Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Attribuzione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo - Beneficiari - Produttori che hanno ricevuto l'azienda «per via analoga all'eredità» - Nozione - Azienda data in affitto al coniuge dell'erede designato, a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal de cuius - Inclusione - Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 3, n. 1, secondo comma, secondo trattino]
Massima
$$I termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 1639/91, devono essere interpretati nel senso che ricomprendono il produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata locata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dal locatore sempreché dal complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano tale locazione risulti che:
- tale contratto miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda a favore dell'erede designato e non alla realizzazione del valore di mercato della medesima da parte del de cuius, e che
- i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturati in modo tale che il favor che il de cuius intende procurare al proprio erede sia garantito in termini durevoli, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.
( v. punto 37 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-384/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Heinrich Bredemeier
e
Landwirtschaftskammer Hannover,
con l'intervento di:
Wilhelm Wieggrebe
e
Irmtraut Bredemeier,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, dai sigg.ri R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per i sigg.ri Bredemeier e Wieggrebe, e per la sig.ra Bredemeier, dall'avv. K.-L. Grages, Rechtsanwalt,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 28 agosto 2000, pervenuta alla Corte il 20 ottobre seguente, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), nel testo modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. Bredemeier e la Landwirtschaftskammer Hannover in ordine all'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico in base al regime di prelievo supplementare sul latte.
Contesto normativo
3 Il regolamento (CEE) n. 1078/77, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), adottato dal Consiglio il 17 maggio 1977, prevedeva il versamento di un premio ai produttori che si impegnassero, per un periodo di cinque anni, a non commercializzare latte o latticini ovvero a riconvertire le mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carne.
4 Il 31 marzo 1984 il Consiglio emanava i regolamenti (CEE) nn. 856/84, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), e 857/84. I detti regolamenti istituivano, a partire dal 1° aprile 1984, un regime di prelievi supplementari sul latte che obbligavano ogni produttore di latte, pena l'applicazione di un prelievo supplementare, a commercializzare solo i quantitativi di latte corrispondenti alla quota latte attribuitagli (in prosieguo: il «quantitativo di riferimento»). Tale quota corrisponde al quantitativo di latte prodotto nel corso di un anno di riferimento, che per la Repubblica federale di Germania è stato individuato nel 1983.
5 I produttori che, in adempimento dell'obbligo derivante dal regolamento n. 1078/77, non avevano prodotto latte durante il detto anno di riferimento erano esclusi dal regime delle relative quote.
6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321), e causa 170/86, Von Deetzen I (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84 nella parte in cui non prevedeva l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non avevano consegnato latte nell'anno di riferimento dello Stato membro interessato.
7 Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento n. 857/84 (GU L 84, pag. 2), era diretto a dare esecuzione alle menzionate sentenze Mulder e Von Deetzen I, aggiungendo, inoltre, un art. 3 bis al regolamento n. 857/84. Tale disposizione consentiva, in presenza di taluni requisiti, la concessione di un quantitativo di riferimento specifico alla categoria dei produttori precedentemente esclusi dal regime delle quote latte.
8 Le modalità di applicazione della disciplina indicata al punto precedente venivano stabilite con il regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), nel testo modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1546/88»), il quale aggiungeva al regolamento n. 1546/88 un nuovo art. 7 bis ai sensi del quale, segnatamente, in caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante operazione ad essa analoga, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 viene trasferito, a norma dell'art. 7, primo e terzo comma, del regolamento medesimo, al produttore che rilevi l'azienda, purché questi si obblighi a rispettare gli impegni assunti dal suo predecessore.
9 Con la sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Racc. pag. I-1647), la Corte ha affermato che l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, come modificato dal regolamento n. 764/89, deve essere interpretato nel senso che è consentita, alle condizioni ivi stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77.
10 Inoltre, ai punti 38 e 39 della sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen II (Racc. pag. I-5119), la Corte ha interpretato la nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88, nel senso che essa si riferisce, a prescindere dalla forma giuridica nella quale venga effettuata, a qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria, comprendendo quindi, in particolare, le operazioni effettuate fra un produttore ed il suo erede presunto e aventi ad oggetto l'azienda considerata, purché l'operazione di cui trattasi sia strutturata in modo tale che, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius. Tale ipotesi ricorre quando le clausole del contratto sottostante all'operazione di cui trattasi siano atte a porre l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato.
11 L'art. 3 bis, nn. 1, primo trattino, e 2, del regolamento n. 857/84, nel testo modificato dal regolamento n. 764/89, veniva a sua volta annullato dalle sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).
12 Al fine di conformarsi alle menzionate sentenze Spagl e Pastätter, il Consiglio emanava il regolamento n. 1639/91, contenente un nuovo testo del detto art. 3 bis, ai sensi del quale è consentita parimenti l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ai produttori che, sino a quel momento, si siano trovati nell'impossibilità di rilevare l'azienda lattiera in base alle condizioni dichiarate illegittime nelle menzionate sentenze Spagl e Pastätter.
13 Nel primo considerando del regolamento n. 1639/91 si afferma inoltre che, a seguito dell'interpretazione del detto art. 3 bis «data dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-314/89 [sentenza Rauh, citata supra], occorre consentire ai produttori che hanno ripreso l'azienda lattiera per via ereditaria o per via analoga all'eredità e che non hanno introdotto domanda tra il 29 marzo e il 29 giugno 1989 o la cui domanda è stata respinta, di introdurre o rintrodurre una domanda».
14 In tal senso, il regolamento n. 1639/91 ha aggiunto all'art. 3 bis, n. 1, del regolamento n. 857/84 un secondo comma che così recita:
«Il produttore:
(...)
- che ha ricevuto l'azienda in eredità o per via analoga all'eredità dopo la scadenza dell'impegno assunto ai sensi del regolamento (CEE) n. 1078/77 dall'autore della successione ma prima del 29 giugno 1989,
ottiene provvisoriamente, dietro sua richiesta presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal 1° luglio 1991, un quantitativo di riferimento specifico alle condizioni fissate alle lettere a), b) e d)».
Causa principale e questione pregiudiziale
15 Il sig. Bredemeier è un produttore di latte che dal 1° ottobre 1986 ha preso in affitto a tempo indeterminato, per mezzo di una serie di successivi contratti, l'azienda agricola del suocero, azienda che gestisce ora assieme al coniuge. Il suocero, abitante unitamente alla figlia ed al marito di questa nell'azienda agricola dei medesimi e da essi assistito, aveva assunto, all'inizio degli anni '80, un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, impegno scaduto il 10 giugno 1985, vale a dire prima che il sig. Bredemeier prendesse l'azienda in locazione.
16 Secondo quanto affermato dal sig. Bredemeier dinanzi al giudice a quo, il canone di affitto ammontava, detratta la somma di DEM 3 600 annui versati a titolo di locazione degli edifici dell'azienda, a DEM 500 per ettaro, laddove il prezzo di affitto all'epoca usualmente praticato nel mercato era di DEM 800 - DEM 1 000 per ettaro. Il detto giudice rilevava che l'affitto era stato concluso a condizioni che collocavano il sig. Bredemeier in una situazione nettamente migliore a quella degli operatori che rilevino un'azienda analoga alle condizioni di mercato.
17 Nel giugno del 1989 ed in data 26 settembre 1991 - dunque, per quanto attiene a quest'ultima data, entro il termine di tre mesi di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 - il sig. Bredemeier presentava alla Landwirtschaftskammer Hannover due domande di attribuzione di un quantitativo di riferimento provvisorio per l'azienda cedutagli in locazione dal suocero. A seguito del rigetto di tali due domande, proponeva rispettivi ricorsi dinanzi al Verwaltungsgericht competente; in tali giudizi intervenivano a suo sostegno anche il coniuge ed il suocero. A seguito di riunione, i due ricorsi venivano respinti con sentenza 20 ottobre 1993.
18 Avverso tale sentenza il sig. Bredemeier interponeva appello dinanzi al Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht.
19 Nell'esame della questione se un quantitativo di riferimento specifico avrebbe dovuto essere concesso al sig. Bredemeier ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, il detto giudice rileva che l'azienda di cui trattasi non è stata trasmessa al sig. Bredemeier a titolo di erede presunto - questione esaminata dalla Corte nella menzionata sentenza Von Deetzen II -, atteso che l'erede dell'azienda del produttore non è l'affittuario, bensì il coniuge del medesimo.
20 Il giudice a quo non esclude tuttavia che - tenuto conto dei legami familiari esistenti tra il sig. Bredemeier, il coniuge ed il suocero, convivente nell'azienda agricola dei medesimi e da questi assistito - l'azienda sia stata rilevata «per via analoga all'eredità», ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, considerato tanto più che l'azienda era stata ceduta in affitto al sig. Bredemeier a condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle di mercato e che, conseguentemente, ricorrevano i requisiti indicati ai punti 38 e 39 della menzionata sentenza Van Deetzen II.
21 Ciò premesso, il Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se un'azienda agricola possa considerarsi ricevuta per "via analoga all'eredità", ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857 (GU L 90, pag. 13), come emendato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), quando, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione, assunto dal produttore in forza del regolamento (CEE) n. 1078/77, l'azienda sia da questi concessa in locazione al marito dell'erede designata, anteriormente al 29 giugno 1989, a condizioni più favorevoli rispetto alle normali condizioni praticate sul mercato».
In ordine alla questione pregiudiziale
22 Con la questione pregiudiziale il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se i termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, debbano essere interpretati nel senso che ricomprendano un produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta in locazione a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, ma anteriormente al 29 giugno 1989.
23 Si deve rilevare, in limine, che nella sentenza Von Deetzen II, menzionata supra, la Corte ha proceduto all'interpretazione della nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88.
24 E' pur vero che, come rilevato dall'avvocato generale ai punti 13-15 delle proprie conclusioni, la detta disposizione non riguardava l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico al produttore che avesse ricevuto l'azienda per trasmissione ereditaria o per via analoga all'eredità, bensì atteneva al trasferimento del quantitativo di riferimento specifico, di cui l'azienda fosse già in possesso, al produttore cui l'azienda stessa fosse stata poi trasmessa per successione ereditaria, o per via analoga all'eredità e che, inoltre, tale disposizione presentava, in talune versioni linguistiche del regolamento, un tenore leggermente diverso da quello della disposizione oggetto del presente rinvio pregiudiziale.
25 Tuttavia, nella menzionata sentenza Rauh, la Corte ha sostanzialmente utilizzato i termini impiegati nell'art. 7 bis del regolamento n. 1546/88 per interpretare l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nel testo risultante dal regolamento n. 764/89. In tal senso, ai punti 12 e 25 della detta sentenza la Corte ha affermato che quest'ultima disposizione consente, alle condizioni ivi stabilite, l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico ad un produttore che abbia rilevato un'azienda per trasmissione ereditaria o per causa affine successivamente alla scadenza di un impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa ai sensi del regolamento n. 1078/77, nonostante il fatto che questi non fosse già titolare di tale quantitativo di riferimento specifico.
26 Dal primo considerando del regolamento n. 1639/91 emerge che, al fine di conformarsi all'interpretazione accolta dalla Corte nella menzionata sentenza Rauh, il legislatore comunitario ha fatto riferimento, nell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, al produttore che abbia ricevuto l'azienda per via ereditaria o per «via analoga all'eredità».
27 Ciò premesso, si deve ritenere che quest'ultima locuzione sia equivalente alla locuzione «operazione analoga alla successione ereditaria», di cui all'art. 7 bis, primo comma, del regolamento n. 1546/88. Pertanto, l'interpretazione accolta dalla Corte nella sentenza Von Deetzen II, menzionata supra, con riguardo alla nozione di «operazione analoga alla successione ereditaria» ai sensi di quest'ultima disposizione, è parimenti applicabile alla corrispondente locuzione di cui all'art. 3 bis del regolamento n. 857/84.
28 Si deve pertanto affermare che la locuzione «via analoga all'eredità» riguarda, indipendentemente dalla forma giuridica con cui venga effettuata, qualunque operazione che comporti effetti analoghi a quelli della successione ereditaria.
29 Al punto 38 della menzionata sentenza Von Deetzen II, la Corte ha rilevato che si è in presenza di un'operazione di tal genere quando il negozio, in base al suo scopo ed al suo oggetto, miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda da parte dell'erede presunto e non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius. Al successivo punto 39 la Corte ha inoltre precisato che tale ipotesi si verifica quando le clausole del contratto sottostante all'operazione di cui trattasi pongano l'erede presunto in una situazione privilegiata rispetto a quella di un operatore che rilevi un'azienda analoga in base alle condizioni di mercato.
30 Il subentro in un'azienda può essere pertanto considerato effettuato per via analoga all'eredità solamente quando favorisca l'erede presunto nei termini indicati al punto precedente.
31 E' pur vero che, nella menzionata sentenza Von Deetzen II, la Corte ha proceduto a tali rilievi con riferimento, in particolare, alle operazioni concluse tra un produttore ed il suo erede presunto.
32 Tuttavia, come suggerito anche dall'utilizzazione dell'avverbio «in particolare» di cui al punto 38 della menzionata sentenza Von Deetzen II, tali operazioni non sono le uniche idonee ad avvantaggiare l'erede presunto nel senso indicato dalla Corte nella detta sentenza.
33 In particolare, è ipotizzabile che il complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzino l'operazione di cui trattasi consentano di ritenere che essa miri principalmente non al conseguimento del valore commerciale dell'azienda da parte del de cuius, bensì alla continuazione dell'attività della medesima a favore dell'erede presunto, ancorché quest'ultimo non sia il soggetto che rilevi l'azienda. Al fine di verificare se tale requisito ricorra nel caso in cui l'azienda sia ceduta in locazione a persona diversa dall'erede presunto, occorre prendere in considerazione non solo il canone di locazione convenuto, bensì anche altri elementi, quali la durata del contratto e la possibilità di sua risoluzione riconosciuta alle parti.
34 Nel caso in cui, come nella specie oggetto della causa principale, l'azienda sia ceduta in locazione al coniuge dell'erede designato occorre - come correttamente sottolineato dalla Commissione nelle proprie osservazioni scritte - che i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturati in modo tale che il favor che il de cuius intenda procurare all'erede sia garantito in maniera durevole, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.
35 Spetta al giudice di rinvio accertare, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la locazione oggetto della causa principale, se tale contratto risponda ai requisiti indicati ai due punti precedenti.
36 Si deve tuttavia rilevare a tale riguardo, sulla base delle indicazioni risultanti dagli atti di causa trasmessi alla Corte, che la circostanza che l'azienda di cui trattasi sia stata ceduta in locazione al coniuge dell'erede designato del locatore ad un prezzo di favore rispetto a quello di mercato, nonché il fatto che la detta azienda sia gestita in comune dai due coniugi, costituiscono elementi importanti che depongono a favore dell'assimilazione della locazione di cui trattasi al subentro in un'azienda per via analoga all'eredità, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84.
37 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, i termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento n. 857/84, devono essere interpretati nel senso che ricomprendono il produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, sempreché dal complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano tale locazione risulti che:
- tale contratto miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda a favore dell'erede designato e non alla realizzazione del valore di mercato della medesima da parte del de cuius, e che
- i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturati in modo tale che il favor che il de cuius intende procurare al proprio erede sia garantito in termini durevoli, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
38 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dal Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht con ordinanza 28 agosto 2000, dichiara:
I termini «produttore (...) che ha ricevuto l'azienda (...) per via analoga all'eredità», di cui all'art. 3 bis, n. 1, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639, devono essere interpretati nel senso che ricomprendono il produttore, coniuge dell'erede designato, cui l'azienda sia stata ceduta a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, successivamente alla scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto, ai sensi del regolamento n. 1078/77, dal locatore, dante causa della successione, sempreché dal complesso degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano tale locazione risulti che:
- tale contratto miri principalmente alla continuazione dell'attività dell'azienda a favore dell'erede designato e non alla realizzazione del valore di mercato della medesima da parte del de cuius, e che
- i rapporti giuridici tra le parti del contratto siano strutturati in modo tale che il favor che il de cuius intende procurare al proprio erede sia garantito in termini durevoli, anche in caso di separazione dei coniugi o di cessazione del matrimonio.
Full & Egal Universal Law Academy