Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art. 226 CE)
2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-366/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Tricot e P. Panayotopoulos, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. J. Faltz, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare o, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CE,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare o, in subordine, di comunicare alla Commissione, entro il termine prescritto, i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CE.
2 La direttiva 97/11 modifica ed integra la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), allo scopo di garantire che quest'ultima venga applicata in modo sempre più omogeneo ed efficace. La direttiva 97/11 stabilisce, all'art. 3, n. 1, primo comma, che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro e non oltre il 14 marzo 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.
3 La Commissione, non avendo ricevuto dal Granducato di Lussemburgo informazioni in merito alle disposizioni da quest'ultimo adottate per conformarsi alla direttiva 97/11 e non disponendo di ulteriori elementi che le consentissero di concludere che il detto Stato membro aveva preso i provvedimenti necessari a tale scopo, decideva di avviare contro tale Stato la procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE. A tal fine, la Commissione inviava al Granducato di Lussemburgo, in data 5 agosto 1999, una lettera di diffida, concedendogli un termine di due mesi per presentare le proprie osservazioni.
4 Il 23 novembre 1999 il governo lussemburghese trasmetteva alla Commissione un progetto di regolamento, approvato il 30 aprile 1999, riguardante la valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati. Nella lettera di accompagnamento veniva precisato che tale progetto era stato sottoposto per parere al Conseil d'État (Consiglio di Stato). Nella detta lettera veniva inoltre indicato che la base giuridica del regolamento sarebbe stata costituita dalla legge 10 giugno 1999, in materia di impianti classificati (Mémorial A 1999, pag. 1904).
5 La Commissione, ritenendo che la detta legge non trasponesse la direttiva 97/11, bensì consentisse soltanto di adottare le misure necessarie per tale trasposizione, inviava al Granducato di Lussemburgo, con lettera 26 gennaio 2000, un parere motivato, con il quale rinnovava i rilievi già formulati ed invitava il detto Stato membro a conformarsi a tale parere nel termine di due mesi.
6 Con lettera 17 aprile 2000, il governo lussemburghese rispondeva affermando che il progetto di regolamento si trovava ancora in fase di esame dinanzi al Conseil d'État.
7 Sulla scorta di tali circostanze, la Commissione ha presentato l'odierno ricorso.
8 Il 14 novembre 2000 il Conseil d'État ha pronunciato un parere che ha indotto il governo lussemburghese a modificare il proprio progetto di regolamento. Nel suo controricorso il governo lussemburghese ha fatto presente che un progetto di regolamento modificato avrebbe dovuto essere sottoposto al Conseil de gouvernement (Comitato consultivo del governo) all'inizio del 2001 e che il regolamento avrebbe potuto essere emanato nel corso del primo semestre di tale anno.
9 Il governo lussemburghese non contesta, nel suo controricorso, il fatto che la trasposizione della direttiva 97/11 non sia stata ancora realizzata, ma fa valere che sono stati adottati tutti i provvedimenti perché tale trasposizione venga effettuata quanto prima e che, pertanto, la Commissione dovrebbe presto essere indotta a rinunciare al proprio ricorso. La buona volontà del detto governo sarebbe dimostrata dal fatto che per l'adozione del regolamento menzionato al punto precedente deve essere seguita la procedura d'urgenza, che un progetto di legge diretto alla trasposizione della medesima direttiva in materia di costruzione di strade è quasi ultimato e che, seppur non trasposta, la detta direttiva viene rispettata dal Ministère des Travaux publics (Ministero dei lavori pubblici).
10 Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, da un lato, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26) e, dall'altro, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2000, causa C-374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-10799, punto 13).
11 Pertanto, posto che il Granducato di Lussemburgo non nega di non aver adottato, nel termine impartito col parere motivato, i provvedimenti di attuazione necessari per conformarsi alla direttiva 97/11, il ricorso per inadempimento deve ritenersi fondato.
12 Inoltre, la constatazione dell'inadempimento già di per sé osta a che venga accolta la domanda delle autorità lussemburghesi di sospendere il procedimento in attesa di un'ipotetica rinuncia da parte della Commissione (sentenza 16 dicembre 1999, causa C-47/99, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-8999, punto 12).
13 Da quanto sopra consegue che il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 97/11, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva e dal Trattato CE.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Granducato di Lussemburgo, avendo omesso di adottare entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, è venuto meno agli obblighi impostigli dall'art. 3, n. 1, primo comma, di tale direttiva e dal Trattato CE.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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