Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Questioni pregiudiziali - Soluzione che non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio - Soluzione che può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza - Applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura
(Regolamento di procedura della Corte, art. 104, n. 3)
2. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Termine per il recupero - Contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore - Nozione - Atto amministrativo che precede la notifica ai fini del recupero nonché lo stesso recupero - Iscrizione da parte dell'autorità doganale, nei registri contabili o su un altro supporto, dell'importo di cui trattasi - Irrilevanza
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 1, secondo comma]
3. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Termine per il recupero - Avvio di un'azione di recupero - Primo atto dell'amministrazione che fissa l'importo dei dazi dovuti annullato e sostituito da un secondo atto che si limita a rettificare il primo fissando i dazi dovuti ad un importo inferiore al primo - Avvio dell'azione ad opera del primo atto
(Regolamento del Consiglio n. 1697/79, art. 2, n. 2)
4. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità - Portogallo - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Obbligo della Repubblica portoghese di eliminare, a sue spese, talune scorte residue - Pagamento di un prelievo imposto da tale Stato agli operatori che detengono scorte in eccedenza in mancanza di esportazione delle scorte entro un certo termine - Ammissibilità
(Atto di adesione del 1985, art. 254; regolamento (CEE) del Consiglio n. 3771/85; regolamento della Commissione n. 579/86, art. 7, n. 1)
5. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero dei dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti per la rinuncia al recupero enunciati all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79
(Regolamento del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2)
Parti
Nel procedimento C-30/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
William Hinton & Sons Lda
e
Fazenda Pública,
con l'intervento di:
Ministério Público,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, 2 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), 254 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23), 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21), nonché 4 e 8 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986 (GU L 57, pag. 21),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: A. Tizzano
cancelliere: R. Grass
dopo aver informato il giudice a quo che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 12 gennaio 2000, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio seguente, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, otto questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, 2 e 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1), 254 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985 L 302, pag. 23; in prosieguo: l'«atto di adesione»), 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo (GU L 362, pag. 21), nonché 4 e 8 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986 (GU L 57, pag. 21).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la William Hinton & Sons Lda (in prosieguo: la «William Hinton») e la Fazenda Pública in merito al recupero a posteriori di prelievi sul quantitativo in eccedenza detenuto dalla William Hinton.
Ambito normativo
3 L'art. 1 del regolamento n. 1697/79 dispone:
«1. Il presente regolamento determina le condizioni cui è subordinato il ricupero a posteriori, da parte delle autorità competenti, dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che, per qualsiasi ragione, non siano stati richiesti al debitore per merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considerano:
(...)
c) contabilizzazione, l'atto amministrativo col quale viene debitamente stabilito l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che deve essere riscosso dalle autorità competenti;
(...)».
4 L'art. 2 del regolamento n. 1697/79 prevede:
«1. Quando le autorità competenti accertano che i dazi all'importazione o all'esportazione legalmente dovuti per una merce dichiarata per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento non sono stati richiesti in tutto o in parte al debitore, esse iniziano un'azione di ricupero dei dazi non riscossi.
Tuttavia, tale azione non può più essere avviata dopo la scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore ovvero, se non vi è stata contabilizzazione, a decorrere dalla data in cui è nato il debito doganale relativo alla merce in questione.
2. Ai sensi del paragrafo 1, l'azione di ricupero inizia con la notifica all'interessato dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione di cui è debitore».
5 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79:
«Le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al ricupero "a posteriori" dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente.
I casi in cui si possono applicare le disposizioni del primo comma sono definiti conformemente alle disposizioni d'applicazione adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10».
6 Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1989, n. 1854, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale (GU L 186 pag. 1), contiene, al suo art. 1, n. 2, una nuova definizione della contabilizzazione, così descritta:
«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:
(...)
c) contabilizzazione: l'iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che li sostituisca, dell'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale».
7 Conformemente al suo art. 26, il regolamento n. 1854/89 si applica agli importi di dazi contabilizzati a decorrere dal 1° luglio 1990.
8 L'art. 254 dell'atto di adesione dispone:
«Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio portoghese al 1º marzo 1986 e che superano in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica portoghese ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed entro termini da stabilire, alle condizioni previste dall'articolo 258. La nozione di scorta normale di riporto è definita per ciascun prodotto in funzione dei criteri e obiettivi propri a ciascuna organizzazione comune di mercato».
9 L'art. 5, n. 1, del regolamento n. 3771/85 prevede, in particolare, quanto segue:
«Salvo disposizioni particolari relative a determinati prodotti, si considera come scorta normale di riporto la scorta di funzionamento necessaria al fabbisogno del mercato portoghese per un periodo da determinare.
Il periodo è determinato in modo da assicurare una transizione armoniosa alla campagna 1986/1987 per ogni prodotto interessato; in mancanza di campagna, detto periodo non può superare il 31 dicembre 1986, per i settori di cui all'articolo 4, seconda frase, il 31 dicembre dell'anno di passaggio alla seconda tappa.
(...)».
10 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3771/85 è redatto come segue:
«Le spese di restituzione ed eventualmente d'intervento, dovute allo smaltimento delle quantità di prodotti per i quali è fissata la scorta di cui all'articolo 254, prima frase, dell'atto di adesione, pur essendo oggetto di dichiarazioni specifiche alla Commissione, nel quadro dei documenti trasmessi in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, non sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia».
11 L'art. 8 del regolamento n. 3771/85 prescrive:
«1. Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (...) o, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui agli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
2. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 riguardano in particolare:
a) la fissazione della scorta di cui all'articolo 254 dell'atto d'adesione per i prodotti i cui quantitativi superano la scorta normale di riporto;
b) la fissazione dei dati di cui all'articolo 6, paragrafo 3;
c) le comunicazioni che la Repubblica portoghese deve trasmettere alla Commissione;
d) il processo di smaltimento dei prodotti eccedenti.
3. Le modalità d'applicazione di cui al paragrafo 1 possono stabilire:
a) i prodotti per i quali la Repubblica portoghese deve effettuare un censimento delle scorte;
b) la riscossione di una tassa all'esportazione di scorte verso un altro stato membro o verso un paese terzo, se i prodotti sono esportati ad un prezzo anormalmente basso rispetto a quello applicato nello stato membro esportatore;
c) la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti».
12 L'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 579/86 dispone quanto segue:
«1. I nuovi Stati membri effettuano separatamente il censimento delle scorte di zucchero e di isoglucosio che si trovano in libera pratica sul loro territorio alle ore 0.00 del 1° marzo 1986.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, chiunque detenga a qualsiasi titolo un quantitativo di zucchero o di isoglucosio di almeno 3 000 kg espressi, secondo il caso, in zucchero bianco o in sostanza secca, che si trova in libera pratica alle ore 0.00 del 1° marzo 1986, deve dichiararlo alle autorità competenti anteriormente al 13 marzo 1986».
13 L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 579/86 prevede:
«1. Qualora il quantitativo della scorta di zucchero o di isoglucosio rilevato con il censimento di cui all'articolo 3 superi per un nuovo Stato membro il quantitativo fissato all'articolo 2, paragrafo 1, lo Stato membro in causa provvede affinché, anteriormente al 1° gennaio 1987, un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo censito e quello fissato di cui sopra sia esportato fuori della Comunità, sia sotto forma di prodotti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sia sotto forma di prodotti trasformati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3035/80. Per determinare il quantitativo che deve essere esportato, i quantitativi di zucchero e di isoglucosio non possono essere cumulati, né è ammessa la sostituzione tra lo zucchero e l'isoglucosio da esportare.
Per quanto riguarda il Portogallo, il rilevamento delle scorte e la determinazione dei quantitativi di zucchero da esportare ai sensi del primo comma sono effettuati separatamente per le regioni autonome delle Azzorre e di Madera, da un lato, e le altre regioni del Portogallo, dall'altro».
14 L'art. 5, nn. 1 e 2, del regolamento n. 579/86 è redatto nel modo che segue:
«1. Salvo caso di forza maggiore, la prova dell'avvenuta esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, deve essere fornita anteriormente al 1° marzo 1987 mediante presentazione:
a) dei titoli di esportazione rilasciati in conformità dell'articolo 6 dall'organismo competente del nuovo Stato membro interessato;
b) dei documenti appositi di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 3183/80 necessari per lo svincolo della cauzione.
2. Se la prova di cui al paragrafo 1 non è fornita anteriormente al 1° marzo 1987, il quantitativo in causa si ritiene smaltito sul mercato interno della Comunità».
15 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86:
«Sui quantitativi che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, vengono considerati smaltiti sul mercato interno, viene riscosso un importo pari:
a) per quanto riguarda lo zucchero, per 100 kg, al prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 allo zucchero bianco, maggiorato o diminuito, secondo il caso, dell'importo compensativo adesione applicabile alla stessa data allo zucchero bianco per il nuovo Stato membro in causa;
b) per quanto riguarda l'isoglucosio, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile il 31 dicembre 1986 agli sciroppi di saccarosio».
16 L'art. 8, n. 1, del regolamento n. 579/86 prevede:
«I nuovi Stati membri prendono i provvedimenti opportuni per l'applicazione del presente regolamento e stabiliscono in particolare tutte le procedure di controllo necessarie per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 3 e per l'adempimento dell'obbligo di esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1».
17 Considerata la particolare situazione del mercato dello zucchero in Portogallo, il regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1986, n. 3332, che modifica il regolamento (CEE) n. 579/86 (GU L 306, pag. 37), ha posticipato la data limite per l'esportazione al di fuori della Comunità, prevista dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 579/86, per il 30 giugno 1987. La data in cui doveva essere fornita la prova dell'avvenuta esportazione, menzionata all'art. 5, n. 1, di tale ultimo regolamento, è stata posticipata al 1° settembre 1987.
La controversia principale
18 La William Hinton, la cui sede è in Funchal (Portogallo), si dedica, tra le altre attività, all'immagazzinamento ed alla commercializzazione di zucchero. Durante il periodo antecedente all'adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee l'Instituto do Vinho da Madeira (Istituto del vino di Madera; in prosieguo: l'«IVM») aveva un diritto esclusivo all'importazione dello zucchero nella Regione autonoma di Madera. L'IVM aveva dato incarico alla William Hinton di immagazzinare e di commercializzare lo zucchero da esso importato e quest'ultima gli inviava quotidianamente note relative alle entrate ed alle uscite di zucchero, nonché alle scorte residue.
19 Alla fine del 1985 la William Hinton ha ottenuto dalle autorità competenti l'autorizzazione ad importare, per conto della società Interbiz-International Trading Lda, un determinato quantitativo di zucchero bianco, che quest'ultima avrebbe importato dalla Comunità economica europea. Poiché tale zucchero era destinato all'approvvigionamento pubblico della Regione autonoma di Madera, esso è stato esonerato da prelievi e da altri dazi doganali e tributi, conformemente alla normativa in vigore. Lo zucchero importato, pari a 5 000 tonnellate, è giunto al porto di Funchal alla fine del mese di gennaio 1986, proveniente dalla Danimarca. Dopo lo scarico della merce e lo svolgimento delle formalità di sdoganamento e verifica effettuato dalle autorità doganali di Funchal, lo zucchero è stato immagazzinato nel deposito della William Hinton, ove si trovava anche lo zucchero appartenente all'IVM.
20 Il 12 marzo 1986 l'IVM ha informato le autorità competenti che la società William Hinton deteneva, il 1° marzo 1986, 4 500 tonnellate di zucchero raffinato bianco per l'approvvigionamento pubblico della Regione autonoma di Madera.
21 In considerazione di tale quantitativo, il Consiglio dei ministri ha adottato la risoluzione n. 5/87 (Diário da República I, serie A, n. 24, del 29 gennaio 1987), mediante la quale esso ha suddiviso la normale scorta di zucchero bianco fissata dall'art. 2, n. 1, lett. b), primo trattino, del regolamento n. 579/86, attribuendo 5 833 tonnellate alla Regione autonoma delle Azzorre e 1 250 tonnellate alla Regione autonoma di Madera. Tale risoluzione prevedeva inoltre che il danno eventualmente derivante alla Regione autonoma di Madera dagli obblighi comunitari dovesse essere suddiviso tra quest'ultima e i detentori di zucchero.
22 Il 1° settembre 1987 l'Organismo de intervenção do açúcar (organismo di intervento dello zucchero; in prosieguo: l'«OIA») ha constatato che il 1° marzo 1986 alle ore 0.00, la William Hinton deteneva 1 653 186 kg di scorte residue di zucchero. La direzione dei servizi di circolazione delle merci e della politica agricola della direzione generale delle dogane ne ha informato l'ufficio doganale di Funchal.
23 Il 16 ottobre 1987 l'ufficio doganale di Funchal ha inviato alla William Hinton una lettera relativa alla scorta residua di zucchero constatata e le ha chiesto il pagamento di una somma pari a PTE 104 754 290 a titolo di prelievo corrispondente alla detta scorta.
24 Il 30 ottobre 1987 la William Hinton ha versato tale importo. Il pagamento è stato registrato nella stessa data presso l'ufficio doganale di Funchal.
25 Dopo aver constatato che il prelievo attinente alla regolarizzazione della scorta residua di zucchero detenuta dalla William Hinton era stato calcolato ad un tasso inferiore a quello che avrebbe dovuto essere applicato, l'ufficio doganale di Funchal ha avviato un procedimento di recupero a posteriori ed ha chiesto alla William Hinton, il 26 giugno 1990, il pagamento di una somma supplementare pari a PTE 4 695 213,50. Anche tale importo è stato versato dalla William Hinton.
26 Il 26 settembre 1990 l'ufficio doganale di Funchal ha inviato un'altra lettera alla William Hinton, esigendo la somma supplementare di PTE 6 368 850 a causa del fatto che i prelievi di cui trattasi dovevano essere inclusi nella base imponibile ai fini dell'IVA.
27 L'ispettorato delle dogane ha poi informato l'ufficio doganale di Funchal del fatto che i quantitativi di zucchero indicati dall'OIA non corrispondevano alla scorta della William Hinton e che quest'ultima deteneva, secondo i calcoli dell'ispettorato generale delle finanze, non 1 653 186 kg, bensì 4 030 554 kg di zucchero, per cui i dazi applicabili ammontavano a PTE 266 843 634.
28 Con lettera 25 ottobre 1990, notificata alla William Hinton il 29 ottobre seguente, l'ufficio doganale di Funchal ha chiesto il pagamento di tale importo.
29 Con lettera della stessa data l'ufficio doganale di Funchal ha aggiunto la somma di PTE 16 010 618 all'importo da riscuotere, in quanto il prelievo doveva essere incluso nella base imponibile ai fini dell'IVA.
30 Con lettera 26 novembre 1990, notificata alla William Hinton il 3 dicembre seguente, l'ufficio doganale di Funchal ha informato quest'ultima che l'importo dei prelievi esigibili non era quello indicato nella lettera 25 ottobre 1990, bensì che questi ultimi ammontavano in realtà alla somma di PTE 157 394 108, a causa degli importi già richiesti.
31 La William Hinton ha impugnato tale decisione di recupero dinanzi al Tribunal Fiscal Aduaneiro di Lisbona (Portogallo), che si è dichiarato incompetente ratione materiae. Poiché la causa è stata proposta in appello dinanzi al Tribunal Tributário de Segunda Instância (Portogallo), quest'ultimo, dopo aver modificato il giudizio sottopostogli, ha dichiarato il ricorso infondato.
32 Nel suo ricorso dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo, la William Hinton fa valere, in sostanza, che il termine di tre anni previsto all'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 per il recupero a posteriori era già trascorso per diverse ragioni. Anzitutto, la contabilizzazione della somma originariamente imposta al debitore, che farebbe decorrere il termine di tre anni per l'introduzione di un'azione di recupero, avrebbe avuto luogo il 16 ottobre 1987 e non il 30 ottobre dello stesso anno, come sostenuto dall'amministrazione. In secondo luogo, non sarebbe stata svolta alcuna contabilizzazione ai sensi del diritto comunitario, e l'inizio della decorrenza del termine di tre anni sopra menzionato avrebbe dovuto essere fissato alla data in cui è sorto l'obbligazione doganale, vale a dire al 1° luglio 1987. Infine, tale termine era comunque già trascorso nel momento in cui l'avviso di liquidazione, datato 26 novembre 1990, è stato notificato alla William Hinton, vale a dire il 3 dicembre 1990.
33 La William Hinton ha fatto valere altresì che il recupero a posteriori di cui trattasi nella causa principale era contrario all'art. 254 dell'atto di adesione, nonché ai regolamenti n. 3771/85 e n. 579/86.
34 Pertanto, il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il disposto dell'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, debba essere interpretato nel senso che, quando venga posto in essere l'atto giuridico chiamato contabilizzazione, tale atto debba necessariamente aver luogo anteriormente alla notificazione ai fini del recupero e anteriormente al recupero medesimo.
2) Se, in considerazione del disposto dell'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, si debba, o meno, ritenere che non vi sia stata contabilizzazione quando il primo atto con cui l'autorità doganale abbia riportato l'importo dei dazi nei propri registri contabili, o su supporti equipollenti, sia diretto alla registrazione della riscossione dei dazi medesimi.
3) Se, ai fini dell'applicazione del combinato disposto dell'art. 1, nn. 1 e 2, lett. c), e dell'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, il termine di decadenza dall'azione di recupero a posteriori debba ritenersi scaduto con il compimento di un primo atto che fissi l'importo dei dazi dovuti, ovvero se, al contrario, tale termine debba intendersi scaduto con il compimento di un secondo atto che, annullando e sostituendo il primo, ridetermini nuovamente l'importo dei dazi medesimi.
4) In quale senso debba essere inteso l'art. 254 del Trattato di adesione laddove impone alla Repubblica portoghese l'obbligo di procedere all'eliminazione delle scorte in eccedenza di prodotti, in particolare laddove prevede che tale eliminazione debba avvenire "a carico di questa".
5) Se si debba considerare, o meno, incompatibile con l'obbligo dettato dall'art. 254 del Trattato di adesione, integrato dalle precisazioni fornite dai due regolamenti di applicazione - art. 8 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, e artt. 4 e 8 del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579 -, l'obbligo imposto dalle autorità doganali portoghesi ai detentori di scorte di zucchero in eccedenza di versare i dazi previsti dall'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) n. 579/86, quando la Repubblica portoghese abbia omesso di adottare i provvedimenti necessari all'esportazione di tali scorte al di fuori della Comunità.
6) Se debba essere considerata come errore ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1979, n. 1697, l'inesatta valutazione del fabbisogno di zucchero per il pubblico approvvigionamento della Regione autonoma di Madera, valutazione sulla base della quale, pur in piena consapevolezza dell'art. 254 del Trattato di adesione e del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3771/85, è stata autorizzata l'importazione in franchigia dai dazi doganali.
7) Se debbano essere considerati rilevanti ai sensi delle disposizioni dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1697/79, gli errori di fatto e di diritto nei quali l'autorità doganale competente è successivamente incorsa nell'ambito del procedimento di liquidazione dei dazi.
8) In caso di risposta affermativa alle due questioni precedenti, se il debitore d'imposta abbia potuto ragionevolmente riconoscere tali errori nella condotta delle competenti autorità doganali».
Considerazioni preliminari
35 In via preliminare, la Commissione attira l'attenzione della Corte sui dubbi da essa nutriti in merito alla rilevanza del regolamento n. 1697/79 per la soluzione della controversia principale. Infatti, dall'art. 1, n. 1, del detto regolamento, la cui lettera sarebbe confermata dal primo considerando di quest'ultimo, risulterebbe che le disposizioni di tale regolamento si applicano solo se le merci soggette al pagamento di dazi all'importazione o all'esportazione sono state dichiarate a tal fine: un siffatto obbligo di dichiarare alle autorità competenti le merci soggette al pagamento di prelievi sarebbe previsto, nel caso di specie, all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 579/86.
36 Ora, dall'ordinanza di rinvio sembrerebbe risultare che la ricorrente non ha adempiuto tale obbligo o, almeno, non lo ha adempiuto per la totalità delle merci da essa detenute al 1° marzo 1986. Secondo la Commissione, anche la quantità inferiore di zucchero presa in considerazione per la liquidazione dei prelievi alla quale l'ufficio doganale di Funchal ha proceduto nel 1987 sembra non essere stata dichiarata dalla William Hinton, bensì dall'OIA.
37 Al riguardo, basti rammentare che, in conformità ad una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte ed i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59, e 17 maggio 2001, causa C-340/99, TNT Traco, Racc. pag. I-4109, punto 30).
38 Ne discende che, nel caso di specie, spetta al giudice a quo esaminare se la merce soggetta al pagamento di prelievi sia stata dichiarata conformemente all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 579/86. Se così non fosse, il detto giudice dovrà applicare le disposizioni nazionali in materia di azioni di recupero, e non quelle del regolamento n. 1697/79.
39 Tali considerazioni non impediscono tuttavia alla Corte di risolvere, alla luce degli elementi contenuti nell'ordinanza di rinvio, talune questioni relative all'interpretazione del regolamento n. 1697/79.
Sulle questioni pregiudiziali
40 Considerato che la risposta ad una parte delle questioni pregiudiziali non dà adito ad alcun ragionevole dubbio e che la risposta alle altre questioni può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza, la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice di rinvio che la stessa intendeva statuire con ordinanza motivata ed ha invitato gli Stati membri nonché le altre parti di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare eventuali osservazioni al riguardo.
Sulla prima e sulla seconda questione
41 Secondo la William Hinton e la Commissione, dalla definizione di contabilizzazione contenuta all'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1697/79 risulta che essa è un atto amministrativo che precede necessariamente la notifica ai fini del recupero ed il recupero stesso. La William Hinton sostiene inoltre che l'art. 1, n. 2, lett. c) del regolamento n. 1854/89 ha chiarito tale definizione specificando che, ai fini di tale disposizione, la contabilizzazione deve essere un'iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su qualsiasi altro supporto che li sostituisca, dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente ad una obbligazione doganale.
42 Il governo portoghese considera invece che la contabilizzazione non deve necessariamente precedere la notifica ai fini del recupero, ma che deve aver luogo anteriormente al recupero stesso.
43 In primo luogo occorre constatare, al riguardo, che dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice nazionale ha bisogno di sapere cosa si debba intendere per «contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore» per stabilire se l'azione di recupero sia stata avviata entro il termine di tre anni previsto all'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79. E' evidente che la contabilizzazione del detto importo deve necessariamente precedere la notifica al debitore delle somme da riscuotere.
44 In secondo luogo si deve rilevare, come giustamente osservato da parte della Commissione, che le disposizioni del regolamento n. 1854/89 non sono rilevanti per quanto attiene alla causa principale, in quanto tale regolamento, ai sensi del suo art. 26, si applica solo agli importi dei dazi contabilizzati a partire dal 1° luglio 1990.
45 Poiché la definizione di contabilizzazione contenuta all'art. 1, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1697/79 fa riferimento solo all'atto amministrativo che fissa l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere da parte delle autorità competenti, ne consegue che la contabilizzazione ai sensi della detta disposizione non deve necessariamente consistere in una sua iscrizione da parte dell'autorità doganale nei registri contabili, o su un altro supporto che li sostituisca. L'atto amministrativo che fissa per la prima volta l'importo dei diritti da riscuotere deve essere considerato adottato al più tardi alla data in cui tale importo viene comunicato al debitore.
46 Si deve di conseguenza risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che gli artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 devono essere interpretati nel senso che la contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore è un atto amministrativo che precede la notifica ai fini del recupero, nonché lo stesso recupero, e non consiste necessariamente nell'iscrizione da parte dell'autorità doganale, nei registri contabili, o su un altro supporto che li sostituisca, dell'importo di cui trattasi.
Sulla terza questione
47 Per quanto riguarda l'atto che occorre prendere in considerazione in quanto idoneo ad avviare l'azione di recupero dei prelievi non riscossi, qualora un primo atto che determina il loro importo sia stato sostituito da un secondo atto che fissa un nuovo importo dei detti prelievi, la William Hinton fa valere che si può trattare solo dell'atto che annulla e sostituisce il precedente. Infatti, una siffatta interpretazione risulterebbe dal principio generale di diritto amministrativo della sospensione retroattiva dell'atto annullato da parte dell'atto recante annullamento.
48 Al riguardo, si deve constatare che, come rilevato dal governo portoghese e dalla Commissione, se il secondo atto adottato dall'amministrazione si limita a rettificare il primo fissando i prelievi dovuti ad un importo inferiore a quello che era stato inizialmente stabilito, è il primo atto che deve essere considerato quello mediante il quale viene avviata l'azione di recupero ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1697/79.
49 Infatti, una diversa interpretazione comporterebbe la conseguenza che un'autorità che avvia un'azione di recupero nel termine di tre anni previsto dall'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 1697/79 perde il suo diritto di agire per il solo fatto di adottare, dopo la scadenza di tale termine, una decisione più favorevole al debitore. L'autorità si troverebbe così in presenza di un dilemma che potrebbe farla esitare a modificare la sua prima decisione, il che sarebbe contrario agli interessi del debitore che il regolamento n. 1697/79 è diretto a tutelare.
50 Occorre pertanto risolvere la terza questione dichiarando che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretato nel senso che, se un primo atto che determina l'importo dei prelievi dovuti è annullato e sostituito da un secondo atto che, senza modificare la base del recupero, lo fissa ad un importo inferiore a quello inizialmente stabilito, l'azione di recupero deve essere considerata avviata con il primo atto.
Sulla quarta e sulla quinta questione
51 La William Hinton fa valere che l'art. 254 dell'atto di adesione nonché i regolamenti n. 3771/85 e n. 579/86 adottati per assicurare la sua applicazione pongono a carico della Repubblica portoghese due obblighi precisi, diretti, da un lato, ad eliminare le scorte residue di prodotti e, dall'altro, a sopportare gli oneri attinenti a tale eliminazione. La sola misura adottata a tal fine dal detto Stato membro, vale a dire la risoluzione n. 5/87, sarebbe, in primo luogo, insufficiente, in quanto non crea il contesto normativo necessario per l'esecuzione dell'obbligo di esportazione e, in secondo luogo, illegale, in quanto stabilisce un regime di divisione dei costi tra la Regione autonoma di Madera e i detentori dello zucchero, mentre l'eliminazione delle scorte residue dovrebbe essere effettuata a spese della Repubblica portoghese.
52 Secondo la William Hinton, l'obbligo consistente nel dichiarare i quantitativi di zucchero, obbligo che incombe ai detentori di queste ultime ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 579/86, è solo accessorio rispetto all'obbligo di censimento delle scorte incombente allo Stato membro interessato. Esso non modifica in nulla il fatto che i costi derivanti dalla mancata esportazione fuori dal territorio comunitario dovrebbero essere sopportati dalla Repubblica portoghese.
53 Il governo portoghese e la Commissione sostengono, al contrario, che, prevedendo che l'eliminazione delle scorte residue debba essere effettuata a carico di quest'ultima, l'art. 254 dell'atto di adesione mira solo a precisare che gli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione di tale obbligo non saranno sopportati dal bilancio comunitario. Nulla osta, quindi, secondo il governo portoghese e la Commissione, a che i detentori delle scorte residue di zucchero sopportino gli oneri attinenti ai prelievi previsti dall'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86.
54 Occorre constatare che l'art. 254 dell'atto di adesione è diretto a garantire la transizione, per quanto riguarda la Repubblica portoghese, dal regime precedente a quello della politica agricola comune. A tal fine, esso determina i limiti in cui lo smaltimento di taluni prodotti presenti in libera pratica in Portogallo al 1° marzo 1986 non poteva essere, in quel momento, oggetto di un sostegno finanziario da parte della Comunità. Invece, tale disposizione non mira ad impedire alla Repubblica portoghese di ripartire tra lo Stato e i detentori delle scorte residue gli oneri derivanti dall'eliminazione di queste ultime.
55 Tale interpretazione è suffragata dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 3771/85, secondo il quale le spese dovute allo smaltimento dei quantitativi residui di prodotti non sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.
56 Per realizzare l'eliminazione delle scorte residue di zucchero la cui esistenza è stata constatata in Portogallo, il regolamento n. 579/86 prevede, in via principale, l'esportazione di tali scorte entro un termine preciso e, in mancanza di esportazione entro tale termine, il pagamento di un prelievo.
57 Il detto regolamento non obbliga la Repubblica portoghese né a sopportare i costi eventualmente connessi all'esportazione, né di assumere a suo carico il prelievo richiesto ai detentori di scorte residue di zucchero.
58 Al riguardo, il regolamento n. 579/86 è conforme all'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 3771/85, secondo il quale le modalità di applicazione di tale ultimo regolamento possono prevedere la riscossione di una tassa nel caso in cui un interessato non rispetti le modalità di smaltimento dei prodotti eccedenti.
59 Tuttavia, anche la riscossione di tale tassa deve rispettare il principio di proporzionalità, riconosciuto da una giurisprudenza costante della Corte come parte dei principi generali del diritto comunitario. In forza di tale principio, la legittimità di provvedimenti che impongono oneri finanziari agli operatori è subordinata alla condizione che detti provvedimenti siano idonei e necessari per il conseguimento degli obiettivi legittimamente perseguiti dalla normativa in causa, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva, e che gli oneri imposti non devono essere sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti (sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder/Hauptzollamt Gronau, Racc. pag. 2237, punto 21, e 4 luglio 1996, causa C-295/94, Hüpeden, Racc. pag. I-3375, punto 14).
60 Poiché l'esportazione delle scorte residue è meno onerosa del pagamento del prelievo, il rispetto del principio di proporzionalità esige che un operatore benefici di una reale possibilità di esportare le sue scorte prima della scadenza del termine previsto a tal fine.
61 Pertanto, l'operatore deve conoscere in tempo utile il quantitativo di prodotti che deve esportare.
62 Nel caso di specie, spetta al giudice a quo verificare se, alla luce delle particolari circostanze della causa principale, la William Hinton era in grado, dopo la pubblicazione della risoluzione n. 5/87, di conoscere il quantitativo di zucchero che doveva esportare.
63 Comunque, il periodo intercorso tra la pubblicazione della detta risoluzione e la data limite per l'esportazione delle scorte residue di zucchero, vale a dire il 1° luglio 1987, deve essere considerato rappresentativo di un termine ragionevole, idoneo a consentire l'esportazione di tali scorte.
64 D'altra parte, non è contrario all'art. 254 dell'atto di adesione, né ai regolamenti n. 3771/85 e n. 579/86 o al principio di proporzionalità il fatto che la Repubblica portoghese esiga il pagamento del prelievo previsto all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86 da parte dei detentori dei quantitativi residui di zucchero che non hanno adempiuto l'obbligo di dichiarazione previsto all'art. 3, n. 2, di tale ultimo regolamento.
65 Si deve di conseguenza risolvere la quarta e la quinta questione nel senso che né l'art. 254 dell'atto di adesione, né le disposizioni dei regolamenti n. 3771/85 e n. 579/86 ostano a che la Repubblica portoghese esiga il pagamento previsto all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86 dagli operatori detentori di quantitativi residui di zucchero che essi sarebbero stati in grado di esportare nel termine previsto a tal fine.
Sulla sesta, sulla settima e sull'ottava questione
66 La William Hinton fa valere che le autorità competenti hanno commesso diversi errori, fin dall'inizio del procedimento: esse avrebbero, in un primo momento, autorizzato l'importazione di 5 000 tonnellate di zucchero a dazio zero, presupponendo che lo zucchero importato fosse destinato all'approvvigionamento pubblico della Regione autonoma di Madera. In un secondo momento, le dette autorità avrebbero adottato una serie di atti di liquidazione dei prelievi dovuti contenenti errori materiali ed interpretativi della normativa applicabile, errori imputabili all'autorità doganale competente. Tutti tali errori non possono essere considerati, secondo la William Hinton, ragionevolmente ravvisabili da parte del debitore.
67 Il governo portoghese e la Commissione sostengono, al contrario, che la mancata riscossione del prelievo non può essere ricondotta ad un errore delle autorità doganali che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore. Secondo il governo portoghese, il motivo per cui l'importo richiesto alla William Hinton con lettera 26 novembre 1990 non era stato riscosso in precedenza consiste nel fatto che il debitore non aveva dichiarato il quantitativo di zucchero detenuto al 1° marzo 1986. La Commissione considera, da un lato, che l'autorizzazione all'importazione di zucchero destinato all'approvvigionamento pubblico della Regione autonoma di Madera era sicuramente fondata su informazioni fornite dalla William Hinton. Di conseguenza, un eventuale errore non sarebbe imputabile ad una condotta attiva delle autorità competenti. Dall'altro, per quanto riguarda gli errori commessi dall'autorità doganale durante il procedimento di riscossione, la Commissione fa valere che essi avrebbero potuto essere ragionevolmente scoperti dalla William Hinton, considerate la natura dell'errore, l'esperienza professionale di quest'ultima e la diligenza che la stessa avrebbe dovuto dimostrare.
68 A tal riguardo occorre ricordare che l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, subordina il mancato recupero da parte delle autorità nazionali a tre condizioni cumulative. Qualora tutte queste condizioni vengano soddisfatte, il debitore ha diritto a che non si proceda al recupero (v., in particolare, sentenza 19 ottobre 2000, causa C-15/99, Sommer, Racc. pag. I-8989, punto 35).
69 Anzitutto, occorre che i dazi non siano stati riscossi in seguito ad errore commesso dalle stesse autorità competenti (v., in particolare, sentenza Sommer, citata, punto 36). A tal riguardo, il giudice nazionale fa riferimento esplicitamente, nella sua sesta questione, ad una valutazione inesatta dei fabbisogni di zucchero per l'approvvigionamento pubblico della Regione autonoma di Madera e, nella sua settima questione, alla serie di errori di fatto e di diritto commessi dall'autorità doganale durante il procedimento di liquidazione dei prelievi.
70 Ora, il prelievo che non è stato riscosso nella causa principale è quello connesso, ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86, alla detenzione di quantitativi di zucchero residui al 1° marzo 1986. Spetta al giudice nazionale esaminare se le circostanze da esso riportate siano errori di interpretazione o di applicazione dei testi relativi al prelievo di cui trattasi, che sono conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore (v., in tal senso, sentenza 27 giugno 1991, causa C-348/89, Mecanarte, Racc. pag. I-3277, punto 26).
71 Inoltre, l'errore commesso dalle autorità competenti dev'essere di natura tale da non poter ragionevolmente essere rilevato dal debitore del tributo in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova. A questo proposito si deve ricordare che l'obbligo di esportare il quantitativo residuo di zucchero al di fuori della Comunità, nonché il prelievo previsto in caso di mancata esportazione hanno formato oggetto di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. A far data da questa pubblicazione, si presume che nessuno possa ignorare l'esistenza di tale prelievo (v., in tal senso, sentenza 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita, Racc. pag. I-7711, punto 26).
72 Infine, il debitore del tributo deve avere rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla sua dichiarazione in dogana (v., in particolare, sentenza Sommer, citata, punto 39). Nel caso di specie, il recupero relativo ad un prelievo legato alla detenzione di un quantitativo di zucchero al 1° marzo 1986, tale requisito deve essere considerato attinente alla dichiarazione del quantitativo detenuto.
73 Spetta al giudice nazionale accertare se, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, le tre condizioni enunciate dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 siano soddisfatte (v. sentenza Covita, citata, punto 28).
74 Si deve pertanto risolvere la sesta, la settima e l'ottava questione nel senso che le autorità doganali di uno Stato membro devono rinunciare ad un recupero a posteriori dei dazi in applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 qualora:
- i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore di interpretazione o di applicazione dei testi relativi al prelievo di cui trattasi, che è conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore,
- un debitore di buona fede non abbia potuto ragionevolmente rilevare tale errore, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova, e
- lo stesso debitore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla dichiarazione del fatto al quale è connessa la riscossione del prelievo di cui trattasi.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
75 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con ordinanza 12 gennaio 2000, dichiara:
1) Gli artt. 1, n. 2, lett. c), e 2, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, devono essere interpretati nel senso che la contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore è un atto amministrativo che precede la notifica ai fini del recupero, nonché lo stesso recupero, e non consiste necessariamente nell'iscrizione da parte dell'autorità doganale, nei registri contabili, o su un altro supporto che li sostituisca, dell'importo di cui trattasi.
2) L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1697/79 deve essere interpretato nel senso che, se un primo atto che determina l'importo dei prelievi dovuti è annullato e sostituito da un secondo atto che, senza modificare la base del recupero, lo fissa ad un importo inferiore a quello inizialmente stabilito, l'azione di recupero deve essere considerata avviata con il primo atto.
3) Né l'art. 254 dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, né le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3771, relativo alle scorte di prodotti agricoli presenti in Portogallo e del regolamento (CEE) della Commissione 28 febbraio 1986, n. 579, che stabilisce le modalità relative alle scorte di prodotti del settore dello zucchero presenti in Spagna e Portogallo al 1° marzo 1986, ostano a che la Repubblica portoghese esiga il pagamento previsto all'art. 7, n. 1, del regolamento n. 579/86 dagli operatori detentori di quantitativi residui di zucchero che essi sarebbero stati in grado di esportare nel termine previsto a tal fine.
4) Le autorità doganali di uno Stato membro devono rinunciare ad un recupero a posteriori dei dazi in applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 qualora:
- i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore di interpretazione o di applicazione dei testi relativi al prelievo di cui trattasi, che è conseguenza del comportamento attivo delle autorità competenti, il che esclude gli errori determinati da dichiarazioni inesatte del debitore,
- un debitore di buona fede non abbia potuto ragionevolmente rilevare tale errore, nonostante la sua esperienza professionale e la diligenza di cui sarebbe tenuto a dar prova, e
- lo stesso debitore abbia rispettato tutte le prescrizioni della normativa in vigore relative alla dichiarazione del fatto al quale è connessa la riscossione del prelievo di cui trattasi.
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