Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-312/00 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. van der Hauwaert e L. Visaggio, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193),
procedimento in cui le altre parti sono:
Camar Srl, con sede in Firenze, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado nelle cause T-79/96, T-260/97 e T-117/98,
Tico Srl, con sede in Padova, rappresentata dagli avv.ti W. Viscardini Donà, M. Paolin e S. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente in primo grado nella causa T-117/98,
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. F. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado nella causa T-260/97,
Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra C. Vasak e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado nelle cause T-79/96 e T-260/97,
e
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra F. Quadri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado nella causa T-79/96,
LA CORTE,
composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 aprile 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 agosto 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio (Racc. pag. II-2193; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
Contesto normativo
2 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto nei seguenti termini il contesto normativo:
«1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [GU L 47, pag. 1 (...)], ha sostituito con un regime comune degli scambi con i paesi terzi i diversi regimi nazionali previgenti. Tale regolamento prevedeva, nella versione vigente all'epoca dei fatti all'origine delle presenti cause, l'apertura di un contingente doganale annuo per le importazioni di banane dai paesi terzi e dai paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP). L'art. 15, divenuto art. 15 bis in seguito alle modifiche introdotte dal regolamento del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105), stabiliva una distinzione tra le banane "tradizionali" e le banane "non tradizionali" a seconda che facessero parte o meno dei quantitativi, stabiliti nell'allegato del regolamento n. 404/93, esportati tradizionalmente dagli Stati ACP verso la Comunità. Per la Somalia, il quantitativo delle "importazioni tradizionali" era fissato a 60 000 tonnellate.
2 L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93 (come modificato dal regolamento n. 3290/94) prevedeva, per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali, l'apertura di un contingente doganale di 2,1 milioni di tonnellate (peso netto) per il 1994 e di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per gli anni successivi. Nell'ambito di tale contingente doganale le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette ad un'imposizione pari a 75 ECU/tonnellata e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano soggette a dazio zero. Inoltre l'art. 18, n. 2, prevedeva, al secondo comma, che le importazioni effettuate al di fuori del contingente, indipendentemente dal fatto che si trattasse di importazioni non tradizionali provenienti dai paesi ACP o dai paesi terzi, erano soggette ad un'imposizione calcolata in base alla tariffa doganale comune.
3 L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 ripartiva il contingente doganale così aperto destinando il 66,5% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane di paesi terzi o banane ACP non tradizionali (categoria A), il 30% alla categoria degli operatori che avevano smerciato banane comunitarie o banane ACP tradizionali (categoria B) e il 3,5% alla categoria degli operatori stabiliti nella Comunità che avevano iniziato a smerciare banane diverse dalle banane comunitarie o ACP tradizionali dal 1992 (categoria C).
4 Ai sensi dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, per quanto riguarda il secondo semestre del 1993, ogni operatore otteneva il rilascio di titoli in base alla metà del quantitativo medio annuo smerciato durante gli anni 1989-1991.
5 L'art. 19, n. 4, del regolamento n. 404/93 disponeva che, in caso di aumento del contingente doganale, il quantitativo disponibile supplementare era attribuito agli operatori delle categorie di cui al n. 1 del detto articolo.
6 Ai sensi dell'art. 16, nn. 1 e 3, del regolamento n. 404/93, un bilancio di previsione della produzione e del consumo della Comunità nonché delle importazioni ed esportazioni era elaborato ogni anno. In caso di necessità, segnatamente al fine di tener conto dell'incidenza di circostanze eccezionali sulla produzione o sull'importazione, il bilancio poteva essere riveduto durante la campagna. In tal caso il contingente doganale di cui all'art. 18 era adeguato secondo le modalità stabilite all'art. 27.
7 L'art. 18, n. 1, quarto comma, del regolamento n. 404/93 prevedeva la possibilità di aumentare il volume del contingente annuo alla luce del bilancio di previsione di cui all'art. 16 e rinviava, per le modalità procedurali di tale aumento, all'art. 27 del regolamento.
8 L'art. 20 del detto regolamento conferiva alla Commissione il potere di adottare e di rivedere il bilancio di previsione di cui all'art. 16 e di adottare le modalità di applicazione del regime degli scambi con i paesi terzi alla Comunità, che potevano in particolare vertere sui provvedimenti integrativi relativi al rilascio dei titoli, alla loro durata di validità e alle condizioni di trasmissibilità.
9 L'art. 30 del regolamento n. 404/93 prevedeva quanto segue:
"Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per superare particolari difficoltà, la Commissione adotta, secondo la procedura prevista all'articolo 27, le misure transitorie stimate opportune".
10 L'art. 27 del medesimo regolamento, cui fanno riferimento in particolare gli artt. 16, 18 e 30, autorizzava la Commissione ad adottare i provvedimenti di attuazione di tale regime secondo la procedura detta "del comitato di gestione".
11 Le modalità di attuazione del regime di importazione delle banane nella Comunità erano stabilite, all'epoca dei fatti all'origine delle presenti cause, dal regolamento (CEE) della Commissione 10 giugno 1993, n. 1442 (GU L 142, pag. 6). Ai sensi degli artt. 4 e 5 di tale regolamento, la ripartizione del contingente doganale tra gli operatori della categoria A (66,5%) si effettuava sulla base dei quantitativi di banane di paesi terzi o ACP non tradizionali smerciati durante i tre anni anteriori all'anno precedente a quello per cui era aperto il contingente doganale. A sua volta, la ripartizione del contingente tra gli operatori della categoria B (30%) era fatta sulla base dei quantitativi di banane comunitarie o ACP tradizionali smerciati nel corso di un periodo di riferimento calcolato come nel caso della categoria A.
12 In forza delle disposizioni dell'art. 19, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 404/93, e degli artt. 4 e 5 del regolamento n. 1442/93, ogni anno il periodo di riferimento si spostava di un anno. Di conseguenza, se per le importazioni da effettuare nel 1993 il periodo di riferimento comprendeva gli anni 1989, 1990 e 1991, per quelle da effettuare nel 1997 esso comprendeva gli anni 1993, 1994 e 1995.
(...)
15 Tra il 1994 e il 1996, in seguito alle tempeste tropicali Debbie, Iris, Luis e Marilyn, che avevano danneggiato i bananeti della Martinica, della Guadalupa, delle isole San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, la Commissione aveva adottato vari regolamenti [regolamenti (CE) della Commissione 16 novembre 1994, n. 2791, 7 marzo 1995, n. 510, e 23 maggio 1995, n. 1163, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il 1994, per il primo trimestre del 1995 e per il secondo trimestre del 1995, in seguito alla tempesta tropicale Debbie (rispettivamente, GU L 296, pag. 33, GU L 51, pag. 8, e GU L 117, pag. 12); regolamenti (CE) della Commissione 6 ottobre 1995, n. 2358, 25 gennaio 1996, n. 127, e 3 maggio 1996, n. 822, relativi all'assegnazione in via eccezionale di una quantità addizionale del contingente tariffario di importazione di banane, rispettivamente, per il quarto trimestre del 1995, per il primo trimestre del 1996 e per il secondo trimestre del 1996, in seguito alle tempeste tropicali Iris, Luis e Marilyn (rispettivamente, GU L 241, pag. 5, GU L 20, pag. 17, e GU L 111, pag. 7)]. Tali regolamenti avevano stabilito un aumento del contingente doganale nonché specifiche modalità per la ripartizione del quantitativo addizionale tra gli operatori che riunivano o rappresentavano direttamente i produttori di banane danneggiati da tali tempeste. Tali modalità di ripartizione derogavano al criterio enunciato all'art. 19, n. 4, del regolamento n. 404/93.
16 I detti regolamenti sono stati emanati dalla Commissione in forza degli artt. 16, n. 3, 20 e 30 del regolamento n. 404/93.
17 La loro adozione è stata giustificata evidenziando che le dette tempeste tropicali avevano causato ingentissimi danni ai bananeti delle regioni comunitarie della Martinica e della Guadalupa nonché nei paesi ACP di San Vincenzo, di Santa Lucia e della Dominica, che le conseguenze di tali circostanze eccezionali sulla produzione delle regioni vittime della calamità si sarebbero fatte sentire per vari mesi e avrebbero avuto notevoli ripercussioni sulle importazioni e sull'approvvigionamento del mercato comunitario e che tutto ciò rischiava di provocare un notevole rialzo dei prezzi di mercato in talune regioni della Comunità.
18 Quanto al sistema d'aumento del contingente doganale previsto dall'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, nel quarto `considerando' dei detti regolamenti la Commissione ha precisato quanto segue:
"(...) tale adattamento del contingente doganale è inteso a permettere, da un lato, un approvvigionamento sufficiente del mercato comunitario (...) e, dall'altro, [a] risarcire gli operatori che raggruppano o rappresentano direttamente i produttori di banane sinistrati e i quali rischiano oltretutto, in assenza di misure adeguate, di perdere per lungo tempo i loro sbocchi tradizionali sul mercato comunitario".
19 Al quinto `considerando' la Commissione ha affermato quanto segue:
"(...) che i provvedimenti da adottare devono essere specifici e transitori, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in effetti, prima dell'entrata in vigore della nuova organizzazione comune di mercato il 1_ luglio 1993, le organizzazioni nazionali di mercato preesistenti prevedevano, per far fronte a casi di necessità o a circostanze eccezionali quali quelle connesse [alle citate tempeste], un dispositivo che garantiva l'approvvigionamento del mercato presso altri fornitori, salvaguardando però nel contempo gli interessi degli operatori vittime di tali eventi eccezionali"».
Fatti all'origine della controversia
3 Per quanto riguarda i fatti all'origine della controversia, il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha dichiarato quanto segue:
«20 La ricorrente, la Camar srl, è stata costituita nel 1983 dal gruppo di investimento italiano De Nadai allo scopo di importare in Italia banane di origine somala. Fino al 1994 essa è stata l'unico importatore e, fino al 1997, il principale importatore di tale tipo di banane.
21 Tra il 1984 e il 1990 la bananicoltura ha raggiunto il pieno sviluppo in Somalia con una produzione annua compresa tra le 90 000 e le 100 000 tonnellate. Una quota di tale produzione è stata importata in Europa (51 921 tonnellate nel 1988, 59 388 tonnellate nel 1989 e 57 785 tonnellate nel 1990), e in particolare in Italia, dalla Camar (45 130 tonnellate nel 1990).
22 Il 31 dicembre 1990 è scoppiata in Somalia una guerra civile che ha provocato l'interruzione del normale flusso di importazioni della Camar.
23 Dall'inizio di tale guerra sino all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio del 1993, la Camar ha approvvigionato il mercato italiano rifornendosi in taluni paesi ACP, il Camerun e le isole Sopravento, nonché in taluni paesi terzi, dai quali aveva già iniziato ad importare nel 1988.
24 Dall'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati, nel luglio 1993, alla fine del 1997 la Camar ha ricevuto titoli di categoria A (4 008,521 tonnellate nel 1993, 8 048,691 tonnellate nel 1994, 3 423,761 tonnellate nel 1995 e 5 312,671 tonnellate nel 1996) e di categoria B (5 622,938 tonnellate nel 1993, 10 739,088 tonnellate nel 1994, 6 075,934 tonnellate nel 1995 e 2 948,596 tonnellate nel 1996). Nel 1997 la Camar ha ricevuto titoli di importazione per 7 545,723 tonnellate nell'ambito della categoria A e per 2 140,718 tonnellate nell'ambito della categoria B.
25 In tale periodo i quantitativi di banane importati dalla Somalia da parte della ricorrente erano di circa 482 tonnellate nel 1993, 1 321 tonnellate nel 1994, 14 140 tonnellate nel 1995 e 15 780 tonnellate nel 1996. Nel 1997 era prevista una produzione di banane somale di circa 60 000 tonnellate, ma, a seguito di problemi climatici e in mancanza di un porto attrezzato diverso da quello di Mogadiscio, le esportazioni provenienti dalla Somalia si sono limitate a 21 599 tonnellate, di cui 12 000 smerciate dalla Camar.
(...)
27 Sin dall'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati la Camar ha chiesto ripetutamente alla Commissione di aumentare il contingente delle banane di paesi terzi di un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo tradizionale di banane somale previsto dal regolamento n. 404/93 (60 000 tonnellate) e i quantitativi effettivamente importati o che potevano essere importati nella Comunità dalla Camar e di attribuirle i titoli corrispondenti alla differenza tra tali quantitativi. In tale occasione la ricorrente ha invocato come precedenti le misure adottate dalla Commissione a seguito dei cicloni Debbie, Iris, Luis e Marylin».
Ricorsi dinanzi al Tribunale
La causa T-79/96
4 Nella causa T-79/96, la Camar Srl (in prosieguo: la «Camar») ha chiesto al Tribunale di dichiarare che, avendo omesso di adottare, per la campagna 1996, i provvedimenti necessari per consentirle di superare difficoltà di approvvigionamento dovute alla crisi somala - provvedimenti che essa aveva richiesto alla Commissione nell'ambito di un procedimento per carenza avviato ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 232, secondo comma, CE) -, la Commissione aveva violato gli artt. 30 del regolamento n. 404/93 e 40, n. 3, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 2, CE). Essa ha inoltre chiesto la condanna della Commissione al risarcimento dei danni che le sono stati causati da tale omissione.
5 A sostegno del suo ricorso per carenza, la Camar ha fatto valere due motivi vertenti, da una parte, sulla violazione dell'obbligo di intervenire imposto dall'art. 30 del regolamento n. 404/93 per agevolare il passaggio dai vari regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati istituita dal detto regolamento e, dall'altra, sulla violazione dell'obbligo di agire che incombe alla Commissione in nome del divieto di discriminazione rispetto agli operatori che avevano tradizionalmente commercializzato banane provenienti da taluni paesi ACP e da taluni dipartimenti francesi d'oltremare colpiti dalle tempeste tropicali.
La causa T-260/97
6 Nella causa T-260/97, la Camar ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 17 luglio 1997 (in prosieguo: la «decisione 17 luglio 1997»), con la quale essa aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere che, in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, i titoli d'importazione di banane provenienti da paesi terzi e ACP non tradizionali che le spettavano come operatore di categoria B per il 1997 e per gli anni successivi, fino al ripristino dei suoi normali quantitativi di riferimento, fossero determinati in base ai quantitativi di banane da essa commercializzati negli anni 1988-1990. Essa ha inoltre chiesto la condanna della Commissione al risarcimento dei danni passati e futuri subiti a causa di tale decisione. In subordine, essa ha chiesto che il Consiglio fosse condannato a risarcirla per non aver adottato, nell'ambito del regolamento n. 404/93, disposizioni specifiche che permettessero di affrontare situazioni come quelle in cui si trovava.
7 A sostegno della sua domanda di annullamento, la Camar ha dedotto diversi motivi, di cui i primi tre vertevano sulla violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, a causa, in primo luogo, di un'errata interpretazione dello stesso, in secondo luogo, di un'errata valutazione dei fatti e, in terzo luogo, di uno sviamento di potere.
8 A sostegno della sua domanda di risarcimento danni diretta contro il Consiglio, la Camar ha sostenuto che, se risultasse che la Commissione non disponeva dei poteri necessari per risolvere il suo caso, se ne dovrebbe desumere l'illegittimità del regolamento n. 404/93, motivata dal mantenimento di una siffatta lacuna giuridica.
Causa T-117/98
9 Nella causa T-117/98, la Camar e la Tico Srl (in prosieguo: la «Tico») hanno chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1998, con cui quest'ultima aveva respinto la loro domanda di adeguare, ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, il contingente doganale per i primi due trimestri del 1998, tenendo conto delle importazioni dalla Somalia del 1996, vista la riduzione dei quantitativi disponibili di banane somale provocata dal fenomeno meteorologico noto come «El Niño» che, dall'ottobre 1997 al gennaio 1998, aveva danneggiato i bananeti della Somalia. La Camar e la Tico hanno chiesto inoltre che la Commissione venisse condannata a risarcire loro i danni subiti a causa di tale decisione.
10 A sostegno della loro domanda di annullamento, la Camar e la Tico hanno dedotto quattro motivi, di cui tre erano relativi alla violazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, in quanto la Commissione, in primo luogo, avrebbe violato le condizioni per l'applicazione del detto articolo, in secondo luogo, avrebbe omesso di esaminare le conseguenze delle circostanze eccezionali di cui a tale articolo e, in terzo luogo, avrebbe omesso di attuare la procedura prevista dall'art. 27 del detto regolamento.
Sentenza impugnata
Il dispositivo
11 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:
«1) Nella causa T-79/96, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, in quanto ha omesso di adottare nei confronti della ricorrente i provvedimenti necessari ai sensi di tale articolo.
2) Nella causa T-260/97, la decisione della Commissione 17 luglio 1997, che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, è annullata.
3) Nella causa T-117/98, la decisione della Commissione 23 aprile 1998 che ha respinto la domanda presentata dalle ricorrenti in forza dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 è annullata.
4) Nelle cause T-79/96 e T-117/98, la domanda di risarcimento danni è irricevibile.
5) Nella causa T-260/97, la Commissione è condannata a risarcire il danno subito dalla ricorrente a causa della decisione 17 luglio 1997 che ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente in forza dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
Entro sei mesi dalla data della pronuncia della sentenza, le parti comunicheranno al Tribunale gli importi da pagare, definiti di comune accordo.
In mancanza di accordo, esse faranno pervenire al Tribunale, nel medesimo termine, le loro proposte quantificate.
6) La Commissione è condannata alle spese delle cause T-79/96 e T-117/98.
7) La Commissione è condannata a sostenere il 90% delle spese della causa T-260/97.
8) Il Consiglio è condannato a sostenere il 10% delle spese della causa T-260/97.
9) La Repubblica italiana e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese».
12 In seguito ad un ricorso proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 85 del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, con ordinanza 6 dicembre 2000, ha deciso quanto segue sulle spese relative ai procedimenti sommari che la Camar aveva promosso nell'ambito delle cause T-79/96 e T-260/97:
«1) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Camar nel procedimento T-79/96 R.
2) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nel procedimento T-260/97 R ed il 90% di quelle sostenute dalla Camar nel medesimo procedimento.
3) Il Consiglio sopporterà le proprie spese nel procedimento T-260/97 R.
4) La Camar sopporterà il 10% delle spese da essa sostenute nel procedimento T-260/97 R.
5) La Repubblica italiana e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese nel procedimento T-79/96 R.
6) La Repubblica francese sopporterà le proprie spese nel procedimento T-260/97 R».
13 Ai sensi dell'art. 77, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, esso ha deciso, con ordinanza 7 febbraio 2001, di sospendere il procedimento nella causa T-260/97 fino alla pronuncia della sentenza della Corte che decide sull'impugnazione in oggetto.
La motivazione nelle cause T-79/96 e T-260/97
14 Per quanto riguarda le cause T-79/96 e T-260/97, il Tribunale ha constatato in via preliminare, al punto 102 della sentenza impugnata, che la Camar, tanto nel ricorso per carenza (causa T-79/96) quanto nel ricorso di annullamento (causa T-260/97), intendeva far dichiarare che la Commissione, nel primo caso avendo omesso di agire o, nel secondo caso, essendosi esplicitamente rifiutata di agire, era venuta meno all'obbligo di agire ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Pertanto esso ha deciso di riunire l'esame dei motivi relativi a tale articolo.
15 Il Tribunale ha anzitutto ricordato, al punto 138 della sentenza impugnata, che la Corte si era già pronunciata sull'interpretazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 nella sentenza 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port (Racc. pag. I-6065). Rilevando, al punto 139 della sentenza impugnata, che non era contestato che le difficoltà della Camar non derivavano da un suo comportamento precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 404/93, esso ha giudicato, alla luce dei punti 36 e 38 della citata sentenza T. Port, che nel caso di specie le condizioni di applicazione dell'art. 30 del suddetto regolamento potevano considerarsi soddisfatte se la Camar avesse incontrato difficoltà connesse al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario e se la soluzione di tali difficoltà avesse richiesto l'intervento della Commissione.
16 A tal riguardo, al punto 140 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato in particolare quanto segue:
«Per quanto riguarda le difficoltà di approvvigionamento invocate dalla ricorrente, occorre anzitutto rilevare che, quanto alla possibilità di sostituire tra loro le fonti di approvvigionamento di banane, il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 era notevolmente più flessibile del regime comunitario. Come la ricorrente sottolinea senza essere smentita dalla Commissione, il regime italiano consentiva di importare le banane ACP in franchigia di dazi doganali senza limitazione quantitativa. Inoltre, per quanto riguarda l'importazione delle banane di paesi terzi, sebbene il regime italiano prevedesse un contingente quantitativo, gli operatori potevano fruire di tale contingente a prescindere dai quantitativi e dalla provenienza delle banane importate negli anni passati. Invece l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, instaurata dal regolamento n. 404/93, prevede che le banane ACP possano entrare nel mercato comunitario in franchigia dei dazi doganali solo fino ad esaurimento dei quantitativi tradizionali o del contingente doganale, e che ciascun operatore possa ottenere titoli d'importazione solo a seconda della provenienza delle banane (Comunità, paesi ACP tradizionali, paesi terzi e paesi ACP non tradizionali) e in funzione dei quantitativi medi importati durante un periodo di riferimento. Si deve quindi concludere che l'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati ha comportato una limitazione delle possibilità d'importazione esistenti nell'ambito della normativa italiana precedente il regolamento n. 404/93».
17 Dopo aver rilevato, ai punti 141 e 142 della sentenza impugnata, che, in particolare a causa del regime istituito dal regolamento n. 404/93, è difficile, per un operatore che perda i suoi fornitori abituali di banane comunitarie o di banane tradizionali ACP, sostituirli con altri fornitori di tali banane, al punto 143 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che:
«(...) le difficoltà di approvvigionamento in banane della ricorrente, per quanto connesse alla guerra civile scoppiata in Somalia alla fine del 1990, sono una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto tale regime ha di fatto comportato per la Camar una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal regime italiano previgente, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale. Pertanto tali difficoltà hanno avuto conseguenze assai gravi sulla redditività dell'attività economica della Camar e possono aver messo a repentaglio la prosecuzione di tale attività. Di conseguenza, hanno costituito "particolari difficoltà" che contribuiscono a far sorgere l'obbligo della Commissione di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 come interpretato dal punto 38 della citata sentenza T. Port».
18 Ai punti 144-148 della sentenza impugnata, il Tribunale ha valutato se i provvedimenti chiesti dalla Camar per far fronte a tali difficoltà fossero necessari o se queste ultime potessero essere superate in altro modo. A tal riguardo, al punto 149 della sentenza impugnata, esso ha concluso che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la Camar fosse in grado di superare le notevoli difficoltà provocate dal passaggio dal regime nazionale italiano al regime comunitario fondandosi sul funzionamento del mercato. Nello stesso punto esso ha aggiunto che, in realtà, l'adozione da parte dalla Commissione di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 sarebbe stata il solo mezzo per far fronte alle difficoltà incontrate dalla Camar.
19 Ai punti 150 e 151 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proseguito come segue:
«150 Tale conclusione non è infirmata dall'argomento della Commissione secondo cui l'art. 30 del regolamento n. 404/93, come interpretato dalla Corte nella citata sentenza T. Port, le impone un obbligo di agire solo nel caso in cui gli importatori di banane incontrino difficoltà che non soltanto sono inerenti al passaggio dal regime nazionale al regime comunitario, ma minacciano altresì la loro sopravvivenza.
151 Occorre osservare che al punto 43 della citata sentenza T. Port la Corte ha affermato che l'art. 30 può imporre alla Commissione "di disciplinare i casi estremi in cui importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza". Tuttavia tale affermazione non può essere intesa nel senso che la Commissione sia tenuta a intervenire solo in quei casi. Infatti un'interpretazione del genere contrasterebbe con il dettato dell'art. 30, il quale, come è già stato sottolineato, dispone che la Commissione prenda i provvedimenti necessari per superare "particolari difficoltà", e sarebbe incompatibile con i principi di buona amministrazione e di tutela del libero esercizio delle attività professionali. Inoltre, il riferimento alla minaccia per la sopravvivenza dell'operatore dipende dalla specificità della questione pregiudiziale (v. citata sentenza T. Port, punto 23)».
20 Ai punti 152 e 153 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto, tenuto conto del complesso di tali considerazioni, il primo motivo nella causa T-79/96 e i motivi dal primo al terzo motivo nella causa T-260/97 e, senza esaminare gli altri motivi sollevati, ha dichiarato fondate le domande della Camar dirette a fare dichiarare, nella causa T-79/96, che la Commissione aveva illegittimamente omesso di adottare i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e, nella causa T-260/97, l'illegittimità della decisione 17 luglio 1997.
21 Nella causa T-260/97 il Tribunale ha altresì dichiarato fondata la domanda di risarcimento danni diretta contro la Commissione. Al punto 205 della sentenza impugnata, esso ha ricordato la sua giurisprudenza secondo la quale, nel campo degli atti amministrativi, qualsiasi violazione del diritto configura un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità. Al punto 206 di tale sentenza, esso ha dichiarato che la decisione 17 luglio 1997 doveva essere qualificata atto amministrativo, quantunque fondata sull'art. 30 del regolamento n. 404/93, che attribuisce a tale istituzione un ampio potere discrezionale, e che pertanto, poiché la detta decisione era stata adottata in violazione di tale disposizione, la prima condizione necessaria per il sorgere della responsabilità della Commissione era soddisfatta.
22 Dopo aver accertato che anche le altre condizioni a tal fine prescritte erano soddisfatte e che pertanto sussisteva la responsabilità della Comunità derivante dal comportamento della Commissione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 212 della sentenza impugnata, che non occorreva pronunciarsi sulla responsabilità del Consiglio, invocata dalla Camar in via subordinata.
La motivazione nella causa T-117/98
23 Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di annullamento nella causa T-117/98, al punto 93 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato come dalla giurisprudenza della Corte risulti che, quando, come nel caso di specie, una decisione negativa della Commissione riguarda l'emanazione di un regolamento, i soggetti di diritto possono domandare l'annullamento di tale decisione solo se dimostrano che, pur non essendo destinatari del regolamento di cui trattasi, quest'ultimo li avrebbe riguardati direttamente e individualmente.
24 Quanto alla questione se il regolamento che la Commissione si è rifiutata di adottare nel caso di specie avrebbe riguardato direttamente e individualmente la Camar e la Tico, il Tribunale ha dichiarato, al punto 96 della sentenza impugnata, quanto segue:
«(...) tale regolamento, la cui esecuzione non avrebbe lasciato nessun margine di discrezionalità alle autorità nazionali, avrebbe toccato le ricorrenti a motivo di una situazione di fatto che le distingueva da ogni altra persona. Infatti i provvedimenti richiesti alla Commissione comportavano l'attribuzione di un quantitativo supplementare di titoli di importazione agli operatori vittime delle inondazioni in Somalia, commisurato al danno subito. Orbene, dagli atti risulta che fino al 1997 la Camar è stata il principale esportatore di banane di origine somala e che dal quarto trimestre del 1997 la Tico le è temporaneamente succeduta in tale posizione. La diminuzione dei quantitativi disponibili di banane somale nel corso del quarto trimestre del 1997 e del primo semestre del 1998 ha quindi colpito in misura particolare le ricorrenti che, perciò, avrebbero principalmente profittato dell'aumento del contingente doganale. Conseguentemente si deve constatare che il rifiuto della Commissione di adeguare il contingente doganale non ha colpito le ricorrenti in modo analogo a qualunque altro importatore di banane somale, bensì le ha toccate a motivo di una situazione di fatto che le distingueva da ogni altro operatore economico attivo sullo stesso mercato».
25 Di conseguenza, al punto 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile la domanda di annullamento nella causa T-117/98.
26 Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha innanzi tutto constatato, al punto 161 della sentenza impugnata, che, con il primo motivo sollevato nella causa T-117/98, la Camar e la Tico facevano valere che, durante l'ultimo trimestre del 1997 e i primi due trimestri del 1998, le condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 erano soddisfatte visti gli effetti del fenomeno climatico «El Niño» sulla produzione somala.
27 Il Tribunale ha osservato, al punto 163 della sentenza impugnata, come discenda in particolare dai punti 27 e 31 della citata sentenza T. Port che l'applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 è subordinata al realizzarsi simultaneo di due condizioni: da un lato, il verificarsi di una circostanza eccezionale che incida sulla produzione di banane comunitarie o sulle importazioni di banane ACP tradizionali e, d'altro lato, la sussistenza del rischio che il mercato comunitario non sia sufficientemente rifornito di banane.
28 Dopo aver osservato, al punto 164 della sentenza impugnata, che le alluvioni eccezionali che si erano verificate in Somalia tra il 1997 e il 1998 a causa del fenomeno climatico «El Niño» soddisfacevano la prima condizione d'applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, il Tribunale ha affermato quanto segue in merito alla seconda condizione:
«167 (...) va rilevato anzitutto che non è necessario che le ricorrenti provino l'esistenza di una effettiva insufficienza del rifornimento del mercato comunitario, bensì basta che dimostrino che vi è un rischio di rifornimento insufficiente. Ora, le ricorrenti, affermando, senza essere smentite dalla Commissione, che durante l'ultimo trimestre del 1997 e il primo semestre del 1998 si era verificato un notevole calo delle importazioni di banane somale, hanno fornito un elemento di prova atto a corroborare le loro affermazioni relative all'esistenza di un siffatto rischio per il mercato italiano nel suo complesso e, pertanto, per una parte sostanziale del mercato comunitario. La Commissione, da parte sua, non ha fornito elementi che consentano di confutare tali affermazioni quando, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, ha precisato che nel 1997 il mercato comunitario poteva essere considerato sufficientemente rifornito dato che, a fronte di un calo delle importazioni di banane ACP tradizionali di 94 000 tonnellate (di cui 3 522 tonnellate provenienti dalla Somalia) e di un incremento della domanda comunitaria di 86 000 tonnellate, la produzione comunitaria è aumentata, rispetto al 1996, di circa 126 000 tonnellate e le importazioni dai paesi terzi di circa 64 000 tonnellate.
168 Anzitutto, per quanto riguarda l'aumento della produzione di banane comunitarie nel 1997 si deve rilevare che la Commissione non ha chiarito come tale aumento potesse compensare le riduzioni delle importazioni somale nel 1998. In secondo luogo, per quanto riguarda l'aumento delle importazioni dai paesi terzi registrato nel 1997 rispetto al 1996, si deve constatare che dai dati forniti dalla stessa Commissione risulta che nel 1997 tali importazioni non hanno esaurito il contingente doganale fissato nel bilancio di previsione; di conseguenza non si può affermare che, rispetto alle previsioni, vi è stato un aumento tale da sopperire ad un'eventuale insufficienza di approvvigionamento.
169 Inoltre si deve osservare che, se, come sembra indicare la risposta della convenuta, la Commissione, nel valutare il rischio di rifornimento insufficiente del mercato nel 1998, si fosse effettivamente fondata su dati riguardanti la produzione di banane comunitarie nel 1997, essa avrebbe commesso un errore di diritto nell'applicazione dell'art. 16 del regolamento n. 404/93. Infatti, come la Corte ha già precisato nella citata sentenza T. Port (punto 31), l'aumento della produzione di banane comunitarie che può essere preso in considerazione per compensare il calo delle importazioni di banane ACP tradizionali verificatosi nel corso di un anno deve aver luogo rispetto alle indicazioni del bilancio di previsione dello stesso anno e non rispetto alla produzione dell'anno precedente.
170 Infine, il fatto che, come ha ammesso in udienza, la Commissione riceva ogni settimana i dati riguardanti la situazione del mercato della banana rende incomprensibile che durante tutto il procedimento tale istituzione non abbia mai fornito dati relativi all'approvvigionamento del mercato comunitario nel 1998 per replicare alle affermazioni delle ricorrenti. Pertanto, fondandosi solo su dati relativi al 1997, la Commissione ha corroborato gli elementi di prova forniti dalle ricorrenti in merito alla situazione del mercato nel 1998.
171 Da quanto precede risulta che nel caso di specie la seconda condizione per l'applicazione dell'art. 16, n. 3, è anch'essa soddisfatta».
29 Accogliendo così il motivo relativo alla violazione delle condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, il Tribunale ha dichiarato fondata la domanda di annullamento proposta nella causa T-117/98 senza esaminare gli altri motivi dedotti.
Impugnazione
30 La Commissione chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare infondato il ricorso nella causa T-79/96;
- dichiarare infondati i ricorsi di annullamento e per risarcimento danni nella causa T-260/97;
- dichiarare irricevibile o infondato il ricorso nella causa T-117/98;
- condannare la Camar e la Tico alle spese della presente impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.
31 La Camar e la Tico chiedono che la Corte voglia:
- respingere l'impugnazione proposta dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.
32 Il Consiglio chiede alla Corte:
- di riformare la sentenza impugnata;
- di condannare la Camar e la Tico alle spese sostenute dal Consiglio in relazione al procedimento di primo grado, al procedimento sommario e alla presente impugnazione.
33 La Repubblica francese, intervenuta nel procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione nella causa T-79/96 e a sostegno di quelle della Commissione e del Consiglio nella causa T-260/97, chiede che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare conseguentemente infondati i ricorsi nelle cause T-79/96 e T-260/97;
- condannare la Camar e la Tico alle spese.
34 La Repubblica italiana, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Camar nella causa T-79/96, chiede che la Corte voglia:
- respingere il ricorso proposto dalla Commissione;
- condannare la Commissione alle spese.
35 A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce tre motivi. Uno di essi è relativo alla violazione, da parte del Tribunale, di due delle condizioni d'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e riguarda le cause T-79/96 e T-260/97. Gli altri due motivi, relativi alla causa T-117/98, vertono sulla violazione, da parte del Tribunale, rispettivamente delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto avverso il rifiuto di adottare un atto di portata generale e della seconda delle condizioni di applicabilità dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, menzionate al punto 27 di questa sentenza.
Sulle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 (cause T-79/96 e T-260/97)
Argomenti delle parti
36 La Commissione, sostenuta sotto questo profilo dal governo francese, ritiene che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 richieda la presenza, in particolare, di due condizioni, e cioè, da una parte, quella che le difficoltà incontrate dall'impresa interessata dipendano dal passaggio dal vecchio regime nazionale al nuovo regime comunitario e, dall'altra, che queste difficoltà siano tali da minacciare la sopravvivenza della detta impresa.
37 Per quanto riguarda la prima di queste condizioni, la Commissione ed il governo francese addebitano al Tribunale di essersi limitato ad affermare, al punto 140 della sentenza impugnata, che il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 era notevolmente più flessibile del regime instaurato da tale regolamento, omettendo di esaminare gli effetti concreti del primo regime sulla situazione della Camar e, in particolare, la questione se esso avrebbe consentito alla detta impresa di superare le difficoltà collegate alle importazioni di banane dalla Somalia negli anni 1995 e 1996.
38 Per quanto riguarda la seconda di queste condizioni, la Commissione ed il governo francese sostengono che, al punto 151 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto a torto che la minaccia per la sopravvivenza dell'impresa interessata non fosse una condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e che la Commissione avesse il dovere di intervenire ai sensi di tale disposizione anche in assenza di un tale pericolo. A tal riguardo, essi si fondano in particolare sul punto 43 della citata sentenza T. Port, in cui la Corte ha statuito che «l'art. 30 del regolamento [n. 404/93] dà facoltà alla Commissione - e, a seconda dei casi, le impone - di disciplinare i casi estremi in cui importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza».
39 Da quanto precede la Commissione deduce che la sentenza impugnata deve essere annullata non solo nella parte in cui ha accolto i ricorsi per carenza e di annullamento nelle cause T-79/96 e T-260/97, ma anche in quella dove, nella causa T-260/97, essa ha condannato la Commissione a risarcire il danno subìto dalla Camar a causa della decisione 17 luglio 1997. A tal riguardo essa afferma che, secondo il punto 206 della sentenza impugnata, la sua responsabilità risulta dal fatto che tale decisione sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93. Ora, poiché non sarebbe così, la sua responsabilità non potrebbe sorgere.
40 Anche il Consiglio chiede che la sentenza impugnata venga annullata nella parte in cui riconosce la Commissione responsabile per il danno subìto dalla Camar. A tal fine, esso sostiene che dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 43-46) emerge che non è la natura generale o individuale di un atto, bensì il margine di discrezionalità di cui dispone l'autore dell'atto che determina se la sua illegittimità dia per questo luogo al risarcimento o se sia necessario provare l'esistenza di una violazione caratterizzata di una norma giuridica avente ad oggetto l'attribuzione di diritti ai singoli. Pertanto, alla luce dell'ampio potere discrezionale di cui disporrebbe la Commissione in tale materia, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare, al punto 206 della sentenza impugnata, che la mera illegittimità della decisione 17 luglio 1997 era sufficiente a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Esso avrebbe dovuto verificare se tale illegittimità costituisse una violazione caratterizzata di una norma giuridica avente ad oggetto l'attribuzione di diritti ai singoli.
41 La Camar e la Tico, nonché il governo italiano, affermano che la Commissione sostiene a torto che il Tribunale non ha verificato se il regime nazionale precedente avrebbe consentito alla Camar di superare le difficoltà incontrate nel 1995 e nel 1996. Esse interpretano peraltro in maniera differente la citata sentenza T. Port, il cui punto 43 non avrebbe ad oggetto di indicare che una delle due condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 consiste nella messa a repentaglio della sopravvivenza degli operatori interessati, ma di porre a confronto gli artt. 30 e 16, n. 3, dello stesso regolamento. Tale punto andrebbe infatti letto con riferimento alla questione specifica posta nel caso di specie dal giudice del rinvio.
Giudizio della Corte
42 Dal ventiduesimo `considerando' del regolamento n. 404/93 risulta che l'art. 30 di tale regolamento è destinato a far fronte alla perturbazione del mercato interno che rischiava di essere provocata dalla sostituzione, nel settore delle banane, dei diversi regimi nazionali con un'organizzazione comune dei mercati. Secondo lo stesso `considerando', la suddetta disposizione dà alla Commissione la facoltà di adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione dell'organizzazione comune dei mercati. Peraltro, la Corte ha affermato che l'applicazione del detto art. 30 è subordinata alla condizione che i provvedimenti specifici che la Commissione deve adottare siano diretti ad agevolare il passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune dei mercati e che essi siano necessari a tal fine (v., in particolare, sentenza 27 settembre 2001, causa C-442/99 P, Cordis/Commissione, Racc. pag. I-6629, punto 12).
43 Ora, non solo il Tribunale ha osservato, al punto 140 della sentenza impugnata, che il regime italiano anteriore all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 era notevolmente più flessibile del regime comunitario e che l'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati aveva comportato una limitazione delle possibilità d'importazione esistenti in tale regime nazionale, ma ha anche dichiarato, al punto 143 della detta sentenza, che le difficoltà di approvvigionamento incontrate dalla Camar erano una conseguenza diretta dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati in quanto proprio quest'ultima aveva di fatto comportato per la Camar una notevole diminuzione oggettiva della possibilità, offerta dal detto regime nazionale, di sostituire l'offerta insufficiente di banane somale.
44 In questo modo, il Tribunale ha sufficientemente dimostrato l'esistenza di un nesso tra le difficoltà di rifornimento incontrate dalla Camar e la sostituzione del regime italiano precedente all'entrata in vigore del regolamento n. 404/93 con l'organizzazione comune dei mercati.
45 Per quanto riguarda l'obiezione, sollevata dalla Commissione e dal governo francese, secondo cui solamente difficoltà che mettano a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa interessata possono giustificare un intervento della Commissione ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, occorre rilevare che, dopo avere qualificato, al punto 143 della sentenza impugnata, i problemi incontrati dalla Camar come «particolari difficoltà» ai sensi di tale disposizione, il Tribunale ha a giusto titolo dichiarato, ai punti 150 e 151 della stessa sentenza, che la condizione relativa a difficoltà che mettano a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa non può essere dedotta dalla citata sentenza T. Port.
46 Nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, infatti, la Corte era invitata a risolvere una questione pregiudiziale diretta ad accertare se gli artt. 16, n. 3, o 30 del regolamento n. 404/93 impongano alla Commissione «di disciplinare i casi estremi in cui importatori di banane di paesi terzi o di banane ACP non tradizionali incontrino difficoltà tali da metterne a repentaglio la sopravvivenza, dovute all'attribuzione di un contingente estremamente ridotto, commisurato agli anni di riferimento che vanno presi in considerazione ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento [n. 404/93]» (v. sentenza T. Port, cit., punti 23 e 26).
47 Risolvendo tale questione nel senso che l'art. 30, ma non l'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 è applicabile ad una tale situazione, la Corte non ha per nulla escluso che tale art. 30 possa anche applicarsi a difficoltà di altro tipo, qualora esse siano inerenti al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del detto regolamento all'organizzazione comune dei mercati.
48 Ogni diversa interpretazione sarebbe del resto contraria alla formulazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 nonché all'obiettivo di tale disposizione, come risulta dal ventiduesimo `considerando' del detto regolamento, i quali non mirano per nulla a limitare l'applicazione di tale articolo ai casi di difficoltà che mettano a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa interessata.
49 Pertanto, il motivo vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, delle condizioni di applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 deve essere respinto.
50 Di conseguenza, non può essere accolta nemmeno la domanda volta a far dichiarare infondati il ricorso per carenza e il ricorso di annullamento nelle cause T-79/96 e T-260/97.
51 Per quanto riguarda la domanda diretta all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa condanna la Commissione a risarcire il danno lamentato dalla Camar nella causa T-260/97, da quanto precede risulta ugualmente che il motivo della Commissione vertente sul fatto che tale condanna sarebbe basata su un'errata applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 deve essere respinto.
52 Quanto al motivo con cui il Consiglio addebita al Tribunale di essersi fondato, per dichiarare la responsabilità della Commissione, sulla sua giurisprudenza secondo la quale, nell'ambito degli atti amministrativi, ogni violazione del diritto costituisce un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità della Comunità, occorre ricordare che il regime enunciato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, in particolare, del margine di valutazione discrezionale rimesso all'autore dell'atto controverso (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 43, nonché Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 40).
53 Occorre inoltre ricordare che un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi (v. citate sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 51, nonché Bergaderm e Goupil/Commissione, punti 41 e 42).
54 Quanto alla seconda condizione, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale (v. citate sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 55, e Bergaderm e Goupil/Commissione, punto 43). Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata (sentenze 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 28; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 25; 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories, Racc. pag. I-1531, punto 109; 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 38, nonché Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 44).
55 Da quanto precede risulta che il criterio decisivo per determinare se si è in presenza di una tale violazione non è la natura individuale dell'atto in questione, bensì il potere discrezionale di cui disponeva l'istituzione al momento dell'adozione di esso.
56 Pertanto, occorre concludere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la responsabilità della Commissione poteva sorgere per la sola illegittimità della decisione 17 luglio 1997, senza considerare il potere discrezionale di cui essa disponeva al momento dell'adozione di tale atto.
57 Occorre tuttavia rammentare che, se dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulta una violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto (v. sentenze 9 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28, e 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione, Racc. pag. I-5843, punto 58).
58 Ora, al punto 145 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, come la Corte aveva rilevato al punto 38 della citata sentenza T. Port, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel valutare la necessità di provvedimenti transitori da adottare sul fondamento dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
59 Inoltre, come risulta dal punto 18 di questa sentenza, il Tribunale ha concluso, al punto 149 della sentenza impugnata, da una parte, che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che la Camar fosse in grado di superare le notevoli difficoltà provocate dal passaggio dal regime nazionale italiano al regime comunitario fondandosi sul funzionamento del mercato e, dall'altra, che l'adozione da parte dalla Commissione di misure transitorie ai sensi dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 sarebbe stata il solo mezzo per far fronte alle difficoltà incontrate dalla Camar.
60 Tale violazione grave e manifesta, da parte della Commissione, dei limiti posti al suo potere discrezionale costituisce una violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 53 e 54 di questa sentenza, ed è quindi tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
61 Poiché non è stata contestata la presenza, nel caso di specie, delle altre condizioni che comportano la responsabilità extracontrattuale della Comunità, il Tribunale ha a giusto titolo accolto la domanda di risarcimento danni diretta contro la Commissione nella causa T-260/97.
62 Di conseguenza, la domanda diretta all'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa condanna la Commissione a risarcire il danno lamentato dalla Camar in questa causa deve essere respinta.
Sulle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro il rifiuto di adottare un atto di portata generale (causa T-117/98)
Argomenti delle parti
63 Secondo la Commissione, il Consiglio ed il governo francese, il Tribunale ha erroneamente ritenuto, al punto 96 della sentenza impugnata, che il regolamento che, a quanto asserito, la Commissione doveva adottare ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 riguardasse individualmente la Camar e la Tico in qualità di principali importatori di banane di origine somala e quindi colpite a motivo di una situazione di fatto che le contraddistingueva da ogni altro operatore economico attivo sullo stesso mercato.
64 Per queste tre parti il provvedimento richiesto, vale a dire l'aumento del contingente doganale per l'importazione di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali previsto all'art. 18 del regolamento n. 404/93, poteva essere adottato solo in virtù di un atto di portata generale e astratta la cui natura normativa, in conformità alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, non può essere messa in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l'identità dei soggetti di diritto ai quali esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall'atto in relazione con la finalità di quest'ultimo.
65 Esse sostengono altresì che il fatto di subordinare la ricevibilità di un ricorso proposto da un'impresa all'esame della posizione di tale impresa su un altro mercato farebbe dipendere la possibilità di ricorrere ai rimedi giurisdizionali previsti dal Trattato dalla valutazione giurisdizionale degli sviluppi di tale mercato e procurerebbe alle imprese più importanti una legittimazione ad agire privilegiata, il che sarebbe contrario al divieto di discriminazione.
66 Il Consiglio afferma peraltro che, se la situazione avesse veramente richiesto un adeguamento del contingente doganale ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, la Commissione non sarebbe stata obbligata ad attribuire i nuovi quantitativi agli importatori di banane somale, di modo che, contrariamente a quanto avrebbe dichiarato il Tribunale al punto 96 della sentenza impugnata, la Camar e la Tico non sarebbero necessariamente state le principali beneficiari del regolamento di cui la Commissione ha rifiutato l'adozione.
67 La Camar e la Tico, nonché il governo italiano, ritengono che le conclusioni cui giunge il Tribunale in merito alla ricevibilità della domanda di annullamento diretta avverso il rifiuto della Commissione di agire ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 non possano essere messe in discussione nell'ambito di un giudizio d'impugnazione, in quanto esse si fonderebbero su accertamenti di fatto attinenti alla posizione di queste due imprese sul mercato.
68 In subordine, la Camar, la Tico, nonché il governo italiano, sostengono che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia. A tale riguardo, essi fanno valere in particolare che, in occasione dell'adozione delle misure richieste, la Commissione avrebbe dovuto prevedere non solo un aumento del contingente doganale, ma anche specifiche modalità di ripartizione del quantitativo supplementare assegnato tali da garantire che la Camar e la Tico potessero effettivamente beneficiarne.
Giudizio della Corte
69 Per quanto riguarda la ricevibilità del motivo, occorre rilevare che, se è vero che dagli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione è limitata ai motivi di diritto e che, pertanto, il Tribunale è il solo competente ad accertare e valutare i fatti, la Corte è tuttavia competente ad esercitare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenze 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 21, e 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I-6733, punti 44 e 45).
70 Ora, nel caso di specie, la Commissione, il Consiglio ed il governo francese non contestano il fatto, accertato dal Tribunale, che la Camar e la Tico sono state i principali importatori comunitari di banane somale, ma affermano che tale constatazione non è sufficiente per concludere che le dette società sarebbero state interessate individualmente dal regolamento che esse avevano chiesto alla Commissione di adottare ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93.
71 Mettendo in questione pertanto le conseguenze giuridiche che il Tribunale ha tratto dal detto accertamento di fatto, questo motivo dev'essere dichiarato ricevibile.
72 Per valutare la fondatezza del detto motivo, occorre rilevare, in via preliminare, che le parti non contestano la constatazione, effettuata dal Tribunale al punto 93 della sentenza impugnata, secondo cui la decisione negativa della Commissione che ha formato oggetto del ricorso nella causa T-117/98 riguarda l'emanazione di un regolamento e, pertanto, i soggetti di diritto possono domandare l'annullamento di tale decisione solo se dimostrano che il detto regolamento li avrebbe riguardati direttamente e individualmente.
73 Ora, secondo costante giurisprudenza, un atto di portata generale come un regolamento può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo se esse sono colpite in ragione di determinate qualità loro peculiari o di una circostanza di fatto che le distingua da chiunque altro e le identifichi in modo analogo al destinatario (v., in particolare, sentenze 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I-8949, punto 49, e 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 36).
74 Tuttavia, come ricordato dalla Commissione, dal Consiglio e dal governo francese, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l'identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da questo provvedimento, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto in esame (v., in particolare, sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, cit., punto 52).
75 Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che la Camar e la Tico non sarebbero state interessate individualmente dal regolamento che, a loro avviso, la Commissione avrebbe dovuto adottare in applicazione dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93 al fine di adeguare il contingente doganale previsto all'art. 18 dello stesso regolamento per fare fronte alle conseguenze sulla produzione di banane in Somalia delle eccezionali inondazioni verificatesi nel 1997 e nel 1998.
76 Infatti, tale regolamento, pur avendo potuto derogare, per la parte adattata del contingente doganale, al sistema di ripartizione fissato all'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 (v., in tal senso, sentenza 4 febbraio 1997, cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Belgio e Germania/Commissione, Racc. pag. I-645, punto 34), avrebbe comunque riguardato la Camar e la Tico solo in ragione della loro qualità oggettiva di importatori di banane di origine somala, allo stesso titolo di ogni altro operatore economico che si trovasse in una situazione identica.
77 La Camar e la Tico non possono essere considerate individualmente interessate dal detto regolamento per il fatto che, in quanto principali importatori di banane di origine somala, esse avrebbero eventualmente tratto più vantaggi rispetto agli altri operatori, tanto più che la circostanza che una norma giuridica possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non contrasta con la sua indole di regolamento, ove tale situazione sia oggettivamente determinata (v., in particolare, sentenza 5 maggio 1977, causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 797, punto 24, e ordinanza 25 aprile 2002, causa C-96/01 P, Galileo e Galileo International/Consiglio, Racc. pag. I-4025, punto 41).
78 Certamente, come la Corte ha ricordato al punto 44 della citata sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica può presentare un ricorso contro un regolamento solo qualora essa sia interessata individualmente deve essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente.
79 Occorre tuttavia dichiarare che, al punto 96 della sentenza impugnata, il Tribunale si è basato sulla sola circostanza che la Camar e la Tico sono state i principali importatori di banane di origine somala per concludere che esse sarebbero state individualmente interessate dal regolamento che avevano chiesto alla Commissione di adottare ai sensi dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93.
80 Pertanto, il motivo vertente sulla violazione, da parte del Tribunale, delle condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto avverso il rifiuto di adottare un atto di portata generale è fondato.
81 Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha accolto, nella causa T-117/98, il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1998, che ha respinto la domanda presentata dalla Camar e dalla Tico sul fondamento dell'art. 16, n. 3, del regolamento n. 404/93, senza che sia necessario esaminare la fondatezza del motivo vertente sulla violazione di una delle condizioni di applicazione dell'art. 16, n. 3, del detto regolamento.
82 In conformità all'art. 54, primo comma, seconda frase, dello Statuto CE della Corte di giustizia, quest'ultima, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Ciò si verifica nel caso di specie.
83 Poiché la Camar e la Tico non hanno fatto valere nessun'altra circostanza oltre a quella considerata dal Tribunale per dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento nella causa T-117/98, è sufficiente a tal riguardo constatare che dai punti 72-79 di questa sentenza emerge che il detto ricorso è irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
84 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta, o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
85 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Camar e la Tico, rimaste soccombenti nella causa T-117/98, vanno condannate alle spese relative a tale causa.
86 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 di tale regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, o per motivi eccezionali. Poiché la Commissione, nonché la Camar e la Tico, sono rimaste soccombenti ciascuna su un capo, vanno condannate alle spese da esse rispettivamente sostenute in relazione al presente procedimento.
87 Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, ugualmente applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 di tale regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. In applicazione di tale disposizione, il Consiglio, la Repubblica francese e la Repubblica italiana sopportano le spese da essi rispettivamente sostenute in relazione al presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) La sentenza del Tribunale di primo grado 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97 e T-117/98, Camar e Tico/Commissione e Consiglio, è annullata nella parte in cui ha accolto, nella causa T-117/98, il ricorso di annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 aprile 1998, che ha respinto la domanda presentata dalla Camar Srl e dalla Tico Srl sul fondamento dell'art. 16, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
2) Per il resto, l'impugnazione è respinta.
3) Il ricorso di annullamento nella causa T-117/98 è irricevibile.
4) La Camar Srl e la Tico Srl sono condannate alle spese nella causa T-117/98.
5) Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese relative al presente procedimento.
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