Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e superstiti - Periodi da prendere in considerazione - Periodi assimilati ai periodi di assicurazione - Periodi di abbuono concessi da una normativa nazionale per salvaguardare i diritti in corso di acquisizione in forza di regimi pensionistici precedenti - Inclusione
[Artt. 39 CE e 42 CE, regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 1, lett. r) e s)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia e superstiti - Calcolo delle prestazioni - Art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 - Presa in considerazione dei periodi di abbuono concessi da una normativa nazionale per salvaguardare i diritti in corso di acquisizione in forza di regimi pensionistici precedenti
[Artt. 39 CE e 42 CE; regolamenti del Consiglio n. 1408/71, art. 46, n. 2, lett. b), e n. 574/72, art. 15, n. 1, lett. e)]
3. Questioni pregiudiziali - Interpretazione - Effetti nel tempo delle sentenze interpretative - Effetto retroattivo - Limiti - Certezza del diritto - Potere di valutazione della Corte
(Art. 234 CE)
Massima
1. L'espressione «periodi di assicurazione», come definita all'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, comprende i periodi di assicurazione determinati ai sensi della sola normativa nazionale, in particolare i periodi che tale normativa equipara ai periodi di assicurazione, salvi restando tuttavia gli artt. 39 CE e 42 CE.
A tale proposito, periodi d'abbuono concessi da una normativa nazionale per salvaguardare i diritti in corso di acquisizione in forza di regimi pensionistici precedenti, attribuiti in funzione dell'età del beneficiario al 1° gennaio 1967 secondo una tabella forfettaria prevista a tal fine e dei quali il lavoratore non avrebbe potuto altrimenti beneficiare, devono essere considerati periodi di assicurazione ai sensi del detto regolamento.
( v. punti 22-24, 29, dispositivo 1 )
2. L'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono, come quelli previsti da una normativa nazionale, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto di diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere computati nel calcolo dell'importo effettivo della pensione.
Il fatto che tali periodi vengano computati soltanto al momento della liquidazione delle spettanze pensionistiche è irrilevante, dato che analogamente si procede per ogni periodo di assicurazione effettiva preso in conto ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo, in conformità dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
E' altresì irrilevante che i detti periodi non possano essere collocati cronologicamente, con il rischio che essi si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, poiché, in forza dell'art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione.
Infine, l'omesso computo di periodi d'abbuono previsti da una normativa nazionale nel calcolo dell'importo effettivo della pensione di vecchiaia in applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 penalizzerebbe il lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e i cui periodi di assicurazione maturati in due o più Stati membri devono essere cumulati per poter essere liquidati i suoi diritti a pensione. Infatti, l'interessato verrebbe privato dell'abbuono che gli sarebbe stato concesso se la sua intera carriera si fosse svolta sotto la legislazione dello Stato membro competente.
Orbene, lo scopo degli artt. 39 CE - 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori comunitari, a seguito dell'esercizio di tale diritto, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Infatti, una tale conseguenza potrebbe dissuadere tali lavoratori dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà.
( v. punti 36-37, 40-42, dispositivo 2 )
3. L'interpretazione che la Corte fornisce di una norma di diritto comunitario, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 CE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma.
Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede.
( v. punti 44-45 )
Parti
Nel procedimento C-347/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Ángel Barreira Pérez
e
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, lett. r) e s), e 46, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il sig. Barreira Pérez, dal sig. A. Vázquez Conde, abogado;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle H. Michard e I. Martínez del Peral, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del sig. Barreira Pérez, rappresentato dall'avv. A. Vázquez Conde, dell'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), rappresentato dal sig. A.J. Cea Ayala, abogado, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra L. Fraguas Gadea, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra I. Martínez del Peral, all'udienza del 7 marzo 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 17 luglio 2000, pervenuta alla cancelleria della Corte il 20 settembre seguente, lo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali concernenti l'interpretazione degli artt. 1, lett. r) e s), e 46, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).
2 Tali questioni sono state sollevate in occasione di una controversia tra il sig. Barreira Pérez e l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (in prosieguo: l'«INSS»), avente ad oggetto la liquidazione della pensione di vecchiaia spettantegli ai sensi della normativa spagnola.
Quadro normativo
Le disposizioni nazionali
3 L'art. 161, n. 1, lett. b), della legge generale sulla previdenza sociale, nella sua versione rivista, approvata con il regio decreto legislativo 20 giugno 1994, n. 1/94 (BOE n. 154 del 29 giugno 1994; in prosieguo: la «legge generale sulla previdenza sociale»), subordina l'attribuzione del diritto alla pensione di vecchiaia alla condizione di aver versato contributi almeno per quindici anni, di cui due anni durante i quindici anni immediatamente precedenti la data di acquisizione del diritto.
4 L'importo della pensione di vecchiaia dipende dai contributi versati dall'assicurato e dalla durata dei periodi compiuti. Ai sensi dell'art. 163 della legge generale sulla previdenza sociale, l'importo è determinato applicando alla base di calcolo pertinente le seguenti percentuali:
- 50% per i primi quindici anni;
- 3% per ogni ulteriore anno di contribuzione compreso tra il sedicesimo ed il venticinquesimo anno;
- 2% per ogni ulteriore anno di contribuzione a partire dal ventiseiesimo,
tenendo conto che la percentuale totale applicata alla base di calcolo non può essere superiore al 100%.
5 L'art. 9, n. 4, del decreto ministeriale 18 gennaio 1967, relativo alla normativa di attuazione ed esecuzione della prestazione di vecchiaia (BOE n. 22 del 26 gennaio 1967; in prosieguo: il «decreto ministeriale»), precisa quanto segue:
«Gli anni di contribuzione di ogni lavoratore sono determinati sulla base dei periodi di contribuzione all'attuale regime generale a decorrere dal 1° gennaio 1967, maggiorati, se del caso, dei periodi di contribuzione ai precedenti regimi di assicurazione vecchiaia e invalidità e di mutualità del lavoro.
I periodi di contribuzione ai precedenti regimi di assicurazione vecchiaia e invalidità e di mutualità del lavoro sono calcolati secondo le regole stabilite nella seconda disposizione transitoria».
6 Relativamente ai periodi di contribuzione precedenti al 1° gennaio 1967, la seconda disposizione transitoria del decreto ministeriale prevede, al n. 3:
«a) tali contributi sono calcolati sulla base dei contributi effettivamente versati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1960 e il 31 dicembre 1966, ad uno dei regimi summenzionati o ad entrambi, ma vengono calcolati solo una volta qualora si sovrappongano;
b) al numero di giorni di contribuzione di cui al punto precedente occorre aggiungere, se del caso, il numero di anni e frazioni di anni che vengono calcolati a favore del lavoratore in funzione dell'età che ha raggiunto al 1° gennaio 1967, secondo la tabella riportata qui di seguito, (...);
c) il numero di giorni di contribuzione per il periodo previsto alla lettera a), maggiorato, se del caso, dei giorni corrispondenti alla frazione di anni risultante dall'applicazione della tabella riportata al precedente punto e dei giorni per i quali sono stati versati contributi in osservanza del regime generale della previdenza sociale a decorrere dal 1° gennaio 1967, è diviso per 365, ai fini della determinazione del numero di anni di contribuzione da cui dipende la percentuale della pensione e l'eventuale frazione di anno è equiparata ad un anno completo di contribuzione, qualunque sia il numero di giorni che essa comprende».
7 La tabella di cui sopra attribuisce al lavoratore, in funzione della sua età al 1° gennaio 1967, un numero di anni e di giorni di contribuzione compresi tra 30 anni e 318 giorni (per un lavoratore di 65 anni) e 250 giorni (per un lavoratore di 21 anni).
8 Tali anni e frazioni di essi non sono presi in considerazione al fine del calcolo del periodo minimo di iscrizione di quindici anni, richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La normativa comunitaria
9 L'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 contiene la seguente definizione:
«il termine "periodi di assicurazione" definisce i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
10 Per quanto riguarda la definizione dei «periodi di occupazione» e dei «periodi di attività lavorativa autonoma», l'art. 1, lett. s), del medesimo regolamento si riferisce negli stessi termini alla legislazione nazionale sotto la quale tali periodi sono stati compiuti.
11 L'art. 45 del regolamento n. 1408/71, contenuto nel terzo capitolo, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», del titolo III di tale regolamento, stabilisce il principio del cumulo dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni Stato membro per l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni.
12 L'art. 46 del medesimo regolamento sancisce le regole concernenti la liquidazione delle pensioni. Se in uno Stato membro il diritto alla prestazione non sussiste a meno che non si cumulino i periodi di assicurazione o di residenza compiuti in due o più Stati membri, il n. 2 di tale articolo prevede quanto segue:
«a) L'istituzione competente calcola l'importo teorico delle prestazioni cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l'importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l'importo teorico di cui alla presente lettera;
b) l'istituzione competente determina quindi l'importo effettivo della prestazione in base all'importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».
Controversia nella causa principale
13 Il sig. Barreira Pérez, cittadino spagnolo, ha lavorato in Germania e in Spagna. Nell'ottobre 1999, all'età di 65 anni, faceva valere i suoi diritti alla pensione sulla base della legislazione tedesca e di quella spagnola.
14 Avendo versato contributi per 4 051 giorni in Germania, tra il mese di giugno del 1963 ed il mese di marzo del 1975, il sig. Barreira Pérez ha potuto beneficiare di una pensione di vecchiaia tedesca autonoma, ossia a prescindere dai periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione spagnola e, dunque, senza applicare le regole sul cumulo e sulla ripartizione proporzionale enunciate all'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
15 Per contro, per la concessione del diritto alla pensione spagnola, è stato necessario cumulare, in applicazione dell'art. 45 del regolamento n. 1408/71, l'insieme dei periodi di assicurazione compiuti in Germania e in Spagna, dato che i periodi compiuti in Spagna non raggiungevano la durata minima d'iscrizione fissata a quindici anni.
16 I periodi di assicurazione compiuti in Spagna corrispondevano così a 5 344 giorni, ai quali vanno aggiunti 3 005 giorni a titolo di contribuzione fittizia, attribuiti all'interessato, in funzione della sua età al 1° gennaio 1967, ai sensi della seconda disposizione transitoria, n. 3, lett. b), del decreto ministeriale.
17 Ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, l'INSS procedeva al computo dell'importo teorico della prestazione, sommando ai 9 395 giorni di contribuzione effettiva compiuti in Spagna ed in Germania (5 344 + 4 051) i 3 005 giorni di contribuzione fittizia attribuiti all'interessato in applicazione della normativa spagnola descritta al punto 16 della presente sentenza.
18 Tuttavia, l'INSS non prendeva in considerazione tale periodo di contribuzione fittizia per il calcolo della prestazione proporzionale ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71. Ciò significa che tale periodo non è stato cumulato ai 5 344 giorni di contribuzione compiuti in Spagna, figuranti al numeratore, né ai 9 395 giorni di contribuzione compiuti nei due Stati membri, iscritti al denominatore del coefficiente per il quale occorre moltiplicare l'importo teorico della prestazione di vecchiaia per determinarne l'ammontare effettivo; in tal modo il coefficiente applicato dall'INSS è stato inferiore a quello che sarebbe stato applicato se il periodo di contribuzione fittizia fosse stato considerato nel mettere in atto la regola della ripartizione proporzionale.
19 Il sig. Barreira Pérez presentava ricorso avverso la decisione dell'INSS che fissava su tale base la pensione di vecchiaia spettantegli.
20 Ritenendo che la soluzione della controversia nella causa principale richieda un'interpretazione del diritto comunitario, lo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se la disposizione di cui all'art. 1, lett. r) e s), [del regolamento n. 1408/71] debba essere interpretata nel senso che sono giuridicamente da considerarsi come "periodi di assicurazione" anche i periodi di contribuzione equivalente non effettiva che, ai sensi della legislazione interna di uno Stato membro, possono essere presi in considerazione per determinare il numero di anni di contribuzione da cui dipende l'importo della pensione di vecchiaia prevista dal diritto interno di detto Stato.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, se la disposizione di cui all'art. 46, n. 2, lett. b), [del medesimo regolamento] debba essere interpretata nel senso che la "durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio sotto la legislazione" applicata dall'istituzione competente di uno Stato membro comprende anche i periodi di contribuzione fittizi relativi a periodi anteriori all'avverarsi del rischio che, secondo la legislazione di detto Stato membro, devono essere presi in considerazione come periodi di contribuzione al fine di determinare l'importo della pensione di vecchiaia».
Sulla prima questione
21 Con la sua prima questione il giudice del rinvio desidera, in sostanza, sapere se l'art. 1, lett. r) e s), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere considerati periodi di assicurazione ai sensi del detto regolamento.
22 Il termine «periodi di assicurazione» è definito all'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71, secondo il quale esso indica «i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione».
23 Ne consegue che tale definizione comprende i periodi di assicurazione determinati ai sensi della sola normativa nazionale, in particolare i periodi che tale normativa equipara ai periodi di assicurazione, salvi restando tuttavia gli artt. 39 CE e 42 CE.
24 A tale proposito emerge dal fascicolo che la concessione dei periodi d'abbuono previsti dalla seconda disposizione transitoria, n. 3, del decreto ministeriale è volta, in generale, a salvaguardare i diritti in corso di acquisizione in forza di regimi pensionistici precedenti, attribuiti in funzione dell'età del beneficiario al 1° gennaio 1967 secondo una tabella forfettaria prevista a tal fine, dei quali il lavoratore non potrebbe altrimenti beneficiare.
25 Tali periodi d'abbuono, pur non essendo presi in considerazione nel calcolo del periodo minimo d'iscrizione richiesto per l'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, vengono tuttavia aggiunti ai periodi di assicurazione effettiva ai fini del calcolo dell'importo della pensione.
26 Occorre, pertanto, qualificare i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale quali periodi di assicurazione nel senso dell'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71.
27 Del resto, il fatto che le autorità competenti spagnole computino i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale ai fini del calcolo dell'importo teorico della pensione di vecchiaia, in conformità con l'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, conferma tale interpretazione.
28 Infatti, secondo tale ultima disposizione, l'importo teorico della prestazione di vecchiaia viene calcolato come se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo è stato soggetto fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che l'istituzione competente di tale Stato membro applica alla data della liquidazione della prestazione. Orbene, per l'attuazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 occorre fare riferimento alla definizione della nozione di periodo di assicurazione contenuta all'art. 1, lett. r), del medesimo regolamento (v. sentenza 9 dicembre 1993, cause riunite C-45/92 e C-46/92, Lepore e Scamuffa, Racc. pag. I-6497, punti 17 e 19). Come sottolineato dall'avvocato generale al punto 39 delle sue conclusioni, se i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale non fossero stati considerati come periodi di assicurazione, non sarebbe necessario computarli nel calcolo dell'importo teorico.
29 Conseguentemente si deve risolvere la prima questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 1, lett. r), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere considerati periodi di assicurazione ai sensi del detto regolamento.
Sulla seconda questione
30 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio desidera, in sostanza, sapere se l'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere computati nel calcolo dell'importo effettivo della pensione.
31 L'INSS e il governo spagnolo osservano che i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale non hanno in quanto tali una collocazione cronologica. Tuttavia, nel momento in cui si sommano ai periodi di assicurazione effettiva all'atto dell'attribuzione del diritto alla pensione, dovrebbero essere considerati posteriori all'avverarsi del rischio.
32 Conseguentemente, occorrerebbe fare riferimento alla sentenza 26 giugno 1980, causa 793/79, Menzies (Racc. pag. 2085), nella quale la Corte ha stabilito che un periodo complementare, che la legislazione di uno Stato membro aggiunge ai periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio allo scopo di aumentare il valore della prestazione concessa in caso d'invalidità precoce o di morte prematura dell'assicurato, dev'essere preso in considerazione anche ai fini del calcolo dell'importo teorico di cui all'art. 46, n. 2, lett. a), ma non per il calcolo dell'importo effettivo cui si riferisce l'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
33 Il governo spagnolo aggiunge che l'equiparazione dei periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale a periodi di assicurazione ai fini del calcolo della pensione proporzionale spagnola rischia di comportare un grave squilibrio economico e di trasformare il regime previdenziale spagnolo in un polo d'attrazione per persone intenzionate ad ottenere una sensibile maggiorazione della propria pensione.
34 A tale proposito, contrariamente alla posizione assunta dall'INSS e dal governo spagnolo, si deve considerare che periodi d'abbuono quali quelli di cui trattasi nella causa principale sono periodi di assicurazione compiuti prima dell'avverarsi del rischio, nel senso dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71.
35 Infatti, come emerge già dal punto 24 della presente sentenza, la concessione dei periodi d'abbuono previsti dalla regolamentazione transitoria spagnola oggetto della causa principale è volta appunto a salvaguardare taluni diritti in corso di acquisizione sulla base di regimi pensionistici precedenti. Tali periodi sono dunque necessariamente anteriori al raggiungimento dell'età pensionistica.
36 Il fatto che tali periodi vengano computati soltanto al momento della liquidazione delle spettanze pensionistiche non contraddice tale analisi, dato che analogamente si procede per ogni periodo di assicurazione effettiva preso in conto ai fini del calcolo dell'importo teorico e dell'importo effettivo, in conformità con l'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.
37 Parimenti, il fatto che non si possano collocare cronologicamente i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale, cosicché potrebbe verificarsi una sovrapposizione tra questi ultimi e i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro, non può impedire che essi vengano presi in considerazione ai fini del calcolo della pensione. Infatti, in forza dell'art. 15, n. 1, lett. e), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97, nel caso in cui non sia possibile determinare in modo preciso l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione o di residenza sono stati compiuti sotto la legislazione di uno Stato membro, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro e di essi si tiene conto nella misura in cui possono utilmente esser presi in considerazione.
38 Occorre dunque considerare che, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, in cui i periodi d'abbuono riconosciuti dalla normativa nazionale applicabile sono anteriori all'avverarsi del rischio, tali periodi devono essere inclusi non soltanto nel calcolo dell'importo teorico, ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, ma anche in quello dell'importo effettivo della prestazione, come del resto risulta esplicitamente dall'espressione «periodi assicurativi (...) compiuti prima dell'avverarsi del rischio», di cui all' art. 46, n. 2, lett. b), del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza 18 febbraio 1992, causa C-5/91, Di Prinzio, Racc. pag. I-897, punto 54).
39 Ciò significa che l'importo effettivo deve essere calcolato tenendo conto di tutti i periodi di contribuzione fittizia, quali i periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale, anteriori all'avverarsi del rischio, sommati ai periodi di assicurazione effettivi o equiparati dalla normativa applicata dall'istituzione competente.
40 D'altra parte, l'omesso computo dei periodi d'abbuono di cui trattasi nella causa principale nel calcolo dell'importo effettivo penalizzerebbe il lavoratore che, come il sig. Barreira Pérez, abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione e i cui periodi di assicurazione maturati in due o più Stati membri devono essere cumulati per poter essere liquidati i suoi diritti a pensione. Infatti, l'interessato sarebbe privato dell'abbuono che gli sarebbe stato concesso se la sua intera carriera si fosse svolta sotto la legislazione dello Stato membro competente, cosa che, nel caso di specie, si tradurrebbe, come evidenziato dal giudice a quo, nella determinazione di un coefficiente per il calcolo della prestazione pro rata di 0,5685 invece che di 0,6733.
41 Orbene, è costante in giurisprudenza che lo scopo degli artt. 39 CE - 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori comunitari, a seguito dell'esercizio di tale diritto, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di uno Stato membro. Infatti, una tale conseguenza potrebbe dissuadere tali lavoratori dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione e costituirebbe pertanto un ostacolo a tale libertà (v., in particolare, sentenza 15 ottobre 1991, causa C-302/90, Faux, Racc. pag. I-4875, punto 27).
42 Conseguentemente si deve risolvere la seconda questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere computati nel calcolo dell'importo effettivo della pensione.
Sulla limitazione degli effetti della sentenza nel tempo
43 Il governo spagnolo, adducendo che una soluzione di tal genere rischierebbe di comportare per il regime previdenziale nazionale un grave squilibrio economico, chiede che, nel caso in cui la Corte dia soluzione affermativa alle questioni pregiudiziali, essa decida che la sentenza non avrà effetto retroattivo. Esso precisa che coloro che hanno versato contributi tra il 1960 e il 1966 in uno Stato membro potrebbero ottenere un sensibile aumento della pensione alla quale hanno diritto in Spagna.
44 Si deve ricordare al riguardo la giurisprudenza della Corte secondo cui l'interpretazione che essa fornisce di una norma di diritto comunitario, nell'esercizio della competenza attribuitale dall'art. 234 CE, chiarisce e precisa il significato e la portata della norma stessa come deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne deriva che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e sviluppatisi prima della sentenza che statuisce sulla domanda d'interpretazione, sempreché, d'altro canto, sussistano i presupposti per sottoporre al giudice competente una lite relativa all'applicazione di detta norma (v., in particolare, sentenza 4 maggio 1999, causa C-262/96, Sürül, Racc. pag. I-2685, punto 107).
45 Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, la Corte può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede (sentenza Sürül, citata, punto 108).
46 Nel caso di specie, a prescindere dall'ampiezza e dalla durata delle ripercussioni finanziarie negative per il sistema previdenziale nazionale, indicate dal governo spagnolo, si deve constatare che, a seguito della citata sentenza Di Prinzio - i cui effetti, del resto, non sono soggetti ad alcun limite temporale -, per quanto riguarda le condizioni nelle quali vanno presi in considerazione i periodi di assicurazione fittizia ai fini del calcolo della prestazione proporzionale, l'interpretazione dell'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71 non comportava un'incertezza giuridica tale da indurre le categorie interessate in grave errore sulla portata del diritto comunitario. Inoltre, le disposizioni dell'art. 1, lett. r) e s), del regolamento n. 1408/71, le quali, come emerge dal punto 23 della presente sentenza, rinviano espressamente alla normativa nazionale, sono state oggetto di una giurisprudenza risalente e costante.
47 Pertanto non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
48 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Juzgado de lo Social n. 3 di Orense con ordinanza 17 luglio 2000, dichiara:
1) L'art. 1, lett. r), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere considerati periodi di assicurazione ai sensi del detto regolamento.
2) L'art. 46, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che periodi d'abbuono quali quelli previsti dalla legislazione spagnola, attribuiti, nell'ambito della liquidazione delle spettanze pensionistiche, per tener conto dei diritti in corso di acquisizione in forza di precedenti regimi di assicurazione vecchiaia, ormai aboliti, devono essere computati nel calcolo dell'importo effettivo della pensione.
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