Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-285/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dal sig. J.-F. Dobelle e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato una normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo ed intesa a dare attuazione, per quanto riguarda questa professione, alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 febbraio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato una normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo ed intesa a dare attuazione, per quanto riguarda questa professione, alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2 La direttiva 89/48 ha introdotto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Essa si applica alle professioni regolamentate, cioè a quelle per le quali l'accesso o l'esercizio sono subordinati, direttamente o indirettamente medianti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma.
3 L'art. 12 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e che ne informino immediatamente la Commissione.
4 Con lettera di diffida 17 settembre 1997, la Commissione ha avviato la procedura di inadempimento facendo valere, da un lato, che la direttiva 89/48 non era stata trasposta per quanto riguarda la professione di psicologo e, dall'altro, che i principi di tale direttiva non venivano applicati alle domande di riconoscimento dei diplomi di psicologo conseguiti in un altro Stato membro.
5 Il 26 giugno 1998 il governo francese ha risposto alla lettera di diffida facendo valere, da un lato, che aveva risolto il caso specifico di mancata applicazione dei principi stabiliti dalla direttiva 89/48 che era stato menzionato a titolo di esempio in tale lettera dalla Commissione e, dall'altro, che aveva avviato la procedura di adeguamento della normativa nazionale al diritto comunitario.
6 Tuttavia, in assenza di indicazioni precise circa un disegno di legge inteso a dare attuazione alla direttiva 89/48 per quanto riguarda la professione di psicologo ed in mancanza di un calendario relativo all'adozione di un tale progetto, la Commissione, in data 15 ottobre 1998, ha notificato un parere motivato alla Repubblica francese, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a questo parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
7 Non avendo ricevuto alcuna informazione da parte del governo francese che le consentisse di concludere che i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti della direttiva 89/48 erano stati definitivamente adottati dalla Repubblica francese ed erano entrati in vigore, la Commissione ha introdotto il presente ricorso.
8 Nel controricorso il governo francese, pur facendo valere che un disegno di legge di abilitazione inteso in particolare ad assicurare la trasposizione della direttiva 89/48 è stato adottato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 5 settembre 2000, ammette di non aver dato correttamente attuazione a tale direttiva per quanto riguarda la professione di psicologo che è, in Francia, una professione regolamentata.
9 Alla luce di queste considerazioni, si deve ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
10 Pertanto occorre constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato una normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo ed intesa a dare attuazione, per quanto riguarda tale professione, alla direttiva 89/48, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato una normativa specifica relativa al riconoscimento dei diplomi che danno accesso alla professione di psicologo ed intesa a dare attuazione, per quanto riguarda questa professione, alla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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