Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-365/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.B. Wainwright e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), il quale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32), e, in particolare, in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, di tale direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. S. von Bahr, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e A. La Pergola, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 dicembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997; in prosieguo: la «legge n. 128/98»), il quale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 76/768»), e, in particolare, in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, di tale direttiva.
Il contesto normativo
La normativa comunitaria
2 L'art. 6 della direttiva 76/768 mira ad armonizzare le indicazioni che debbono figurare sui recipienti e sugli imballaggi dei prodotti cosmetici.
3 Il detto art. 6 dispone, al n. 1, lett. g), terzo trattino, che «[i] composti odoranti e aromatici e le loro materie prime vengono indicati con il termine "profumo" o "aroma"», senza menzionare alcuna ulteriore indicazione obbligatoria.
La normativa italiana
4 L'art. 28 della legge n. 128/98 impone l'obbligo di indicare espressamente sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono.
Il procedimento precontenzioso
5 Conformemente alla procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto la Repubblica italiana in condizioni di presentare le proprie osservazioni, ha inviato a quest'ultima, con lettera 14 luglio 1999, un parere motivato, invitandola a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, della direttiva 76/768 entro un termine di due mesi dalla notifica di tale parere.
6 Il governo italiano ha risposto alla Commissione, con lettera in data 3 novembre 1999, facendo riferimento al progetto di adozione di una disposizione diretta ad eliminare l'obbligo previsto dall'art. 28 della legge n. 128/98.
7 La Commissione, non avendo successivamente ricevuto dal governo italiano alcuna informazione che le permettesse di concludere che una disposizione siffatta era stata definitivamente adottata ed era entrata in vigore, ha deciso di presentare l'odierno ricorso.
Sul ricorso
8 La Commissione fa valere che l'art. 28 della legge n. 128/98, impedendo la libera commercializzazione nel territorio italiano dei prodotti cosmetici non recanti la menzione dell'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, introduce una prescrizione supplementare, non prevista dalla direttiva 76/768 e pertanto vietata da quest'ultima.
9 Nel suo controricorso, il governo italiano dichiara di non contestare la censura mossa nei suoi confronti dalla Commissione e fa presente che una disposizione diretta ad abrogare l'obbligo previsto dall'art. 28 della legge n. 128/98 è destinata ad essere inserita nel disegno di legge comunitaria per l'anno 2001.
10 Alla luce di tali fatti, occorre constatare che la Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge n. 128/98, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, della direttiva 76/768.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), il quale prevede l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti cosmetici l'origine naturale o artificiale delle essenze dei profumi o degli aromi che essi contengono, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 6, n. 1, lett. g), terzo trattino, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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