Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Oggetto della controversia - Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso - Adeguamento a seguito di una modifica in diritto comunitario - Ammissibilità - Presupposti
(Art. 226 CE)
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri - Accreditamento del conto della Commissione - Accreditamento tardivo - Obbligo di pagare interessi di mora - Errore dei servizi nazionali nell'accreditamento del conto della Commissione - Irrilevanza
[Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio n. 1150/2000, art. 11]
Massima
1. Nell'ambito di un ricorso per inadempimento, se le conclusioni contenute nel ricorso non possono in via di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante, allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificata o abrogata, che sono stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi stabiliti dalle nuove disposizioni che non trovano la loro equivalenza nella versione iniziale dell'atto considerato senza incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento.
( v. punto 22 )
2. Vi è un nesso indissociabile fra l'obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, l'obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini stabiliti e, infine, quello di versare interessi di mora. Tali interessi di mora, previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1150/2000, recante applicazione della decisione 94/728, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, sono dovuti per ogni ritardo e sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l'iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo.
Ne consegue, da un lato, che non si deve distinguere fra il caso in cui il ritardo è dovuto a un errore materiale e quello in cui esso è dovuto ad un errore giuridico e, dall'altro, che la natura non intenzionale del ritardo nell'accreditamento non può eliminare l'obbligo di versare interessi di mora.
( v. punti 43-45 )
Parti
Nella causa C-363/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far accertare che la Repubblica italiana, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 29 settembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo a disposizione della Commissione l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 130, pag. 1), e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (GU L 155, pag. 1), avente identico oggetto.
Normativa comunitaria
2 Il regolamento n. 1552/89 prevede al suo art. 9, n. 1:
«Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
3 Ai sensi dell'art. 10, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1552/89:
«L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare (...) ed eventualmente dei contributi finanziari PNL è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee».
4 Ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
5 Il regolamento n. 1150/2000 al suo art. 9, n. 1, dispone:
«Secondo le modalità definite dall'articolo 10, le risorse proprie vengono accreditate da ogni Stato membro sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione presso il Tesoro o l'organismo da esso designato.
Tale conto è esente da spese».
6 L'art. 10, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1150/2000 prevede:
«L'iscrizione delle risorse IVA, della risorsa complementare (...), e, eventualmente, dei contributi finanziari PNL, è effettuata il primo giorno feriale di ogni mese, e ciò in ragione di un dodicesimo degli importi risultanti a tale titolo dal bilancio, convertito nelle rispettive monete nazionali ai tassi di cambio dell'ultimo giorno di quotazione dell'anno civile precedente l'esercizio finanziario, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».
7 Ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1150/2000:
«Ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dà luogo al pagamento, da parte dello Stato membro in questione, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di interesse applicato il giorno della scadenza sul mercato monetario dello Stato membro interessato per i finanziamenti a breve termine, maggiorato di 2 punti. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per ogni mese di ritardo. Il tasso così aumentato è applicabile a tutto il periodo del ritardo».
Normativa nazionale
8 L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, di attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185 (Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 1071, n. 145), quale modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 352 (in prosieguo: il «D.P.R. n. 321»), prevede:
«Il Ministro del il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata dei proventi che costituiscono risorse proprie, ai sensi della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 21 aprile 1970, nonché alle variazioni necessarie per porre a disposizione delle Comunità le citate risorse proprie e per provvedere all'erogazione della quota contributiva dovuta dall'Italia al bilancio delle Comunità, a norma della predetta decisione del 21 aprile 1970 e successive modificazioni ed integrazioni.
In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le somme da corrispondere alle Comunità europee in relazione al regime delle risorse proprie, possono essere erogate a cura del Ministero del tesoro, attraverso operazioni di giro conto di Tesoreria.
A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire un conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al Ministero del tesoro ed alimentato a carico delle somme annualmente stanziate negli appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Le somme da versare al citato conto dovranno corrispondere al prevedibile fabbisogno trimestrale, determinato sulla base del volume medio delle somme corrisposte alle Comunità al titolo considerato nell'anno precedente.
(...)».
Fatti e il procedimento precontenzioso
9 Per il mese di giugno 1996 la Repubblica italiana doveva accreditare sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione, al più tardi il 3 giugno 1996, un importo corrispondente al dodicesimo delle somme risultanti dal bilancio a titolo delle risorse proprie delle Comunità, ai sensi degli artt. 9, n. 1, e 10, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1552/89, all'epoca in vigore.
10 Con lettera 28 maggio 1996, n. 142798, il Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, invitava la Direzione generale del Tesoro, in applicazione delle disposizioni dell'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1552/89, ad effettuare il giro-fondi dal conto corrente di tesoreria n. 435/23203, «Ministero del Tesoro - art. 7 D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532», a quello n. 414/23200 «Commissione CEE - Risorse proprie» della somma di ITL 1 486 422 594 526 quale importo dovuto a titolo delle risorse IVA e delle risorse PNL relativamente al mese di giugno 1996. L'ultima frase precisava che l'operazione «[doveva] essere completata, al fine di evitare il pagamento degli interessi di mora, entro il 3 giugno 1996».
11 In pari data la Commissione veniva informata di tale operazione con fax n. 9835, nel quale il Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, comunicava di «aver disposto il versamento sul conto corrente della Tesoreria della Commissione CE n. 414/23200 - scadenza giorno 3 giugno 1996 - di una somma complessiva di ITL 1 486 422 594 526».
12 Con ordine 29 maggio 1996 la Direzione generale del Tesoro autorizzava la Tesoreria centrale dello Stato ad eseguire detto prelevamento di fondi dal conto n. 435/23203 e ad emettere quietanza di versamento sul conto n. 414/23200 «Commissione CEE - Risorse proprie». Sull'ordine l'importo scritto in lettere risultava esatto, ma quello indicato in cifre era pari a ITL 1 486 594 526.
13 Sulla quietanza 30 maggio 1996, n. 12912, emessa dalla Tesoreria centrale dello Stato, veniva indicato l'importo di ITL 1 486 594 526 quale somma versata sul conto della Commissione.
14 Il 27 giugno 1996 la Direzione generale del Tesoro emetteva un nuovo ordine di prelevamento fondi che autorizzava la Tesoreria centrale dello Stato ad eseguire il prelevamento della somma di ITL 1 484 936 000 000 sul conto n. 435/23203, indicando come beneficiario il conto n. 414/23200 «CEE - Risorse proprie», come data di valuta il 30 maggio 1996 e come causale: «a completamento operazione di cui alla quietanza n. 12912 del 30 maggio 1996 di ITL 1 486 594 526».
15 Lo stesso giorno, il 27 giugno 1996, la Tesoreria Centrale dello Stato emetteva la quietanza n. 16817, che indicava quale somma versata sul conto della Commissione l'importo di ITL 1 484 936 000 000, come giorno di valuta il 30 maggio 1996 e come causale: «a completamento dell'operazione di cui alla quietanza n. 12912 del 30 maggio 1996 di ITL 1 486 594 526».
16 La Commissione, considerando che dagli estratti conto della Banca d'Italia relativi ai mesi di maggio e giugno 1996 risultava che sul conto n. 414/23200, «CEE - Risorse proprie», era stato accreditato, il 30 maggio 1996, un importo di ITL 1 486 594 526 e che la restante somma dovuta, pari a ITL 1 484 936 000 000, era stata versata su tale conto il 27 giugno 1996, ha ritenuto che la Repubblica italiana avesse, senza giustificato motivo, ritardato nel rendere disponibili le risorse proprie della Comunità, violando il regolamento n. 1552/89 e successive modificazioni, in particolare gli artt. 9 e 10 di tale regolamento.
17 Pertanto, la Commissione decideva di applicare l'art. 11 del regolamento n. 1552/89. Applicando alla somma versata tardivamente il tasso d'interesse di mora al 10,24% per i 24 giorni di ritardo, la Commissione calcolava l'importo degli interessi di mora a ITL 9 970 980 092 e con lettera 28 novembre 1996 invitava le autorità italiane a porre tale somma a disposizione della Commissione.
18 Con lettera 30 gennaio 1997 il Ministero del Tesoro rifiutava di dar seguito alla richiesta della Commissione affermando che l'importo complessivamente dovuto per il mese di giugno 1996 non era stato messo a disposizione in ritardo, bensì era stato solo parzialmente contabilizzato in seguito ad un mero errore materiale di registrazione dell'operazione verificatasi nella contabilità interna della Tesoreria.
19 Secondo la procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, con lettera 15 novembre 1996 emetteva un parere motivato con cui invitava tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari a conformarvisi nel termine di due mesi dalla notificazione dello stesso. Poiché la Repubblica italiana non ha dato seguito a tale parere, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
Osservazioni preliminari
20 In limine, la Commissione rileva che il regolamento n. 1552/89, in base al quale è stato proposto il procedimento di inadempimento, è stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 1150/2000, che costituisce una mera codificazione del precitato regolamento e dei tre regolamenti che lo hanno successivamente modificato. Poiché l'ambito normativo nel quale si situa la fase giurisdizionale del procedimento di inadempimento in esame non avrebbe subito alcuna modifica giuridica sostanziale rispetto a quello della sua fase amministrativa, essendo rimasta immutata persino la numerazione degli articoli del regolamento n. 1552/89, la Commissione considera di potersi riferire ai pertinenti articoli del regolamento n. 1150/2000 nel suo ricorso.
21 A questo proposito occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un inadempimento nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 226 CE dev'essere valutata alla luce della legislazione comunitaria in vigore alla scadenza del termine che la Commissione ha imposto allo Stato membro di cui trattasi per conformarsi al suo parere motivato (v. sentenze 10 settembre 1996, causa C-61/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3989, punto 42, e 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7773, punto 32).
22 Tuttavia, anche se le conclusioni contenute nel ricorso non possono in via di principio essere estese al di là degli inadempimenti fatti valere nel dispositivo del parere motivato e nella lettera di diffida, ciononostante, allorché una modifica del diritto comunitario interviene nel corso della fase precontenziosa del procedimento, la Commissione è legittimata a far constatare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificata o abrogata, che sono stati confermati da nuove disposizioni. Per contro, l'oggetto della controversia non può essere esteso a obblighi stabiliti dalle nuove disposizioni che non trovano la loro equivalenza nella versione iniziale dell'atto considerato senza incorrere nella violazione delle forme sostanziali della regolarità del procedimento con cui si constata l'inadempimento (v. sentenza Commissione/Italia, cit., punti 36 e 39).
23 Orbene, nella specie è assodato che gli obblighi stabiliti dagli artt. 9, n. 1, 10, n. 3, primo comma, e 11 del regolamento n. 1150/2000 erano già applicati in forza degli artt. 9, n. 1, 10, n. 3, primo comma, e 11 del regolamento n. 1552/89.
24 In tali circostanze, Commissione è legittimata a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000.
Nel merito
Argomenti delle parti
25 La Commissione afferma che dall'estratto conto della Banca d'Italia relativo al mese di maggio 1996 emerge che sul conto n. 414/23200 «CEE - Risorse proprie» è stato accreditato il 30 maggio 1996 un importo di ITL 1 486 594 526. Le tre cifre «442» che avrebbero dovuto figurare tra «1 486» e «594 526» sarebbero state manifestamente omesse. Dall'estratto conto relativo al mese di giugno 1996 risulterebbe che la rimanente somma dovuta, ossia ITL 1 484 936 000 000, è stata accreditata sul conto della Commissione il 27 giugno 1996.
26 Inoltre, tanto sull'ordine di prelevamento fondi del 27 giugno 1996, quanto sulla quietanza n. 16817, pure datata 27 giugno 1996, sarebbe indicata la causale: «a completamento dell'operazione di cui alla quietanza n. 12912 del 30 maggio 1996 di ITL 1 486 594 526». Inoltre, l'estratto conto del mese di giugno 1996 mostrerebbe effettivamente un movimento in entrata in data 27 giugno 1996 corrispondente alla quietanza n. 16817.
27 la Commissione ricorda quindi che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'automatismo previsto dall'art. 11 del regolamento n. 1150/2000, secondo il quale ogni ritardo nelle iscrizioni sul conto della Commissione dà luogo al pagamento di interessi moratori, scatta non appena lo Stato membro interessato accusi un tale ritardo (v., in particolare, sentenza 22 febbraio 1989, causa 54/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 385, punto 12).
28 Quanto alle rettifiche con valore retroattivo, come quelle effettuate dalla Repubblica italiana il 27 giugno 1996, la Commissione sostiene che, da un lato, esse non hanno alcun senso in un contesto finanziario caratterizzato dall'uso di conti infruttiferi e, dall'altro, ammetterle priverebbe di una qualsiasi efficacia pratica l'obbligo del pagamento di interessi di mora.
29 Con riguardo alla destinazione dei conti nn. 435/23203 e 414/23200, la Commissione sostiene che essa non può disporre di alcuna somma depositata sul conto n. 435/23203, che è di competenza esclusiva del Ministero del Tesoro, e che essa non è stata neanche informata dei versamenti effettuati su tale conto. E' solo al momento del trasferimento dei fondi dal conto di transito n. 435/23203 al conto n. 414/23200, intestato alla Commissione, che avverrebbe il passaggio di disponibilità di tali fondi dall'Italia alle Comunità.
30 Il governo italiano rileva anzitutto che, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 321, è stato istituito il conto di transito n. 435/23203, intestato al Ministero del Tesoro, destinato esclusivamente al deposito delle somme a favore delle Comunità, che vengono successivamente trasferite sul conto n. 414/23200 intestato direttamente alla Commissione. Entrambi i conti sarebbero infruttiferi.
31 Una volta versate le somme sul primo dei due conti, il governo italiano in realtà non ne disporrebbe più, in quanto, in base alla precitata regolamentazione, esso potrebbe disporre delle somme affluite sul conto n. 435/23203 esclusivamente a favore delle Comunità. Pertanto, non appena stabilito l'importo dovuto, la somma sarebbe trasferita dal conto di transito n. 435/23203 al conto n. 414/23200 intestato alla Commissione.
32 Orbene, nella fattispecie, la Ragioneria generale dello Stato, con decreto in data 16 maggio 1996, avrebbe autorizzato la spesa di ITL 2 650 miliardi, somma nettamente superiore a quella necessaria, da imputarsi all'apposito capitolo del bilancio dello Stato e da accreditarsi sul conto n. 435/23203, «Ministero del Tesoro - art. 7, D.P.R. 4 luglio 1973, n. 532». Il relativo mandato di pagamento sarebbe stato eseguito il 24 maggio 1996.
33 Sarebbe a questo punto che la Ragioneria generale dello Stato, subito dopo aver autorizzato il trasferimento di fondi fra i due conti con lettera 28 maggio 1996, n. 142798, ne avrebbe dato conferma alla Commissione lo stesso giorno con il fax n. 9835. Vi sarebbe stata infatti disponibilità effettiva di liquidità, stante il precedente versamento effettuato sul conto n. 435/23203, e l'importo preciso spettante alla Commissione a titolo di risorse proprie sarebbe stato indicato nel fax.
34 Il governo italiano considera che, in presenza di un regolare ordine di effettuare il versamento fra i due conti correnti, ossia la lettera 28 maggio 1996, n. 142798, e il successivo ordine di prelevamento fondi della Direzione generale del Tesoro del 29 maggio 1996, l'operazione deve essere considerata regolarmente effettuata, nella misura in cui, ancorché con un importo inesatto, l'ordine di prelevamento dei fondi era regolare. Infatti, secondo un principio generale del diritto italiano, in caso di difformità tra l'importo indicato in lettere e quello in cifre, il primo prevarrebbe. Il governo italiano ritiene che, trattandosi di operazioni tra due conti correnti infruttiferi all'interno della medesima Amministrazione statale ed aventi la stessa finalità, l'inesatta indicazione dell'importo in cifre costituisca un mero errore materiale, avente un'incidenza puramente interna, normalmente rettificabile senza ripercussioni sulla regolarità dell'operazione.
35 Quanto alla giurisprudenza citata dalla Commissione relativa agli effetti di un accreditamento tardivo delle risorse proprie sul conto aperto a suo nome, il governo italiano sostiene che i casi oggetto di detta giurisprudenza erano diversi da quello oggetto della causa in esame. Infatti, la sola questione controversa nel caso di specie sarebbe quella rappresentata dalla tempestività della messa a disposizione delle risorse proprie, in presenza di un mero errore materiale, rettificato subito a seguito del suo accertamento, e non di un errore di diritto.
36 Infine, il governo italiano fa valere che l'errore materiale commesso dai tesorieri italiani nella registrazione dell'operazione contabile che era stata loro ordinata, da un lato, non ha prodotto alcun danno alla Commissione e, dall'altro, non ha prodotto neppure un vantaggio per lo Stato italiano.
37 Pertanto, il governo italiano conclude che, trattandosi di un errore meramente materiale e in mancanza di un qualsiasi intento elusivo da parte sua, il ricorso dev'essere respinto.
Giudizio della Corte
38 Nella fattispecie è assodato fra le parti che la somma di ITL 1 486 422 594 526, fissata dalla Repubblica italiana come dodicesimo delle risorse proprie delle Comunità per il mese di giugno 1996, doveva essere accreditata sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione entro e non oltre il 3 giugno 1996.
39 E' del pari assodato che il 30 maggio 1996 una somma di ITL 1 486 594 526 è stata versata sul conto n. 414/23200 «CEE - Risorse proprie», aperto a nome della Commissione, e che la somma restante dovuta, vale a dire ITL 1 481 936 000 000, è stata versata sul detto conto il 27 giugno 1996.
40 Ne consegue che quest'ultima somma è stata accreditata sul conto della Commissione con un ritardo di 24 giorni.
41 A questo proposito, non ha alcuna rilevanza il fatto che, già il 24 maggio 1996, una somma superiore al fabbisogno sarebbe stata accreditata sul conto di transito n. 435/23203, aperto a nome del Ministero del Tesoro, e che la Repubblica italiana avrebbe potuto disporne solo a favore della Comunità, che l'importo preciso spettante alla Commissione a titolo di risorse proprie per il mese di giugno 1996 fosse indicato sul fax 28 maggio 1996, n. 9835, e che, secondo un principio generale del diritto italiano, in caso di difformità tra l'importo indicato in lettere e quello in cifre, il primo prevarrebbe.
42 Infatti, dagli artt. 9, n. 1, e 10, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1150/2000 risulta chiaramente che le risorse proprie dovute devono essere accreditate sul conto aperto a tale scopo a nome della Commissione al più tardi il primo giorno lavorativo di ciascun mese, e dunque essere direttamente ed effettivamente a disposizione della Commissione a partire da detta data, il che non si era verificato nel caso di specie.
43 Occore ricordare quindi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1989, causa 68/88, Commissione/Grecia, Racc. pag. 2965, punto 17, e 16 maggio 1991, causa C-96/89, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-2461, punto 38), vi è un nesso indissociabile fra l'obbligo di accertare le risorse proprie comunitarie, l'obbligo di accreditarle sul conto della Commissione entro i termini stabiliti e, infine, quello di versare interessi di mora.
44 Tali interessi di mora, previsti dall'art. 11 del regolamento n. 1150/2000, sono dovuti per ogni ritardo e sono esigibili qualunque sia la ragione per cui l'iscrizione sul conto della Commissione è stata effettuata con ritardo (v., in particolare, sentenze 22 febbraio 1989, Commissione/Italia, già citata, punto 12, e 12 settembre 2000, causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-6355, punto 78).
45 Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, ne consegue, da un lato, che non si deve distinguere fra il caso in cui il ritardo è dovuto a un errore materiale e quello in cui esso è dovuto ad un errore giuridico e, dall'altro, che la natura non intenzionale del ritardo nell'accreditamento non può eliminare l'obbligo di versare interessi di mora (v., in questo senso, sentenza 18 dicembre 1986, causa 93/85, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 4011, punti 34 e 37).
46 Del pari, il fatto che la somma restante dovuta sia stata accreditata con giorno di valuta 30 maggio 1996 sul conto n. 414/23200 non rileva al riguardo. Infatti, come giustamente ha rilevato la Commissione, non soltanto siffatte rettifiche con effetto retroattivo non hanno alcun senso in un ambito finanziario caratterizzato dall'uso dei conti infruttiferi, ma, inoltre, il fatto di ammetterle priverebbe di qualsiasi efficacia pratica l'obbligo di versamento di interessi di mora.
47 Quanto all'argomento del governo italiano relativo alla mancanza di pregiudizio per la Commissione, è sufficiente ricordare che l'inosservanza da parte di uno Stato membro di un obbligo imposto da una norma di diritto comunitario costituisce di per sé un inadempimento ed è irrilevante la considerazione che tale inosservanza non abbia prodotto effetti negativi (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-150/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-259, punto 22, e 15 giugno 2000, causa C-348/97, Commissione/Germania, Racc. pag. I-4429, punto 62), al pari della considerazione che esso non ha procurato vantaggi per lo Stato membro di cui trattasi.
48 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo messo a disposizione della Commissione la somma di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento n. 1150/2000 e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo in applicazione dell'art. 11 di detto regolamento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 10 e 11 del predetto regolamento che, a partire dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento n. 1552/89, avente identico oggetto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese e questa è rimasta soccombente, essa deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo messo a disposizione della Commissione delle Comunità europee l'importo di ITL 1 484 936 000 000 a titolo di risorse proprie entro il termine previsto dagli artt. 9 e 10 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e rifiutando di pagare gli interessi di mora dovuti su tale importo ai sensi dell'art. 11 dello stesso regolamento, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 9, 10 e 11 del regolamento n. 1150/2000, che dal 31 maggio 2000 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, avente identico oggetto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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