Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-297/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Mongin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato inizialmente dal sig. P. Steinmetz, e successivamente dal sig. J. Faltz, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 172, pag. 1), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249 CE e dell'art. 2 della direttiva medesima,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 agosto 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 172, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 249 CE e dell'art. 2 della direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1999 o, se precedente, un anno dopo la data di adozione della presente direttiva.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono riferimenti alla presente direttiva o sono corredate di tali riferimenti all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la concreta applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
4. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tutte le disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri».
3 Dal momento che la direttiva era stata adottata il 25 maggio 1998, le misure necessarie per la sua trasposizione dovevano essere adottate entro il 25 maggio 1999.
4 Non avendo ricevuto da parte del governo lussemburghese alcuna comunicazione circa le misure di trasposizione della direttiva, la Commissione, con lettera di diffida 20 agosto 1999, intimava al Granducato di Lussemburgo di presentare le proprie osservazioni a tale riguardo entro un termine di due mesi.
5 Il 24 gennaio 2000, in mancanza di riscontro a tale lettera, la Commissione emetteva un parere motivato con cui constatava che, non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest'ultima. La Commissione invitava il Granducato di Lussemburgo ad adottare le misure necessarie per conformarsi al suddetto parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
6 Nella sua risposta 13 aprile 2000, il governo lussemburghese affermava che sia la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (in prosieguo: la «convenzione STCW»), sia il codice della formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (in prosieguo: il «codice STCW») nonché i suoi allegati tecnici vigono in diritto lussemburghese e che le misure di attuazione di tali testi normativi sul piano amministrativo sono state comunicate all'Organizzazione marittima internazionale (in prosieguo: l'«IMO»). Secondo tale governo, poiché la direttiva riproduce ampiamente il contenuto del codice STCW e dei suoi allegati tecnici, il Granducato di Lussemburgo adempiva già ampiamente gli obblighi derivanti dalla direttiva. Il governo lussemburghese ammetteva tuttavia che le misure nazionali non contenevano un riferimento alla direttiva e che una trasposizione formale di quest'ultima era necessaria per adempiere gli obblighi derivanti dal diritto comunitario. Esso aggiungeva che un progetto di legge in tal senso stava per essere presentato al Parlamento.
7 Nel corso di una riunione del comitato istituito ai sensi dell'art. 13 della direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/58/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 319, pag. 28), che si è tenuta il 12 luglio 2000, la delegazione lussemburghese confermava che le misure di trasposizione della direttiva in diritto lussemburghese erano in fase di adozione.
8 Nel suo ricorso la Commissione rileva che, conformemente agli artt. 249, terzo comma, e 10, primo comma, CE, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per trasporre le direttive nel loro ordinamento giuridico interno prima della scadenza del termine prescritto e devono informarla su tali misure. Tali obblighi sarebbero stabiliti dall'art. 2 della direttiva.
9 Ora, il governo lussemburghese non le avrebbe comunicato le disposizioni nazionali adottate nei settori disciplinati dalla direttiva. Inoltre, la Commissione non disporrebbe di altre informazioni che consentano di giungere alla conclusione che il Granducato di Lussemburgo si è conformato alla direttiva e, in particolare, al suo art. 2. Conseguentemente, il Granducato di Lussemburgo sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.
10 Nella replica la Commissione osserva che non è escluso che la trasposizione di una direttiva assuma la forma della ratifica di una convenzione internazionale le cui disposizioni siano identiche a quelle della direttiva di cui trattasi. In tal caso occorrerebbe inoltre che la ratifica e la convenzione siano pubblicate in modo tale che le esigenze di chiarezza e di certezza delle situazioni giuridiche siano soddisfatte, conformemente alla giurisprudenza della Corte (sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1473). A tale riguardo lo Stato membro dovrebbe prevedere un contesto normativo preciso che assicuri la piena applicazione della convenzione, in particolare in favore dei privati quando essa attribuisce diritti nei loro confronti. D'altronde, gli operatori dovrebbero essere informati che la convenzione è stata incorporata nel diritto comunitario attraverso la direttiva e che essa è dunque indirettamente soggetta al sindacato della Corte.
11 Secondo la Commissione, è pacifico che tali condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie, come si evincerebbe dall'intenzione del Granducato di Lussemburgo di trasporre formalmente la direttiva emendando la legge 9 novembre 1990 relativa all'istituzione di un pubblico registro marittimo lussemburghese (in prosieguo: la «legge 9 novembre 1990») e la legge 14 aprile 1992 che istituisce un codice disciplinare e penale per la marina mercantile (in prosieguo: la «legge 14 aprile 1992»).
12 Il governo lussemburghese osserva che la legge 9 novembre 1990, così come modificata, menziona la convenzione STCW come parte integrante della medesima. Peraltro, tramite decreti granducali 29 gennaio 1997 e 13 settembre 1999, il codice STCW e le modifiche degli allegati tecnici sarebbero stati pubblicati sul Mémorial (Gazzetta ufficiale del Granducato di Lussemburgo) per spiegare in tal modo la loro efficacia. Pertanto, sia la convenzione STCW sia il codice STCW e gli allegati tecnici sarebbero applicabili in diritto lussemburghese. Inoltre, le misure di applicazione sul piano amministrativo sarebbero state comunicate all'IMO.
13 Poiché la direttiva riporterebbe ampiamente il contenuto del codice STCW e degli allegati tecnici, il Granducato di Lussemburgo avrebbe già adempiuto, in ampia misura, gli obblighi che derivano dalla direttiva. Tuttavia, al fine di adempiere completamente i propri obblighi comunitari, il governo lussemburghese avrebbe depositato un progetto di legge diretto alla trasposizione delle direttive 98/35 e 94/58 mediante una modifica delle leggi 9 novembre 1990 e 14 aprile 1992.
14 Nella controreplica il governo lussemburghese afferma che un progetto di regolamento granducale che traspone la direttiva è stato trasmesso al Consiglio di Governo che dovrebbe approvarlo a brevissima scadenza. Conseguentemente, esso invita la Commissione a rinunciare al ricorso in esame e chiede alla Corte di respingerlo o di ordinare la sospensione del procedimento in attesa della rinuncia agli atti della Commissione.
15 In via preliminare, si deve rilevare che non vi è motivo per cui la Corte sospenda il procedimento (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1999, causa C-47/99, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-8999, punto 12).
16 Nel merito, il Granducato di Lussemburgo non nega di non aver adottato entro il termine prescritto le misure di trasposizione necessarie per conformarsi alla direttiva. Alla luce di tali circostanze, l'inadempimento deve essere considerato fondato.
17 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Granducato di Lussemburgo, che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ivi comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 25 maggio 1998, 98/35/CE, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 2 della direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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