Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-417/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Agrargenossenschaft Pretzsch eG
e
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 229 (GU L 27, pag. 3), e 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. C. Gulmann e V. Skouris e dalle F. Macken (relatore) e N. Colneric, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Agrargenossenschaft Pretzsch eG, dalla sig.ra C. Columbus, Rechtsanwältin;
- per l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, dal sig. W. Nahrstedt, in qualità di agente;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Bernheim, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 7 settembre 2000, pervenuta in cancelleria il 13 novembre seguente, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt (Corte d'appello amministrativa del Land Sassonia-Anhalt) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 391, pag. 36), come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 229 (GU L 27, pag. 3), e 6 luglio 1995, n. 1648 (GU L 156, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 3887/92»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Agrargenossenschaft Pretzsch eG (in prosieguo: l'«Agrargenossenschaft Pretzsch»), una cooperativa agricola tedesca, e l'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt, autorità tedesca competente per l'amministrazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (in prosieguo: il «SIGC»), avente ad oggetto la sanzione pecuniaria inflitta alla detta cooperativa sulla base dell'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92.
Contesto normativo
Il regolamento (CEE) n. 1765/92
3 L'art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), dispone che i coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un'indennità in base alle condizioni stabilite agli artt. 2-13 del detto regolamento.
4 L'art. 2, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1765/92 prevede che l'indennità è accordata per la superficie destinata a seminativi o ritirata dalla produzione, in conformità all'art. 7 del medesimo regolamento.
5 Ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione possono essere utilizzate per ottenere materiali per produrre, nella Comunità, beni che non sono destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano adottati efficaci sistemi di controllo.
Il regolamento (CE) n. 762/94
6 Il regolamento (CE) della Commissione 6 aprile 1994, n. 762 (GU L 90, pag. 8), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1765/92 per quanto riguarda il ritiro di seminativi dalla produzione.
7 Ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regolamento n. 762/94, per «ritiro dei seminativi dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente era stata coltivata per ottenerne un raccolto.
8 L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 762/94 prevede che le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1765/92, né venir destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi.
9 Ai sensi dell'art. 3, n. 4, del regolamento n. 762/94:
«Per venir prese in considerazione ai fini del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1765/92, le superfici ritirate dalla produzione devono essere conformi a quanto segue:
- essere state coltivate dal richiedente nei due anni precedenti la presentazione della domanda, salvo casi particolari debitamente giustificati in base a criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro interessato, ad esempio quelli connessi all'ordinamento colturale, ad un nuovo insediamento o all'ampliamento dell'azienda per causa di successione;
- restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una prassi tradizionale. (...)».
Il regolamento (CEE) n. 3508/92
10 Conformemente all'art. 1, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1992, n. 3508, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (GU L 355, pag. 1), il SIGC si applica, nel settore della produzione vegetale, al regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il regolamento n. 1765/92.
11 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3508/92 dispone:
«Per essere ammesso a beneficiare di uno o più regimi comunitari soggetti alle disposizioni del presente regolamento, ciascun imprenditore presenta, per ciascun anno civile, una domanda di aiuto "superfici" che indichi:
- le parcelle agricole, comprese le superfici foraggere, nonché le parcelle agricole interessate da una misura di ritiro di seminativi e le parcelle a riposo;
- eventualmente, qualsiasi altra informazione necessaria prevista dai regolamenti relativi ai regimi comunitari o dallo Stato membro interessato».
12 Secondo l'art. 6, n. 4, del regolamento n. 3508/92, alla domanda di aiuto «superfici» possono essere apportate talune modifiche purché le autorità competenti le ricevano non oltre le date di cui agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento n. 1765/92.
13 L'art. 6, n. 5, del regolamento n. 3508/92 prevede che la domanda di aiuto «superfici», eventualmente modificata conformemente al n. 4 del detto articolo, è considerata una domanda di aiuti prevista dal regime di cui all'art. 1, n. 1, lett. a), del medesimo regolamento.
Il regolamento n. 3887/92
14 L'art. 4 del regolamento n. 3887/92 è formulato come segue:
«1. Fatti salvi i requisiti previsti nei regolamenti settoriali, le domande d'aiuto per superficie devono contenere tutte le informazioni necessarie e in particolare:
- l'identificazione dell'imprenditore;
- gli elementi atti a identificare tutte le parcelle agricole dell'azienda, la superficie, la localizzazione, l'utilizzazione, eventualmente la specificazione che si tratta di una parcella irrigua, nonché il regime d'aiuto;
- una dichiarazione del produttore che ha preso atto delle condizioni di concessione degli aiuti.
Per "utilizzazione" si intende il tipo di coltura o di copertura vegetale o la mancanza di coltura.
(...)
2. a) Dopo la data limite per l'inoltro, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata a condizione che le autorità competenti ricevano le modifiche entro le date di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.
Per quanto riguarda le parcelle agricole, la domanda di aiuto per superficie può essere modificata solo in casi particolari debitamente giustificati, quali, segnatamente, decesso, matrimonio, acquisto o vendita, stipulazione di un contratto di affitto. Gli Stati membri determinano le relative condizioni. Tuttavia, una parcella facente oggetto di una messa a riposo delle terre o delle superfici foraggere non può essere aggiunta alle parcelle già dichiarate salvo nei casi debitamente giustificati in conformità delle relative disposizioni, a condizione che queste parcelle siano state già incluse come superfici messe a riposo o come superfici foraggere in una domanda di aiuto di un altro imprenditore e che quest'ultima sia stata rettificata in conformità.
Per quanto riguarda l'utilizzazione o il regime di aiuto considerato, modifiche possono essere apportate in tutti i casi. Tuttavia, una parcella non può essere aggiunta a quelle dichiarate oggetto di un ritiro di seminativi.
(...)».
15 L'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 prevede quanto segue:
«Qualora si constati che la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto per superficie supera la superficie determinata, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo. Tuttavia, salvo casi di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata se quest'ultima supera del 3% o di 2 ha, ma non più del 20%, la superficie determinata.
Qualora l'eccedenza constatata sia superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso nessuno aiuto legato alla superficie.
Tuttavia, in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente o per negligenza grave, l'imprenditore è escluso:
- dal beneficio del regime di aiuto in questione per l'anno civile considerato, e
- in caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente dal beneficio di qualsiasi regime di aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92 per l'anno civile successivo e per una superficie uguale a quella per la quale la sua domanda di aiuto è stata rifiutata.
Le suddette diminuzioni non sono applicate, qualora, per la determinazione della superficie, l'imprenditore comprovi di essersi interamente basato su informazioni ufficiali riconosciute dalla competente autorità.
Le parcelle a riposo che interessano produzioni non alimentari e per le quali l'imprenditore non ha assolto tutti gli obblighi ad esso incombenti si considerano come superfici non riscontrate al momento del controllo, ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Agli effetti del presente articolo, si intende per superficie determinata la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari».
Causa principale e questioni pregiudiziali
16 Il 3 maggio 1996, l'Agrargenossenschaft Pretzsch si rivolgeva all'Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Anhalt chiedendo il versamento di un'indennità in applicazione del regolamento n. 1765/92 per la messa a riposo di una particella di ha 191,71.
17 Nel suo formulario di domanda, la ricorrente nella causa principale (in prosieguo: la «ricorrente») dichiarava di impegnarsi a segnalare senza indugio all'autorità competente ogni elemento incompatibile con la concessione o il mantenimento degli aiuti, ogni differenza rispetto ai dati figuranti nella domanda, ogni cambiamento nei diritti di godimento durante l'intera durata degli obblighi assunti così come ogni inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto, anche qualora tale inosservanza risultasse da un caso di forza maggiore.
18 L'11 dicembre 1996, la resistente nella causa principale (in prosieguo: la «resistente») rendeva noto alla ricorrente che, in applicazione dell'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92, quest'ultima era stata esclusa dal beneficio dell'aiuto relativo al periodo di messa a riposo per l'anno della domanda e per l'anno successivo in ragione del fatto che, in base alle constatazioni effettuate in loco, essa aveva utilizzato come pascolo ha 14,90 della detta superficie senza averla informata. La resistente sostiene che l'Agrargenossenschaft Pretzsch sapeva che la particella dichiarata a riposo non poteva essere utilizzata, per un determinato periodo, come pascolo dopo detta dichiarazione e che essa aveva dolosamente omesso di informarla di tale modifica di destinazione.
19 Dall'ordinanza di rinvio risulta che, in corso di causa, la ricorrente aveva spiegato che, a partire dai mesi di marzo e aprile 1995, essa aveva progettato di costruire due stalle e una vasca per il liquame. Per quanto riguarda la stalla destinata a dare riparo alle vacche lasciate pascolare successivamente sulla particella messa a riposo, i lavori di costruzione avevano avuto inizio alla fine del mese di maggio 1996. Gli animali erano stati allora messi al riparo nella fattoria vicina. Tuttavia, dato che la costruzione di una vasca per il liquame lungo il perimetro della fattoria era stata anticipata di quattro settimane, era stato necessario condurre temporaneamente le vacche a pascolare sulla superficie a riposo, situata nelle vicinanze. Secondo i piani di costruzione era stata prevista un'occupazione temporanea dei terreni della fattoria, ma non il pascolo delle vacche sulla superficie a riposo.
20 Nel suo ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Dessau (tribunale amministrativo di Dessau, Germania), la ricorrente sosteneva che il fatto di far pascolare le vacche sulle superfici a riposo non costituisce una produzione agricola tale da mettere in discussione la concessione dell'aiuto. La sanzione prevista dall'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92 si ricollegherebbe esclusivamente alle false dichiarazioni, riguardanti la superficie della particella a riposo, formulate dolosamente al momento della presentazione della domanda di aiuti. Tale disposizione non sarebbe invece applicabile alla presente controversia, che riguarda la riduzione della superficie a riposo e dunque l'omessa informazione dell'autorità competente in merito a tale modifica successiva all'inoltro della detta domanda.
21 Con sentenza 14 luglio 1999 il ricorso della società cooperativa veniva respinto poiché, secondo il Verwaltungsgericht Dessau, essa aveva formulato false dichiarazioni relative alla superficie messa a riposo. Sarebbe perfettamente conforme al dettato dell'art. 9, n. 2, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3887/92, nonché allo spirito e allo scopo di tale disposizione, che dati che figurano nella domanda d'aiuto vengano considerati come falsi non solamente in caso di difformità rispetto alla situazione reale al momento della presentazione di detta domanda, ma anche qualora essi divengano successivamente inesatti, in particolare a causa del fatto che il richiedente, a fronte di una modifica della situazione quale si presentava al momento dell'inoltro della domanda, non abbia rettificato quest'ultima. Il fatto di mantenere immutata una domanda d'aiuto a dispetto di una modifica successiva delle circostanze tale da influire sulla concessione del medesimo è costituivo, di per sé, di false dichiarazioni ai sensi della detta disposizione.
22 Secondo il Verwaltungsgericht Dessau, dovrebbe essere preso in considerazione anche il carattere doloso come elemento necessario per infliggere la sanzione. Infatti, al più tardi alla fine del mese di giugno 1996, la ricorrente si sarebbe resa conto del fatto che la superficie ritirata veniva utilizzata in condizioni che compromettevano la concessione dell'aiuto, tanto che essa aveva immediatamente fatto in modo di allontanare le vacche dal perimetro della particella di cui trattasi. Sebbene la ricorrente fosse a conoscenza dell'obbligo di comunicare tale circostanza, essa non aveva mai segnalato all'autorità competente la riduzione della superficie oggetto del ritiro.
23 La ricorrente, che è stata autorizzata a interporre appello contro tale sentenza dinanzi all'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt, conclude di aver diritto al beneficio integrale dell'aiuto relativo alla messa a riposo della superficie di cui trattasi. La resistente conclude invece per la conferma della decisione di primo grado.
24 Poiché la soluzione della controversia di cui è investita necessita dell'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, l'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento [n. 3887/92] sia da interpretare nel senso che la nozione in esso contenuta di "falsa dichiarazione" vada ricollegata ad un "facere" positivo e colpevole, che sia stato posto in essere con la domanda d'aiuto, con la conseguenza che non sia sanzionabile l'omissione di notificare alle autorità concedenti modificazioni, rilevanti ai fini della sovvenzione, sopravvenute successivamente alla presentazione della domanda medesima;
2) se i divari cosiddetti "puri e semplici", di cui all'art. 9, n. 2, primo comma, seconda frase, del regolamento [n. 3887/92] presuppongano che la "falsa dichiarazione" sia stata formulata già nella domanda, o rilevi unicamente il raffronto tra i dati indicati in quest'ultima e l'esito del controllo effettuato in loco».
Sulle questioni pregiudiziali
25 Con le sue due questioni, da esaminare unitamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza di stabilire se l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 debba essere interpretato nel senso che le sanzioni previste da tale disposizione sono limitate al caso in cui l'imprenditore abbia reso dichiarazioni erronee o false al momento della presentazione della domanda d'aiuto, e non si applicano qualora quest'ultimo abbia omesso d'informare l'autorità competente delle modifiche incidenti sulle condizioni di concessione di tali aiuti.
Osservazioni presentate alla Corte
26 La ricorrente fa valere che un'interpretazione dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 basata sulla lettera e sullo spirito della norma enunciata da tale disposizione conduce a limitare l'ambito di applicazione della sanzione alle dichiarazioni erronee rese al momento della presentazione della domanda all'autorità competente.
27 A proposito, in particolare, delle sanzioni previste all'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92, la ricorrente sostiene che la formulazione di false dichiarazioni presuppone almeno «un comportamento teso ad indurre un terzo in errore sulla realtà della situazione, in quanto incidente sulla sua sfera di rappresentazione». Una tale condotta non può essere identificata nel fatto che si ometta di informare l'autorità competente di un mutamento della detta situazione. Nessun elemento farebbe pensare che la ricorrente abbia cercato in modo fraudolento di ottenere aiuti per la messa a riposo di seminativi ai quali non aveva diritto.
28 La ricorrente ritiene dunque che metterla sullo stesso piano di un soggetto che richiede aiuti il quale, fin dalla presentazione della sua domanda, renda false dichiarazioni al fine di ottenere in tal modo aiuti per la messa a riposo non sarebbe conforme alla finalità dell'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92.
29 Sia la resistente sia il governo francese e la Commissione sostengono che il primo e il secondo comma dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 si applicano anche nel caso in cui l'imprenditore abbia reso dichiarazioni esatte al momento della presentazione della domanda e la situazione sia mutata solo posteriormente.
30 Il governo francese e la Commissione sottolineano che l'attribuzione di una precisa responsabilità in capo al soggetto che richiede l'aiuto corrisponde alla finalità dell'intero sistema sanzionatorio, il quale è volto ad evitare o a sanzionare le irregolarità e le frodi.
31 Per quanto riguarda il terzo comma dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, la resistente, il governo francese e la Commissione ritengono che le sanzioni da esso previste siano parimenti applicabili qualora il comportamento doloso del soggetto che richiede l'aiuto o la sua grave negligenza siano posteriori alla presentazione della domanda. Infatti, per lottare efficacemente contro le frodi ed altre gravi irregolarità, la detta disposizione dovrebbe coprire tutti i casi in cui si può rimproverare all'imprenditore un comportamento doloso o una negligenza grave, indipendentemente dal momento in cui si siano verificati.
32 Il governo francese conclude che, se il beneficiario dell'aiuto omettesse di comunicare il mutamento intervenuto nella sua particella, emergerebbe necessariamente da tale omissione una divergenza tra la superficie dichiarata nella sua domanda e quella che verrebbe effettivamente constatata all'esito di un controllo, per l'appunto la situazione prevista all'art. 9 del regolamento n. 3887/92.
Giudizio della Corte
33 Occorre rilevare che gli obiettivi del regolamento n. 3887/92, e in particolare dell'art. 9 di quest'ultimo, sono, in conformità dei suoi `considerando' primo, settimo e nono, rispettivamente, di permettere l'efficace attuazione della riforma della politica agricola comune, di controllare in modo efficace il rispetto delle disposizioni in materia di aiuti comunitari e di adottare disposizioni intese a prevenire e punire efficacemente le irregolarità e le frodi.
34 Ai sensi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, l'aiuto «superfici» viene accordato integralmente qualora la superficie dichiarata in una domanda d'aiuto corrisponda a quella determinata durante un controllo da parte delle autorità competenti e qualora tutte le condizioni regolamentari pertinenti siano state rispettate.
35 Al fine di conseguire gli obiettivi ricordati al punto 33 della presente motivazione e tenuto conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuti comunitari, la detta disposizione, nel caso in cui la superficie dichiarata nella domanda d'aiuto per «superfici» superi quella determinata all'esito di un controllo e, quindi, qualora le condizioni previste dal SIGC non vengano rispettate, prevede sanzioni proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa.
36 In primo luogo, trattandosi di una sopravvalutazione di minima rilevanza della superficie dichiarata, effettuata in buona fede e senza grave negligenza, l'art. 9, n. 2, primo comma, prima frase, del regolamento n. 3887/92 prevede una semplice correzione dell'importo dell'aiuto, che viene dunque calcolato in base alla superficie effettivamente determinata al momento del controllo.
37 In secondo luogo, qualora l'eccedenza della superficie dichiarata rispetto a quella constatata durante il controllo sia superiore al 3% o a ha 2, ma non al 20% della superficie determinata, la superficie effettivamente determinata viene ridotta di due volte l'eccedenza constatata in attuazione dell'art. 9, n. 2, primo comma, seconda frase, del medesimo regolamento.
38 In terzo luogo, conformemente all'art. 9, n. 2, secondo comma, del detto regolamento, non è concesso alcun aiuto collegato alla superficie qualora nella sua dichiarazione l'imprenditore indichi una superficie superiore di più del 20% della superficie per la quale gli aiuti sono stati richiesti.
39 Da ultimo, emerge dall'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92 che gli imprenditori che abbiano effettuato una falsa dichiarazione con dolo o negligenza grave vengono in ogni caso esclusi dal regime di aiuti in questione per l'anno civile considerato e, in caso di falsa dichiarazione dolosa, persino dal regime di aiuti relativo all'anno civile successivo. Tali sanzioni sono applicate qualunque sia la sopravvalutazione constatata tra le superfici dichiarate e quelle accertate nell'ambito di un controllo (sentenza 17 luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 62).
40 Emerge da tali disposizioni del regolamento n. 3887/92 che la constatazione di un divario tra la superficie dichiarata e la superficie effettivamente determinata nell'ambito di un controllo effettuato dalle autorità competenti comporta, di per sé, l'applicazione di una sanzione.
41 Come giustamente rilevato dalla Commissione, perché possano essere inflitte sanzioni sulla base dei due primi commi dell'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92, non è necessario conoscere le ragioni che sono all'origine del divario constatato tra le dichiarazioni figuranti nella domanda di aiuti e il risultato del controllo effettuato dalle autorità competenti.
42 Infatti, se è vero che le sanzioni previste dall'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 sono proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa, è pur vero che tali disposizioni si devono applicare anche qualora l'imprenditore abbia reso dichiarazioni esatte al momento della presentazione della domanda e la situazione sia cambiata solo successivamente a tale domanda.
43 Tale interpretazione delle dette disposizioni del regolamento n. 3887/92 è conforme agli obblighi imposti al soggetto che richiede l'aiuto ai sensi di tale regolamento.
44 Da un lato, emerge dall'art. 4, n. 1, primo comma, terzo trattino, del regolamento n. 3887/92 che, tra le informazioni che deve contenere la domanda d'aiuto per «superfici», figura una dichiarazione del produttore secondo cui egli ha preso atto delle condizioni da soddisfare per la concessione degli aiuti di cui trattasi.
45 Si tratta, per quanto riguarda l'attuazione degli aiuti concessi nell'ambito del SIGC, di procedure concernenti un gran numero di domande. Una protezione efficace degli interessi finanziari della Comunità in un tale ambito implica che i beneficiari degli aiuti partecipino attivamente al regolare svolgimento di tali procedure e assumano la responsabilità della correttezza delle somme loro concesse nell'ambito del SIGC (v., in tal senso, sentenza 16 maggio 2002, causa C-63/00, Schilling e Nehring, Racc. pag. I-4483, punti 34 e 37).
46 D'altro canto, dopo il termine ultimo previsto per il suo inoltro, la domanda d'aiuto per «superfici» può essere modificata solo a determinate condizioni, tassativamente elencate all'art. 4, n. 2, lett. a), del regolamento n. 3887/92, e debitamente giustificate, quali, in particolare, il decesso, il matrimonio, l'acquisto o la vendita della particella agricola interessata.
47 Tale disposizione, come anche l'art. 6, nn. 4 e 5, del regolamento n. 3508/92, dimostra tuttavia che, per un determinato periodo, una domanda d'aiuto per «superfici» può essere ulteriormente modificata e presa in considerazione come la domanda prevista per il SIGC.
48 Alla luce di quanto precede, occorre quindi rilevare che l'art. 9, n. 2, primo e secondo comma, del regolamento n. 3887/92 è teso a stabilire un confronto tra le dichiarazioni che compaiono nella domanda di aiuti e i risultati dei controlli effettuati in loco, senza che sia necessario domandarsi se la discordanza eventualmente riscontrata tra le superfici esistesse o meno alla data d'inoltro della detta domanda.
49 Per quanto riguarda l'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92, benché esso possa essere interpretato nel senso che prende in considerazione solo le false dichiarazioni rese dolosamente o per grave negligenza al momento della presentazione della domanda di aiuti, emerge sia dall'obiettivo previsto da tale disposizione sia dallo spirito del citato art. 9, n. 2, esaminato nel suo insieme, che una tale interpretazione restrittiva non può essere ammessa.
50 Infatti, per conseguire l'obiettivo previsto all'art. 9, n. 2, ossia l'efficace prevenzione e sanzione delle irregolarità e delle frodi, è necessario che il terzo comma di tale disposizione si applichi non solo in caso di false dichiarazioni rese dolosamente o per negligenza grave al momento della presentazione della domanda di aiuti, ma anche qualora le informazioni date nella detta domanda non concordino più con la realtà constatata successivamente all'inoltro di quest'ultima a causa di un cambiamento della situazione iniziale.
51 A tale proposito, come giustamente rilevato dal governo francese, se il richiedente omette di comunicare alle autorità competenti i cambiamenti intervenuti nella particella per la quale egli ha richiesto di beneficiare di tale aiuto, emerge necessariamente da tale omissione una divergenza tra la superficie dichiarata nella detta domanda e quella che verrebbe effettivamente constatata all'esito di un controllo, per l'appunto la situazione prevista all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92. Pertanto, il fatto di mantenere una domanda d'aiuti nei termini in cui essa è stata presentata, nonostante l'ulteriore modifica delle circostanze incida sulla concessione degli aiuti, costituisce di per sé una irregolarità ai sensi della detta disposizione.
52 Peraltro, come constatato dalla Corte al punto 37 della sentenza Schilling e Nehring, citata, emerge dalle disposizioni dei regolamenti nn. 3508/92 e 3887/92 che le autorità nazionali non devono, né soprattutto possono, effettuare controlli onde verificare il carattere veritiero di tutte le dichiarazioni figuranti nelle domande di aiuto loro presentate. Nell'ambito del SIGC, spetta agli imprenditori presentare domande d'aiuto per superfici rispondenti alle condizioni necessarie per la concessione degli aiuti in esame e informare le autorità competenti di ogni cambiamento di situazione che intervenga successivamente alla presentazione della domanda.
53 Pertanto l'interpretazione dell'art. 9, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 3887/92 proposta dalla ricorrente, secondo la quale nessuna sanzione può essere applicata se non è stato commesso alcun errore al momento della presentazione della domanda d'aiuto, così che le modifiche della situazione incidenti sulla concessione o sul mantenimento dell'aiuto richiesto non producono alcun effetto, non può essere ammessa.
54 Una tale interpretazione implicherebbe che un richiedente potrebbe essere indotto a presentare una domanda di aiuti che soddisfi tutte le condizioni regolamentari richieste dal SIGC e a non rettificare i dati indicati nella detta domanda qualora questi ultimi siano divenuti errati posteriormente alla presentazione della medesima, dato che non gli potrebbe essere inflitta alcuna sanzione.
55 Per quanto riguarda la questione su quale delle sanzioni previste all'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 sia applicabile alle circostanze della causa principale, occorre ricordare che spetta al giudice del rinvio valutare il grado di gravità dell'irregolarità commessa e, in particolare, indagare se il soggetto che richiede l'aiuto abbia omesso di comunicare all'autorità competente le modifiche incidenti sulla concessione dell'aiuto dolosamente o per grave negligenza ai sensi del terzo comma di tale disposizione.
56 Alla luce di tutte le considerazioni esposte, si deve rispondere alle questioni proposte dichiarando che l'art. 9, n. 2, del regolamento n. 3887/92 deve essere interpretato nel senso che le sanzioni previste da tale disposizione non sono limitate al caso in cui l'imprenditore abbia reso dichiarazioni erronee o false al momento della presentazione della sua domanda d'aiuto, ma si applicano parimenti qualora quest'ultimo abbia omesso d'informare l'autorità competente delle modifiche incidenti sulle condizioni di concessione di tali aiuti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
57 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberverwaltungsgericht des Landes Sachsen-Anhalt con ordinanza 7 settembre 2000, dichiara:
L'art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1992, n. 3887, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, come modificato dai regolamenti (CE) della Commissione 3 febbraio 1995, n. 229, e 6 luglio 1995, n. 1648, dev'essere interpretato nel senso che le sanzioni previste da tale disposizione non sono limitate al caso in cui l'imprenditore abbia reso dichiarazioni erronee o false al momento della presentazione della domanda d'aiuto, ma si applicano parimenti qualora quest'ultimo abbia omesso d'informare l'autorità competente delle modifiche incidenti sulle condizioni di concessione di tali aiuti.
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