Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi difensivi - Contestazione della legittimità della decisione - Irricevibilità - Limiti - Atto inesistente
(Artt. 88, n. 2, secondo comma, CE, 226 CE, 227 CE, 230 CE e 232 CE)
2. Ricorso per inadempimento - Inosservanza di una decisione della Commissione relativa a un aiuto di Stato - Motivi difensivi - Impossibilità assoluta di esecuzione
(Art. 88, n. 2, CE)
3. Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione con cui viene accertata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune - Difficoltà di esecuzione - Obbligo della Commissione e dello Stato membro di collaborare nella ricerca di una soluzione rispettosa del Trattato
(Artt. 10 CE e 88, n. 2, CE)
4. Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Applicazione del diritto nazionale - Condizioni e limiti - Presa in considerazione dell'interesse della Comunità
(Art. 88, n. 2, primo comma, CE)
Massima
1. Il sistema di tutela giurisdizionale predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro una censura d'inadempimento per mancata esecuzione di tale decisione. Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente.
Ciò vale anche nell'ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE.
( v. punti 40-42 )
2. Il solo motivo che uno Stato membro può opporre ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione.
( v. punto 45 )
3. Uno Stato membro il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione deve sottoporre tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l'art. 10 CE, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative agli aiuti.
( v. punto 46 )
4. Se, in mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di recupero degli aiuti illegittimamente accordati, tale recupero deve effettuarsi, in linea di principio, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, queste ultime vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l'interesse della Comunità.
( v. punto 51 )
Parti
Nella causa C-404/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e S. Rating, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU 2000, L 37, pag. 22), con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 2 e 3 di detta decisione,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai sigg. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C. Gulmann e V. Skouris, e dalle F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 marzo 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 7 novembre 2000 la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 88, n. 2, secondo comma, CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici (GU 2000, L 37, pag. 22), con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE, nonché 2 e 3 di detta decisione.
Normativa applicabile
2 La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27), la cui applicazione è stata prorogata ad opera del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3094, relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 332, pag. 1), prevede norme specifiche applicabili agli aiuti a tale settore, che costituiscono un'eccezione al divieto generale enunciato all'art. 87, n. 1, CE.
3 Il Consiglio, mediante il suo regolamento (CE) 2 giugno 1997, n. 1013, relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (GU L 148, pag. 1), ha approvato gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di diversi Stati membri, tra cui i cantieri navali pubblici spagnoli.
4 L'art. 1 del regolamento n. 1013/97 recita:
«1. In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3094/95, nel caso dei cantieri navali in ristrutturazione indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune ulteriori aiuti al funzionamento per le finalità specifiche e entro i massimali ivi previsti.
(...)
4. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti alla ristrutturazione dei cantieri navali di proprietà statale in Spagna fino ad un massimo di 135,028 miliardi di PTA nelle seguenti forme:
- pagamento di interessi fino a 62 028 milioni di PTA nel periodo 1988-1994 su prestiti accesi a copertura di aiuti precedentemente autorizzati e non versati;
- agevolazioni fiscali nel periodo 1995-1999 fino ad un massimo di 58 miliardi di PTA;
- contributo in conto capitale nel 1997 fino ad un massimo di 15 miliardi di PTA.
Ai menzionati cantieri si applicano tutte le altre disposizioni della direttiva 90/684/CEE.
Il governo spagnolo conviene di procedere, secondo un calendario approvato dalla Commissione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 1997, a una effettiva e irreversibile riduzione di capacità di 30 000 tlrc».
Fatti e decisione 2000/131
Fatti
5 I fatti, come è indicato ai punti 6-9 della motivazione della decisione 2000/131, sono i seguenti:
«(6) In base alla decisione dell'agosto 1997 relativa all'aiuto di Stato C 56/95(6) [GU 1997, C 354, pag. 2], la Commissione ha autorizzato una serie di aiuti di Stato per un ammontare complessivo di 229,008 miliardi di ESP a sostegno della ristrutturazione dei cantieri navali pubblici in Spagna [in prosieguo: la "decisione di autorizzazione"]. Il pacchetto di aiuti approvati includeva crediti di imposta "speciali" a concorrenza di 58 miliardi di ESP nel periodo 1995-1999.
(7) La ragione per cui questi crediti di imposta speciali sono stati inseriti nel pacchetto di aiuti era la seguente. All'epoca in cui era stato originariamente elaborato il piano di ristrutturazione i cantieri facevano ancora parte del gruppo INI (Instituto Nacional de Industria), e conformemente alle norme contabili vigenti - che permettevano di compensare le perdite prima dell'applicazione dell'imposta, con gli utili realizzati in altre imprese del gruppo - erano in grado nel quadro dell'INI di ridurre le perdite del 28% al netto dell'imposta. Le proiezioni finanziarie sulle quali si basava il piano prevedevano che questa possibilità continuasse a sussistere anche se dal 1° agosto 1995 i cantieri facevano capo alla holding pubblica AIE (Agencia Industrial del Estado), operante in perdita. Era stata pertanto approvata una legge [legge 13/96 del 30 dicembre 1996, BOE n. 315 del 31 dicembre 1996, pag. 38974] che permetteva alle società che si trovavano in questa posizione di continuare a beneficiare fino al 31 dicembre 1999 di contributi pubblici per un ammontare pari a quello cui avrebbero avuto diritto secondo un sistema di consolidamento fiscale. Sulla base delle perdite previste nell'ambito del piano di ristrutturazione, si era calcolato che questi crediti di imposta per i cantieri navali pubblici ammontassero a 58 miliardi di ESP. (...)
(8) Il 1° settembre 1997 i cantieri sono stati integrati nella società SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la quale, al pari dell'INI, può beneficiare della normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale per compensare le perdite con gli utili.
(9) Il pacchetto di aiuti era stato approvato a condizione che l'ammontare totale, così come gli importi per categoria di aiuti, costituissero dei massimali. Tali condizioni erano stabilite per garantire che gli aiuti fossero utilizzati per gli scopi previsti, e per limitarne l'effetto di distorsione sul settore della costruzione navale. Secondo i dati ottenuti dalla Commissione nell'ambito del controllo del piano di ristrutturazione, i cantieri hanno beneficiato nel 1998 di un credito di imposta speciale di 18,451 miliardi di ESP. Questo nonostante il fatto che in quello stesso anno i cantieri, in virtù della loro integrazione nella SEPI, fossero anche beneficiari di un credito d'imposta corrispondente alle perdite subite nel 1997, e ciò in base alla normativa generale vigente in Spagna in materia di consolidamento fiscale».
6 Pertanto la Commissione ha manifestato dubbi quanto alla conformità del credito di imposta speciale di ESP 18 451 miliardi alla decisione di autorizzazione e quanto alla sua compatibilità con il mercato comune.
7 In seguito a uno scambio di corrispondenza tra le autorità spagnole e la Commissione e all'apertura da parte di quest'ultima del procedimento d'indagine previsto all'art. 88, n. 2, CE, la Commissione, in data 26 ottobre 1999, ha adottato la decisione 2000/131.
Decisione 2000/131
8 Al punto 57 della motivazione della decisione 2000/131 la Commissione conclude che i cantieri navali pubblici in Spagna hanno ricevuto un aiuto sotto forma di crediti di imposta speciali pari a ESP 18 451 miliardi che non può essere giustificato dal punto di vista giuridico. Essa constata che, sebbene l'importo globale autorizzato di tali aiuti non sia stato superato, detto importo costituiva solo un massimale nel cui ambito, a suo parere, gli aiuti dovevano corrispondere unicamente alle perdite imponibili ed erano autorizzati in base al presupposto che i cantieri non potessero beneficiare di crediti d'imposta ai sensi del sistema generale spagnolo di consolidamento fiscale. Secondo la Commissione, si trattava di una condizione essenziale per l'approvazione di detti aiuti e di conseguenza per la loro compatibilità col mercato comune conformemente all'art. 87, n. 3, lett. e), CE.
9 Al punto 58 della motivazione della medesima decisione la Commissione, ritenendo che, nelle circostanze di specie, il credito d'imposta speciale di ESP 18 451 miliardi accordato nel 1998 non fosse più compatibile con l'art. 87, n. 3, lett. e), CE né con il mercato comune di cui all'art. 87, n. 1, CE, ha deciso che tale importo, maggiorato di interessi, dovesse essere restituito.
10 Alla luce di tali circostanze gli artt. 1, 2 e 3 della decisione 2000/131 dispongono:
«Articolo 1
Gli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri pubblici spagnoli, pari a un importo di 110 892 743,38 EUR (18,451 miliardi di ESP), sono incompatibili col mercato comune.
Articolo 2
1. La Spagna adotta tutte le misure necessarie perché gli aiuti di cui all'articolo 1 siano restituiti dai beneficiari.
2. Tale restituzione è effettuata in base alle procedure previste dalla legislazione nazionale. Agli aiuti da restituire si applicano interessi, che decorrono dal momento della loro erogazione fino al momento della restituzione, calcolati al tasso di riferimento applicabile per il calcolo dell'equivalente sovvenzione dei regimi degli aiuti regionali.
Articolo 3
La Spagna informa la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione, entro due mesi dalla sua notifica».
Procedimento precontenzioso
11 La decisione 2000/131 veniva notificata al governo spagnolo con lettera della Commissione 2 dicembre 1999.
12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 febbraio 2000 il Regno di Spagna chiedeva alla Corte di annullare detta decisione. Con sentenza 21 marzo 2002, causa C-36/00, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-3243), la Corte respingeva tale ricorso.
13 Con lettera 31 gennaio 2000 il governo spagnolo informava la Commissione di aver consultato l'Abogacía del Estado (Avvocatura dello Stato) (servizio giuridico pubblico incaricato delle procedure giurisdizionali; in prosieguo: il «servizio giuridico spagnolo») e il Ministerio de Economía y Hacienda (Ministero dell'Economia e delle Finanze spagnolo) per procedere alla soppressione e al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.
14 Non avendo ricevuto proposte concrete relative alla restituzione di detti aiuti, con lettera 24 marzo 2000 la Commissione chiedeva al governo spagnolo di informarla, entro 20 giorni lavorativi a far data dalla stessa lettera, circa le misure prese per attuare la decisione 2000/131.
15 Con lettera 25 aprile 2000 il governo spagnolo rispondeva che il servizio giuridico spagnolo aveva presentato una relazione con cui indicava la procedura da seguire per il rimborso degli aiuti in questione e proponeva di acquisire sul punto il parere del Consejo de Estado (Consiglio di Stato). Con la medesima lettera, inoltre, il governo spagnolo faceva valere la difficoltà di stabilire se, ai sensi del diritto nazionale, le imposte pagate sugli aiuti concessi ai singoli cantieri navali potessero o meno essere dedotte dall'importo del rimborso prescritto dalla decisione della Commissione. Soggiungeva di essere ancora in attesa delle relazioni chieste al Ministero dell'Economia e delle Finanze spagnolo nonché al Consiglio di Stato.
16 Con lettera 23 maggio 2000 la Commissione indirizzava al governo spagnolo un altro parere affinché le fornisse entro 20 giorni lavorativi a far data dalla lettera medesima informazioni sostanziali sulla restituzione degli aiuti dichiarati illegittimi.
17 Nella sua risposta 14 giugno 2000 il governo spagnolo si limitava a richiedere un nuovo termine per la notifica delle misure adottate ai fini della restituzione di detti aiuti, imputando la necessità della proroga alla recente ristrutturazione degli enti pubblici. Con lettera 22 giugno 2000 la Commissione respingeva tale richiesta.
18 Alla luce di quanto sopra, ritenendo che il Regno di Spagna non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione 2000/131, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Osservazioni preliminari
19 In limine si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. g), CE, l'azione della Comunità comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno e che, in tale ambito, l'art. 87, n. 1, CE dichiara incompatibili con il mercato comune, in quanto incidano sugli scambi intracomunitari, gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza (v. sentenza 12 dicembre 2002, causa C-209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-11695, punto 29).
20 Per garantire l'efficacia di tale divieto, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune, è competente a decidere che lo Stato interessato abolisca o modifichi tale aiuto. Per avere un effetto utile, l'abolizione o la modifica in parola possono implicare l'obbligo di chiedere il rimborso di aiuti concessi in violazione del Trattato CE (v. sentenza 12 luglio 1973, causa 70/72, Commissione/Germania, Racc. pag. 813, punto 13).
21 Lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, ai sensi dell'art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'esecuzione di tale decisione (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 31).
22 In mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione delle somme indebitamente versate, il recupero degli aiuti illegittimi dev'essere effettuato, in via di principio, secondo le modalità previste dal diritto nazionale (v., in tal senso, sentenza 20 marzo 1997, causa C-24/95, Alcan Deutschland, Racc. pag. I-1591, punto 24).
23 Del resto, tale giurisprudenza è stata confermata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), in particolare dal suo art. 14, n. 3, il quale dispone che il recupero sia effettuato senza indugio e in conformità alle procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 33).
24 Così, uno Stato membro che, in forza di una decisione della Commissione, sia obbligato a recuperare aiuti illegittimi, è libero di scegliere i mezzi con cui adempirà a tale obbligo, purché le misure prescelte non siano in contrasto con la portata e con l'efficacia del diritto comunitario (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 34).
25 Infine, va ricordato che, qualora uno Stato membro ometta di conformarsi all'obbligo di recuperare aiuti illegittimi, la Commissione può adire la Corte per far dichiarare tale violazione del Trattato, in base all'art. 226 CE oppure ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE; il rimedio giurisdizionale di cui a quest'ultima disposizione non è che una variante del ricorso per inadempimento, adattato ai problemi specifici posti dal mantenimento di aiuti di Stato dichiarati illegittimi per la concorrenza nel mercato comune (v. sentenza 12 dicembre 2002, Commissione/Germania, cit., punto 37).
26 Per giurisprudenza costante, nell'ambito di un ricorso per inadempimento spetta alla Commissione provare l'asserita inadempienza. Detta istituzione dovrà fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l'esistenza di tale trasgressione, senza potersi basare su alcuna presunzione (v. sentenza 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6).
27 Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 10 CE, a facilitare alla Commissione l'assolvimento dei suoi compiti, che consistono in particolare nel vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza del Trattato (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, cit., punto 7).
Argomenti delle parti
28 La Commissione sostiene che le autorità spagnole non hanno adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla decisione 2000/131. Il Regno di Spagna, benché considerasse detta decisione illegittima e avesse presentato un ricorso perché essa fosse annullata, era tenuto a darle attuazione nei termini impartiti. Infatti, ai sensi dell'art. 249, quarto comma, CE, le decisioni della Commissione sono obbligatorie in tutti i loro elementi per gli Stati da esse designati fino a decisione contraria della Corte.
29 Secondo la Commissione, nonostante il governo spagnolo abbia compiuto un primo passo nel senso dell'esecuzione della decisione 2000/131 richiedendo pareri sulle modalità di recupero dei crediti d'imposta concessi al gruppo dei cantieri navali pubblici spagnoli, non è dimostrato che il Regno di Spagna, a seguito della lettera 22 giugno 2000 indirizzatagli dalla Commissione, abbia adottato misure per recuperare detti crediti.
30 La Commissione ritiene che l'unico argomento che uno Stato membro può far valere per non eseguire una decisione che ordina la soppressione ed il recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il Trattato sia quello fondato sull'impossibilità assoluta di esecuzione. Orbene, nella fattispecie, il governo spagnolo non avrebbe invocato alcuna impossibilità di tal tipo.
31 L'argomento dedotto dal governo spagnolo, vertente sulla difficoltà di stabilire se, ai sensi del diritto nazionale, le imposte pagate sugli aiuti a favore dei singoli cantieri navali siano o meno deducibili dal rimborso disposto con la decisione 2000/131, non integra un'ipotesi di impossibilità assoluta di esecuzione. A parere della Commissione, nulla impedisce di recuperare gli aiuti concessi ai vari cantieri navali al lordo di eventuali imposte, salvo rimborso di queste ultime ove necessario in base al diritto nazionale.
32 La Commissione respinge altresì l'argomento del governo spagnolo per cui la fissazione di un nuovo termine per notificare le misure adottate ai fini del rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi sarebbe giustificata dalla recente ristrutturazione degli enti pubblici, in quanto neppure una tale ristrutturazione costituisce un impedimento assoluto all'esecuzione.
33 Nel suo controricorso il governo spagnolo sottolinea innanzi tutto che la decisione è nulla per i motivi dedotti nella causa definita dalla sentenza Spagna/Commissione, cit.
34 Fa valere poi che non si poteva parlare di inadempimento al momento della presentazione del ricorso dato che il governo spagnolo aveva iniziato ad adottare misure per conformarsi alla decisione 2000/131, in particolare aveva avviato consultazioni per eseguire quest'ultima in conformità al diritto nazionale, e che tali misure erano state notificate alla Commissione con lettera 31 gennaio 2000.
35 Tale governo osserva che la relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze spagnolo doveva precisare la procedura da seguire per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Considera che, come emerge da tale relazione, gli aiuti costituivano contributi dell'AIE e della SEPI e non crediti d'imposta speciali. Ne risulterebbe che la procedura di recupero dev'essere amministrativa piuttosto che tributaria.
36 Il governo spagnolo invoca pure la necessità della relazione del servizio giuridico spagnolo secondo cui le somme da recuperare costituiscono entrate di diritto pubblico ripetibili mediante una procedura amministrativa di riscossione coattiva, con le prerogative e le garanzie della legge finanziaria generale. Nondimeno, esso indica a tale proposito che mancano precedenti di recupero di aiuti erogati da una società pubblica con personalità distinta da quella dello Stato e soggetta al diritto privato, quale la SEPI, e che è dunque difficile considerare le somme che questa deve recuperare entrate pubbliche che beneficiano delle summenzionate prerogative. Si dovrebbe pertanto ricorrere alle procedure di diritto civile e al giudice ordinario.
37 Ciò considerato, il governo spagnolo sostiene che la relazione del Consiglio di Stato era necessaria per stabilire se la decisione 2000/131 faccia sorgere un credito in capo alla SEPI, se la procedura di rimborso sia civilistica ovvero se occorra applicare una procedura amministrativa e se, in caso di inerzia di detta società, lo Stato possa richiedere l'esecuzione della decisione in via amministrativa.
38 Il governo spagnolo ritiene inoltre che non sia passato un lasso di tempo sufficiente per poter valutare l'inadempimento da parte di tale Stato membro all'obbligo di rimborsare taluni aiuti illegittimi (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-699, e 29 gennaio 1998, causa C-280/95, Commissione/Italia, Racc. pag. I-259). Le autorità spagnole non avrebbero avuto nemmeno il tempo di acquisire le relazioni giuridiche menzionate ai punti 35-37 della presente sentenza, che hanno indicato la procedura più rapida e giuridicamente più corretta per recuperare gli aiuti in parola, né di valutare le ripercussioni sociali di un tale recupero.
39 Infine, secondo il governo spagnolo, solo dopo il versamento di tutte le somme di cui alla decisione di autorizzazione e la realizzazione di tutte le condizioni imposte da quest'ultima la Commissione ha dichiarato che gli aiuti ai cantieri navali pubblici erano divenuti in parte illegittimi per inadempimento di una condizione asserita essenziale.
Giudizio della Corte
40 Si deve ricordare che il sistema di tutela giurisdizionale predisposto dal Trattato distingue i ricorsi di cui agli artt. 226 CE e 227 CE, che mirano a far accertare che uno Stato membro non ha adempiuto agli obblighi che gli incombono, dai ricorsi di cui agli artt. 230 CE e 232 CE, diretti a far controllare la legittimità degli atti o delle omissioni delle istituzioni comunitarie. Detti rimedi giurisdizionali perseguono scopi distinti e sono soggetti a modalità diverse. Uno Stato membro, quindi, in mancanza di una disposizione del Trattato che lo autorizzi espressamente, non può eccepire l'illegittimità di una decisione di cui sia destinatario come argomento difensivo contro una censura d'inadempimento per mancata esecuzione di tale decisione (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1988, causa 226/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 3611, punto 14; 27 ottobre 1992, causa C-74/91, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5437, punto 10, e 27 giugno 2000, causa C-404/97, Commissione/Portogallo, Racc. pag. I-4897, punto 34).
41 Una soluzione diversa potrebbe valere solo se l'atto di cui è causa fosse inficiato da vizi particolarmente gravi ed evidenti, al punto da potersi considerare un atto inesistente (cit. sentenze Commissione/Grecia, punto 16; 27 ottobre 1992, Commissione/Germania, punto 11, e Commissione/Portogallo, punto 35).
42 Ciò vale anche nell'ambito di un ricorso per inadempimento ex art. 88, n. 2, secondo comma, CE.
43 Va osservato in proposito che il governo spagnolo se, con riferimento agli argomenti da esso dedotti nella causa definita dalla sentenza Spagna/Commissione, cit., ha contestato la definizione di aiuti di Stato per i crediti d'imposta concessi ai cantieri navali pubblici fondandosi su un certo numero di dati di fatto, non ha invece eccepito alcun vizio idoneo a mettere in questione l'esistenza stessa della decisione 2000/131.
44 Va poi ricordato che, per una giurisprudenza costante, la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e che tale conseguenza non può dipendere dalla forma in cui l'aiuto è stato concesso (v., segnatamente, sentenze 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3131, punto 16, e Commissione/Portogallo, cit., punto 38).
45 Conformemente a una giurisprudenza anch'essa costante, se la decisione della Commissione che dispone la soppressione di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune non è stata impugnata con un ricorso diretto o se un tale ricorso è stato respinto, il solo motivo che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 16; 22 marzo 2001, causa C-261/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2537, punto 23, e 2 luglio 2002, causa C-499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-6031, punto 21).
46 Il fatto che uno Stato membro non possa sollevare contro un tale ricorso nessun altro motivo se non quello vertente su un'impossibilità assoluta di esecuzione non impedisce che lo Stato il quale, in occasione dell'esecuzione di una decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato, incontri difficoltà impreviste o imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione sottoponga tali problemi alla valutazione di quest'ultima, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso, in forza del principio che impone agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale cooperazione, principio che informa in particolare l'art. 10 CE, la Commissione e lo Stato membro devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, soprattutto di quelle relative agli aiuti (v. sentenze 4 aprile 1995, causa C-350/93, Commissione/Italia, cit., punto 16, e Commissione/Francia, cit., punto 24; 3 luglio 2001, causa C-378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-5107, punto 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 24).
47 Tuttavia, la condizione dell'impossibilità assoluta di adempiere non è soddisfatta quando il governo convenuto si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che presentava l'esecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna vera iniziativa presso le imprese interessate al fine di ripetere l'aiuto e senza proporre alla Commissione altre modalità di esecuzione della decisione che consentano di superare le difficoltà segnalate (v. sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc. pag. 175, punto 10; 29 gennaio 1998, Commissione/Italia, cit., punto 14, e Commissione/Spagna, cit., punto 25).
48 In limine occorre rilevare che il governo spagnolo, contrariamente a quanto da esso sostenuto, ossia che alla verifica dell'inadempimento le misure necessarie per eseguire la decisione 2000/131 in conformità al diritto nazionale erano state adottate, aveva solo avviato consultazioni riguardo alle modalità di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, senza compiere alcun passo concreto per ripetere tali aiuti dai cantieri navali pubblici spagnoli.
49 Inoltre, dagli elementi del fascicolo non risulta che fosse assolutamente impossibile avviare le pratiche di rimborso degli aiuti in parola presso detti cantieri navali.
50 Quanto innanzi tutto al carattere asseritamente non fiscale degli aiuti di cui trattasi, in quanto corrisposti a titolo di contributo dell'AIE e della SEPI e non di crediti d'imposta speciali, l'obbligo di sopprimere un aiuto illegittimo disponendone il recupero non può dipendere dalla forma di concessione dell'aiuto medesimo.
51 Con riguardo, poi, alla pretesa complessità giuridica dell'operazione di recupero, data la difficoltà di determinare se la procedura applicabile sia quella di diritto civile o piuttosto quella amministrativa, va ricordato che, se, in mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di recupero degli aiuti illegittimamente accordati, tale recupero deve effettuarsi, in linea di principio, secondo le pertinenti disposizioni del diritto nazionale, queste ultime vanno però applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l'interesse della Comunità (v. sentenza Commissione/Portogallo, cit., punto 55).
52 La necessità di attendere la relazione del Consiglio di Stato per determinare la procedura di recupero più adeguata non rendeva quindi impossibile l'esecuzione della decisione 2000/131.
53 In più, anche se il governo spagnolo ha notificato alla Commissione la relazione del servizio giuridico spagnolo, è pur vero che, malgrado le ripetute richieste della Commissione, detto governo non ha fornito a quest'ultima le informazioni necessarie perché essa verificasse la procedura di rimborso seguita dalle autorità spagnole e apprendesse quando la decisione 2000/131 sarebbe stata attuata.
54 Il governo spagnolo si è limitato ad affermare che le autorità nazionali non hanno avuto tempo sufficiente per valutare le ripercussioni sociali del rimborso degli aiuti dichiarati illegittimi, rischiando così di arrecare un danno irreparabile ai cantieri navali pubblici nonché ai relativi lavoratori, e che la recente ristrutturazione degli enti pubblici richiede una proroga del termine accordato per notificare le misure adottate ai fini dell'esecuzione della decisione 2000/131.
55 Al riguardo risulta da una giurisprudenza costante che il timore di difficoltà interne non può giustificare l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi che gli incombono ai sensi del diritto comunitario (v., in tal senso, sentenze 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38; 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6959, punto 55; 29 gennaio 1998, Commissione/Italia, cit., punto 16, e Commissione/Portogallo, cit., punto 52).
56 Infine, l'argomento del governo spagnolo vertente sul fatto che la Commissione ha presentato il ricorso in un termine insolitamente breve dalla notifica della decisione 2000/131 non può giustificare la mancata esecuzione di tale decisione.
57 Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione 2000/131, con la quale gli aiuti a favore dei cantieri navali pubblici sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 2 e 3 di detta decisione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno di Spagna, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno di Spagna, non avendo adottato nel termine impartito le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/131/CE, in merito agli aiuti di Stato concessi dalla Spagna a favore dei cantieri navali pubblici, con la quale tali aiuti sono stati dichiarati illegittimi e pertanto incompatibili con il mercato comune, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 2 e 3 di detta decisione.
2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
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