Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso per carenza - Termini - Decadenza - Possibilità di invocare il principio di tutela del legittimo affidamento - Presupposto
[Trattato CE, art. 175 (divenuto art. 232 CE)]
2. Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la presentazione del ricorso - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire - Lettera ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63
[Trattato CE, artt. 175 e 176 (divenuti artt. 232 CE e 233 CE); regolamento della Commissione n. 99/63/CEE, art. 6]
3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)
Massima
1. Per poter far valere il principio della tutela del legittimo affidamento e sfuggire così alla decadenza derivante dal superamento del termine, il ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall'amministrazione comunitaria o da un comportamento della detta amministrazione tale da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Tale non è il caso né di dichiarazioni pubbliche a carattere generale pronunciate da un membro della Commissione né di contatti reiterati tra l'interessato e la Commissione successivi a una diffida di quest'ultima.
Considerato che dalla formulazione molto generica di una lettera inviata dal membro della Commissione incaricato delle questioni per la concorrenza all'autore di una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 risulta che tale comunicazione non era affatto idonea a fornire all'interessato dichiarazioni precise o a far sorgere in capo ad esso una confusione ammissibile, le quali avrebbero suscitato aspettative fondate tali da generare un legittimo affidamento meritevole di tutela giurisdizionale, è a ragione che il Tribunale ha giudicato che quest'ultimo non può far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per porre rimedio alla scadenza dei termini di ricorso, i quali presentano un carattere di ordine pubblico, per cui non spetta alle parti fissarli a loro convenienza
( v. punti 50-52 )
2. Il mezzo d'impugnazione di cui all'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE) è basato sul principio che l'inerzia illegittima dell'istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 del Trattato (divenuto art. 233 CE), la detta declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. In un caso nel quale l'atto la cui omissione costituisce l'oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull'illegittimità dell'iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall'art. 176 del Trattato. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l'istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più statuire. Il fatto che questa presa di posizione della Commissione non dia soddisfazione alla ricorrente è, a questo proposito, indifferente, poiché l'art. 175 del Trattato contempla l'omissione di statuire o di prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che tale parte avrebbe desiderato o ritenuto necessario.
Al riguardo, per quanto attiene più in particolare al contesto di una denuncia per violazione delle regole di concorrenza, una lettera conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, indirizzata dalla Commissione all'autore di una denuncia presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, idonea a porre fine all'inerzia della Commissione e a rendere senza oggetto il ricorso per carenza presentato dall'autore della denuncia.
( v. punti 83-84 )
3. Nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'asserita illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, ai sensi del quale l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.
( v. punto 93 )
Parti
Nel procedimento C-44/00 P,
Société de distribution de mécaniques d'automobiles SA (Sodima), in liquidazione giudiziaria, con sede in Istres (Francia), rappresentata dall'avv. J.C. Fourgoux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. P. Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 13 dicembre 1999 nelle cause riunite T-190/95 e T-45/96, Sodima/Commissione (Racc. pag. II-3617),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco, consigliere giuridico principale, e dalla signora F. Siredey-Garnier, funzionario nazionale comandato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori V. Skouris, presidente di sezione, R. Schintgen (relatore) e dalla signora N. Colneric, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 febbraio 2000, la Société de distribution de mécaniques et d'automobiles SA (in prosieguo: la «Sodima») ha impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 13 dicembre 1999, cause riunite T-190/95 e T-45/96, Sodima/Commissione (Racc. pag. II-3617, in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso nella causa T-190/95, ha dichiarato che non occorreva più statuire sulla domanda di accertamento di carenza nella causa T-45/96, ha dichiarato, per il resto, irricevibile il suo ricorso in quest'ultima causa ed ha deciso di condannare la Sodima alle spese della causa T-190/95 nonché di far sopportare a ciascuna delle parti le proprie spese relative alla causa T-45/96.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I punti 1-17 della sentenza impugnata descrivono nel modo che segue i fatti all'origine della controversia ed il procedimento dinanzi al Tribunale.
3 La Sodima ha svolto, a partire dal 1984, l'attività di concessionaria di automobili della marca Peugeot. Il contratto di concessione è stato risolto dall'Automobiles Peugeot SA, società costruttrice dei veicoli delle marche Peugeot e Citroën (in prosieguo: la «PSA»), in una data non risultante dal fascicolo. Il 17 dicembre 1992 la Sodima ha presentato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti. Il 24 luglio 1996 essa è stata posta in liquidazione giudiziaria.
4 Dinanzi ai giudici francesi pende una causa tra la Sodima e la PSA, nell'ambito della quale la ricorrente chiede la condanna della PSA a sanare il suo passivo di FRF 14 milioni.
5 Il 1° luglio 1994 la Sodima ha presentato alla Commissione una denuncia contro la PSA ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). La Sodima faceva valere che il contratto di concessione da lei stipulato era incompatibile, tanto nella formulazione, quanto nell'esecuzione, con l'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE) e con il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123/85, relativo all' applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16). La Sodima chiedeva alla Commissione la revoca del beneficio dell'esenzione per categoria ai sensi degli artt. 10 del citato regolamento n. 123/85 e 8 del regolamento n. 17, nonché l'adozione di provvedimenti provvisori.
6 Il 5 agosto 1994 la Commissione ha comunicato alla PSA, affinché essa prendesse posizione, la denuncia della Sodima con la lista dei documenti giustificativi prodotti da quest'ultima. Il 26 ottobre 1994 la Commissione, avendo ricevuto numerose denunce analoghe, ha inviato alla PSA una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17.
7 Avendo la PSA richiesto la comunicazione della totalità dei documenti prodotti dalla Sodima, la Commissione ha domandato a quest'ultima se avesse obiezioni, attinenti al segreto commerciale, nei confronti di una comunicazione siffatta. La Sodima dava il suo consenso, opponendosi al tempo stesso alla comunicazione di tali documenti a terzi o alla loro utilizzazione in altri procedimenti seguiti dai servizi della Commissione.
8 Con lettere del 13 dicembre 1994 e del 16 gennaio 1995, poi con scritti in data 23 gennaio, 7 febbraio e 1° marzo 1995, la Sodima ha chiesto alla Commissione la trasmissione, rispettivamente, della richiesta di informazioni inviata alla PSA, nonché delle osservazioni della PSA sulla sua denuncia, senza ottenere tuttavia alcuna risposta.
9 Il 15 febbraio 1995 la PSA ha risposto alla richiesta di informazioni della Commissione, opponendosi nel contempo alla comunicazione delle sue risposte alla Sodima, in quanto si trattava di segreti commerciali. Il 27 febbraio 1995 la PSA ha inviato alla Commissione una presa di posizione circa la denuncia della Sodima.
10 Con lettera di diffida del 14 marzo 1995 la Sodima ha intimato alla Commissione, conformemente all'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), di prendere posizione al più presto in merito alla sua denuncia.
11 Il 12 ottobre 1995 la Sodima ha presentato il ricorso nella causa T-190/95, completato da una memoria integrativa del 17 maggio 1996. La Sodima ha concluso che il Tribunale volesse:
- dichiarare la carenza della Commissione, in quanto quest'ultima si sarebbe illegittimamente astenuta dal prendere posizione in seguito ad una denuncia della Sodima;
- annullare la decisione implicita di rifiuto, da parte della Commissione, di comunicare alla Sodima elementi della pratica;
- annullare la decisione implicita della Commissione di riunire la denuncia della Sodima a altre denunce;
- accertare la responsabilità extracontrattuale della Commissione condannandola al risarcimento del danno per un ammontare annuo di euro 200 000 a decorrere dal 14 marzo 1995;
- condannare la Commissione alle spese.
12 Con atto separato dell'8 dicembre 1995 la Commissione ha sollevato, ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, un'eccezione d'irricevibilità di tale ricorso, eccezione che è stata riunita al merito con ordinanza del Tribunale 30 gennaio 1997.
13 Con lettera di diffida del 4 gennaio 1996 la Sodima ha nuovamente intimato alla Commissione, conformemente all'art. 175 del Trattato, di inviare una comunicazione degli addebiti alla PSA.
14 Il 27 marzo 1996 la Sodima ha presentato il ricorso nella causa T-45/96, il cui oggetto era identico a quello del suo ricorso nella causa T-190/95.
15 Il 27 gennaio 1997 la Commissione ha inviato alla Sodima una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), con cui annunciava la sua intenzione di respingere la denuncia. In allegato a tale lettera la Commissione ha trasmesso alla Sodima le informazioni comunicate dalla PSA non coperte dal segreto commerciale. Il 13 marzo 1997 la Sodima ha risposto di non essere in grado di presentare validamente le sue osservazioni a causa della comunicazione parziale del fascicolo.
16 Con decisione 5 gennaio 1999 la Commissione ha respinto la denuncia della Sodima. Quest'ultima ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione (causa T-62/99).
17 Con ordinanza 21 gennaio 1999 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha deciso la riunione delle cause T-190/95 e T-45/96 ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
18 Con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 25 marzo 1999, la Sodima ha chiesto la riunione della causa T-62/99 alle cause T-190/95 e T-45/96, già riunite. Essa ha precisato che avrebbe rinunciato alla sua domanda di accertamento di carenza in caso di riunione di quest'ultima con la causa T-62/99. Avendo rilevato che le cause T-190/95 e T-45/96 erano mature per la decisione, il Tribunale ha deciso che non occorreva decidere la riunione richiesta.
La sentenza impugnata
19 Per quanto riguarda, in primo luogo, il ricorso della Sodima nella causa T-190/95, il Tribunale ha constatato, al punto 24 della sentenza impugnata, che la diffida inviata alla Commissione da parte della Sodima portava la data del 14 marzo 1995 e che, se è vero che la data in cui tale lettera è stata ricevuta dalla Commissione non risulta dal fascicolo, la Sodima non ha contestato il fatto che il termine di quattro mesi complessivi, previsto all'art. 175, secondo comma, del Trattato, era scaduto al momento della presentazione del suo ricorso.
20 Al punto 25 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che la Sodima non poteva far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per escludere l'applicazione dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, riferendosi ai contatti avuti con la Commissione successivamente alla diffida. Dopo aver ricordato che i termini di impugnazione sono di ordine pubblico e sono sottratti alla disponibilità sia delle parti che del giudice, il Tribunale ne ha dedotto che le dichiarazioni della Commissione contenute nella corrispondenza intercorsa con la Sodima o le prese di posizione pubbliche di questa istituzione non potevano incidere sulla ricevibilità del ricorso.
21 Il Tribunale ha aggiunto, al punto 26 della sentenza impugnata, che, comunque, le dichiarazioni fatte valere dalla Sodima nel caso di specie si riferivano al trattamento della denuncia progettato dalla Commissione ed alle attività di quest'ultima nel settore automobilistico in generale, ma non contenevano elementi atti a creare una confusione in merito al termine di ricorso previsto all'art. 175, secondo comma, del Trattato.
22 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 29 della sentenza impugnata, che la domanda di accertamento di carenza nella causa T-190/95 doveva essere dichiarata irricevibile.
23 Per quanto riguarda la domanda di annullamento in tale causa, il Tribunale ha rilevato, al punto 31 della sentenza impugnata, che costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica, ma che il mero silenzio di un'istituzione non può produrre simili effetti, a meno che tale conseguenza non sia espressamente prevista da una disposizione di diritto comunitario.
24 Come ricordato dal Tribunale al punto 32 della sentenza impugnata, il diritto comunitario prevede infatti, in taluni casi specifici, che il silenzio di un'istituzione ha il valore di decisione allorché tale istituzione sia stata invitata a prendere posizione ed essa non si sia espressa alla scadenza di un determinato termine. Tuttavia, in mancanza di tali disposizioni espresse, che fissano un termine alla scadenza del quale si ritiene adottata una decisione implicita e definiscono il contenuto di tale decisione, l'inerzia di un'istituzione non può essere equiparata ad una decisione, salvo voler mettere in discussione il sistema dei mezzi di tutela giurisdizionale istituito dal Trattato. Ora, prosegue il Tribunale al punto 33 della sentenza impugnata, i regolamenti nn. 17 e 99/63 non prevedono che il silenzio della Commissione, a seguito di una domanda di comunicazione di documenti, abbia il valore di decisione implicita di rigetto. Se la domanda rimane senza seguito, il denunciante ha solo la scelta, secondo il Tribunale, tra, da un lato, l'invio alla Commissione di una diffida ai sensi dell'art. 175 del Trattato e la proposizione, eventualmente, di un ricorso per carenza, e, dall'altro, far valere qualsiasi eventuale illegittimità che ne risulti nell'ambito di un ricorso per annullamento della decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento.
25 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 34 della sentenza impugnata, che l'astensione della Commissione dal fare seguito alla richiesta della ricorrente diretta ad ottenere la trasmissione di taluni documenti non poteva essere qualificata come decisione impugnabile.
26 Per quanto riguarda la pretesa decisione implicita di riunione dei fascicoli di denuncia, il Tribunale ha rilevato, al punto 36 della sentenza impugnata, che la Sodima non aveva provato che una tale decisione fosse stata adottata, né ha dimostrato in che modo una riunione dei fascicoli le abbia arrecato pregiudizio e che, in particolare, la censura secondo cui la Commissione avrebbe trasmesso ad altri denuncianti documenti prodotti dalla Sodima non è suffragata da alcun elemento del fascicolo.
27 Il Tribunale ne ha tratto la conclusione, al punto 37 della sentenza impugnata, che la domanda di annullamento nella causa T-190/95 era irricevibile.
28 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni in tale causa, il Tribunale ha giudicato come segue:
«41 Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte e dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa, al fine di consentire alla parte convenuta di predisporre le proprie difese e al Tribunale di decidere sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Per garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia occorre, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, per lo meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal testo dell'istanza stessa (v. ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T-56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-679, punto 20).
42 Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento del danno causato da un'istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente addebita all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subito nonché il carattere e l'entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punto 107).
43 Nel caso di specie, nelle sue memorie, la ricorrente contesta alla Commissione il fatto di aver preso in esame la sua denuncia in ritardo e sostiene che tale ritardo le ha causato un danno.
44 Ciononostante, per quanto attiene alla natura e all'entità di tale danno, nonché al nesso di causalità, la ricorrente si limita ad alludere, senza fare precisazioni, ad un'azione di risarcimento danni da essa intentata contro la PSA dinanzi ai giudici francesi. La ricorrente fa altresì riferimento, in tale contesto, al "sanamento del suo passivo", senza tuttavia precisare quale sia la base, nel diritto nazionale, su cui tale azione si fonda. Essa non indica concretamente neanche in quale stadio si trovi tale procedimento né quali siano i motivi difensivi dedotti dalla PSA. Certo, essa sostiene che il suo risarcimento ad opera del giudice nazionale è ritardato fino a che la Commissione non si sia pronunciata sulla sua denuncia, ma non fornisce alcuna indicazione concreta circa l'incidenza di un'eventuale decisione della Commissione sulla pronuncia che sarà emanata dal giudice nazionale. Essa menziona inoltre una domanda di sospensione del giudizio formulata dalla PSA, senza tuttavia aggiungere alcuna precisazione relativamente alla data o ai motivi di tale domanda, né al seguito che le è stato o che avrebbe potuto esserle riservato.
45 Il ricorso non consente pertanto di conoscere il carattere e l'entità del danno che la ricorrente ritiene di aver subito, né di identificare il nesso di causalità tra tale preteso danno e il controverso comportamento della Commissione. Esso non consente quindi né al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato, né alla Commissione di provvedere alla propria difesa.
46 Ne discende che i requisiti fissati dall'art. 19 dello Statuto della Corte e dall'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale non sono soddisfatti.
47 Di conseguenza, il ricorso per risarcimento danni è irricevibile».
29 Per quanto riguarda, poi, il ricorso della Sodima nella causa T-45/96, il Tribunale ha rilevato, al punto 48 della sentenza impugnata, che la domanda di accertamento di carenza in quella causa era divenuto senza oggetto, dato che, da un lato, la Commissione aveva inviato alla Sodima, il 27 gennaio 1997, una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, e, dall'altro, il 5 gennaio 1999 era stata adottata una decisione definitiva di rigetto della denuncia della Sodima. Il Tribunale ha giudicato, al punto 49 della sentenza impugnata, che, di conseguenza, non occorreva più statuire sulla detta domanda.
30 Il Tribunale ha constatato, al punto 50 della sentenza impugnata, che nelle cause T-45/96 e T-190/95 la Sodima aveva presentato domande identiche, riguardanti le stesse pretese decisioni ed il risarcimento dello stesso danno e che, a sostegno di tali domande, essa aveva fatto valere gli stessi motivi ed argomenti. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 51 della sentenza impugnata, che le domande di annullamento e di risarcimento danni nella causa T-45/96 erano irricevibili per le stesse ragioni considerate nell'esame della causa T-190/95.
31 Per quanto riguarda infine le spese, il Tribunale ha giudicato, al punto 52 della sentenza impugnata, che, essendo risultata soccombente nella causa T-190/95, la Sodima doveva essere condannata alla spese, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
32 Al punto 53 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato che, nella causa T-45/96, poteva decidere sulle spese in via equitativa, conformemente all'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, dato che non occorreva più statuire sul ricorso per carenza. Rilevando inoltre che la Sodima era risultata soccombente relativamente alle sue domande di annullamento e di risarcimento danni nella stessa causa, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, che ciascuna delle parti sopportasse le proprie spese.
L'impugnazione
33 Con la sua impugnazione la Sodima chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Commissione alla totalità delle spese.
34 La Commissione chiede alla Corte di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o, comunque, manifestamente infondato e di condannare la Sodima alle spese.
Valutazione della Corte
35 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata senza aprire la fase orale del procedimento.
36 In via preliminare occorre ricordare, al riguardo, che dagli artt. 225 CE e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 30).
37 Quanto all'art. 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, esso precisa che l'atto di impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto.
38 Dalle disposizioni citate supra risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti. Solo il Tribunale è pertanto competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto, e, dall'altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell'art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (v., in particolare, sentenza Parlamento/Bieber, citata, punto 31).
39 Dalle disposizione citate supra risulta altresì che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 34 e 35).
40 E' alla luce dei detti principi che occorre esaminare l'impugnazione della Sodima.
41 Si può suddividere tale impugnazione in sei motivi diversi, che devono essere valutati in ordine successivo.
Sul primo motivo
42 Con il suo primo motivo la Sodima contesta al Tribunale di aver commesso un «errore di valutazione di fatto e di diritto» dichiarando irricevibile la domanda di accertamento di carenza nella causa T-190/95.
43 Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non avrebbe debitamente preso in considerazione il principio della tutela del legittimo affidamento in sede di valutazione del carattere tardivo della presentazione del ricorso in carenza da parte della Sodima.
44 Ora, la lettera del 28 giugno 1995 inviata al rappresentante della Sodima dal membro della Commissione incaricato delle questioni per la concorrenza, secondo la quale la denuncia della Sodima aveva già dato luogo a «un'indagine approfondita» che doveva consentire alla Commissione di «adottare una decisione prossimamente», sarebbe stata tale da rassicurare la Sodima in merito all'avanzamento ed all'esito favorevole della sua pratica. Considerata l'autorità del suo firmatario, tale lettera sarebbe stata con tutta evidenza destinata a spingere la Sodima a non presentare immediatamente ricorsi in carenza in seguito alla sua lettera di diffida del 14 marzo 1995.
45 Le aspettative legittime che la Commissione avrebbe così fatto sorgere in capo alla Sodima sarebbero state suffragate da dichiarazioni e prese di posizione pubbliche reiterate da parte dello stesso membro della detta istituzione.
46 La Sodima avrebbe presentato il suo ricorso immediatamente dopo aver ricevuto copia di una lettera inviata il 12 settembre 1995 dalla Commissione alla PSA, dalla quale sarebbe risultato che la sua pratica non era avanzata. Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere considerato come presentato nei termini prescritti e, quindi, ricevibile.
47 Per decidere sul motivo in esame occorre anzitutto ricordare che, come risulta dai punti 36 e 38 della presente ordinanza, l'impugnazione può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione da parte del Tribunale di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi constatazione o valutazione dei fatti.
48 L'impugnazione, pertanto, è ricevibile solo nei limiti in cui contesta al Tribunale di avere statuito in violazione di regole di diritto delle quali doveva garantire il rispetto.
49 Ne consegue che il primo motivo della Sodima deve essere dichiarato manifestamente irricevibile in quanto fondato su un «errore di valutazione dei fatti» asseritamente commesso dal Tribunale.
50 Per il resto, si deve rilevare che, come risulta dalla giurisprudenza, per poter far valere il principio della tutela del legittimo affidamento e sfuggire così alla preclusione derivante dal superamento del termine, il ricorrente deve poter dimostrare aspettative fondate su precise dichiarazioni fornite dall'amministrazione comunitaria o da un comportamento tale da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede il quale dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Ora, tale non è il caso né di dichiarazioni pubbliche a carattere generale pronunciate da un membro della Commissione né di contatti reiterati tra l'interessato e la Commissione successivi ad una diffida di quest'ultima (v., in tal senso, sentenze 15 dicembre 1994, causa C-195/91, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619, punto 26, e 23 novembre 1995, causa C-285/93, Dominikanerinnen-Kloster Altenhohenau, Racc. pag. I-4069, punto 27).
51 E' pertanto a ragione che il Tribunale ha giudicato, ai punti 25 e 26 della sentenza impugnata, che, nel caso di specie, la Sodima non può far valere il principio della tutela del legittimo affidamento per porre rimedio alla scadenza dei termini di ricorso, i quali presentano un carattere di ordine pubblico, per cui non spetta alle parti fissarli a loro convenienza (v., segnatamente, sentenza 11 maggio 1989, causa 193/87, Maurissen e Union syndicale/Corte dei conti, Racc. pag. 1045, punto 39).
52 Infatti, come è stato giustamente fatto valere dalla Commissione, risulta in particolare dalla formulazione molto generica della lettera inviata il 28 giugno 1995 al rappresentante della Sodima dal membro della Commissione incaricato delle questioni per la concorrenza che tale comunicazione non era affatto idonea a fornire alla Sodima dichiarazioni precise o a far sorgere in capo ad essa una confusione ammissibile, le quali avrebbero suscitato aspettative fondate tali da generare un legittimo affidamento meritevole di tutela giurisdizionale.
53 Nel caso di specie ciò è confermato a maggior ragione in quanto la detta lettera non precisava affatto in quale senso si sarebbe risolta la decisione che la Commissione avrebbe adottato, di modo che la Sodima non poteva affatto pensare che la denuncia da essa presentata avrebbe ricevuto un seguito favorevole nei suoi confronti.
54 Alla luce di quanto precede, il primo motivo deve essere dichiarato in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
55 Con il suo secondo motivo la Sodima contesta al Tribunale di avere commesso un errore di valutazione e di aver violato le garanzie del procedimento dichiarando irricevibile la domanda di annullamento nel ricorso della causa T-190/95.
56 Questo motivo si articola in due parti.
57 A sostegno della prima parte di questo secondo motivo la Sodima fa valere che, non avendo annullato il rifiuto implicito della Commissione di comunicarle determinati elementi della pratica in seguito alla sua lettera di diffida del 14 marzo 1995, il Tribunale ha leso i diritti della difesa e il suo diritto ad un processo equo. Considerato che tale rifiuto della Commissione avrebbe rappresentato una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d'ufficio tale censura.
58 Al riguardo occorre ricordare che l'oggetto di questa parte della domanda della Sodima dinanzi al Tribunale consisteva nell'annullamento di una pretesa decisione implicita di rifiuto della Commissione di comunicarle taluni documenti della pratica in seguito alla sua lettera di diffida del 14 marzo 1995.
59 Prima di decidere sul merito di tale domanda il Tribunale ha esaminato in via preliminare se la «decisione» adottata poteva essere qualificata, nel caso di specie, come atto idoneo a formare l'oggetto di un ricorso di annullamento. Il Tribunale è giustamente giunto alla conclusione che non era così nel caso di specie, per i motivi elencati ai punti 31-33 della sentenza impugnata e già esposti ai punti 23 e 24 della presente ordinanza. Di conseguenza, il Tribunale ha logicamente dichiarato irricevibile la detta domanda di annullamento della Sodima, senza doversi pronunciare sull'asserita illegittimità della pretesa decisione della Commissione.
60 Ora, gli argomenti fatti valere al riguardo dalla Sodima nell'ambito della prima parte del secondo motivo della sua impugnazione non hanno per oggetto né per effetto quello di inficiare tale conclusione del Tribunale. Infatti, essi riguardano esclusivamente il merito della causa e non rimettono affatto in discussione le constatazioni di cui ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, secondo i quali, in una situazione come quella del caso di specie, da un lato, l'inerzia della Commissione non può essere qualificata come una decisione impugnabile, e, dall'altro, il problema dell'eventuale illegittimità del comportamento di tale istituzione può essere risolto solo nell'ambito di un ricorso diretto all'annullamento della decisione finale con cui la Commissione decide in merito alla denuncia della ricorrente.
61 Pertanto, questo motivo, esaminato nella sua prima parte, è inconferente e, quindi, manifestamente infondato.
62 A sostegno della seconda parte del suo secondo motivo la Sodima fa valere in primo luogo che, considerando che nel caso di specie non sono state riunite le pratiche relative alle denunce e che non è stato provato che i documenti prodotti dalla Sodima erano stati comunicati ad altri denuncianti, il Tribunale non ha rispettato la condizione di confidenzialità, espressamente imposta dal rappresentante della Sodima nella lettera inviata alla Commissione l'8 dicembre 1994, con la quale essa si opponeva a che i documenti comunicati alla PSA potessero essere trasmessi a terzi o utilizzati in altri procedimenti seguiti dai servizi della Commissione.
63 La lettera del 12 settembre 1995 della Commissione alla PSA, che farebbe riferimento a quattro distinte pratiche di denunce contro quest'ultima, dimostrerebbe la volontà dei servizi della Commissione di procedere ad un «sistema di vasi comunicanti» tra la pratica della Sodima ed altre pratiche e confermerebbe che le pratiche sono state di fatto riunite, in violazione del principio di confidenzialità.
64 In secondo luogo, a torto il Tribunale avrebbe giudicato che la detta riunione non arrecava pregiudizio alla Sodima, dato che essa comprometterebbe la possibilità, per il concessionario, di provare a trovare una soluzione negoziale alla sua controversia con la PSA.
65 Per statuire sulla seconda parte del secondo motivo della Sodima occorre rilevare che, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che la censura della Sodima, secondo cui i documenti prodotti da quest'ultima sarebbero stati comunicati dalla Commissione ad altri denuncianti, non era suffragata da alcun elemento del fascicolo e che la Sodima non ha provato che i servizi della Commissione avevano adottato una decisione implicita di riunione delle pratiche.
66 Ora, è giocoforza constatare che si tratta, nel caso di specie, di una valutazione sovrana dei fatti operata dal Tribunale.
67 Pertanto, nei limiti in cui la seconda parte del secondo motivo della Sodima è diretta contro tale constatazione dei fatti, essa deve essere dichiarata manifestamente irricevibile.
68 Lo stesso dicasi per la censura attinente al fatto che la pretesa riunione delle pratiche inciderebbe sulla situazione della Sodima, in quanto essa comprometterebbe le sue possibilità di trovare un accordo con la PSA, dato che tale argomento presuppone, comunque, l'esistenza di una decisione di riunione della pratica della Sodima con altre pratiche.
69 Il secondo motivo della Sodima, esaminato nella sua seconda parte, è così manifestamente irricevibile.
70 Tale motivo deve quindi essere respinto nel suo insieme.
Sul terzo motivo
71 Con il suo terzo motivo la Sodima sostiene che il Tribunale ha commesso un «errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto», avendo considerato che la domanda di risarcimento danni nel ricorso della causa T-190/95 era irricevibile.
72 In tale contesto la Sodima oppone alla Commissione di aver trattato la sua denuncia in modo dilatorio, nonostante il fatto che il membro della Commissione incaricato delle questioni per la concorrenza avesse riconosciuto nella sua lettera del 28 giugno 1995 l'interesse comunitario ad un trattamento celere della pratica. Il rifiuto di comunicare alla Sodima tutti gli elementi della pratica rappresenterebbe la prova di un difetto di trasparenza nella gestione della pratica da parte della Commissione e la carenza di quest'ultima arrecherebbe un pregiudizio alla Sodima in quanto ritarderebbe il procedimento intrapreso dinanzi ai giudici francesi contro la PSA per sanare il suo passivo di FRF 14 milioni. Tale pregiudizio potrebbe essere quantificato nell'importo degli interessi prodotti dalla somma di FRF 14 milioni al tasso del 10%, vale a dire euro 200 000 per anno a decorrere dalla lettera di diffida.
73 Per le stesse ragioni esposte ai punti 36, 38 e 47-49 della presente ordinanza, il terzo motivo della Sodima deve essere dichiarato manifestamente irricevibile in quanto fondato su un errore manifesto di valutazione dei fatti che il Tribunale avrebbe commesso nella sentenza impugnata.
74 Poiché tale motivo è fondato su un preteso «errore manifesto di valutazione del diritto», è giocoforza constatare che la Sodima non sviluppa la minima argomentazione per dimostrare specificamente che la sentenza impugnata, dichiarando irricevibile la sua domanda di risarcimento danni nella causa T-190/95, ha violato il diritto comunitario. La Sodima si limita infatti a riprodurre quasi testualmente, ai punti 74-79 della sua impugnazione, i punti 29-34 del ricorso presentato dinanzi al Tribunale.
75 Al riguardo occorre sottolineare in particolare che gli argomenti fatti valere dalla Sodima nell'ambito del motivo in esame sono diretti a dimostrare che il comportamento della Commissione le ha arrecato un pregiudizio tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.
76 Tali argomenti riguardano quindi esclusivamente il merito della causa, sebbene la sentenza del Tribunale abbia constatato l'irricevibilità della domanda di risarcimento danni della Sodima.
77 Pertanto, questa parte del motivo dell'impugnazione rappresenta in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame della domanda presentata in primo grado.
78 Ora, come risulta già dai punti 38 e 39 della presente ordinanza, la Corte è competente soltanto a sindacare se il Tribunale abbia statuito in violazione di una norma di diritto, ad esclusione di qualsiasi nuovo esame del merito della causa.
79 Emerge da quanto precede che il terzo motivo dell'impugnazione è manifestamente irricevibile nel suo insieme.
Sul quarto motivo
80 Con il suo quarto motivo la Sodima oppone al Tribunale il fatto di aver commesso un «errore di valutazione dei fatti e del diritto», essendosi limitato a constatare che la domanda per carenza nella causa T-45/96 era divenuta senza oggetto a causa, in particolare, della decisione definitiva della Commissione del 5 gennaio 1999, che respingeva la sua denuncia.
81 Anche se il Tribunale era in diritto di giudicare che la carenza era cessata in quel momento, esso avrebbe ciononostante dovuto constatare la carenza della Commissione per il periodo precedente la data di adozione della decisione definitiva, a pena di incoraggiare un'inerzia illegittima dell'istituzione interessata. Inoltre, la constatazione di una carenza avrebbe provato l'esistenza di un illecito all'origine di un pregiudizio che fa sorgere il diritto al risarcimento.
82 Per ragioni identiche a quelle già esposte ai punti 36, 38, 47-49 e 73 della presente ordinanza, tale motivo della Sodima deve essere dichiarato manifestamente irricevibile nella parte in cui esso ha per oggetto di contestare al Tribunale un errore di valutazione dei fatti.
83 Nei limiti in cui questo motivo è fondato su un «errore di valutazione del diritto» asseritamente commesso dal Tribunale, si deve ricordare che, secondo giurisprudenza costante, il mezzo d'impugnazione di cui all'art. 175 del Trattato è basato sul principio che l'inerzia illegittima dell'istituzione di cui trattasi consente di adire la Corte affinché questa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato qualora l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE), la detta declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria medesima. In un caso nel quale l'atto la cui omissione costituisce l'oggetto della controversia è stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria della Corte sull'illegittimità dell'iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall'art. 176 del Trattato. Ne consegue che in tal caso, esattamente come quando l'istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso viene meno, con la conseguenza che non occorre più statuire. Il fatto che questa presa di posizione della Commissione non dia soddisfazione alla ricorrente è, a questo proposito, indifferente, poiché l'art. 175 del Trattato contempla l'omissione di statuire o di prendere posizione, non già l'adozione di un atto diverso da quello che tale parte avrebbe desiderato o ritenuto necessario (v., segnatamente, sentenze 12 luglio 1988, causa 377/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 4017, punti 9 e 10, e causa 383/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 4051, punti 9 e 10, e 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Buckl e a./Commissione, Racc. pag. I-6061, punti 14-17).
84 Per quanto riguarda più in particolare una situazione come quella del caso di specie, risulta altresì da una giurisprudenza costante della Corte che una lettera conforme ai requisiti stabiliti dall'art. 6 del regolamento n. 99/63, indirizzata dalla Commissione all'autore di una denuncia presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, costituisce una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, idonea a porre fine all'inerzia della Commissione e a rendere senza oggetto il ricorso per carenza presentato dalla Sodima (v., segnatamente, sentenze 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 21, e 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. I-1503, punti 30 e 31).
85 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto giudicando che la domanda per carenza nella causa T-45/96 era divenuta senza oggetto dato che, da un lato, la Commissione aveva inviato alla Sodima, il 27 gennaio 1997, una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63 e che, dall'altro, tale istituzione aveva adottato, il 5 gennaio 1999, una decisione definitiva che respingeva la denuncia della Sodima.
86 Occorre quindi dichiarare il quarto motivo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul quinto motivo
87 Con il suo quinto motivo la Sodima sostiene che a torto il Tribunale ha dichiarato irricevibili le sue domande di annullamento e di risarcimento danni nella causa T-45/96.
88 Considerato che il Tribunale si sarebbe limitato a motivare la sua decisione su tali punti con un semplice riferimento alle ragioni esposte in sede di esame delle domande di annullamento e di risarcimento danni nella causa T-190/95, la Sodima rinvia ai motivi e argomenti da essa fatti valere a tal riguardo nell'ambito della presente impugnazione.
89 E' sufficiente rilevare al riguardo che, limitandosi a rinviare alle censure fatte valere nei confronti della declaratoria, contenuta della sentenza impugnata, di irricevibilità delle sue domande di annullamento e di risarcimento danni nella causa T-190/95, la Sodima riporta gli stessi argomenti esposti a sostegno del secondo e del terzo motivo della presente impugnazione (v. i punti 55-57, 62-64, nonché 71 e 72 della presente ordinanza).
90 Di conseguenza, il quinto motivo fatto valere dalla Sodima non può che essere respinto per ragioni identiche a quelle che hanno condotto la Corte a respingere il secondo e il terzo motivo della Sodima a sostegno dell'impugnazione (v. i punti 58-61, 65-70 e 73-79 della presente ordinanza).
Sul sesto motivo
91 Con il suo sesto motivo la Sodima si limita a rilevare che il Tribunale non ha condannato la Commissione alle spese a causa di un «errore di valutazione dei fatti e del diritto».
92 Al riguardo si deve, da un lato, constatare che tale motivo è manifestamente irricevibile nella parte in cui attiene ad un errore di valutazione dei fatti asseritamente commesso dal Tribunale (v. punti 36, 38, 47-49, 73 e 82 della presente ordinanza).
93 Dall'altro, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi invocati in un ricorso vengano respinti, il motivo avente ad oggetto l'illegittimità della decisione del Tribunale sulle spese va dichiarato irricevibile in applicazione dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ai sensi del quale l'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (v. sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punto 66, e ordinanza 16 ottobre 1997, causa C-140/96 P, Dimitriadis/Corte dei conti, Racc. pag. I-5635, punto 56).
94 Pertanto, il sesto motivo della Sodima deve essere dichiarato irricevibile nel suo insieme.
95 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che i motivi presentati dalla Sodima a sostegno della sua impugnazione sono in parte manifestamente irricevibili e in parte manifestamente infondati.
96 L'impugnazione della Sodima deve quindi essere respinta ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
97 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Sodima è rimasta soccombente e poiché la Commissione ha concluso per la sua condanna alle spese, la Sodima va condannata alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Société de distribution de mécaniques d'automobiles SA (Sodima) è condannata alle spese del presente procedimento.
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