Causa C-470/00 P
Parlamento europeo
contro
Carlo Ripa di Meana e altri
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Deputati al Parlamento europeo — Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività — Termine di presentazione della domanda di adesione a tale regime — Conoscenza acquisita — Impugnazione incidentale — Onere delle spese — Irricevibilità»
Massime della sentenza
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione errata dei fatti — Irricevibilità — Rigetto — Qualificazione giuridica dei fatti — Ricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
2. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici al di fuori della sua sfera interna — Lettera del Collegio dei questori che respinge una domanda di adesione con effetto retroattivo al regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività dei deputati — Decisione non confermativa di una decisione precedente che fissa, in maniera generale, un termine per la presentazione delle domande di adesione a tale regime — Ricevibilità
(Art. 230 CE)
3. Parlamento — Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo — Comunicazione delle sue modifiche ai deputati — Obbligo di notifica individuale con avviso di ricevimento — Insussistenza — Sufficienza delle tradizionali modalità di comunicazione interna dell’istituzione
4. Diritto comunitario — Principi — Certezza del diritto — Atto dell’amministrazione che impone obblighi a carico di determinate persone — Comunicazione agli interessati — Obbligo di notifica individuale con avviso di ricevimento — Insussistenza
5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Oggetto — Ricorso vertente unicamente sull’onere e sull’importo delle spese — Irricevibilità
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, secondo comma)
6. Procedura — Spese — Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Corte non vincolata dalle conclusioni delle parti nel giudizio di primo grado
(Regolamento di procedura della Corte, artt. 69, n. 2, e 122, primo comma)
1. Risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. Il Tribunale, conseguentemente, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione. Per contro, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sottoposta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.
(v. punti 40-41)
2. Una lettera del Collegio dei questori del Parlamento europeo con cui è stata respinta una domanda di adesione con effetto retroattivo al regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività dei deputati, in quanto il termine previsto dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 13 settembre 1995 modificativa del detto regime non è stato rispettato, non costituisce una decisione confermativa di tale decisione dell’Ufficio di presidenza che si è limitata a prevedere, in via generale, a carico dei deputati interessati l’obbligo di presentare sia una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio sia una domanda di liquidazione di tale pensione entro un certo termine. Dato che una tale lettera incide effettivamente sulla concreta situazione patrimoniale del deputato interessato, essa costituisce appunto un atto produttivo di effetti giuridici che eccedono l’ambito dell’organizzazione interna dei lavori del Parlamento e può pertanto, come tale, essere oggetto di un ricorso di annullamento.
(v. punti 56-58)
3. Anche se l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo prevede che, all’inizio del loro mandato, i deputati ricevano dal Segretario generale del Parlamento una copia di tale regolamentazione, della cui ricezione danno atto per iscritto, detta disposizione non estende affatto tale obbligo di notifica alle modifiche che, se del caso, potrebbero essere successivamente apportate alla detta regolamentazione, in particolare le modifiche relative agli allegati di questa. La regola secondo la quale siffatte modifiche dovrebbero essere oggetto di notifica individuale con avviso di ricevimento non può del resto essere ricavata neppure da una necessità di parallelismo delle forme, che presupporrebbe che la forma prescelta per portare un atto a conoscenza dei suoi destinatari venga prescelta anche per tutte le successive modifiche del detto atto. Infatti, la modalità di comunicazione adottata dall’art. 27, n. 1, della detta regolamentazione si spiega, come emerge d’altronde dal testo stesso di tale disposizione, con la volontà del Parlamento di garantire che, all’inizio del loro mandato, i nuovi parlamentari vengano effettivamente a conoscenza delle vigenti norme pecuniarie applicabili ai membri del Parlamento. Per contro, una volta che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni, le tradizionali modalità di comunicazione interna di tale istituzione possono essere considerate sufficienti per assicurare l’effettiva informazione dei detti membri per quanto riguarda le modifiche da essa apportate alla detta regolamentazione.
(v. punti 66-67)
4. Se è importante, in ogni caso, che atti che impongono obblighi a carico di soggetti determinati siano portati a conoscenza di questi ultimi in modo adeguato, non si può tuttavia inferire da tale regola – dettata da fondamentali considerazioni di certezza del diritto – che la comunicazione di questi atti debba in ogni caso essere effettuata per mezzo di notifica individuale con avviso di ricevimento.
(v. punto 68)
5. Dato che gli artt. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia non stabiliscono alcuna distinzione sulla base della natura o del modo di proposizione dell’impugnazione, occorre, in applicazione delle dette disposizioni, dichiarare irricevibile un’impugnazione avente ad oggetto unicamente l’onere e/o l’importo delle spese.
(v. punti 81-82)
6. Il fatto che la parte risultata vittoriosa in un’impugnazione abbia chiesto in primo grado al Tribunale di statuire sulle spese «secondo giustizia» non può vincolare la Corte, in sede d’impugnazione, nella sua valutazione sulla ripartizione di tali spese, comprese quelle relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale.
(v. punto 87)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Deputati al Parlamento europeo – Regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività – Termine di presentazione della domanda di adesione a tale regime – Conoscenza acquisita – Impugnazione incidentale – Onere delle spese – Irricevibilità»
Nel procedimento C-470/00 P,
Parlamento europeo, rappresentato inizialmente dai sigg. A. Caiola e G. Ricci, in qualità di agenti, poi da questi ultimi assistiti dall'avv. F. Capelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) il 26 ottobre 2000 nelle cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II-3493),
procedimento in cui le altre parti sono:
Carlo Ripa di Meana, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Montecastello di Vibio,Leoluca Orlando, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Palermo,eGastone Parigi, ex deputato al Parlamento europeo, residente in Pordenone,rappresentati dagli avv.ti W. Viscardini e G. Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas e A. La Pergola, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 aprile 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 22 dicembre 2000, il Parlamento europeo ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 26 ottobre 2000, cause riunite da T‑83/99 a T‑85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento (Racc. pag. II‑3493; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha annullato le decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte le domande, rispettivamente, dei sigg. Ripa di Meana e Orlando dirette ad ottenere l’applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: le «decisioni del 4 febbraio 1999»).
Contesto normativo
2 In mancanza di un regime pensionistico comunitario uniforme per tutti i deputati al Parlamento europeo, il 24 e il 25 maggio 1982 l’Ufficio di presidenza di quest’ultimo ha adottato un regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività per i deputati degli Stati membri le cui autorità nazionali non prevedono alcun regime pensionistico per i membri del Parlamento (in prosieguo: il «regime pensionistico provvisorio»). Tale regime, che si applica anche nel caso in cui il livello e/o le modalità della pensione prevista non coincidano esattamente con quelli applicabili ai parlamentari dello Stato per il quale il deputato al Parlamento interessato è stato eletto, è previsto dall’allegato III della regolamentazione del Parlamento riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo (in prosieguo: la «regolamentazione riguardante le spese e le indennità»).
3 Nella versione vigente dal 25 maggio 1982, l’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità (in prosieguo: l’«allegato III») disponeva, in particolare, quanto segue:
«Articolo 1
1. Tutti i deputati al Parlamento europeo hanno diritto ad una pensione di cessata attività.
2. In attesa dell’istituzione di un regime pensionistico comunitario definitivo per tutti i deputati al Parlamento europeo, può essere erogata, su richiesta del deputato interessato, una pensione provvisoria di cessata attività a carico del bilancio della Comunità, Sezione Parlamento.
Articolo 2
1. L’entità e le modalità della pensione provvisoria corrispondono esattamente a quelle della pensione percepita dai membri della Camera Bassa del Parlamento dello Stato in rappresentanza del quale il deputato al Parlamento europeo è stato eletto.
2. Il deputato che beneficia delle disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, versa al bilancio della Comunità un contributo calcolato in modo da corrispondere complessivamente a quello pagato da un membro della Camera Bassa dello Stato in cui è stato eletto.
Articolo 3
Ai fini del computo dell’importo della pensione, gli anni di mandato presso il Parlamento di uno Stato membro possono essere cumulati con gli anni di mandato presso il Parlamento europeo. Gli anni in cui l’interessato ha assolto un duplice mandato vengono calcolati un’unica volta».
4 Il regime pensionistico provvisorio è stato modificato con decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento 13 settembre 1995 (in prosieguo: la «decisione del 1995») diretta, in sostanza, a subordinare sia l’adesione al detto regime sia la liquidazione della pensione alla presentazione, entro un dato termine, di una domanda in tal senso.
5 La decisione del 1995 non ha modificato gli artt. 1 e 2 dell’allegato III, ma ciò non è avvenuto per l’art. 3 di tale allegato, che ora dispone quanto segue:
«1. La richiesta di adesione al presente regime pensionistico provvisorio deve essere presentata entro sei mesi dall’inizio del mandato dell’interessato.
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale l’adesione al regime pensionistico ha effetto è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda.
2. La richiesta di liquidazione della pensione deve essere presentata entro sei mesi dalla maturazione di tale diritto.
Dopo tale termine, la data a partire dalla quale ha effetto la prestazione pensionistica è fissata al primo giorno del mese di ricevimento della domanda».
6 L’art. 4 dell’allegato III, nella sua versione risultante dalla decisione del 1995, riproduce quasi testualmente i termini del vecchio art. 3 di tale allegato.
7 Quanto all’art. 5 dell’allegato III, esso dispone nella versione qui rilevante che:
«La presente regolamentazione entra in vigore alla data della sua adozione da parte dell’Ufficio di presidenza [vale a dire, il 13 settembre 1995].
I deputati il cui mandato è in corso alla data di adozione della regolamentazione dispongono tuttavia di un termine di sei mesi a partire dall’entrata in vigore delle presenti disposizioni per presentare domanda di adesione al regime in parola».
8 La modifica dell’allegato III, introdotta dalla decisione del 1995, è stata resa nota a tutti i deputati europei con comunicazione del Parlamento 28 settembre 1995, n. 25/95 (in prosieguo: la «comunicazione n. 25/95»).
9 L’art. 27, nn. 1 e 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità stabilisce inoltre quanto segue:
«1. All’inizio del loro mandato i deputati ricevono dal Segretario generale una copia della presente regolamentazione e danno atto per iscritto dell’avvenuta ricezione.
2. Il deputato il quale ritenga che le presenti disposizioni non siano state correttamente applicate può rivolgersi per iscritto al Segretariato generale. Qualora non venga raggiunto un accordo tra il deputato e il Segretario generale, la questione è deferita al Collegio dei questori che prende una decisione previa consultazione del Segretario generale. Il Collegio dei questori può altresì consultare il Presidente e/o l’Ufficio di Presidenza».
Fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
10 I sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi, tutti cittadini italiani, sono stati deputati al Parlamento europeo durante la legislatura 1994/1999.
11 Credendo di essere assoggettati d’ufficio al regime pensionistico provvisorio, come avviene per i membri del Parlamento italiano, essi non hanno presentato alcuna domanda di adesione al detto regime, come previsto all’allegato III, nella sua versione risultante dalla decisione del 1995. Solo nel corso dei primi mesi del 1998 essi avrebbero appreso, per caso, che in realtà non beneficiavano di alcuna pensione di cessata attività, dato che non avevano aderito espressamente al regime pensionistico provvisorio entro il termine di sei mesi previsto, per quanto li riguarda, dall’art. 5, secondo comma, del detto allegato.
12 I tre deputati hanno quindi proceduto in modi diversi per tentare di ottenere la loro adesione al regime pensionistico provvisorio.
13 Il 18 febbraio 1998 il sig. Parigi ha presentato alla Direzione generale del Personale del Parlamento, divisione Affari sociali, la sua domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio. Egli chiedeva l’applicazione retroattiva di tale regime. Il Collegio dei questori gli ha risposto con due lettere in data 2 luglio e 20 ottobre 1998, informandolo che era impossibile aderire retroattivamente a tale regime.
14 I sigg. Ripa di Meana e Orlando, dal canto loro, hanno contattato l’amministrazione del Parlamento, senza tuttavia presentare domande scritte, al fine di aderire retroattivamente al regime pensionistico provvisorio.
15 Essendosi rivelati infruttuosi tali interventi presso i competenti servizi del Parlamento, i tre deputati si sono allora rivolti agli onn. Imbeni e Podestà, due dei vicepresidenti del Parlamento, anch’essi cittadini italiani, chiedendo loro di intervenire per risolvere tale problema. Il 19 novembre 1998 questi ultimi hanno inviato al Collegio dei questori una lettera diretta ad ottenere un riesame della situazione dei sigg. Ripa di Meana, Orlando e Parigi (in prosieguo: la «lettera 19 novembre 1998»).
16 Tale richiesta è stata però respinta con lettere del Collegio dei questori inviate il 4 febbraio 1999 a ciascuno dei tre deputati interessati (in prosieguo: le «lettere del 4 febbraio 1999») in base alla considerazione che tutti i deputati del Parlamento erano stati informati del fatto che l’adesione al regime pensionistico provvisorio avrebbe avuto luogo solo dietro presentazione di una domanda in tal senso entro i termini previsti dalla decisione del 1995.
17 È in queste circostanze che, con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 1999, i sigg. Ripa di Meana (causa T‑83/99), Orlando (causa T‑84/99) e Parigi (causa T‑85/99) hanno proposto un ricorso volto all’annullamento di tali decisioni di rigetto contenute nelle lettere del 4 febbraio 1999.
18 Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 22 maggio 2000, le tre cause sono state riunite, ai fini della trattazione orale e della sentenza, per ragioni di connessione.
La sentenza impugnata
19 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha parzialmente accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento.
20 Per quanto riguarda il ricorso presentato dal sig. Parigi, il Tribunale ha infatti considerato che la lettera 4 febbraio 1999 inviata a quest’ultimo dal Collegio dei questori non conteneva alcun nuovo elemento rispetto alle lettere 2 luglio e 20 ottobre 1998 e costituiva, pertanto, una decisione meramente confermativa delle decisioni contenute in tali due lettere. Poiché le due decisioni del 1998 non erano state impugnate nei termini prescritti e la decisione 4 febbraio 1999 non era stata inoltre preceduta da alcun riesame della situazione del sig. Parigi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 36 della sentenza impugnata, che il ricorso di quest’ultimo era irricevibile nel suo complesso.
21 Per contro, quanto ai ricorsi presentati dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto la tesi del Parlamento secondo cui tali ricorsi erano irricevibili in quanto le lettere del 4 febbraio 1999 si sarebbero limitate a reiterare il contenuto della decisione del 1995, che non era stata tempestivamente impugnata da tali due deputati. Dopo aver affermato, al punto 26 della sentenza impugnata, che «la lettera del 19 novembre 1998 (...) dev’essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti», il Tribunale, ai punti 27‑31 della medesima sentenza, ha dichiarato quanto segue:
«27 Occorre poi ricordare che già nella sentenza 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio (Racc. pag. 877), la Corte ha considerato che il termine “decisione” figurante all’art. 173, secondo comma, del Trattato CE (divenuto art. 230, quarto comma, CE), deve intendersi nel senso tecnico attribuitogli dall’art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE) e che il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione ai sensi di quest’ultimo articolo va ricercato nella portata generale o no dell’atto di cui trattasi.
28 Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, la natura normativa di un atto non viene meno solo perché è possibile determinare con un certo grado di precisione il numero o addirittura l’identità delle persone nei cui confronti esso si applica (v. ordinanza della Corte 23 novembre 1995, causa C‑10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I‑4149, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
29 Nella fattispecie, si deve constatare che le definizioni adottate nella modifica del 13 settembre 1995 dell’allegato III, redatte in termini generali ed astratti e produttive così di effetti giuridici per deputati europei determinati in maniera generale ed astratta e, di conseguenza, per ciascuno dei deputati, devono essere considerate come aventi portata generale e normativa. Anche se fosse stato provato che i deputati cui si applica l’art. 5, secondo comma, della modifica del 13 settembre 1995 erano identificabili al momento della sua adozione, la natura regolamentare di quest’ultima non sarebbe per questo messa in discussione, tenuto conto del fatto che ess[a] riguarda solo situazioni di diritto o di fatto oggettive.
30 Anche se la Corte ha riconosciuto che una disposizione di natura normativa può, in talune circostanze, riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza del Tribunale 27 giugno 2000, cause riunite T‑172/98, da T‑175/98 a T‑177/98, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑2487, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata), la detta giurisprudenza non può essere fatta valere nel caso di specie dato che la disposizione impugnata non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della stessa giurisprudenza.
31 Ne consegue che gli argomenti del Parlamento relativi all’irricevibilità dei ricorsi T‑83/99 e T‑84/99 devono essere respinti».
22 Esaminando nel merito i ricorsi proposti dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità sollevata da questi ultimi contro la decisione del 1995, ma ha accolto i loro motivi relativi, rispettivamente, alla non inosservanza del termine di sei mesi previsto all’allegato III, alla violazione del principio di buona amministrazione, nonché alla violazione del principio di certezza del diritto.
23 A tale riguardo il Tribunale ha affermato, in particolare, quanto segue:
«75 Il Tribunale considera che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, e visto l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.
76 Solo così il Parlamento si sarebbe comportato in maniera conforme alla giurisprudenza comunitaria ai sensi della quale è necessario che ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici (sentenza del Tribunale 7 febbraio 1991, cause riunite T‑18/89 e T‑24/89, Tagaras/Corte di giustizia, Racc. pag. II‑53, punto 40; v. anche la sentenza della Corte 23 settembre 1986, causa 5/85, AKZO Chemie/Commissione, Racc. pag. 2585, punto 39).
77 Poiché una siffatta notifica non è avvenuta, un termine per la presentazione di una domanda basata su un atto che prevede diritti a pensione come quelli riguardanti la presente causa può decorrere, secondo la giurisprudenza comunitaria, solo dal momento in cui l’interessato, avendo avuto conoscenza dell’esistenza di tale atto, ha acquisito, entro un lasso di tempo ragionevole, una conoscenza esatta dell’atto stesso (in questo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T‑100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑83 e II‑275, punto 30, e la giurisprudenza ivi citata).
78 Anche se i ricorrenti non contestano di aver avuto conoscenza dell’esistenza della modifica dell’allegato III nel corso dei primi mesi dell’anno 1998, il Parlamento non ha fornito la prova del fatto che la conoscenza esatta dell’atto modificativo sia stata acquisita più di sei mesi prima della presentazione della domanda, avvenuta il 19 novembre 1998. Per giunta, dalle circostanze del caso di specie si ricava che tale conoscenza esatta è stata acquisita in un lasso di tempo ragionevole.
79 Pertanto, i ricorrenti hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine previsto dalla modifica dell’allegato III».
24 Sul fondamento delle considerazioni che precedono, il Tribunale, ai punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, ha rispettivamente annullato le decisioni del Parlamento europeo 4 febbraio 1999 e condannato il Parlamento a sopportare le proprie spese, nonché quelle dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, nelle cause T‑83/99 e T‑84/99.
25 Ai punti 2 e 4 dello stesso dispositivo, esso ha invece dichiarato irricevibile il ricorso del sig. Parigi e ha condannato quest’ultimo a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Parlamento, nella causa T‑85/99.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
26 Con la sua impugnazione il Parlamento chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata limitatamente alle cause T‑83/99 e T‑84/99;
– dichiarare, di conseguenza, irricevibili e non fondati i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando;
– condannare questi ultimi al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.
27 I sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono dal canto loro che la Corte voglia:
– respingere integralmente l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e/o infondata;
– conseguentemente, confermare i punti 1 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata, accogliendo quindi in maniera definitiva e integrale le conclusioni da essi presentate in primo grado;
– condannare il Parlamento a rimborsare anche le spese del giudizio d’impugnazione.
28 Qualora la Corte dovesse accogliere, in tutto o in parte, l’impugnazione, i sigg. Ripa di Meana e Orlando chiedono, in subordine, che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile la domanda del Parlamento diretta a vederli condannare al pagamento della totalità delle spese per i procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale, in quanto si tratterebbe di nuove conclusioni, presentate per la prima volta in sede d’impugnazione, in violazione dell’art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura della Corte;
– compensare, per motivi di equità, le spese del giudizio d’impugnazione.
29 Nella comparsa da lui presentata in applicazione dell’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, il sig. Parigi ha proposto un’impugnazione incidentale contro la sentenza impugnata, nella parte in cui, al punto 4 del dispositivo di quest’ultima, il Tribunale lo ha condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Parlamento. In tale ricorso, il sig. Parigi chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata limitatamente al punto 4 del dispositivo, relativo alla causa T‑85/99;
– dichiarare di conseguenza che, relativamente al procedimento nella causa T‑85/99, ciascuna parte sopporterà le proprie spese;
– condannare il Parlamento a sopportare le spese della presente impugnazione.
30 Qualora la Corte dovesse, in tutto o in parte, respingere il ricorso incidentale, il sig. Parigi chiede a quest’ultima di compensare, per motivi di equità, le spese del giudizio d’impugnazione.
31 Il Parlamento chiede alla Corte di dichiarare irricevibile tale ricorso incidentale e di condannare il sig. Parigi a sopportare la totalità delle spese del procedimento d’impugnazione.
Sulla domanda di riapertura della fase orale
32 Con atto del 1° agosto 2003, pervenuto alla cancelleria della Corte il 7 agosto successivo, i sigg. Ripa di Meana e Orlando hanno chiesto la riapertura della fase orale nel caso in cui la Corte intendesse seguire le conclusioni dell’avvocato generale, le quali, a loro avviso, sono fondate tanto su una lettura incompleta della sentenza impugnata quanto sulla sentenza della Corte 6 luglio 1988, causa 236/86, Dillinger Hüttenwerke/Commissione (Racc. pag. 3761), che riguardava una fattispecie diversa da quella in esame nella presente causa.
33 A questo riguardo, occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, o anche su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, se essa ritiene necessari ulteriori chiarimenti o se la causa dev’essere decisa sulla base di un argomento che non è stato dibattuto tra le parti (v., in particolare, sentenze 18 giugno 2002, causa C‑299/99, Philips, Racc. pag. I‑5475, punto 20; 7 novembre 2002, causa C‑184/01 P, Hirschfeldt/AEA, Racc. pag. I‑10173, punto 30, e 13 novembre 2003, causa C‑209/01, Schilling e Fleck‑Schilling, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 19).
34 Nel caso di specie la Corte ritiene che non sia necessario ordinare la riapertura della fase orale, conclusa il 26 giugno 2003, dato che dispone di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sul ricorso in esame.
35 La domanda di riapertura della fase orale presentata dai sigg. Ripa di Meana e Orlando deve quindi essere respinta.
Sull’impugnazione in via principale
36 A sostegno della sua impugnazione, il Parlamento fa valere tre motivi, vertenti, rispettivamente, sull’errata valutazione della portata delle lettere dei vicepresidenti del Parlamento del 19 novembre 1998, sull’inattaccabilità delle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999 e su errori di diritto commessi dal Tribunale per quanto riguarda il merito della causa. Relativamente a quest’ultimo motivo, il Parlamento contesta più in particolare l’interpretazione dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati accolta dal Tribunale e la pertinenza del rinvio operato da quest’ultimo alla sua giurisprudenza in tema di conoscenza «esatta» degli atti comunitari.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
37 Con il primo motivo il Parlamento contesta l’affermazione, contenuta al punto 26 della sentenza impugnata, secondo cui «la lettera del 19 novembre 1998 (...) dev’essere considerata come una domanda dei ricorrenti fatta per loro conto dai vicepresidenti». Ad avviso di tale istituzione, infatti, detta lettera non può in nessun caso essere equiparata ad una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio in quanto, da una parte, i vicepresidenti interessati non avevano alcun titolo particolare, né sul fondamento di una qualsiasi disposizione regolamentare né su quello di un mandato conferito loro dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, per presentare tale domanda per conto di questi ultimi e, d’altra parte, i due deputati avrebbero essi stessi riconosciuto di non aver mai presentato una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio, né secondo le formalità prescritte dalla regolamentazione riguardante le spese e le indennità né in altro modo. Al riguardo, il Parlamento fa valere che i detti deputati si sono rivolti oralmente ai suoi servizi solo per ottenere informazioni sul regime pensionistico provvisorio e che i detti servizi li hanno allora avvertiti sia dell’obbligo di presentare per iscritto le domande di adesione al detto regime sia dell’esistenza di formulari specifici disponibili a tal fine.
38 Osservando, in via preliminare, che tale primo motivo dev’essere dichiarato irricevibile in quanto è diretto a rimettere in discussione dinanzi alla Corte una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sostengono che quest’ultimo, qualificando la lettera 19 novembre 1998 come una domanda di adesione dei ricorrenti al regime pensionistico provvisorio, non ha commesso alcun errore, dato che né nell’allegato III né in alcun’altra disposizione di diritto nazionale o comunitario sono precisate le modalità di presentazione di una siffatta domanda. Pertanto, nulla avrebbe impedito a tali deputati di rivolgersi a due dei vicepresidenti del Parlamento al fine di dar loro mandato di compiere tali passi per loro conto. In mancanza di norme vincolanti circa tale mandato, quest’ultimo dovrebbe infatti poter essere concesso senza che il mandante sia tenuto a rispettare una qualsiasi forma.
39 I sigg. Ripa di Meana e Orlando aggiungono che, in ogni caso, la lettera 19 novembre 1998 menzionava in modo chiaro e univoco l’esistenza di una procura da essi conferita, che non è stata contestata dal Parlamento dato che il Collegio dei questori ha ritenuto necessario non solo rispondere a tale lettera, ma anche rivolgersi direttamente ad ognuno dei deputati interessati mediante lettere individuali contenenti un espresso riferimento alla loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio.
Giudizio della Corte
– Sulla ricevibilità del primo motivo
40 In via preliminare si deve ricordare che, come risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto. In forza di una costante giurisprudenza, il Tribunale, conseguentemente, è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di questi elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione [v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C‑136/92, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I‑1981, punti 47‑49; 11 febbraio 1999, causa C‑390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I‑769, punto 29, e ordinanza 24 luglio 2003, causa C‑233/03 P(R), Linea GIG/Commissione, Racc. pag. I‑7911, punti 34 e 35].
41 Per contro, è pacifico che, una volta che il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte, in virtù dell’art. 225 CE, è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti, nonché sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto. Come la Corte ha più volte dichiarato, siffatta operazione di qualificazione costituisce infatti una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata nell’ambito di un ricorso di annullamento di una sentenza (v., in particolare, sentenze 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. I‑3319, punto 26, e 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione, Racc. pag. I‑5019, punto 11).
42 Ora, contrariamente a quanto sostenuto dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, occorre dichiarare che nella fattispecie si verifica esattamente tale caso. Infatti, con il primo motivo, il Parlamento non contesta l’esistenza stessa della lettera 19 novembre 1998, ma la sua qualificazione, da parte del Tribunale, come domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio nonché le conseguenze che ne derivano sotto il profilo giuridico.
43 Di conseguenza tale motivo deve essere dichiarato ricevibile.
– Sul merito
44 Non può essere invece accolta la tesi del Parlamento secondo la quale la lettera 19 novembre 1998 assomiglia a un’iniziativa informale volta a richiedere un riesame della situazione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, ma non può, in alcun caso, essere considerata una domanda d’adesione al regime pensionistico provvisorio presentata, per conto di questi ultimi, da due dei vicepresidenti del Parlamento.
45 Come osservato dall’avvocato generale ai paragrafi 37 e 38 delle conclusioni, tale tesi è infatti infirmata dalla circostanza, rilevata dal Tribunale, che uno degli organi del Parlamento, vale a dire il Collegio dei questori, ha appunto considerato la detta lettera alla stregua di una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio, domanda tuttavia respinta con una lettera inviata a ciascuno dei deputati interessati.
46 Pertanto, non è stato dimostrato che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto qualificando la lettera 19 novembre 1998 come una domanda di adesione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al regime pensionistico provvisorio presentata, per loro conto, da due dei vicepresidenti del Parlamento.
47 Ne consegue che il primo motivo fatto valere dal Parlamento a sostegno del suo ricorso contro la sentenza del Tribunale dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
48 Con il secondo motivo, anch’esso vertente sulla ricevibilità dei ricorsi presentati dai sigg. Ripa di Meana e Orlando dinanzi al Tribunale, il Parlamento addebita in sostanza a quest’ultimo di avere annullato le lettere del 4 febbraio 1999 senza essersi preventivamente pronunciato in ordine alla loro esatta qualificazione giuridica. Infatti, secondo il Parlamento, tali lettere costituirebbero tutt’al più comunicazioni scritte che il detto collegio ha effettuato, a titolo puramente informativo, al fine di confermare una situazione esistente, perfettamente nota ai deputati interessati, ma esse non potrebbero in nessun caso essere qualificate «decisioni» del Parlamento, impugnabili con un ricorso di annullamento.
49 Al riguardo il Parlamento contesta, in primo luogo, l’affermazione contenuta al punto 30 della sentenza impugnata secondo cui la decisione del 1995 «non ha leso alcun diritto specifico dei ricorrenti ai sensi della (...) giurisprudenza». A suo parere, infatti, introducendo termini di scadenza per chiedere di beneficiare di una pensione, la decisione del 1995 lede proprio la posizione giuridica soggettiva dei deputati, e i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano quindi legittimati a proporre contro tale decisione un ricorso di annullamento. Tale ricorso, tuttavia, avrebbe dovuto essere proposto entro i termini previsti dall’art. 230 CE e l’infruttuoso decorso di tali termini non potrebbe essere in nessun caso sanato da un ricorso successivo contro «lettere di cortesia», che si limiterebbero a confermare una regola nota ai parlamentari.
50 In secondo luogo, il Parlamento sottolinea le contraddizioni presenti nella sentenza impugnata poiché il Tribunale afferma, da un lato, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 dev’essere considerata un atto di portata generale e normativa che non ha leso alcun diritto specifico dei sigg. Ripa di Meana e Orlando e, dall’altro, al punto 75 della medesima sentenza, che il Parlamento, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto e di buona amministrazione, avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento. Secondo il Parlamento, infatti, queste due tesi non possono essere sostenute contemporaneamente in quanto o si considera la decisione del 1995 come un atto di portata generale non lesivo dei diritti dei destinatari – e in tal caso devono essere ritenute sufficienti le modalità ordinarie con le quali un’istituzione comunica con i suoi membri – oppure tale decisione costituisce un atto di portata individuale che doveva essere notificato a tutti i deputati e, in tal caso, i deputati avrebbero dovuto proporre un ricorso di annullamento contro tale atto entro il termine previsto, termine che ha iniziato a decorrere dal giorno in cui questi ultimi sono venuti a conoscenza del detto atto. Dato che tale termine era scaduto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile.
51 Il Parlamento sostiene, in terzo luogo, che le lettere del 4 febbraio 1999 non possono in nessun caso essere qualificate come «decisioni del Parlamento» in quanto i sigg. Ripa di Meana e Orlando non avevano presentato alcuna domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio e, con la loro iniziativa informale e atipica presso i vicepresidenti, si sarebbero in ogni caso posti al di fuori delle norme e delle procedure ordinarie. A tale proposito il Parlamento rinvia, in particolare, all’art. 27, n. 2, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, secondo cui un deputato che ritenga che la detta regolamentazione non sia stata correttamente applicata deve rivolgersi per iscritto al Segretario generale del Parlamento, mentre il Collegio dei questori viene adito solo in ultima istanza, in mancanza di accordo fra tale deputato e il Segretario generale.
52 Eccependo l’irricevibilità di questo secondo motivo – in quanto esso, come il primo, verte su una valutazione di fatto effettuata dal Tribunale – i sigg. Ripa di Meana e Orlando contestano la tesi del Parlamento secondo la quale le lettere del 4 febbraio 1999 sono mere «comunicazioni di cortesia» di natura confermativa. Rinviando, al riguardo, sia al carattere decisionale univoco dei termini impiegati nelle dette lettere, sia alla giurisprudenza della Corte, in particolare alla sentenza 23 marzo 1993, causa C‑314/91, Weber/Parlamento (Racc. pag. I‑1093), nella quale la Corte avrebbe dichiarato ricevibile il ricorso presentato da un deputato del Parlamento avverso una lettera del Collegio dei questori che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere il pagamento di un’indennità transitoria di fine mandato, anch’essa prevista in una regolamentazione più generale, i sigg. Ripa di Meana e Orlando sostengono che anche nel caso di specie sono proprio le lettere del 4 febbraio 1999 che incidono concretamente sulla loro situazione patrimoniale, e non la normativa generale del Parlamento in materia di pensioni di cessata attività. Sarebbero quindi queste ultime lettere, e non la decisione del 1995, che dovevano formare oggetto di un ricorso di annullamento.
Giudizio della Corte
53 In via preliminare, occorre innanzi tutto respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti di questo secondo motivo dai sigg. Ripa di Meana e Orlando. Infatti, dato che è pacifico che, con tale motivo, il Parlamento non contesta tanto l’esistenza stessa delle lettere del 4 febbraio 1999 quanto la loro qualificazione giuridica come «decisioni del Parlamento» accolta dal Tribunale, la Corte è competente, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente sentenza, ad esercitare il suo controllo su tale qualificazione.
54 In tale contesto occorre tuttavia focalizzare l’esame della Corte solo sulla prima parte del secondo motivo, vertente sul carattere asseritamente confermativo delle dette lettere e sull’errore che il Tribunale avrebbe commesso al punto 30 della sentenza impugnata. La seconda parte di tale motivo, vertente sulla pretesa contraddizione tra, da una parte, i punti 29 e 30 della sentenza impugnata e, dall’altra, il punto 75 della stessa sentenza, riguarda le modalità di comunicazione della decisione del 1995 e, pertanto, verrà esaminata nell’ambito dell’analisi del terzo motivo. Quanto alla terza parte del secondo motivo, fondata sull’assenza di una domanda di adesione dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al regime pensionistico provvisorio, è giocoforza constatare che essa si confonde con il primo motivo e, di conseguenza, dev’essere respinta per le stesse ragioni.
55 Poiché la prima parte del secondo motivo è basata, in sostanza, sulla tesi secondo la quale le lettere del 4 febbraio 1999 si limitano a confermare il contenuto della decisione del 1995, occorre, in via preliminare, chiedersi quale sia l’esatta natura giuridica di tale decisione.
56 In proposito, si deve innanzi tutto respingere l’argomento del Parlamento secondo il quale il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando, al punto 30 della sentenza impugnata, che la decisione del 1995 «non ha leso alcun diritto specifico [dei deputati interessati]». Infatti, come risulta chiaramente dai punti 4‑7 della presente sentenza, la detta decisione si è limitata a prevedere, in via generale, a carico dei deputati interessati dall’allegato III l’obbligo di presentare sia una domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio sia una domanda di liquidazione di tale pensione, nel primo caso entro sei mesi dall’inizio del mandato dell’interessato e, nel secondo, entro sei mesi dal giorno della maturazione del diritto a pensione. Come giustamente evidenziato dai sigg. Ripa di Meana e Orlando nel loro controricorso, essi non avevano alcun interesse a chiedere l’annullamento di tale decisione, contenente una disposizione transitoria espressa a favore dei deputati il cui mandato era in corso alla data della sua adozione, ma solo ad ottenere che essa venisse loro applicata a partire dal giorno in cui ne erano venuti a conoscenza.
57 Per contro, le citate lettere del 4 febbraio 1999 hanno tutt’altra natura. Rispondendo alla domanda presentata da due dei vicepresidenti del Parlamento per conto dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, il Collegio dei questori, infatti, non si è semplicemente limitato a confermare l’esistenza di un termine perentorio per la presentazione delle domande di adesione al regime pensionistico provvisorio. Esso ha respinto la detta domanda ed ha sancito espressamente l’impossibilità, per i due deputati interessati, di aderire retroattivamente al detto regime in quanto, nel caso di specie, il termine previsto dalla decisione del 1995 non era stato rispettato.
58 Alla luce delle considerazioni che precedono, è giocoforza constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto qualificando le lettere del 4 febbraio 1999 come «decisioni del Parlamento», prive di carattere confermativo. Poiché tali lettere incidono effettivamente sulla concreta situazione patrimoniale dei deputati interessati, esse costituiscono appunto atti produttivi di effetti giuridici che eccedono l’ambito dell’organizzazione interna dei lavori dell’istituzione. Come tali, esse potevano formare oggetto di un ricorso di annullamento entro i termini a tal fine previsti (v. in particolare, in tal senso, citata sentenza Weber/Parlamento, punto 11).
59 Ne consegue che anche il secondo motivo fatto valere dal Parlamento a sostegno della sua impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo
60 Con il terzo motivo il Parlamento rimette infine in discussione la conclusione del Tribunale secondo cui i sigg. Ripa di Meana e Orlando hanno presentato la loro domanda di adesione al regime pensionistico provvisorio entro il termine a tal fine previsto nella decisione del 1995. Esso fa valere, a tale proposito, quattro argomenti vertenti, in primo luogo, sull’errata interpretazione dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, in secondo luogo, su una contraddizione nella sentenza impugnata tra, da una parte, la motivazione relativa alla ricevibilità dei ricorsi proposti dai sigg. Ripa di Meana e Orlando e, dall’altra, quella concernente la fondatezza dei detti ricorsi, in terzo luogo, sulla mancanza di pertinenza del rinvio effettuato dal Tribunale alla sua giurisprudenza relativa alla conoscenza «esatta» degli atti e, in quarto luogo, su un’ingiustificata inversione dell’onere della prova relativa all’acquisizione di tale conoscenza.
Sulla prima e sulla seconda parte del terzo motivo
Argomenti delle parti
61 Con le prime due parti del terzo motivo, che, alla luce del loro oggetto, vanno esaminate congiuntamente, il Parlamento contesta in sostanza la valutazione contenuta ai punti 75 e 76 della sentenza impugnata secondo cui, per rispondere alle esigenze risultanti dal rispetto del principio di certezza del diritto nonché di buona amministrazione e alla luce dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, il Parlamento avrebbe dovuto informare i deputati interessati della modifica dell’allegato III avvalendosi di una notifica individuale con avviso di ricevimento.
62 Infatti, da una parte, tale modalità di informazione dei deputati non deriverebbe assolutamente dalla detta regolamentazione, dato che l’art. 27, n. 1, di quest’ultima riguarda solo la regolamentazione vigente al momento in cui i deputati iniziano il loro mandato e non le successive modifiche apportate a tale regolamentazione o ai suoi allegati. Il Parlamento fa valere al riguardo che, se è legittimo esigere una notifica individuale – con avviso di ricevimento – della regolamentazione vigente al momento dell’inizio del mandato di deputati neoeletti, modifiche apportate successivamente a tale regolamentazione possono invece essere comunicate in forme più snelle, rientranti nella diffusione interna degli atti parlamentari, in quanto i deputati fanno ormai parte dell’istituzione e sono quindi in grado di prendere conoscenza più agevolmente delle dette modifiche. Interpretando estensivamente l’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, il Tribunale avrebbe dunque trattato in maniera analoga situazioni diverse, contravvenendo così al «principio di uguaglianza sostanziale».
63 D’altra parte, pur condividendo la valutazione del Tribunale, figurante al punto 76 della sentenza impugnata, secondo la quale la giurisprudenza comunitaria richiede che «ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici», il Parlamento osserva tuttavia che tale regola vale solo per gli atti individuali o, comunque, per gli atti che incidono sulla situazione di persone ben determinate. Ora, nel caso di specie, dai punti 28‑30 della sentenza impugnata emergerebbe che il Tribunale equipara la modifica dell’allegato III ad un atto regolamentare di portata generale, adottato per disciplinare il godimento dei diritti alla pensione di tutti i deputati, attuali e futuri, non coperti da un regime pensionistico nazionale. Il Tribunale avrebbe quindi commesso un errore di diritto considerando, ai punti 75‑78 della sentenza impugnata, la detta decisione come un atto amministrativo individuale, soggetto a notifica individuale ai deputati, con avviso di ricevimento.
64 A tali due argomenti i sigg. Ripa di Meana e Orlando oppongono, da un lato, l’assenza di interesse che essi avevano a proporre un ricorso contro la decisione del 1995 se, come sostiene il Parlamento, quest’ultima costituisce proprio un atto regolamentare di portata generale diretto a disciplinare la situazione di tutti i deputati, attuali e futuri, non coperti da un regime nazionale di pensione di cessata attività. D’altro lato, essi fanno valere che l’allegato III forma parte integrante della regolamentazione riguardante le spese e le indennità di cui essi hanno ricevuto copia, con avviso di ricevimento, all’inizio del loro mandato e che pertanto, per ragioni sia di certezza del diritto sia di buona amministrazione, si doveva applicare la procedura prevista all’art. 27, n. 1, di tale regolamentazione per ogni modifica della stessa. Al riguardo essi si basano sulla prassi delle istituzioni comunitarie di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tutte le modifiche apportate ai regolamenti precedentemente pubblicati e adducono, a sostegno della loro tesi, la situazione di un deputato che abbia ricevuto comunicazione scritta di modifiche operate dal Parlamento al regime pensionistico integrativo sia presso la sede del Parlamento sia al suo domicilio privato. Secondo i sigg. Ripa di Meana e Orlando, nel loro caso avrebbero dovuto essere applicate modalità d’informazione simili.
Giudizio della Corte
65 Poiché il Tribunale ha sostanzialmente fondato la necessità di una notifica individuale – con avviso di ricevimento – della decisione del 1995 sia sul tenore letterale dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità sia sulla giurisprudenza della Corte in forza della quale ogni atto dell’amministrazione che produce effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possa conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, occorre, in via preliminare, verificare l’esattezza di tali premesse.
66 A tale riguardo, è innanzi tutto giocoforza dichiarare che, deducendo dal tenore letterale dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità un obbligo di notifica individuale della decisione del 1995, il Tribunale ha travisato la portata di detto articolo. Infatti, se tale disposizione prevede che all’inizio del loro mandato i deputati ricevano dal Segretario generale del Parlamento una copia di tale regolamentazione, della cui ricezione danno atto per iscritto, essa non estende per nulla tale obbligo di notifica alle modifiche che, se del caso, potrebbero essere successivamente apportate alla detta regolamentazione, in particolare le modifiche relative agli allegati di questa. Ora, nel caso di specie, è pacifico che la decisione del 1995 costituisce proprio una modifica del genere.
67 Occorre peraltro rilevare che la regola secondo la quale le modifiche apportate alla citata regolamentazione dovrebbero formare oggetto di notifica individuale con avviso di ricevimento non può essere ricavata neppure da una necessità di parallelismo delle forme, che presupporrebbe che la forma prescelta per portare un atto a conoscenza dei suoi destinatari venga prescelta anche per tutte le successive modifiche del detto atto. Nel caso di specie, è sufficiente infatti constatare che la modalità di comunicazione adottata dall’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità si spiega, come emerge d’altronde dal testo stesso di tale disposizione, con la volontà del Parlamento di garantire che, all’inizio del loro mandato, i nuovi parlamentari vengano effettivamente a conoscenza delle vigenti norme pecuniarie applicabili ai membri del Parlamento. Per contro, una volta che questi ultimi hanno assunto le loro funzioni, le tradizionali modalità di comunicazione interna di tale istituzione possono essere considerate sufficienti per assicurare l’effettiva informazione dei detti membri per quanto riguarda le modifiche da essa apportate alla detta regolamentazione.
68 Per quanto riguarda poi il rinvio effettuato dal Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, alla giurisprudenza della Corte secondo la quale ogni atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici deve essere chiaro, preciso e portato a conoscenza dell’interessato in modo tale che questi possa conoscere con certezza il momento a decorrere dal quale l’atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, non si può negare che esso implica, in ogni caso, che atti che impongono obblighi a carico di soggetti determinati siano portati a conoscenza di questi ultimi in modo adeguato. Contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al citato punto 76, non si può tuttavia inferire né da tale regola – dettata da fondamentali considerazioni di certezza del diritto – né dalla giurisprudenza citata dal Tribunale allo stesso punto della detta sentenza che la comunicazione di questi atti debba in ogni caso essere effettuata per mezzo di notifica individuale con avviso di ricevimento, dato che al riguardo le citate sentenze Tagaras/Corte di giustizia e AKZO Chemie/Commissione si limitano, la prima, a richiamare la necessità di individuare con precisione l’atto che arreca pregiudizio al ricorrente in questione in tale causa e, la seconda, la necessità di pubblicare le decisioni di autorizzazione dei membri della Commissione.
69 Infine, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 78 e 79 delle conclusioni, occorre osservare che il rinvio operato dal Tribunale alla nozione di «atto dell’amministrazione che produca effetti giuridici», nel caso di specie, non è privo di ambiguità, soprattutto in quanto la citata sentenza Tagaras/Corte di giustizia trova origine in un ricorso diretto all’annullamento della decisione di nomina di un dipendente in prova, vale a dire una decisione a carattere individuale. Ora, come giustamente segnalato dal Parlamento nel suo ricorso contro la sentenza del Tribunale, dai punti 29 e 30 della sentenza impugnata risulta chiaramente che ciò non si verifica precisamente nel caso di specie, dato che il Tribunale ha equiparato la decisione del 1995 ad un atto avente portata generale e normativa e ha considerato, di conseguenza, che esso non aveva leso alcun diritto specifico dei deputati interessati.
70 Occorre pertanto dichiarare che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando, al punto 75 della sentenza impugnata, la modifica dell’allegato III come un atto amministrativo soggetto a notifica individuale con avviso di ricevimento nei confronti dei deputati interessati.
71 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che occorre annullare la sentenza impugnata senza che sia necessario pronunciarsi sulla terza e sulla quarta parte del terzo motivo.
Sui ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando
72 In conformità all’art. 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, questa, in caso di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
73 Nel caso di specie, la Corte ritiene di essere in possesso di tutti gli elementi necessari per statuire sui ricorsi proposti, rispettivamente, dai sigg. Ripa di Meana e Orlando al fine di ottenere l’annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, con le quali è stata respinta la loro domanda diretta ad ottenere l’applicazione, con effetto retroattivo, del regime pensionistico provvisorio.
74 Infatti, come si evince dai punti 62‑68 della sentenza impugnata, per ottenere il detto annullamento questi due deputati si sono basati sostanzialmente sul fatto che essi non avrebbero ricevuto la comunicazione n. 25/95 e sull’argomento secondo cui la modifica dell’allegato III avrebbe dovuto essere portata a loro conoscenza mediante notifica individuale con avviso di ricevimento, conformemente al disposto dell’art. 27, n. 1, della regolamentazione riguardante le spese e le indennità.
75 Ora, come emerge dal punto 66 della presente sentenza, da tale disposizione non deriva per nulla siffatto obbligo, in quanto quest’ultima verte solamente sulla notifica individuale della regolamentazione riguardante le spese e le indennità vigente all’inizio del mandato dei membri del Parlamento.
76 Per quanto riguarda poi l’argomento dei sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo il quale essi non avrebbero ricevuto la comunicazione n. 25/95 e, di conseguenza, non sarebbero stati informati della modifica apportata all’allegato III, occorre constatare che, alla data in cui tale modifica è stata adottata, i sigg. Ripa di Meana e Orlando erano membri del Parlamento. Si poteva pertanto ritenere che essi seguissero con particolare attenzione i lavori dei suoi organi e si tenessero informati sulle decisioni adottate da questi ultimi, soprattutto in un settore, come quello su cui verte la presente sentenza, che incide direttamente sui loro diritti pecuniari.
77 Del resto, sia dal fascicolo presentato alla Corte sia dalle spiegazioni fornite dal Parlamento in sede di udienza emerge che la comunicazione n. 25/95, in data 28 settembre 1995, non è l’unico documento per mezzo del quale i membri di tale istituzione sono stati informati della detta modifica, dato che quest’ultima è stata altresì portata a conoscenza dei deputati interessati tanto mediante il verbale della riunione dell’Ufficio di presidenza del 13 settembre 1995, distribuito a tutti i deputati in forza dell’art. 28, n. 1, del regolamento del Parlamento, quanto mediante il testo consolidato della regolamentazione riguardante le spese e le indennità, pubblicato nel marzo 1996 e nel settembre 1997. Di conseguenza occorre respingere il motivo fatto valere in primo grado dai sigg. Ripa di Meana e Orlando secondo il quale la modifica dell’allegato III è viziata da carenza di pubblicità.
78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre dunque respingere i ricorsi proposti da questi due deputati contro le decisioni del 4 febbraio 1999.
Sull’impugnazione incidentale
79 Con l’impugnazione proposta in via incidentale il sig. Parigi chiede alla Corte di annullare il punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento nella causa T‑85/99.
80 Il Parlamento contesta la qualificazione data dal sig. Parigi alla sua impugnazione e sostiene che si tratta di un’impugnazione autonoma proposta oltre i termini e, pertanto, irricevibile. In ogni caso, tale impugnazione sarebbe irricevibile in quanto, contrariamente a quanto prescritto dall’art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, avrebbe ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.
81 Al riguardo, e senza che sia necessario in questa sede esaminare gli altri argomenti addotti dal Parlamento per contestare la ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale proposto dal sig. Parigi, è sufficiente ricordare che, ai sensi sia dell’art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile alla data del deposito dell’impugnazione del sig. Parigi, sia dell’art. 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, attualmente vigente, l’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese.
82 Dato che queste due disposizioni non stabiliscono alcuna distinzione sulla base della natura o del modo di proposizione dell’impugnazione e poiché, nel caso di specie, è pacifico che l’impugnazione proposta dal sig. Parigi ha ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese, essa dev’essere dichiarata irricevibile.
Sulle spese
83 Nella comparsa di risposta i sigg. Ripa di Meana e Orlando invitano la Corte, nel caso in cui essa dovesse accogliere il ricorso contro la sentenza del Tribunale proposto dal Parlamento, a dichiarare in ogni caso irricevibili le conclusioni di quest’ultimo dirette a veder condannare «i ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese per le procedure davanti al Tribunale (…)». A loro avviso, siffatte conclusioni costituiscono infatti una nuova domanda, vietata dall’art. 113, n. 1, secondo trattino, del regolamento di procedura della Corte poiché, in primo grado, il Parlamento non aveva presentato una specifica domanda di condanna dei ricorrenti, ma aveva semplicemente invitato il Tribunale a «statuire sulle spese secondo giustizia». In applicazione dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, ai sensi del quale «[l]a parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda», il Parlamento avrebbe quindi dovuto sopportare le proprie spese se fosse risultato vittorioso in primo grado.
84 A fronte di tale argomento il Parlamento fa valere, da una parte, che la sua domanda di condanna dei ricorrenti in primo grado al pagamento della totalità delle spese relative ai procedimenti svoltisi dinanzi al Tribunale non è stata introdotta ex novo in sede d’impugnazione, ma era già stata formulata, in termini diversi, dinanzi a tale giudice, il quale ha perfettamente compreso la portata della domanda visto che, nella causa T‑85/99, esso ha condannato il sig. Parigi a sopportare le proprie spese nonché quelle del Parlamento.
85 Dall’altra parte, il Parlamento ricorda che il pagamento delle spese non può che essere la conseguenza della decisione resa dal giudice comunitario tanto sulla ricevibilità quanto sul merito del ricorso. Poiché i sigg. Ripa di Meana e Orlando sarebbero soccombenti per quanto riguarda le loro domande dirette all’annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, sarebbe logico che essi sopportino le spese sostenute dal Parlamento.
86 Al riguardo, in via preliminare, occorre ricordare che, come giustamente osservato nella controreplica dai sigg. Ripa di Meana e Orlando, una domanda volta a chiedere alla Corte o al Tribunale di statuire sulle spese «secondo giustizia» non equivale ad una domanda di espressa condanna della controparte alle spese (v. in particolare, in questo senso, sentenza 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I‑3755, punto 38). In forza sia dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, reso applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 del medesimo regolamento, sia dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente può infatti essere condannata alle spese solo se ne è stata fatta espressa domanda.
87 Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 127 delle conclusioni, occorre rilevare che il fatto che il Parlamento abbia chiesto al Tribunale di decidere sulle spese «secondo giustizia» non può vincolare la Corte, in sede d’impugnazione, nella sua valutazione sulla ripartizione di tali spese, comprese quelle relative al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale. Infatti, dall’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte risulta che quest’ultima statuisce sulle spese quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte.
88 Dato che nella fattispecie si verifica proprio tale caso e che, conformemente all’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, il Parlamento ha chiesto espressamente la condanna dei sigg. Ripa di Meana e Orlando al pagamento delle spese sostenute nei procedimenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, occorre accogliere la sua domanda in quanto dalla presente sentenza risulta che l’impugnazione in via principale dev’essere accolta e che i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando, diretti all’annullamento delle decisioni del 4 febbraio 1999, devono essere respinti.
89 Di conseguenza, occorre condannare i sigg. Ripa di Meana e Orlando a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Parlamento sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
90 Poiché il Parlamento ha chiesto altresì la condanna del sig. Parigi alla totalità delle spese del procedimento di impugnazione, questi, rimasto soccombente, va condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento in ordine all’impugnazione incidentale.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce
1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 26 ottobre 2000, cause riunite da T‑83/99 a T‑85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, è annullata nella parte in cui accoglie, nelle cause T‑83/99 e T‑84/99, i ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando.
2) I ricorsi dei sigg. Ripa di Meana e Orlando volti all’annullamento delle decisioni contenute nelle lettere del Collegio dei questori del 4 febbraio 1999, nn. 300762 e 300763, con cui sono state respinte le loro rispettive domande dirette ad ottenere l’applicazione, con effetto retroattivo, del regime provvisorio in materia di pensione di cessata attività di cui all’allegato III della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, sono respinti.
3) L’impugnazione incidentale proposta dal sig. Parigi è irricevibile.
4) I sigg. Ripa di Meana e Orlando sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Parlamento europeo sia in primo grado sia nell’ambito della presente impugnazione.
5) Il sig. Parigi è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Parlamento europeo in ordine all’impugnazione incidentale.
Timmermans
Rosas
La Pergola
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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