Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato
(Art. 226 CE)
Parti
Nella causa C-439/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Nolin, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e S. Pailler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
diretta a far accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 101, pag. 1), o comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, S. von Bahr (relatore) e C.W.A. Timmermans, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 maggio 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria della Corte il 28 novembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far accertare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 101, pag. 1), o comunque, non avendo comunicato le suddette disposizioni alla Commissione, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva 98/4, gli Stati membri erano tenuti a porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 16 febbraio 1999, informandone immediatamente la Commissione.
3 Rilevando che la direttiva 98/4 non era stata trasposta nel diritto francese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento di inadempimento. Dopo aver invitato la Repubblica francese a presentare le proprie osservazioni, la Commissione, il 18 febbraio 2000, ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica. Non avendo ricevuto alcuna informazione secondo cui la trasposizione di detta direttiva era stata portata a termine, la Commissione ha presentato il ricorso di cui trattasi.
4 Facendo riferimento agli obblighi che incombono agli Stati membri in forza dell'art. 249 CE, terzo comma, la Commissione afferma che la Repubblica francese avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 98/4 entro il termine stabilito.
5 La Repubblica francese, che non contesta l'inadempimento, indica che la trasposizione della direttiva 98/4 è in corso.
6 Pertanto, non essendo stata la direttiva trasposta completamente nel termine da essa prescritto, occorre ritenere fondato il ricorso presentato dalla Commissione.
7 Occorre quindi constatare che non adottando nel termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/4, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
8 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché è rimasta soccombente e la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/4/CE, che modifica la direttiva 93/38/CEE che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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