'Oberfinanzdirektion (intendenza di finanza) Koblenz (Germania), avente ad oggetto la classificazione tariffaria di cartucce d'inchiostro senza testina di stampa integrata, destinate ad essere inserite nelle stampanti a getto d'inchiostro della marca Epson Stylus Color (in prosieguo: le «stampanti ESC»).
Contesto giuridico
La NC
3 La NC, istituita con il regolamento n. 2658/87, è destinata a rispondere nel contempo alle esigenze della Tariffa doganale comune ed a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità. Essa è fondata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto l'Organizzazione mondiale delle dogane, istituito dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvata, a nome della Comunità, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Nella versione applicabile alla data dei fatti oggetto del giudizio principale, che è quella presente nell'allegato I del regolamento n. 1734/96, la NC comprendeva in particolare:
- alla sezione VI, capitolo 32, intitolato «Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri», la voce:
«3215 Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide:
- Inchiostri da stampa:
3215 11 00 - - neri
3215 19 00 - - altri
3215 90 - altri:
3215 90 10 - - Inchiostri per scrivere o da disegno
3215 90 80 - - altri»,
e
- alla sezione XVI, capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi», le voci:
«8471 Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove:
(...)
8471 60 - Unità di entrata o di uscita, che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria:
8471 60 10 - - destinate ad aeromobili civili (...)
- - altre:
8471 60 40 - - - Stampanti
8471 60 50 - - - Tastiere
8471 60 90 - - - altre
(...)»
e
«8473 Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8469 a 8472:
(...)
8473 30 - Parti ed accessori di macchine della voce 8471:
8473 30 10 - - Assiemaggi elettronici
8473 30 90 - - altri
(...)».
5 Le regole generali per l'interpretazione della NC (in prosieguo: le «regole generali»), che figurano nella parte prima della stessa, titolo I, A., prevedono in particolare:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) (...)
b) Qualsiasi menzione ad una materia, nel testo di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi menzione di lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.
3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o (...) un oggetto composito o [ad] una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.
b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.
c) (...)
(...)
5. Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:
a) Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.
b) Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli imballaggi (1) che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte».
6 La nota a piè di pagina che figura nella regola generale 5 b) precisa quanto segue:
«Il termine "imballaggi" comprende tutti i recipienti esterni o interni, condizionamenti, involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto - in particolare le casse mobili (containers) - nonché dei copertoni, degli attrezzi e del materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso. Tale termine non comprende i contenitori di cui alla regola generale 5 a)».
Le note esplicative del SA
7 In virtù dell'art. 6, n. 1, della convenzione internazionale 14 giugno 1983, è stato istituito, in seno al Consiglio di cooperazione doganale, un comitato denominato «comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Il suo compito consiste, in particolare, nel proporre emendamenti alla detta convenzione e nel redigere note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del SA.
8 Ai sensi del punto VIII della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 3 b), «[i]l fattore che determina il carattere essenziale varia da merce a merce. Esso può, ad esempio, essere rappresentato dalla natura della materia costitutiva o degli elementi che compongo l'oggetto in esame, dal loro volume, dalla loro quantità, dal loro peso, dal loro valore, dalla importanza di una delle materie costitutive, avuto riguardo alla utilizzazione delle merci».
9 Il punto I della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 5 a) enuncia quanto segue:
«Questa [r]egola è esclusivamente applicata ai contenitori che, al tempo stesso:
1) sono specialmente sistemati per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, cioè disposti in modo tale che l'oggetto contenuto trovi esattamente il suo posto. Certi contenitori possono, inoltre, avere la forma dell'oggetto da contenere;
2) sono suscettibili d'un uso prolungato, cioè essi sono costruiti, specialmente sul piano della resistenza e della rifinitura, per avere una durata d'uso in rapporto con quella del contenuto. Questi contenitori servono il più delle volte a proteggere l'oggetto in questione quando non viene utilizzato (per esempio durante il trasporto o la sua sistemazione). Questi criteri, in particolare, permettono di distinguerli dai semplici imballaggi;
3) sono presentati con gli oggetti a cui si riferiscono, siano o no imballati separatamente per ragioni di trasporto. I contenitori presentati isolatamente seguono il loro proprio regime;
4) essi sono del tipo normalmente messo in vendita con i relativi oggetti;
5) essi non conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale».
10 Secondo il punto IV della nota esplicativa del SA relativa alla regola generale 5 b), «[q]uesta [r]egola determina la classificazione degli imballaggi del tipo normalmente usato per le merci che essi contengono. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando tali imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati più volte, per esempio nei casi di certi fusti metallici o di recipienti di ferro o acciaio per gas compressi o liquefatti».
11 La nota esplicativa del SA relativa alla voce 3215 precisa:
«Questa voce non comprende:
a) (...)
b) Le punte di penne a sfera unite alla riserva d'inchiostro (n. 96.08); sono, invece, comprese in questa voce le semplici cartucce ripiene d'inchiostro per penne ordinarie.
c) I nastri impregnati d'inchiostro per macchina da scrivere e i tamponi inchiostranti (n. 96.12)».
12 Infine, ai sensi della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473, «[g]li accessori, di cui si tratta qui, possono consistere sia in organi di attrezzatura intercambiabili che rendono le macchine atte a un particolare lavoro, sia in meccanismi che conferiscono loro delle possibilità supplementari, sia ancora in dispositivi di natura tale da assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina».
Controversia principale e questione pregiudiziale
13 Il 27 giugno 1997 la Kores ha chiesto il rilascio di informazioni doganali vincolanti per varie merci, tra le quali figurava, in particolare, una cartuccia di inchiostro senza testina di stampa integrata («Ink Jet Cartridge»), destinata ad essere inserita in una stampante ESC. Secondo la Kores questa cartuccia di inchiostro rientrava nella sottovoce 8473 30 90 della NC.
14 Dal fascicolo emerge che, da una parte, la merce oggetto del giudizio principale è composta di una cartuccia d'inchiostro (costituita, a sua volta, da un involucro parallelepipedo di plastica di circa cm 2,7 x 6,4 x 4,2 da resina espansa, da una griglia metallica, da guarnizioni, da una pellicola sigillante e da un'etichetta, per un valore complessivo di quasi DEM 4), d'inchiostro (circa ml 35), di valore stimato pari a DEM 0,35, e di un confezionamento consistente in una scatola di cartone contenente una busta di plastica grigia sigillata e, dall'altra, che, essa può essere utilizzata solo nelle stampanti ESC, poiché la cartuccia e l'inchiostro sono specificamente studiati per questo tipo di stampanti.
15 Il 22 agosto 1997 l'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Germania) ha classificato la detta merce nella sottovoce 3215 90 80 della NC. Tale decisione era fondata sulla considerazione che la merce da classificare nel caso di specie era proprio l'inchiostro, mentre la cartuccia - cioè l'involucro di plastica - costituiva soltanto il contenitore o il confezionamento necessario di questo inchiostro, del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. In virtù della regola generale 5 b), la cartuccia è stata quindi classificata nella voce della NC relativa agli inchiostri.
16 A seguito del rigetto del suo reclamo avverso la decisione menzionata, il 17 febbraio 1998 la Kores ha investito della controversia lo Hessisches Finanzgericht, Kassel. Dinanzi a questo giudice la Kores e la Turbon International, che è succeduta nei diritti e negli obblighi della Kores nel gennaio 1999, ribadiscono il loro argomento secondo il quale la cartuccia di inchiostro doveva essere classificata nella sottovoce 8473 30 90 della NC perché tale cartuccia, tenuto conto delle sue caratteristiche specifiche, svolge funzioni tecniche essenziali nel procedimento di stampa, sicché essa può essere paragonata ad una cartuccia d'inchiostro con testina di stampa integrata e può essere qualificata, in quanto tale, come «parte» di una stampante. Le due società fanno anche valere che tale cartuccia può in ogni caso essere considerata come un «accessorio» di una stampante del genere in quanto, conformemente alla nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473 della NC, essa costituisce proprio un organo di attrezzatura intercambiabile «che rend[e] le macchine atte a un particolare lavoro».
17 In subordine, la Kores e la Turbon International fanno valere che la classificazione della detta cartuccia nella voce 8473 della NC può motivarsi anche con riferimento al suo valore commerciale. Infatti, dal momento che nel caso di specie il valore dell'inchiostro contenuto nella cartuccia è molto inferiore al valore intrinseco di quest'ultima, sarebbe la cartuccia a conferire all'insieme il suo «carattere essenziale» ai sensi della regola generale 3 b).
18 Dinanzi al giudice di rinvio, l'Oberfinanzdirektion Koblenz - che ha assunto, in data 1° agosto 1998, le competenze della Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung (ufficio dazi doganali e accise) dell'Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main - ha invece ribadito la classificazione della merce oggetto del giudizio principale nella voce 3215 della NC, in quanto il criterio decisivo per questa classificazione sarebbe l'elemento «inchiostro da stampa» - prodotto indispensabile per il funzionamento della stampante - e non la cartuccia stessa, la quale costituirebbe solamente un contenitore necessario, dal momento che si tratta di un prodotto liquido. La classificazione della menzionata merce nella voce 8473 della NC in quanto «parte» o «accessorio» di una stampante sarebbe esclusa dal momento che, da un lato, solamente le merci necessarie alla montatura di una macchina o che risultano dalla smontatura della stessa sarebbero generalmente considerate «parti» di questa macchina ai sensi della nota 2, lett. b), della sezione XVI della NC, e, dall'altro, la cartuccia di inchiostro non renderebbe la stampante atta ad un «particolare» lavoro.
19 In merito all'argomento tratto dal paragone tra il valore commerciale dell'involucro della cartuccia e quello dell'inchiostro contenuto in quest'ultima, l'Oberfinanzdirektion Koblenz fa valere che tale paragone non è pertinente nel caso di specie perché le caratteristiche oggettive della merce da classificare offrono già indicazioni chiare per operare la classificazione tariffaria.
20 Alla luce di ciò, poiché nutriva dubbi in ordine alla corretta classificazione della menzionata cartuccia nella NC, riguardo in particolare sia alla formulazione dell'art. 97 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), il quale definisce l'accessorio come «ogni bene mobile che, non essendo parte integrante del bene principale, è posto al servizio del suo scopo economico e si trova connesso al bene principale stesso in modo conforme a tale destinazione», sia all'esistenza di informazioni doganali vincolanti emesse dalle autorità doganali francesi, olandesi e del Regno Unito, lo Hessisches Finanzgericht, Kassel, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se una cartuccia di inchiostro compatibile, costituita da una cartuccia d'inchiostro (involucro di plastica, resina espansa, griglia metallica, guarnizioni, pellicola sigillante ed etichetta), dall'inchiostro e dal confezionamento, la quale, per il tipo di cartuccia e di inchiostro, può essere inserita esclusivamente in una stampante Epson Stylus Color,
- debba essere classificata sotto il codice 3215 90 80, in quanto cartuccia usa e getta riempita di inchiostro (senza testina di stampa integrata) destinata a stampanti a getto d'inchiostro,
oppure
- se tale cartuccia di inchiostro compatibile costituisca una parte o un accessorio di una stampante, appartenente alla voce della nomenclatura combinata 8471 in quanto unità essenziale di un sistema per l'elaborazione delle informazioni, e debba pertanto essere ricompresa nella voce 8473 della nomenclatura combinata».
Giudizio della Corte
21 Al fine di rispondere alla questione posta, si deve ricordare preliminarmente la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della Tariffa doganale comune e delle note delle sezioni o dei capitoli (v., in particolare, sentenze 20 novembre 1997, causa C-338/95, Wiener SI, Racc. pag. I-6495, punto 10; 19 ottobre 2000, causa C-339/98, Peacock, Racc. pag. I-8947, punto 9, e 7 giugno 2001, causa C-479/99, CBA Computer, Racc. pag. I-4391, punto 21).
22 Allo stesso modo, è giurisprudenza costante che, ai fini dell'interpretazione della Tariffa doganale comune, tanto le note che precedono i capitoli della detta Tariffa quanto le note esplicative della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale costituiscono mezzi importanti per garantire l'applicazione uniforme di tale Tariffa e come tali forniscono elementi validi per l'interpretazione della stessa (v. sentenze sopra citate Wiener SI, punto 11, e Peacock, punto 10).
23 Nel caso specifico è giocoforza constatare che le cartucce oggetto del giudizio principale non sono contemplate esplicitamente né dalla formulazione delle voci della NC, né da quella delle note delle sezioni o dei capitoli della NC stessa, contrariamente alle punte di penne a sfera unite alla loro riserva d'inchiostro e ai nastri impregnati d'inchiostro per macchina da scrivere e ai tamponi inchiostranti previsti, rispettivamente, dalle voci doganali 9608 e 9612 della NC.
24 Invece, le regole generali e le note esplicative del SA relative a queste regole come alle voci doganali 3215 e 8473 forniscono indicazioni utili per la classificazione di merci come quelle oggetto del giudizio principale.
25 Infatti, si deve ricordare che, ai sensi della regola generale 3 b), che riguarda precisamente l'ipotesi in cui sembra che alcune merci debbano essere classificate sotto due o più posizioni, «[i] prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
26 In proposito, è giurisprudenza consolidata che, per determinare quale sia, tra le materie che compongono la merce, quella che le conferisce il carattere essenziale, occorre chiedersi se tale merce, privata di questo o di quel componente, conserverebbe o meno le proprietà che la caratterizzano (v., in tal senso, sentenza 10 maggio 2001, causa C-288/99, VauDe Sport, Racc. pag. I-3683, punto 25).
27 L'elemento che, nel caso di specie, conferisce alla cartuccia oggetto del giudizio principale il carattere essenziale è l'inchiostro in essa contenuto. Infatti, la funzione essenziale della cartuccia è quella di contenere l'inchiostro e di alimentare con lo stesso la stampante al fine di permettere la trascrizione su carta di un lavoro realizzato su computer.
28 Questa constatazione non è rimessa in discussione da quella del giudice nazionale secondo cui la detta cartuccia è ricaricabile. Infatti, se questa operazione assicura una più lunga durata all'involucro di plastica, essa non modifica la funzione intrinseca di una cartuccia del genere, che è quella di contenere l'inchiostro e di alimentare con lo stesso la stampante ESC.
29 Dal fascicolo risulta che una cartuccia come quella oggetto del giudizio principale è appositamente concepita per un tipo particolare di stampante e che può essere utilizzata solamente in quest'ultima. Considerando che la menzionata cartuccia contiene un meccanismo tecnicamente sofisticato che assicura un flusso controllato di inchiostro nel corso del procedimento di stampa, il giudice nazionale si pone il quesito se una cartuccia del genere non debba piuttosto essere qualificata come «parte» o «accessorio» di una stampante e classificata nella voce 8473 della NC.
30 Al riguardo, si deve ricordare che, ai sensi della voce 8473 della NC, il termine «parte» implica la presenza di un insieme per il cui funzionamento la parte è indispensabile (v. sentenza Peacock, sopra citata, punto 21), il che non avviene per la cartuccia oggetto del giudizio principale. Anche se è vero che una stampante senza cartuccia di inchiostro non è in grado di rispondere ai bisogni ai quali è destinata, resta il fatto che, in sé, il funzionamento meccanico ed elettronico della stampante non dipende affatto dalla presenza di una tale cartuccia. Infatti, se, in mancanza della cartuccia d'inchiostro, la stampante non permette la trascrizione su carta di un lavoro realizzato su computer, un tale effetto non dipende da un cattivo funzionamento della stampante stessa, ma discende dalla mancanza d'inchiostro.
31 Per questi motivi, una cartuccia d'inchiostro come quella oggetto del giudizio principale, che, date le caratteristiche di tale merce, quali illustrate dalla Turbon International nelle sue osservazioni scritte, non svolge alcun ruolo particolare nel funzionamento meccanico vero e proprio della stampante, non può essere qualificata «parte» di una stampante ai sensi della voce 8473 della NC.
32 Tale cartuccia non può essere classificata nella detta voce nemmeno come «accessorio» delle stampanti in questione. Infatti, anche se è vero che sono intercambiabili, le cartucce non rendono queste stampanti atte ad un particolare lavoro, né conferiscono loro delle possibilità supplementari, tanto meno le mettono in condizione di assicurare un servizio particolare in relazione alla funzione principale della macchina, ai sensi della nota esplicativa del SA relativa alla voce 8473. Le cartucce in questione consentono solamente alle stampanti ESC di assolvere la loro funzione normale, vale a dire assicurare la trascrizione su carta di un lavoro realizzato su computer.
33 Dalle considerazioni che precedono risulta che, in applicazione della regola generale 3 b), si deve classificare una merce come quella oggetto del giudizio principale nella voce 3215 della NC.
34 Dopo tutto, una tale classificazione è confermata dalla nota esplicativa del SA relativa alla posizione 3215, ai sensi della quale rimangono comprese in quest'ultima voce «le semplici cartucce ripiene d'inchiostro per penne ordinarie». Infatti, come giustamente osservato dall'avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, tali cartucce equivalgono, rispetto alle penne stilografiche, a ciò che le cartucce oggetto del giudizio principale sono rispetto alle stampanti ESC, poiché esse hanno nello stesso tempo la funzione di contenere l'inchiostro e di rilasciarne, in maniera regolare, il flusso necessario all'utilizzazione di uno strumento che permetta di tracciare segni sulla carta, avendo un formato, variabile secondo le marche, che consente loro di prendere posto all'interno delle penne cui sono destinate.
35 Alla luce degli argomenti che precedono, alla questione posta si deve rispondere dichiarando che l'allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 1734/96, deve essere interpretato nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata, comprendente un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e confezionamento, la quale, per quanto riguarda sia la cartuccia sia l'inchiostro, può essere utilizzata unicamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti ESC, deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della NC.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel con ordinanza 21 febbraio 2000, dichiara:
L'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, deve essere interpretato nel senso che una cartuccia d'inchiostro senza testina di stampa integrata - comprendente un involucro di plastica, resina espansa, una griglia metallica, guarnizioni, una pellicola sigillante, un'etichetta, inchiostro e confezionamento - la quale, per quanto riguarda sia la cartuccia sia l'inchiostro, può essere utilizzata unicamente in una stampante avente le stesse caratteristiche delle stampanti a getto d'inchiostro della marca Epson Stylus Color, deve essere classificata nella sottovoce 3215 90 80 della nomenclatura combinata.
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