Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-304/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Regno Unito), nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Regina
e
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
ex parte:
W.H. Strawson (Farms) Ltd,
e
J.A. Gagg & Sons (società di persone),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai sigg J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la W.H. Strawson (Farms) Ltd e la J.A. Gagg & Sons, dai sigg. S. Isaacs, QC, e C. Lewis, barrister, su incarico del sig. D. de Ferrars, solicitor;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. P.M. Roth, QC, e dalla sig.ra R. Haynes, barrister;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della W.H. Strawson (Farms) Ltd e della J.A. Gagg & Sons, rappresentate dai sigg. S. Isaacs e C. Lewis, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dal sig. P.M. Roth e dalla sig.ra R. Haynes, e della Commissione, rappresentata dai sigg. M. Niejahr e K. Fitch, all'udienza del 7 febbraio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 26 gennaio 2000, pervenuta alla Corte il 10 agosto successivo, la High Court of Justice (England & Wales), Quenn's Bench Division (Crown Office) (magistrato di secondo grado d'Inghilterra e del Galles per questioni di diritto civile), ha proposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito della controversia tra, da un lato, la W.H. Strawson (Farms) Ltd e la J.A. Gaggs & Sons (società di persone) e, dall'altro, il Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (Ministero dell'Agricoltura, della Pesca ed dell'Alimentazione; in prosieguo: il «MAFF»), avente ad oggetto le sanzioni pecuniarie che quest'ultimo ha inflitto alle prime ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.
Contesto normativo
Il regime di aiuti applicabili ai seminativi e al ritiro dei medesimi dalla produzione
Il regolamento (CEE) n. 1765/92
3 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), dispone che i coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un'indennità in base alle condizioni stabilite agli artt. 2-13 del detto regolamento.
4 L'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1765/92 stabilisce che l'indennità è accordata per la superficie destinata a seminativi o ritirata dalla produzione.
Le modalità di applicazione dei regimi di aiuti
Il regolamento (CEE) n. 3508/92
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508 (GU L 355, pag. 1), istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari concessi nell'ambito della politica agricola comune (in prosieguo: il «SIGC»).
6 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3508/92 dispone:
«Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto "superfici" che indichi:
- le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo;
- eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato».
Il regolamento n. 3887/92
7 Il regolamento n. 3887/92 stabilisce modalità di applicazione relative al SIGC.
8 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92 precisa le informazioni che devono essere contenute in una domanda di aiuto «superfici», in particolare gli elementi atti a identificare tutte le particelle agricole dell'azienda, la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, nonché il regime d'aiuto.
9 Conformemente all'art. 6, n. 1, del detto regolamento, i controlli amministrativi e in loco sono effettuati in modo da consentire l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti e dei premi.
10 Il detto art. 6 dispone, al suo n. 4, che le domande che sono oggetto di controlli in loco sono determinate dalla competente autorità, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi e tenendo conto di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto inoltrate. L'analisi dei rischi tiene conto dell'importo dell'aiuto, del numero di particelle, della superficie o del numero di animali per i quali l'aiuto è richiesto, dell'evoluzione in rapporto all'anno precedente, delle constatazioni fatte nei controlli degli anni precedenti, nonché di altri parametri definiti dagli Stati membri.
11 L'art. 6, n. 7, del regolamento n. 3887/92 è redatto come segue:
«La determinazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo appropriato, definito dalla competente autorità e atto a garantire una precisione almeno equivalente a quella richiesta dalle disposizioni nazionali per le misurazioni ufficiali. L'autorità competente determina un margine di tolleranza, tenuto conto, in particolare, della tecnica di misurazione utilizzata, dell'esattezza dei documenti ufficiali disponibili, della configurazione locale (ad esempio pendenza o forma delle parcelle) e delle disposizioni del comma seguente.
La superficie totale di una parcella agricola può essere presa in considerazione, purché sia interamente utilizzata secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata. Negli altri casi, viene considerata la superficie realmente utilizzata».
12 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, nella sua versione applicabile alle domande di aiuto effettuate per gli anni 1993-1995, enunciava:
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta:
- di due volte l'eccedenza constatata, se quest'ultima supera del 2% o di 2 ha la superficie determinata ed è uguale al 10% al massimo della medesima;
- del 30%, se l'eccedenza constatata supera del 10% la superficie determinata ed è uguale al 20% al massimo della medesima.
Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.
Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:
- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.
Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.
(...)
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari.
(...)».
13 Ai sensi dell'art. 1, punto 5, del regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, che modifica il regolamento n. 3887/92 (GU L 156, pag. 27):
«All'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, il primo e il secondo trattino sono sostituiti dal testo seguente:
"(...) di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ha, ma non più del 20%, la superficie determinata"».
14 In forza dell'art. 2, secondo comma, del regolamento n. 1648/95, la detta modifica doveva applicarsi alle domande di aiuto presentate per gli anni 1996 e successivi.
15 Ai sensi dell'art. 14, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3887/92:
«In caso di pagamento indebito, l'imprenditore è tenuto a rimborsare il relativo importo, aumentato di un interesse calcolato in funzione del termine trascorso fra la data del pagamento e il rimborso da parte del beneficiario».
L'applicazione nel tempo di sanzioni amministrative previste da atti comunitari
Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
16 L'art. 1, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), prevede:
«Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario».
17 L'art. 1, n. 2, del medesimo regolamento dispone:
«Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita».
18 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, del detto regolamento:
«Nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è stata prevista da un atto comunitario precedente all'irregolarità. In caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una normativa comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose».
19 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95 è redatto come segue:
«Il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.
Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.
La prescrizione delle azioni giudiziarie è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.
Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1».
Controversia principale e questione pregiudiziale
20 Entrambe le ricorrenti nel procedimento principale hanno sollecitato il versamento di indennità ai sensi del regime di aiuto «superfici» per il 1997. Esse avevano chiesto, ed ottenuto, in precedenza, versamenti analoghi per gli anni 1993-1996.
21 Dal fascicolo risulta che una delle due ricorrenti nel procedimento principale ha calcolato le superfici interessate dalla sua domanda di aiuto servendosi delle carte redatte dalla Ordnance Survey (l'istituto geografico britannico; in prosieguo: le «carte OS»). A partire dal 1993 il MAFF, che è l'autorità competente nel Regno Unito per gestire il SIGC e per eseguire i pagamenti ai sensi del regime di aiuto «superfici», ha precisato nei suoi orientamenti che le superfici indicate nelle carte OS sono generalmente ammesse per l'istruzione delle domande di aiuto.
22 Dal fascicolo risulta altresì che, per determinare le superfici per le quali è stata presentata la sua domanda di aiuto, l'altra ricorrente nel procedimento principale ha fatto ricorso sia alle carte OS che alle misure delle superfici effettuate dal MAFF in occasione di un'ispezione nel 1995.
23 Durante vari controlli effettuati dal MAFF nel 1997, esso ha scoperto che, per taluni terreni, le superfici e le domande ad essi relative erano state rispettivamente stimate e formulate per eccesso, mentre per altri terreni rispettivamente stimate e formulate per difetto.
24 In seguito a tali ispezioni il MAFF ha determinato le superfici interessate dagli aiuti «superfici» nel 1997 e ha applicato le sanzioni previste all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92.
25 Il MAFF ha altresì ricalcolato i pagamenti eseguiti per ciascun anno civile dal 1993 al 1996 e, tenendo conto della compensazione tra quanto percepito in eccesso e quanto percepito in difetto, ha nuovamente calcolato l'importo degli aiuti «superfici» dovuti per i detti anni sulla base della superficie effettivamente determinata nel corso delle ispezioni realizzate nel 1997. Tale superficie è stata successivamente ridotta secondo le modalità previste all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, come modificato dal regolamento n. 1648/95 (in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»).
26 Il MAFF ha conseguentemente informato le ricorrenti nel procedimento principale delle sanzioni che erano state loro inflitte per gli anni 1993-1996 nell'ambito delle indennità concesse ai sensi del regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi.
27 Contestando gli importi loro addebitati dal MAFF come rimborso degli aiuti «supefici» indebitamente percepiti, le ricorrenti nel procedimento principale hanno adito il giudice del rinvio.
28 Dall'ordinanza di rinvio risulta che le dichiarazioni erronee presentate dalle ricorrenti nel procedimento principale consistevano in particolare in costatazioni inesatte in merito alle superfici rilevanti per la concessione degli aiuti. A tale riguardo, il giudice del rinvio costata che gli errori commessi non erano dolosi, né il risultato di una negligenza grave.
29 Dalla detta ordinanza risulta altresì che la controversia tra le ricorrenti nel procedimento principale e il MAFF non riguarda il modo con cui quest'ultimo ha trattato le domande di aiuto «superfici» per il 1997.
30 Ritenendo che la soluzione della controversia per la quale era stata adita avesse bisogno dell'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, la High Court of Justice (England & Wales), Quenn's Bench Division (Crown Office), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se in una fattispecie in cui:
a) in esito ad un accertamento la competente autorità rileva che un richiedente ai sensi dell'Arable Area Payments Scheme (regime degli aiuti "superfici") è incorso in un errore (non doloso né conseguenza di grave negligenza) che ha dato luogo a una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell'aiuto, e
b) l'autorità competente è addivenuta alla conclusione, in ragione del detto accertamento e di altri controlli, che il richiedente è incorso negli anni precedenti in un errore corrispondente che ha dato luogo in ciascuno dei detti anni ad una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell'aiuto,
la competente autorità nazionale sia tenuta a ridurre la superficie effettivamente determinata a seguito degli accertamenti ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione, n. 3887/92 ai fini del calcolo dell'aiuto relativo agli anni precedenti».
Sulla questione pregiudiziale
31 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede se l'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 debba essere interpretato nel senso che, se la competente autorità rileva che un soggetto che richiede aiuti «superfici» ha presentato una dichiarazione erronea, non dolosa né conseguenza di grave negligenza, che ha dato luogo a una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell'aiuto, e che il medesimo errore è stato commesso negli anni precedenti quello durante il quale un errore di tal genere è stato scoperto, dando luogo in ciascuno di tali anni ad una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento, tale autorità è tenuta a ridurre la superficie effettivamente determinata ai fini del calcolo dell'aiuto relativo agli anni precedenti.
Osservazioni presentate alla Corte
32 Le ricorrenti nel procedimento principale non contestano che la superficie effettivamente determinata al momento dell'accertamento da parte dell'autorità competente nel 1997 debba servire da base per il calcolo degli aiuti dovuti per gli anni 1993-1996 e, pertanto, che esse siano obbligate, ai sensi dell'art. 14, n. 1, primo comma, del regolamento n. 3887/92, a rimborsare quanto indebitamente percepito nel corso di tali anni.
33 Tuttavia, esse ritengono che l'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 non autorizzi l'autorità competente ad applicare, a titolo di sanzione per gli errori commessi nella determinazione delle superfici agricole rispetto alle dimensioni rilevate a seguito di un controllo operato nel corso del 1997, le riduzioni delle superfici effettivamente determinate, quali previste dalla detta disposizione, agli aiuti versati per gli anni precedenti quello durante il quale è stato eseguito il detto controllo. Un'interpretazione dell'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, che implichi l'applicazione retroattiva di sanzioni, quando gli errori commessi non erano né dolosi né il risultato di gravi negligenze, violerebbe i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.
34 Il governo del Regno Unito fa valere che, se un accertamento o un'altra verifica rivela una stima per eccesso della superficie rilevante per gli aiuti, che ha dato luogo alla percezione di un importo indebito, e se controlli amministrativi delle dichiarazioni degli anni precedenti indicano che è stato commesso il medesimo errore, che ha altresì condotto a percepire somme non dovute, non sarebbe normale, fatte salve le norme in tema di prescrizione, che l'autorità competente avesse il diritto di considerare la superficie corretta solo riguardo all'anno in corso e che essa non potesse adottare provvedimenti correttivi per gli anni precedenti. Le disposizioni dell'art. 3 del regolamento n. 2988/95 dimostrerebbero che possono essere inflitte sanzioni o richiesti rimborsi in via retroattiva.
35 Il governo francese reputa che, se gli accertamenti del MAFF sono intervenuti solo nel 1997, il comportamento sanzionabile, cioè la stima per eccesso delle superfici, esista dal 1993. Egli ritiene quindi che non si tratti di applicazione retroattiva delle sanzioni previste dal regolamento n. 3887/92, ma semplicemente della questione se l'applicazione delle dette sanzioni fosse prescritta per gli anni dal 1993 al 1996.
36 La Commissione fa valere che nulla nel regolamento n. 3887/92 permette a prima vista di supporre che irregolarità emerse dopo la fine dell'anno nel corso del quale sia stato eseguito il versamento non debbano essere sanzionate. Infatti, il SIGC istituirebbe un procedimento di controllo a campione, il che implica che un controllo approfondito in loco non può essere eseguito ogni anno per ognuna delle domande presentate. Sarebbe quindi inevitabile che l'autorità competente accerti talune irregolarità solo vari anni dopo che la domanda di aiuti le sia stata presentata.
Giudizio della Corte
37 In via preliminare occorre ricordare che, conformemente ai suoi settimo e nono `considerando', il regolamento n. 3887/92 mira a controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari, nonché a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi.
38 Presentando una domanda di aiuto «superfici», un imprenditore agricolo è tenuto, conformemente all'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3887/92, a dichiarare le superfici che soddisfano i vari requisiti imposti dalla normativa comunitaria in materia per l'ottenimento dei detti aiuti.
39 Inoltre, la Corte ha già deciso, per quanto riguarda il SIGC istituito dai regolamenti nn. 3508/92 e 3887/92, che una procedura efficace di gestione e di controllo presuppone che le informazioni che devono essere fornite da un soggetto che richiede aiuti siano complete ed esatte sin dall'inizio al fine di consentirgli di presentare una corretta domanda di indennità e di evitare di subire sanzioni (v., in tal senso, sentenze 14 settembre 2000, causa C-369/98, Fisher, Racc. pag. I-6751, punti 27 e 28, nonché 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I-4483, punto 34).
40 L'interpretazione che le ricorrenti nel procedimento principale propongono di dare all'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 contrasterebbe direttamente con gli obiettivi di questo e del sistema di sanzioni istituito dalle istituzioni comunitarie nell'ambito del SIGC.
41 Orbene, come giustamente ha rilevato la Commissione, se fosse impossibile infliggere sanzioni ai beneficiari di aiuti a motivo di stime in eccesso delle superfici dichiarate per gli anni precedenti quelli nel corso del quale è stato effettuato il controllo, gli imprenditori che, in passato, hanno presentato dichiarazioni erronee relative a superfici per le quali sono stati chiesti aiuti e che, pertanto, hanno ricevuto un aiuto per una superficie stimata per eccesso si sarebbero arricchiti ingiustamente.
42 D'altronde l'interpretazione restrittiva dell'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 proposta dalle ricorrenti nel procedimento principale renderebbe impossibile una gestione efficace dei regimi di aiuto comunitari e imporrebbe un obbligo di controllo irragionevole alle autorità competenti.
43 Infatti emerge chiaramente dalle disposizioni che istituiscono il SIGC che le dette autorità non devono, né soprattutto possono, effettuare controlli onde verificare il carattere veritiero di tutte le dichiarazioni figuranti nelle domande di aiuto loro presentate (v., in questo senso, sentenza Schilling e Nehring, cit., punto 37). Trattandosi, in particolare, dei controlli in loco di cui all'art. 6, n. 3, del regolamento n. 3887/92, questi ultimi attengono ad un campione significativo di domande, ma tale campione può rappresentare soltanto il 5% delle domande di aiuto «superfici» presentate dagli imprenditori agricoli.
44 Necessariamente ne risulta che le autorità competenti non devono, né possono accertare le inesattezze o le stime per eccesso delle superfici dichiarate nelle domande di aiuto lo stesso anno della presentazione delle stesse e può darsi che esse si rendano conto delle dette irregolarità solo vari anni dopo la presentazione della prima domanda.
45 D'altronde, l'interpretazione dell'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 suggerita dalle ricorrenti nel procedimento principale contrasterebbe con gli interessi finanziari della Comunità, mentre il regolamento n. 2988/95 è stato adottato proprio per assicurare la protezione di questi ultimi.
46 Dato che una dichiarazione erronea relativa alla superficie nella domanda di aiuto di cui all'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 è un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/95 e la diminuzione della superficie effettivamente determinata e, di conseguenza, la riduzione dell'importo dell'aiuto calcolato su tale base costituiscono una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2, n. 2, di tale ultimo regolamento, quest'ultimo è chiaramente applicabile ad una controversia come quella della causa principale.
47 Conformemente al settimo `considerando' del regolamento n. 2988/95, le sanzioni amministrative comunitarie, quali quelle previste nell'ambito del SIGC, devono assicurare una protezione adeguata degli interessi finanziari della Comunità. Inoltre, dal tredicesimo `considerando' del detto regolamento risulta che il diritto comunitario obbliga la Commissione e gli Stati membri a controllare l'utilizzazione ai fini previsti delle risorse di bilancio delle Comunità.
48 Se il soggetto che richiede aiuti ha presentato dichiarazioni erronee per gli anni precedenti quello nel corso del quale un accertamento o una qualsiasi altra verifica ha rivelato le irregolarità che ha commesso, limitare l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 solo a tale anno non costituirebbe una protezione adeguata degli interessi comunitari.
49 Quanto all'argomento delle ricorrenti nel procedimento principale secondo cui una tale interpretazione dell'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 non sarebbe conforme al principio di proporzionalità, esso non può essere condiviso.
50 A tale riguardo, si deve rilevare, da un lato, che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale in materia agricola e, dall'altro, che il regolamento n. 3887/92 prevede sanzioni diversificate secondo la gravità e l'ampiezza dell'irregolarità commessa (v. sentenza Schilling e Nehring, cit., punto 39). Per quanto riguarda le sanzioni relative alla domande di aiuto «superfici», l'art. 9, n. 2, del detto regolamento stabilisce sanzioni che vanno dalla diminuzione dell'importo unitario dell'aiuto fino all'esclusione totale dal beneficio del regime degli aiuti.
51 Inoltre, conformemente all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95, la repressione delle irregolarità ai sensi del detto regolamento è soggetta a termini di prescrizione. Tali termini sono di quattro anni a partire dalla realizzazione dell'irregolarità o, per le irregolarità continuate o reiterate, a decorrere dal giorno in cui l'irregolarità è terminata.
52 Alla luce di quanto sopra, non può essere considerato ingiustificato né sproporzionato infliggere ad un imprenditore agricolo che ha presentato una dichiarazione erronea, anche se quest'ultima non era fatta né dolosamente né per grave negligenza, sanzioni dissuasive ed efficaci relative alle irregolarità nelle domande di aiuto concernenti gli anni precedenti quello nel corso del quale tali irregolarità sono state scoperte, fatto salvo il rispetto dei termini di prescrizione previsti dal regolamento n. 2988/95.
Osservazioni complementari presentate alla Corte
53 Le ricorrenti nel procedimento principale sostengono, in subordine, che, in forza dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, le diminuzioni previste dalla seconda frase del primo comma di tale disposizione non sono applicate se, per la determinazione della superficie in questione, l'imprenditore prova che egli si è correttamente basato su informazioni riconosciute valide dall'autorità competente.
54 Il governo francese ritiene altresì che le sanzioni previste all'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 possano essere disapplicate, in conformità al quarto comma di tale disposizione, se l'imprenditore prova che egli ha utilizzato correttamente informazioni riconosciute valide dall'autorità competente.
55 La Commissione rileva che, conformemente all'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, le diminuzioni previste al primo e al secondo comma di tale disposizione non sono applicate se, per la determinazione della superficie, l'imprenditore prova che egli si è correttamente basato su informazioni approvate dall'autorità competente. Poiché i documenti pubblicati dal MAFF hanno sempre ammesso che la dimensione delle particelle indicate sulle carte OS sarebbe stata accettata ai fini del SIGC, la Commissione ritiene che la deroga di cui a tale comma possa effettivamente applicarsi nella causa principale.
56 A parere della Commissione, la detta deroga non dovrebbe essere applicata solo quando l'errore relativo alla superficie della particella, indicata dalla carta OS, è così manifesto che il richiedente non può ragionevolmente fidarsi di quest'ultima e quando l'autorità competente è in grado di provare che il richiedente disponeva di altri dati da cui risultava chiaramente che quelli che egli aveva utilizzati erano errati. Errori del genere costituirebbero chiaramente una negligenza grave o una frode.
Giudizio della Corte
57 Va rilevato, come risulta da una costante giurisprudenza, che la Corte può fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione relativi al diritto comunitario utili ai fini della soluzione della controversia principale (v. sentenza 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur, Racc. pag. I-7755, punto 22).
58 Essa può dunque essere portata a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v. sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9).
59 Per quanto riguarda l'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, a cui l'ordinanza di rinvio non fa alcun riferimento, occorre ricordare che, in conformità a tale disposizione, le diminuzioni di cui in particolare ai suoi primi due commi non sono applicate qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi correttamente basato su informazioni ufficiali riconosciute valide dalla competente autorità.
60 Come risulta dai punti 21 e 22 della presente sentenza, le ricorrenti nel procedimento principale hanno calcolato le superfici relative alle loro domande di aiuto servendosi delle carte OS, le quali erano ammesse dal MAFF per l'istruzione delle dette domande. Una delle due ricorrenti nel procedimento principale ha altresì utilizzato le superfici dei terreni di cui trattasi calcolate dal MAFF in occasione di un accertamento effettuato nel 1995.
61 In risposta ad un quesito posto in udienza, relativo alla possibilità per il giudice del rinvio di applicare l'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92 alla controversia principale, il governo del Regno Unito ha precisato che, se è vero che gli imprenditori possono in generale basarsi sulle carte OS per calcolare la superficie dichiarata nelle loro domande di aiuto, essi devono tuttavia tenere conto delle eventuali modifiche successive delle dette carte e rispettare le istruzioni relative al SIGC che figurano nel manuale di applicazione del MAFF. Le particelle in questione dovrebbero essere interamente sfruttate o utilizzate in funzione di una normale pratica agricola e non dovrebbero esserci stati cambiamenti nella delimitazione delle stesse.
62 Dal tenore dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92 risulta che ogni domanda di aiuto correttamente fondata su informazioni riconsciute valide dall'autorità competente deve condurre alla disapplicazione delle sanzioni previste al primo e al secondo comma di tale disposizione.
63 Spetta quindi al giudice del rinvio esaminare, in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, se le ricorrenti nel procedimento principale si siano correttamente basate su informazioni riconosciute valide dalla competente autorità. Se così fosse, risulta chiaramente dall'art. 9, n. 2, quarto comma, che il primo e il secondo comma di tale disposizione non troverebbero applicazione.
64 In considerazione di quanto sopra, la questione sottoposta deve essere risolta dichiarando che l'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 deve essere interpretato nel senso che, se la competente autorità rileva che un soggetto che richiede aiuti «superfici» ha presentato una dichiarazione erronea, non dolosa né conseguenza di grave negligenza, che ha dato luogo a una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell'aiuto, e che il medesimo errore è stato commesso negli anni precedenti quello durante il quale un errore di tal genere è stato scoperto, dando luogo in ciascuno di tali anni ad una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento, tale autorità è tenuta, fatto salvo il rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95, a ridurre la superficie effettivamente determinata ai fini del calcolo dell'aiuto relativo agli anni precedenti.
65 In forza dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, le diminuzioni di cui al primo e al secondo comma di tale disposizione non sono applicate se, per la determinazione della superficie, l'imprenditore prova che egli si è correttamente basato su informazioni riconosciute valide dall'autorità competente. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
66 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), con ordinanza 26 gennaio 2000, dichiara:
L'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1648, deve essere interpretato nel senso che, se la competente autorità rileva che un soggetto che richiede aiuti «superfici» ha presentato una dichiarazione erronea, non dolosa né conseguenza di grave negligenza, che ha dato luogo a una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento dell'aiuto, e che il medesimo errore è stato commesso negli anni precedenti quello durante il quale un errore di tal genere è stato scoperto, dando luogo in ciascuno di tali anni ad una dichiarazione in eccesso della superficie nella domanda di pagamento, tale autorità è tenuta, fatto salvo il rispetto dei termini di prescrizione previsti dall'art. 3, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, a ridurre la superficie effettivamente determinata ai fini del calcolo dell'aiuto relativo agli anni precedenti.
In forza dell'art. 9, n. 2, quarto comma, del regolamento n. 3887/92, le diminuzioni di cui al primo e al secondo comma di tale disposizione non sono applicate se, per la determinazione della superficie, l'imprenditore prova che egli si è correttamente basato su informazioni riconosciute valide dall'autorità competente. Spetta al giudice nazionale verificare se ciò ricorra nella causa principale.
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