Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Direttiva 64/433 - Spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine - Copertura mediante il contributo comunitario riscosso dagli Stati membri
(Direttive del Consiglio 64/433/CEE, come modificata dalla direttiva 89/662/CEE e come modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE, e 85/73/CEE, come modificata dalla direttiva 93/118/CE; decisione del Consiglio 88/408/CEE)
Massima
$$Le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuate in conformità alla direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, sia nella versione risultante dalla direttiva 89/662, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sia in quella risultante dalla direttiva 91/497, che modifica e codifica la direttiva 64/433 onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, sono comprese nel contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche a norma, da un lato, della direttiva 85/73, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e della decisione 88/408, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, nonché, dall'altro, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118.
( v. punto 59 e dispositivo )
Parti
Nei procedimenti riuniti C-284/00 e C-288/00,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
Stratmann GmbH und Co. KG
e
Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00),
e tra
Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG
e
Landrat des Kreises Neuss (C-288/00),
domande vertenti sull'interpretazione, da un lato, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24), e, d'altro lato, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (GU L 340, pag. 15, e rettifica GU 1994, L 280, pag. 91), in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), sia nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), sia in quella risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433 onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU L 268, pag. 69),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Stratmann GmbH und Co. KG (C-284/00), dall'avv. L. Liebenau, Rechtsanwalt;
- per la Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG (C-288/00), dall'avv. L. Liebenau, Rechtsanwalt;
- per la Landrätin des Kreises Wesel (C-284/00), dal sig. G. Harmeling, Kreisverwaltungsdirektor;
- per il Landrat des Kreises Neuss (C-288/00), dal sig. S. Heithoff, Kreisrechtsdirektor;
- per la Commissione delle Comunità europee (C-284/00 e C-288/00), dai sigg. G. Braun e G. Berscheid, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Stratmann GmbH und Co. KG, rappresentata dall'avv. H. Tuengerthal, Rechtsanwalt, della Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG, rappresentata dall'avv. L. Liebenau, della Landrätin des Kreises Wesel, rappresentata dal sig. G. Harmeling, del Landrat des Kreises Neuss, rappresentato dal sig. S. Heithoff, e della Commissione, rappresentata dai sigg. G. Braun e G. Berscheid, all'udienza del 17 gennaio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con due ordinanze 27 aprile 2000, giunte alla Corte rispettivamente il 19 e 21 luglio seguenti, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha sottoposto a quest'ultima, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione, da un lato, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24), e, d'altro lato, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (GU L 340, pag. 15, e rettifica GU 1994, L 280, pag. 91), in combinato disposto con la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), sia nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13), sia in quella risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433 onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche (GU L 268, pag. 69).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due controversie che opponevano rispettivamente la Stratmann GmbH und Co. KG (in prosieguo: la «Stratmann») alla Landrätin des Kreises Wesel (capo dei servizi amministrativi del distretto di Wesel; in prosieguo: la «Landrätin») e la Fleischversorgung Neuss GmbH und Co. KG (in prosieguo: la «Fleischversorgung Neuss») al Landrat des Kreises Neuss (capo dei servizi amministrativi del distretto di Nuess; in prosieguo: il «Landrat») in merito al ricupero dei contributi richiesti a tali società per ispezioni e controlli sanitari di carni effettuati per loro conto tra il 1991 e il 1994 dai servizi dei Landkreise Wesel e Neuss.
Ambito normativo comunitario
Le norme in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche
La direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662
3 La direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, riguarda, in conformità all'art. 1, gli scambi intracomunitari di carni fresche di animali domestici appartenenti in particolare alle specie bovina e suina. A termini dell'art. 2 della suddetta direttiva, si intendono per «carni fresche» carni che non hanno subìto alcun trattamento diverso dal trattamento per mezzo del freddo, destinato ad assicurarne la conservazione.
4 L'art. 3, n. 1, parte A, lett. d), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, dispone:
«Ogni Stato membro cura che vengano spedite dal suo territorio [nel territorio] di un altro Stato membro soltanto carni fresche che rispondano alle condizioni seguenti:
A. Quando si tratta di carcasse, mezzene, mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o quarti occorre che tali pezzature:
(...)
d) in conformità dell'allegato I, capitolo VII, siano state sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, e non abbiano presentato alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia costatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo».
5 La suddetta ispezione post mortem deve comportare, «se del caso, analisi di laboratorio» [allegato I, capitolo VII, punto 39, lett. e), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662]. Inoltre, le carni fresche di animali di specie suina contenenti muscoli striati debbono essere sottoposte ad una ricerca delle trichine sotto la sorveglianza e la responsabilità del veterinario ufficiale e secondo metodi scientificamente e praticamente sperimentati, in particolare metodi fissati nelle direttive comunitarie o in altre norme internazionali (allegato I, capitolo VII, punto 41, parte D, della stessa direttiva).
6 Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, ogni Stato membro cura che, per quanto riguarda le carni fresche di origine suina che non abbiano subìto un trattamento per mezzo del freddo a norma della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/96/CEE, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (GU L 26, pag. 67), vengano spedite dal suo territorio nel territorio di un altro membro soltanto le carni che sono state sottoposte ad esame delle trichine conformemente all'allegato I, capitolo VII, punto 41, parte D, della direttiva 64/433. Parimenti, a termini dell'art. 5, lett. f), della suddetta direttiva ogni Stato membro cura che le carni fresche di animali di specie suina nei quali è stata constatata la presenza delle trichine non vengano spedite dal proprio territorio in quello di un altro Stato membro.
7 In forza del combinato disposto degli artt. 2, primo comma, e 6, primo comma, della direttiva del Consiglio 15 giugno 1988, 88/409/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73 per l'ispezione di dette carni (GU L 194, pag. 28), gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie per garantire che, al più tardi il 1° gennaio 1991, tutte le carni fresche prodotte nei rispettivi territori per esservi commercializzate vengano altresì sottoposte a ispezione conformemente alle norme di ispezione di cui in particolare al capitolo II dell'allegato I della direttiva 64/433.
La direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497
8 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, parte A, lett. d), della direttiva 64/433, nella versione modificata e codificata dalla direttiva 91/497, ogni Stato membro provvede affinché «le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti (...), in conformità dell'allegato I, capitolo VIII, siano stati sottoposti ad un'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, e non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo».
9 Alla stregua con quanto disponeva la direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, la suddetta ispezione post mortem deve comportare, «se del caso, analisi di laboratorio» [allegato I, capitolo VIII, punto 40, lett. e)]. Inoltre, il veterinario ufficiale deve effettuare sistematicamente la ricerca delle trichine sulle carni fresche di animali delle specie suina ed equina contenenti muscoli striati [allegato I, capitolo VIII, punto 42, parte A, sub 3].
10 L'art. 5, n. 1, lett. a), sub ii) e iii), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, dispone:
«Gli Stati membri provvedono affinché siano dichiarati non idonei al consumo umano dal veterinario ufficiale:
a) le carni di animali:
(...)
ii) che presentavano lesioni acute di broncopolmonite, pleurite, peritonite, metrite, mastite, artrite, pericardite, enterite o meningoencefalomielite confermate da un'ispezione particolareggiata, completata eventualmente da un esame batteriologico e dalla ricerca di residui di sostanze aventi azione farmacologica.
(...)
iii) che erano affetti dalle seguenti malattie parassitarie: (...) trichinellosi».
11 In forza dell'art. 6, n. 1, lett. a), della direttiva 64/433, in questa stessa versione, gli Stati membri provvedono affinché le carni fresche di origine suina che non siano state sottoposte alla ricerca delle trichine conformemente all'allegato I della direttiva 77/96 subiscano un trattamento mediante il freddo, conformemente all'allegato IV della suddetta direttiva.
12 A norma dell'art. 3, primo comma, della direttiva 91/497, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della suddetta direttiva entro il 1° gennaio 1993.
La direttiva 77/96
13 La direttiva 77/96 è stata adottata sulla base all'art. 21 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1972, 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302, pag. 28), che, nella versione originaria, dispone che «[i]l Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, un metodo e le modalità necessarie per rivelare la presenza di trichine nelle carni fresche di animali della specie suina».
14 Conformemente alle disposizioni della direttiva 77/96, le carni fresche di animali domestici della specie suina provenienti da paesi terzi devono essere sottoposte ad un esame diretto ad accertare la presenza di trichine secondo uno dei metodi indicati nel suo allegato I. Gli Stati membri possono peraltro disporre che le carni fresche provenienti da alcuni paesi terzi o da determinate aree di questi ultimi non siano assoggettate a tale esame, a condizione che subiscano un trattamento mediante il freddo effettuato in conformità all'allegato IV della direttiva 77/96.
Le norme relative al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche
La direttiva 85/73 e la decisione 88/408
15 La direttiva 85/73 sancisce, all'art. 1, n. 1, primo trattino, che gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, all'atto della macellazione degli animali di cui al n. 2 sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari. In base all'art. 1, n. 2, per «animali», ai fini di tale direttiva, si intendono gli animali domestici appartenenti in particolare alle specie bovina e suina.
16 In conformità all'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 85/73, il Consiglio adotta prima del 1° gennaio 1986 il livello o i livelli forfettari dei contributi di cui all'art. 1, n. 1, primo trattino, nonché le modalità e i principi di applicazione della suddetta direttiva e le eccezioni. A norma dell'art. 2, n. 2, della stessa direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli di cui al n. 1, purché il contributo totale riscosso dallo Stato membro resti inferiore o pari al costo effettivo delle spese di ispezione.
17 A termini dell'art. 1 della decisione 88/408, adottata a norma dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/73, la suddetta decisione fissa gli importi del contributo che devono riscuotere gli Stati membri per le ispezioni ed i controlli sanitari delle carni fresche, previsti in particolare dalla direttiva 64/433, nonché le modalità ed i principi d'applicazione della direttiva 85/73. L'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 dispone che tale contributo è stabilito ai livelli medi forfettari di ECU 2,5/capo per i giovani bovini e di ECU 1,30/capo per i suini.
18 In forza dell'art. 2, n. 2, della decisione 88/408, gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari fissati al n. 1 possono derogare a tali importi per eccesso o per difetto fino a raggiungimento dei costi reali d'ispezione. Nel ricorrere a tali deroghe, gli Stati membri si basano sui principi contenuti nell'allegato della decisione 88/408.
19 A termini dell'art. 5, n. 1, della decisione 88/408, l'importo di cui all'art. 2 di quest'ultima si sostituisce a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dall'autorità nazionale, regionale o comunale degli Stati membri per le ispezioni e i controlli delle carni fresche di cui all'art. 1 e per la loro certificazione.
20 A norma dell'art. 4 della direttiva 88/409, l'importo dei contributi risultante dall'art. 2 della decisione 88/408 si applica alle carni fresche prodotte nel territorio di uno Stato membro per esservi commercializzate e che, pertanto, devono essere anche sottoposte a ispezione conformemente alle norme di ispezione sancite dalla direttiva 64/433.
La direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118
21 In forza dell'art. 1, n. 1, primo trattino, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate da diverse direttive, tra cui la direttiva 64/433.
22 L'art. 2 della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, dispone:
«1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere:
- per le carni di cui alle direttive 64/433/CEE (...), a decorrere dal 1° gennaio 1994, i contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato;
(...)
(...)
3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione.
4. I contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 1 e la loro certificazione. Tuttavia, fino al 31 dicembre 1995, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere le spese di registrazione degli stabilimenti autorizzati, in conformità della normativa di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE.
(...)».
23 In conformità al capitolo I, punto 1, dell'allegato della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, gli Stati membri riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione un importo forfettario di ECU 2,5/capo per i giovani bovini e di ECU 1,30/capo per i suini. A norma del capitolo I, punto 4, lett. a) e b), dello stesso allegato, per coprire costi più elevati gli Stati membri possono rispettivamente ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, degli importi forfettari alle condizioni ivi indicate o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi.
24 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 93/118, quest'ultima ha abrogato la decisione 88/408 a decorrere dal 1° gennaio 1994.
25 In forza dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva 93/118, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla suddetta direttiva non oltre il 31 dicembre 1993 per i requisiti dell'allegato nonché dell'art. 5 e non oltre il 31 dicembre 1994 per le altre disposizioni.
Ambito normativo nazionale
26 L'art. 24 del Fleischhygienegesetz (legge sull'igiene della carne; in prosieguo: il «FlHG»), nella formulazione del 24 febbraio 1987 (BGBl. I, pag. 649), stabilisce:
«(1) Per gli atti amministrativi adottati a norma di tale legge e delle relative disposizioni di attuazione vengono riscossi contributi e rimborsi a copertura delle spese.
(2) Le fattispecie soggette a spese in base al n. 1 vengono stabilite dal diritto regionale. I contributi devono essere calcolati in conformità alla direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73 (...)».
27 Il Gesetz zur Änderung veterinärrechtlicher, lebensmittelrechtlicher und tierzuchtrechtlicher Vorschriften (legge di modifica delle disposizioni in materia veterinaria, alimentare e di allevamento) 18 dicembre 1992 (BGBl. I, pag. 2022), entrato in vigore il 1° gennaio 1993, ha aggiunto all'art. 24, n. 2, del FlHG l'espressione seguente:
«e agli atti giuridici delle istituzioni delle Comunità europee adottati in base a questa direttiva».
28 Il nordrheinwestfälisches Gesetz über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (legge della Renania del Nord-Westfalia sulle spese per i controlli sanitari della carne e delle carni di volatili da cortile) 16 dicembre 1998 (GV. NRW, pag. 775; in prosieguo il «FlGFlHKostG NW»), entrato in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1991 relativamente ai provvedimenti da adottare in materia di atti amministrativi predisposti a norma del FlHG, stabilisce all'art. 1 che i distretti e le città non rientranti in un distretto disciplinano con proprio atto la riscossione dei contributi previsti, tra l'altro, all'art. 24 del FlHG.
29 La Verordnung zur Ausführung des nordrheinwestfälisches Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene (regolamento di attuazione del FlGFlHKostG NW) 6 maggio 1999 (GV. NRW, pag. 156), modificato dal decreto 27 settembre 1999 (GV. NRW. pag. 563), che, per quanto riguarda le disposizioni rilevanti nei procedimenti principali, è anch'essa entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1991, stabilisce, all'art. 1, n. 1, le fattispecie soggette a spese, per le quali - secondo l'autore del suddetto decreto - la direttiva 85/73, nella formulazione in vigore, prevede un contributo comunitario, e all'art. 1, n. 2, le fattispecie soggette a spese per le quali non è previsto alcun contributo comunitario. Tra queste ultime vengono indicate la ricerca di trichine e gli esami batteriologici.
30 La Satzung des Kreises Wesel über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz (provvedimento del dipartimento Wesel sulla riscossione di contributi e rimborsi spese per gli atti adottati in base al FlHGl) 16 agosto 1999 (Abl. des Kreises Wesel, n. 21; in prosieguo: il «provvedimento Wesel»), che è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1991 ma contiene disposizioni transitorie per i periodi precedenti, prevede, in conformità ai precedenti provvedimenti, oltre al contributo forfettario per le ispezioni post mortem, un contributo specifico per la ricerca di trichine nella carne suina, pari a un importo diverso per il 1992 nonché per gli anni 1993 e 1994.
31 La Satzung des Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegerecht (provvedimento del dipartimento di Neuss sulla riscossione di contributi e rimborsi spese per gli atti adottati in base al FlHGl) 10 giugno 1999 (pubblicato dagli organi della stampa il 16 giugno 1999; in prosieguo: il «provvedimento Neuss»), che, per quanto riguarda le norme pertinenti nella causa C-288/00, è altresì entrato in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1991, pur contenendo disposizioni transitorie per i periodi precedenti, prevede per l'anno 1991, in conformità a precedenti provvedimenti, oltre al contributo forfettario per le ispezioni post mortem, un contributo per gli esami batteriologici di un importo pari a DEM 45 per singolo animale.
Controversie nelle cause principali
La causa C-284/00
32 La Stratmann è un'impresa che gestisce macelli. Tra il 1992 ed il 1994, la Landrätin emetteva nei confronti della Stratmann, sulla base del provvedimento Wesel, nella formulazione applicabile all'epoca, diverse decisioni di recupero del contributo dovuto per ispezioni sanitarie ante e post mortem effettuate su animali delle specie bovina, ovina e caprina nonché suina come pure per la ricerca di trichine nella carne suina.
33 La Stratmann ha presentato ricorso contro i suddetti vari avvisi di riscossione. Essendo risultata parte vittoriosa, in toto e successivamente in parte, dinanzi rispettivamente al Verwaltungsgericht Düsseldorf (Germania) e all'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania), essa proponeva al Bundesverwaltungsgericht un ricorso per cassazione («Revision»), che verteva solo sulla questione se la Landrätin avesse il diritto di riscuotere un contributo specifico per la ricerca di trichine nella carne suina.
34 Ritenendo che non risulti in modo chiaro dalla normativa comunitaria applicabile che il contributo forfettario, eventualmente aumentato, previsto da quest'ultima comprenda anche le spese occasionate dalle ricerche di trichine, il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il contributo forfettario dovuto per l'ispezione di carni fresche per il mercato nazionale in base alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, che trova applicazione ai sensi della direttiva del Consiglio 15 giugno 1988, 88/409/CEE,
a) nella formulazione della direttiva 11 dicembre 1989, 89/662/CEE,
b) nella formulazione della direttiva 29 luglio 1991, 91/497/CEE,
comprenda in base
a) al combinato disposto della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, e
b) alla direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella formulazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CEE,
anche le spese per l'attuazione di ispezioni sanitarie sulla carne fresca di maiale intese alla ricerca di trichine».
La causa C-288/00
35 Nel gennaio 1991 la Fleischversorgung Neuss faceva macellare giovani vitelli nei mattatoi del Kreis Neuss. Con decisione 1° febbraio 1991, il Landrat esigeva dalla Fleischversorgung Neuss, a norma del provvedimento Neuss, oltre ai contributi generali per l'esecuzione delle ispezioni ante e post mortem, contributi per un importo totale pari a DEM 1 350 per l'esecuzione di 30 esami batteriologici.
36 Poiché il giudice d'appello respingeva il ricorso presentato dalla Fleischversorgung Neuss contro la suddetta decisione di recupero, quest'ultima presentava un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesverwaltungsgericht, che, di fronte alla questione se il Landrat avesse il diritto di riscuotere contributi specifici per simili esami batteriologici, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il contributo forfettario dovuto per l'ispezione di carni fresche per il mercato nazionale in conformità della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, nella formulazione della direttiva 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, che trova applicazione in base alla direttiva del Consiglio 15 giugno 1988, 88/409/CEE, vigente ai sensi del combinato disposto della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, comprenda anche le spese di un esame batteriologico necessario nel caso di specie».
37 Con ordinanza del presidente della Corte 21 settembre 2000, le cause C-284/00 e C-288/00 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento e della sentenza.
Sulle questioni pregiudiziali
38 Con le questioni il giudice a quo chiede, in sostanza, se le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuati in conformità alla direttiva 64/433, sia nella versione risultante dalla direttiva 89/662 sia in quella risultante dalla direttiva 91/497, siano coperte dal contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche a norma, da un lato, della direttiva 85/73 e della decisione 88/408 e, dall'altro, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118.
39 A tale proposito occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 1 della direttiva 85/73, gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, sia riscosso un contributo per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari effettuati all'atto della macellazione degli animali domestici appartenenti in particolare alle specie bovina e suina.
40 La decisione 88/408, adottata a norma della direttiva 85/73, precisa, all'art. 1, che essa fissa gli importi del contributo che devono riscuotere gli Stati membri per le ispezioni ed i controlli sanitari previsti in particolare dalla direttiva 64/433.
41 Risulta altresì dall'art. 1 della direttiva 85/73, nella versione risultante dalla direttiva 93/118, applicabile dal 1° gennaio 1994, che il suddetto contributo comunitario è riscosso dagli Stati membri per le spese relative alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni contemplate in particolare dalla direttiva 64/433.
42 Ora, è giocoforza constatare che dal tenore letterale della direttiva 64/433, sia nella versione risultante dalla direttiva 89/662 che in quella risultante dalla direttiva 91/497, emerge che tali ispezioni e controlli sanitari possono, e addirittura, in taluni casi, devono includere esami batteriologici nonché esami diretti a rivelare la presenza di trichine nella carne suina.
43 Infatti, da un lato, in forza sia dell'allegato I, capitolo VII, punto 39, lett. e), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, sia dell'allegato I, capitolo VIII, punto 40, lett. e), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, l'ispezione post mortem, alla quale gli Stati membri sono tenuti a procedere immediatamente dopo la macellazione degli animali interessati, deve comportare, se del caso, analisi di laboratorio.
44 Dall'art. 3, n. 1, parte A, lett. d), della direttiva 64/433, in tali due versioni, risulta che gli Stati membri possono essere obbligati a procedere a simili esami di laboratorio per sincerarsi che le lesioni, malformazioni o alterazioni che eventualmente presentino le carcasse degli animali interessati non rendano quest'ultime o le relative frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo.
45 Emerge inoltre dall'art. 5, n. 1, lett. a), sub ii), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, che devono eventualmente aver luogo esami batteriologici quando si tratti di carni di animali che presentavano talune lesioni confermate da un'ispezione dettagliata.
46 D'altro lato, in forza sia dell'allegato I, capitolo VII, punto 41, parte D, della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, sia dall'allegato I, capitolo VIII, punto 42, parte A, punto 3, della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, al momento dell'ispezione post mortem il veterinario ufficiale deve effettuare sistematicamente la ricerca delle trichine sulle carni fresche di animali di specie suina contenenti muscoli striati.
47 Del resto, dall'art. 5, lett. f), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, risulta che le carni fresche provenienti da animali di specie suina nei quali sia stata constatata la presenza di trichine non possono essere oggetto di scambi intracomunitari, e dall'art. 5, n. 1, lett. a), sub iii), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, che le carni fresche provenienti da animali affetti da trichinellosi devono essere dichiarate non idonee al consumo umano.
48 Ai sensi degli artt. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 89/662, e 6, n. 1, lett. a), della direttiva 64/433, nella versione risultante dalla direttiva 91/497, solo quelle carni fresche di origine suina che abbiano subìto un trattamento per mezzo del freddo a norma della direttiva 77/96 si sottraggono alla ricerca obbligatoria di trichine.
49 Da quanto precedentemente affermato risulta che sia gli esami batteriologici sia la ricerca di trichine nella carne suina rientrano nelle ispezioni e nei controlli sanitari sanciti dalla direttiva 64/433, le cui spese sono coperte dal contributo comunitario istituito dalla direttiva 85/73 e dalla decisione 88/408 nonché dalla direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118.
50 Nulla, nei suddetti testi, indica che si ritiene che tale contributo non copra le spese relative a simili esami o ad una siffatta ricerca per il fatto che queste ultime non hanno luogo in tutti i casi né, pertanto, che le suddette spese potrebbero essere incluse in un contributo specifico.
51 Da una parte, infatti, dall'art. 2, n. 1, della decisione 88/408 nonché dal capitolo I, punto 1, dell'allegato della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, risulta che l'importo del contributo comunitario è fissato a un livello forfettario per ogni specie animale.
52 Orbene, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 58 delle conclusioni, è conforme al principio stesso di un contributo fissato in modo forfettario eccedere in taluni casi il costo reale delle misure che esso mira a finanziare e, in altri casi, essere inferiore a tale costo.
53 D'altro canto, in conformità agli artt. 5, n. 1, della decisione 88/408 e 2, n. 4, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, il contributo comunitario si sostituisce a qualsiasi altra tassa o contributo - nazionale, regionale o comunale - riscosso dagli Stati membri per le ispezioni ed i controlli sanitari effettuati a norma, in particolare, della direttiva 64/433.
54 E' assodato che, da un lato, ai sensi degli artt. 2, n. 2, della direttiva 85/73 e 2, n. 2, della decisione 88/408, nonché, dall'altro, dell'art. 2, n. 3, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, gli Stati membri hanno la facoltà di riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché tale importo non ecceda i costi effettivi d'ispezione.
55 Tuttavia, nessuna di tali disposizioni autorizza il percepimento di un contributo specifico che andrebbe a cumularsi al contributo comunitario al fine di coprire talune spese sostenute per misure d'ispezione e di controllo che non sono poste in essere in tutti i casi.
56 Risulta, invece, sia dall'allegato della decisione 88/408 sia dal capitolo I, punto 4, lett. a) e b), dell'allegato della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, che ogni maggiorazione decisa da uno Stato membro deve riguardare l'importo forfettario del contributo comunitario e adottare la forma di un aumento di quest'ultimo e che il percepimento di un contributo specifico pari a un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari deve coprire l'insieme dei costi effettivi.
57 Infine, come emerge dal quinto e sesto considerando della direttiva 85/73 nonché dal quarto e sesto considerando della direttiva 93/118, l'adozione di norme armonizzate per il finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari relativi alle carni fresche mira a ovviare alle distorsioni di concorrenza che le disparità esistenti in materia tra gli Stati membri causerebbero inevitabilmente.
58 Ora, tale finalità rischierebbe di non venire conseguita se talune misure di ispezione e di controllo sanitari stabilite dalla direttiva 64/433 potessero sfuggire al sistema di finanziamento comunitario in tal modo armonizzato e costituire oggetto di contributi specifici nazionali.
59 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si devono risolvere le questioni sottoposte nel senso che le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuati in conformità alla direttiva 64/433, sia nella versione risultante dalla direttiva 89/662 sia in quella risultante dalla direttiva 91/497, sono comprese nel contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche a norma, da un lato, della direttiva 85/73 e della decisione 88/408 nonché, dall'altro, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanze 27 aprile 2000, dichiara:
Le spese relative a esami batteriologici e alla ricerca di trichine effettuate in conformità alla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, sia nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, sia in quella risultante dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, che modifica e codifica la direttiva 64/433 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche, sono comprese nel contributo comunitario riscosso dagli Stati membri per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche a norma, da un lato, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, e della decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, nonché, dall'altro, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE.
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