Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-370/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato e/o comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato e/o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, pag. 25), e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49 (GU L 335, pag. 45), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, della direttiva 96/49 e dell'art. 2, n. 1, della direttiva 96/87, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive anteriormente al 1° gennaio 1997 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Rilevando che le direttive 96/49 e 96/87 non erano state trasposte nel diritto irlandese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per indempimento. Dopo aver intimato all'Irlanda di presentare le proprie osservazioni, la Commissione, in data 27 gennaio e 1° febbraio 2000, ha emesso due pareri motivati in cui invitava tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla loro notifica.
4 Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui la trasposizione delle dette direttive sarebbe stata portata a termine, la Commissione ha proposto il ricorso in oggetto.
5 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 10 CE e dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che l'Irlanda avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87.
6 L'Irlanda, che non contesta l'inadempimento, fa presente che la trasposizione di tali direttive è in corso.
7 Dal momento che la trasposizione delle direttive 96/49 e 96/87 non è avvenuta entro il termine prescritto, si deve ritenere fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
8 Pertanto, occorre dichiarare che l'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive 96/49 e 96/87, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
9 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/49/CE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e alla direttiva della Commissione 13 dicembre 1996, 96/87/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza delle dette direttive.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
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