Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Materie grasse - Pagamenti compensativi per i semi oleosi - Regolamento che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per taluni semi oleosi
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3766/91; regolamento (CEE) della Commissione n. 525/93]
2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamento che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per taluni semi oleosi
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento della Commissione n. 525/93]
Massima
1. Nell'ambito del regolamento n. 3766/91 che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole, in base al quale è stato emanato il regolamento n. 525/93 che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole, la Commissione non ha commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere ne ha manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale qualora, per garantire la comparabilità dei prezzi di riferimento constatati al prezzo di riferimento previsionale, essa, da una parte, abbia effettuato delle stime per includere in tale calcolo prezzi a termine che, essendo calcolati su un periodo più lungo, esprimevano una maggiore stabilità rispetto ai prezzi a pronti e, dall'altra, abbia escluso i prezzi che, a causa dell'esiguo volume di scambi ai quali si riferivano, non erano rappresentativi del prezzo di equilibrio durante l'intera campagna di commercializzazione 1992/1993.
( v. punti 34, 37 )
2. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione che lo ha emanato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi o meno i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.
( v. punto 42 )
Parti
Nel procedimento C-328/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Maria Weber,
Martin Weber
e
Freistaat Bayern,
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 (GU L 56, pag. 18).
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Niejahr, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 agosto 2000, pervenuta in cancelleria il 6 settembre successivo, il Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Tribunale amministrativo di Ratisbona) ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative alla validità del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 (GU L 56, pag. 18).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e il sig. Weber, soli soci della Martin Weber Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts (società di diritto civile Martin Weber) ed il Freistaat Bayern in merito all'importo dei pagamenti compensativi per i produttori di semi oleosi che l'Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg (Ufficio dell'agricoltura e della coltivazione dei terreni di Ratisbona; in prosieguo «l'Ufficio») aveva accordato loro in applicazione del regolamento n. 525/93.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 3766, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU L 356, pag. 17), ha introdotto un meccanismo basato sul principio del pagamento compensativo diretto a favore del produttore di un importo fisso per ettaro differenziato in base alle rese medie delle diverse regioni della Comunità.
4 Ai sensi dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 3766/91, la campagna di commercializzazione per i prodotti indicati dal suddetto regolamento va dal 1º luglio al 30 giugno.
5 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3766/91 così recita:
«E' istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi, pari a 163 ECU/t».
6 Secondo le spiegazioni fornite dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, tale prezzo di riferimento corrispondeva «al prezzo di equilibrio dei semi oleosi previsto a medio termine in un mercato mondiale stabilizzato».
7 L'art. 3, n. 2, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
« E' istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 384 ECU/ha».
8 Secondo la Commissione, questo importo ha un valore teorico che rappresenta l'importo previsionale medio del pagamento compensativo per ettaro nella Comunità.
9 L'importo del pagamento compensativo da corrispondere ai produttori viene fissato in due fasi.
10 In una prima fase, in applicazione dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 3766/91, la Commissione stabilisce per ogni regione di produzione individuata ai sensi dell'art. 2 del suddetto regolamento un «importo di riferimento regionale previsionale», che traduca il divario tra la resa media comunitaria di cereali o di semi oleosi e la corrispondente resa media della regione di cui trattasi.
11 In una seconda fase, la Commissione, conformemente alla procedura del «comitato di gestione» prevista dall'art. 38 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 172, pag. 3025), anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione stabilisce un «importo di riferimento regionale finale» ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91.
12 Ai sensi di quest'ultima disposizione:
«(...) La Commissione calcola (...) un importo di riferimento regionale finale, basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Questo calcolo finale viene effettuato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzo che si mantengano entro l'8% del prezzo di riferimento previsionale».
13 Ne deriva che, qualora il prezzo di riferimento constatato conformemente all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91 vari di oltre l'8% rispetto al prezzo di riferimento previsionale, l'importo di riferimento regionale finale verrà stabilito adeguando l'importo di riferimento regionale previsionale proporzionalmente alla variazione di cui trattasi.
14 L'art. 3, n. 5, del regolamento n. 3766/91 autorizza la Commissione a procedere ai calcoli finali separatamente per ogni tipo di seme oleoso.
15 Ai sensi dell'art. 3, n. 6, del regolamento n. 3766/91, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee degli importi di riferimento regionali previsionali e finali è accompagnata da una breve spiegazione dei calcoli effettuati.
16 In considerazione dei tempi necessari per l'attuazione del nuovo sistema, gli Stati membri sono stati autorizzati dal regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1992, n. 1405, che fissa il livello dei pagamenti anticipati da corrispondere ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna 1992/1993 (GU L 146, pag. 56), a corrispondere ai produttori pagamenti anticipati pari al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale calcolato in base ai dati trasmessi alla Commissione a supporto dei loro piani di regionalizzazione.
17 Il 5 marzo 1993 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 515/93 che fissa il valore degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/93 (GU L 55, pag. 43). L'importo di riferimento regionale previsionale per la Baviera (Germania) è stato fissato a 517,42 ECU/ha (1 218,10 DEM/ha).
18 L'8 marzo 1993 la Commissione ha adottato il regolamento n. 525/93. Dall'allegato II di tale regolamento emerge che l'importo di riferimento regionale finale per la Baviera è stato fissato a 517,42 ECU/ha (1 218,10 DEM/ha).
19 L'allegato I del regolamento n. 525/93 contine una breve spiegazione del calcolo degli importi di riferimento regionali finali, formulata come segue:
«Per ciascuno dei semi oleosi singolarmente è stato determinato un prezzo di riferimento constatato, che rappresenta il prezzo medio registrato sul mercato mondiale durante la campagna 1992/93.
I prezzi di riferimento constatati sono stati calcolati sulla base delle quotazioni e dei prezzi delle transazioni eseguite, equivalente Rotterdam, per le spedizioni alla rinfusa di semi oleosi consegnate presso porti rappresentativi. I prezzi e le quotazioni sono stati registrati nel periodo compreso tra luglio 1992 e gennaio 1993. Ove possibile, si è tenuto conto sia dei prezzi validi nel corrente mese, sia di quelli a termine.
Il valore dei prezzi di riferimento constatati è tale da non richiedere alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3766/91.
(...)
Per la campagna di commercializzazione 1992/93, si conferma che il valore degli importi di riferimento regionali finali è identico al valore degli importi di riferimento regionali previsionali. Gli importi di riferimento regionali finali figurano nell'allegato II».
Causa principale e questioni pregiudiziali
20 Il 24 maggio 1992 la Martin Weber Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts presentava all'Ufficio una domanda intesa ad ottenere un pagamento diretto per produttori di semi oleosi, con riferimento al raccolto del 1992, per una superficie di 6,37 ha di colza. Questa domanda veniva registrata il 29 maggio seguente.
21 Con decisione 23 settembre 1992 l'Ufficio concedeva ai ricorrenti nella causa principale un anticipo di DEM 3 879,65, corrispondente al 50% dell'importo di riferimento regionale previsionale. Il calcolo era fondato su un importo di 609,05 DEM/ha per la Baviera. I ricorrenti della causa principale proponevano opposizione avverso questa decisione motivandola con il fatto che la somma concessa non copriva le perdite risultanti dalla flessione dei prezzi.
22 Con decisione del 28 aprile 1993, l'Ufficio concedeva loro un aiuto globale di DEM 7 759,29, calcolato sulla base dell'importo di riferimento finale valido per la Baviera, che ammontava a 1 218,10 DEM/ha. I ricorrenti nella causa principale proponevano opposizione anche contro questa decisione e chiedevano la sospensione del procedimento di opposizione fino alla pronuncia della Corte di giustizia su un ricorso che le sarebbe stato presentato.
23 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'11 maggio 1993, i ricorrenti chiedevano l'annullamento del regolamento n. 525/93. Con sentenza 10 luglio 1996, causa T-482/93, Weber/Commissione (Racc. pag. II-609), il Tribunale, al quale la detta causa era stata rinviata con ordinanza del presidente della Corte 27 settembre 1993, dichiarava irricevibile il ricorso perché i ricorrenti nella causa principale non erano individualmente interessati dal regolamento summenzionato.
24 Con decisione 4 dicembre 1997, la Regierung der Oberpfalz (governo dell'Alto Palatinato) respingeva l'opposizione dei ricorrenti nella causa principale dichiarando che la decisione dell'Ufficio 28 aprile 1993, fondata sul regolamento n. 525/93, era legittima.
25 Il 9 gennaio 1998 i ricorrenti della causa principale proponevano un ricorso, innanzi al Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, diretto all'annullamento della suddetta decisione di rigetto e chiedevano che una domanda di pronuncia pregiudiziale venisse presentata alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CE [divenuto art. 234, primo comma, lett. b), CE].
26 A sostegno della loro domanda, i ricorrenti nella causa principale facevano valere che il regolamento n. 525/93, da un lato, è insufficientemente motivato e perciò contrasta con l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) e, dall'altro, viola il principio di diritto comunitario che vieta gli atti arbitrari.
27 Il Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg, ritenendo che la soluzione della causa innanzi ad esso pendente dipendesse dalla validità del regolamento n. 525/93, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, all'atto della fissazione dell'importo di riferimento regionale finale, in deroga alla lettera dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 525/93, la Commissione fosse legittimata a non considerare i prezzi di riferimento dei mesi del periodo 1° luglio 1992 - gennaio 1993, ad includere nel calcolo prezzi di riferimento dei mesi successivi a tale periodo ed a sostituire con una sua stima i dati mancanti relativi ai prezzi di riferimento.
2) Se fosse lecito aumentare di un importo di 3,8 ECU/t a titolo di ipotetiche spese di nolo i prezzi fissati per Amburgo e per la "Façade Atlantique".
3) Se all'atto della determinazione del prezzo di riferimento finale, ci si poteva basare su prezzi medi determinati in base ad un mero calcolo aritmetico, senza tener conto dei diversi quantitativi smerciati nei singoli mesi del periodo di calcolo.
4) In caso di soluzione affermativa delle questioni 1)-3): se il regolamento (CEE) n. 525/93, quanto al suo disposto per il calcolo dell'importo di riferimento regionale finale, sia inficiato da un difetto di motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
5) Se detto difetto di motivazione sia così rilevante da comportare la nullità totale o parziale del regolamento».
Sulla prima, seconda e terza questione
28 Con riferimento alle prime tre questioni, che conviene esaminare congiuntamente, va rilevato che emerge dalle osservazioni scritte della Commissione che, nel calcolare gli importi di riferimento regionali finali, come fissati dal regolamento n. 525/93, quest'ultima, in primo luogo, ha anche tenuto conto, in base ad una stima, di prezzi a termine per i mesi di febbraio e marzo 1993, facendo riferimento ad operazioni effettuate nel gennaio 1993, in secondo luogo, non ha tenuto conto, in due casi, dei prezzi medi comunicati dagli Stati membri, in terzo luogo, ha aumentato alcuni di questi prezzi di un importo forfettario di ECU 3,8 per tonnellata per spese di trasporto, e, in quarto luogo, non ha effettuato una ponderazione dei prezzi adottati in funzione dei quantitativi effettivamente smerciati nel corso dei diversi mesi in questione.
29 Tuttavia, la Commissione ritiene di non aver commesso, in tal modo, alcuna irregolarità atta a rendere invalido il regolamento n. 525/93.
30 A tale riguardo va rilevato, da una parte, che il regolamento n. 3766/91, sulla cui base è stato adottato il regolamento n. 525/93, si limita ad indicare, al suo art. 3, n. 4, che, per quanto riguarda il metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali finali, questi devono essere calcolati sulla base del prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi e che il calcolo finale viene effettuato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato.
31 Tuttavia, il regolamento n. 3766/91 non definisce le modalità di calcolo precise da seguire nella constatazione di tale prezzo di riferimento. Ai sensi dell'art. 3, n. 6, del regolamento citato, spetta alla Commissione dare una breve spiegazione dei calcoli effettuati al momento della pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali.
32 Occorre ricordare, d'altra parte, che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale in materia di politica agricola comune, tenuto conto delle responsabilità loro conferite dal Trattato CE (v., in particolare, sentenze 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto, Racc. pag. I-6629, punto 64, e 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 80).
33 In presenza di un potere del genere, il giudice comunitario deve limitarsi ad esaminare se l'esercizio di tale potere non sia inficiato da errore manifesto o sviamento di potere oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale (v., in particolare, sentenze 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmer's Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 50; Jippes e a., citata, punto 80, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 74).
34 Ora, non risulta che la Commissione, procedendo nel modo da essa indicato, abbia commesso un errore manifesto o uno sviamento di potere o abbia manifestamente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.
35 Da una parte, infatti, ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91, solo quando il prezzo di riferimento vari di oltre l'8% rispetto al prezzo di riferimento previsionale gli importi di riferimento regionali previsionali devono essere adeguati per divenire importi di riferimento regionali definitivi.
36 Dall'altra, emerge dalle spiegazioni, non contestate, della Commissione che l'importo di riferimento previsionale per i semi oleosi, come fissato all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3766/91, corrispondeva al prezzo di equilibrio dei semi oleosi previsto a medio termine su un mercato mondiale stabilizzato.
37 In tali condizioni non sembra irragionevole che, per garantire la comparabilità dei prezzi di riferimento constatati al prezzo di riferimento previsionale, la Commissione, al momento del calcolo degli importi di riferimento regionali finali, da una parte abbia effettuato delle stime per includere in tale calcolo prezzi a termine che, essendo calcolati su un periodo più lungo, esprimevano una maggiore stabilità rispetto ai prezzi a pronti e, dall'altra, abbia escluso i prezzi che, a causa dell'esiguo volume di scambi ai quali si riferivano, non erano rappresentativi del prezzo di equilibrio durante l'intera campagna di commercializzazione 1992/1993.
38 Lo stesso dicasi per l'aumento di alcuni prezzi di un importo forfettario di ECU 3,8 per tonnellata per spese di trasporto, effettuato dalla Commissione per adattare i prezzi praticati nelle diverse aree portuali della Comunità al livello di quelli di Rotterdam (Paesi Bassi).
39 Da una parte, infatti, dato che Rotterdam è il principale porto della Comunità, la Commissione ha ragionevolmente potuto presumere che i prezzi ivi praticati erano rappresentativi del mercato mondiale; dall'altra, come quest'ultima ha spiegato, anche il prezzo di riferimento previsionale, come stabilito dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3766/91, era stato determinato «sulla base di Rotterdam».
40 Non risulta neppure che la Commissione abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale quando, non avendo ricevuto dagli Stati membri le informazioni necessarie a tale scopo, essa non ha effettuato una ponderazione dei prezzi adottati in funzione dei quantitativi effettivamente smerciati, ma ha determinato i prezzi di riferimento constatati basandosi solo su prezzi medi calcolati in modo puramente aritmetico.
41 Da tutto ciò consegue che la validità del regolamento n. 525/93 non è inficiata da alcuno dei motivi menzionati nelle prime tre questioni.
Sulla quarta e quinta questione
42 Per quanto riguarda la quarta e quinta questione, relative all'eventuale invalidità totale o parziale del regolamento n. 525/93 per violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 190 del Trattato, occorre ricordare che la motivazione richiesta da tale norma dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Tuttavia la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione di una decisione soddisfi o meno le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 2000, cause riunite C-15/98 e C-105/99, Italia e Sardegna Lines/Commissione, Racc. pag. I-8855, punto 65, e Paesi Bassi/Consiglio, citata, punti 187 e 188).
43 Orbene, nel suo primo considerando, il regolamento n. 525/93 si riferisce espressamente all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91 e ricorda che l'importo di riferimento regionale finale è calcolato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato.
44 Inoltre, come richiesto dall'art. 3, n. 6, del regolamento n. 3766/91, le modalità di calcolo degli importi di riferimento regionali finali sono brevemente spiegate nell'allegato I del regolamento n. 525/93.
45 E', quindi, giocoforza constatare che, in quanto semplice misura di applicazione del regolamento n. 3766/91, il regolamento n. 525/93 è sufficientemente motivato per quanto riguarda il calcolo degli importi di riferimento regionali finali.
46 Risulta da quanto precede che l'esame delle questioni proposte non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento n. 525/93.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg con ordinanza 30 agosto 2000, dichiara:
L'esame delle questioni sollevate non ha messo in luce alcun elemento idoneo ad inficiare la validità del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.
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