Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità
(Art. 226 CE)
Massima
$$Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva.
( v. punto 8 )
Parti
Nella causa C-450/00,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. X. Lewis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. N. Mackel, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 7 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 dicembre 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso inteso a far dichiarare che, non avendo messo in vigore, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva.
2 Ai sensi dell'art. 32, n. 1, primo comma, della direttiva 95/46, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quest'ultima al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione, ossia il 24 ottobre 1998, ed informarne immediatamente la Commissione.
3 Ritenendo che la direttiva 95/46 non fosse stata trasposta nell'ordinamento lussemburghese entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato il Granducato di Lussemburgo ingiungendogli di presentare le sue osservazioni, il 26 agosto 1999 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro un termine di due mesi dalla sua notifica.
4 Con lettera del 27 ottobre 1999 le autorità lussemburghesi informavano la Commissione che esisteva in materia una bozza di disegno di legge che doveva essere depositata presso la Camera dei deputati entro la fine dell'anno in corso e che il ritardo nell'iter di trasposizione era dovuto al cambiamento di governo avvenuto nel 1999.
5 Non avendo ricevuto alcun'altra informazione nel senso che la trasposizione della direttiva 95/46 fosse stata portata a termine, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
6 Ricordando gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi degli artt. 10 e 249, terzo comma, CE, la Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo doveva adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva 95/46 entro il termine prescritto e comunicarglieli immediatamente.
7 Il Granducato di Lussemburgo, che giustifica il ritardo con la nuova ripartizione delle competenze ministeriali intervenuta a seguito del cambiamento di governo del 1999, precisa che la trasposizione della direttiva 95/46 è in corso.
8 A questo proposito occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v. sentenze 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11; e 7 dicembre 2000, causa C-423/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-11167, punto 10).
9 Pertanto, dato che la trasposizione della direttiva 95/46 non è stata effettuata entro il termine prescritto, il ricorso proposto dalla Commissione va considerato fondato.
10 Di conseguenza, occorre dichiarare che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 95/46, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo emanato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 32 della stessa direttiva.
2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.
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