Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Aiuto compensativo ai produttori di banane - Rifiuto di presa a carico di spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Rettifica finanziaria prevista all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 - Ambito di applicazione temporale - Data da prendere in considerazione per il conteggio del termine di ventiquattro mesi
[Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 729/70, art. 5, n. 2, lett. c), e (CE) n. 1287/95]
2. Agricoltura - FEAOG - Liquidazione dei conti - Rifiuto di presa a carico di spese derivanti da irregolarità nell'applicazione della normativa comunitaria - Contestazione da parte dello Stato membro interessato - Onere della prova - Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro
3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per spese finanziate dal FEAOG
(Art. 253 CE)
Massima
1. Le disposizioni dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, come modificato dal regolamento n. 1287/95, consentono alla Commissione di escludere dal finanziamento comunitario spese non conformi alle norme comunitarie, effettuate entro i ventiquattro mesi precedenti la comunicazione scritta da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati dei suoi controlli. Tale procedura di rettifica, introdotta nel regolamento n. 729/70 dal regolamento n. 1287/95, può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95. Quanto ad una spesa di aiuto nel settore della banana, la data determinante per l'applicazione del termine di cui al detto art. 5, n. 2, lett. c), è quella in cui l'importo definitivo dell'aiuto compensativo è fissato ed in cui il saldo è versato. Infatti, anche se possono risultare nella decisione di liquidazione dei conti, gli importi versati nel corso dell'anno precedente costituiscono solo versamenti provvisori subordinati alla costituzione di una garanzia, e non sono quindi pertinenti per determinare la data in cui la spesa relativa all'aiuto viene effettuata, ai fini dell'applicazione del termine di ventiquattro mesi.
( v. punti 36-38, 41-43 )
2. In materia di finanziamento della politica agricola comune da parte del FEAOG, al fine di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione.
( v. punto 68 )
3. Nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso.
( v. punto 83 )
Parti
Nella causa C-329/00,
Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo e dal sig. M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Guerra Fernández, abogado, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49), nella parte in cui prevede una rettifica finanziaria applicabile alle spese dichiarate dal Regno di Spagna a titolo dell'aiuto compensativo per i produttori di banane per le campagne 1995 e 1996,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione d'udienza,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 3 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'8 settembre 2000, il Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, l'annullamento della decisione della Commissione 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 180, pag. 49; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui prevede una rettifica finanziaria applicabile alle spese dichiarate dal Regno di Spagna a titolo dell'aiuto compensativo ai produttori di banane per le campagne 1995 e 1996.
Ambito normativo
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 (GU L 125, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 729/70»), stabilisce, all'art. 5, n. 2, lett. b) e c):
«La Commissione, previa consultazione del comitato del Fondo:
(...)
b) procede entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.
(...)
[La decisione di liquidazione dei conti] non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);
c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie.
(...)
La Commissione valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario che ne deriva per la Comunità.
Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. (...)».
3 Gli orientamenti della Commissione in materia di rettifica finanziaria sono stati definiti nel documento n. VI/5330/97 del 23 dicembre 1997, intitolato «Orientamenti relativi alla determinazione della riduzione nell'ambito della preparazione della decisione di liquidazione dei conti del FEAOG - Garanzia» (in prosieguo: il «documento n. VI/5330/97»). Allorché le informazioni fornite dall'indagine non consentono di valutare le perdite subite dalla Comunità, può essere prevista una rettifica forfettaria. Le aliquote di rettifica applicabili sono del 2%, del 5% o del 10%, a seconda dell'entità del rischio di perdita. In casi eccezionali, si possono stabilire rettifiche superiori che possono arrivare fino all'esclusione completa delle spese dal finanziamento comunitario.
4 La concessione di aiuti nel settore della banana è disciplinata, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1), e dal regolamento (CEE) della Commissione 9 luglio 1993, n. 1858, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane (GU L 170, pag. 5), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 1995, n. 796 (GU L 80, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento n. 1858/93»).
5 Il regolamento n. 404/93 ha previsto l'attribuzione ai produttori comunitari di banane di un aiuto destinato a compensare le perdite di proventi a seguito dell'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
6 Ai sensi dell'art. 12, nn. 1 e 3-7, del regolamento n. 404/93:
«1. Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari, membri di un'organizzazione di produttori riconosciuti, che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni (...)
(...)
3. L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra:
- il "reddito forfettario di riferimento" delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità
e
- il "reddito medio alla produzione" ottenuto sul mercato comunitario durante l'anno di cui trattasi per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità.
4. Il "reddito forfettario di riferimento" è determinato:
- in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore al 1° gennaio 1993, secondo la procedura prevista all'art. 27,
- previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.
(...)
5. Il "reddito medio alla produzione" per le banane della Comunità è determinato, per ogni anno:
- in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella Comunità e commercializzate durante l'anno di cui trattasi,
- previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob.
6. Anteriormente al 1° marzo di ogni anno la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista all'art. 27, l'aiuto compensativo per l'anno precedente.
(...)
7. Previa costituzione di una garanzia possono venire versati anticipi calcolati in base all'aiuto compensativo concesso per l'anno precedente».
7 L'art. 4, nn. 1, 3 e 5, del regolamento n. 1858/93 stabilisce:
«1. Per l'ottenimento di anticipi può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'art. 7, paragrafo 2.
(...)
3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione. L'ammontare della cauzione è fissato al 50% dell'importo dell'anticipo.
(...)
5. La cauzione viene svincolata non appena l'importo definitivo dell'aiuto sia stato pagato dalle autorità competenti».
8 L'art. 7, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1858/93 prevede che la domanda di pagamento del saldo dell'aiuto venga presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto. Il saldo comprende l'aiuto per le banane commercializzate nel periodo da novembre a dicembre dell'anno per il quale è stato richiesto l'aiuto, nonché gli eventuali aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei mesi da gennaio ad ottobre di tale anno in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto.
9 Ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1858/93:
«Dopo aver verificato le domande di aiuto e i documenti giustificativi, le autorità nazionali competenti versano, entro due mesi dal mese di presentazione della domanda, l'importo dell'anticipo ovvero l'importo dell'aiuto definitivo».
10 Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 404/93, sono state adottate norme di qualità applicabili alle banane. Esse figurano nel regolamento (CE) della Commissione 16 settembre 1994, n. 2257, che stabilisce norme di qualità per le banane (GU L 245, pag. 6).
Fatti e fase precontenziosa del procedimento
11 In occasione di una missione di controllo effettuata nel gennaio 1997, i servizi della Commissione hanno accertato che, nel corso degli anni 1995 e 1996, rilevanti quantitativi di banane, presi in conto per il calcolo dell'aiuto compensativo, erano stati venduti sul mercato locale delle Canarie a prezzi estremamente bassi, inferiori a pesetas spagnole (ESP) 10/kg. e che potevano anche scendere a ESP 1/kg. Secondo i controllori incaricati della missione, era possibile che queste banane non fossero state realmente commercializzate o non avessero soddisfatto le condizioni di qualità minima richieste per beneficiare dell'aiuto, ossia le norme di qualità fissate dal regolamento n. 2257/94, e le autorità spagnole quindi avrebbero dovuto, in base alle dichiarazioni di prezzo, procedere a controlli aggiuntivi di qualità.
12 Per quanto riguarda le banane commercializzate nel 1995, i produttori, nel corso dell'anno, hanno beneficiato di anticipi in vista della concessione di un aiuto compensativo. L'importo definitivo dell'aiuto è stato fissato, e il saldo è stato versato, l'anno seguente, nel 1996.
13 Con lettera 8 luglio 1997 la Commissione ha comunicato al Regno di Spagna gli accertamenti effettuati dai suoi servizi nel corso della loro missione e ha reso noti i dubbi di questi ultimi circa la conformità alle condizioni richieste dalla normativa comunitaria delle vendite a prezzi estremamente bassi effettuate nel 1995 e nel 1996.
14 Una nuova missione è stata condotta dai servizi della Commissione nel novembre 1997.
15 Durante una riunione bilaterale tenutasi il 31 marzo 1998, la Commissione ha dato il proprio benestare alle autorità della Comunità autonoma delle Canarie affinché esse facessero eseguire un controllo contabile presso le imprese che si supponeva avessero acquistato banane a prezzo ridotto durante l'esercizio finanziario 1996. Tale controllo è stato effettuato nel maggio 1998 presso un certo numero di imprese tra quelle che avevano acquistato banane dai produttori durante i mesi di luglio e agosto 1996. Dalla relazione di controllo contabile, trasmessa alla Commissione il 2 luglio 1998, non è risultata alcuna partita commercializzata da questi intermediari ai dettaglianti al di sotto di ESP 10/kg.
16 I servizi della Commissione hanno considerato che tale relazione suffragasse la loro tesi.
17 Con lettera 15 giugno 1999 la Commissione ha proposto una rettifica finanziaria sulla base della differenza tra l'aiuto compensativo versato ai produttori spagnoli e quello che sarebbe stato loro versato se i quantitativi di banane venduti a prezzi estremamente bassi ed i prezzi corrispondenti fossero stati esclusi, in tutto o in parte, dal calcolo dell'aiuto medio comunitario.
18 Con lettera 4 agosto 1999 le autorità spagnole hanno chiesto l'apertura del procedimento di conciliazione.
19 L'organo di conciliazione ha emesso la sua relazione finale il 4 febbraio 2000. Esso vi afferma che è estremamente difficile risolvere la controversia tra le parti qualora le loro posizioni siano basate su deduzioni anziché su fatti accertati. Esso precisa che gli elementi di cui ha avuto conoscenza non permettono di escludere che la qualità delle banane di cui trattasi sia stata inferiore alle norme comuni, ma che è poco probabile che il vizio di qualità abbia interessato l'insieme dei quantitativi di cui trattasi. Esso aggiunge che è altresì possibile che si siano verificate frodi relative ai quantitativi effettivamente venduti, ma nessuna prova concreta in tal senso gli è stata fornita.
20 Secondo l'organo di conciliazione, anche la tesi delle autorità spagnole sarebbe quindi plausibile. In particolare, sarebbe possibile che quantitativi, del resto ridotti, di banane conformi alle norme comuni di qualità siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo, dato che la vendita avrebbe permesso ai produttori di percepire l'aiuto compensativo che essi avrebbero, altrimenti, perduto. Una pratica del genere non sarebbe vietata.
21 L'organo di conciliazione conclude che non gli è stato possibile conciliare le posizioni delle due parti. Esso invita tuttavia la Commissione a verificare il fondamento della propria proposta di rettifica finanziaria alla luce delle sue osservazioni.
22 Il 15 maggio 2000 la Commissione ha adottato la sua relazione di sintesi. Essa ha concluso che le autorità spagnole non sono riuscite a dimostrare che le vendite effettuate nel 1995 e nel 1996 a prezzi estremamente bassi fossero state effettivamente eseguite e soddisfacessero le norme comuni di qualità richieste. La Commissione ha precisato che essa proponeva una rettifica finanziaria del 100% dell'aiuto compensativo corrispondente ai quantitativi di banane smerciate ad un prezzo inferiore a ESP 5/kg. e del 25% dell'aiuto compensativo relativo ai quantitativi di banane smerciate ad un prezzo compreso tra ESP 5/kg. e 10/kg. Questa rettifica comportava il ricalcolo dell'importo compensativo previa deduzione della merce così considerata al fine di determinare il prezzo medio di uscita dal deposito di condizionamento e di evitare che le vendite assertivamente effettuate avessero un'incidenza sull'importo finale dell'aiuto compensativo. L'importo totale della rettifica era pari a ESP 428 882 534.
23 Il 5 luglio 2000 la Commissione ha adottato la decisione impugnata, che impone la rettifica finanziaria menzionata nella relazione di sintesi.
Sul primo motivo, relativo ad un'erronea applicazione della rettifica ai pagamenti effettuati nel 1995
Argomenti delle parti
24 Il governo spagnolo sostiene che la decisione impugnata si estende, ingiustamente, agli importi versati a titolo dell'aiuto compensativo tra il 1° gennaio e il 15 ottobre 1995, in quanto questi sarebbero già stati liquidati con la decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» (GU L 61, pag. 37). La decisione impugnata lederebbe quindi il principio del rispetto del legittimo affidamento nonché il principio della certezza del diritto.
25 Il governo spagnolo respinge l'affermazione della Commissione secondo cui gli importi versati nel 1995 devono essere considerati acconti che non potevano essere liquidati con la decisione 1999/187. La premessa sulla quale la Commissione si baserebbe, ossia che l'aiuto compensativo non poteva essere considerato definitivamente ricevuto prima che il saldo dell'aiuto non fosse stato versato e che nessun importo versato prima del pagamento di tale saldo dell'aiuto poteva costituire oggetto di una liquidazione, sarebbe erronea.
26 Secondo il governo spagnolo, contrariamente al regime che si applica agli aiuti allo sviluppo rurale, che costituirebbe un regime particolare, come risulta in particolare dall'art. 7, n. 4, quinto comma, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), i differenti pagamenti effettuati fino al pagamento finale a titolo dell'aiuto compensativo nel settore della banana non costituirebbero acconti e potrebbero essere liquidati.
27 Il governo spagnolo respinge anche gli argomenti con cui la Commissione, basandosi sul dodicesimo e sull'ultimo considerando della decisione 1999/187 sostiene di poter rettificare taluni aspetti della decisione di liquidazione.
28 Per quanto riguarda il dodicesimo considerando della decisione 1999/187, il governo spagnolo constata che esso rinvia all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, in forza del quale la Commissione potrebbe escludere dal finanziamento comunitario spese effettuate entro un certo termine, in quanto esse sarebbero incompatibili con la normativa comunitaria. Secondo tale governo, tuttavia, in quanto questa disposizione è basata su una modifica introdotta nel regolamento n. 729/70 dal regolamento n. 1287/95, che è entrato in vigore solo a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, essa non si applicherebbe ai pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 1995.
29 In ogni caso, anche se il regolamento n. 1287/95 fosse applicabile nella fattispecie, potrebbero essere prese in considerazione solo le spese successive all'8 luglio 1995, ossia quelle intervenute meno di ventiquattro mesi prima della lettera dell'8 luglio 1997, che costituirebbe la prima comunicazione scritta da parte della Commissione al Regno di Spagna del risultato dei suoi controlli. Ora, il governo spagnolo sostiene che, in tale data, la maggior parte delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1995 erano già state effettuate. Ne deriverebbe che la procedura di rettifica finanziaria sarebbe prescritta in quanto essa riguarda la maggior parte delle spese effettuate nel 1995.
30 Per quanto riguarda l'ultimo considerando della decisione 1999/187, secondo cui «la presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle indagini in corso alla data della presente decisione», ossia il 3 febbraio 1999, il governo spagnolo sottolinea che nessuno contesta il fatto che, in tale data, le indagini relative agli esercizi 1996 e 1997 non erano terminate. Tuttavia queste indagini non riguarderebbero affatto le spese dell'esercizio 1995 che sarebbero state liquidate e ammesse.
31 La Commissione sostiene, in primo luogo, che, poiché l'aiuto è stato definitivamente versato nel 1996, la decisione 1999/187, relativa all'esercizio finanziario 1995, non liquidava gli anticipi versati nel 1995.
32 La Commissione sostiene che, per poter considerare sussistente un diritto all'aiuto in forza del regolamento n. 1858/93, essa deve disporre di tutti i dati relativi al periodo annuale in esame, corrispondente alla campagna di commercializzazione e che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno considerato. Solo una volta in possesso di tali dati, alla fine dell'anno, la Commissione verificherebbe se sussistano le circostanze che giustificano il pagamento dell'aiuto, nel senso che i redditi alla produzione siano stati inferiori ai redditi di riferimento, e fisserebbe l'importo dell'aiuto. Solo a quel momento si potrebbe pagare il saldo e svincolare le cauzioni. Gli importi versati prima che l'importo dell'aiuto sia fissato dovrebbero essere considerati come semplici acconti provvisori, soggetti a successiva revisione, e non potrebbero quindi essere liquidati.
33 In secondo luogo, la Commissione respinge l'argomento del governo spagnolo basato sull'interpretazione dell'art. 7, n. 4, quinto comma, lett. b), del regolamento n. 1258/1999 in quanto, da un lato, essendo questo regolamento applicabile solo alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2000, non è possibile trarne un'interpretazione che possa essere applicata al caso di specie e, dall'altro, la disposizione fatta valere dal governo spagnolo riguarda un settore diverso, ossia quello degli aiuti allo sviluppo rurale.
34 La Commissione respinge, in terzo luogo, l'affermazione del governo spagnolo secondo cui, in forza dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, la rettifica finanziaria non potrebbe in ogni caso essere applicata alle spese precedenti all'8 luglio 1995, che costituirebbero l'essenziale delle spese a titolo dell'aiuto compensativo effettuate nel 1995. La Commissione fa valere che, anche se le spese sono state effettuate nel 1995, l'aiuto propriamente detto è stato versato solo nel 1996. Di conseguenza, il recupero di questo aiuto non sarebbe prescritto.
35 Infine, in quarto luogo, la Commissione sostiene, contrariamente al governo spagnolo, che, non essendo la sua indagine sull'aiuto compensativo controverso chiusa il 3 febbraio 1999, quando la decisione 1999/187 è stata adottata, se non altro per il fatto che essa non ne aveva ancora notificato l'esito finale alle autorità spagnole, questa decisione non le impediva, in forza del suo ultimo considerando, di rimettere in discussione il detto aiuto, compresi gli importi versati nel 1995.
Valutazione della Corte
36 Occorre rilevare che le disposizioni dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, cui fa riferimento del resto il dodicesimo considerando della decisione 1999/187, consentivano alla Commissione di escludere dal finanziamento comunitario spese non conformi alle norme comunitarie, effettuate entro i ventiquattro mesi precedenti la comunicazione scritta da parte della Commissione allo Stato membro interessato dei risultati dei suoi controlli.
37 Occorre ricordare che queste disposizioni, con le quali il legislatore ha istituito una procedura di rettifica assoggettata ad un termine di ventiquattro mesi, sono state introdotte nel regolamento n. 729/20 dal regolamento n. 1287/95.
38 La Corte ha dichiarato che questa procedura di rettifica può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95 (v. sentenza 6 dicembre 2001, causa C-373/99, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-9619, punto 80). Nella fattispecie, poiché l'esercizio finanziario di cui trattasi si riferisce all'anno 1995 e la decisione relativa alla liquidazione di questo esercizio, ossia la decisione 1999/187, è stata adottata il 3 febbraio 1999, ossia dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1287/95, ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo spagnolo, la procedura di rettifica poteva essere applicata a questo esercizio finanziario.
39 Il governo spagnolo sostiene tuttavia che, anche se la procedura di rettifica poteva essere applicata all'esercizio finanziario 1995, dal termine di ventiquattro mesi che essa prevede deriva che la rettifica non poteva, nella fattispecie, essere applicata a tutti gli importi versati nel corso di questo esercizio.
40 Occorre quindi verificare se, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione abbia rispettato il termine di ventiquattro mesi previsto dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70.
41 A tal riguardo, le parti concordano sul fatto che la comunicazione scritta della Commissione reca la data dell'8 luglio 1997, di modo che è questa data che occorre prendere in considerazione per il calcolo del termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. La Commissione poteva quindi, eventualmente, applicare la procedura di rettifica alle spese effettuate dal Regno di Spagna a decorrere dall'8 luglio 1995.
42 Occorre anche rilevare che il governo spagnolo non contesta il fatto che l'importo definitivo dell'aiuto compensativo relativo alle banane commercializzate nel 1995 sia stato fissato - ed il saldo versato - nel 1996.
43 Ora, occorre considerare che questa data è determinante per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70. Infatti, anche se possono risultare nella decisione di liquidazione dei conti, gli importi versati nel corso dell'anno precedente costituiscono, come sostiene giustamente la Commissione, solo versamenti provvisori subordinati alla costituzione di una garanzia, e non sono quindi pertinenti per determinare la data in cui la spesa relativa all'aiuto viene effettuata, ai fini dell'applicazione del termine di ventiquattro mesi.
44 Si deve constatare che la spesa relativa all'aiuto è stata effettuata nel 1996, ossia entro il periodo di ventiquattro mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione in data 8 luglio 1997.
45 Ne deriva che, nell'adottare la decisione impugnata, la Commissione non ha violato il termine di ventiquattro mesi di cui all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, per quanto riguarda la rettifica dell'aiuto fissato nel 1996 a titolo della campagna di commercializzazione 1995.
46 Alla luce di quanto precede occorre concludere che la decisione impugnata, rettificando la spesa relativa all'aiuto effettuata nel 1996 per le banane commercializzate nel 1995, non ha leso i principi della certezza del diritto e del rispetto del legittimo affidamento a danno del Regno di Spagna.
47 Il primo motivo del governo spagnolo, relativo ad un'erronea applicazione della decisione impugnata a pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario 1995, dev'essere quindi respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad un uso di dati erronei e ad un errore di interpretazione
Argomenti delle parti
48 Il governo spagnolo sostiene, in primo luogo, che la Commissione ha a torto utilizzato i dati di commercializzazione relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, applicandoli alle campagne di commercializzazione 1995 e 1996, che sono anni di calendario e non coincidono con gli esercizi finanziari scelti.
49 La Commissione ribatte che essa ha utilizzato i dati che le autorità spagnole le hanno comunicato e sottolinea di aver proposto loro, a più riprese, di fornirle altri dati più precisi facendo presente la propria disponibilità a procedere a nuovi calcoli.
50 In secondo luogo, il governo spagnolo respinge le conclusioni della Commissione la quale, basandosi sull'accertamento di prezzi di vendita estremamente bassi, sostiene che i controlli delle autorità spagnole si sono limitati a controlli amministrativi e che esiste un rischio reale che le fatture emesse corrispondano a banane non effettivamente commercializzate o a banane di qualità inferiore alle norme comuni.
51 In primo luogo, il governo spagnolo sottolinea che i «prezzi ridotti» riguardano solo quantità molto esigue. Pertanto, per quanto riguarda l'esercizio 1995, le banane vendute ad un prezzo inferiore a ESP 5/kg. e quelle vendute ad un prezzo compreso tra ESP 5/kg. e ESP 10/kg. rappresenterebbero, rispettivamente, lo 0,48% e lo 0,40% del volume totale di banane per le quali è stato chiesto l'aiuto compensativo nel corso di questo esercizio. Per quanto riguarda l'esercizio 1996, esse rappresenterebbero, rispettivamente, lo 0,90% e lo 0,50% del volume totale delle banane per le quali l'aiuto compensativo è stato richiesto nel corso di questo esercizio.
52 In secondo luogo, il rispetto delle norme comuni di qualità sarebbe assicurato dall'attuazione dei controlli previsti dal regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 1995, n. 2898, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana (GU L 304, pag. 17). Altri controlli sarebbero stati effettuati in seguito a problemi congiunturali, a denunce o sulla base di indizi di irregolarità. Inoltre, esisterebbe un sistema di «allarme automatico» che comporta controlli specifici qualora da rapporti redatti dai servizi dell'amministrazione autonoma risulti che i prezzi sono calati al di sotto di una certa soglia.
53 Oltre a questi controlli, l'Intervención General de la Administración del Estado (Ispezione generale dello Stato) ed il Servicio de Inspección Financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias (Servizio d'ispezione finanziaria della Comunità autonoma delle Canarie) avrebbero effettuato controlli a posteriori presso i beneficiari dell'aiuto compensativo. Questi controlli avrebbero consentito di accertare l'effettività delle operazioni di commercializzazione di banane a prezzi ridotti e la conformità delle banane vendute alle norme comuni di qualità.
54 In terzo luogo, il governo spagnolo rinvia all'osservazione dell'organo di conciliazione secondo cui è poco probabile che banane di qualità inferiori alle norme comuni siano state messe in vendita in una situazione in cui l'offerta è eccedentaria. Questo governo chiarisce infatti che, in tali condizioni, gli acquirenti preferiscono acquistare banane a un prezzo leggermente più alto, ma di qualità conforme alle dette norme.
55 In quarto luogo, il debole livello dei prezzi sul mercato insulare potrebbe essere spiegato da diverse ragioni di ordine congiunturale quali l'offerta eccedentaria sul mercato continentale, la comparsa sul mercato di altri frutti sostitutivi proposti a prezzi meno elevati, nonché taluni fattori climatici. Le variazioni rilevanti di prezzo nel corso dell'anno sarebbero attestate dai listini di prezzi settimanali praticati dai grossisti sul mercato delle isole Canarie, listini presentati all'organo di conciliazione ed allegati alle osservazioni dinanzi alla Corte.
56 In quinto luogo, il governo spagnolo sottolinea che, secondo l'organo di conciliazione, sarebbe perfettamente possibile che quantitativi ridotti di banane conformi alle norme comuni di qualità siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo, dal momento in cui la loro vendita avrebbe consentito ai produttori di ricevere l'aiuto compensativo che altrimenti essi non avrebbero potuto ottenere.
57 Infine, in sesto luogo, il governo spagnolo sostiene che i criteri richiesti dal documento n. VI/5330/97 per attuare una rettifica forfettaria non sono in alcun modo soddisfatti nel caso di specie.
58 La Commissione sostiene che la necessità di una rettifica finanziaria deriva dalle conclusioni alle quali sono giunti i suoi servizi dopo aver proceduto ad un controllo aleatorio su un campione di oltre 100 pratiche di pagamento. Taluni prezzi accertati inferiori a ESP 5 o compresi tra ESP 5 e 10 potevano, a suo avviso, essere definiti «simbolici». La Commissione rileva che, in confronto, il prezzo annuale medio di commercializzazione delle banane è stato pari a ESP 16/kg. nel 1995 e a ESP 22,7/kg. nel 1996; su base settimanale, la media più bassa è stata di ESP 10/kg. nel 1995 e di ESP 18/kg. nel 1996, anche se, nel corso della quattordicesima settimana del 1996, è stato rilevato un ribasso dei prezzi fino a ESP 9,47/kg.
59 Le spiegazioni fornite dalle autorità delle isole Canarie avrebbero rilevato che i controlli sulle operazioni di vendita non erano andati oltre un livello puramente amministrativo e superficiale. Inoltre, dagli elementi verificati sarebbe risultato che le capacità di controllo di cui disponevano i servizi regionali dell'agricoltura erano stati poco utilizzati. Per quanto riguarda il sistema definito «di allarme automatico», esso sarebbe entrato in vigore solo nel 1997, mentre le campagne che costituivano oggetto della liquidazione, relative agli anni 1995 e 1996, erano terminate.
60 La Commissione osserva che, alla luce di tali elementi, essa ha considerato che i prezzi simbolici corrispondevano a vendite fittizie o a vendite di prodotti che non soddisfacevano le norme comuni di qualità, pur ammettendo che un ragionevole dubbio potesse sussistere quanto ai quantitativi commercializzati tra ESP 5/kg. e ESP 10/kg.
61 La Commissione precisa che, nel corso di una riunione bilaterale, essa ha accettato che le autorità delle isole Canarie organizzassero un controllo contabile al fine di confrontare gli acquisti di banane effettuati da intermediari e le successive vendite di tali banane da parte di questi ultimi. La relazione predisposta in seguito a tale controllo contabile relativo ai mesi di luglio e di agosto 1996, periodo durante il quale i prezzi hanno peraltro una tendenza al ribasso, avrebbe rivelato che i prezzi delle banane di seconda scelta, in altri termini di qualità inferiore, si erano mantenuti entro una forcella compresa tra ESP 10 e 50. Di conseguenza, la relazione non ha potuto dimostrare, secondo la Commissione, il carattere effettivo delle vendite a meno di ESP 10. Nemmeno le precisazioni fornite successivamente dal governo spagnolo su tale relazione avrebbero fornito la prova del carattere reale di tali vendite.
62 La Commissione ritiene che né l'offerta eccedentaria, né la presenza di prodotti sostitutivi sul mercato, né le ragioni climatiche spieghino la pratica di prezzi così bassi sul mercato.
63 La Commissione riconosce che taluni produttori potevano avere intenzione di vendere la loro produzione a qualunque prezzo al fine di percepire un aiuto compensativo. Essa aggiunge tuttavia che le vendite dovevano in ogni caso essere effettive e riguardare banane di qualità controllata. Orbene, ai prezzi che sono stati accertati, non le sembra possibile che tali due condizioni siano state soddisfatte.
64 La Commissione fa valere che i suoi argomenti non sono in alcun modo contraddetti dai listini dei prezzi presentati dal governo spagnolo. Questi ultimi mostrerebbero le rilevanti fluttuazioni del prezzo delle banane delle isole Canarie, ma, a suo avviso, non spiegherebbero con ciò i prezzi di vendita eccezionalmente bassi accertati dai suoi servizi. Per il resto questi listini si riferirebbero a prezzi all'ingrosso, mentre la rettifica imposta sarebbe calcolata a partire dai prezzi di vendita tra produttori e grossisti. Essi non potrebbero quindi costituire un elemento di prova pertinente.
65 La Commissione sostiene che i riferimenti fatti dal governo spagnolo a taluni criteri enunciati nel documento n. VI/5330/97 non sono pertinenti poiché riguardano rettifiche forfettarie. Ora, essa non avrebbe applicato tali rettifiche nella fattispecie, poiché poteva valutare il danno subìto.
Valutazione della Corte
66 Per quanto riguarda l'asserito uso di dati inesatti, occorre constatare che la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornirle informazioni relative agli anni 1995 e 1996. Dopo aver ottenuto informazioni relative agli esercizi finanziari 1995 e 1996, i quali decorrono dal mese di ottobre di ogni anno al mese di settembre dell'anno seguente, e non agli anni di commercializzazione, che corrispondono agli anni di calendario, essa ha invitato queste autorità, ripetutamente, a rettificare l'informazione comunicata. Queste non hanno tuttavia trasmesso alcuna rettifica.
67 Occorre quindi ritenere che la Commissione non abbia commesso un errore chiedendo informazioni relative agli anni 1995 e 1996 ed utilizzando poi i soli dati che le autorità spagnole le hanno fornito e che esse non hanno rettificato neanche in seguito ad un invito a tal riguardo da parte della Commissione.
68 Per quanto riguarda l'asserito errore di interpretazione da parte della Commissione dei risultati dei suoi controlli, occorre ricordare che, al fine di provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, la Commissione è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'inefficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati. Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la Commissione, è dovuto al fatto che è lo Stato membro che dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti del FEAOG, ed è quindi tale Stato che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della Commissione (v., in particolare, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-1, punti 7-9).
69 Nella fattispecie, si deve ritenere che, in considerazione dei prezzi anormalmente bassi che essa aveva rilevato sul mercato delle isole Canarie, la Commissione ha potuto nutrire seri dubbi sull'efficacia dei controlli istituiti nonché sul carattere reale delle vendite assertivamente effettuate o sulla conformità delle banane vendute alle norme comuni di qualità.
70 Spettava quindi al governo spagnolo fornire la prova più dettagliata e completa del carattere reale delle vendite assertivamente effettuate e della conformità dei prodotti smerciati alle norme comuni di qualità. Ad esso spettava di dimostrare, in particolare, che il sistema di controllo applicabile avrebbe fatto scoprire le eventuali anomalie.
71 A tal riguardo il governo spagnolo ha fornito informazioni, da un lato, sul sistema di controllo esistente e, dall'altro, sul carattere reale delle vendite nonché sulla conformità delle banane vendute alle norme comuni di qualità.
72 Occorre verificare se queste informazioni costituiscano prove sufficienti.
73 Per quanto riguarda i controlli risulta, in primo luogo, dalle osservazioni del governo spagnolo che il sistema detto «di allarme automatico» è entrato in vigore solo nel 1997. Ne deriva che questo sistema non è pertinente al fine di esaminare il carattere adeguato dei controlli relativi agli anni 1995 e 1996. In secondo luogo, anche se esisteva un sistema generale di controllo, dalle osservazioni presentate dal governo spagnolo non risulta che controlli specifici siano stati generalmente previsti in caso di prezzi anormalmente bassi constatati sul mercato né che tali controlli siano stati effettuati nella fattispecie. Ne deriva che la Commissione ha potuto ritenere giustamente che i controlli effettuati fossero insufficienti.
74 Per quanto riguarda le informazioni fornite sulle vendite controverse, il governo spagnolo sostiene che i listini dei prezzi settimanali relativi agli anni 1995 e 1996 attestano le variazioni rilevanti dei prezzi che si sono verificate sul mercato della banana. Si deve tuttavia constatare che, anche se questi listini rivelano, infatti, variazioni rilevanti di prezzi, essi non dimostrano il carattere reale delle vendite controverse. Inoltre, essi riguardano i prezzi praticati dai grossisti e non quelli praticati dai produttori. Ora, l'aiuto viene concesso ai produttori in funzione dei loro prezzi di vendita e non sulla base dei prezzi fatturati dai grossisti. Tali listini non costituiscono quindi, in ogni caso, un elemento di prova decisivo.
75 Il governo spagnolo si basa anche sui risultati del controllo contabile interno relativo ai mesi di luglio e agosto 1996. Ora, questo controllo contabile, in quanto ha rilevato prezzi tutti superiori a ESP 10, ha potuto rafforzare i dubbi iniziali della Commissione. Per il resto, tale governo non è pervenuto a dimostrare in maniera concreta che le vendite che hanno costituito oggetto del controllo contabile siano state effettuate a prezzi inferiori a ESP 10.
76 Le osservazioni dell'organo di conciliazione a cui fa riferimento il governo spagnolo non costituiscono nemmeno elementi di prova, ma solo possibili spiegazioni dei prezzi anormalmente bassi accertati sul mercato.
77 Risulta pertanto che il governo spagnolo non ha presentato prove tangibili né del carattere reale delle vendite a prezzi anormalmente bassi né della conformità delle banane oggetto di queste vendite alle norme comuni di qualità. In tale contesto, si deve rilevare che la Commissione non ha commesso un errore mantenendo le sue conclusioni iniziali sull'assenza di probabilità del fatto che le vendite controverse siano state effettuate conformemente alla normativa comunitaria e sulla necessità di applicare una rettifica finanziaria.
78 Per quanto riguarda l'importo della rettifica applicata e, in particolare, della censura fatta dal governo spagnolo alla Commissione di non aver rispettato i criteri applicabili alle rettifiche forfettarie, è sufficiente constatare che, come ha giustamente rilevato la Commissione, la rettifica applicata nella fattispecie non è di natura forfettaria, ma corrisponde ad una valutazione della perdita subita dal FEAOG. Ne deriva che i criteri relativi alla correzione forfettaria previsti nel documento n. VI/5330/97 non erano applicabili.
79 Il secondo motivo, relativo ad un uso di dati erronei e ad un errore di interpretazione, dev'essere quindi respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, relativo ad un difetto di motivazione
Argomenti delle parti
80 Il governo spagnolo sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. La Commissione non avrebbe spiegato né nel corso del procedimento preliminare all'adozione della decisione impugnata né in quest'ultima le ragioni per le quali le percentuali di banane escluse dal finanziamento comunitario sono, da un lato, del 100% per le banane commercializzate ad un prezzo inferiore a ESP 5/kg. e, dall'altro, del 25% per le banane commercializzate ad un prezzo situato tra ESP 5/kg. e 10/kg. La detta decisione sarebbe totalmente priva di motivazione al riguardo, il che impedirebbe al governo spagnolo di conoscere la giustificazione del provvedimento adottato.
81 La Commissione contesta il motivo dedotto dal governo spagnolo. Essa ricorda che la giurisprudenza non impone una motivazione dettagliata, dal momento che lo Stato membro è strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione. Essa asserisce che, nel caso di specie, il governo spagnolo era a conoscenza, sin dal 15 giugno 1999 ed anche prima, del fatto che il motivo della rettifica era il livello eccezionalmente basso dei prezzi di vendita.
82 La Commissione rileva, inoltre, che in nessuna fase del procedimento le autorità spagnole hanno contestato il metodo di determinazione delle percentuali della rettifica e che ne hanno sempre compreso la ragione.
Valutazione della Corte
83 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso (v. sentenza 22 novembre 2001, causa C-147/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-8999, punto 57).
84 A tal riguardo, dalla procedura seguita dalla Commissione e richiamata ai punti 10-22 della presente sentenza risulta che le autorità spagnole sono state strettamente associate al procedimento di elaborazione della decisione ed erano a conoscenza dei dubbi della Commissione nonché dei motivi per cui essa intendeva applicare una rettifica finanziaria. Occorre quindi rilevare che la Commissione non ha violato l'obbligo di motivazione quale previsto dall'art. 253 CE e respingere il terzo motivo del governo spagnolo in quanto infondato.
85 Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
86 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno di Spagna, quest'ultimo, risultato interamente soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è interamente respinto.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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