Causa C-293/00
Regno dei Paesi Bassi
contro
Commissione delle Comunità europee
«Annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 »
Conclusioni dell'avvocato generale C. Stix-Hackl, presentate il 26 giugno 2003 Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 novembre 2003
Massime della sentenza
1.. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie degli Stati membri – Interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali – Riduzione del contributo finanziario in caso di inosservanza della normativa comunitaria – Ammissibilità – Rettifica forfettaria – Presupposti
(Decisione del Consiglio 90/424/CEE, art. 3, n. 2)
2.. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie degli Stati membri – Interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali – Potere di controllo della Commissione – Portata – Rettifica finanziaria in caso di insufficienza delle misure adottate – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova
(Decisione del Consiglio 94/424)
3.. Agricoltura – Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria – Partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie degli Stati membri – Interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali – Aiuto finanziario nell'ambito dell'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi – Riduzione degli importi versati agli allevatori a titolo di indennizzo – Principio di proporzionalità – Violazione – Insussistenza
(Decisione della Commissione 2000/362/CE)
1. Secondo il testo stesso dell'art. 3, n. 2, della decisione 90/424, relativa a talune spese nel settore veterinario, il diritto degli Stati membri a un contributo finanziario della Comunità nelle loro spese per interventi d'urgenza in caso di insorgenza di talune malattie animali sorge solo quando tutte le condizioni elencate nella normativa comunitaria applicabile sono soddisfatte. Inoltre, non esiste il diritto ad una quota nel caso in cui le misure richieste da tale normativa siano state adottate solo parzialmente. Tuttavia, invece di non accordare alcun contributo finanziario quando uno Stato membro non ha rispettato tutte queste condizioni, la Commissione, in applicazione del principio di proporzionalità, può dedurre le spese causate dal mancato rispetto di tali condizioni dall'importo delle spese per le quali lo Stato membro chiede un tale contributo finanziario e prendere in considerazione il contributo finanziario solo per l'importo rimanente. Inoltre, non si conduce una lotta contro un'epizoozia di vaste dimensioni senza commettere errori e, in linea di principio, l'esistenza di taluni errori non dovrebbe ostacolare il contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, nel caso in cui tali errori eccedano il limite di quanto potrebbe essere ragionevolmente considerato inevitabile e pertanto scusabile in una situazione complessa e talvolta ingarbugliata, le loro conseguenze finanziarie non possono essere sopportate, anche solo parzialmente, dalla Comunità e devono essere prese a carico dallo Stato membro da cui dipendono le autorità responsabili di tali errori. Per quanto attiene alla possibilità che la Commissione si basi su stime e applichi rettifiche forfettarie, non si può esigere dalla Commissione che essa effettui un controllo minuzioso su ogni animale abbattuto e su ogni caso di distruzione di alimenti o di materiali contaminati. Sia nel caso in cui uno Stato membro non abbia rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria, sia nel caso in cui siano stati commessi errori per i quali lo Stato membro deve assumere la responsabilità finanziaria, la Commissione può basarsi su stime o può applicare rettifiche forfettarie, a condizione che tali stime e rettifiche si basino ragionevolmente sui dati di cui essa dispone. v. punti 22, 24-25, 29
2. La decisione 90/924, relativa a talune spese nel settore veterinario, richiede che lo Stato membro interessato adotti un certo numero di misure per beneficiare del contributo finanziario della Comunità per la lotta contro talune malattie animali. Poiché la moltitudine delle situazioni possibili non consente alla normativa comunitaria di determinare con esattezza quali siano tali misure in ogni singolo caso, la Commissione, nel valutare le misure adottate dagli Stati membri, deve tener conto del fatto che questi ultimi dispongono di un margine discrezionale quanto alla scelta delle misure da adottare e al modo di eseguirle e che essa non può sostituire a tale riguardo la sua valutazione a quella dello Stato membro interessato. Ciò è tanto più vero in quanto la normativa comunitaria applicabile contiene disposizioni che utilizzano termini ampi e generali. Per contro, se la Commissione ha dimostrato, rispettando il margine discrezionale dello Stato membro interessato, che quest'ultimo ha lottato insufficientemente contro la malattia e che è necessaria l'applicazione di una rettifica finanziaria, spetta a tale Stato membro provare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione. v. punti 32-34
3. Non viola il principio di proporzionalità la decisione 2000/362, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997, nella parte in cui la partecipazione finanziaria concessa comporta una riduzione del 25% degli importi versati agli allevatori a titolo di indennizzo. Infatti, poiché le censure di ordine tecnico, amministrativo e finanziario formulate dalla Commissione nei confronti delle misure nazionali per giustificare tale decisione sono date per fondate, le conseguenze finanziarie stimate dalla Commissione sono manifestamente superiori all'importo della rettifica, circostanza che dimostra che la Commissione ha tenuto debitamente conto degli inevitabili errori nell'esercizio del margine discrezionale riconosciuto a tutti gli Stati membri nonché della particolare complessità dell'epidemia di peste suina classica in questione. v. punto 48-50
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
6 novembre 2003 (1)
«Annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997»
Nella causa C-293/00,
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra, dalle C. Wissels e J.G.M. van Bakel, in qualità di agenti,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 (GU L 129, pag. 33), in quanto la partecipazione finanziaria della Comunità, all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 comporta una riduzione del 25% degli indennizzi versati agli allevatori.
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 26 marzo 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 31 luglio 2000, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 25 maggio 2000, 2000/362/CE, relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 (GU L 129, pag. 33; in prosieguo: la decisione impugnata), in quanto la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 comporta una riduzione del 25% degli indennizzi versati agli allevatori.
Normativa comunitaria
2 La decisione impugnata stabilisce quanto segue: Articolo 1 L'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 ammonta a 109 937 795 EUR. Articolo 2 Il saldo della partecipazione finanziaria della Comunità, pari a 35 507 928 EUR, sarà versato in funzione della disponibilità degli stanziamenti. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
3 I considerando della detta decisione recitano:
(1) Nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi. L'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro.
(2) Il 22 giugno 1998 i Paesi Bassi hanno presentato domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul loro territorio nel 1997. Tale domanda è stata sostituita da una nuova domanda inoltrata il 2 giugno 1999.
(3) La Commissione ha adottato le decisioni 98/25/CE e 1999/18/CE concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi. Tali decisioni hanno autorizzato il versamento delle prime due quote per un totale di 74 429 868 EUR.
(4) Ora occorre fissare l'importo globale della partecipazione finanziaria della Comunità.
(5) La Commissione ha verificato se sono state rispettate tutte le norme comunitarie in materia veterinaria e se tutte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono state soddisfatte.
(6) Le risultanze di dette verifiche non permettono di considerare ammissibile la totalità delle spese dichiarate. Tali accertamenti sono del resto confermati da un rapporto della Corte dei conti.
(7) Le osservazioni iniziali della Commissione sono state notificate ufficialmente alle autorità dei Paesi Bassi in data 13 gennaio 1998.
(8) Il 5 maggio 1999 e il 29 ottobre 1999 la Commissione ha ufficialmente notificato alle suddette autorità osservazioni complementari e il metodo di calcolo delle spese imputabili.
(9) Il comitato veterinario permanente non ha espresso alcun parere. La Commissione, in conformità all'articolo 41 della decisione 90/424/CEE, ha pertanto proposto in data 17 febbraio 2000 le presenti misure al Consiglio, il quale avrebbe dovuto deliberare in proposito entro 3 mesi.
(10) Il Consiglio non ha deliberato entro il termine previsto. Queste misure devono essere adottate dalla Commissione
.
4 La decisione impugnata è basata sull'art. 3, in particolare nn. 2 e 5, della decisione del Consiglio 26 giugno 1990, 90/424/CEE, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224, pag. 19), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 21 giugno 1994, 94/370/CE (GU L 168, pag. 31; in prosieguo: la decisione 90/424).
5 Ai sensi dell'art. 3 della decisione 90/424:
1. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili qualora sul territorio di uno Stato membro si manifestino le malattie seguenti:
─ (...)
─ peste suina classica
─ (...)
2. Lo Stato membro interessato deve beneficiare del contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della malattia, a condizione che le misure immediatamente applicate comprendano almeno la messa sotto sequestro dell'azienda dal momento in cui si sospetta la presenza della malattia, e dal momento della conferma ufficiale della presenza della malattia:
─ l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la distruzione e, nel caso della peste avicola, la distruzione delle uova;
─ la distruzione degli alimenti contaminati o dei materiali contaminati, nella misura in cui non possano essere disinfettati conformemente al terzo trattino;
─ la pulizia e la disinfezione dell'azienda e del materiale presente nell'azienda;
─ la creazione di zone di protezione;
─ l'applicazione di disposizioni atte ad evitare il rischio di propagazione delle infezioni;
─ la fissazione di un termine da osservare prima del ripopolamento dell'azienda dopo l'abbattimento;
─ l'indennizzo rapido ed adeguato degli allevatori.
2 bis. Lo Stato membro in questione beneficia altresì della partecipazione finanziaria della Comunità allorché, all'atto del manifestarsi di un focolaio di una delle malattie elencate nel paragrafo 1, due o più Stati membri collaborano strettamente all'attuazione dell'indagine epidemiologica e delle misure di sorveglianza della malattia. Fatte salve le misure previste nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato in causa, la partecipazione finanziaria specifica della Comunità è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 41.
3. Lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure applicate conformemente alla legislazione comunitaria in materia di notifica e di eradicazione, nonché i risultati conseguiti. Non appena possibile, il comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, in appresso denominato comitato, esamina la situazione. Il contributo finanziario specifico della Comunità viene determinato secondo la procedura prevista all'articolo 41, fatte salve le misure previste nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato interessate.
4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2, può essere adottata, secondo la procedura prevista all'articolo 40, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità che potrà essere superiore al 50% previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.
5. Fatte salve le misure di sostegno dei mercati che devono essere prese nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato, il contributo finanziario della Comunità, ripartito, se del caso, in più quote, deve ammontare:
─ al 50% delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino;
─ nel caso in cui la vaccinazione sia stata decisa conformemente al paragrafo 4, al 100% delle forniture di vaccino ed al 50% delle spese sostenute per l'esecuzione della vaccinazione stessa
.
6 L'art. 41 della decisione 90/424 prevede quanto segue:
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE (...), in prosieguo denominato comitato, è immediatamente consultato dal proprio presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri viene attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3.
a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
b) Se le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte e le mette immediatamente in applicazione.
7 La direttiva del Consiglio 22 gennaio 1980, 80/217/CEE, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47, pag. 11), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE (GU L 377, pag. 1; in prosieguo: la direttiva 80/217), all'art. 9 dispone quanto segue:
1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente istituisce, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.
(...)
4. Nella zona di protezione sono applicate le misure seguenti:
a) si deve provvedere quanto prima al censimento di tutte le aziende. Una volta delimitata la zona, le aziende devono essere ispezionate da un veterinario ufficiale al più tardi entro 7 giorni;
b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto non vale per il transito di suini su autostrada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. Secondo la procedura prevista all'articolo 16 si può tuttavia derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;
c) è vietata l'uscita di autocarri e di altri veicoli e attrezzature impiegati per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale che potrebbe essere contaminato (ad esempio alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) e utilizzati nella zona di protezione:
i) dall'azienda ubicata nella zona di protezione,
ii) dalla zona di protezione,
iii) da un macello se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dall'autorità competente. Dette procedure prevedono in particolare che gli autocarri e i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini non possono uscire dalla zona senza essere stati ispezionati dall'autorità competente;
d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata e l'uscita dall'azienda di animali di qualsiasi altra specie;
e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere dichiarati all'autorità competente che effettua tutti gli esami necessari per accertare la presenza di peste suina classica;
f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta di cui all'articolo 10; al termine dei 21 giorni i suini possono uscire dall'azienda suddetta:
i) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, purché:
─ tutti i suini dell'azienda siano stati esaminati;
─ i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
─ tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
─ il trasporto sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente. L'autorità competente responsabile del macello deve essere informata dell'intenzione di inviarvi suini. Una volta arrivati al macello, i suini vengono isolati e macellati separatamente dagli altri suini. Gli automezzi e le attrezzature utilizzate per il trasporto dei suini sono immediatamente puliti e disinfettati.
(...)
8. In deroga al paragrafo 4, lettera f), ed al paragrafo 6, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda qualora essi vengano trasportati in una sardigna per l'estrazione dei grassi o altrove per essere abbattuti e quindi inceneriti o sotterrati. Gli animali devono subire per sondaggio una prova per accertare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica. In occasione di tale esame per sondaggio, si deve tener conto dei criteri di cui all'allegato IV per quanto concerne la raccolta di campioni di sangue.
Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare il rischio di propagazione di virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.
9. Se i divieti di cui al paragrafo 4, lettera f), e al paragrafo 6, lettera f), sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni a motivo dell'insorgere di nuovi casi di malattia e creano problemi connessi alla custodia degli animali, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza a condizione che:
a) il veterinario ufficiale abbia accertato la realtà dei fatti;
b) tutti in suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti ad esame;
c) i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico, compresa la misurazione della temperatura corporea di parte di essi;
d) tutti i suini siano stati contrassegnati con un marchio auricolare;
e) l'azienda di destinazione sia ubicata all'interno della zona di protezione o di sorveglianza.
Devono essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare una propagazione del virus durante il trasporto, come ad esempio la pulizia e la disinfezione dell'autocarro dopo il trasporto.
8 L'art. 14 ter della direttiva 80/217 prevede che ciascuno Stato membro rediga un piano di emergenza, in conformità di determinati criteri e specificando le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di peste suina classica. Tali piani vengono sottoposti, entro il 1° gennaio 1993, alla Commissione che li esamina e, in seguito ad eventuali modifiche, li approva.
9 La direttiva 80/217 nel frattempo è stata sostituita dalla direttiva del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/89/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316, pag. 5).
Contesto fattuale
10 La comparsa della peste suina classica nei Paesi Bassi è stata accertata il 4 febbraio 1997 a Venhorst (provincia del Brabante Settentrionale), in una regione in cui si trova la maggior concentrazione di allevamenti suini (il 90% della produzione suina dei Paesi Bassi viene realizzata nelle regioni meridionale e orientale del paese). La malattia si è propagata rapidamente ed ha raggiunto vastissime dimensioni, per cui, in totale, sono state evacuate 429 aziende contaminate e sono stati eliminati 629 388 suini contaminati. A titolo preventivo sono stati evacuati 1 250 allevamenti (1 013 697 suini).
11 Il governo olandese precisa che il numero di suini eliminati equivale quasi alla produzione normale di un intero anno. L'epizoozia ha iniziato a manifestarsi in una regione in cui erano localizzati allevamenti suini di diverse strutture (allevamenti di base nonché allevamenti di qualità superiore, aziende produttrici di animali da ingrasso e aziende di ingrasso, aziende di allevamento di riproduttori e aziende produttrici di suini da macello).
12 Esso aggiunge che, nei Paesi Bassi, la struttura dell'allevamento suino è il risultato della specializzazione del settore. La produzione vi assume la forma di una piramide in cima alla quale si trovano aziende molto specializzate, che realizzano il progresso genetico. La base della piramide è costituita dagli allevamenti di suini da macello, destinati alla produzione di carne da consumo. A livello intermedio, si trovano aziende che realizzano prodotti di incrocio nonché allevamenti di maialetti, destinati alle aziende che smerciano carne suina.
Procedimento dinanzi alla Corte
13 Ritenendo che la decisione impugnata fosse viziata da errori di diritto, il Regno dei Paesi Bassi ha proposto il presente ricorso nell'ambito del quale chiede che la Corte voglia:
1) Annullare la decisione impugnata in quanto l'aiuto finanziario accordato ai Paesi Bassi da parte della Comunità nell'ambito dell'eradicazione della peste suina classica nel 1997 comporta una riduzione del 25% degli indennizzi versati agli allevatori.
2) Condannare la Commissione alle spese.
14 La Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare infondato il ricorso del Regno dei Paesi Bassi e condannare quest'ultimo alle spese.
Osservazioni preliminari
15 Il governo del Regno dei Paesi Bassi fa valere cinque motivi a sostegno del suo ricorso. In primo luogo, esso sostiene che la decisione impugnata è basata su elementi di fatto erronei (primo motivo). In secondo luogo, esso sostiene che la Commissione ha violato il diritto adottandola. Infatti, da una parte, la decisione 90/424 non darebbe la possibilità di applicare una rettifica alla partecipazione finanziaria della Comunità, in ogni caso non come è stato fatto dalla Commissione (prima parte del secondo motivo). D'altra parte, la Commissione avrebbe interpretato gli elementi di fatto in modo giuridicamente erroneo (seconda parte del secondo motivo). Il governo del Regno dei Paesi Bassi sostiene, poi, che la decisione impugnata è sproporzionata (terzo motivo). La mancanza di fondamento giuridico espresso e formulato in termini giuridici sufficientemente precisi per l'applicazione di una rettifica finanziaria avrebbe inoltre comportato una violazione del principio di certezza del diritto (quarto motivo). Infine, il governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata con riferimento all'art. 253 CE (quinto motivo).
16 La prima parte del secondo motivo e il quarto motivo mettono in discussione il principio stesso della possibilità di applicare una rettifica forfettaria o di altro tipo al contributo finanziario della Comunità ai sensi dell'art. 3, nn. 2 e 5, della decisione 90/424. Occorre innanzi tutto verificare la sussistenza di una tale possibilità poiché essa costituisce una premessa per l'esame degli altri motivi.
Sulla prima parte del secondo motivo e sul quarto motivo
Argomenti delle parti
17 Nel suo ricorso, il governo del Regno dei Paesi Bassi sostiene che la decisione 90/424 non consente di applicare una rettifica finanziaria forfettaria. L'attuazione delle misure previste dall'art. 3, n. 5, di tale decisione fonderebbe un diritto di tutti gli Stati membri ad un contributo finanziario della Comunità a concorrenza del 50% delle spese sostenute, senza porre ulteriori condizioni. Esso considera che, tenuto conto della gravità della crisi e della complessità della situazione che ne è derivata, era inevitabile la rilevazione a posteriori di lacune tecniche e amministrative, che, di conseguenza, non potevano determinare una rettifica finanziaria. Secondo tale governo, l'applicazione di una tale rettifica finanziaria forfettaria viola il principio della certezza del diritto.
18 La Commissione sottolinea che il contributo finanziario della Comunità presuppone il rispetto delle condizioni previste in particolare all'art. 3, n. 2, della decisione 90/424. Poiché dette condizioni non sono state o non sono state del tutto soddisfatte, essa avrebbe la facoltà di ridurre tale contributo dell'importo derivante dall'inosservanza delle condizioni citate.
19 In udienza, il governo del Regno dei Paesi Bassi ha osservato che, a suo avviso, la Commissione ha il diritto di ridurre il contributo comunitario, a condizione tuttavia che vi sia un nesso chiaro e proporzionato fra gli errori commessi e la riduzione applicata.
Giudizio della Corte
20 Ai sensi dell'art. 3, n. 5, primo trattino, della decisione 90/424, il contributo finanziario della Comunità è del 50% delle spese sostenute dallo Stato membro per il risarcimento dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione degli animali ed eventualmente dei loro prodotti, la pulizia, la disinfezione, la disinsettizzazione dell'azienda e del materiale e la distruzione degli alimenti e dei materiali contaminati di cui al paragrafo 2, secondo trattino.
21 L'art. 3, n. 2, della decisione 90/424 stabilisce le condizioni alle quali è assoggettato il detto contributo finanziario. Dette condizioni comprendono in particolare l'abbattimento di talune categorie di animali, la pulizia dell'azienda, la distruzione dei cadaveri nonché degli alimenti e dei materiali contaminati e che non possono essere disinfettati, la creazione di zone di protezione, la prevenzione del rischio di propagazione delle infezioni e l'indennizzo rapido e adeguato degli allevatori.
22 Secondo il testo stesso di tale disposizione, il diritto al contributo finanziario sorge solo quando tutte le condizioni elencate nella normativa comunitaria applicabile sono soddisfatte. E' quindi sufficiente che solo una di tali condizioni non venga soddisfatta perché lo Stato membro interessato non abbia diritto al contributo finanziario della Comunità. Non esiste nemmeno il diritto ad una quota nel caso in cui le misure richieste dalla normativa comunitaria siano state adottate solo parzialmente.
23 Tale regime si spiega con il fatto che la mancanza di una sola di tali condizioni può mettere seriamente in discussione il successo della lotta contro la peste suina classica.
24 Tuttavia, bisogna ammettere che, invece di non accordare alcun contributo finanziario quando uno Stato membro non ha rispettato tutte le condizioni elencate nella normativa comunitaria, la Commissione, in applicazione del principio di proporzionalità, può dedurre le spese causate dal mancato rispetto di tali condizioni dall'importo delle spese per le quali lo Stato membro chiede il contributo finanziario della Comunità e prendere in considerazione il contributo finanziario solo per l'importo rimanente.
25 Inoltre, bisogna anche ammettere che non si conduce una lotta contro un'epizoozia di vaste dimensioni senza commettere errori e che, in linea di principio, l'esistenza di taluni errori non dovrebbe ostacolare il contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, nel caso in cui tali errori eccedano il limite di quanto potrebbe essere ragionevolmente considerato inevitabile e pertanto scusabile in una situazione complessa e talvolta ingarbugliata, le loro conseguenze finanziarie non possono essere sopportate, anche solo parzialmente, dalla Comunità e devono essere prese a carico dallo Stato membro da cui dipendono le autorità responsabili di tali errori.
26 Contrariamente a quanto sostiene il governo del Regno dei Paesi Bassi nel suo ricorso, la partecipazione dello Stato membro a concorrenza del 50% delle spese non costituisce una misura preventiva sufficiente perché le autorità di tale Stato non eccedano i limiti di quanto è necessario e adeguato per lottare contro un'epizoozia. Anche se tale modo di dividere le spese induce a mantenerle al livello meno elevato possibile, la normativa comunitaria non obbliga la Comunità a partecipare a concorrenza del 50% delle spese, indipendentemente dalla giustificazione del loro importo.
27 Infatti, il contributo finanziario della Comunità è limitato alle misure adottate conformemente alle disposizioni dell'art. 3, n. 2, della decisione 90/424. Le spese sostenute dallo Stato membro ai sensi del n. 5 dello stesso articolo devono quindi essere limitate a quelle necessarie e adeguate all'attuazione di tali misure.
28 Di conseguenza, la Commissione, qualora le autorità di uno Stato membro abbiano commesso errori nella lotta contro un'epizoozia comportanti spese di cui lo Stato membro deve assumere la responsabilità (v. punto 25 della presente sentenza), può ridurre il contributo comunitario dell'importo corrispondente a tali errori.
29 Per quanto attiene alla possibilità che la Commissione si basi su stime e applichi rettifiche forfettarie, non si può esigere dalla Commissione che essa effettui un controllo minuzioso su ogni animale abbattuto e su ogni caso di distruzione di alimenti o di materiali contaminati. Sia nel caso in cui uno Stato membro non abbia rispettato tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria sia nel caso in cui siano stati commessi errori per i quali lo Stato membro deve assumere la responsabilità finanziaria, essa può basarsi su stime o può applicare rettifiche forfettarie, a condizione che tali stime e rettifiche si basino ragionevolmente sui dati di cui essa dispone.
30 La prima parte del secondo motivo e il quarto motivo devono quindi essere respinti.
Sul primo motivo e sulla seconda parte del secondo motivo
31 Con il primo motivo e con la seconda parte del secondo motivo, il governo del Regno dei Paesi Bassi fa valere che la Commissione ha accertato e interpretato male i fatti che, a suo avviso, giustificano la rettifica finanziaria. Prima di esaminare tali motivi, occorre precisare l'ampiezza del controllo giurisdizionale e la ripartizione dell'onere della prova.
Sull'ampiezza del controllo giurisdizionale e sulla ripartizione dell'onere della prova
32 La decisione 90/424 richiede che lo Stato membro interessato adotti un certo numero di misure per beneficiare del contributo finanziario della Comunità per la lotta contro la peste suina classica. Poiché la moltitudine delle situazioni possibili non consente alla normativa comunitaria di determinare con esattezza quali siano tali misure in ogni singolo caso, la Commissione, nel valutare le misure adottate dagli Stati membri, deve tener conto del fatto che questi ultimi dispongono di un margine discrezionale quanto alla scelta delle misure da adottare e al modo di eseguirle e che essa non può sostituire a tale riguardo la sua valutazione a quella dello Stato membro interessato.
33 Ciò è tanto più vero in quanto la normativa comunitaria applicabile contiene disposizioni che utilizzano termini ampi e generali, come la nozione di indennizzo rapido ed adeguato, che si prestano ad interpretazioni divergenti.
34 Per contro, se la Commissione ha dimostrato, rispettando il margine discrezionale dello Stato membro interessato, che quest'ultimo ha lottato insufficientemente contro la malattia e che è necessaria l'applicazione di una rettifica finanziaria, come constatato dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, spetta a tale Stato membro provare che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione. Qualora lo Stato membro non sia in grado di apportare tale prova, esso non può proporre con successo un ricorso contro la rettifica finanziaria applicata dalla Commissione.
35 D'altronde, tale impostazione è conforme alla giurisprudenza della Corte in materia di liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) secondo cui lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari ai fini della liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi lo Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell'effettività dei propri controlli o l'esattezza dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza di quanto dichiarato dalla Commissione (v., in particolare, sentenza 9 gennaio 2003, causa C-157/00, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-153, punto 17).
Sulle censure sollevate dalla Commissione
36 La Commissione ha basato la rettifica finanziaria sia su censure di natura tecnica sia su censure di natura amministrativa e finanziaria. Le censure di natura tecnica si riferiscono alle modalità con cui i Paesi Bassi hanno attuato le misure di eradicazione. Ritenendo che la direttiva 80/217 non fosse stata applicata integralmente, la Commissione ha sottolineato le seguenti carenze: assenza di un piano di urgenza, diagnosi tardiva del contagio dovuto alla peste suina classica, movimenti di bestiame troppo frequenti nelle zone di protezione, non accompagnati da garanzie d'igiene sufficienti, sospensione dell'evacuazione preventiva e mancata creazione di una zona di protezione. Senza tali carenze, la durata dell'epizoozia sarebbe stata più breve e, pertanto, meno costosa.
37 Le censure di natura amministrativa e finanziaria si riferiscono all'organizzazione dell'indennizzo, a seguito della quale sarebbe stato applicato un livello di prezzi troppo elevato. Con tali censure, la Commissione sostiene che l'organizzazione della valutazione dei suini si è rivelata carente, che il valore degli animali è stato sopravvalutato, che gli animali hanno cambiato categoria durante il periodo di valutazione, che il peso degli alimenti per animali è stato sopravvalutato e che taluni animali sono stati oggetto di un doppio pagamento. Inoltre, la Commissione mette in discussione il sistema di rivalutazione applicato dalle autorità olandesi che avrebbe avuto come conseguenza la maggiorazione forfettaria quasi sistematica dell'indennizzo.
38 L'avvocato generale, a partire dal paragrafo 71 delle sue conclusioni, ha esposto le ragioni per cui ritiene che le censure sia di natura tecnica (paragrafi 71-136) sia di natura amministrativa e finanziaria (paragrafi 137-183) sollevate dalla Commissione non rivelino alcun errore di valutazione manifesto da parte di quest'ultima.
39 La Corte condivide tali considerazioni.
40 Occorre dunque dichiarare infondati il primo motivo e la seconda parte del secondo motivo.
Sul terzo motivo
41 Con il suo terzo motivo, il governo del Regno dei Paesi Bassi sostiene che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità.
Argomenti delle parti
42 Secondo il governo del Regno dei Paesi Bassi, vi è una forte sproporzione tra, da una parte, le lacune accertate dalla Commissione (o da essa qualificate come tali) e, dall'altra, la rettifica finanziaria da essa applicata. La Commissione non avrebbe tenuto conto della particolare complessità della situazione nei Paesi Bassi e avrebbe erroneamente estrapolato i dati da essa raccolti sulla base di una campionatura ridotta e non rappresentativa.
43 Peraltro, anche nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG, una rettifica del 25% potrebbe essere applicata solo qualora uno Stato membro non applichi alcun sistema di controllo o lo applichi solo in modo molto lacunoso e quando esistano indizi di irregolarità su grande scala e di negligenze nella lotta contro le pratiche irregolari o fraudolente.
44 La Commissione sottolinea che i costi supplementari a carico del bilancio comunitario derivanti da due dei dieci inadempimenti accertati ammontano ad almeno EUR 79 milioni. La rettifica finanziaria del 25% rappresenterebbe solo il 42% di tali costi supplementari, mentre il restante 58% sarebbe a carico del bilancio comunitario. Secondo la Commissione, da tali dati emerge chiaramente che essa non ha cercato di sfruttare il caso al massimo, e che essa ha tenuto conto della natura e delle circostanze dell'epizoozia comparsa nei Paesi Bassi.
45 Essa aggiunge che un riferimento al sistema del FEAOG non sarebbe vantaggioso per i Paesi Bassi. Infatti, la Corte avrebbe dichiarato a più riprese che la Commissione ha il diritto di rifiutare totalmente spese ingiustificate.
Giudizio della Corte
46 Le censure sollevate dalla Commissione per le quali il governo del Regno dei Paesi Bassi non ha potuto provare che si basino su errori di valutazione manifesti giustificano una rettifica finanziaria del 25%.
47 Infatti, per determinare le conseguenze finanziarie delle censure accertate, la Commissione si è fondata, da un lato, su una ricerca condotta dall'Università di Wageningen (Paesi Bassi) e, dall'altro, per quanto riguarda le censure di ordine finanziario-amministrativo, su stime proprie.
48 La ricerca effettuata dall'Università di Wageningen sulle conseguenze finanziarie delle censure di ordine tecnico fornisce indicazioni utili per determinare l'importo della rettifica finanziaria. Le stime della Commissione quanto alle censure di ordine finanziario-amministrativo non divergono in sostanza dalle cifre che il governo dei Paesi Bassi ha menzionato nella fase scritta del procedimento, una volta considerate fondate le censure formulate.
49 Inoltre, le conseguenze finanziarie stimate dalla Commissione sono manifestamente superiori all'importo della rettifica, circostanza che dimostra che la Commissione ha tenuto debitamente conto degli inevitabili errori nell'esercizio del margine discrezionale riconosciuto a tutti gli Stati membri nonché della particolare complessità dell'epidemia di peste suina classica in questione.
50 Ne consegue che non vi è stata violazione del principio di proporzionalità e che anche il terzo motivo dev'essere respinto.
Sul quinto motivo
51 Secondo il governo del Regno dei Paesi Bassi, la decisione impugnata non è debitamente motivata ed è perciò in contrasto con l'obbligo di motivazione previsto all'art. 253 CE.
Argomenti delle parti
52 Il governo del Regno dei Paesi Bassi ritiene che la Commissione non abbia precisato in particolare il fondamento giuridico su cui si è basata per applicare la rettifica finanziaria del 25%. Essa non avrebbe nemmeno indicato in che modo è giunta alla decisione di applicare una rettifica alla dichiarazione di spese relativa al pagamento di un indennizzo agli allevatori. Una motivazione dettagliata sarebbe stata tanto più necessaria in quanto la Commissione non aveva mai fatto valere prima obiezioni contro il sistema di rivalutazione applicato nei Paesi Bassi.
53 La Commissione contesta di aver violato l'obbligo di motivazione. Essa sottolinea che l'ampiezza dell'obbligo di motivazione è determinata in particolare dalla misura in cui i destinatari della decisione sono stati associati al suo procedimento di elaborazione. A tale riguardo, essa ricorda che vi è stato uno scambio approfondito di corrispondenza tra la Commissione e le autorità olandesi.
Giudizio della Corte
54 Se la motivazione prescritta dall'art. 253 CE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione comunitaria da cui promana l'atto controverso, per consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e per permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo, non si richiede tuttavia che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti [v., in particolare, sentenza 10 dicembre 2002, causa C-491/01, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, Racc. pag. I-11453, punto 165].
55 L'adempimento dell'obbligo di motivazione va peraltro valutato con riferimento non solo al testo dell'atto criticato, ma anche al contesto di quest'ultimo e all'insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia [sentenza British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, cit., punto 166].
56 Ciò vale a maggior ragione quando lo Stato membro interessato sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione dell'atto controverso e conosca pertanto il contesto in cui è stato emanato (v., per quanto riguarda la liquidazione dei conti del FEAOG, sentenza 1° ottobre 1998, causa C-27/94, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-5581, punto 36, e, per quanto attiene al totale ammissibile di catture di pesci, sentenza 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 29).
57 Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la Commissione ha trasmesso i risultati delle sue visite di controllo alle autorità olandesi e ne ha chiesto il parere. E' peraltro pacifico che essa ha motivato le rettifiche progettate prima dell'adozione della decisione impugnata. Quindi il Regno dei Paesi Bassi è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di poter dedurre gli importi controversi.
58 In mancanza di un difetto di motivazione, occorre quindi respingere il quinto motivo.
59 Poiché tutti i motivi sono così stati respinti, occorre respingere il ricorso nel suo complesso.
Sulle spese
60 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.
Timmermans
Edward
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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