Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
(Art. 226)
Parti
Nella causa C-376/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvlbaek e R. Amorosi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, le relazioni di cui all'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), e di cui all'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), così come modificata dalla direttiva 91/692, entro il termine fissato dalle dette disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria l'11 ottobre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, le relazioni di cui all'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48; in prosieguo: la «direttiva 75/439 come modificata»), e di cui all'art. 12 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), così come modificata dalla direttiva 91/692 (in prosieguo: la «direttiva 75/442 come modificata»), entro il termine fissato dalle dette disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza delle dette direttive.
2 Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 91/692 tende a razionalizzare ed a migliorare su base settoriale le disposizioni relative alla trasmissione d'informazioni ed alla pubblicazione di relazioni concernenti talune direttive comunitarie nel campo della protezione dell'ambiente.
3 L'art. 5 della direttiva 91/692 sostituisce il testo delle disposizioni menzionate nell'allegato VI di tale direttiva, tra cui gli artt. 18 della direttiva 75/439 e 12 della direttiva 75/442, con il testo seguente:
«Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 6 della direttiva 91/692/CEE (...). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato.
La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso.
La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri».
4 Conformemente alla procedura prevista all'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver posto la Repubblica italiana in condizioni di presentare le sue osservazioni, ha rivolto, con lettera del 26 gennaio 2000, un parere motivato a tale Stato membro invitandolo a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi in particolare agli obblighi ad esso derivanti dagli artt. 18 della direttiva 75/439, come modificata, e 12 della direttiva 75/442, come modificata, per il periodo compreso tra il 1995 e il 1997, entro un termine di due mesi dalla notifica di tale parere.
5 Non avendo ricevuto alcuna risposta da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda le relazioni previste da tali disposizioni delle direttive 75/439 e 75/442 come modificate, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.
6 La Commissione fa valere di aver adottato, con la sua decisione 24 ottobre 1994, 94/741/CE, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692; GU L 296, pag. 42), i questionari relativi alle direttive 75/439 e 75/442 come modificate. Gli Stati membri sarebbero stati quindi tenuti a comunicare alla Commissione le prime relazioni relative al periodo 1995-1997 entro e non oltre il 30 settembre 1998.
7 Per quanto riguarda la relazione relativa ai rifiuti, di cui all'art. 12 della direttiva 75/442 come modificata, la Commissione asserisce di averne preso conoscenza alla lettura degli allegati al controricorso. Poiché tale relazione corrisponde ai criteri fissati dalla direttiva 75/442 come modificata ed è conforme al questionario predisposto dalla Commissione, quest'ultima dichiara di rinunciare agli atti per quanto riguarda la detta direttiva.
8 Per quanto riguarda la relazione relativa agli oli usati, di cui all'art. 18 della direttiva 75/439 come modificata, la Commissione avrebbe ricevuto dal Ministero dell'Industria italiano, il 18 dicembre 2000, una relazione concernente gli anni 1995 e 1996. Nessuna informazione sarebbe stata tuttavia fornita per il 1997 e le informazioni fornite per gli anni 1995 e 1996 non risponderebbero alle esigenze derivanti dal questionario predisposto dalla Commissione. La comunicazione di tale relazione non varrebbe quindi a far venir meno l'inosservanza dell'art. 18 della direttiva 75/439 come modificata.
9 Il governo italiano non contesta le conclusioni della Commissione.
10 Di conseguenza si deve, da una parte, constatare che, avendo la Commissione desistito dal ricorso nei limiti in cui esso riguarda la direttiva 75/442 come modificata, non occorre statuire sul capo della sua domanda relativo a tale direttiva.
11 D'altra parte, poiché la relazione di cui all'art. 18 della direttiva 75/439 come modificata, relativa al periodo 1995-1997, non è stata trasmessa entro il termine fissato da tale disposizione, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato per quanto riguarda tale direttiva.
12 Occorre di conseguenza dichiarare che, avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, entro il termine fissato dall'art. 18 della direttiva 75/439 come modificata, la relazione di cui alla detta disposizione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conformemente all'art. 69, n. 5, di tale regolamento, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Da un lato, la Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. D'altro lato, quest'ultima è rimasta soccombente quanto alla parte del ricorso relativa alla direttiva 75/439 come modificata e non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese per la parte del ricorso che ha formato oggetto di rinuncia agli atti, cioè quella relativa alla direttiva 75/442 come modificata. Pertanto la Repubblica italiana va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Avendo omesso di trasmettere alla Commissione, per il periodo 1995-1997, entro il termine fissato dall'art. 18 della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, la relazione di cui alla detta disposizione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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