Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Svolgimento dei giudizi dinanzi al Tribunale - Documento prodotto per errore da una delle parti
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Trattamento delle denunce - Durata eccessiva - Conseguenze - Ricorso di annullamento della decisione della Commissione - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Durata eccessiva - Conseguenze
3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Trattamento delle denunce - Presa in considerazione dell'interesse comunitario annesso all'istruzione di una pratica - Criteri di valutazione
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)
Massima
1. Il Tribunale ha giustamente ritirato dal fascicolo e restituito alla parte che l'aveva erroneamente prodotto, in seguito ad una misura organizzativa del procedimento, un documento la cui produzione non era stata sollecitata né dal Tribunale né dalle parti.
( v. punto 37 )
2. Un eventuale termine eccessivo nel trattamento di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, tale termine non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l'esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza, o che giustificano la mancata istruzione da parte della Commissione.
Allo stesso modo, per quanto riguarda la durata del procedimento dinanzi al Tribunale nell'ipotesi di un ricorso di annullamento della decisione della Commissione, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che una durata eccessiva del detto procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, una tale durata non può giustificare l'annullamento della sentenza del Tribunale nella misura in cui esso si pronuncia sulla qualificazione giuridica degli elementi del fascicolo secondo le norme applicabili.
( v. punti 44-46 )
3. La valutazione da parte della Commissione dell'interesse comunitario rappresentato da una denuncia per violazione delle regole di concorrenza varia in rapporto alle circostanze di ciascun caso di specie. Pertanto, non occorre né limitare il numero dei criteri di valutazione cui la Commissione può riferirsi né, reciprocamente, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri.
( v. punto 67 )
4. Nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'asserita illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ai sensi del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
( v. punto 77 )
Parti
Nel procedimento C-39/00 P,
Services pour le groupement d'acquisitions SARL (SGA), in liquidazione giudiziaria, con sede in Istres (Francia), rappresentato dall'avv. J.C. Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 13 dicembre 1999, nelle cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, SGA/Commissione (Racc. pag. II-3587),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco, consigliere giuridico principale, e dalla signora F. Siredey-Garnier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e dalla signora N. Colneric, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l'11 febbraio 2000, la Services pour le groupement d'acquisitions SARL (in prosieguo: la «SGA») ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999, cause riunite T-189/95, T-39/96 e T-123/96, SGA/Commissione (Racc. pag. II-3587; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale, in primo luogo, ha respinto i suoi ricorsi diretti, da un lato, all'annullamento della decisione della Commissione 5 giugno 1996, che ha respinto una denuncia della ricorrente presentata ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), e di un'asserita decisione tacita della Commissione recante il rifiuto di adottare i provvedimenti provvisori richiesti con tale denuncia nonché, dall'altro, al risarcimento dei danni da essa assertivamente subiti, e, in secondo luogo, ha deciso di condannare la SGA alle spese delle cause T-189/95 e T-123/96 nonché di addossare a ciascuna delle parti le rispettive spese nella causa T-39/96.
Fatti all'origine della controversia e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti all'origine della controversia e il procedimento dinanzi al Tribunale sono esposti ai punti 1-16 e 23 della sentenza impugnata, nei seguenti termini:
«1 La ricorrente, la società Service pour le groupement d'acquisition (in prosieguo: la "SGA"), esercita in Francia, secondo quanto da essa indicato, l'attività di mandatario dell'utilizzatore finale ai sensi delle disposizioni dell'art. 3, punto 11, del regolamento della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela [GU 1985, L 15, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento n. 123/85", sostituito, con decorrenza dal 1° ottobre 1995, dal regolamento (CE) della Commissione 28 giugno 1995, n. 1475 (GU L 145, pag. 25)].
2 Il 24 giugno 1994 la ricorrente presentava alla Commissione una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"). Tale denuncia, registrata il 4 luglio 1994, era diretta contro il costruttore di autoveicoli delle marche Peugeot e Citroën (in prosieguo: la "PSA").
3 Nella sua denuncia, la ricorrente chiedeva alla Commissione di ingiungere alla PSA, in via provvisoria, di cessare di ostacolare l'applicazione dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85, facendo pressione sui concessionari di altri Stati membri, in particolare di Belgio, Spagna, Italia e Paesi Bassi, affinché si astenessero dal soddisfare i suoi ordinativi.
4 Con lettera 11 agosto 1994, la Commissione comunicava alla ricorrente, in particolare, quanto segue: "non sarà possibile (...) valutare la necessità dell'eventuale adozione dei provvedimenti provvisori da Loro richiesti (...). La Loro domanda dovrebbe quindi essere corredata da ulteriori precisazioni (...)".
5 Il 24 aprile 1995 la SGA inviava alla Commissione una lettera di intimazione ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), nella quale invitava la Commissione a notificare alla PSA gli addebiti che potevano essere accolti nei confronti di quest'ultima e a dar seguito alla domanda di provvedimenti provvisori.
6 Il 9 ottobre 1995 la ricorrente presentava dinanzi al Tribunale un ricorso diretto a far dichiarare la carenza della Commissione, a fare annullare una asserita decisione tacita di rifiuto della Commissione di accogliere la domanda di provvedimenti provvisori e ad ottenere il risarcimento dei danni (causa T-189/95).
7 Il 6 novembre 1995 la Commissione intimava alla ricorrente una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento CEE della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268). Il 4 dicembre 1995 la ricorrente presentava le sue osservazioni in risposta a tale comunicazione.
8 L'8 gennaio 1996 la ricorrente intimava nuovamente alla Commissione di adottare provvedimenti provvisori e una decisione che potesse essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
9 Non avendo la Commissione adottato alcun provvedimento, la ricorrente presentava, il 15 marzo 1996, un nuovo ricorso (causa T-39/96), diretto anch'esso a far accertare l'inerzia della Commissione, ad ottenere l'annullamento di una eventuale decisione di diniego di adottare provvedimenti provvisori e a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni.
10 Con decisione 5 giugno 1996, la Commissione respingeva la denuncia della ricorrente.
11 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 agosto 1996, la ricorrente presentava un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione e al risarcimento dei danni (causa T-123/96).
12 Con ordinanza 30 gennaio 1997, l'esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, con atto separato, nella causa T-189/95 è stato unito all'esame del merito, ai sensi dell'art. 114, n. 4, del regolamento di procedura.
13 Con ordinanza 1° febbraio 1999, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha disposto la riunione delle tre cause ai fini della trattazione orale e della sentenza.
14 Le parti, su invito del Tribunale ai sensi dell'art. 64 del suo regolamento di procedura, hanno prodotto taluni documenti prima della data d'udienza. Esse sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 2 marzo 1999.
15 In udienza, la Commissione ha dichiarato di avere accluso per errore un documento a quelli prodotti in ottemperanza alla richiesta del Tribunale. La ricorrente si è opposta allo stralcio del documento dal fascicolo. A seguito dell'udienza, il presidente della Prima Sezione ha deciso di non tener conto di esso e di rimetterlo alla Commissione.
16 Con lettera indirizzata al cancelliere del Tribunale in data 22 marzo 1999, il patrocinante della ricorrente chiedeva la rettifica del verbale dell'udienza del 2 marzo 1999, in quanto non riproduceva fedelmente la propria posizione riguardo a tale documento.
(...)
23 La ricorrente, invitata a precisare in udienza se intendesse mantenere le sue rivendicazioni nelle cause T-189/95 e T-39/96, ha rinunciato, con lettera 6 aprile 1999, alla sua domanda diretta a far dichiarare la carenza. Con lettera 23 aprile 1999, la Commissione ha preso atto di tali rinunce, ma ha reiterato la sua domanda di condanna della ricorrente alle spese relative alle due cause».
La sentenza impugnata
3 Al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto la domanda di rettifica del verbale d'udienza presentata dalla SGA. Esso ha così motivato tale rigetto:
«La frase di cui si chiede la modifica è la seguente: "il rappresentante della ricorrente si oppone allo stralcio del documento depositato per errore dalla Commissione". Tale frase riassume fedelmente la parte essenziale delle dichiarazioni del rappresentante della ricorrente, ossia la sua opposizione allo stralcio del documento. I termini "depositato per errore dalla Commissione" identificano solamente il documento in questione, ma non implicano che il rappresentante della ricorrente abbia ammesso la veridicità di tale affermazione. Per contro, essendosi il Tribunale convinto, viste le reazioni dei rappresentanti della Commissione in udienza, che il documento controverso è stato prodotto per errore, era giustificato considerarlo come tale. Infine, il Tribunale non ritiene necessario indicare nel verbale il motivo fatto valere dal rappresentante della ricorrente, relativo alla violazione dei diritti della difesa, essendo stato tale motivo preso in considerazione dal presidente della Sezione nella decisione con la quale ha disposto lo stralcio del documento dal fascicolo in questione».
4 Ai punti 25-29 il Tribunale ha dichiarato irricevibili le conclusioni dirette all'annullamento dell'asserito rigetto tacito della domanda di misure provvisorie presentata nelle cause T-189/95 e T-39/96.
5 Per quanto riguarda la domanda diretta all'annullamento della decisione 5 giugno 1996, che respinge la denuncia della SGA (causa T-123/96), il Tribunale ha anzitutto scartato i motivi da quest'ultima fatti valere relativi alla violazione delle forme sostanziali e, in particolare, delle garanzie procedurali, all'insufficienza di motivazione di detta decisione e all'irragionevolezza del termine intercorso tra la denuncia e detta decisione.
6 Riguardo ai primi due di tali motivi, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 44 e 45, che la decisione 5 giugno 1996 esponeva chiaramente le considerazioni di diritto e di fatto che avevano condotto la Commissione a ritenere inesistente un interesse comunitario sufficiente e che la motivazione di detta decisione dimostrava anche che la Commissione aveva esaminato attentamente gli elementi presentati dalla ricorrente, nonché, conformemente a quanto necessario per poter svolgere nella fattispecie un'analisi imparziale, le osservazioni che, su sua richiesta, la PSA ha presentato riguardo agli addebiti contenuti nella denuncia.
7 Riguardo al terzo di tali motivi, sollevato in sede di udienza e relativo alla durata del procedimento dinanzi alla Commissione, il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, lo ha dichiarato irricevibile in base all'art. 48, n. 2, del proprio regolamento di procedura, che vieta la deduzione di motivi nuovi in corso di causa a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Esso aggiunge che, «peraltro, nelle circostanze della presente causa, non si deve esaminare tale motivo d'ufficio».
8 Ai punti 47-64 il Tribunale ha poi esaminato un altro motivo, composto di tre parti, fatto valere dalla SGA e relativo alla violazione del Trattato.
9 Riguardo alla prima parte di tale motivo, relativa al mancato riconoscimento del valore probatorio degli elementi forniti dalla SGA, il Tribunale ha rilevato, al punto 47, come quest'ultima abbia presentato, in allegato alla sua denuncia e nell'ambito delle sue successive comunicazioni con la Commissione, da un lato, svariati documenti che testimonierebbero delle sue difficoltà ad ottenere la consegna di veicoli da parte delle concessionarie PSA situate in altri Stati membri, in particolare in Italia e nei Paesi Bassi, e, dall'altro, scritti diretti a dimostrare che la PSA cercava di compartimentare i mercati esercitando pressioni sui suoi concessionari esteri allo scopo di dissuaderli dal fornire automobili agli intermediari mandatari.
10 Il Tribunale ha anche rilevato, al punto 48, che, nei limiti in cui tali documenti si trovavano allegati alla denuncia, la PSA ha preso posizione su di essi in modo circostanziato, allo scopo di controbattere quanto ad essa addebitato dalla SGA, ed ha, in particolare, contestato di aver ostacolato l'attività degli intermediari che operano ai sensi dell'art. 3, punto 11, del regolamento n. 123/85.
11 Infine, al punto 51, il Tribunale ha dichiarato infondata la censura relativa ad un manifesto errore di valutazione riguardo al valore probatorio degli elementi di prova prodotti dalla SGA, e ciò dopo aver dichiarato quanto segue:
«49 Nel valutare il valore probatorio degli elementi forniti dalla ricorrente, la Commissione non ha preso posizione sulla controversia che oppone quest'ultima alla PSA riguardo all'interpretazione di tali documenti. Essa ha ritenuto che entrambe le tesi fossero ammissibili, ossia che il rifiuto di vendere opposto dalla rete PSA potesse riguardare gli intermediari mandatari oppure solo i rivenditori indipendenti. Tale valutazione non è manifestamente errata. Gli elementi fatti valere dalla ricorrente sono stati inoltre oggetto di una spiegazione plausibile da parte della PSA, che ha sostenuto che essa si opponeva solo all'attività dei rivenditori indipendenti, cosa non contraria al diritto della concorrenza. La Commissione non poteva quindi, nel caso di specie, ritenere dimostrata una infrazione (v. sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, Riviera auto service e a./Commissione, Racc. pag. II-93, punto 47).
50 Occorre aggiungere che la decisione impugnata non è viziata da alcun errore manifesto riguardo all'attività della ricorrente. Infatti, la Commissione non fonda il rigetto della denuncia sul rilievo che la ricorrente non esercitava solamente l'attività di intermediaria, ma anche quella di rivenditore indipendente. Essa si limita a ritenere che entrambe le ipotesi siano possibili. Le spiegazioni addotte dalla ricorrente in udienza riguardo ai suoi legami con la società Sodima non sono sufficienti a dimostrare che essa svolga la propria attività solamente in veste di mandataria, dal momento che tali elementi sono stati presentati solo in sede di udienza, tramite semplice dichiarazione del suo patrocinante, e non risulterebbero dai documenti del fascicolo depositati dinanzi al Tribunale».
12 Riguardo alla seconda parte di tale motivo, relativo ad un manifesto errore riguardo alla valutazione dell'interesse comunitario ad istruire la denuncia, il Tribunale ha dichiarato, al punto 54, che «la decisione impugnata non contiene alcuna indicazione tale da far supporre che la Commissione abbia trascurato il fatto che il comportamento imputato alla PSA nella fattispecie, diretto a ostacolare le importazioni parallele di veicoli da parte di intermediari mandatari, ammesso che fosse dimostrato, costituisca un pregiudizio particolarmente grave per la concorrenza».
13 Esso aggiunge, al punto 55, che «la valutazione della Commissione, secondo cui le indagini necessarie per potersi pronunciare sull'esistenza delle violazioni denunciate dalla ricorrente comporterebbero, nella fattispecie, l'attivazione di mezzi considerevoli, non sembra dunque manifestamente erronea».
14 Il Tribunale ha anche affermato, al punto 58, che il fatto che la Commissione, «nella pratica Volkswagen [v. decisione della Commissione 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/35.733 - VW) (GU L 124, pag. 60)], (...) essa abbia perseguito comportamenti ad una prima analisi analoghi a quelli di cui la ricorrente accusa la PSA e la sua rete e che chiamano in causa un altro costruttore di automobili non dimostra che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione dell'interesse comunitario nel caso in esame».
15 Esso infatti ha affermato, al punto 59, che, «quando essa si trova di fronte ad una situazione nella quale numerosi elementi consentono di sospettare che manovre contrarie al diritto della concorrenza sono state commesse da parte di più grandi imprese operanti nello stesso settore economico, la Commissione ha la facoltà di concentrare i suoi sforzi su una delle imprese interessate, segnalando nel contempo agli operatori economici eventualmente danneggiati dal comportamento illecito degli altri contravventori che essi hanno il diritto di rivolgersi ai giudici nazionali».
16 Esso ne ha concluso, al punto 60, che «il fatto che la Commissione abbia preferito proseguire l'esame delle denunce che hanno dato luogo alla sua decisione nella pratica Volkswagen invece di quelle dirette contro la PSA, tra cui quella della ricorrente, non autorizza a ritenere che la Commissione sia venuta meno al suo obbligo di esaminare, caso per caso, la gravità delle infrazioni asserite e l'interesse comunitario connesso al suo intervento, né che abbia commesso un errore di valutazione in proposito».
17 Riguardo alla terza parte dello stesso motivo, relativa ad un errore manifesto in ordine alla localizzazione del nucleo centrale della violazione, il Tribunale ha rilevato anzitutto, al punto 61, come «la decisione impugnata non possa essere intesa nel senso che la Commissione avrebbe ritenuto insussistente un interesse comunitario ad intervenire per il solo motivo che il nucleo centrale delle manovre oggetto della denuncia si trovava all'interno di un solo Stato membro».
18 Esso affermava poi, al punto 62, che, nella decisione 5 giugno 1996, la Commissione non ha trascurato il carattere transfrontaliero delle operazioni in questione, bensì ha rilevato, a giusto titolo, che i principali soggetti interessati dalla presente causa, ossia il costruttore, la SGA e i consumatori, suoi clienti, si trovano in Francia e che i giudici e le autorità amministrative francesi sono competenti a conoscere del contenzioso che oppone la SGA alla PSA e alla sua rete.
19 Esso ne ha concluso, al punto 64, che la valutazione, da parte della Commissione, dell'interesse comunitario a dar seguito alla denuncia della SGA non è viziata da alcun errore manifesto in ordine alla localizzazione dei fatti pertinenti.
20 Riguardo al motivo relativo ad un errore manifesto di valutazione della Commissione riguardo alla domanda di provvedimenti provvisori, il Tribunale ha dichiarato, al punto 67, che la SGA si è limitata a richiedere misure provvisorie senza indicare le ragioni per cui sarebbero soddisfatte le condizioni richieste per la loro concessione, cosicché non è riscontrabile alcun errore di valutazione da parte della Commissione.
21 Al punto 68 il Tribunale ha inoltre dichiarato irricevibile un ultimo motivo, relativo allo sviamento di potere, in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia e all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale.
22 Quest'ultimo ha concluso, al punto 69, che la domanda diretta all'annullamento della decisione 5 giugno 1996 era infondata.
23 Riguardo alle domande di risarcimento presentate nelle tre cause, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«72 Si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, la domanda di risarcimento danni deve essere respinta qualora presenti uno stretto legame con la domanda di annullamento, la quale sia stata essa stessa respinta (sentenze del Tribunale Riviera auto service e a./Commissione, citata, punto 90, e 18 giugno 1996, causa T-150/94, Vela Palacios/CES, RaccPI pag. II-877, punto 51). In ogni caso, è giurisprudenza costante che la Commissione non è obbligata, quando è investita di una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, ad adottare una decisione riguardo all'esistenza o meno dell'asserita infrazione, salvo che la denuncia rientri nelle sue competenze esclusive, cosa che non ricorre nella fattispecie (v., ad esempio, sentenza [del Tribunale 24 gennaio 1995, causa T-5/93], Tremblay e a./Commissione, (...) [Racc. pag. II-185], punto 59). Ne consegue che il comportamento della Commissione a cui fanno riferimento le presenti domande di risarcimento non costituisce un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità.
73 Conseguentemente, occorre respingere le domande di risarcimento, senza che si debba accertare se gli argomenti della ricorrente relativi alla natura e all'entità del danno nonché al nesso di causalità tra il comportamento addebitato alla Commissione e tale danno siano sufficienti con riferimento alle condizioni di cui all'art. 19 dello Statuto della Corte e di cui all'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale».
24 Riguardo infine alle spese, il Tribunale ha affermato:
«75 Per quanto riguarda la causa T-189/95, si deve rilevare che il ricorso per carenza a cui la ricorrente ha rinunciato è stato presentato oltre i termini, avendo la ricorrente invitato la Commissione ad agire il 24 aprile 1995, mentre il suo ricorso è stato presentato solo il 9 ottobre 1995. Essendo gli altri capi di tale ricorso irricevibili, occorre condannare la ricorrente alle spese.
76 Nella causa T-39/96, il ricorso per carenza a cui la ricorrente ha rinunciato è divenuto senza oggetto a causa dell'adozione della decisione di rigetto da parte della Commissione, mentre gli altri capi della domanda della ricorrente sono irricevibili. Pertanto, sembra giustificato che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
77 Essendo la ricorrente rimasta soccombente nella causa T-123/96, occorre condannarla alle spese, come richiesto dalla Commissione».
L'impugnazione
25 Con il suo ricorso la SGA chiede alla Corte di annullare l'impugnata sentenza del Tribunale di primo grado e di condannare la Commissione alla totalità delle spese.
26 La Commissione chiede alla Corte di respingere in toto il ricorso e di condannare la SGA alle spese.
Giudizio della Corte
27 In forza dell'art. 119 del proprio regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione con ordinanza motivata senza aprire la fase orale.
28 A questo proposito occorre ricordare, in via preliminare, che dagli artt. 225 e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia risulta che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).
29 Quanto all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso precisa che l'atto d'impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto fatti valere.
30 Risulta da tali disposizioni che un atto d'impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, ordinanza 9 luglio 1998, causa C-317/97 P, Smanor e a./Commissione, Racc. pag. I-4269, punti 20 e 21, e sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).
31 E' alla luce di tali principi che occorre esaminare il ricorso della SGA.
32 Si può dividere tale impugnazione in sei distinti motivi che occorre valutare di seguito.
Sul primo motivo
33 Con il suo primo motivo, relativo alla violazione delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali, la SGA censura il Tribunale per non aver osservato i requisiti dell'equo processo, del rispetto dei diritti della difesa e dell'esigenza di garantire il contraddittorio, da un lato, scartando, dopo l'udienza e prima della pronuncia della sentenza, un documento prodotto dalla Commissione e discusso dinanzi al Tribunale (in prosieguo: il «documento controverso»), e, dall'altro, non sollevando d'ufficio il motivo relativo al termine irragionevole decorso per trattare la denuncia e chiudere il procedimento.
34 Riguardo alla prima parte di tale motivo, la SGA fa valere che, nell'affermare che il documento controverso era stato prodotto per errore e nell'eliminarlo dal fascicolo, il presidente della Prima Sezione del Tribunale si è a torto rifiutato di procedere ad un'analisi della sua natura, del suo contenuto e dell'opportunità della sua produzione.
35 A questo proposito occorre ricordare che dal punto 14 della sentenza impugnata, nonché dal fascicolo, emerge che il documento controverso è stato prodotto a seguito di una misura di organizzazione del procedimento, decisa dal Tribunale ai sensi dell'art. 64 del proprio regolamento di procedura, con la quale esso domandava alla Commissione di produrre le osservazioni della PSA sulla denuncia della SGA.
36 Risulta d'altra parte dal punto 24 della sentenza impugnata che, a seguito delle reazioni dei rappresentanti della Commissione in udienza, il Tribunale si era convinto del fatto che il documento controverso era stato prodotto per errore.
37 Trattandosi di un documento la cui produzione non era stata richiesta né dal Tribunale né da alcuna delle parti, quest'ultimo ne ha giustamente deciso il ritiro dal fascicolo e la restituzione alla Commissione. Esso avrebbe avuto d'altra parte il diritto di adottare la medesima decisione senza prima trasmettere copia del documento in questione alla SGA.
38 Risulta inoltre dai termini stessi dell'atto d'impugnazione, nonché da una lettera datata 8 febbraio 1999 indirizzata alla cancelleria del Tribunale dalla SGA e da quest'ultima prodotta in allegato alla sua impugnazione, che il documento controverso costituiva una «Prima valutazione» della denuncia della SGA, da cui non emergeva, a prima vista, la sua provenienza dai servizi della Commissione o dalla PSA, e che consisteva in un'analisi puntuale di ognuno degli elementi prodotti dalla SGA e delle osservazioni formulate dalla PSA su ciascuno di essi.
39 Date tali circostanze, e a prescindere dal fatto che, in linea di principio, le misure di organizzazione interne del Tribunale esulano dal sindacato della Corte (v., in tal senso, ordinanza 14 dicembre 1995, causa C-173/95 P, Hogan/Corte di giustizia, Racc. pag. I-4905, punto 15), occorre rilevare che, in ogni caso, il documento controverso non poteva impegnare la Commissione in quanto istituzione riguardo al seguito da dare alla denuncia della SGA e non era pertanto in grado di influenzare la decisione del Tribunale nel merito.
40 La prima parte del primo motivo deve quindi essere dichiarata manifestamente infondata.
41 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, la SGA fa valere che il motivo relativo al termine irragionevole del procedimento dinanzi alla Commissione, in quanto motivo relativo alla violazione di un diritto fondamentale, avrebbe dovuto essere sollevato d'ufficio dal Tribunale. Essa aggiunge che non solamente la durata del procedimento dinanzi alla Commissione, ossia due anni, era di per sé irragionevole, ma che la durata totale di cinque anni e mezzo, ivi compreso il procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale, deve essere considerata anch'essa eccessiva.
42 Con tale argomentazione la SGA rimprovera al Tribunale non solamente di non aver sollevato d'ufficio il motivo relativo alla durata eccessiva del procedimento dinanzi alla Commissione, bensì chiede alla Corte anche di annullare la sentenza del Tribunale in quanto il procedimento dinanzi ad esso ha oltrepassato un termine ragionevole.
43 Riguardo al primo aspetto di tale censura, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la decisione definitiva della Commissione con la quale viene respinta una denuncia presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 deve essere pronunciata in un termine ragionevole a decorrere dalla ricezione delle osservazioni del denunciante ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 (v., in tal senso, sentenza 18 marzo 1997, causa C-282/95, Guérin Automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punti 33-39).
44 Tuttavia, nell'ambito di un tale procedimento, un eventuale termine eccessivo nel trattamento di una denuncia non può, in linea di principio, incidere sul contenuto stesso della decisione finale adottata dalla Commissione. Infatti, tale termine non può, salvo situazioni eccezionali, modificare gli elementi sostanziali che, a seconda dei casi, determinano l'esistenza o meno di una violazione delle regole di concorrenza, o che giustificano la mancata istruzione da parte della Commissione.
45 Date tali condizioni, la decisione del Tribunale, di cui al punto 46 della sentenza impugnata, di non esaminare d'ufficio il motivo relativo al termine irragionevole del procedimento dinanzi alla Commissione è legittimamente fondata.
46 Riguardo alla durata del procedimento dinanzi al Tribunale, occorre ricordare che, come affermato dalla Corte nella sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I-8417, punto 49), in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento abbia influito sulla soluzione della controversia, tale motivo non può determinare l'annullamento della sentenza del Tribunale nella misura in cui esso si pronuncia sulla qualificazione giuridica degli elementi del fascicolo secondo le norme applicabili.
47 Orbene, nella fattispecie, non è emerso nessun indizio di tale natura dall'esame del fascicolo né d'altra parte è stato sollevato dalla SGA. Non è dunque necessario valutare il carattere ragionevole o meno della durata del procedimento dinanzi al Tribunale in funzione delle circostanze proprie della causa.
48 La seconda parte del primo motivo è quindi anch'essa infondata.
49 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in toto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
50 Con il suo secondo motivo la SGA rimprovera al Tribunale di aver commesso «un errore manifesto riguardo al valore probatorio degli elementi di prova prodotti dalla denunciante». A sostegno di tale motivo essa cita e commenta taluni passaggi del documento intitolato «Prima valutazione» prodotto dalla Commissione, ma eliminato dal fascicolo dal presidente della Prima Sezione del Tribunale, da cui risulterebbe che gli elementi forniti dalla SGA erano «sostanziali» e che la sua denuncia era «ben documentata», come riconosciuto dalla Commissione fin dal 1994.
51 E' tuttavia giocoforza rilevare che, basando tali affermazioni sul documento giustamente eliminato dal fascicolo da parte del Tribunale, la SGA omette di indicare in modo preciso gli elementi determinanti della sentenza impugnata nonché gli argomenti giuridici che sostengono in modo specifico tale motivo.
52 Per i motivi indicati sopra al punto 30, il secondo motivo deve pertanto essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
53 Con il suo terzo motivo la SGA rimprovera al Tribunale di aver commesso un «errore manifesto nella valutazione della mancanza di interesse comunitario e del potere discrezionale di rifiutare, con il pretesto di un ordine di priorità, di far cessare un grave comportamento illecito».
54 Essa sostiene che, ai sensi stessi degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuto art. 82 CE), la Commissione ha l'obbligo di vegliare sull'aplicazione delle regole di concorrenza, di modo che essa non potrebbe avvalersi della debolezza degli elementi prodotti nella denuncia per rifiutarsi di istruirla.Il Tribunale avrebbe pertanto a torto ritenuto che la Commissione poteva disinteressarsi delle violazioni commesse dalla PSA, preferendo occuparsi della pratica Wolkswagen, ed attribuire alla valutazione del nucleo centrale dei comportamenti incriminati il carattere di elemento secondario, condividendo così il punto di vista della Commissione di situarlo in Francia.
55 A sostegno di tale motivo la SGA fa valere, in primo luogo, che il potere discrezionale di cui dispone la Commissione per fissare un ordine di priorità nell'esame delle denunce ad essa presentate e per respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario non permette ad essa di lasciare che si perpetui «un pregiudizio particolarmente grave per la concorrenza», carattere che, come risulterebbe dal punto 54 della sentenza impugnata, essa stessa avrebbe riconosciuto nei comportamenti rimproverati nella fattispecie alla PSA.
56 La SGA sostiene, in secondo luogo, che nulla nel fascicolo permette di affermare che le denunce contro la Volkswagen fossero precedenti alle svariate denunce contro la PSA, tra cui quella della SGA.
57 Essa contesta, in terzo luogo, il fatto che il nucleo centrale dell'infrazione avesse potuto essere localizzato in modo limitativo in Francia, in quanto le pressioni sarebbero state esercitate sui concessionari stranieri di altri Stati membri.
58 Riferendosi alla sentenza 4 marzo 1999, causa C-119/97 P, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. I-1341), la SGA ha fatto valere, in quarto luogo, che la Commissione non poteva ignorare che gli effetti anticoncorrenziali dei comportamenti attribuiti alla PSA persistevano e che tale persistenza era tale da dare alla denuncia un interesse comunitario.
59 Occorre rilevare di primo acchito che, senza costituire una semplice riproduzione o ripetizione dei motivi e degli argomenti che la SGA aveva già presentato dinanzi al Tribunale, nessuna di queste diverse censure è indirizzata direttamente contro la sentenza impugnata.
60 Nella misura in cui, con tali censure, la SGA intende rimproverare al Tribunale di aver avallato gli errori assertivamente commessi dalla Commissione, occorre rilevare anzitutto che il punto 54 della sentenza impugnata non indica che la Commissione ed il Tribunale avrebbero riconosciuto il carattere particolarmente grave del pregiudizio arrecato alla concorrenza dai comportamenti censurati dalla PSA. Risulta infatti chiaramente da tale punto della sentenza impugnata che detti comportamenti avrebbero potuto essere qualificati come «pregiudizio particolarmente grave per la concorrenza» solo se fossero stati accertati, ciò che né la Commissione né il Tribunale hanno potuto fare.
61 Occorre poi ricordare che, per disattendere, ai punti 58-60 della sentenza impugnata, gli argomenti relativi al fatto che la Commissione ha preferito proseguire l'esame delle denunce che hanno portato alla propria decisione nella causa Volkswagen piuttosto che di quelle presentate contro la PSA, il Tribunale non si è in alcun modo basato sul fatto che le denunce contro la Volkswagen sarebbero state precedenti a quelle presentate contro la PSA. La censura relativa ad una eventuale anteriorità delle denunce contro la PSA, tra cui quella della SGA, in rapporto a quelle dirette contro la Volkswagen è pertanto irrilevante.
62 Lo stesso dicasi del fatto che la Commissione ed il Tribunale avrebbero trascurato il fatto che gli effetti anticoncorrenziali dei comportamenti incriminati persistevano e che tale persistenza era tale da conferire alla denuncia della SGA un interesse comunitario.
63 Certo, al punto 95 della sentenza Ufex e a./Commissione, citata, la Corte ha ritenuto che la Commissione non può basarsi unicamente sul fatto che siano cessate pratiche assertivamente contrarie al Trattato per decidere di archiviare per assenza di interesse comunitario una denuncia che segnala tali pratiche, senza aver verificato che non persistano effetti anticoncorrenziali e che, all'occorrenza, la gravità delle asserite violazioni della concorrenza o la persistenza dei loro effetti non siano tali da attribuire a tale denuncia un interesse comunitario.
64 Ora, a prescindere dal fatto che non è stata formulata dinanzi al Tribunale una censura basata sulla sentenza Ufex e a./Commissione, citata, occorre rilevare che, nelle loro rispettive decisioni, né la Commissione né il Tribunale si sono basati sul fatto che le pratiche assertivamente contrarie al Trattato erano cessate per respingere rispettivamente la denuncia della SGA e il ricorso di quest'ultima.
65 Infine, non può essere accolta neppure la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe attribuito alla localizzazione del nucleo centrale delle asserite infrazioni solo una importanza secondaria ed avrebbe trascurato il carattere transfrontaliero di esse.
66 Infatti, la SGA non è riuscita a dimostrare che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 61 e 62 della sentenza impugnata, che la circostanza che detto nucleo centrale si trovasse all'interno di un solo Stato membro ha costituito solo uno degli elementi presi in considerazione dalla Commissione nell'ambito della valutazione da essa svolta riguardo all'interesse comunitario a procedere all'esame della denuncia della SGA.
67 A tal proposito occorre rilevare che risulta dal punto 79 della citata sentenza Ufex e a./Commissione che, dato che la valutazione da parte della Commissione dell'interesse comunitario rappresentato da una denuncia varia in rapporto alle circostanze di ciascun caso di specie, non occorre né limitare il numero dei criteri di valutazione cui la Commissione può riferirsi né, reciprocamente, imporle il ricorso esclusivo a determinati criteri.
68 Il terzo motivo deve pertanto essere respinto in toto in quanto manifestamente infondato.
Sul quarto motivo
69 Con il suo quarto motivo la SGA sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nel non censurare la decisione della Commissione di non adottare i provvedimenti provvisori da essa richiesti. Tale motivo non ha ragione di essere accolto più degli altri già esaminati in precedenza.
70 E' giocoforza rilevare che, con tale motivo, la SGA non fa che riproporre tale quale un motivo già presentato dinanzi al Tribunale. Così facendo, essa non ha preso in alcun modo posizione sui motivi che, al punto 67 della sentenza impugnata, hanno portato il Tribunale a respingere il medesimo motivo sollevato contro il diniego della Commissione ad adottare provvedimenti provvisori.
71 Per i motivi indicati al punto 30 della presente ordinanza, il quarto motivo deve pertanto essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul quinto motivo
72 Con il quinto motivo la SGA fa valere che il Tribunale a torto ha disatteso le proprie domande di risarcimento per il solo fatto che le conclusioni relative all'annullamento erano state respinte e che la Commissione non era obbligata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, a prendere una decisione riguardo all'esistenza della violazione fatta valere. Inoltre, tale motivazione non sarebbe in alcun rapporto con il rigetto di una domanda di provvedimenti provvisori, la quale non richiede una previa decisione sull'esistenza della violazione.
73 Bisogna tuttavia rilevare che tale motivo non è fondato su alcuna argomentazione giuridica capace di dimostrare che il Tribunale ha violato il diritto comunitario respingendo le domande di risarcimento sulla base di dette considerazioni, le quali, tutto sommato, sono basate su una costante giurisprudenza, come emerge dal punto 72 della sentenza impugnata.
74 Non avendo la SGA fatto valere che il Tribunale avrebbe dichiarato a torto irricevibili le conclusioni relative all'annullamento delle decisioni implicite di diniego di adozione dei provvedimenti provvisori, presentate nelle cause T-189/95 e T-39/96, la giurisprudenza, secondo la quale conclusioni dirette al risarcimento di un danno devono essere respinte nella misura in cui presentano uno stretto legame con le conclusioni di annullamento che siano state anch'esse respinte, costituiva ugualmente un motivo sufficiente per giustificare il rigetto delle domande di risarcimento presentate sulla base di dette decisioni implicite.
75 Il quinto motivo non può quindi essere accolto.
Sul sesto motivo
76 Con il sesto motivo la SGA fa valere, da un lato, che il Tribunale a torto l'ha condannata alle spese nella causa T-189/95, dato che il mancato rispetto del termine di ricorso era stato determinato dal legittimo affidamento indotto dalla Commissione. Essa sostiene, dall'altro, di non poter essere neppure condannata alle spese nella causa T-123/96 né a sopportare le proprie spese nella causa T-39/96.
77 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'asserita illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ai sensi del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punto 66, e ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. pag. I-5635, punto 56).
78 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi presentati dalla SGA a sostegno del suo ricorso sono in parte manifestamente irricevibili ed in parte manifestamente infondati.
79 L'impugnazione della SGA deve, pertanto, essere respinta ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
80 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile, conformemente all'art. 118, al procedimento di impugnazione, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda e poiché la SGA è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La società Services pour le groupement d'acquisition (SGA) è condannata alle spese.
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