Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-368/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Svezia, rappresentato dal sig. A. Kruse, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Svezia, non avendo emanato tutti i provvedimenti utili per curare che la qualità delle acque di balneazione fosse conforme ai valori limite previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo emanato tutti i provvedimenti utili per curare che la qualità delle acque di balneazione fosse conforme ai valori limite fissati dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva.
2 L'art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intendono per:
a) "acque di balneazione" le acque, o parte di esse, dolci correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione:
- è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri
oppure
- non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti».
3 Secondo l'art. 3, n. 1, della direttiva, «gli Stati membri stabiliscono per tutte le zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato».
4 Secondo l'art. 3, n. 2, della direttiva, «i valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato». In quest'ultimo figurano 19 parametri, nonché valori limite tassativi per la maggior parte di tali parametri.
5 Dall'art. 4, n. 1, della direttiva risulta che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché, entro un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della medesima direttiva, la qualità delle acque di balneazione sia resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3.
6 L'art. 6, n. 1, della direttiva precisa che le autorità competenti degli Stati membri effettuano i campionamenti per i quali la frequenza minima è fissata nell'allegato della direttiva. Nel suddetto allegato si precisano la frequenza dei campionamenti minimi nonché il metodo di analisi e di ispezione da applicare per ciascuno dei 19 parametri in esso contenuti.
7 L'art. 13 della direttiva, modificato dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), stabilisce che ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.
8 Per quanto riguarda il Regno di Svezia, la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio 1995 in forza dell'art. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1).
9 Le autorità svedesi hanno trasmesso alla Commissione relazioni riguardanti l'applicazione della direttiva per le stagioni balneari 1995, 1996, 1997 e 1998. La Commissione vi ha rilevato diverse lacune nell'applicazione della direttiva. Quindi, con lettera di diffida 4 agosto 1999, essa ha richiamato l'attenzione del governo svedese su tali inadempimenti e l'ha invitato a trasmetterle le sue osservazioni in proposito.
10 In detta lettera la Commissione rilevava, in primo luogo, che, durante la stagione balneare 1995, solo il 44,8% delle zone di balneazione in acque marine svedesi e il 62,3% delle zone di balneazione in acque dolci svedesi rispettavano i valori limite tassativi specificati nella colonna I dell'allegato della direttiva; tali cifre erano rispettivamente 55,8% e 62,7% per il 1996, 71,6% e 54,4% per il 1997 e 84,9% e 74% per il 1998. La Commissione ne concludeva che nel 1998 il Regno di Svezia non aveva adempiuto l'obbligo, previsto dall'art. 4, n. 1, della direttiva, di adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare, entro il 1° gennaio 1995, la conformità delle acque di balneazione ai valori tassativi fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva.
11 La Commissione osservava, in secondo luogo, che nel 1995 le operazioni di campionamento non erano state effettuate con la frequenza minima prevista dalla direttiva nel 54,4% delle zone di balneazione in acque marine svedesi e nel 37,4% delle zone di balneazione in acque dolci svedesi; tali cifre erano rispettivamente 42,2% e 36,7% nel 1996, 10,5% e 21,3% nel 1997 e 10,3% e 23,2% nel 1998. La Commissione concludeva quindi che il Regno di Svezia non aveva adempiuto l'obbligo previsto dall'art. 6, n. 1, della direttiva non effettuando, in talune zone di balneazione, campionamenti con la frequenza minima prevista dall'allegato della direttiva.
12 Il governo svedese ha risposto con lettera 12 ottobre 1999 facendo presente, in particolare, di aver deciso, il 7 ottobre 1999, di predisporre un piano di azione per definire i provvedimenti che avrebbero dovuto essere adottati, oltre a quelli già esistenti, per adempiere gli obblighi derivanti dalla direttiva.
13 Ritenendo che non fossero stati adottati i provvedimenti prescritti per garantire una qualità delle acque di balneazione conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva e per rispettare la frequenza minima dei campionamenti, il 26 gennaio 2000 la Commissione ha inviato al Regno di Svezia un parere motivato in cui gli addebitava la trasgressione degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva e lo invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro due mesi a decorrere dalla notifica del medesimo.
14 Le autorità svedesi hanno risposto con lettere 17 marzo e 26 maggio 2000 precisando i provvedimenti che intendevano adottare per garantire l'osservanza della direttiva.
15 La Commissione ha cionondimeno ritenuto che l'infrazione persistesse ed ha quindi proposto il ricorso in oggetto.
16 Nel controricorso il Regno di Svezia rileva che i campionamenti effettuati nel 1999 e nel 2000 indicano che, tranne poche eccezioni, la qualità delle acque di balneazione svedesi è conforme alla direttiva, ma ammette senza riserve l'esistenza di una violazione dell'art. 4, n. 1, della stessa direttiva per quanto riguarda la frequenza dei campionamenti.
17 Va rilevato che, secondo i dati forniti alla Corte e non contestati dalle autorità svedesi, la qualità delle acque di balneazione svedesi non è stata resa conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva entro il termine impartito nel parere motivato. Inoltre, va osservato che, in talune zone di balneazione, le operazioni di campionamento non sono state effettuate secondo la frequenza minima prevista dalla direttiva, senza che le autorità svedesi abbiano emanato provvedimenti per porvi rimedio entro il termine stabilito nel parere motivato.
18 Quindi, si deve dichiarare che, non avendo emanato tutte le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Svezia, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato tutte le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite tassativi previsti dalla direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, e non avendo rispettato le frequenze minime dei campionamenti previste dalla stessa direttiva, il Regno di Svezia è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi degli artt. 4, n. 1, e 6, n. 1, della detta direttiva.
2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
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