Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Pollame - Regime nazionale obbligatorio di assicurazione contro i rischi naturali - Ammissibilità - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2777/75]
2. Disposizioni fiscali - Imposizioni interne - Tassa parafiscale applicata uniformemente a tutta la produzione nazionale in un determinato settore per finanziare una protezione a sua volta uniforme contro i rischi naturali - Qualificazione come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale - Esclusione - Applicabilità dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) - Esclusione
[Trattato CE, artt. 9, 12 e 95 (divenuti, in seguito a modifica, art. 23 CE, 25 CE e 90 CE) e art. 16 (abrogato dal Trattato di Amsterdam)]
3. Libera prestazione dei servizi - Servizi - Nozione - Prestazioni fornite in base a un regime di assicurazione obbligatoria - Esclusione - Presupposti
[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]
4. Concorrenza - Regole comunitarie - Impresa - Nozione - Ente incaricato della gestione di un regime di assicurazione obbligatoria - Esclusione - Presupposti
[Trattato CE, art. 92 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE)]
Massima
1. Un regime di assicurazione obbligatoria delle aziende agricole contro i rischi naturali non può, in linea di principio, dar luogo a obiezioni dal punto di vista delle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. Infatti, se l'obiettivo di tale regime, cioè la protezione delle aziende agricole contro i rischi naturali, non persegue alcuno degli obiettivi specifici della detta organizzazione comune, esso è tuttavia compreso tra le finalità della politica agricola comune alle quali fa altresì riferimento l'art. 20 del regolamento n. 2777/75, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, in particolare quelle sancite all'art. 39, n. 1, lett. a) e b), del Trattato [divenuto art. 33, n. 1, lett. a) e b), CE].
Tuttavia, non si può escludere che l'onere finanziario rappresentato dal contributo da versare nell'ambito del detto regime di assicurazione sia idoneo a produrre ostacoli alla libertà degli scambi tra gli Stati membri. Spetta al giudice nazionale valutare se esistono sui mercati di cui trattasi indizi in base ai quali il contributo produce effettivamente tali effetti. Il tasso relativamente basso del contributo e la circostanza che l'onere rappresentato dal contributo è, almeno in una certa misura, compensato dalle prestazioni garantite in caso di sinistro ai sensi dell'assicurazione obbligatoria e che, a causa dell'esistenza di quest'ultima, gli operatori sono dispensati dalla necessità di assicurarsi per tali rischi presso assicuratori privati, nei limiti in cui una siffatta assicurazione sia disponibile, o di adottare altri dispositivi di garanzia sono indizi diretti a dimostrare la neutralità del contributo nei confronti degli scambi, mentre la sua durata indeterminata rappresenta un indizio in senso contrario.
( v. punti 23-24, 28-33, dispositivo 1 )
2. Un contributo che fa parte di un sistema generale di tassazione che colpisce in linea di principio in modo uniforme, in particolare quanto al tasso ed al fatto generatore del contributo, i soli prodotti agricoli nazionali, che siano destinati al mercato interno o all'esportazione, e che serve a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati dai rischi naturali alle aziende agricole nazionali, non colpisce il prodotto esclusivamente a causa del fatto che esso oltrepassa la frontiera in quanto tale e, di conseguenza, non può essere considerato una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE) e dell'art. 16 del Trattato (abrogato dal Trattato di Amsterdam). Inoltre, un siffatto contributo sfugge all'ambito di applicazione dell'art. 95 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE) dato che l'esportazione del prodotto tassato non rappresenta il fatto generatore della riscossione del contributo, che il detto contributo non può essere considerato discriminatorio poiché esso è uniformemente applicabile ai prodotti agricoli nazionali trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, nonché a quelli destinati all'esportazione, e che il suo ricavato giova in modo uniforme a tutte le aziende agricole.
( v. punti 41-43, 46-47, dispositivo 2 )
3. La nozione di «servizi» ai sensi dell'art. 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) implica che si tratta di prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione. La caratteristica essenziale della retribuzione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio.
Ne consegue che prestazioni fornite in forza di un regime di assicurazione obbligatoria degli agricoltori contro i rischi naturali non possono essere qualificate come servizi ai sensi degli artt. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato, qualora il contributo versato dagli assicurati abbia essenzialmente il carattere di un onere imposto dal legislatore, sia riscosso dall'amministrazione delle finanze e anche le caratteristiche di tale onere, compreso il suo tasso, siano determinate dal legislatore. Pertanto, tali prestazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 73/239, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita poiché il detto campo di applicazione, rispetto alla nozione di servizi, non eccede quello degli artt. 59 e 60 del Trattato.
Tuttavia, nei limiti in cui il detto regime assicurativo obbligatorio copra rischi naturali assicurabili, esso potrebbe rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del Trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi.
( v. punti 54-55, 57, 59-60, 63, 73-74, dispositivo 3 )
4. La finalità sociale di un regime assicurativo obbligatorio non è di per sé sufficiente per escludere che l'attività dell'ente assicurativo venga qualificata come attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza. Tuttavia, quando le prestazioni e il contributo, che rappresentano i due elementi essenziali del detto regime, sono stabiliti dal legislatore nazionale, l'attività assicurativa di cui trattasi non è un'attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza e, in particolare, tale ente assicurativo non costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 92 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE).
( v. punti 77-79, 88, dispositivo 4 )
Parti
Nel procedimento C-355/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Freskot AE
e
Elliniko Dimosio,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 38 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 32 CE), 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE), 40 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 34 CE e 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), nonché della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE (GU L 172, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate
- per il governo greco, dal sig. I. Chalkias e dalla sig.ra C. Tsiavou, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalle M. Condou-Durande e C. Tufvesson, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del governo ellenico e della Commissione, all'udienza del 7 marzo 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 novembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 luglio 2000, pervenuta alla Corte il 26 settembre seguente, il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco) ha sollevato, in applicazione dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 30 e 38 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 32 CE), 39 del Trattato CE (divenuto art. 33 CE), 40 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 34 CE e 49 CE), 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE) e 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), nonché della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228, pag. 3), come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, (GU L 172, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 73/239»).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia pendente tra la Freskot AE (in prosieguo: la «Freskot»), un produttore di pollame, e l'Elliniko Dimosio (Stato ellenico) in merito al recupero di un contributo assicurativo specifico dovuto con riferimento al quarto trimestre dell'esercizio 1993 e all'esercizio 1994 per acquisti di pollame e di prodotti vegetali provenienti dall'agricoltura greca effettuati dalla Freskot.
Ambito normativo
Normativa comunitaria
3 L'art. 1, n. 1, della direttiva 73/239 recita:
«La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderino stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività».
4 L'art. 2 della direttiva 73/239 prevede quanto segue:
«La presente direttiva non riguarda
1. le seguenti assicurazioni:
(...)
d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;
(...)».
Normativa nazionale
5 La legge n. 1790/88, recante organizzazione e funzionamento dell'Ente ellenico delle assicurazioni agricole, e altre disposizioni (FEK A' 134, in prosieguo: la «legge del 1988») dispone, in particolare, quanto segue:
«Articolo 1
1. E' istituito un ente di utilità pubblica denominato "Ente ellenico delle assicurazioni agricole (ELGA)" come persona giuridica di diritto privato, interamente di proprietà dello Stato.
2. L'ELGA ha sede in Atene ed opera sotto la vigilanza del Ministro dell'Agricoltura, in conformità alle disposizioni della presente legge.
Articolo 2
1. Scopo dell'ELGA è l'elaborazione e l'applicazione di programmi di protezione attiva e l'assicurazione della produzione e del capitale delle aziende agricole.
2. Per "assicurazione" ai sensi della presente legge si intende la protezione attiva e l'assicurazione della produzione agricola e del patrimonio vegetale, animale e fondiario degli agricoltori, nonché degli impianti e degli edifici appartenenti alle loro aziende agricole, dai rischi naturali.
Articolo 3
1. L'assicurazione presso l'ELGA ricomprende in particolare:
a) l'assicurazione obbligatoria contro i danni subiti dalla produzione di colture sistematiche, dal patrimonio vegetale, animale e fondiario degli agricoltori, dagli edifici e dagli impianti delle loro aziende agricole;
(...)
b) la protezione attiva del patrimonio vegetale e della produzione vegetale.
Articolo 4
1. Sono soggette all'assicurazione di cui all'art. 3 le persone fisiche o giuridiche che abbiano la proprietà e la gestione di imprese dedite all'agricoltura, all'allevamento, all'avicoltura, all'apicoltura, alla pesca, all'acquicoltura e attività simili (...).
(...)
Articolo 5
Costituiscono proventi dell'ELGA:
1. a) Gli introiti rappresentati dal contributo assicurativo specifico;
(...)
2. Il Ministro dell'Agricoltura decide con suo provvedimento le necessarie modalità di applicazione del presente articolo».
6 La legge n. 2040/1992, che disciplina questioni di competenza del Ministero dell'Agricoltura e delle persone giuridiche di sorveglianza, ed altre disposizioni (FEK A' 70) ha aggiunto l'art. 5 bis alla legge del 1988. Tale disposizione è redatta nei termini seguenti:
«1. Sono soggetti al contributo assicurativo specifico in favore dell'ELGA i seguenti prodotti e sottoprodotti agricoli nazionali:
a) prodotti di origine animale, vegetale e alieutica.
(...)
3. Il contributo assicurativo specifico è stabilito nella misura del 2% per quanto riguarda i prodotti di origine vegetale e dello 0,5% per quanto riguarda i prodotti di origine animale, alieutica e da acquicoltura. Tali aliquote sono calcolate sul valore dei prodotti.
(...)
7. Salvo quanto disposto ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il contributo specifico è versato al competente ufficio imposte da parte dei debitori ai sensi di legge entro i termini indicati all'art. 30, n. 2, del codice tributario
(...)
8. Sono debitori del contributo assicurativo specifico [al competente ufficio imposte] - fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo - coloro che, ai sensi del codice tributario, sono soggetti all'obbligo di emettere fatture di acquisto o di vendita di prodotti agricoli.
(...)
14. Gli introiti dell'ELGA rappresentati dal contributo assicurativo specifico e riscossi dagli uffici imposte vengono iscritti al bilancio dello Stato come entrate dello Stato e vengono documentati in una specifica voce d'entrata. Tali introiti vengono riversati all'ELGA con bilancio del Ministero dell'Agricoltura mediante la costituzione annuale di una voce di capitale d'importo equivalente, su proposta dell'ELGA a tale Ministero».
I fatti della causa principale e la questione pregiudiziale
7 La Freskot, società per azioni di diritto greco con sede in Salonicco (Grecia), ha come oggetto sociale l'allevamento e la commercializzazione di pollame da vendere all'ingrosso sul mercato nazionale, nonché la macellazione di pollame per conto terzi dietro corrispettivo.
8 In occasione di un controllo contabile effettuato da un agente della Dimosia Oïkonomiki Iperisia (amministrazione delle finanze) di Salonicco, si è constatato che, per l'esercizio 1993, la Freskot aveva acquistato prodotti agricoli, tanto di origine animale (pollame) quanto di origine vegetale, soggetti al contributo assicurativo specifico previsto dalla legge del 1988 (in prosieguo: il «contributo») a favore dell'Organismos Ellenikon Georgikon Asfaliseon (Ente ellenico delle assicurazioni agricole, in prosieguo: l'«ELGA»), ma che la detta società non aveva pagato il contributo dovuto a seguito di tali acquisti per il quarto trimestre dell'esercizio 1993.
9 Con atto di liquidazione del contributo per gli esercizi 1993 e 1994, in data 20 gennaio 1997 il capo dell'amministrazione delle finanze di Salonicco ha invitato la Freskot a pagare l'importo di tale contributo rimanente dovuto per il quarto trimestre dell'esercizio 1993, quello corrispondente all'esercizio 1994, nonché una maggiorazione per dichiarazione inesatta o mancata dichiarazione con riferimento ai detti esercizi.
10 La Freskot ha proposto al Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis un ricorso di annullamento di tale atto, facendo valere che le disposizioni della legge del 1988, in forza delle quali veniva riscosso il contributo, sono in diretto contrasto con il diritto comunitario primario e derivato, in particolare con gli artt. 30 del Trattato, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 29 CE e 30 CE), 38, 39, 40 e 59 del Trattato, 85, 86 e 90 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE, 82 CE e 86 CE) e 92 del Trattato, nonché con la direttiva 73/239.
11 La Freskot sostiene, più in particolare, che il contributo, segnatamente per quanto riguarda la produzione avicola, è contrario agli obiettivi della politica agricola comune sanciti agli artt. 38 e 39 del Trattato, nonché all'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi. Essa fa valere che tale contributo priva i produttori ed i commercianti greci di pollame della possibilità di procedere liberamente alle vendite, tanto in Grecia quanto in altri Stati membri, nelle condizioni previste dalla normativa comunitaria applicabile. Essa ritiene inoltre che il detto contributo rappresenti una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato, poiché ha un effetto negativo sulle esportazioni dei produttori greci e favorisce i produttori con sede al di fuori della Grecia, tanto in altri Stati membri quanto in paesi terzi. La Freskot fa valere, infine, che il regime monopolistico di assicurazione obbligatoria presso l'ELGA, come istituito dalla legge del 1988, è contrario al principio della libera prestazione dei servizi, nonché alle disposizioni regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta.
12 Pertanto, il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'imposizione del contributo assicurativo specifico descritto nella motivazione, cui sono soggetti i prodotti e i sottoprodotti nazionali di origine vegetale, animale o alieutica, riscosso e versato come provento alla competente amministrazione delle finanze, in considerazione dello scopo perseguito - vale a dire l'organizzazione e l'applicazione di programmi di protezione attiva e l'assicurazione della produzione e del capitale delle aziende agricole - sia in contrasto con le disposizioni del diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci (art. 28), di politica agricola comune (artt. 38, 39 e 40), di libera prestazione dei servizi (artt. 59 e 60), di aiuti concessi dagli Stati (art. 92), nonché con le disposizioni della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE».
Sulla questione pregiudiziale
13 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto comunitario in materia di politica agricola comune, di libera circolazione delle merci, di libera prestazione dei servizi e di aiuti di Stato osti ad una tassa parafiscale istituita da uno Stato membro che, come il contributo, colpisce le vendite e gli acquisti di prodotti agricoli nazionali ed i cui proventi sono diretti a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati da rischi naturali alle aziende agricole di tale Stato.
Sulla politica agricola comune
Osservazioni presentate alla Corte
14 Il governo ellenico e la Commissione fanno valere che il contributo, introdotto nell'ambito del regime di assicurazione obbligatoria che è diretto a finanziare, è compatibile tanto con le disposizioni del Trattato relative alla politica agricola comune quanto al regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1235 (GU L 128, pag. 29; in prosieguo: il «regolamento n. 2777/75»), applicabile ai prodotti agricoli di cui trattasi nella causa principale.
15 Al riguardo, il governo ellenico e la Commissione sostengono in particolare che il contributo non deroga al regolamento n. 2777/75, poiché quest'ultimo non contiene disposizioni specifiche in materia di assicurazione agricola contro i rischi naturali.
16 Secondo il governo ellenico, il regime di assicurazione obbligatoria di cui trattasi nella causa principale non avrebbe inoltre effetti rilevanti sulla formazione dei prezzi o sui meccanismi istituiti dal detto regolamento, considerato, in particolare, il peso trascurabile rappresentato dal contributo. Un siffatto regime non influirebbe affatto sugli scambi intracomunitari e, anzi, sosterrebbe il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi, poiché corrisponderebbe ad un bisogno degli agricoltori.
17 La Commissione fa valere che nessun elemento del fascicolo consente di concludere che il contributo comporta effetti pregiudizievoli per l'organizzazione comune dei mercati introdotta dal regolamento n. 2777/75. Tale contributo non inciderebbe sui meccanismi previsti da quest'ultimo diretti a facilitare l'adattamento dell'offerta alle esigenze del mercato. Esso non perturberebbe neanche gli scambi di pollame tra la Comunità ed i paesi terzi. Non sussisterebbero, in particolare, indizi rivelatori del fatto che, a causa dell'imposizione del contributo, ai prodotti nazionali vengono sostituiti prodotti importati. Tuttavia, se ciò accadesse, il detto contributo sarebbe contrario al detto regolamento. Spetterebbe comunque al giudice del rinvio procedere ad una verifica siffatta.
Soluzione della Corte
18 E' pacifico che i prodotti agricoli di cui trattasi nella controversia principale sono coperti da un'organizzazione comune dei mercati, cioè quella del settore del pollame, disciplinata dal regolamento n. 2777/75.
19 In presenza di un regolamento recante organizzazione comune dei mercati in un settore determinato, gli Stati membri sono tenuti, secondo una giurisprudenza costante, ad astenersi da ogni misura che possa derogarvi o arrecarvi pregiudizio (v., per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, sentenza 18 maggio 1977, causa 111/76, Van den Hazel, Racc. pag. 901, punto 13, e, per quanto riguarda altri settori, in particolare sentenze 12 dicembre 2002, causa C-456/00, Francia/Commissione, Racc. pag. I-11949, punto 31, e 16 gennaio 2003, causa C-462/01, Hammarsten, Racc. pag. I-781, punto 30).
20 Ora, il regolamento n. 2777/75 non si pronuncia né in senso positivo né in senso negativo in merito alla compatibilità di disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nella causa principale, relative all'assicurazione obbligatoria delle aziende agricole contro i rischi naturali, con l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame. Occorre quindi esaminare se un siffatto regime nazionale, compreso il contributo, sia tale da arrecare pregiudizio alle finalità ed agli obiettivi di tale organizzazione comune (v., segnatamente, sentenza 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79, punti 26-28).
21 L'organizzazione comune di mercato nel settore del pollame è basata su un complesso di norme destinate a stabilizzare i mercati ed a garantire un livello di prezzi equo, senza valersi di provvedimenti d'intervento paragonabili a quelli contemplati per altri mercati agricoli.
22 A tal fine, il regolamento n. 2777/75 prevede essenzialmente, da un lato, disposizioni che consentono di adottare taluni atti comunitari per facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato (v., in tal senso, sentenza 28 marzo 1984, cause riunite 47/83 e 48/83, Midden-Nederland e Van Miert, Racc. pag. 1721, punto 17) e, dall'altro, disposizioni che istituiscono un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità, dirette ad evitare che l'evoluzione della produzione comunitaria venga perturbata da prezzi poco elevati praticati su prodotti provenienti da paesi terzi tanto sul mercato comunitario quanto su altri mercati.
23 Ora, il regime di assicurazione obbligatoria di cui trattasi nella causa principale, compreso il contributo, non può, in linea di principio, dare luogo a obiezioni dal punto di vista delle esigenze dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame.
24 Infatti, l'obiettivo di tale regime, cioè la protezione delle aziende agricole contro i rischi naturali, non persegue alcuno degli obiettivi specifici della detta organizzazione comune, come ricordati ai punti 21 e 22 della presente sentenza. Tuttavia, l'obiettivo di tale regime nazionale è compreso tra le finalità della politica agricola comune alle quali fa altresì riferimento l'art. 20 del regolamento n. 2777/75, in particolare quelle sancite all'art. 39, n. 1, lett. a) e b), del Trattato.
25 L'incremento della produttività e la garanzia di un livello di vita equo alla popolazione agricola, finalità che figurano tra gli obiettivi menzionati al detto articolo del Trattato, implicano infatti a maggior ragione quello perseguito dal regime di assicurazione obbligatoria di cui trattasi nella causa principale, che consiste nel proteggere le aziende agricole contro i rischi naturali che rivestono, nei loro confronti, una particolare importanza, considerato soprattutto che le possibilità di copertura da parte di compagnie assicurative sembrano, almeno in parte, incerte.
26 Occorre aggiungere che tanto dall'economia generale quanto dalle disposizioni del regolamento n. 2777/75, in particolare dal suo art. 2, emerge che tale regolamento deriva da una scelta deliberata di politica economica consistente nel rimettersi essenzialmente alle forze del mercato per garantire gli equilibri desiderati. Pertanto, per quanto riguarda il commercio intracomunitario, l'organizzazione dei mercati del pollame è fondata sulla libertà delle transazioni commerciali, in condizioni di concorrenza leale (v., in tal senso, sentenza Van den Hazel, cit., punti 16 e 18).
27 Occorre quindi verificare se la libertà degli scambi fra gli Stati membri possa essere limitata da misure nazionali come il contributo (v., in tal senso, segnatamente, sentenza Midden-Nederland e Van Miert, cit., punto 28).
28 Ora, non si può escludere che l'onere finanziario rappresentato dal detto contributo sia idoneo a produrre tali effetti sugli scambi all'interno della Comunità.
29 Si deve infatti constatare che il vantaggio di cui beneficiano i prodotti provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi rispetto ai prodotti greci, poiché solo questi ultimi sono soggetti al contributo, potrebbe implicare, a causa di una maggiorazione dei prezzi dei soli prodotti greci, una certa sostituzione dei prodotti provenienti da altri Stati membri o dei prodotti importati da paesi terzi ai prodotti nazionali tanto sul mercato greco quanto su quello di altri Stati membri.
30 Spetta tuttavia al giudice nazionale valutare se esistano indizi sul mercato di cui trattasi in base ai quali il contributo produce effettivamente tali effetti; la Corte può mettere in evidenza taluni elementi di diritto comunitario per facilitare una siffatta valutazione (v., in tal senso, per quanto riguarda una organizzazione comune di mercati di tipo diverso da quella prevista dal regolamento n. 2777/75, segnatamente, sentenza 10 marzo 1981, cause riunite 36/80 e 71/80, Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., Racc. pag. 735, punto 19).
31 Al riguardo, occorre indicare che il tasso relativamente basso del contributo, almeno per i prodotti di origine animale di cui trattasi nella causa principale, è un indizio diretto a dimostrare la neutralità di quest'ultimo nei confronti degli scambi, mentre la sua durata indeterminata rappresenta un indizio in senso contrario (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Irish Creamery Milk Suppliers Association e a., cit., punto 20, e 19 novembre 1991, causa C-235/90, Aliments Morvan, Racc. pag. I-5419, punti 10 e 11).
32 Anche la circostanza che l'onere rappresentato dal contributo è, almeno in una certa misura, compensato dalle prestazioni garantite in caso di sinistro dall'ELGA ai sensi dell'assicurazione obbligatoria e che, a causa dell'esistenza di quest'ultima, gli operatori sono dispensati dalla necessità di assicurarsi per tali rischi presso assicuratori privati, nei limiti in cui una siffatta assicurazione sia disponibile, o di adottare altri dispositivi di garanzia rappresenta un indizio diretto a dimostrare la neutralità del contributo rispetto agli scambi.
33 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere nel modo seguente la questione posta per quanto riguarda il diritto comunitario in materia di politica agricola comune:
- le disposizioni del Trattato in materia di politica agricola comune ed il regolamento n. 2777/75 non ostano ad una tassa parafiscale istituita da uno Stato membro, come un contributo che colpisce gli acquisti e le vendite di prodotti agricoli nazionali che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, i cui proventi sono diretti a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati da rischi naturali alle aziende agricole di tale Stato;
- le dette disposizioni ed il regolamento sopra menzionato ostano tuttavia ad una siffatta tassa parafiscale laddove essa sia idonea ad arrecare pregiudizio alle finalità e agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi e, in particolare, laddove essa dovesse effettivamente avere l'effetto di ostacolare gli scambi intracomunitari;
- spetta al giudice nazionale valutare se il contributo produca effettivamente tali effetti.
Sulla libera circolazione delle merci
Osservazioni presentate alla Corte
34 Il governo ellenico esamina la compatibilità del contributo con le disposizioni in materia di libera circolazione delle merci contenute agli artt. 9, 10, 12 e 95 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE, 24 CE, 25 CE e 90 CE).
35 Secondo tale governo, tale contributo non può essere considerato una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato in quanto esso non ha ad oggetto l'importazione dei prodotti, bensì fa parte integrante di un regime generale di imposte interne che colpiscono sistematicamente tutti i prodotti nazionali secondo gli stessi criteri.
36 Il detto governo sostiene che il contributo deve quindi essere valutato alla luce dell'art. 95 del Trattato. Orbene, esso sarebbe compatibile con tale disposizione in quanto, da un lato, non si applica alle importazioni e rappresenta quindi al riguardo al massimo una discriminazione a contrario non criticabile e, dall'altro, esso grava in ugual misura sulle vendite di prodotti nazionali destinati all'esportazione e sulle vendite dei prodotti nazionali destinati alla commercializzazione interna.
37 La Commissione fa valere che il contributo non è contrario alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci, in quanto esso copre l'insieme della produzione agricola nazionale, ma non colpisce né prodotti importati né esclusivamente i prodotti esportati. Ne deriverebbe che esso non rappresenta un ostacolo agli scambi intracomunitari, anche se svantaggia eventualmente la produzione nazionale rispetto a quella proveniente da altri Stati membri.
Soluzione della Corte
38 In via preliminare, occorre constatare che le disposizioni del Trattato che vietano qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente fanno parte integrante dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (v., in tal senso, sentenza 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punto 55). L'esame del contributo alla luce di tali disposizioni è già stato effettuato in sede di analisi del principio della libertà degli scambi che tale organizzazione comune dei mercati implica (v. punti 27-33 della presente sentenza).
39 Per quanto riguarda poi le disposizioni del Trattato relative alle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali [artt. 9 e 12 del Trattato nonché art. 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam)] e quelle relative alle imposte interne discriminatorie (art. 95 del Trattato), si deve rammentare che tali disposizioni non sono applicabili cumulativamente, di modo che, nel sistema del Trattato, una stessa imposizione non può appartenere contemporaneamente a queste due categorie (v., segnatamente, sentenze 23 aprile 2002, causa C-234/99, Nygård, Racc. pag. I-3657, punto 17 e giurisprudenza ivi citata, nonché 19 settembre 2002, causa C-101/00, Tulliasiamies e Siilin, Racc. pag. I-7487, punto 115).
40 E' pacifico che il contributo controverso è applicabile ai soli prodotti nazionali e non ai prodotti importati. Occorre pertanto verificare, in primo luogo, se esso possa essere considerato una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato. Se tale non è il caso, occorrerà esaminare, in secondo luogo, se il detto contributo rappresenti un'imposizione interna discriminatoria vietata dall'art. 95 del Trattato.
41 Ora, il detto contributo non può essere qualificato come tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione ai sensi degli artt. 9, 12 e 16 del Trattato.
42 E' giocoforza constatare, infatti, che il contributo non colpisce il prodotto esclusivamente a causa del fatto che esso oltrepassa la frontiera in quanto tale. Ora, tale elemento rappresenta la caratteristica essenziale di una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale, che la distingue da un'imposizione interna ai sensi dell'art. 95 del Trattato (v. in tal senso, segnatamente, sentenza 21 settembre 2000, cause riunite C-441/98 e C-442/98, Michaïlidis, Racc. pag. I-7145, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
43 Il contributo fa invece parte di un sistema generale di tassazione che colpisce in linea di principio in modo uniforme, in particolare quanto al tasso ed al fatto generatore del contributo, i soli prodotti agricoli greci, che siano destinati al mercato interno o all'esportazione, e che serve a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati dai rischi naturali alle aziende agricole greche (v., in tal senso, sentenza Nygård, cit., punto 24).
44 Si deve constatare inoltre che nessun elemento del fascicolo trasmesso alla Corte da parte del giudice del rinvio consente di dubitare che il trasferimento del prodotto del contributo al finanziamento delle prestazioni a carico dell'ELGA giova in modo uniforme tanto alla produzione agricola nazionale destinata alla trasformazione o alla commercializzazione sul mercato interno quanto a quella destinata all'esportazione (v., in tal senso, sentenza Nygård, cit., punto 39). Si tratta infatti di una misura diretta a proteggere la produzione agricola nazionale in quanto tale.
45 Per quanto riguarda l'art. 95 del Trattato, occorre rammentare che tale disposizione deve essere interpretata come una norma che vieta del pari qualsiasi discriminazione fiscale nei confronti di prodotti destinati all'esportazione in altri Stati membri (v. sentenze 29 giugno 1978, causa 142/77, Larsen e Kjerulff, Racc. pag. 1543, punto 27, e Nygård, cit., punto 41).
46 Occorre tuttavia rilevare che, nella causa principale, l'esportazione del prodotto non rappresenta, nell'ambito del sistema di imposizioni interne di cui trattasi, il fatto generatore della riscossione del contributo. Ne deriva che l'art. 95 del Trattato non è applicabile al caso di specie (v., in tal senso, sentenza Larsen e Kjerulff, cit., punto 24).
47 Inoltre, e in ogni caso, risulta dal fascicolo che il detto contributo non può essere considerato discriminatorio poiché, come constatato ai punti 43 e 44 della presente sentenza, esso è uniformemente applicabile ai prodotti agricoli nazionali trasformati o commercializzati sul mercato nazionale, nonché a quelli destinati all'esportazione, ed il suo ricavato giova in modo uniforme a tutte le aziende agricole (v., in tal senso, sentenza Nygård, cit., punto 42).
48 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che il diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci, in particolare gli artt. 9, 12, 16 e 95 del Trattato, non osta ad una tassa parafiscale come il contributo.
Sulla libera prestazione dei servizi
Osservazioni presentate alla Corte
49 Il governo ellenico fa valere che le prestazioni effettuate dall'ELGA in forza del regime di assicurazione obbligatorio non sono fornite normalmente dietro retribuzione ai sensi dell'art. 60 del Trattato e non rientrano quindi nel campo di applicazione delle disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi. Si tratterebbe infatti di prestazioni rientranti nella previdenza sociale e finanziate in primo luogo da entrate pubbliche. Pertanto, tali prestazioni non rientrerebbero neanche nel campo di applicazione della direttiva 73/239.
50 La Commissione sostiene che le dette prestazioni non rivestono le caratteristiche tecniche di un'attività assicurativa ai sensi, in particolare, della direttiva 73/239. Inoltre, tali prestazioni sarebbero prive di carattere economico e lucrativo e non rientrerebbero quindi nelle disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
Soluzione della Corte
51 In via preliminare, occorre rilevare che la questione sollevata in merito alle disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi copre due aspetti. Si pone, infatti, in primo luogo, il problema se le prestazioni fornite dall'ELGA rientrino nel campo di applicazione della direttiva 73/239 e, in secondo luogo, se il regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale rappresenti un ostacolo alla libera prestazione dei servizi da parte di compagnie assicurative stabilite in altri Stati membri.
52 Per quanto riguarda il primo aspetto della questione sollevata, occorre verificare se le prestazioni fornite dall'ELGA in forza del detto regime assicurativo obbligatorio, in particolare il pagamento di indennizzi in caso di sinistri naturali, rientrino nel campo di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del Trattato per poter determinare se tali prestazioni rientrino nel campo di applicazione della direttiva 73/239.
53 Occorre al riguardo rammentare che, anche supponendo che tali prestazioni rientrino nel settore della previdenza sociale, come sostenuto dal governo greco, tale circostanza non implica di per sé l'esclusione dell'applicazione degli artt. 59 e 60 del Trattato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 12 luglio 2001, causa C-157/99, Smits e Peerbooms, Racc. pag. I-5473, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
54 Si deve inoltre indicare che la nozione di «servizi» ai sensi dell'art. 60 del Trattato implica che si tratta di prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione.
55 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che la caratteristica essenziale della retribuzione va ravvisata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo economico della prestazione considerata, corrispettivo che è generalmente pattuito fra il prestatore ed il destinatario del servizio (v. sentenze 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel e Edel, Racc. pag. 5365, punto 17, e 7 dicembre 1993, causa C-109/92, Wirth, Racc. pag. I-6447, punto 15).
56 Nel caso di specie, è giocoforza constatare che il pagamento del contributo da parte degli agricoltori greci non rappresenta la contropartita economica delle prestazioni fornite dall'ELGA in forza dell'assicurazione obbligatoria.
57 Infatti, tale contributo ha essenzialmente il carattere di un onere imposto dal legislatore ed è riscosso dall'amministrazione delle finanze. Anche le caratteristiche di tale onere, compreso il suo tasso, sono determinate dal legislatore. Spetta ai ministri competenti decidere su un eventuale adeguamento del tasso.
58 Allo stesso modo, il livello e le modalità delle prestazioni fornite dall'ELGA in forza dell'assicurazione obbligatoria sono stabiliti dal legislatore nazionale in modo uniforme per tutti gli operatori.
59 Occorre quindi concludere che prestazioni come quelle fornite dall'ELGA in forza del regime assicurativo obbligatorio non rientrano nel campo di applicazione della libera prestazione dei servizi ai sensi degli artt. 59 e 60 del Trattato.
60 Pertanto, le dette prestazioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 73/239. Infatti, il campo di applicazione di quest'ultima, rispetto alla nozione di servizi, non eccede quello degli artt. 59 e 60 del Trattato.
61 Indipendentemente dal problema se le prestazioni fornite dall'ELGA possano essere qualificate come «servizi» ai sensi delle dette disposizioni, si pone, in secondo luogo, il problema se l'istituzione di un'assicurazione obbligatoria alla quale partecipa l'ELGA possa rappresentare, di per sé, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi da parte di compagnie assicurative stabilite in altri Stati membri che desiderano offrire i loro servizi relativi all'assicurazione dei rischi di cui trattasi, o di taluni di essi, sul mercato greco.
62 Certo, appare dubbio che, almeno per quanto riguarda taluni rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria, questi ultimi siano assicurabili presso società di assicurazioni private poiché la redditività di una siffatta operazione assicurativa è incerta. Inoltre, dagli elementi del fascicolo trasmesso alla Corte sembra emergere che tale regime nazionale di assicurazione obbligatoria prevede una copertura minima e che gli operatori di cui trattasi possono quindi stipulare contratti assicurativi complementari con società aventi sede tanto in Grecia quanto in altri Stati membri.
63 Tuttavia, nei limiti in cui il detto regime assicurativo obbligatorio copre altresì rischi naturali assicurabili, esso potrebbe rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi da parte delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che intendono offrire contratti assicurativi di copertura di tali rischi in Grecia, in quanto disturba o rende meno attraente, o addirittura ostacola, direttamente o indirettamente, l'esercizio di tale libertà (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I-7289, punti 26 e 27, nonché 11 luglio 2002, causa C-294/00, Gräbner, Racc. pag. I-6515, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
64 D'altra parte, è opportuno rilevare in tale contesto che, nella sua comunicazione «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 1° febbraio 2000 (GU C 28, pag. 2), la Commissione ha constatato che diversi Stati membri hanno introdotto regimi di aiuto diretti ad incoraggiare gli agricoltori ad assicurarsi, regimi che implicano il carattere assicurabile di almeno taluni di tali rischi, ma che siffatti aiuti rappresentano un ostacolo al funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi, in particolare se la possibilità di copertura del rischio è limitata ad una sola società o a un solo gruppo di società o se l'aiuto è subordinato alla condizione che il contratto assicurativo sia stipulato con una società avente sede nello Stato membro di cui trattasi (v. punti 11.5.1 e 11.5.3 di tale comunicazione).
65 Occorre quindi esaminare se un siffatto ostacolo alla libera prestazione dei servizi possa essere giustificato in diritto comunitario.
66 Al riguardo si deve constatare che il regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale persegue essenzialmente un obiettivo di politica sociale.
67 Infatti, dato che il livello del contributo è determinato indipendentemente dal rischio che caratterizza l'azienda di cui trattasi e che, in generale, il legislatore nazionale fissa un tasso uniforme tanto per i contributi versati quanto per le prestazioni fornite, tale regime tende a garantire una copertura adeguata a tutte le aziende agricole, ivi comprese quelle che presentano una probabilità più elevata per quanto concerne i rischi di sinistri naturali.
68 L'obiettivo di politica sociale perseguito da un siffatto regime assicurativo obbligatorio è peraltro confermato, come rilevato dal governo ellenico, dalla sua origine storica quale componente del sistema globale di previdenza sociale degli agricoltori, nonché dalla circostanza che esso copre in particolare rischi la cui effettiva assicurabilità sembra a priori incerta presso compagnie assicurative private, mentre la loro copertura riveste un'importanza rilevante per le aziende agricole.
69 Pertanto, un eventuale ostacolo alla libera prestazione dei servizi che risultasse dal regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale potrebbe essere giustificato per un motivo imperativo di interesse generale attinente ad un obiettivo di politica sociale.
70 Per quanto riguarda il problema della proporzionalità di tale regime assicurativo obbligatorio, dagli elementi del fascicolo sembra emergere che l'assicurazione obbligatoria presso l'ELGA offre una copertura minima e che gli agricoltori greci possono quindi completarla sottoscrivendo polizze supplementari, supponendo che queste ultime siano disponibili sul mercato. Tale circostanza rappresenta un fattore a favore della proporzionalità del regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale.
71 Tuttavia, come rilevato giustamente dalla Commissione, ci si deve interrogare sul carattere proporzionato della portata della copertura dell'assicurazione obbligatoria. Occorre in particolare esaminare se il finanziamento dell'ELGA e, di conseguenza, il suo compito essenzialmente sociale sarebbero compromessi se si consentisse agli agricoltori greci di assicurarsi presso assicuratori privati per taluni rischi coperti dall'assicurazione obbligatoria e di essere esonerati in misura proporzionale dal pagamento del contributo.
72 Ora, la Corte non dispone di elementi sufficienti per svolgere un tale esame.
73 Pertanto, considerati tutti gli elementi a sua disposizione, spetta al giudice del rinvio verificare il carattere proporzionato del regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale alla luce dell'obiettivo sociale perseguito da tale regime.
74 Considerato quanto precede si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che:
- prestazioni come quelle fornite dall'ELGA in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali non rientrano né nel campo di applicazione degli artt. 59 e 60 del Trattato né in quello della direttiva 73/239;
- un siffatto regime assicurativo obbligatorio può tuttavia rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del Trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi.
Sulle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato
Osservazioni presentate alla Corte
75 Il governo ellenico e la Commissione sostengono sostanzialmente che l'ELGA non può essere qualificato come impresa ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza poiché la funzione che gli è devoluta è fondata sul principio della solidarietà nazionale e non costituisce un'attività economica.
Soluzione della Corte
76 Per valutare se l'ELGA possa essere qualificato come «impresa» ai sensi dell'art. 92 del Trattato, in qualità di beneficiaria del contributo, occorre rammentare che la funzione attribuita a tale ente in forza del regime assicurativo obbligatorio è iscritta nell'ambito dell'obiettivo essenzialmente sociale perseguito da tale regime (v. punti 66-68 della presente sentenza).
77 Certo, la finalità sociale del detto regime assicurativo obbligatorio non è di per sé sufficiente per escludere che l'attività dell'ELGA venga qualificata come attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza (v., segnatamente, sentenze 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, Pavlov e a., Racc. pag. I-6451, punto 118, e 22 gennaio 2002, causa C-218/00, Cisal, Racc. pag. I-691, punto 37).
78 Occorre constatare, come risulta dai punti 56-58 della presente sentenza, che le prestazioni ed il contributo, che rappresentano i due elementi essenziali del detto regime, sono stabiliti dal legislatore nazionale (v., in tal senso, segnatamente, sentenza Cisal, cit., punti 43 e 44). Infatti, il contributo riveste essenzialmente la natura di un onere imposto dallo Stato. E' altresì lo Stato che determina le caratteristiche, ivi compreso il tasso, di tale onere. Allo stesso modo, la natura ed il livello delle prestazioni fornite dall'ELGA sono fissati dal legislatore nazionale.
79 Ne consegue che l'attività assicurativa svolta dall'ELGA non è un'attività economica ai sensi delle disposizioni del Trattato relative al diritto della concorrenza e che, in particolare, tale ente non costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 92 del Trattato.
80 Tuttavia, indipendentemente dal problema se il regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale sia compatibile con le disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato, per quanto riguarda l'attività dell'ELGA come beneficiario del contributo, si pone il problema della possibile qualificazione come «aiuti di Stato», ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, delle prestazioni fornite dall'ELGA in forza dell'assicurazione obbligatoria contro i rischi naturali di cui beneficiano le aziende agricole greche.
81 Al riguardo, occorre indicare, in primo luogo, che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale stabilisce chiaramente che le prestazioni fornite dall'ELGA sono finanziate da risorse statali e che queste ultime sono imputabili allo Stato ai sensi della giurisprudenza della Corte (v., segnatamente, sentenza 16 maggio 2002, causa C-482/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4397, punto 24).
82 In secondo luogo, si deve risolvere il problema se, ed eventualmente in quale misura, l'assicurazione obbligatoria presso l'ELGA costituisca un vantaggio economico per gli operatori coperti da quest'ultima.
83 Secondo la giurisprudenza della Corte, sono considerati in particolare come aiuti gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio dell'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (v., segnatamente, sentenze 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade, Racc. pag. I-7907, punto 34, e 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 23).
84 Occorre pertanto risolvere il problema, da un lato, se, ed eventualmente in quale misura, in mancanza di copertura obbligatoria le aziende agricole greche avrebbero dovuto, ed effettivamente potuto, assicurarsi presso compagnie assicurative private o adottare altri dispositivi per proteggersi in modo adeguato contro le conseguenze dei rischi naturali per tali aziende e, dall'altro, in quale misura il contributo corrisponde al costo economico reale delle prestazioni fornite dall'ELGA in forza dell'assicurazione obbligatoria, ove peraltro un tale costo possa essere calcolato.
85 In terzo luogo, si pone la questione se tali prestazioni, supponendo che esse costituiscano un vantaggio per i suoi beneficiari, soddisfino il requisito di selettività richiesto dall'art. 92, n. 1, del Trattato (v., segnatamente, sentenza 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 41).
86 Si deve al riguardo rilevare che il campo d'applicazione del regime assicurativo obbligatorio di cui trattasi nella causa principale potrebbe eventualmente trovare la sua giustificazione nella natura o nell'economia generale del sistema nel quale sono iscritte le prestazioni fornite dall'ELGA, nei limiti in cui sembra emergere dal fascicolo che il detto regime è diretto ad offrire una protezione minima alle aziende agricole contro rischi naturali alle quali esse sono, in quanto tali, particolarmente esposte (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, cit., punto 42, e 26 settembre 2002, causa C-351/98, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-8031, punti 42 e 43).
87 Tuttavia è giocoforza constatare che la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere la parte della questione sollevata relativa alla qualificazione eventuale come aiuti di Stato delle prestazioni fornite dall'ELGA in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali, in particolare per quanto riguarda gli aspetti menzionati ai punti 82 e 85 della presente sentenza. Di conseguenza, non occorre risolvere la detta parte della questione.
88 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione sollevata dichiarando che la nozione di «impresa», ai sensi dell'art. 92 del Trattato, non comprende un ente come l'ELGA per quanto riguarda le sue attività in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
89 Le spese sostenute dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis con ordinanza 31 luglio 2000, dichiara:
1) Le disposizioni del Trattato in materia di politica agricola comune ed il regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 3 maggio 1989, n. 1235, non ostano ad una tassa parafiscale istituita da uno Stato membro, come un contributo che colpisce gli acquisti e le vendite di prodotti agricoli nazionali che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, i cui proventi sono diretti a finanziare un ente pubblico incaricato della prevenzione e dell'indennizzo dei danni causati da rischi naturali alle aziende agricole di tale Stato.
Le dette disposizioni del Trattato ed il regolamento n. 2777/75, come modificato dal regolamento n. 1235/89, ostano tuttavia ad una siffatta tassa parafiscale laddove essa sia idonea ad arrecare pregiudizio alle finalità e agli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati di cui trattasi e, in particolare, laddove essa dovesse effettivamente avere l'effetto di ostacolare gli scambi intracomunitari.
Spetta al giudice nazionale valutare se il detto contributo produca effettivamente tali effetti.
2) Il diritto comunitario in materia di libera circolazione delle merci, in particolare gli artt. 9 e 12 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 23 CE e 25 CE), 16 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam), e 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), non osta ad un contributo come quello menzionato al punto 1 del presente dispositivo.
3) Prestazioni come quelle fornite dall'Organismos Ellinikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali non rientrano né nel campo di applicazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 del Trattato CE (divenuto art. 50 CE), né in quello della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE.
Un siffatto regime assicurativo obbligatorio può tuttavia rappresentare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi nel senso delle dette disposizioni del Trattato nei confronti delle compagnie assicurative aventi sede in altri Stati membri che desiderano offrire i servizi relativi ai detti rischi. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale legislazione sia effettivamente giustificata da obiettivi di politica sociale ed esaminare, segnatamente, se la portata della copertura della detta assicurazione obbligatoria sia proporzionata a tali obiettivi.
4) La nozione di «impresa», ai sensi dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), non comprende un ente come l'Organismos Ellinikon Georgikon Asfaliseon (ELGA) per quanto riguarda le sue attività in forza del regime assicurativo obbligatorio contro i rischi naturali.
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