Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Dipendenti Ricorso Reclamo amministrativo previo Identità d'oggetto e di causa Motivi e argomenti non figuranti nel reclamo, ma che ad esso sono strettamente connessi Ricevibilità Motivo relativo alla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto che non è stato fatto valere, neanche implicitamente, nella fase precontenziosa del procedimento Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 24, terzo e quarto comma, 90 e 91)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado Motivi Motivazione contraddittoria Ricevibilità
3. Dipendenti Promozione Scrutinio per merito comparativo Promozione automatica dei dipendenti che figuravano sull'elenco dei più meritevoli l'anno precedente Illegittimità
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
Massima
1. Nei ricorsi dei dipendenti le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure possono, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate con la deduzione di motivi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente.
Allorché un reclamo non menziona l'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto e non menziona esplicitamente neanche la nozione di perfezionamento professionale, di cui trattano tali disposizioni, bensì si limita a evocare la mobilità e lo svolgimento della carriera dei dipendenti, non si può ritenere che un tale reclamo, anche interpretato in uno spirito di apertura, contenga alcun elemento da cui l'autorità che ha il potere di nomina possa dedurre che esso implicava una censura attinente ad una violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto.
( v. punti 12-13, 16 )
2. La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale.
( v. punto 20 )
3. Lo Statuto non conferisce alcun diritto ad una promozione, neppure ai dipendenti che soddisfano tutti i requisiti necessari per essere promossi. Una prassi caratterizzata dalla promozione automatica, salvo in caso di demerito, dei dipendenti che figuravano sulla lista dei più meritevoli durante l'esercizio di promozione per l'anno precedente, ma che non erano stati promossi, sarebbe manifestamente in contrasto con l'art. 45, n. 1, dello Statuto. Infatti, le decisioni di promozione presuppongono uno scrutinio comparativo, svolto dall'autorità che ha il potere di nomina nell'ambito del procedimento per ciascuna promozione, dei meriti dei dipendenti idonei alla promozione, nonché dei rapporti che li hanno riguardati.
( v. punti 35-36 )
Parti
Nel procedimento C-446/00 P,
Pascual Juan Cubero Vermurie, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con sede in Bruxelles (Belgio) rappresentato dall'avv. E. Boigelot, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 3 ottobre 2000, nella causa T-187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-885), nonché all'accoglimento delle conclusioni presentate dal ricorrente in primo grado,
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in prima istanza,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. C. Gulmann, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 giugno 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° dicembre 2000 il sig. Cubero Vermurie ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 3 ottobre 2000, causa T-187/98, Cubero Vermurie/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-195 e II-885; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 6 aprile 1998 di non promuoverlo al grado A 5 nell'ambito dell'esercizio di promozione 1998, nonché al risarcimento del danno materiale e morale che tale decisione gli avrebbe causato.
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti all'origine della controversia ed il procedimento dinanzi al Tribunale sono riportati nei termini seguenti ai punti 1-18 della sentenza impugnata:
«1 L'esercizio annuale di promozione dei dipendenti della Commissione si svolge secondo il procedimento descritto nella Guide pratique de la procédure de promotions des fonctionnaires à la Commission européenne de la catégorie A et du cadre linguistique (guida pratica al procedimento di promozione dei dipendenti della Commissione europea della categoria A e del quadro linguistico; in prosieguo: la "guida alla promozione") prodotto dalle parti. Detto procedimento si divide in cinque fasi.
2 Nella prima fase l'amministrazione pubblica un elenco dei dipendenti promuovibili, comprendente tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di anzianità nel servizio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Detta pubblicazione consente al dipendente interessato di far valere nei confronti dell'amministrazione eventuali errori od omissioni.
3 Nella seconda fase ciascun direttore generale procede ad un provvisorio scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili del suo servizio e presenta le sue proposte, classificate secondo un ordine di precedenza, al comitato di promozione.
4 Nella terza fase tale comitato compila un progetto di elenco dei dipendenti giudicati più meritevoli, confrontando tra loro i meriti dei dipendenti promuovibili in base ad un metodo di valutazione adeguato al grado di cui trattasi. Nel caso del ricorrente, il comitato di promozione decideva secondo il metodo di valutazione per i dipendenti di grado A 6 promuovibili al grado A 5. Tale metodo consiste nell'attribuzione all'interessato di un determinato numero di punti in base all'ordine di precedenza stabilito da ciascun direttore generale, ai rapporti informativi, all'anzianità nel grado, all'anzianità nel servizio ed all'età. In particolare, a seconda della loro posizione nell'ordine di precedenza predisposto dal direttore generale, i dipendenti promuovibili ottengono un determinato numero di punti (70, 45, 20 o 0), di cui ciascun direttore generale dispone corrispondentemente al numero dei suoi dipendenti promuovibili.
5 Nell'ambito di questa fase la posizione dei dipendenti, che come il ricorrente, hanno cambiato servizio, viene preventivamente esaminata da un gruppo di lavoro paritetico ristretto, che presenta al comitato di promozione una relazione sui casi che gli sono sottoposti.
6 Nella quarta fase l'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'"APN") accetta oppure modifica il progetto di elenco redatto dal comitato e pubblica l'elenco dei dipendenti più meritevoli. Nella quinta ed ultima fase il commissario incaricato delle questioni relative al personale adotta, sulla base di tale elenco, una decisione di promozione e successivamente firma le singole decisioni.
7 Occorre distinguere due tipi di promozione: la promozione all'interno della carriera e la promozione al di fuori della carriera. La presente causa riguarda una promozione al di fuori della carriera, dal grado A 6 al grado A 5, vale a dire da amministratore ad amministratore principale.
8 Il ricorrente, sig. Cubero Vermurie, veniva assegnato, dal 16 settembre 1986 al 31 agosto 1996, alla direzione generale del "Controllo finanziario" (DG XX). Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, egli veniva distaccato nell'interesse del servizio presso la Corte di giustizia delle Comunità europee. Con decisione 9 settembre 1996 il ricorrente veniva destinato alla direzione generale della "Politica dei consumatori" (DG XXIV) come assistente del direttore generale. Dal 1° aprile 1997 egli è in servizio presso la direzione generale dell'"Informazione, comunicazione, cultura, audiovisivo" (DG X).
9 Il ricorrente, che dal 1° gennaio 1993 era inquadrato nel grado A 6, veniva proposto per la promozione al grado A 5 dalla DG XX. Egli si trovava in sesta posizione nell'esercizio di promozione 1996 e in quarta posizione nell'esercizio 1997, senza fruire di alcun punto in considerazione dell'ordine di precedenza.
10 Nell'esercizio di promozione 1998 la DG XXIV lo poneva in terza posizione.
11 Con lettera 13 gennaio 1998 il ricorrente proponeva opposizione dinanzi al presidente del comitato di promozione nei termini che seguono:
"Nell'ambito del procedimento di promozione da carriera a carriera nell'esercizio 1998 vorrei farLe notare che nell'elenco della DG XXIV non sono stato collocato in una posizione c.d. utile. Dalla DG XX sono arrivato alla DG XXIV nell'interesse del servizio (come risulta dalla natura dell'attività che devo esercitare) per ivi assumere l'importante funzione di assistente del direttore generale. Se non mi fossi lasciato trasferire sarei rimasto inserito nell'elenco della DG XX (2° dei non promossi nell'anno precedente) e sarei stato ivi promosso al grado A 5 nell'ambito del procedimento di promozione in corso.
Se non dovesse porsi rimedio a tale situazione, sarebbe evidente che la mobilità (sempre incentivata dalla Commissione) ha gravemente danneggiato lo sviluppo della mia carriera.
(...)"
12 Con lettera 2 aprile 1998 il presidente del comitato di promozione comunicava al ricorrente quanto segue:
"[In seguito] alla Sua domanda del 13 gennaio 1998 il gruppo di lavoro paritetico ristretto, incaricato di esaminare i reclami ed i problemi connessi alla mobilità, ha esaminato il Suo caso.
Tenuto conto del contenuto del Suo fascicolo, esso non ha ritenuto di proporre al comitato di promozione una risposta positiva alla Sua domanda.
Il comitato di promozione, nella sua riunione plenaria del 5 marzo 1998, ha seguito il parere del gruppo di lavoro paritetico riguardante il Suo reclamo".
13 Il nome del ricorrente non figurava né nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli né nell'elenco dei dipendenti promossi, pubblicati nelle comunicazioni amministrative 16 marzo 1998, n. 1033 e 6 aprile 1998, n. 1036.
14 Successivamente, in data 21 aprile 1998 il ricorrente presentava un reclamo, nel quale sosteneva, in particolare, quanto segue:
"Risulta chiaramente dai fatti descritti [nel reclamo] che la mobilità, sempre incentivata dalla Commissione, ha gravemente danneggiato lo sviluppo della mia carriera, in quanto l'APN, nella decisione 6 aprile 1998 sulle promozioni per il 1998, non mi ha promosso al grado A 5, come sarebbe accaduto se nell'interesse del servizio non mi fossi lasciato trasferire dalla DG XX alla DG XXIV".
15 Con lettera 12 maggio 1998 il direttore generale della DG X (alla quale il ricorrente è attualmente assegnato) interveniva in adesione al reclamo del ricorrente. In questa lettera al direttore generale della direzione generale del personale e amministrazione (DG IX), egli spiegava, in particolare, che il ricorrente aveva cambiato mansione nell'interesse del servizio, che aveva esercitato la funzione di assistente del direttore generale in modo molto efficiente e che, secondo le disposizioni della Commissione relative alla promozione, sarebbe stato promosso al grado A 5 se fosse rimasto nella DG XX. In conclusione, egli riteneva che il ricorrente non aveva subito soltanto un danno alla propria carriera, ma anche un danno morale.
16 Con lettera 15 maggio 1998 al direttore generale della DG IX anche il precedente direttore generale del ricorrente nella DG XX interveniva in adesione al ricorso. Tale lettera recita:
"Senza voler intervenire nel merito della controversia, posso confermare che il sig. Cubero, se non avesse lasciato la DG XX, sarebbe stato promosso salvo demeriti al grado A 5 nell'esercizio di promozione 1998 in corso.
Infatti, dall'esercizio di promozione 1996 il sig. Cubero figurava tra le proposte di promozione al grado A 5 della DG XX e nell'ordine di precedenza, ivi indicato, era classificato subito dopo [il sig. H.]. Nel 1998 la DG XX poteva effettuare due promozioni al grado A 5, quella del [sig. H.] (l'unico dipendente non promosso nel 1997) e quella del dipendente, che nella nostra classifica occupava la posizione a questo successiva (vale a dire la posizione che si era liberata in seguito al trasferimento del sig. Cubero)".
17 Il reclamo del ricorrente veniva respinto con decisione 9 ottobre 1998. Quest'ultima, tra l'altro, recita:
"Da quanto precede, l'APN ritiene che non le possa essere contestato di avere esercitato il proprio potere discrezionale in modo manifestamente errato oppure per raggiungere obiettivi diversi da quelli previsti. Infatti, il comitato di promozione ha svolto lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti applicando rigorosamente le disposizioni pubblicate nella comunicazione amministrativa 26 febbraio 1981, n. 309, ossia prendendo in considerazione i rapporti informativi, le proposte delle direzioni generali ed il profilo professionale dei candidati. Inoltre, la particolare posizione del sig. Cubero è stata esaminata dal comitato di promozione, il quale, sulla base delle informazioni disponibili, ha ritenuto che il sig. Cubero, nonostante i suoi meriti evidenti, sulla base dei quali era stato peraltro proposto per la promozione dalla DG XXIV e che gli sono riconosciuti in [una] nota [al gruppo di lavoro paritetico], non possedeva, tuttavia, i requisiti per ottenere i punti supplementari che avrebbero consentito il suo inserimento nell'elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ed eventualmente la sua promozione".
18 E' in tali circostanze che, con atto introduttivo depositato il 25 novembre 1998 nella cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame».
3 Con tale ricorso il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione 6 aprile 1998 di non promuoverlo, l'annullamento della decisione 9 ottobre 1998, recante rigetto del suo reclamo del 21 aprile 1998 (in prosieguo: il «reclamo») e la concessione di un'indennità pari a BEF 250 000 a titolo di risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito.
La sentenza impugnata
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso ed ha condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.
5 In primo luogo, il Tribunale ha dichiarato irricevibile una censura relativa alla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto, in quanto esso non era stato fatto valere nel reclamo. Il Tribunale ha altresì respinto talune censure attinenti alla violazione dei principi di legalità, proporzionalità e legittimo affidamento, in quanto esse non erano sufficientemente chiare.
6 Nel merito, al punto 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato infondata una censura relativa alla violazione dell'art. 45 dello Statuto, in quanto il comitato paritetico ristretto e il comitato di promozione avevano effettivamente proceduto ad un esame specifico della situazione del ricorrente e non si erano limitati ad un'applicazione rigorosa delle regole in materia di mobilità contenute nella guida alla promozione. Al punto 79, poi, il Tribunale ha respinto una censura relativa alla violazione dei principi di equità e di parità di trattamento, poiché il comitato paritetico ristretto e il comitato di promozione avevano preso in considerazione, ai fini della loro valutazione dei meriti del ricorrente, la specificità della sua situazione prefigurando, in particolare, la possibilità di accordargli punti supplementari di precedenza. Infine, il ricorrente si era fondato sul fatto che il sig. G, dipendente nella sua vecchia direzione generale, il quale era preceduto dal ricorrente prima che questi facesse oggetto di un trasferimento, era stato promosso nell'ambito dell'esercizio di cui trattasi. Ai punti 83-87, il Tribunale ha respinto tale argomento, in quanto il metodo di valutazione dei meriti rispettivi del sig. G. e del ricorrente non era viziato da alcun errore manifesto.
7 Di conseguenza, ai punti 91-93, il Tribunale ha respinto le conclusioni dirette ad ottenere un'indennità di BEF 250 000 a titolo di risarcimento del danno finanziario e morale asseritamente subito dal ricorrente a causa del fatto di non essere stato promosso al grado A5, in quanto egli non aveva fornito alcuna prova di illegalità che sarebbero state commesse dalla Commissione.
L'impugnazione dinanzi alla Corte
8 Con il suo ricorso il ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, accogliere le conclusioni da esso presentate in prima istanza e condannare la Commissione alle spese delle due istanze.
9 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alla totalità delle spese.
10 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente fa valere un motivo unico, attinente ad errori di diritto e a contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata. Tale motivo è diviso in quattro parti, che occorre esaminare separatamente.
Sulla prima parte del motivo
11 Con la prima parte del motivo il ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui essa ha dichiarato irricevibile la censura del ricorrente relativa alla violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto. Tali disposizioni riguardano il «perfezionamento professionale» del dipendente e prevedono che di tale perfezionamento si tenga conto ai fini dello svolgimento della carriera. A tal riguardo, il ricorrente cita diversi passaggi del suo reclamo, nonché della sua lettera del 13 gennaio 1998, nella quale segnala, in particolare, che la mobilità è un elemento importante dello svolgimento della carriera dei dipendenti, poiché essa consente di ampliare l'ambito delle competenze e delle conoscenze di questi ultimi, per sostenere che il Tribunale non poteva legittimamente dichiarare che il detto reclamo non conteneva alcun elemento da cui la Commissione avrebbe potuto dedurre che il ricorrente intendeva far valere la censura di cui trattasi.
12 Al riguardo, risulta da una giurisprudenza costante che nei ricorsi dei dipendenti le conclusioni presentate dinanzi al giudice comunitario possono contenere unicamente censure basate sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo e che tali censure possono, dinanzi al giudice comunitario, essere sviluppate con la deduzione di motivi e di argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino strettamente (v., in particolare, sentenze 20 maggio 1987, causa 242/85, Geist/Commissione, Racc. pag. 2181, punto 9, e 14 marzo 1989, causa 133/88, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689, punto 10).
13 E' pacifico che il reclamo non cita l'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto, e che esso non menziona esplicitamente neanche la nozione di «perfezionamento professionale», di cui trattano tali disposizioni, bensì che esso si limita a evocare la mobilità e lo svolgimento della carriera dei dipendenti.
14 Ora, nel contesto dell'art. 24 dello Statuto, la nozione di «perfezionamento professionale» fa riferimento essenzialmente ad azioni aventi un carattere formativo più o meno formalizzato, come corsi di lingua e prove di stenografia (v., rispettivamente, sentenza 22 ottobre 1981, causa 218/80, Kruse/Commissione, Racc. pag. 2417, punto 9, e sentenza 3 dicembre 1981, causa 280/80, Bakke-d'Aloya/Consiglio, Racc. pag. 2887, punto 13).
15 Se la mobilità dei dipendenti può contribuire ad ampliare la loro esperienza professionale o le loro conoscenze, occorre cionondimeno considerare che essa non rientra nella nozione di perfezionamento professionale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
16 Ne risulta che, anche interpretato in uno spirito di apertura, il reclamo non conteneva alcun elemento da cui la Commissione avrebbe potuto dedurre che esso implicava una censura attinente ad una violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto.
17 Ne consegue che la censura attinente ad una violazione dell'art. 24, terzo e quarto comma, dello Statuto, fatta valere con il ricorso, non era strettamente ricollegata al detto reclamo e che non è affatto viziata da errore la conclusione del Tribunale secondo cui tale censura era irricevibile.
18 Di conseguenza, la prima parte del motivo deve essere dichiarata infondata.
Sulla seconda parte del motivo
19 Con il primo capo della seconda parte del motivo, il ricorrente sostiene che a torto il Tribunale ha dichiarato che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda i suoi meriti. A tal riguardo, egli osserva che esiste una contraddizione tra il punto 75 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione ha ammesso i suoi «meriti evidenti (...) e (...) riconosciuti», e il punto 76 di tale sentenza, ove si constata che una delle ragioni per cui la Commissione non gli ha assegnato punti supplementari è precisamente la mancanza di merito. Secondo il ricorrente, da tale contraddizione risulta che il punto 87 della sentenza impugnata è viziato da un errore di diritto nella parte in cui dichiara che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione.
20 Occorre rammentare che la questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria costituisce una questione di diritto che può, in quanto tale, essere sollevata nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale (sentenza 7 maggio 1998, causa C-401/96 P, Somaco/Commissione, Racc. pag. I-2587, punto 53).
21 Tuttavia, è giocoforza constatare che nel caso di specie non esiste alcuna contraddizione tra il punto 75 e il punto 76 della sentenza impugnata tale da condurre all'annullamento di quest'ultima. Invero, il fatto che un dipendente abbia meriti evidenti e riconosciuti non esclude, nell'ambito dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, che altri dipendenti abbiano meriti superiori. D'altra parte, nonostante il riconoscimento dei meriti incontestabili del ricorrente da parte della Commissione, quest'ultima ha potuto giustamente ritenere che essi non giustificassero l'assegnazione di punti supplementari ai fini della promozione. Si deve quindi respingere il primo capo della seconda parte del motivo.
22 Con il secondo capo della seconda parte del motivo il ricorrente sostiene che anche il punto 77 della sentenza impugnata è viziato dalla contraddizione nella motivazione nella parte in cui ammette che il comitato paritetico ristretto e il comitato di promozione hanno proceduto ad un esame specifico della sua situazione. Secondo il ricorrente, tale esame avrebbe dovuto essere qualificato come manifestamente errato, in quanto, da un lato, la Commissione riconosce i suoi meriti evidenti, e, dall'altro, essa sostiene che questi ultimi non giustificano un'assegnazione supplementare di punti di precedenza.
23 A tal riguardo, occorre rilevare che al punto 77 della sentenza impugnata il Tribunale giunge alla conclusione, partendo dagli elementi da esso precedentemente esaminati, che i detti comitati hanno effettivamente proceduto ad un esame specifico della situazione del ricorrente e non si sono limitati, come sostenuto da quest'ultimo, ad un'applicazione rigorosa delle regole in materia di mobilità contenute nella guida alla promozione. Tale conclusione riguarda soltanto l'esistenza o meno di un esame specifico della situazione particolare del ricorrente e non prende posizione sul diverso problema se l'esito di tale esame fosse errato o meno per quanto riguarda i meriti del ricorrente. Ne discende che il secondo capo della seconda parte del motivo riguarda un problema che non viene trattato dal punto 77 della sentenza impugnata. Occorre pertanto considerarlo inoperante.
24 Comunque, anche se non fosse inoperante, il secondo capo della seconda parte del motivo sarebbe privo di fondamento per la stessa ragione del primo capo della stessa parte, vale a dire l'assenza di contraddizione tra il punto 75 e il punto 76 della sentenza impugnata.
25 Si deve pertanto respingere la seconda parte del motivo nel suo insieme.
Sulla terza parte del motivo
26 Con la terza parte del motivo, il ricorrente sostiene che a torto il Tribunale non ha riconosciuto la superiorità dei suoi meriti rispetto a quelli del sig. G. Egli fa valere due argomenti a sostegno di tale parte.
27 Da un lato, il Tribunale avrebbe a torto dichiarato, al punto 85 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva rilevato alcun errore manifesto di valutazione nell'ambito della comparazione dei suoi meriti con quelli del sig. G.
28 La sola giustificazione fatta valere dal ricorrente a sostegno di tale argomento consiste nell'osservare che l'errore asserito risulterebbe «da quanto precede, ai punti 6 e 7», cioè i punti della sua impugnazione che riportano la seconda parte del motivo. Poiché, al punto 25 della presente sentenza, tale parte è stata respinta, per le stesse ragioni si deve respingere il primo argomento.
29 Il secondo argomento, dal canto suo, è diretto a dimostrare l'esistenza di una contraddizione tra le due considerazioni presenti, rispettivamente, nella prima e nella seconda frase del punto 84 della sentenza impugnata, vale a dire, da un lato, l'affermazione secondo cui il ricorrente non ha dimostrato di avere avuto, nell'ambito delle sue funzioni presso la DG XXIV, meriti superiori a quelli del sig. G., dipendente presso la DG XX, e dall'altro l'affermazione secondo cui egli si è limitato a segnalare di essere stato in vantaggio rispetto al sig. G. durante l'esercizio di promozione precedente e che l'incremento dei suoi meriti dopo la sua destinazione nella DG XXIV è derivato dalle alte responsabilità che si è visto affidare in tale direzione generale.
30 E' giocoforza constatare che le due affermazioni di cui trattasi non sono contraddittorie. Infatti, la circostanza che un dipendente segnali, da un lato, di essere stato in vantaggio rispetto ad un altro dipendente durante un precedente esercizio di promozione e, dall'altro, faccia valere che i suoi meriti sono aumentati dopo la sua destinazione ad un determinato posto, non è idonea a fondare una comparazione dei meriti di tali dipendenti per l'esercizio di promozione in corso. Poiché la contraddizione tra le due affermazioni del punto 85 non è stata provata, si deve respingere il secondo argomento della terza parte del motivo.
31 Inoltre, nei limiti in cui la terza parte del motivo contesta al Tribunale di non aver dichiarato che il ricorrente è in possesso di meriti superiori a quelli del sig. G., occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell'APN (v., in particolare, sentenza 21 aprile 1983, causa 282/81, Ragusa/Commissione, Racc. pag. 1245, punto 13).
32 Ne consegue che la terza parte del motivo deve essere respinta nel suo insieme.
Sulla quarta parte del motivo
33 Con la quarta parte del motivo il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da contraddizione e errore di diritto laddove dichiara, al punto 79, che i principi di parità di trattamento e equità non sono stati violati nel caso di specie. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto affermato al detto punto 79, i suoi meriti non sono stati presi in considerazione dal comitato paritetico ristretto, né dal comitato di promozione, in quanto se ciò fosse avvenuto, egli avrebbe ottenuto la sua promozione, considerati i meriti riconosciutigli dalla Commissione. Il punto 79 constaterebbe l'assenza di discriminazione o di decisione iniqua per la sola regione che tali comitati avrebbero prefigurato di accordare al ricorrente punti supplementari di precedenza. Come il Tribunale avrebbe ammesso al punto 67 della sentenza impugnata, l'obiettivo statutario consisterebbe nel fatto che la mobilità non possa essere penalizzante, ma, nel caso di specie, tale obiettivo non sarebbe stato realizzato, poiché il ricorrente non ha ottenuto la promozione che avrebbe ottenuto se non si fosse posto in una situazione di mobilità ottenendo una nuova destinazione. Il sistema istituito comporterebbe una discriminazione, in quanto un dipendente in situazione di mobilità sarebbe ingiustificatamente svantaggiato anche rispetto a un dipendente meno meritevole, il quale non faccia prova di mobilità.
34 Occorre rilevare che tale parte del motivo è fondata sulla presunzione che il ricorrente avrebbe necessariamente ottenuto una promozione durante l'esercizio di promozione 1998 se non si fosse posto in una situazione di mobilità ottenendo una nuova destinazione.
35 Si deve rammentare, al riguardo, in primo luogo, che lo Statuto non conferisce alcun diritto ad una promozione, neppure ai dipendenti che soddisfano tutti i requisiti necessari per essere promossi.
36 In secondo luogo, occorre constatare che una prassi caratterizzata dalla promozione automatica, salvo il demerito, dei dipendenti che figuravano sulla lista dei più meritevoli durante l'esercizio di promozione per l'anno precedente, ma che non erano stati promossi, sarebbe manifestamente in contrasto con l'art. 45, n. 1, dello Statuto. Infatti, le decisioni di promozione presuppongono uno scrutinio comparativo, svolto dall'APN nell'ambito del procedimento per ciascuna promozione, dei meriti dei dipendenti idonei alla promozione, nonché dei rapporti che li hanno riguardati. Certo, tale scrutinio deve fare riferimento, in misura appropriata, ai periodi che precedono quello relativo all'esercizio di promozione in corso, ma altresì a quest'ultimo periodo.
37 E' pertanto a torto che il ricorrente sostiene che sarebbe stato in ogni caso promosso se non avesse ottenuto una nuova destinazione. Infatti, egli non può, conformemente allo Statuto, far valere il mantenimento, nell'esercizio di promozione 1998, della situazione vantaggiosa che riteneva di avere alla luce delle proposte della DG XX nell'ambito dell'esercizio per il 1997. Al contrario, era necessario comparare i suoi meriti, nell'esercizio di promozione in corso, a quelli degli altri dipendenti promuovibili. Come rilevato dall'avvocato generale al punto 76 delle sue conclusioni, durante una comparazione siffatta non si può escludere che i meriti di taluni dipendenti, i quali avessero eventualmente fatto prova di mobilità, si siano dimostrati superiori ai meriti del ricorrente.
38 Pertanto, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 79 della sentenza impugnata, che la Commissione non ha violato i principi di parità di trattamento o di equità nei confronti del ricorrente. Si deve quindi dichiarare infondata la quarta parte del motivo.
39 Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto nel suo insieme.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, da applicare al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118 del medesimo regolamento, il soccombente è condannato alle spese. Ai sensi dell'art. 70 del detto regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste ultime. Tuttavia, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento, l'art. 70 non è applicabile all'impugnazione proposta da un dipendente o da un altro agente di un'istituzione nei confronti di questa. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente, va quindi condannato alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Cubero Vermurie è condannato alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy