Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Atti delle istituzioni Direttive Attuazione da parte degli Stati membri Necessità di trasposizione precisa Inesistenza in uno Stato membro di un'attività presa in considerazione da una direttiva Irrilevanza Eccezione Motivi geografici
(Art. 249, terzo comma, CE)
Massima
$$L'inesistenza, in un determinato Stato membro, d'una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva. Solo laddove la trasposizione di una direttiva sia priva d'oggetto per ragioni geografiche essa non si impone.
( v. punti 11, 13 )
Parti
Nella causa C-372/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Irlanda, rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 25 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235, pag. 6; in prosieguo: la «direttiva»), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma della detta direttiva.
2 La direttiva ha lo scopo di favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali di treni ad alta velocità nonché l'accesso a tali reti.
3 L'art. 23, n. 1, della direttiva prevede che gli Stati membri, non oltre trenta mesi dopo la sua entrata in vigore, adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi e ne informano prontamente la Commissione.
4 L'art. 25 della direttiva dispone che essa «entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee». Tale direttiva è stata pubblicata il 17 settembre 1996 ed è quindi entrata in vigore l'8 ottobre 1996; il termine per la trasposizione è spirato pertanto l'8 aprile 1999.
5 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione dopo aver invitato l'Irlanda a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 27 gennaio 2000, ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi incombentigli a norma di tale direttiva, entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
6 Con lettera in data 14 aprile 2000 l'Irlanda ha chiarito che la direttiva sarebbe stata trasposta entro il 31 agosto 2000. Poiché la direttiva a tale data non è stata trasposta, la Commissione ha presentato il ricorso in esame.
7 La Commissione sostiene che, non avendo adottato i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 10, primo comma, CE, e 249, terzo comma, CE, nonché ai sensi della direttiva.
8 L'Irlanda ammette di non aver trasposto la direttiva entro il termine impartito da quest'ultima.
9 Il governo irlandese sottolinea tuttavia che alcun treno ad alta velocità è attualmente operativo in Irlanda, né lo sarà in un futuro prevedibile. Inoltre le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), previste nel Capitolo II della direttiva, non sarebbero ancora state approvate né definitivamente realizzate.
10 Occorre al riguardo constatare che la direttiva non è stata ancora trasposta in Irlanda, come ha ammesso il governo irlandese.
11 Come ha sottolineato l'avvocato generale nel paragrafo 6 delle sue conclusioni, è irrilevante che nessun treno ad alta velocità sia operativo in Irlanda. Infatti, l'inesistenza, in un determinato Stato membro, d'una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva (sentenza 16 novembre 2000, causa C-214/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-9601, punto 22).
12 Occorre infatti che tutti i soggetti di diritto in Irlanda, al pari degli altri soggetti di diritto nella Comunità, conoscano i loro diritti e i loro obblighi allorché sarà, eventualmente, creato e operante in tale Stato membro un sistema ferroviario ad alta velocità.
13 Solo laddove la trasposizione di una direttiva sia priva d'oggetto per ragioni geografiche essa non si impone (v., in tal senso, sentenza 7 luglio 1987, causa 420/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2983, punto 5). Ciò non è però il caso in Irlanda, come risulta dalla carta 3.7 che compare nell'allegato I della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, 1692/96/CE, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 228, pag. 1).
14 Per quanto riguarda le STI, non risulta dai termini della direttiva e, in particolare, dall'art. 23, che la loro elaborazione fosse un presupposto per la trasposizione della direttiva.
15 Ne consegue che il fatto che le STI non sono ancora state adottate è ininfluente per valutare l'esistenza di un inadempimento da parte dell'Irlanda.
16 Poiché la trasposizione della direttiva non è stata realizzata nel termine prescritto, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
17 Si deve pertanto dichiarare che l'Irlanda, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
18 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, l'Irlanda, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) L'Irlanda, non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù della stessa direttiva.
2) L'Irlanda è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy