Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri Obblighi Attuazione delle direttive Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-427/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R.B. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso inteso a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruíz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 luglio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 20 novembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite fissati ai sensi all'art. 3 della direttiva del Consiglio, 8 dicembre 1975, 76/160/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
2 L'art. 1, n. 1, lett. a), della direttiva dispone:
«Ai sensi della presente direttiva si intendono per :
a) "acque di balneazione" le acque, o parte di esse, dolci correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione :
è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure
non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti».
3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva, «[g]li Stati membri stabiliscono per tutte la zone di balneazione, o per ciascuna di esse, i valori applicabili alle acque di balneazione per ciò che concerne i parametri indicati nell'allegato».
4 L'art. 3, n. 2, della direttiva prevede che «[i] valori fissati in base al paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nella colonna I dell'allegato». L'allegato della direttiva riporta 19 parametri, nonché alcuni valori limite tassativi per la maggior parte di tali parametri.
5 Risulta dall'art. 4, n. 1, della direttiva, che, entro i dieci anni successivi alla notifica di quest'ultima, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie affinché la qualità delle acque di balneazione fosse resa conforme ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva stessa.
6 L'art. 13 della direttiva, nella formulazione risultante dalla direttiva del Consiglio 23 dicembre 1991, 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (GU L 377, pag. 48), prevede che ogni anno gli Stati membri comunichino alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva per l'anno in corso. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro la fine dell'anno in questione.
7 La direttiva è stata notificata al Regno Unito il 10 dicembre 1975.
8 Le autorità britanniche hanno trasmesso alla Commissione le relazioni relative all'attuazione della direttiva, in particolare, per le stagioni balneari 1996 e 1997. La Commissione vi ha rilevato che durante la stagione balneare 1997, solo l'88,3% delle acque di balneazione del Regno Unito rispettava i valori limite tassativi specificati nella colonna I dell'allegato della direttiva, mentre la percentuale era dell'89,4% durante la stagione balneare 1996. Di conseguenza, con lettera di diffida del 22 gennaio 1999, la Commissione attirava l'attenzione del governo del Regno Unito su tali inadempimenti e lo invitava a comunicarle le sue osservazioni al riguardo.
9 Il governo del Regno Unito rispondeva con lettera del 30 marzo 1999, manifestando la sua intenzione a provvedere quanto prima all'osservanza della direttiva e segnalando che erano in corso lavori diretti a migliorare la qualità delle acque di balneazione in oggetto.
10 Non ritenendo soddisfacente tale risposta, il 28 febbraio 2000 la Commissione inviava al Regno Unito un parere motivato nel quale constatava che, non avendo provveduto a rendere le acque di balneazione conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva, tale Stato membro era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di detta direttiva e lo invitava a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi dalla notifica dello stesso.
11 Le autorità britanniche rispondevano con lettera del 14 giugno 2000, ammettendo di non essersi conformate nel modo richiesto alle disposizioni della direttiva. Tuttavia, esse affermavano che le inadempienze rilevate nel 1997 erano di carattere eccezionale e che la percentuale di conformità complessiva era risalita al 91,4% nel 1999. Esse facevano inoltre valere che l'esecuzione di perizie approfondite e l'applicazione di misure correttive avrebbero potuto portare al 97% la percentuale di conformità ai valori limite tassativi entro il 2005.
12 Ciononostante, la Commissione ha ritenuto che l'inadempimento persistesse ed ha pertanto proposto il presente ricorso.
13 Nel controricorso, il governo del Regno Unito sostiene che, dopo il 1997, il livello della qualità delle acque di balneazione nel Regno Unito è considerevolmente migliorato, fino a raggiungere, nel corso dell'anno 2000, una percentuale di conformità record pari al 94% per le acque costiere. Tuttavia, esso riconosce la fondatezza della censura formulata dalla Commissione relativamente alle stagioni balneari che formano oggetto del presente procedimento per inadempimento.
14 Dall'art. 4, n. 1, della direttiva, risulta che gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie affinché, entro un periodo di 10 anni dalla notifica di quest'ultima, le acque di balneazione fossero rese conformi ai valori limite fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva in questione. La direttiva impone quindi agli Stati membri il raggiungimento di determinati risultati e non consente loro di invocare, al di fuori delle deroghe da essa previste, circostanze particolari per giustificare l'inosservanza di tale obbligo (v. sentenze 14 luglio 1993, causa C-56/90, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-4109, punti 42-44, e 25 maggio 2000, causa C-307/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-3933, punti 48 e 49).
15 Orbene, le autorità britanniche non invocano alcuna di queste deroghe. Inoltre, in base agli elementi forniti alla Corte e non contestati da dette autorità, la qualità delle acque di balneazione britanniche non è stata resa conforme ai valori limite tassativi fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva entro il termine impartito nel parare motivato.
16 Si deve di conseguenza dichiarare che, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite tassativi fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
17 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo provveduto a rendere le sue acque di balneazione conformi ai valori limite tassativi fissati ai sensi dell'art. 3 della direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/180/CEE, concernente la qualità delle acque di balneazione, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di detta direttiva.
2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
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