Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Trattato CE - Ambito di applicazione ratione materiae - Diritto d'autore e diritti ad esso connessi - Inclusione
2. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Divieto - Autore deceduto prima dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino - Inclusione
[Trattato CE, art. 6, primo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE)]
3. Diritto comunitario - Principi - Parità di trattamento - Discriminazione in base alla nazionalità - Divieto - Periodo di protezione delle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro inferiore a quello riconosciuto a favore delle opere degli autori nazionali - Inammissibilità
[Trattato CE, art. 6, primo comma (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE)]
Massima
1. Il diritto d'autore e i diritti connessi, a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi, rientrano nella sfera di applicazione del Trattato.
( v. punto 24 )
2. Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) è applicabile anche alla protezione dei diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino.
( v. punto 34 e dispositivo )
3. Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall'ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini. Infatti, vietando «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità», la detta disposizione obbliga ciascuno Stato membro a garantire una completa parità di trattamento tra i suoi cittadini ed i cittadini di altri Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario.
( v. punti 31, 34 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-360/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Land Hessen
e
G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il Land Hessen, dall'avv. H.L. Bauer, Rechtsanwalt;
- per la G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH, dall'avv. O. Brändel, Rechtsanwalt;
- per il governo tedesco, dai sigg. A. Dittrich e W.-D. Plessing, in qualità di agenti;
- per Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dall'avv. W. Berg, Rechtsanwalt,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 30 marzo 2000, pervenuta in cancelleria il 28 settembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE).
2 Tale questione è sorta nell'ambito di una lite che oppone il Land Hessen alla G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (in prosieguo: la «Ricordi»), una casa editrice teatrale e musicale, in merito al diritto di rappresentare l'opera «La Bohème» del compositore italiano Giacomo Puccini nel corso delle stagioni 1993/1994 e 1994/1995.
Ambito normativo
Gli ordinamenti nazionali
3 All'epoca dei fatti di causa, la creazione artistica ed intellettuale era tutelata in Germania dal Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (legge sui diritti d'autore e diritti analoghi), nella sua versione del 1965 (Bundesgesetzblatt 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l'«UrhG»). Tale testo distingueva tra la protezione delle opere di cittadini tedeschi e quella delle opere di cittadini stranieri.
4 Mentre i primi beneficiavano di una protezione per tutte le opere, pubblicate e non, indipendentemente dal luogo della loro prima pubblicazione (art. 120, n. 1, dell'UrhG), i secondi vi avevano diritto solo per le opere pubblicate in Germania per la prima volta o entro trenta giorni a decorrere dalla loro prima pubblicazione (art. 121, n. 1, dell'UrhG).
5 Negli altri casi, gli autori stranieri godevano della protezione riconosciuta ai loro diritti dai trattati internazionali (art. 121, n. 4, dell'UrhG).
6 La protezione dei diritti d'autore concessa dalla normativa tedesca scade 70 anni dopo il 1° gennaio che segue la morte dell'autore (artt. 64 e 69 dell'UrhG).
7 Nell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 25 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI 16 luglio 1941, n. 166), e dell'art. 1 del decreto legislativo 20 luglio 1945, n. 440 (GURI 16 agosto 1945, n. 98), il periodo di protezione dei diritti d'autore è di 56 anni a decorrere dalla morte dell'autore.
L'ordinamento internazionale
8 Il principale accordo internazionale in materia di protezione dei diritti d'autore è costituito dalla Convenzione di Berna 19 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie e artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), applicabile al caso di specie nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»).
9 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della Convenzione di Berna, la protezione si estende per tutta la vita dell'autore e per 50 anni dopo la sua morte. Il n. 5 di tale articolo precisa che il termine di 50 anni si calcola a partire dal 1° gennaio successivo a tale morte. In forza del n. 6 dello stesso articolo, le parti contraenti possono, tuttavia, pattuire una protezione di durata più estesa.
10 L'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna istituisce un regime detto «di equiparazione della durata di protezione». In base a tale disposizione, la durata della protezione sarà comunque quella fissata dalla legge del paese in cui essa viene richiesta. Ciononostante, la durata della protezione non supera la durata stabilita nel paese di origine dell'opera, salvo il caso in cui la normativa del paese in cui la protezione viene richiesta disponga diversamente, il che non avviene nella normativa tedesca.
11 Le limitazioni consentite dall'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna sono state confermate dall'art. 3, n. 1, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio compreso nell'allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con la decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1). L'art. 9 di tale accordo dispone altresì che gli Stati firmatari si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna e al suo allegato.
L'ordinamento comunitario
12 L'art, 6, primo comma, del Trattato CE, dispone quanto segue:
«Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
La controversia oggetto della causa principale e la questione pregiudiziale
13 La Ricordi possiede i diritti di rappresentazione relativi all'opera «La Bohème» di Puccini, deceduto il 29 novembre 1924 (v. paragrafi 13 e segg. delle conclusioni presentate dall'avvocato generale). Il Land Hessen gestisce lo Staatstheater (teatro) di Wiesbaden (Germania).
14 Nel corso delle stagioni 1993/1994 e 1994/1995, lo Staatstheater di Wiesbaden ha organizzato numerose rappresentazioni della detta opera senza il consenso della Ricordi.
15 Quest'ultima ha fatto valere dinanzi ad un Landgericht (Germania) che, alla luce del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto dal Trattato CE, le opere di Puccini sono necessariamente protette in Germania fino alla scadenza del periodo di 70 anni previsto dal diritto tedesco, quindi fino al 31 dicembre 1994.
16 Il Land Hessen ha sostenuto, al contrario, che per l'opera «La Bohème» vige il periodo di protezione, previsto dal diritto italiano, di 56 anni, così che i diritti d'autore relativi a tale opera sarebbero scaduti il 31 dicembre 1980.
17 Il Landgericht adito ha accolto il ricorso della Ricordi. L'appello del Land Hessen è rimasto senza successo. Quest'ultimo ha altresì proposto il ricorso per «Revision».
18 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesgerichtshof rileva che, poiché l'opera «La Bohème», secondo le constatazioni svolte, è stata pubblicata per la prima volta in Italia e non in Germania, all'epoca dei fatti essa era protetta in Germania esclusivamente nei limiti previsti dai trattati internazionali, conformemente all'art. 121, n. 4, dell'UrhG.
19 Pertanto, considerati l'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna ed il fatto che il diritto tedesco non prevede disposizioni di deroga al principio secondo cui il periodo di protezione non superi quello fissato nel paese d'origine dell'opera, il periodo di protezione in Germania de «La Bohème» era limitato alla durata della protezione prevista dal diritto italiano e sarebbe quindi scaduto nel 1980.
20 Secondo il Bundesgerichtshof, l'esito della causa principale dipende dall'applicabilità a quest'ultima del divieto di discriminazione in base alla cittadinanza previsto all'art. 6, primo comma, del Trattato CE.
21 Al riguardo, il giudice del rinvio formula perplessità in merito al problema del se il divieto di discriminazione previsto all'art. 6, primo comma, del Trattato CE sia applicabile alla protezione dei diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse già deceduto al momento in cui è entrato in vigore il divieto comunitario di discriminazione in base alla cittadinanza. Infatti, tale divieto si applica tanto alla Repubblica federale di Germania quanto alla Repubblica italiana a partire dal 1° gennaio 1958, mentre Puccini è deceduto nel 1924.
22 Pertanto, il Bundesgerichtshof ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il divieto di discriminazione di cui all'art. 12, primo comma, CE trovi applicazione nel caso in cui un autore straniero fosse già deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato nello Stato di cui era cittadino, quando, in caso contrario, ne deriverebbe, in base al diritto nazionale, un trattamento diverso, relativamente alla durata della protezione, per le opere dell'autore straniero e di quelle di un autore nazionale parimenti deceduto prima dell'entrata in vigore del Trattato».
Sulla questione pregiudiziale
23 Con la sua questione, il giudice a quo chiede sostanzialmente se il divieto di discriminazione previsto all'art. 6, primo comma, del Trattato CE sia applicabile anche alla protezione di diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e, nel caso di soluzione affermativa, se esso osti a che il periodo di protezione riconosciuto dall'ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini.
24 In via preliminare occorre rammentare che il diritto d'autore e i diritti connessi rientrano nella sfera di applicazione del Trattato a causa, in particolare, dei loro effetti sugli scambi intracomunitari di beni e di servizi (v., in tal senso, sentenza 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, Phil Collins e a., Racc. pag. I-5145, punto 27).
25 Si deve poi rilevare come la circostanza che l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino non osta all'applicazione dell'art. 6, primo comma, del Trattato CE.
26 Infatti, un diritto d'autore può essere fatto valere non solo dall'autore, ma anche dai suoi aventi causa (v. sentenza Phil Collins e a., citata, punto 35). Ora, è pacifico che il diritto d'autore di cui trattasi nel caso di specie produceva i suoi effetti in capo agli aventi causa di Giacomo Puccini al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE (v. sentenza 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I-1049, punti 49 e 50).
27 Occorre infine esaminare se la disparità di trattamento, riconducibile alle disposizioni dell'UrhG, tra autori tedeschi ed autori stranieri di cui trattasi nella causa principale, sia in contrasto con il diritto comunitario.
28 Il Land Hessen sostiene che tale disparità di trattamento deriva dalle differenze esistenti tra le normative degli Stati membri.
29 Esso fa valere che l'equiparazione della durata di protezione prevista all'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna non assume come criterio la cittadinanza, bensì il paese d'origine. Il periodo di protezione sarebbe fissato da ciascuno Stato membro, che sarebbe sempre libero di prolungare il periodo di protezione applicabile in base alla sua normativa e quindi, mediante la detta disposizione, quello applicabile ai suoi cittadini che soggiornano all'estero. Pertanto, la situazione giuridica nazionale costituirebbe un criterio di differenziazione non arbitrario, bensì oggettivo. La durata della protezione avrebbe un rapporto solo indiretto con la cittadinanza dell'autore.
30 Questa interpretazione non può essere accolta.
31 Se è pacifico che l'art. 6, primo comma, del Trattato CE non contempla le eventuali disparità di trattamento e le distorsioni che possono derivare, per le persone e per le imprese soggette al diritto comunitario, dalle divergenze esistenti tra le legislazioni dei vari Stati membri, dal momento che ciascuna di dette legislazioni si applica a chiunque sia ad essa soggetto, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla cittadinanza, esso vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Di conseguenza, la detta disposizione obbliga ciascuno Stato membro a garantire una completa parità di trattamento tra i suoi cittadini ed i cittadini di altri Stati membri che si trovino in una situazione disciplinata dal diritto comunitario (v., in tal senso, sentenza Phil Collins e a., citata, punti 30 e 32).
32 E' giocoforza constatare che gli artt. 120, n. 1, e 121, n. 1, dell'UrhG operano una discriminazione diretta in base alla cittadinanza.
33 Inoltre, poiché l'art. 7, n. 8, della Convenzione di Berna autorizza la Repubblica federale di Germania ad estendere ai diritti di un autore straniero il periodo di protezione di 70 anni previsto dal diritto tedesco, il meccanismo di equiparazione della durata di protezione previsto dalla detta disposizione non può giustificare la disparità di trattamento in materia di periodi di protezione instaurata dalle citate disposizioni dell'UrhG tra i diritti di un autore tedesco e i diritti di un autore cittadino di un altro Stato membro.
34 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che il divieto di discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato CE è applicabile anche alla protezione dei diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino e che esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall'ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
35 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof con ordinanza 30 marzo 2000, dichiara:
Il divieto di discriminazione sancito dall'art. 6, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12, primo comma, CE) è applicabile anche alla protezione dei diritti d'autore nel caso in cui l'autore fosse deceduto al momento dell'entrata in vigore del Trattato CEE nello Stato membro di cui era cittadino. Esso osta a che il periodo di protezione riconosciuto dall'ordinamento di uno Stato membro alle opere di un autore cittadino di un altro Stato membro sia inferiore rispetto a quello riconosciuto alle opere dei propri cittadini.
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