Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli rientranti nel regolamento n. 3223/94 - Applicazione delle norme specifiche di questo regolamento
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, artt. 29-36; regolamenti (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 173-177, e (CE) n. 3223/94, art. 5]
2. Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli rientranti nel regolamento n. 3223/94 - Determinazione in base al prezzo d'entrata dei prodotti - Validità del corrispondente regolamento
[Regolamenti (CE) della Commissione n. 3223/94, art. 5, e n. 1498/98]
3. Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione per quanto riguarda i prodotti ortofrutticoli rientranti nel regolamento n. 3223/94 - Art. 5 di questo regolamento, che prevede più metodi di determinazione - Possibilità per l'importatore di produrre una dichiarazione provvisoria limitata ad uno di tali metodi
(Regolamenti della Commissione n. 2454/93, art. 254, e n. 3223/94, art. 5)
Massima
1. Il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, dev'essere determinato, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 (vigilia dell'entrata in vigore delle modifiche del regolamento) inclusi, secondo i metodi di calcolo del prezzo d'entrata previsti dall'art. 5 di detto regolamento e non conformemente alle norme generali dettate dal codice doganale comunitario e dal relativo regolamento di attuazione.
Infatti il predetto regolamento, che la Commissione era autorizzata ad emanare, modifica le norme per la determinazione del valore in dogana relativamente ai prodotti ortofrutticoli e le disposizioni contenute nella normativa agricola possono legittimamente dettare norme specifiche rispetto a quelle del codice doganale comunitario.
( v. punti 69, 78-79, 82, dispositivo 1 )
2. Il regolamento n. 1498/98, che modifica il regolamento n. 3223/94, recante modalità di applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, e che - inserendo il n. 1 ter nell'art. 5 del regolamento n. 3223/94 - dispone che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione di quest'ultimo dev'essere determinato su una base identica a quella del prezzo d'entrata dei prodotti nella Comunità, non è invalido né per eccesso di potere da parte della Commissione, né per violazione delle obbligazioni internazionali della Comunità, né per violazione delle forme sostanziali relative alle modalità di adozione delle misure di attuazione del codice doganale comunitario.
( v. punti 92-104, dispositivo 2 )
3. L'art. 5 del regolamento n. 3223/94, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, il quale offre all'importatore di prodotti rientranti nella sfera di applicazione del medesimo regolamento la scelta fra tre metodi di determinazione del prezzo d'entrata delle sue partite di merce, dev'essere interpretato nel senso che un importatore che non è in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento dello sdoganamento può fornire un'indicazione provvisoria di detto valore ai sensi dell'art. 254 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92, che istituisce il codice doganale comunitario, solo qualora il valore dei prodotti di cui trattasi sia determinato secondo il metodo previsto dall'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94, ossia qualora il valore dei prodotti possa essere determinato in base al prezzo unitario corrispondente alle vendite di prodotti importati identici o simili.
La questione se un importatore possa fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana non si pone per gli altri metodi di determinazione del prezzo d'entrata dei prodotti, elencati nelle lett. a) e c) di detto art. 5, n. 1.
( v. punti 107, 110, 112, dispositivo 3 )
Parti
Nel procedimento C-422/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties Tribunal, London (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Capespan International plc
e
Commissioners of Customs & Excise,
domanda vertente, da un lato, sull'interpretazione degli artt. 28-36 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), degli artt. 141-181 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), e dell'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (GU L 337, pag. 66), nonché, dall'altro, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento n. 3223/94 (GU L 198, pag. 4),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: signor P. Léger
cancelliere: signora M.-F. Contet, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Capespan International plc, dal sig. G. Salmond, solicitor;
- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal signor N. Paines, QC;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. C. Brown e K. Fitch, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Capespan International plc, rappresentata dal sig. G. Salmond, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Vajda, QC, e della Commissione, rappresentata dai sigg. C. Brown e K. Fitch, all'udienza del 27 febbraio 2002,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 ottobre 2000, pervenuta alla Corte il 14 novembre seguente, il VAT and Duties Tribunal, London (commissione competente in materia di IVA, Londra), ha presentato, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti, da un lato, sull'interpretazione degli artt. 28-36 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), degli artt. 141-181 bis del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione del codice doganale comunitario»), e dell'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli (GU L 337, pag. 66), nonché, dall'altro, sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 (GU L 198, pag. 4).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Capespan International plc (in prosieguo: la «Capespan») e i Commissioners of Customs & Excise (autorità doganale del Regno Unito; in prosieguo: i «Commissioners»), avente ad oggetto il metodo di calcolo del valore in dogana di frutta importata da paesi terzi e rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94.
Contesto normativo
La normativa doganale
3 Il codice doganale comunitario contiene norme generali relative all'introduzione di dazi sulle importazioni nel territorio doganale della Comunità. Tali norme generali sono integrate dalle disposizioni di applicazione contenute nel regolamento di applicazione del detto codice.
4 Il codice doganale comunitario prevede, al suo art. 20, n. 1, che i dazi all'importazione sono calcolati in base alla Tariffa doganale delle Comunità europee, stabilita ogni anno.
5 Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), contiene al suo allegato I, modificato ogni anno, la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi della Tariffa doganale comune. La versione del detto allegato I rilevante nella causa principale è, per l'anno 1997, quella del regolamento (CE) della Commissione 9 settembre 1996, n. 1734, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 238, pag. 1) e, per l'anno 1998, quella del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 1997, n. 2086, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 312, pag. 1).
6 L'allegato I del regolamento n. 2658/87 contiene la nomenclatura combinata e la tabella dei dazi relativi ai «prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata» (v. parte terza dell'allegato I, intitolata «Allegati tariffari», sezione I, relativa agli «Allegati agricoli», allegato 2, concernente i «Prodotti cui si applica un prezzo d'entrata»).
7 La controversia nella causa principale concerne partite di mele e di altra frutta importata nella Comunità da paesi terzi. I dazi applicabili a tali prodotti dipendono dalla varietà di questi ultimi e dal loro prezzo d'entrata, nonché dalla data di importazione nella Comunità. I dazi si suddividono in due parti, la prima costituita da un dazio ad valorem, che varia a seconda del valore della merce, la seconda da un dazio specifico, espresso in ECU per 100 kg netti (secondo la classificazione tariffaria) e calcolato sulla base del prezzo d'entrata, rispetto al quale è inversamente proporzionale.
8 Gli artt. 28-36 del codice doganale comunitario stabiliscono le norme generali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci, sulla base della quale si calcolano i dazi ad valorem.
9 L'art. 29, n. 1, del codice doganale comunitario introduce il principio basilare secondo cui tale valore è stabilito nel luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il calcolo è effettuato a partire dal valore di transazione, ossia dal «prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità», nei limiti in cui si ritiene o si può ritenere che tale prezzo sia stato convenuto tra un venditore ed un acquirente indipendenti. Il prezzo deve tuttavia essere soggetto a talune rettifiche, descritte agli artt. 32 e 33 del medesimo codice. Inoltre, se il valore di transazione non può essere definitivamente stabilito prima che le merci entrino nella Comunità, un importatore ha la possibilità, purché rispetti determinate condizioni, di indicare provvisoriamente il valore dei prodotti conformemente all'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
10 Allorché l'applicazione dell'art. 29 del codice doganale comunitario non consente di determinare il valore in dogana, l'art. 30 dello stesso indica una serie di altri metodi applicabili, in ordine successivo, a tal fine.
11 Per quanto riguarda la determinazione del valore di merci deperibili, l'art. 36 del codice doganale comunitario prevede che, su richiesta dell'importatore, si possono applicare norme semplificate in luogo delle norme descritte ai punti 8 e 9 della presente sentenza. Si tratta delle norme enunciate agli artt. 173-177 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
La normativa agricola e il sistema dei prezzi d'entrata introdotto dal regolamento n. 3223/94
12 Fino al 1994 compreso le importazioni di prodotti ortofrutticoli freschi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 erano soggette ad un regime di «prezzo di riferimento». In tale regime, oltre ai dazi ad valorem esigibili in conformità con il codice doganale comunitario, potevano essere riscossi dazi specifici sui prodotti aventi una determinata origine, qualora il prezzo medio di tutte le importazioni provenienti da tale luogo d'origine fosse inferiore ad un prezzo di riferimento determinato.
13 Tali dazi specifici erano proporzionali alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo medio di tutte le importazioni provenienti dal detto paese d'origine. Tale sistema era volto a garantire che il prezzo delle importazioni immesse sul mercato comunitario fosse analogo a quello praticato, in forza del funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, per i prodotti dello stesso tipo coltivati all'interno della Comunità.
14 Il sistema dei prezzi di riferimento è stato rimesso in discussione con la firma, il 15 aprile 1994, dell'atto finale che concludeva i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, dell'accordo che istituiva l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), nonché dei vari accordi risultanti agli allegati 1-4 del detto accordo, approvati a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). Infatti, a seguito delle concessioni fatte dalla Comunità nell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, il sistema dei prezzi di riferimento è stato sostituito da quello dei prezzi d'entrata.
15 Il sistema dei prezzi d'entrata è disciplinato dal regolamento n. 3223/94 e si basa sull'art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1035, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 118, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), come modificato dall'allegato XIII del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3290, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (GU L 349, pag. 105; in prosieguo: il «regolamento di base modificato»).
16 L'art. 23 del regolamento di base modificato stabilisce quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.
2. Nella misura in cui l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata della partita importata, la realtà di tale prezzo è verificata tramite un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione per ciascuna origine e ciascun prodotto in base alla media ponderata dei corsi dei prodotti in questione sui mercati d'importazione rappresentativi dagli Stati membri o, se necessario, su altri mercati.
3. Se il prezzo di entrata dichiarato per la partita in questione è superiore al valore all'importazione forfettario, aumentato del margine stabilito ai sensi del paragrafo 5 il quale non deve superare di più del 10% il valore forfettario, è necessario costituire una cauzione pari ai dazi all'importazione e determinata in base al valore all'importazione forfettario.
4. Se il prezzo di entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale, secondo le condizioni che saranno determinate ai sensi del paragrafo 5.
5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33».
17 Tale articolo è stato in ampia misura ripreso dall'art. 32 del regolamento (CE) del Consiglio 28 ottobre 1996, n. 2200, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1; in prosieguo: il «nuovo regolamento di base»), che ha abrogato e sostituito il regolamento di base.
18 Il sistema dei prezzi d'entrata, introdotto dal regolamento n. 3223/94, consente di assoggettare i prodotti ortofrutticoli, oltre che a dazi ad valorem, a dazi doganali specifici, qualora il loro prezzo d'entrata nella Comunità sia inferiore ad un valore all'importazione forfettario, calcolato dalla Commissione ogni giorno feriale per ciascuno dei prodotti e per ogni origine. Il valore all'importazione forfettario è pari alla media ponderata dei corsi rappresentativi, diminuiti di un importo forfettario di 5 ECU/100 kg nonché dei dazi doganali ad valorem (art. 4, n. 1, del regolamento n. 3223/94).
19 Le norme che consentono di determinare il «prezzo d'entrata» dei prodotti ortofrutticoli sono stabilite all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94. Il prezzo d'entrata dei prodotti funge da base per la loro classificazione nella Tariffa doganale comune e per la determinazione degli eventuali dazi specifici da corrispondere. L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 consente all'importatore di prodotti ortofrutticoli di optare fra tre metodi di determinazione del prezzo d'entrata delle sue partite. A scelta dell'importatore il prezzo d'entrata deve essere pari:
a) o al prezzo fob («free on board») dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti [art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94];
b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale comunitario [art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94], ossia al valore ottenuto sulla base del prezzo unitario al quale i prodotti importati o prodotti identici o simili sono venduti nella Comunità;
c) o al valore forfettario all'importazione, determinato dalla Commissione e applicabile al prodotto e all'origine presi in considerazione.
20 Il regolamento n. 3223/94 è stato modificato dal regolamento n. 1498/98, con effetto a partire dal 18 luglio 1998. Il regolamento n. 1498/98 ha inserito nell'art. 5 del regolamento n. 3223/94 un paragrafo 1 ter.
21 Tale paragrafo 1 ter così dispone:
«Se il prezzo di entrata è fissato in base al prezzo fob dei prodotti nel paese di origine, il valore in dogana è stabilito in base alla vendita effettuata a tale prezzo.
Se il prezzo di entrata è fissato secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), oppure al paragrafo 1 bis, lettera b), il valore in dogana viene stabilito sulla stessa base del prezzo di entrata».
Causa principale e questioni pregiudiziali
22 La Capespan è un importatore di frutta nel Regno Unito. Nel corso del periodo tra il 18 marzo 1997 e il 24 agosto 1998 essa importava partite di frutta dal Sudafrica, in particolare mele, soggette al sistema dei prezzi d'entrata introdotto dal regolamento n. 3223/94.
23 Ritenendo di potersi avvalere dell'art. 29 del codice doganale comunitario per determinare il valore in dogana della frutta così importata, la Capespan rendeva dichiarazioni doganali incomplete sulla base dell'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario fornendo un'indicazione provvisoria del valore della frutta importata. Il valore di transazione finale che la Capespan considerava necessario per calcolare il valore definitivo ai fini dell'art. 29 del codice doganale comunitario non era infatti noto prima della fine del periodo durante il quale la frutta era stata importata.
24 Sorgeva allora una controversia tra la Capespan e i Commissioners relativa alla determinazione del valore della frutta rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94.
25 Con lettera 23 settembre 1998 i Commissioners comunicavano alla Capespan che era errato procedere come quest'ultima aveva fatto e che il valore in dogana della frutta considerata doveva essere determinato secondo i metodi previsti all'art. 5 del regolamento n. 3223/94. Essi facevano valere che, fra tali metodi, unicamente quello indicato all'art. 5, n. 1, lett. c), del detto regolamento - disposizione secondo la quale l'importatore deve basarsi sul valore all'importazione forfettario determinato dalla Commissione - poteva essere utilizzato dalla Capespan, di modo che le importazioni future di merci disciplinate dal regolamento n. 3223/94 non dovevano essere soggette a dichiarazione in dogana comportante il versamento di un importo provvisorio, ma il loro valore doveva essere dichiarato direttamente utilizzando il metodo del valore all'importazione forfettario.
26 La Capespan proponeva formale opposizione avverso tale decisione dei Commissioners, la quale però veniva confermata da questi ultimi con due decisioni 25 novembre e 3 dicembre 1998. Tali decisioni precisavano parimenti che l'applicazione dei metodi di determinazione del valore previsti all'art. 5 del regolamento n. 3223/94 consentiva alla Capespan di fornire dichiarazioni complete sul valore in dogana dei prodotti importati e che quest'ultima doveva cessare di rendere dichiarazioni incomplete ai sensi dell'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
27 La Capespan impugnava tali decisioni con ricorso dinanzi al VAT and Duties Tribunal, London.
28 Durante il procedimento dinanzi a quest'ultimo, le parti della causa principale concordavano sul fatto che, in linea di principio, la Capespan poteva usare uno qualunque dei metodi di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 per determinare il prezzo d'entrata dei prodotti importati. La Capespan contestava tuttavia che il metodo utilizzato per determinare tale prezzo dovesse altresì essere applicato per determinare il valore in dogana dei detti prodotti.
29 Dinanzi al giudice del rinvio la Capespan sostiene che:
- la frutta importata doveva essere valutata conformemente alle regole di valutazione previste in successione agli artt. 28-36 del codice doganale comunitario e a quelle contenute negli artt. 141-181 bis del regolamento di applicazione del detto codice;
- non è corretto interpretare il regolamento n. 3223/94 nel senso che esso fornisce un metodo per la determinazione del valore in dogana che si discosta dalle regole di valutazione indicate supra, al primo trattino;
- non è esatto equiparare il valore in dogana al prezzo d'entrata, come hanno fatto i Commissioners;
- il regolamento n. 1498/98 è invalido, dato che la Commissione ha ecceduto i propri poteri adottando tale provvedimento, il quale prescrive che il valore dei prodotti del tipo di quelli elencati nell'allegato del regolamento n. 3223/94 debba essere uguale al loro prezzo d'entrata;
- essa aveva in via di principio il diritto di utilizzare uno qualunque dei metodi di cui all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 per determinare il prezzo d'entrata e pertanto non poteva essere obbligata ad utilizzare il valore all'importazione forfettario e
- essa aveva il diritto di rendere dichiarazioni incomplete, il che le consentiva di non fornire indicazioni sul valore in dogana al momento dell'importazione in conformità alle disposizioni degli artt. 254-259 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
30 Contro la posizione sostenuta dalla Capespan, i Commissioners fanno valere dinanzi al giudice nazionale che, in via di principio, un importatore potrebbe fruire indistintamente di una delle opzioni previste all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94. A loro parere, tuttavia, la Capespan non potrebbe in realtà avvalersi della prima opzione, poiché la frutta che essa importa è venduta ad un prezzo provvisorio che viene rettificato alla fine della campagna, per cui il prezzo di entrata non è noto al momento dell'importazione. Secondo i Commissioners la Capespan potrebbe, in pratica, fruire della seconda opzione, ma dovrebbe in tal caso costituire una cauzione calcolata in base al valore all'importazione forfettario e determinare il valore in dogana in conformità all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale comunitario, come modificato dall'art. 5 del regolamento n. 3223/94. La Capespan dovrebbe dunque pagare un dazio calcolato su tale valore. Infine, secondo i Commissioners nulla osta, in teoria o in pratica, a che la Capespan si avvalga della terza opzione prevista all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94.
31 I Commissioners contestano il diritto, rivendicato dalla Capespan, di:
a) usare il valore all'importazione forfettario per fissare il prezzo d'entrata dei suoi prodotti onde determinarne la classificazione nella Tariffa doganale comune (e quindi per determinare se sia dovuto il dazio addizionale specificato in quest'ultima), ma non per dichiarare un valore in dogana al momento dell'importazione, e, inoltre,
b) dichiarare un valore in dogana basato sul prezzo contrattuale all'importazione quando quest'ultimo è stato reso definitivo alla fine della campagna di produzione, con la conseguenza che il dazio è calcolato in base al prezzo contrattuale, ma che l'applicabilità o meno del dazio addizionale è determinata dall'ammontare del valore all'importazione forfettario al momento dell'importazione e non dall'ammontare del prezzo contrattuale.
32 Infatti, secondo i Commissioners, se tale procedura fosse ammissibile, essa consentirebbe ad un importatore nella situazione della Capespan di eludere le misure di controllo prescritte all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 3223/94. Un importatore che si trovi in tale situazione potrebbe vendere frutta nella Comunità a prezzi inferiori a quelli che tale regolamento intende fissare, senza dover pagare alcun dazio addizionale. Ciò consentirebbe, in realtà, di importare frutta a basso prezzo, che sarebbe soggetta al versamento del dazio addizionale, senza però pagare tale dazio, nonché di conseguire l'ulteriore beneficio di un dazio ad valorem proporzionale a tale basso prezzo.
33 Alla luce di quanto esposto il VAT and Duties Tribunal, London, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CE) della Commissione n. 3223/94 (...), quale modificato dal regolamento (CE) della Commissione n. 1890/96, ed entrati nella Comunità europea a partire dal 18 marzo 1997 ma prima del 18 luglio 1998, data in cui il regolamento (CE) della Commissione n. 1498/98 (...) che modifica l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 è espressamente entrato in vigore, il valore in dogana dei prodotti stessi debba essere determinato in conformità
a) delle norme di cui al titolo II, capitolo 3 (in particolare artt. 28-36) del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92 (...) e delle norme di cui al titolo V (in particolare artt. 141-181 bis) del regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93 (...), o
b) dell'art. 5 del regolamento n. 3223/94.
2) Ove il valore in dogana non debba essere determinato in conformità di alcuna delle norme sopra indicate, quale sia la corretta base per la determinazione del valore in dogana di tali prodotti.
3) Se il regolamento n. 1498/98, che modifica a decorrere dal 18 luglio 1998 l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 (...) sia valido.
4) Ove il regolamento n. 1498/98 non sia valido, come debba essere determinato il valore in dogana dei prodotti del tipo indicato nella [prima] questione (...) entrati nella Comunità europea a partire dal 18 luglio 1998.
5) Indipendentemente dal fatto che il regolamento n. 1498/98 sia valido o no, se il regolamento n. 3223/94 impedisca di dare un'indicazione provvisoria del valore in dogana conformemente all'art. 254 del regolamento di applicazione [del codice doganale comunitario]».
Sulla prima questione
34 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 debba essere determinato, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 incluso, secondo i metodi enunciati dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione o secondo le norme previste all'art. 5 del regolamento n. 3223/94.
Osservazioni presentate alla Corte
35 La Capespan sostiene che il valore in dogana della frutta da essa importata nel corso del periodo preso in considerazione deve essere calcolato in conformità con le norme previste dal codice doganale comunitario e dal regolamento di applicazione di quest'ultimo e che il detto valore non può essere determinato in funzione del prezzo d'entrata, stabilito ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94.
36 Essa fa valere che il sistema di determinazione del valore in dogana differisce da quello previsto all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 per la determinazione dei prezzi d'entrata sui quali si basa la classificazione.
37 Secondo la Capespan, mentre le norme previste dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione dispongono che il valore in dogana deve essere determinato a partire dal valore di transazione dei prodotti e che, qualora quest'ultimo non possa essere definito, il valore in dogana deve essere fissato utilizzando in ordine successivo altre regole, la determinazione del prezzo d'entrata non può essere effettuata sulla base del valore di transazione e seguendo le successive tappe necessarie per stabilire il valore in dogana quando quest'ultimo non può essere determinato secondo la regola precedentemente applicabile.
38 Essa aggiunge che le regole di valutazione contenute nel codice doganale comunitario e nel suo regolamento di applicazione rispecchiano le disposizioni dell'art. VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT del 1994») e dell'accordo relativo all'attuazione di tale art. VII, entrambi allegati all'accordo che istituisce l'OMC. L'art. 249, n. 1, del codice doganale comunitario prevederebbe così che le disposizioni necessarie all'applicazione di quest'ultimo siano adottate «nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità».
39 Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento n. 3223/94 alla determinazione del valore in dogana, la Capespan sostiene che nessuna disposizione del regolamento n. 3223/94, nella sua versione anteriore al regolamento n. 1498/98, prevede che un prezzo d'entrata, determinato in conformità con l'art. 5 di tale regolamento, debba parimenti costituire il valore in dogana dei prodotti che vengono importati nella Comunità e ai quali si applica il detto regolamento.
40 Ciò si spiegherebbe in quanto il regolamento n. 3223/94 non è volto a modificare il modo in cui si determina il valore in dogana. Infatti, non si evincerebbe né dai considerando né dal testo di tale regolamento che quest'ultimo perseguisse la modifica del metodo di determinazione del valore in dogana.
41 La Capespan fa valere a tale proposito che l'obiettivo principale del regolamento n. 3223/94 è di adattare il regime di importazione dei prodotti ortofrutticoli della Comunità all'Uruguay Round e all'accordo sull'agricoltura, conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, e che la funzione del prezzo d'entrata è di applicare la tariffa doganale e di classificare i prodotti in considerazione di tale prezzo e non di determinare il loro valore in dogana.
42 Per sostenere che la determinazione del prezzo d'entrata serve a individuare la classificazione tariffaria dei prodotti importati, essa si fonda parimenti sul quarto considerando del regolamento n. 3223/94, secondo il quale il prezzo d'entrata costituisce la base sulla quale i prodotti sono classificati nella tariffa doganale comune, nonché sull'art. 5, n. 1, del detto regolamento - la cui prima frase esordisce enunciando che «[i]l prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee (...)».
43 La Capespan fa inoltre valere che l'art. 23, n. 2, del regolamento di base modificato non concerne il modo in cui il valore in dogana deve essere determinato e non contiene alcuna disposizione che preveda che il prezzo d'entrata debba essere utilizzato per determinare tale valore. Esso indicherebbe semplicemente il modo in cui occorre verificare il prezzo d'entrata in riferimento ad un valore all'importazione forfettario, quello che consente di pagare una garanzia, nonché il modo in cui le aliquote dei dazi della Tariffa doganale comune devono essere applicate qualora il prezzo d'entrata non venga dichiarato al momento del passaggio in dogana.
44 Orbene, secondo la Capespan, il fatto che il regolamento n. 3223/94 sia interpretato in modo tale che il prezzo d'entrata, che serve a determinare la classificazione, serva parimenti a determinare il valore in dogana è contrario al principio secondo cui un regolamento di applicazione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in conformità con le disposizioni del regolamento di base che esso integra.
45 La Capespan si richiama infine alla differenza tra le legislazioni comunitarie nelle materie doganale e agricola, le quali, se a volte si intersecano, nondimeno perseguono obiettivi diversi. La legislazione agricola si fonderebbe sull'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE) e comprenderebbe il regolamento di base, il regolamento di base modificato e il nuovo regolamento di base. La legislazione doganale sarebbe basata sull'art. 9 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 23 CE) e includerebbe il codice doganale comunitario e il suo regolamento di applicazione. La Capespan ritiene che tale ultima normativa abbia il primato in materia di determinazione del valore in dogana. Essa si basa, a tale proposito, sull'art. 28 del codice doganale comunitario, il quale prevede che le disposizioni del titolo II, capitolo 3, del detto codice (ossia gli artt. 28-36 di quest'ultimo) «disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci». Non si può di conseguenza interpretare l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 nel senso che esso possa validamente essere utilizzato per determinare il valore in dogana.
46 La Capespan riconosce che il codice doganale comunitario, al suo art. 1, precisa che esso si applica agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori. Tali disposizioni particolari comprenderebbero, ai sensi del quarto considerando del detto codice, le disposizioni specifiche di politica agricola comune. La Capespan sostiene tuttavia che l'ambito di applicazione di tali disposizioni specifiche non comprende la determinazione del valore in dogana.
47 Il governo del Regno Unito e la Commissione ritengono, al contrario, che, durante il periodo precedente l'entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento n. 3223/94, il valore in dogana dei prodotti di cui trattasi nella causa principale doveva essere stabilito sulla base del prezzo d'entrata dei prodotti nella Comunità, in conformità con le disposizioni dell'art. 5, n. 1, del detto regolamento.
48 Per quanto riguarda il governo del Regno Unito, esso contesta che il valore in dogana debba essere esclusivamente determinato in conformità con il codice doganale comunitario e con il suo regolamento di applicazione. Esso ritiene che sia inesatto sostenere, come fa la Capespan, che la normativa adottata in esecuzione della politica agricola comune non è atta a modificare il metodo di valutazione in dogana delle merci e che, se ciò si verificasse, essa sarebbe incompatibile con il GATT del 1994.
49 A tale proposito il detto governo fa valere in primo luogo che l'organizzazione comune del mercato dei prodotti ortofrutticoli, oggi disciplinata dal nuovo regolamento di base, si fonda sugli artt. 42 del Trattato CE (divenuto art. 36 CE) e 43 del Trattato. Il n. 3 di tale ultima disposizione attribuisce al Consiglio la competenza per realizzare un'organizzazione comune del mercato ai sensi dell'art. 40, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 34, n. 1, CE). Il citato art. 40, n. 3, prevede che tale organizzazione può comportare «meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione».
50 Il governo del Regno Unito rileva a tale proposito che, tra le disposizioni del nuovo regolamento di base relative all'importazione e all'esportazione, l'art. 32 di quest'ultimo contiene un certo numero di disposizioni concernenti i dazi doganali. Constatando, in particolare, che il n. 1 del detto articolo prevede che, «salvo disposizione contraria del presente regolamento», si applichino le aliquote dei dazi della Tariffa doganale comune, il governo del Regno Unito desume che il nuovo regolamento di base modifica la Tariffa doganale comune.
51 Esso fa parimenti valere che l'art. 32, n. 2, del nuovo regolamento di base disciplina le situazioni in cui l'applicazione dei dazi della Tariffa doganale comune dipende dal prezzo d'entrata della partita importata; in tali casi la Commissione deve determinare un valore all'importazione forfettario e la reale entità del prezzo d'entrata dichiarato deve essere verificata in relazione a tale valore all'importazione. Inoltre, secondo il n. 4 della detta disposizione, se il prezzo d'entrata della partita considerata non è dichiarato al momento dell'attraversamento doganale, l'applicazione dei dazi della Tariffa doganale comune dipende dal valore all'importazione forfettario, ovvero dall'applicazione delle pertinenti disposizioni della legislazione doganale «secondo condizioni da determinare a norma del paragrafo 5». Il governo del Regno Unito ritiene che, in tal modo, il Consiglio abbia autorizzato la Commissione a modificare le modalità di applicazione della normativa doganale aggiungendovi condizioni supplementari.
52 Lo stesso governo sostiene inoltre che il regolamento n. 3223/94 modifica la normativa doganale in diversi punti. Da un lato, l'art. 5 di detto regolamento circoscriverebbe l'applicazione dei metodi di valutazione stabiliti agli artt. 29-31 del codice doganale comunitario, limitando il numero dei metodi applicabili a quello del valore di transazione, corrispondente in realtà all'art. 29 del codice doganale comunitario, e a una versione modificata del metodo stabilito all'art. 30, n. 2, lett. c), dello stesso codice. Dall'altro, tale art. 5 sostituirebbe la procedura semplificata di cui agli artt. 36 del codice doganale comunitario e 173-177 del suo regolamento di applicazione, con il valore all'importazione forfettario calcolato conformemente alle disposizioni del regolamento n. 3223/94.
53 Il governo del Regno Unito respinge l'interpretazione del regolamento n. 3223/94 secondo cui il prezzo d'entrata e il valore in dogana di una partita potrebbero essere diversi, di modo che la stessa partita avrebbe un prezzo d'entrata e un valore all'importazione diverso, non coincidente con tale prezzo. Esso ritiene che tale interpretazione priverebbe le norme protezionistiche della politica agricola comune del loro senso.
54 Infatti, a suo avviso, anche prima della modifica del regolamento n. 3223/94 da parte del regolamento n. 1498/98, emergeva dal suo art. 5 che il prezzo d'entrata di un prodotto doveva essere inteso come coincidente con il suo valore all'importazione.
55 Secondo il governo del Regno Unito, se così non fosse, sarebbe difficile comprendere il motivo per cui i metodi prescritti dal regolamento n. 3223/94 per determinare il prezzo d'entrata costituiscono versioni modificate dei metodi previsti dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione per determinare il valore all'importazione.
56 Tale governo ritiene parimenti che sarebbe impossibile giustificare il fatto che la Commissione abbia previsto disposizioni quali quelle dell'art. 5, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 3223/94 per il calcolo della cauzione da costituire nel caso in cui il prezzo di vendita dichiarato della partita in causa superi il valore all'importazione forfettario di quest'ultima, nonché nel caso in cui l'importatore opti per una valutazione ai sensi dell'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale comunitario.
57 In questi due casi, infatti, il regolamento n. 3223/94 imporrebbe che la costituzione della cauzione sia calcolata conformemente ad una versione modificata dell'art. 248 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario. La cauzione dovrebbe essere calcolata sulla base dei dazi che sarebbero stati pagati se la classificazione del prodotto fosse stata effettuata in funzione del valore all'importazione forfettario. Dato che i dazi pagati sarebbero stati composti nel contempo da un elemento calcolato in chilogrammi e da un elemento ad valorem, secondo il governo del Regno Unito risulta chiaro che, in tal caso, il valore all'importazione forfettario deve essere considerato allo stesso tempo prezzo d'entrata e valore all'importazione.
58 Il governo del Regno Unito fa proprio l'argomento sviluppato dai Commissioners nell'ambito del procedimento principale. A suo avviso, l'importatore dispone di tre opzioni enumerate all'art. 5, n. 1, lett. a)-c), del regolamento n. 3223/94 e non vi è alcuna ulteriore possibilità di rendere una dichiarazione provvisoria fondata sul prezzo di transazione.
59 Tale interpretazione sarebbe confermata dalla modifica del regolamento n. 3223/94 da parte del regolamento n. 1498/98. In ogni caso essa costituirebbe l'unica possibile analisi del regolamento n. 3223/94 nella sua versione precedente tale modifica.
60 Infine, secondo il governo del Regno Unito, anche se l'accordo che istituisce l'OMC e gli accordi ad esso allegati avessero un effetto diretto ai fini della causa principale - possibilità da esso contestata -, l'interpretazione da esso sostenuta non sarebbe in contraddizione con il detto accordo, contrariamente a quanto affermato dalla Capespan. Infatti, il governo del Regno Unito sostiene che l'accordo relativo all'attuazione dell'art. VII del GATT del 1994 prevede, al suo art. 7, che il valore in dogana si determina secondo le informazioni disponibili nel paese d'importazione. A suo parere, se le disposizioni del regolamento n. 3223/94 fossero incompatibili con l'accordo che istituisce l'OMC, di conseguenza lo sarebbero anche gli artt. 173-176 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, cosa che la Capespan non rileva.
61 Analogamente, la Commissione afferma in primo luogo che, se le regole enunciate nel codice doganale comunitario sono, in via di principio, applicabili in generale, nondimeno l'art. 38, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 32, n. 2, CE) sancisce che «salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune [compresa, in particolare, la Tariffa doganale comune] sono applicabili ai prodotti agricoli». Fra tali disposizioni l'art. 39, lett. c), del Trattato CE [divenuto art. 33, lett. c), CE] dispone che la politica agricola comune è finalizzata a stabilizzare i mercati e l'art. 40, n. 3, terzo comma, del medesimo Trattato prevede che «[u]n'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi».
62 Essa ne deduce che il fatto che a norme generali del codice doganale comunitario si sostituiscano norme particolari relative ai prodotti agricoli è conforme al detto Trattato.
63 La Commissione si chiede inoltre se si possa ritenere che i tre metodi di determinazione del prezzo d'entrata elencati all'art. 5, n. 1, lett. a)-c), del regolamento n. 3223/94 si siano sostituiti alle regole di determinazione previste dal codice doganale comunitario per i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del detto regolamento. Essa fa valere che questi tre metodi si avvicinano molto al codice doganale comunitario e che, al di fuori dei periodi in cui il regolamento n. 3223/94 è applicabile, il sistema di determinazione del valore in dogana previsto dal detto codice permane in vigore.
64 La Commissione ne deduce che, piuttosto che instaurare un sistema di determinazione dei prezzi d'entrata diverso e interamente nuovo, il regolamento n. 3223/94 ha ripreso il sistema di determinazione del valore in dogana previsto dal codice doganale comunitario e lo ha riprodotto aggiungendovi piccole modifiche imperniate sulla particolare natura dei prodotti soggetti al sistema dei prezzi d'entrata.
65 Essa ritiene che, nei limiti in cui le disposizioni particolari del regolamento n. 3223/94 disciplinano la determinazione del prezzo d'entrata e, pertanto, la classificazione tariffaria, il fatto di continuare ad obbligare gli importatori, al fine di determinare i dazi doganali ad valorem, a calcolare per uno stesso prodotto un valore in dogana diverso dal detto prezzo sulla base del codice doganale comunitario comporterebbe una grande confusione e pratiche amministrative inutili.
66 La Commissione sostiene infine che, se gli importatori potessero optare per un metodo di determinazione del prezzo d'entrata delle merci avendo tuttavia la possibilità o l'obbligo di utilizzare un altro metodo per stabilire il valore in dogana destinato a fungere da base per la determinazione dei dazi ad valorem, ne conseguirebbe che essi potrebbero gestire i propri affari tentando di aumentare al massimo i prezzi d'entrata e di ridurre al minimo i dazi doganali. Facendo ciò, essi priverebbero la Comunità di determinati introiti ed eserciterebbero un effetto potenzialmente nefasto sul mercato della frutta fresca e, di conseguenza, sul funzionamento dell'organizzazione comune del mercato dei prodotti ortofrutticoli.
67 La Commissione ne deduce che l'eccezione prevista in merito all'applicabilità delle norme adottate per la realizzazione del mercato comune dei prodotti agricoli, di cui all'art. 38, n. 2, del Trattato, consente di introdurre determinate deroghe alla normativa doganale generale.
68 Tale possibilità sarebbe del resto prevista dalla medesima disposizione del regolamento di base sulla quale si fonda il regolamento n. 3223/94, ossia l'art. 23, n. 1, del regolamento di base modificato, la quale dispone espressamente che «[s]alvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune». Disposizioni adottate ai sensi del regolamento di base e del regolamento di base modificato possono dunque derogare alle disposizioni generali del codice doganale comunitario.
Risposta della Corte
69 Al fine di stabilire se, per determinare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94, siano applicabili le norme generali dettate dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione o le norme specifiche sancite dal regolamento n. 3223/94, occorre, in primo luogo, rilevare che quest'ultimo modifica le norme per la determinazione del valore in dogana relativamente ai prodotti ortofrutticoli.
70 A tale proposito si deve constatare, come fanno il governo del Regno Unito e la Commissione, che l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 riprende essenzialmente i diversi metodi di determinazione del valore in dogana previsti dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione, adattandoli alla particolare natura dei prodotti ortofrutticoli.
71 Infatti, da un lato, tali particolarità possono essere riassunte come segue. Poiché il settore dei prodotti ortofrutticoli è caratterizzato da una rilevante fluttuazione dell'offerta e della domanda, il prezzo di tali prodotti può essere soggetto a considerevoli variazioni. Inoltre, i prodotti ortofrutticoli sono spesso importati nella Comunità in regime commerciale di vendita in consegna, che consiste nel deposito della merce prima della sua vendita. Ne consegue che il prezzo di vendita di tali prodotti è raramente noto al momento della loro dichiarazione in dogana nel territorio comunitario.
72 A tale proposito occorre rilevare che il terzo considerando del regolamento n. 3223/94 precisa che «la fornitura della maggior parte degli ortofrutticoli deperibili indicati nell'allegato del presente regolamento viene effettuata in base al regime commerciale della vendita in consegna, il che solleva particolari difficoltà per la determinazione del loro valore» e che, al quarto considerando, sono elencate le tre regole di determinazione del prezzo d'entrata dei prodotti oggetto del detto regolamento, esplicitate poi all'art. 5, n. 1, di quest'ultimo.
73 D'altra parte, nel prendere in considerazione le caratteristiche del settore ortofrutticolo, le norme introdotte all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 per calcolare il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli importati nella Comunità da paesi terzi si ispirano alle norme generali previste dal codice doganale comunitario e dal suo regolamento di applicazione.
74 Così, il metodo di calcolo del prezzo d'entrata di cui all'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94 è paragonabile a quello che figura all'art. 29, n. 1, del codice doganale comunitario. Nei due casi, il valore ottenuto dovrebbe rispecchiare il prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità. Per quanto riguarda il secondo metodo di calcolo del prezzo d'entrata, l'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94 prevede espressamente che il prezzo d'entrata corrisponda al valore in dogana calcolato conformemente all'art. 30, n. 2, lett. c), del codice doganale comunitario, ossia al prezzo unitario al quale i prodotti importati o prodotti identici o simili sono venduti nella Comunità. Relativamente al terzo metodo di determinazione del prezzo d'entrata, di cui all'art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94, esso è analogo a quello enunciato agli artt. 173-177 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, dato che in entrambi i casi il valore all'importazione forfettario è pari alla media ponderata dei prezzi rilevati per i prodotti importati sui mercati degli Stati membri.
75 Inoltre, l'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 non contiene metodi equiparabili a quelli enunciati all'art. 30, n. 2, lett. a), b), e d), del codice doganale comunitario, metodi che sono o raramente utilizzati, o non pertinenti ai fini della determinazione del valore in dogana degli ortofrutticoli, poiché presuppongono che il prezzo di vendita sia noto prima dell'esportazione dei prodotti di cui trattasi verso la Comunità oppure si basano sul costo delle materie prime e su quello di fabbricazione dei prodotti importati.
76 Per giunta, lo stesso regolamento n. 3223/94 prevede espressamente che, durante i periodi indicati nel suo allegato, il metodo di determinazione del valore in dogana previsto dalle norme semplificate del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario è sostituito da uno dei tre metodi di determinazione del prezzo d'entrata dei prodotti ortofrutticoli, ossia quello basato sul valore all'importazione forfettario. Infatti, emerge dall'art. 4, n. 2, del regolamento n. 3223/94 che «[s]e per i prodotti di cui all'allegato e durante i periodi d'applicazione indicati nel medesimo viene fissato un valore forfettario a norma del presente regolamento, il valore unitario ai sensi degli articoli da 173 a 176 del regolamento [di applicazione del codice doganale comunitario] non si applica. In tal caso, esso è sostituito dal valore forfettario all'importazione di cui al paragrafo 1».
77 In secondo luogo, si deve constatare che l'art. 23, n. 5, del regolamento di base modificato precisa che «[l]e modalità di applicazione del presente articolo sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 33» del regolamento di base, il quale istituisce una procedura particolare che autorizza la Commissione, su parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, ad adottare le misure di attuazione necessarie. Orbene, l'ultimo considerando del regolamento n. 3223/94 precisa che le misure previste da quest'ultimo sono conformi al parere del detto comitato.
78 Ne consegue che la Commissione era legittimata a promulgare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli e, quindi, ad adottare il regolamento n. 3223/94.
79 In terzo ed ultimo luogo, si deve parimenti precisare che le disposizioni contenute nella normativa agricola possono legittimamente dettare norme specifiche rispetto a quelle del codice doganale comunitario.
80 Infatti, il detto codice precisa, al suo art. 1, che esso si applica «fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori». Emerge inoltre dal suo quarto considerando che esso «lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori» e che «tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola».
81 Ne consegue che, rispetto alle disposizioni del codice doganale comunitario, la normativa agricola può contenere disposizioni specifiche relative al valore in dogana dei prodotti, di modo che il regolamento n. 3223/94, in particolare, può legittimamente includere norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli.
82 Si deve di conseguenza risolvere la prima questione dichiarando che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 3223/94 deve essere determinato, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 inclusi, secondo i metodi di calcolo del prezzo d'entrata previsti all'art. 5 di tale regolamento.
Sulla seconda questione
83 A seguito della soluzione fornita alla prima questione, è venuto meno l'oggetto della seconda.
Sulla terza questione
84 Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se il regolamento n. 1498/98 sia valido.
Osservazioni presentate alla Corte
85 La Capespan sostiene che il regolamento n. 1498/98, che ha aggiunto un n. 1 ter all'art. 5 del regolamento n. 3223/94, non può prevedere che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento debba essere determinato su una base identica a quella del prezzo d'entrata dei prodotti nella Comunità e che esso è invalido per le seguenti ragioni.
86 In primo luogo, secondo la Capespan, nell'adottare il regolamento n. 1498/98, la Commissione ha ecceduto i poteri ad essa attribuiti dal Consiglio, poiché ha esteso l'ambito di applicazione del regolamento di delega adottato dal Consiglio, nella fattispecie il nuovo regolamento di base.
87 A tale proposito la Capespan sostiene innanzitutto che il nuovo regolamento di base non contiene alcuna disposizione che preveda che il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli debba essere fissato sulla base del prezzo d'entrata. Inoltre, essa afferma che i metodi di calcolo del prezzo d'entrata, previsti all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94, non sono conformi all'art. 29, n. 1, del codice doganale comunitario. Infine, la Capespan ritiene che il regolamento n. 1498/98 non sia sufficientemente motivato rispetto ai requisiti di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
88 In secondo luogo, la Capespan fa valere che la Commissione ha agito violando determinati obblighi internazionali della Comunità.
89 In terzo ed ultimo luogo, mentre il regolamento n. 1498/98 è stato adottato secondo la procedura prevista all'art. 46 del nuovo regolamento di base, la Capespan ritiene che le misure di applicazione del codice doganale comunitario debbano essere adottate secondo la procedura prevista a tal fine dall'art. 249 di quest'ultimo.
90 Il governo del Regno Unito sostiene invece che il regolamento n. 1498/98 non è inficiato da invalidità. Esso sostiene che l'art. 32 del nuovo regolamento di base autorizza la Commissione a stabilire le condizioni di applicazione della normativa doganale ai prodotti di cui trattasi nella causa principale mediante uno strumento adottato ai sensi dell'art. 46 del detto regolamento e che le disposizioni del regolamento n. 1498/98 non sono incompatibili con l'accordo che istituisce l'OMC. Peraltro, dato che tale ultimo regolamento non è invalido, verrebbe meno l'oggetto della quarta questione proposta.
91 La Commissione ritiene che la modifica apportata al regolamento n. 3223/94 da parte del regolamento n. 1498/98 era volta unicamente a dissipare taluni dubbi concernenti la situazione contingente e non ha dunque avuto alcuna significativa incidenza. La questione della validità del regolamento n. 1498/98 le appare conseguentemente priva di rilevanza ai fini della soluzione della causa principale.
Risposta della Corte
92 In primo luogo, occorre esaminare l'argomento della Capespan secondo cui la Commissione avrebbe ecceduto i poteri ad essa attribuiti dal Consiglio con il nuovo regolamento di base, esposto in dettaglio al punto 86 della presente sentenza.
93 A tale proposito si deve innanzitutto ricordare che, come emerge dal punto 81 della presente sentenza, la Commissione è legittimata a promulgare norme specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Peraltro, occorre constatare che emerge dal quarto considerando e dall'art. 1 del codice doganale comunitario che le norme del codice, in particolare quelle relative al valore in dogana, si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste segnatamente dalla normativa agricola.
94 Inoltre occorre parimenti ricordare che, come esposto al punto 74 della presente sentenza, le norme per il calcolo del prezzo d'entrata sono ampiamente paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana sanciti agli artt. 29-36 del codice doganale comunitario e 173-177 del suo regolamento di applicazione
95 Infine, relativamente alla motivazione del regolamento n. 1498/98, emerge dai suoi considerando che la Commissione ha reputato necessario inserire espressamente nel testo del regolamento n. 3223/94 il principio e le modalità secondo cui il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli deve essere stabilito sulla base del prezzo d'entrata dei prodotti.
96 Infatti, il secondo considerando del regolamento n. 1498/98 precisa che «la fissazione di un prezzo di entrata rende necessaria l'applicazione delle regole per la determinazione del valore in dogana definito all'articolo 29, paragrafo 1, (...) [del] codice doganale comunitario (...) in modo da garantire la coerenza tra queste due procedure di calcolo; che è necessario inserire a tal fine una disposizione esplicita nel regolamento (CE) n. 3223/94, per agevolare in particolare la redazione delle dichiarazioni in dogana».
97 Ne consegue che il regolamento n. 1498/98 è sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 190 del Trattato.
98 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'argomento della Capespan relativo alla violazione degli obblighi internazionali della Comunità, è già stato deciso, al punto 74 della presente sentenza, che le regole elencate all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94 per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti importati sono ampiamente paragonabili ai criteri di determinazione del valore in dogana sanciti agli artt. 29-36 del codice doganale comunitario e 173-177 del suo regolamento di applicazione.
99 Orbene, nelle sue osservazioni scritte ed orali, la Capespan non ha in alcun modo sostenuto, né dimostrato, che tali metodi di determinazione del valore in dogana fossero incompatibili con l'art. VII del GATT del 1994 e con l'accordo relativo all'applicazione di tale articolo.
100 Di conseguenza, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 74 delle sue conclusioni, non è stato dimostrato in che modo le norme per il calcolo del prezzo di entrata, che sono conformi alle disposizioni del codice doganale comunitario e del suo regolamento di applicazione, sarebbero contrarie all'art. VII del GATT del 1994 e all'accordo relativo all'applicazione di tale articolo.
101 In terzo ed ultimo luogo, occorre parimenti respingere l'argomento della Capespan inerente alla violazione delle forme sostanziali relative alle modalità di adozione delle misure di attuazione del codice doganale comunitario.
102 Si deve rammentare a tale proposito che, rispetto alle disposizioni di detto codice, la normativa agricola può includere disposizioni specifiche relative al valore in dogana dei prodotti, di modo che il regolamento n. 3223/94, in particolare, può legittimamente contenere regole specifiche per il calcolo del valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli. Alla luce di quanto esposto, appare logico che le misure di attuazione di tali disposizioni specifiche siano adottate conformemente alla procedura prevista dal regolamento di delega.
103 Pertanto, nel settore dei prodotti ortofrutticoli, la Commissione non poteva adottare il regolamento n. 1498/98 con una procedura diversa da quella prevista all'art. 46 del nuovo regolamento di base.
104 Si deve dunque risolvere la terza questione dichiarando che l'esame di quest'ultima non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento n. 1498/98.
Sulla quarta questione
105 Alla luce della soluzione fornita alla terza questione, non è necessario risolvere la quarta.
Sulla quinta questione
106 Con la quinta questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 debba essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana di prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del citato regolamento può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario.
107 Come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 80-84 delle sue conclusioni, la questione se un importatore possa fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana non si pone per il primo e terzo metodo di determinazione del prezzo d'entrata dei prodotti elencati all'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3223/94.
108 Il primo metodo di determinazione del prezzo di entrata previsto dal detto articolo è basato sul prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità. L'art. 5, n. 1, lett. a), del regolamento n. 3223/94 precisa che tale metodo potrà essere utilizzato solo «quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti». Conseguentemente, qualora si utilizzi il primo metodo di determinazione del prezzo d'entrata dei prodotti importati, il valore definitivo di questi ultimi è noto al momento del loro passaggio in dogana e non vi è alcun interesse a consentire all'importatore di fornire un'indicazione provvisoria del loro valore in dogana.
109 Relativamente al metodo previsto all'art. 5, n. 1, lett. c), del regolamento n. 3223/94, basato sul valore all'importazione forfettario, non vi è alcun interesse a consentire all'importatore di fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti.
110 In ultima analisi, esiste un'unica situazione in cui può essere utile all'importatore fornire un'indicazione provvisoria del valore in dogana dei prodotti e rendere una dichiarazione incompleta, presentata ai sensi dell'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario, ossia qualora egli ricorra al secondo metodo di determinazione del prezzo di entrata previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94. Poiché il valore dei prodotti può, in tal caso, essere determinato sulla base del prezzo unitario corrispondente alle vendite di prodotti identici o simili importati, il prezzo dei prodotti oggetto della dichiarazione non è necessariamente noto al momento del loro passaggio in dogana.
111 Orbene, occorre rilevare che il codice doganale comunitario prevede, al suo art. 76, che, in taluni casi, l'importatore può omettere talune indicazioni nella dichiarazione di cui all'art. 62 del medesimo codice. Infatti, per le merci assoggettabili a un dazio ad valorem, l'importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo può fornire, in conformità all'art. 254, secondo trattino, del regolamento di applicazione di detto codice, un'indicazione provvisoria di tale valore, tenendo conto degli elementi di cui dispone. In tal caso, l'art. 257, n. 3, del detto regolamento prevede che le autorità doganali procedano alla riscossione immediata dell'importo dei dazi calcolati sulla base del valore provvisorio ed esigano, se del caso, la costituzione di una garanzia sufficiente a coprire la differenza tra i dazi pagati e quelli cui in definitiva possono essere soggette le merci.
112 Occorre di conseguenza risolvere la quinta questione dichiarando che l'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento del passaggio in dogana di prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento di applicazione del codice doganale comunitario unicamente qualora il valore di tali prodotti sia determinato utilizzando il metodo previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
113 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal VAT and Duties Tribunal, London, con ordinanza 19 ottobre 2000, dichiara:
1) Il valore in dogana dei prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3223, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, deve essere determinato, per il periodo compreso tra il 18 marzo 1997 e il 17 luglio 1998 inclusi, secondo i metodi di calcolo del prezzo d'entrata previsti all'art. 5 di tale regolamento.
2) L'esame della terza questione non ha posto in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità del regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 1998, n. 1498, che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94.
3) L'art. 5 del regolamento n. 3223/94 deve essere interpretato nel senso che un importatore che non sia in grado di dichiarare un valore in dogana definitivo al momento dello sdoganamento di prodotti ortofrutticoli rientranti nell'ambito di applicazione di detto regolamento può fornire un'indicazione provvisoria di tale valore in conformità all'art. 254 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, unicamente qualora il valore di tali prodotti sia determinato secondo il metodo previsto all'art. 5, n. 1, lett. b), del regolamento n. 3223/94.
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