Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuto - Notifica alla Commissione - Comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 - Valore probante di un invio a mezzo telefax
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6]
2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuto - Notifica alla Commissione - Guida alle procedure per gli aiuti di Stato - Comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 - Notifica alla direzione generale competente
(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6)
3. Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 - Decisione di avviare il procedimento formale d'indagine - Obbligo di notificare la decisione entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione - Modalità di computo del termine
(Art. 254, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4, n. 6)
Massima
1. Il valore probante di un invio effettuato a mezzo telefax dipende, vuoi dal grado di formalizzazione che le disposizioni applicabili richiedono per l'atto in questione, vuoi dalle condizioni d'impiego del modo di trasmissione in sé, ricordando che, in generale, una spedizione per telefax non rimette minimamente in questione gli effetti giuridici vincolanti dell'atto. Così, quando le disposizioni applicabili esigono per determinati atti una forma specifica, si deve verificare se la trasmissione di questi atti a mezzo telefax sia compatibile con le suddette disposizioni.
Per quanto concerne la comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, le disposizioni applicabili ai procedimenti precontenziosi d'indagine sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato non richiedono forme particolari. Infatti, a differenza della prima fase della notifica di un aiuto nuovo, di cui la Commissione deve confermare l'avvenuta ricezione allo Stato membro interessato ex art. 2 del regolamento citato, la comunicazione preventiva non risponde ad altri fini che a quelli relativi ai diversi atti del procedimento precontenzioso dinanzi alla Commissione.
( v. punti 21-23 )
2. La «Guida alle procedure per gli aiuti di Stato», realizzata dalla Commissione, prevede, infatti, la necessità di inviare al Segretariato generale della Commissione solo la notifica iniziale degli aiuti da parte degli Stati membri. Invece, essa prevede, al punto 24, che le informazioni supplementari sollecitate dalla competente Direzione generale «vadano indirizzate a tale Direzione direttamente». Ne consegue che la comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, che costituisce un prolungamento di questi scambi di informazioni, deve pervenire alla Direzione competente.
( v. punto 26 )
3. Dall'art. 254, n. 3, CE risulta chiaramente che «le decisioni (...) sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione». Quindi, trattandosi di una decisione diretta ad impedire l'attuazione di progetti d'aiuto da parte di uno Stato membro, i suoi effetti non possono cominciare a prodursi prima della data in cui detta decisione diventa opponibile a tale Stato membro, ossia prima della data della sua notifica al detto Stato. Pertanto, la norma dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 concernente la decisione sulla comunicazione preventiva dello Stato membro che la Commissione «adott[a] (...) entro 15 giorni lavorativi» dalla ricezione della detta comunicazione, non può essere interpretata nel senso che essa riconosce l'idoneità ad interrompere il decorso del detto termine alla semplice adozione della decisione, a prescindere dalla sua notifica.
( v. punti 31-33 )
Parti
Nella causa C-398/00,
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e R. Vidal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 17 agosto 2000, notificata al Regno di Spagna con lettera SG (2000) D/106322 del 22 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 novembre 2000 (GU C 328, pag. 19), di avviare il procedimento formale d'indagine sulla compatibilità con il Trattato CE di aiuti accordati all'impresa Santana Motor SA, rispetto a tutte le misure oggetto della medesima ad eccezione della garanzia pubblica concessa nel giugno 1998,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 ottobre 2000, il Regno di Spagna ha chiesto, ai sensi dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 17 agosto 2000, notificatagli con lettera SG (2000) D/106322 del 22 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 novembre 2000 (GU C 328, pag. 19), di avviare il procedimento formale d'indagine sulla compatibilità con il Trattato CE di aiuti accordati all'impresa Santana Motor SA (in prosieguo: la «decisione impugnata»), rispetto a tutte le misure oggetto della medesima ad eccezione della garanzia pubblica concessa nel giugno 1998.
Contesto normativo
2 Ai sensi dell'art. 88 CE:
«1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
(...)
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
3 L'art. 89 CE così dispone:
«Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura».
4 Il regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), al suo art. 4, intitolato «Esame preliminare della notifica e decisioni della Commissione», recita quanto segue:
«1. La Commissione procede all'esame della notifica [dell'aiuto progettato] non appena questa le è pervenuta. Fatto salvo l'articolo 8, la Commissione adotta una decisione a norma dei paragrafi 2, 3 o 4.
(...)
4. La Commissione, se dopo un esame preliminare constata che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo [88], paragrafo 2, del trattato (...).
5. Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro 2 mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. (...)
6. Se la Commissione non provvede ad adottare una decisione ai sensi dei paragrafi 2, 3 o 4 entro il termine stabilito al paragrafo 5, si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione. Lo Stato membro interessato, dopo averne informato la Commissione, può quindi attuare le misure in questione, a meno che la Commissione non adotti una decisione a norma del presente articolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica».
5 Gli artt. 17-19 del medesimo regolamento concernono le modalità di esame da parte della Commissione dei regimi di aiuto esistenti e prevedono, in particolare, che, se lo Stato membro interessato rifiuta di attuare le misure da questa proposte al fine di assicurare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, la Commissione può avviare il procedimento di cui all'art. 4, n. 4, del detto regolamento.
6 L'art. 25 di tale regolamento prevede quanto segue:
«Le decisioni adottate a norma [del regolamento n. 659/1999] sono indirizzate allo Stato membro interessato. La Commissione notifica le decisioni tempestivamente a quest'ultimo (...)».
7 Il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), applicabile in particolare, a norma del suo art. 1, agli atti della Commissione adottati in virtù del Trattato, prevede all'art. 2, n. 2, che «[i] giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati». Ai sensi dell'art. 3, n. 1, di questo regolamento, il giorno nel corso del quale si verifica l'evento o si compie l'atto a cui è ricollegato il decorso del termine non è computato nel periodo.
Fatti della controversia
8 In seguito alla corrispondenza intercorsa con la Commissione relativamente alla concessione, nel giugno 1998, di una garanzia pubblica in favore dell'impresa Santana Motor SA, il governo spagnolo comunicava alla Commissione, con lettera 1° luglio 1999, che stava per procedere, ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE, alla notifica di nuovi aiuti che la Junta de Andalucía (governo regionale) intendeva accordare a detta impresa.
9 Con lettere 30 luglio e 17 novembre 1999, entrambe indirizzate al Segretario generale e al Direttore generale della concorrenza della Commissione, le autorità spagnole notificavano, rispettivamente, il progetto di aumento di capitale dell'impresa Santana Motor SA e diverse domande di aiuti regionali che quest'ultima aveva loro rivolto nell'ambito del suo piano strategico 1998-2006, sollecitando alla Commissione l'autorizzazione a riservare un'accoglienza favorevole ad alcune di queste domande.
10 Informazioni supplementari su questi progetti venivano comunicate alla Commissione il 4 gennaio 2000. Ritenendo che le notifiche fossero ancora incomplete, il 22 marzo 2000 essa sollecitava nuove informazioni, che otteneva in data 24 maggio 2000.
11 Con lettera 28 luglio 2000, inviata per fax lo stesso giorno, il governo spagnolo si rivolgeva alla Commissione in questi termini: «essendo passati 2 mesi dall'invio delle ultime informazioni sollecitate dalla Commissione (24 maggio 2000), Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. [88] CE, la Junta de Andalucía sta per attuare le misure d'aiuto previste a favore dell'impresa Santana che sono state notificate (...), cioè l'aumento di capitale e gli aiuti a fondo perduto».
12 Il 17 agosto 2000 la Commissione decideva di avviare il procedimento formale d'indagine sugli aiuti notificati ex art. 88, n. 2, CE. La decisione veniva notificata alle autorità spagnole il 23 agosto 2000, con lettera del 22 agosto 2000.
Sulla legittimità della decisione impugnata
13 Il Regno di Spagna sostiene che, a differenza della garanzia pubblica concessa nel giugno 1998, all'esecuzione degli aiuti controversi, relativi ad un aumento di capitale e al pagamento di sovvenzioni, non è stato dato alcun avvio. Al momento della loro notifica alla Commissione, con lettere 30 luglio e 17 novembre 1999, essi avrebbero costituito, dunque, misure notificate ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 659/1999, soggette ai termini d'esame fissati dai nn. 5 e 6 di tale articolo. Ebbene, secondo il governo spagnolo, tali termini, di 2 mesi e di 15 giorni lavorativi, sarebbero scaduti prima dell'adozione della decisione impugnata, conferendo alle misure notificate il carattere di aiuti esistenti. Di conseguenza, la Commissione non avrebbe potuto applicare a tali aiuti, senza commettere un errore di diritto, il regime di cui all'art. 88, n. 2, CE, che riguarderebbe unicamente gli aiuti nuovi.
14 Per valutare la fondatezza di questi argomenti, occorre analizzare in quali condizioni sono stati applicati, nella fattispecie, i termini procedurali previsti dall'art. 4, nn. 5 e 6, del regolamento n. 659/1999.
Sul termine di due mesi
15 Risulta dai documenti del fascicolo e non è contestato dalla Commissione che i progetti di aiuti controversi, concernenti un aumento di capitale e il pagamento di sovvenzioni, sono stati effettivamente notificati a quest'ultima, ex art. 88, n. 3, CE, e non sono stati attuati dalle autorità spagnole. Queste misure costituivano, dunque, alla data della loro notifica, aiuti nuovi ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 659/1999, la cui concessione dev'essere preventivamente autorizzata dalla Commissione.
16 Per istruire una domanda di autorizzazione di questo genere, la Commissione dispone di un primo termine di 2 mesi alla scadenza del quale, se non ha preso una decisione ex art. 4 del regolamento n. 659/1999 e se non ha richiesto altre informazioni allo Stato membro interessato, la notifica è «considerata completa» ai sensi del n. 5 del detto articolo. Scaduto questo termine e alle stesse condizioni, lo Stato membro può accingersi ad attuare i propri progetti.
17 Come risulta dall'esposizione dei fatti in contestazione, la Commissione ha ricevuto dal governo spagnolo, il 24 maggio 2000, ulteriori informazioni concernenti le medesime misure e dopo quella data non ne ha sollecitate altre allo stesso riguardo. Così, poiché la Commissione non aveva risposto nei 2 mesi successivi alla ricezione di tali informazioni, la notifica degli aiuti controversi doveva considerarsi completa a partire dal 25 luglio 2000, offrendo alle autorità spagnole la possibilità di dare attuazione al loro progetto dopo averne informato preventivamente la Commissione.
18 Questa constatazione non è contestata dalla Commissione, la quale sostiene, tuttavia, che la decisione impugnata è stata adottata nel termine di 15 giorni lavorativi di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, sì da impedire legalmente l'esecuzione immediata delle misure notificate.
Sul termine di quindici giorni lavorativi
19 Si tratta, in primo luogo, di fissare il dies a quo del termine: il governo spagnolo afferma che esso dev'essere fissato al 31 luglio 2000, primo giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte della Commissione, in data 28 luglio 2000, di un fax che la informava, a norma dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, che le autorità spagnole erano in procinto di attuare le misure notificate.
20 La Commissione sostiene, viceversa, che il termine ha cominciato a decorrere solamente dal 1° agosto 2000. A suo avviso, la lettera 28 luglio 2000 le sarebbe pervenuta in una forma dotata di valore probante soltanto il 31 luglio 2000. L'invio per fax effettuato il 28 luglio 2000 non potrebbe essere preso in considerazione, da una parte, perché non sarebbe stato indirizzato al Segretariato generale della Commissione, come richiederebbe la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile, bensì solo alla Direzione generale della concorrenza della Commissione, dall'altra, perché, comunque, l'invio per fax, corredato di un semplice rapporto di trasmissione indicante un numero di pagine e un numero di ricezione, non permetterebbe di provare il contenuto del documento inviato. La Corte infatti avrebbe deciso l'inammissibilità di domande presentate a mezzo fax. Ragioni analoghe di certezza del diritto indurrebbero a escludere che il calcolo del termine possa dipendere dall'invio di fax. Del fax 28 luglio 2000 non sarebbe stato possibile, del resto, accusare la ricezione, in quanto sarebbe stato emesso alle 17.49 di un venerdì, quando la giornata lavorativa regolamentare dei dipendenti della Commissione era già conclusa.
21 A questo proposito si deve osservare che il valore probante di un invio effettuato a mezzo fax dipende vuoi dal grado di formalizzazione che le disposizioni applicabili richiedono per l'atto in questione, vuoi dalle condizioni d'impiego del modo di trasmissione in sé, ricordando che, in generale, una spedizione per fax non rimette minimamente in questione gli effetti giuridici vincolanti dell'atto (v., in questo senso, sentenza 28 novembre 1991, causa C-170/89, BEUC/Commissione, Racc. pag. I-5709, punti 9-11).
22 Quando le disposizioni applicabili esigono per determinati atti una forma specifica, si deve verificare se la trasmissione di questi atti a mezzo fax sia compatibile con le suddette disposizioni.
23 Per quanto concerne la comunicazione previa di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, le disposizioni applicabili ai procedimenti precontenziosi d'indagine sulla compatibilità degli aiuti di Stato con il Trattato non richiedono forme particolari. A differenza della prima fase della notifica di un aiuto nuovo - di cui la Commissione deve confermare la ricezione allo Stato membro interessato con ricevuta di ritorno ex art. 2 del regolamento citato - la comunicazione previa non risponde ad altri fini che a quelli relativi ai diversi atti del procedimento precontenzioso dinanzi alla Commissione. Ora, quest'ultima ha espressamente ammesso, in una nota a piè di pagina contenuta nell'allegato I della sua Guida alle procedure per gli aiuti di Stato, che i termini di questi atti «cominciano a decorrere dalla data di ricezione della corrispondenza (...) ovvero dalla data di invio se la lettera è stata trasmessa per fax». La Corte ha, del resto, deciso, su un ricorso per carenza, che un invito ad agire rivolto alla Commissione mediante fax era irricevibile non a causa del mezzo di trasmissione utilizzato, bensì perché il contenuto stesso del documento era insufficiente (ordinanza 18 novembre 1999, causa C-249/99 P, Pescados Congelados Jogamar/Commissione, Racc. pag. I-8333). Pertanto la Commissione non può validamente sostenere che l'invio del 28 luglio 2000 non può essere preso in considerazione per il solo motivo di esserle pervenuto per fax.
24 Occorre quindi verificare se le condizioni concrete d'impiego di questo mezzo di trasmissione (il fax) hanno potuto pregiudicare la conoscenza da parte della Commissione del contenuto del documento e della data della sua ricezione.
25 Ebbene, l'esame dei documenti del fascicolo non consente di giungere ad una conclusione di questo genere. La Commissione non sostiene, infatti, che la comunicazione preventiva da parte del Regno di Spagna le sia pervenuta successivamente, per posta. Essa si limita ad invocare la circostanza che venerdì 28 luglio 2000, alle 17.49, il fax non poteva essere registrato per mancanza di dipendenti in servizio, e che questa registrazione non ha potuto avvenire in concreto che lunedì 31 luglio 2000. E' pacifico, allora, da una parte, che il documento registrato il 31 luglio 2000 era effettivamente lo stesso ricevuto il 28 luglio 2000 e, dall'altra, che la Commissione è stata informata dalle autorità spagnole appunto il 28 luglio 2000. La circostanza che i dipendenti della Commissione non fossero in servizio al momento della ricezione del fax non può dunque far sorgere dubbi, nel caso di specie, sulla data di detta ricezione né sul contenuto del documento trasmesso.
26 Quanto all'argomento secondo cui il governo spagnolo avrebbe dovuto informare preventivamente il Segretariato generale della Commissione, esso non è tale da rimettere in causa le condizioni di decorrenza del termine di quindici giorni lavorativi. La Guida alle procedure per gli aiuti di Stato prevede, infatti, la necessità di inviare al Segretariato generale della Commissione, per esigenze di coordinamento interno, solo la notifica iniziale degli aiuti da parte degli Stati membri. Ove il Segretariato generale abbia designato con chiarezza la Direzione generale della Commissione competente per il procedimento, la Guida prevede, al punto 24, che le informazioni supplementari sollecitate dalla competente Direzione generale «vadano indirizzate a tale Direzione direttamente». Non può essere altrimenti per la comunicazione preventiva di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, che costituisce un prolungamento di questi scambi di informazioni e che, per le stesse imperative ragioni di rapidità del trattamento amministrativo, deve pervenire quanto prima alla Direzione competente.
27 Risulta da tutto ciò che precede che il termine di 15 giorni lavorativi è scattato il 28 luglio 2000 con la ricezione da parte della Commissione della comunicazione preventiva delle autorità spagnole. Così, ai sensi degli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1182/71 e dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999, tale termine ha cominciato a decorrere il 31 luglio 2000, primo giorno lavorativo successivo a detta ricezione. Esso scadeva quindi il 21 agosto 2000.
28 La seconda questione concerne l'interruzione del decorso del termine di 15 giorni lavorativi, che dipende dalle condizioni in cui la decisione impugnata è intervenuta. A questo proposito il Regno di Spagna asserisce che detta decisione, adottata secondo la Commissione il 17 agosto 2000, è stata notificata alle autorità spagnole solo il 23 agosto 2000, ossia dopo la scadenza di tale termine. Ebbene, la data pertinente non potrebbe essere che quella in cui la decisione della Commissione produce effetti nei confronti dello Stato membro interessato, cioè la data della sua notifica a detto Stato ex art. 254, n. 3, CE.
29 La Commissione sostiene, invece, che la data da prendere in considerazione è quella in cui è stata adottata la decisione d'avvio del procedimento formale d'indagine e non quella della notifica di tale decisione allo Stato membro interessato. L'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 concernerebbe, infatti, la decisione che la Commissione «adott[a] (...) entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica». Nel caso di specie, la Commissione osserva che la decisione impugnata è stata adottata il 17 agosto 2000, conformemente al procedimento scritto di cui all'art. 12 del regolamento interno della Commissione, e che è stata notificata «tempestivamente», come prescriverebbe l'art. 25 del regolamento n. 659/1999. La decisione impugnata avrebbe, pertanto, interrotto il decorso del termine a partire dal 17 agosto 2000 e la Commissione avrebbe potuto, senza commettere un errore di diritto, avviare il procedimento formale d'indagine sugli aiuti notificati.
30 A questo riguardo occorre osservare che i membri della Commissione sono stati effettivamente chiamati a pronunciarsi il 17 agosto 2000, mediante procedimento scritto accelerato, in merito alla proposta, proveniente dalla Direzione generale della concorrenza, di avviare il procedimento formale d'indagine sugli aiuti controversi. Questa proposta, non essendo stata oggetto di alcuna riserva, è stata adottata nella stessa data, a norma dell'art. 12 del regolamento interno della Commissione. Formalmente autenticato lo stesso giorno con l'apposizione della firma del Segretario generale, tale atto ha acquisito il carattere di decisione della Commissione ai sensi dell'art. 249 CE. Di conseguenza, la lettera del 22 agosto 2000 al Regno di Spagna, che ha ripreso integralmente il contenuto della proposta così adottata e che è divenuta la decisione impugnata, va considerata come la notifica di questa decisione al suo destinatario, per quanto tale lettera non menzioni l'esistenza di una decisione presa in data 17 agosto 2000.
31 Tuttavia, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l'adozione della decisione impugnata in questa data non ha potuto sortire l'effetto di interrompere il decorso del termine di 15 giorni lavorativi. Ai sensi dell'art. 254, n. 3, CE, infatti, è chiaro che «le decisioni (...) sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione».
32 Nel presente caso, poiché si tratta di una decisione diretta ad impedire l'attuazione di progetti d'aiuto da parte di uno Stato membro, i suoi effetti, la cui decorrenza deve necessariamente coincidere con l'interruzione del termine di 15 giorni lavorativi, non possono cominciare a prodursi prima della data in cui detta decisione diventa opponibile a tale Stato membro, ossia prima della data della sua notifica.
33 La norma dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999 concernente la decisione che la Commissione «adott[a] (...) entro 15 giorni lavorativi» non può essere interpretata, quindi, nel senso che essa riconosce l'idoneità ad interrompere il decorso del termine alla semplice adozione della decisione, a prescindere dalla sua notifica. Questa è, del resto, la portata dell'art. 25 del medesimo regolamento, in base al quale le decisioni prese dalla Commissione in applicazione di quest'ultimo devono essere notificate «tempestivamente», e del richiamo, fatto nel ventunesimo considerando sempre di tale regolamento, al «principio per cui le decisioni riguardanti i casi di aiuti di Stato vanno indirizzate allo Stato membro interessato», «per ragioni di trasparenza e di certezza del diritto». Tale preoccupazione spiega perché la sola omessa notifica possa, in certi casi, giustificare l'annullamento di un atto delle istituzioni comunitarie (v., in questo senso, sentenza 8 luglio 1999, causa C-227/92 P, Hoechst/Commissione, Racc. pag. I-4443, punto 68).
34 Risulta da quanto precede che la decisione impugnata, adottata il 17 agosto 2000 e notificata alle autorità spagnole solamente il 23 agosto 2000, è intervenuta dopo la scadenza del termine di 15 giorni lavorativi di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento n. 659/1999. A decorrere dal 21 agosto 2000, data di scadenza di questo termine, gli aiuti notificati hanno quindi acquisito il carattere di aiuti esistenti. Pertanto, la Commissione non poteva basarsi, quanto alla decisione impugnata, sull'art. 88, n. 3, CE, applicabile ai soli aiuti nuovi, per impedire l'attuazione dei progetti d'aiuto in favore dell'impresa Santana Motor SA (v., in questo senso, sentenze 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I-1101, punti 68-78, e, in merito ai fatti successivi all'entrata in vigore del regolamento n. 659/1999, 9 ottobre 2001, causa C-400/99, Italia/Commissione, Racc. pag. I-7303, punto 48).
35 Di conseguenza la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto e dev'essere annullata per questo solo motivo.
36 Alla luce di ciò, non occorre esaminare il motivo concernente una pretesa insufficiente motivazione, che il Regno di Spagna ha dedotto in subordine.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno di Spagna ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 17 agosto 2000, notificata al Regno di Spagna con lettera SG (2000) D/106322 del 22 agosto 2000, di avviare il procedimento formale d'indagine sulla compatibilità con il Trattato CE di aiuti accordati all'impresa Santana Motor SA, rispetto a tutte le misure oggetto della medesima ad eccezione della garanzia pubblica concessa nel giugno 1998, è annullata.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy