Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Atti delle istituzioni - Direttive - Applicazione da parte degli Stati membri - Necessità di garantire l'efficacia delle direttive - Obblighi dei giudici nazionali
[Trattato CE, art. 189, terzo comma (divenuto art. 249, terzo comma, CE)]
2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Assicurazione diretta sulla vita - Direttiva 92/96 - Informazioni che devono essere fornite al contraente - Normativa nazionale che impone l'obbligo di informazione in ordine al carattere generalmente pregiudizievole della risoluzione, della riduzione o del riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita in corso ai fini della sottoscrizione di un nuovo contratto - Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 92/96, art. 31, n. 3)
Massima
1. Anche se, in mancanza di idonea trasposizione nell'ordinamento nazionale, una direttiva non può, di per sé, creare obblighi a carico dei singoli, il giudice nazionale chiamato ad interpretare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi, pertanto, all'art. 189, terzo comma, del Trattato (divenuto art. 249, terzo comma, CE).
( v. punto 18 )
2. L'art. 31, n. 3, della direttiva 92/96, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la proposta di un contratto di assicurazione vita - ovvero, in mancanza della proposta, la polizza - deve informare il contraente del fatto che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita in corso, effettuati in vista della sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione sulla vita, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato. Infatti, le informazioni supplementari che gli Stati membri possono chiedere di fornire in conformità di tale articolo devono essere chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi proposti al contraente. Orbene, non può ritenersi che un'informazione così vaga e generica come quella insita nella detta avvertenza risponda a tali requisiti.
( v. punti 24-25, 30-31 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-386/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour d'appel de Bruxelles (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Axa Royale Belge SA
e
Georges Ochoa,
Stratégie Finance SPRL,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita; GU L 360, pag. 1),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Axa Royale Belge SA, dagli avv.ti Brouhns e C. Schöller, avocats;
- per il sig. Ochoa e la Stratégie Finance SPRL, dall'avv. P.-M. Sprockeels, avocat;
- per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
- per il governo ellenico, dai sigg. M. Apessos e I. Bacopoulos, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra C. Tufvesson e dal sig. B. Mongin, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Axa Royale Belge SA, rappresentata dagli avv.ti M. Brouhns e C. Schöller, del sig. Ochoa e della Stratégie Finance SPRL, rappresentati dall'avv. P.-M. Sprockeels, e della Commissione, rappresentata dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, all'udienza del 20 settembre 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 novembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 17 ottobre 2000, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre seguente, la Cour d'appel de Bruxelles ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l' assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita, GU L 360, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Axa Royale Belge SA e il sig. Ochoa, agente assicurativo, nonché la Stratégie Finance SPRL in merito all'assenza, in talune proposte o polizze di assicurazione sulla vita, di una menzione imposta dalla legge nazionale.
La direttiva
3 L'art. 31 della direttiva recita:
«1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato II, punto A.
2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato II punto B.
3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato II soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato II sono adottate dallo Stato membro dell'impegno».
4 L'allegato II della direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», precisa che le informazioni che debbono essere comunicate al contraente debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione. Il punto A di tale allegato elenca le informazioni che debbono essere comunicate al contraente prima della conclusione del contratto. Tra tali informazioni rientrano, in particolare, la definizione di ciascuna garanzia ed opzione (a.4), la durata del contratto (a.5), le modalità di scioglimento di quest'ultimo (a.6), le modalità e la durata di versamento dei premi (a.7), le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (a.8), l'indicazione del valore di riscatto e del valore interamente pagato nonché della natura delle relative garanzie (a.9), le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia (a.10), l'elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile (a.11), le indicazione sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile (a.12), le modalità di esercizio del diritto di rinuncia (a.13) e le indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza (a.14).
5 Il punto B dell'allegato II elenca le informazioni che debbono essere comunicate al contraente durante la vigenza del contratto. Vi si dispone che il contraente deve ricevere, oltre alle condizioni generali e speciali che devono essergli comunicate, tutte le informazioni previste ai punti da a.4 a a.12 della sezione A di tale allegato in caso di clausola aggiuntiva al contratto o di modifica della legislazione applicabile (b.2) e, ogni anno, le informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili (b.3).
Ambito normativo nazionale
6 Ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b, del regio decreto 17 dicembre 1992, relativo all'attività di assicurazione sulla vita (Moniteur belge del 31 dicembre 1992, pag. 27893; in prosieguo: «il regio decreto 17 dicembre 1992»), che secondo la sentenza di rinvio è stato adottato per trasporre la direttiva nell'ordinamento belga:
«La proposta di un contratto - ovvero, ove manchi la proposta, la polizza - deve:
(...)
b) informare il contraente che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita in vigore, effettuati allo scopo di sottoscrivere un altro contratto di assicurazione sulla vita, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato».
7 Ai sensi dell'art. 20, n. 2, della legge 9 luglio 1975, relativa al controllo delle imprese di assicurazione, come modificata dal regio decreto 12 agosto 1994 (Moniteur belge del 16 settembre 1994, pag. 23541):
«Tutte le proposte e le polizze e, in generale, tutti i documenti portati a conoscenza del pubblico in Belgio dalle imprese di assicurazione devono includere le menzioni stabilite dal Re.
Quest'ultimo può anche specificare le informazioni che le imprese di assicurazione devono fornire all'assicurato prima della conclusione del contratto e durante la vigenza di questo».
8 Nelle sue osservazioni scritte, il governo belga rileva che l'art. 15, n. 1, del regio decreto 22 febbraio 1991, recante una disciplina generale relativa alla vigilanza sulle imprese di assicurazione, come modificato dal regio decreto 22 novembre 1994 (Moniteur belge del 21 dicembre 1994, pag. 31529), che ha trasposto nell'ordinamento nazionale l'art. 31, nn. 1 e 2, della direttiva, non ha abrogato l'art. 4, n. 2, lett. b), del regio decreto 17 dicembre 1992.
9 L'art. 93 della legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali e sulla tutela e l'informazione dei consumatori (Moniteur belge del 29 agosto 1991, pag. 18712; in prosieguo: la «legge 14 luglio 1991») dispone:
«E' vietato qualsiasi atto contrario agli usi leali in materia commerciale mediante il quale un venditore pregiudica o può pregiudicare gli interessi professionali di uno o più altri venditori».
10 Ai sensi dell'art. 94 della stessa legge:
«E' vietato qualsiasi atto contrario agli usi leali in materia commerciale mediante il quale un venditore pregiudica o può pregiudicare gli interessi di uno o più consumatori».
Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale
11 Dalla sentenza di rinvio risulta che la Cour d'appel de Bruxelles, con sentenza interlocutoria pronunciata il 23 dicembre 1999, ha accertato che la Stratégie Finance SPRL, comunicando a taluni contraenti una proposta di assicurazione sulla vita dopo avervi depennato la menzione contenente l'avvertenza prevista dall'art. 4, n. 2, lett. b), del regio decreto 17 dicembre 1992, aveva violato tale disposizione.
12 Tale sentenza è stata pronunciata nell'ambito di un'azione intentata dalla Axa Royale Belge SA, al fine di far dichiarare che, violando in tal modo gli obblighi derivanti dall'art. 4, n. 2, lett. b), del regio decreto 17 dicembre 1992, la Stratégie Finance SPRL aveva contravvenuto agli artt. 93 e 94 della legge 14 luglio 1991, e di far intimare, a pena di ammenda, la cessazione di tale pratica.
13 Prima di statuire definitivamente sulla controversia, il giudice a quo si chiede se sia compatibile con la direttiva, tenuto conto degli obiettivi che quest'ultima persegue, l'obbligo di menzionare nelle proposte di assicurazione o, in mancanza, nelle polizze di assicurazione, tale avvertenza la quale va oltre gli obblighi minimi imposti dalla direttiva in materia d'informazione dei consumatori.
14 Anzitutto, a parere del giudice a quo, tale avvertenza non spinge il consumatore a raffrontare i diversi prodotti assicurativi offerti nella Comunità per scegliere tra loro quelli più consoni alle sue esigenze, ma lo incoraggia invece a mantenere il suo contratto di assicurazione in vigore. Orbene, dal preambolo della direttiva risulterebbe appunto che questa ha lo scopo di garantire all'assicurato l'accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità per consentirgli di scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze, vigilando, in particolare, affinché egli sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli sono offerti.
15 Inoltre, l'avvertenza controversa potrebbe offrire un vantaggio concorrenziale agli assicuratori operanti sul territorio nazionale al momento dell'entrata in vigore del regio decreto 17 dicembre 1992, mentre dal preambolo della direttiva risulterebbe che spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità.
16 Infine, l'interesse generale che sussisterebbe ad informare il consumatore delle possibili conseguenze pregiudizievoli della risoluzione, della riduzione o del riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita in vigore al fine di sottoscrivere un altro contratto di questo tipo non sembra essere soddisfatto da una mera avvertenza circa il carattere generalmente pregiudizievole di tali operazioni, mentre, come ricorderebbe il preambolo della direttiva, le disposizioni di interesse generale dovrebbero essere obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.
17 Pertanto, la Cour d'appel de Bruxelles ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Se il diritto comunitario, e in particolare la direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, osti ad una normativa nazionale che preveda che la proposta di un contratto di assicurazione sulla vita - ovvero, ove manchi la proposta, la polizza - deve informare il contraente del fatto che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita in corso, effettuati in vista della sottoscrizione di un altro contratto di assicurazione sulla vita, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato».
Sulla questione pregiudiziale
18 Occorre ricordare, in via preliminare, che anche se, in mancanza di idonea trasposizione nell'ordinamento nazionale, una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico dei singoli, il giudice nazionale chiamato ad interpretare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE) (v., in particolare, sentenza 13 luglio 2000, causa C-456/98, Centrosteel, Racc. pag. I-6007, punti 15 e 16).
19 E' alla luce di questa osservazione che va risolta la questione pregiudiziale.
20 Dal ventitreesimo considerando della direttiva risulta che essa mira, in particolare, a coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che gli vengono proposti. Come viene rilevato nello stesso considerando, per beneficiare appieno, nell'ambito di un mercato unico delle assicurazioni, del fatto di poter scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti e della maggiore concorrenza, il consumatore deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze.
21 A tal fine, l'art. 31 della direttiva prevede, al n. 1, che prima della conclusione del contratto di assicurazione devono essere comunicate al contraente almeno le informazioni di cui all'allegato II, punto A, e, al n. 2, che l'interessato deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate al punto B dello stesso allegato. Il n. 3 della stessa disposizione prevede che lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nel summenzionato allegato soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.
22 E' pacifico che l'elencazione dell'allegato II della direttiva non riguarda un'informazione come quella fornita dall'avvertenza di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), del regio decreto 17 dicembre 1992. Trattandosi quindi di un'informazione supplementare rispetto a quelle contenute nel detto allegato si deve verificare se essa, come richiesto dall'art. 31, n. 3, della direttiva, rientri tra quelle che possono essere qualificate «necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente».
23 Infatti, solo le informazioni supplementari che rispondono ai requisiti sopra menzionati sono compatibili con il diritto comunitario in quanto, con l'art. 31 della direttiva, il legislatore comunitario ha inteso circoscrivere la natura delle informazioni che gli Stati membri possono chiedere alle imprese assicuratrici di fornire nell'interesse dei consumatori e ciò allo scopo di non restringere indebitamente la scelta dei prodotti assicurativi offerti nell'ambito di un mercato unico delle assicurazioni.
24 Risulta quindi dalla lettera stessa dell'art. 31, n. 3, della direttiva, dal suo allegato II e dal suo ventitreesimo considerando, che le informazioni supplementari che gli Stati membri possono chiedere di fornire in conformità di tale articolo devono essere chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che sono proposti al contraente.
25 Orbene, come hanno giustamento rilevato il sig. Ochoa, la Stratégie Finance SPRL e la Commissione, nonché, in misura più limitata, il governo spagnolo, un'avvertenza così generica e vaga come quella controversa nella causa principale non risulta rispondere a tali condizioni.
26 Infatti, l'avvertenza controversa non distingue fra le tre alternative da essa previste per porre fine ad un contratto d'assicurazione, vale a dire la risoluzione, la riduzione o il riscatto e neppure precisa le caratteristiche del pregiudizio che il contraente potrebbe subire a seguito dell'esercizio di tali diverse alternative in vista della stipulazione di un nuovo contratto. Essa non precisa nemmeno i criteri o i mezzi idonei a verificare il carattere pregiudizievole o meno delle alternative a disposizione del contraente stesso.
27 Una simile avvertenza, per il suo carattere generico e vago, risulta pertanto poco adatta a rendere edotto l'assicurato circa la scelta da effettuare e adatta piuttosto - a causa del riferimento in essa contenuto agli inconvenienti conseguenti ad una risoluzione, a una riduzione o a un riscatto - a dissuaderlo dal porre fine al contratto in vigore, mentre, in realtà, la conclusione di un nuovo contratto potrebbe rivelarsi vantaggiosa.
28 L'avvertenza controversa rischia in tal modo anche di contrastare con l'obiettivo perseguito dall'art. 31 della direttiva che, come risulta dal preambolo di quest'ultima, è quello di fornire al contraente le informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze allo scopo di beneficiare appieno della possibilità di scelta tra una gamma più ampia di contratti e della maggiore concorrenza nell'ambito del mercato unico dell'assicurazione.
29 Per contro, come giustamente rilevato dalla Commissione, le informazioni dettagliate che, in conformità del combinato disposto dell'art. 31, nn. 1 e 2, della direttiva e dell'allegato II della stessa, devono essere fornite al contraente, sia prima della conclusione del contratto sia durante la vigenza di quest'ultimo, non presentano questo inconveniente. Esse costituiscono informazioni precise ed oggettive volte a permettere al contraente, da un lato, di scegliere tra i diversi prodotti quello più consono alle sue esigenze, e dall'altro, di valutare in concreto le eventuali conseguenze sfavorevoli legate alla risoluzione, alla riduzione o al riscatto di un contratto d'assicurazione, nonché di valutare se tali conseguenze non possano, in definitiva, essere compensate dai vantaggi derivanti dalla conclusione di un nuovo contratto.
30 Da tali considerazioni risulta che un'informazione vaga e generica come quella fornita dall'avvertenza di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), del regio decreto 17 dicembre 1992 non può essere considerata come un'informazione supplementare ai sensi dell'art. 31, n. 3, della direttiva.
31 Di conseguenza, la questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che l'art. 31, n. 3, della direttiva osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la proposta di assicurazione vita - ovvero, ove manchi la proposta, la polizza - deve informare il contraente del fatto che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita, effettuati in vista della sottoscrizione di un altro contratto di assicurazione sulla vita in vigore, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
32 Le spese sostenute dai governi belga, ellenico, spagnolo e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione pregiudiziale sottopostale dalla Cour d'appel de Bruxelles con ordinanza 17 ottobre 2000, dichiara:
L'art. 31, n. 3, della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) osta ad una normativa nazionale ai sensi della quale la proposta di un contratto di assicurazione vita - ovvero, ove manchi la proposta, la polizza - deve informare il contraente del fatto che la risoluzione, la riduzione o il riscatto di un contratto di assicurazione sulla vita, effettuati in vista della sottoscrizione di un altro contratto di assicurazione sulla vita, sono generalmente pregiudizievoli per l'assicurato.
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