Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica commerciale comune - Normativa comunitaria - Regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 relativi al regime comune da applicare alle importazioni da alcuni paesi terzi - Ambito di applicazione - Incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi - Insussistenza
[Regolamenti (CE) del Consiglio nn. 519/94 e 3285/94]
Massima
$$Il regolamento n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti n. 1765/82, n. 1766/82 e n. 3420/83, nonché il regolamento n. 3285/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento n. 518/94, non contengono disposizioni relative all'immissione in commercio dei prodotti cui si riferiscono. Tali regolamenti non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi.
( v. punti 33, 35 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-296/00,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Corte suprema di Cassazione, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Prefetto della Provincia di Cuneo
e
Silvano Carbone, in qualità di amministratore unico della società Expo Casa Manta Srl,
domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), e del regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Bury e dal sig. R. Amorosi, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 gennaio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 1° agosto seguente, la Corte suprema di Cassazione ha chiesto, ai sensi dell'art. 234 CE, una pronuncia in via pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (GU L 67, pag. 89), e del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (GU L 349, pag. 53).
2 Tale questione è stata formulata nell'ambito di una controversia tra il Prefetto della Provincia di Cuneo e il sig. Carbone, che agisce in qualità di amministratore unico della società Expo Casa Manta Srl (in prosieguo: la «Expo Casa Manta»), relativamente alla confisca amministrativa di venti apparecchi telefonici senza filo non omologati.
Ambito normativo
Disposizioni comunitarie
3 L'art. 9, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23, n. 2, CE) stabilisce:
«Le disposizioni del capo 1, sezione prima, e del capo 2 del presente titolo [,relative all'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra Stati membri,] si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri».
4 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 24 CE):
«Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse».
5 Il regolamento n. 519/94 stabilisce all'art. 1, n. 2:
«L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatti salvi:
- le misure che possono essere prese a norma del titolo V,
- i contingenti quantitativi di cui all'allegato II».
6 Il titolo V di tale regolamento si riferisce a misure di salvaguardia e l'allegato II dello stesso riguarda taluni prodotti originari della Cina.
7 L'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3285/94 stabilisce:
«L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera, ossia non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate ai sensi del titolo V».
8 Il titolo V di tale regolamento si riferisce a misure di salvaguardia.
9 L'art. 19, n. 2, lett. a), del regolamento n. 519/94 e l'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3285/94 - che si trovano, nei loro rispettivi regolamenti, sotto il titolo VI, che riguarda le disposizioni finali - prevedono:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri:
i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
ii) di speciali formalità in materia di cambio;
iii) di formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al Trattato».
Disposizioni nazionali
10 L'art. 398 del decreto del presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (GURI n. 113, del 3 maggio 1973, supplemento ordinario), nella versione risultante dalla legge 22 maggio 1980, n. 209 (GURI n. 155, del 7 giugno 1980; in prosieguo: il «codice postale»), stabilisce:
«E' vietato costruire od importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.
All'emanazione di dette norme, che determinano anche il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità alle direttive delle Comunità europee.
L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel primo comma sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di un'attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza nei modi da stabilire con il decreto di cui al secondo comma.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal precedente comma».
11 L'art. 399 del codice postale recita:
«Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo 398 è punito con sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 300.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati o impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 1.000.000, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui al precedente articolo 398».
La causa principale
12 Il 9 marzo 1995, la Guardia di Finanza ha sequestrato venti apparecchi telefonici senza filo non omologati, che la Expo Casa Manta deteneva per la vendita in violazione degli artt. 398 e 399 del codice postale. Il sequestro è stato successivamente trasformato in confisca amministrativa con un provvedimento del Prefetto della Provincia di Cuneo.
13 In qualità di amministratore unico della Expo Casa Manta, il sig. Carbone ha presentato ricorso contro tale provvedimento. Il Pretore di Saluzzo (Italia), cui è stata sottoposta la causa, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di confisca, in quanto i regolamenti nn. 519/94 e 3285/94, che liberalizzano in particolare l'importazione degli apparecchi telefonici senza filo, avrebbero fatto venir meno il divieto di detenere per la vendita apparecchi non omologati.
14 Il Prefetto della Provincia di Cuneo ha presentato ricorso per cassazione contro questa decisione del Pretore, facendo valere che essa costituiva un'erronea applicazione dell'art. 19, n. 2, lett. a), del regolamento n. 519/94 e dell'art. 24, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3285/94, in quanto questi regolamenti, anche se avevano eliminato ogni restrizione all'importazione degli apparecchi di cui trattasi nella causa principale, non avevano tuttavia alcuna incidenza sulla normativa nazionale relativa alla loro commercializzazione, che restava pertanto vietata.
15 La Corte suprema di Cassazione, dovendo stabilire, ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad essa pendente, se questi due regolamenti avessero liberalizzato solo l'importazione o al tempo stesso l'importazione e la commercializzazione dei prodotti di cui trattasi nella causa principale, ha sospeso il procedimento ed ha rinviato la questione alla Corte «per l'interpretazione dei regolamenti comunitari nn. 519/94 e 3285/94».
Argomenti dedotti nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte
16 Il governo italiano fa valere che gli artt. 19 del regolamento n. 519/94 e 24 del regolamento n. 3285/94 riservano agli Stati membri la facoltà di adottare e applicare divieti «giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali».
17 Ora, nella causa principale, il sequestro e la confisca degli apparecchi telefonici senza filo sarebbero stati disposti al fine di evitare interferenze nelle frequenze radio assegnate alle forze dell'ordine italiane, sicché i detti provvedimenti sarebbero conformi a questi regolamenti comunitari.
18 Il governo italiano sostiene che, pertanto, non deve essere risolta la questione d'interpretazione sollevata dalla Corte suprema di Cassazione. La causa principale potrebbe essere risolta a livello nazionale accertando correttamente i fatti di causa, cosa che non rientrerebbe nella competenza della Corte.
19 In subordine, tale governo fa valere che i regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 hanno eliminato le restrizioni all'importazione degli apparecchi di cui trattasi nella causa principale in provenienza da paesi terzi, ma non hanno fatto venir meno l'obbligo di omologazione di tali apparecchi prima della loro immissione in commercio.
20 La Commissione rileva, in via preliminare, che il giudice del rinvio ha omesso di fornire alcune essenziali informazioni, come il paese di provenienza degli apparecchi di cui trattasi nella causa principale e la loro classe tariffaria, che sarebbero state necessarie per una migliore comprensione della questione di diritto sottoposta alla Corte. Tale giudice non avrebbe nemmeno definito in termini chiari la sua questione. Tuttavia, gli elementi forniti alla Corte sarebbero sufficienti per consentire a quest'ultima di dare una soluzione utile per la definizione della controversia oggetto della causa principale.
21 Per quanto riguarda la portata dei regolamenti nn. 519/94 e 3285/94, la Commissione sostiene che essi riguardano solo la liberalizzazione delle importazioni di merci provenienti da paesi terzi all'interno del territorio comunitario e che non incidono in alcun modo sulla successiva commercializzazione di tali merci in tale territorio, che resterebbe disciplinata dalla normativa nazionale o dalla normativa comunitaria vigente.
22 I regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 avrebbero quindi come unico obiettivo quello di conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni, abolendo le eccezioni e le deroghe derivanti dai provvedimenti nazionali di politica commerciale in vigore prima della loro adozione, in particolare le restrizioni quantitative mantenute dagli Stati membri grazie a regolamenti precedenti. Essi perseguirebbero gli stessi obiettivi dell'art. XI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (in prosieguo: il «GATT del 1994») [che figura all'allegato I A dell'Accordo che istituisce l'organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), approvato a nome della Comunità europea con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1)], consistenti nell'eliminazione delle restrizioni quantitative all'importazione.
23 Con gli artt. 398 e 399 del codice postale, il legislatore italiano avrebbe inteso assicurarsi che tutti gli apparecchi o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica fossero conformi alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e alle radioricezioni.
24 Secondo la Commissione, tenuto conto del fatto che queste regole risultano applicabili sia ai prodotti nazionali sia a quelli importati, non si può sostenere che esse siano incompatibili con il diritto comunitario.
Sulla ricevibilità
25 Le informazioni fornite dal giudice del rinvio conferiscono alla Corte una conoscenza del contesto di fatto e normativo della causa principale sufficiente affinché essa possa interpretare le norme comunitarie pertinenti in relazione alla situazione che costituisce oggetto di tale causa. Benché non sia stata esplicitamente formulata, la questione di interpretazione sulla quale la Corte è invitata a pronunciarsi risulta dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio.
26 Per quanto riguarda la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per la soluzione della controversia oggetto della causa principale, spetta al giudice nazionale valutarla. Secondo una costante giurisprudenza, qualora le questioni poste vertano sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco, Racc. pag. I-4109, punto 30, e 6 dicembre 2001, causa C-472/99, Clean Car Autoservice, Racc. pag. I-9687, punto 13). Nessuna delle eccezioni a tale regola tratte dalla suddetta giurisprudenza trova applicazione nella fattispecie. In particolare, non risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non abbia alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale.
27 Ne deriva che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
28 Il giudice nazionale chiede in sostanza se i regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 abbiano un'incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio di prodotti importati da paesi terzi.
29 Tali regolamenti sono stati adottati nell'ambito della politica commerciale comune, come risulta dal loro fondamento normativo, ossia dell'art. 113 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 133 CE). Mentre il regolamento n. 519/94 riguarda le importazioni da paesi a commercio di Stato, il regolamento n. 3285/94 si riferisce alle importazioni da paesi che sono membri dell'OMC.
30 Dai considerando di questi due regolamenti risulta che il loro obiettivo è la liberalizzazione dell'importazione nella Comunità di beni provenienti da paesi terzi. Pertanto, secondo il quarto considerando del regolamento n. 519/94, per conseguire una maggiore uniformità dei regimi applicabili alle importazioni, è necessario abolire le eccezioni e le deroghe derivanti dalle misure nazionali di politica commerciale ancora in vigore. Il terzo considerando del regolamento n. 3285/94 richiama l'Accordo che istituisce l'OMC, nonché il GATT del 1994 e l'Accordo sulle misure di salvaguardia, che figura anch'esso nel suo allegato I A. Alla luce di queste nuove norme multilaterali, occorre, secondo il sesto considerando del regolamento n. 3285/94, precisare ulteriormente e se necessario modificare il regime comune applicabile alle importazioni, in particolare in materia di applicazione delle misure di salvaguardia. In base al quinto considerando del regolamento n. 519/94 e al settimo considerando del regolamento n. 3285/94, la liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, costituisce il punto di partenza del regime comune applicabile alle importazioni.
31 L'immissione in commercio costituisce una fase successiva all'importazione. Così come un prodotto regolarmente fabbricato nella Comunità non può essere immesso in commercio per questa sola circostanza, la regolare importazione di un prodotto non comporta che questo sia automaticamente ammesso sul mercato.
32 Si considera in libera pratica un prodotto proveniente da un paese terzo per il quale sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 10, n. 1, del Trattato. Esso è quindi equiparato, in base all'art. 9, n. 2, del Trattato, ai prodotti originari degli altri Stati membri per quanto riguarda l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra Stati membri (v. sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke e Schou, Racc. pag. 1921, punti 16 e 17). In quanto non esiste una normativa comunitaria che armonizzi le condizioni di commercializzazione dei prodotti interessati, lo Stato membro in cui essi sono immessi in libera pratica può opporsi alla loro immissione in commercio se tali prodotti non soddisfano le condizioni stabilite a tal fine dal diritto nazionale.
33 I regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 non contengono disposizioni relative all'immissione in commercio dei prodotti cui si riferiscono. A differenza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 9 marzo 1999, 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91, pag. 10), adottata sulla base dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE) successivamente ai fatti di cui alla causa principale, essi non prevedono affatto l'armonizzazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia.
34 Allorché i regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 precisano, nei loro artt. 19, n. 2, lett. a), e 24, n. 2, lett. a), rispettivamente, che essi non si oppongono all'adozione o all'applicazione da parte degli Stati membri di divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, tale riserva si riferisce all'importazione e non all'immissione in commercio dei prodotti di cui trattasi. Tali disposizioni riguardano l'aspetto esterno del mercato comune. Esse consentono a tal riguardo deroghe comparabili a quelle previste dall'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), che riguarda l'aspetto interno del mercato comune.
35 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, occorre risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che i regolamenti nn. 519/94 e 3285/94 non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte suprema di Cassazione con ordinanza 18 aprile 2001, dichiara:
Il regolamento (CE) del Consiglio 7 marzo 1994, n. 519, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83, nonché il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3285, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94, non hanno alcuna incidenza sulla normativa di uno Stato membro relativa all'immissione in commercio dei prodotti importati da paesi terzi.
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