Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Direttiva 95/59 - Determinazione, ad opera delle pubbliche autorità, dei prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi lavorati - Prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette vendute con lo stesso marchio - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 95/59/CE, come modificata dalla direttiva 1999/81/CE, art. 9, n. 1)
2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Direttive 92/79 e 95/59 - Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro - Inammissibilità
(Direttive del Consiglio 92/79/CEE, art. 2, e 95/59/CE, come modificata dalla direttiva 1999/81, artt. 8, n. 2, e 16, n. 5)
3. Disposizioni fiscali - Tributi interni - Divieto di discriminazione fra prodotti importati e prodotti nazionali similari - Imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 95 (divenuto in seguito a modifica, art. 90 CE)]
Massima
1. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - come modificata dalla direttiva 1999/81 -, la quale prescrive che i produttori e gli importatori determinino liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto delle sigarette, uno Stato membro che mantiene in vigore un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette vendute con uno stesso marchio, anche se detto prezzo minimo non è fissato direttamente, ma indirettamente, in funzione del prezzo applicato ad un altro prodotto recante detto marchio. La fissazione di un prezzo minimo di vendita al minuto da parte delle pubbliche autorità ha inevitabilmente l'effetto di limitare la libertà dei produttori e degli importatori di determinare il loro prezzo massimo di vendita al minuto poiché, in ogni caso, questo non può essere inferiore al prezzo minimo obbligatorio.
( v. punti 14-17, 35 e dispositivo )
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - come modificata dalla direttiva 1999/81 -, e dell'art. 2 della direttiva 92/79, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, i quali prescrivono l'applicazione di una sola accisa minima globale e identica per tutte le sigarette, uno Stato membro che mantiene in vigore un sistema che prevede un'imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e per le sigarette di tabacco chiaro.
( v. punti 20, 34-35 e dispositivo )
3. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE), uno Stato membro che mantiene in vigore un sistema che prevede un'imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro, le quali sono quasi esclusivamente fabbricate in detto Stato membro, e per le sigarette di tabacco chiaro, che sono essenzialmente prodotti importati, a scapito di queste ultime.
( v. punti 29, 34-35 e dispositivo )
Parti
Nella causa C-302/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata da sigg. G. de Bergues e S. Seam, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore
- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1999, 1999/81/CE (GU L 211, pag. 47), e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) e, in subordine, del secondo comma del medesimo articolo,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e A. La Pergola, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali delle parti all'udienza del 21 giugno 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 agosto 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo in vigore,
- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1999, 199/81/CE (GU L 211, pag. 47; in prosieguo: la «direttiva 95/59»), e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (GU L 316, pag. 8), sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) e, in subordine, del secondo comma del medesimo articolo.
Normativa comunitaria
2 I tabacchi lavorati sono assoggettati ad un'accisa armonizzata a livello comunitario. La direttiva 95/59 definisce le varie categorie di prodotti assoggettati all'accisa nonché le modalità del calcolo di questa. La direttiva 92/79 fissa l'aliquota minima dell'accisa per ciascuna categoria di prodotti.
3 L'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 95/59 dispone quanto segue:
«1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, ad un'accisa proporzionale calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché ad un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.
2. L'aliquota dell'accisa proporzionale e l'importo dell'accisa specifica devono essere uguali per tutte le sigarette».
4 L'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 stabilisce che:
«1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto.
I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella Comunità, nonché gli importatori di paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo.
La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa comunitaria».
5 Ai sensi dell'art. 16, n. 5, della direttiva 95/59/CE:
«Sulle sigarette gli Stati membri possono riscuotere un'accisa minima, a condizione che essa non porti l'onere fiscale totale a più del 90% dell'onere fiscale totale applicato alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta».
6 L'art. 2 della direttiva 92/79 è redatto come segue:
«Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato membro applica un'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa), la cui incidenza è fissata al 57% del prezzo di vendita al minuto (imposte comprese) alle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 l'accisa minima globale sulle sigarette è fissata in riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati disponibili al 1° gennaio di ogni anno».
7 L'art. 95, primo e secondo comma, del Trattato così dispone:
«Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
Normativa nazionale
8 L'art. 37 della legge finanziaria per il 1988, legge 30 dicembre 1997, n. 97-1269 (GURF del 31 dicembre 1997, pag. 19261; in prosieguo: la «legge finanziaria per il 1998»), che si applica dal 1° gennaio 1998, ha apportato talune modifiche agli artt. 572 e segg. del code général des impôts (in prosieguo: il «CGI»).
9 Così, l'art. 37, n. 1, punto 2, della legge finanziaria per il 1998 ha inserito dopo l'art. 572, primo comma, del CGI un comma così redatto:
«Per la categoria delle sigarette di tabacco scuro definite nel primo comma dell'art. 575 A e per la categoria delle altre sigarette, il prezzo per 1 000 unità dei prodotti di una categoria venduta con uno stesso marchio, quali che siano gli altri elementi registrati con il marchio, non può essere inferiore, a prescindere dal modo o dall'unità di confezionamento utilizzati, a quello applicato al prodotto più venduto di detto marchio».
10 Inoltre l'art. 37, n. 3, della legge finanziaria per il 1998 ha sostituito l'art. 575 A, ultimo comma, del CGI con i tre commi seguenti:
«L'importo minimo percettibile menzionato nell'art. 575 è fissato in F 500 per le sigarette. Tuttavia, per le sigarette di tabacco scuro, detto importo minimo è fissato in F 400, e in F 420 dal 1° gennaio 1999.
Detto importo minimo è fissato in F 230 per i tabacchi trinciati a taglio fino destinati al confezionamento manuale delle sigarette.
Sono considerate sigarette di tabacco scuro le sigarette la cui composizione in tabacco naturale comprende un minimo del 60% di tabacchi rientranti nei codici NC 2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 o 2401.20.70 della tariffa doganale».
Procedimento precontenzioso
11 Dopo aver intimato alla Repubblica francese di presentare le sue osservazioni, la Commissione, con lettera 26 gennaio 1999, ha inviato a detto Stato membro un parere motivato nel quale lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi impostigli dalle direttive 95/59 e 92/79 nonché dall'art. 95 del Trattato entro due mesi dalla notifica del parere medesimo. Considerando insoddisfacenti le risposte delle autorità francesi, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
Giudizio della Corte
Sulla prima censura
12 La Commissione considera che l'art. 572 del CGI, come modificato dalla legge finanziaria per il 1998 (in prosieguo: il «CGI modificato»), a tenore del quale i prezzi per 1 000 unità di prodotti di una categoria di sigarette venduti con uno stesso marchio non può essere inferiore, a prescindere dal modo o dall'unità di confezionamento utilizzati, a quello applicato al prodotto più venduto di detto marchio, contrasta con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59, che prescrive che i produttori e gli importatori stabiliscano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto delle sigarette.
13 Secondo il governo francese, l'art. 572 del CGI modificato si limita ad imporre ai produttori e agli importatori l'obbligo di esprimere i prezzi di vendita al minuto delle sigarette in un certo modo, senza però fissarne il livello. Questa disposizione non avrebbe né l'effetto né lo scopo di consentire alle autorità francesi di determinare unilateralmente e imperativamente i prezzi massimi di vendita al minuto delle sigarette e non sarebbe quindi incompatibile con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.
14 A questo proposito si deve rilevare che, disponendo che il prezzo per 1 000 unità dei prodotti di una categoria di sigarette venduti con uno stesso marchio non può essere inferiore a quello applicato al prodotto più venduto del medesimo marchio, l'art. 572 del CGI modificato impone in realtà un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette, anche se tale prezzo minimo non è fissato direttamente, ma indirettamente, in funzione del prezzo applicato a un altro prodotto.
15 Orbene, si deve osservare che la fissazione, da parte delle autorità pubbliche, di un prezzo minimo di vendita al minuto ha inevitabilmente l'effetto di limitare la libertà dei produttori e degli importatori di determinare il loro prezzo massimo di vendita al minuto, poiché, in ogni caso, quest'ultimo non potrà essere inferiore al prezzo minimo obbligatorio (sentenza 19 ottobre 2000, causa C-216/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-8921, punto 21).
16 L'art. 572 del CGI modificato risulta quindi contrastare con l'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.
17 Ne consegue che, mantenendo in vigore un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette vendute con uno stesso marchio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 9, n. 1, della direttiva 95/59.
Sulla seconda censura
18 La Commissione sostiene che l'art. 575 A del CGI modificato, il quale prevede, per l'applicazione del dazio di consumo istituito dall'art. 575 del medesimo testo, un importo minimo percettibile più elevato per le sigarette di tabacco chiaro, che sono essenzialmente prodotti importati, che per le sigarette di tabacco scuro, che sono quasi esclusivamente prodotte in Francia, stride sia con gli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59 e con l'art. 2 della direttiva 92/79 sia con l'art. 95 del Trattato.
19 Il governo francese non contesta detta censura in quanto basata sulle direttive 95/59 e 92/79. In quanto la censura concerne l'art. 95 del Trattato, esso fa valere che l'art. 575 A del CGI modificato non produce effetti discriminatori contrari al primo comma di detta disposizione del Trattato né effetti protettivi vietati dal secondo comma della medesima disposizione.
20 A questo proposito si deve rilevare, da un lato, che l'applicazione di un importo minimo percettibile diverso per le sigarette di tabacco scuro e per le sigarette di tabacco chiaro, in base all'art. 575 A del CGI modificato, viola gli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59 nonché l'art. 2 della direttiva 92/79, i quali prescrivono l'applicazione di una sola accisa minima globale e identica per tutte le sigarette.
21 Per quanto riguarda, d'altro lato, la questione se una tassazione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro violi anche l'art. 95 del Trattato, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, un sistema fiscale è compatibile con l'art. 95 del Trattato solo se è congegnato in modo da escludere in ogni caso che i prodotti importati vengano assoggettati ad un onere più gravoso rispetto ai prodotti nazionali similari (v. segnatamente, sentenza 15 marzo 2001, causa C-265/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2305, punto 40).
22 Ai fini dell'esame della compatibilità con l'art. 95, primo comma, del Trattato del sistema impositivo censurato dalla Commissione, occorre innanzi tutto precisare in quale misura le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro possano essere considerate prodotti similari.
23 Secondo la giurisprudenza della Corte, che ha dato un'interpretazione estensiva della nozione di similarità, quest'ultima dev'essere valutata esaminando se i prodotti di cui si tratta posseggano proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori, e questo secondo un criterio non di rigorosa identità, ma di analogia e di comparabilità nell'uso (sentenza 11 agosto 1995, cause riunite da C-367/93 a C-377/93, Roders e a., Racc. pag. I-2229, punto 27).
24 Occorre rilevare, in via preliminare, che le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro sono fabbricate con diversi tipi dello stesso prodotto base, il tabacco, secondo procedimenti comparabili. Anche se le caratteristiche organolettiche delle sigarette di tabacco scuro e delle sigarette di tabacco chiaro, come il gusto e l'odore, non sono identiche, esse sono tuttavia analoghe.
25 Come risulta dall'art. 575 A del CGI modificato, la differenza tra le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro è peraltro solo relativa. Ai sensi di detta disposizione, le sigarette che contengono un minimo del 60% di taluni tipi di tabacco sono considerate sigarette di tabacco scuro, mentre tutte le altre sigarette sono considerate sigarette di tabacco chiaro.
26 Inoltre entrambi i tipi di prodotto possono rispondere, considerate le loro proprietà analoghe, alle stesse esigenze dei consumatori in quanto si prestano al consumo del tabacco nella forma tipica delle sigarette, ossia cilindri di tabacco prefabbricato avvolti in fogli di carta. Questa conclusione non può essere infirmata dal fatto che l'età media dei consumatori di sigarette di tabacco scuro è nettamente più elevata dell'età media dei consumatori di sigarette di tabacco chiaro.
27 D'altronde, la similarità tra le sigarette di tabacco scuro e quelle di tabacco chiaro è ammessa dal legislatore comunitario, il quale, nelle direttive 95/59 e 92/79, prevede un trattamento tributario uniforme per tutte le sigarette.
28 Le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro rientrano del pari nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
29 Essendo stata così assodata la similarità dei due prodotti di cui trattasi ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato, si deve esaminare se l'art. 575 A del CGI modificato abbia carattere discriminatorio in quanto fissa un importo minimo percettibile dell'imposta di consumo più elevato per le sigarette di tabacco chiaro, che sono essenzialmente prodotti importati, rispetto alle sigarette di tabacco scuro, che sono quasi esclusivamente fabbricate in Francia.
30 L'art. 575 A del CGI modificato, sebbene non stabilisca distinzioni formali a seconda dell'origine dei prodotti, configura il sistema impositivo in modo tale che le sigarette rientranti nella categoria fiscale più vantaggiosa provengono quasi esclusivamente dalla produzione nazionale, mentre la quasi totalità dei prodotti importati rientra nella categoria meno favorevole. Queste caratteristiche del sistema non vengono meno per il fatto che una frazione minima delle sigarette importate rientra nella categoria più vantaggiosa, mentre, viceversa, una determinata proporzione della produzione nazionale rientra nella stessa categoria delle sigarette importate. Risulta quindi che il sistema impositivo è concepito in maniera tale da favorire una produzione nazionale tipica e sfavorire nella stessa misura le sigarette importate (v., in questo senso, sentenza 27 febbraio 1980, causa 171/78, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 447, punto 36).
31 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non è necessario esaminare la compatibilità dell'art. 575 A del CGI modificato con l'art. 95, secondo comma, del Trattato.
32 Senza invocare espressamente l'art. 36 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 30 CE), il governo francese sostiene che l'art. 575 A del CGI modificato mira a tutelare la salute e la vita delle persone.
33 A questo proposito basta rilevare che l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato restrittivamente e non può essere inteso nel senso che autorizzi provvedimenti di natura diversa dalle restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e dalle misure di effetto equivalente contemplate dagli artt. 30 e 34 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 29 CE) (v., in questo, senso, sentenze 14 dicembre 1972, causa 29/72, Marimex, Racc. pag. 1309, punti 4 e 5, e 25 gennaio 1977, causa 46/76, Bauhuis, Racc. pag. 5, punti 12-14).
34 Ne consegue che, mantenendo in vigore un sistema che prevede una tassazione diversa per le sigarette di tabacco scuro e le sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59 e dell'art. 2 della direttiva 92/79 sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato.
35 Viste tutte le considerazioni che precedono, occorre dichiarare che, mantenendo in vigore
- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prevede un'imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e per le sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva 95/59 e dell'art. 2 della direttiva 92/79 sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
36 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Mantenendo in vigore
- un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le sigarette e
- un sistema che prevede un'imposizione diversa per le sigarette di tabacco scuro e per le sigarette di tabacco chiaro, a scapito delle sigarette di tabacco chiaro,
la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti sia ai sensi degli artt. 9, n. 1, 8, n. 2, e 16, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1999, 1999/81/CE, e dell'art. 2 della direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/79/CEE, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, sia ai sensi dell'art. 95, primo comma, del Trattato CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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