Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova - Decisione della Commissione che dispone il recupero di un aiuto di Stato - Pregiudizio ai diritti dei beneficiari
(Art. 242 CE)
2. Procedimento sommario - Presupposti di ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Domanda - Requisiti formali - Esposizione dei motivi che giustificano, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti
(Regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
1. Per quanto concerne l'urgenza di una domanda di sospensione dell'esecuzione, spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza. Anche se per stabilire la sussistenza di siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che richiede il provvedimento resta tenuta a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile. Tale presupposto non è soddisfatto qualora la detta parte si limiti a svolgere considerazioni generali, senza addurre alcun elemento concreto a sostegno delle sue asserzioni.
E' insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di aiuti di Stato di cui essa constati l'incompatibilità con il mercato comune e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari dei detti aiuti, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.
( v. punti 14-16, 21 )
2. Non soddisfa i requisiti di cui all'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, ai sensi del quale una domanda di sospensione dell'esecuzione deve precisare in particolare gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie la concessione della sospensione richiesta, la domanda di un richiedente che si limiti a richiamarsi al proprio ricorso di annullamento in via principale e ad affermare che tale ricorso probabilmente verrà accolto. Il mero riferimento al ricorso di annullamento non può ovviare alla mancanza di qualsiasi esplicitazione dei motivi dello stesso che dimostrino il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione.
( v. punti 25-27 )
Parti
Nel procedimento C-278/00 R,
Repubblica ellenica, rappresentata dal signor I. Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora C. Tsiavou, mandataria ad litem presso la stessa Avvocatura, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
richiedente,
contro
Commissione delle comunità europee, rappresentata dai signori J. Flett e D. Triantafyllou, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione, in via principale, della decisione della Commissione 1° marzo 2000, C(2000) 686 def., relativa ai regimi di aiuti attuati dalla Repubblica ellenica per il ripianamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e nel 1994, ivi compresi gli aiuti per la riorganizzazione della cooperativa lattiera AGNO, o, in subordine, dell'art. 2 della medesima decisione,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 2000, la Repubblica ellenica ha proposto, ai sensi dell'art. 230 CE, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione della Commissione 1° marzo 2000, C(2000) 686 def., relativa ai regimi di aiuti attuati dalla Repubblica ellenica per il ripianamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e nel 1994, ivi compresi gli aiuti per la riorganizzazione della cooperativa lattiera AGNO (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
2 Con atto separato depositato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la Repubblica ellenica ha presentato, ai sensi dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione, in via principale, della decisione impugnata o, in subordine, dell'art. 2 della medesima decisione.
3 Il 10 agosto 2000 la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori.
4 Viste le osservazioni scritte delle parti, non occorre che esse svolgano osservazioni orali.
5 L'art. 1, n. 2, della decisione impugnata stabilisce l'incompatibilità con il mercato comune di quattro categorie di aiuti, di diversa natura e previste da varie disposizioni legislative, aiuti concessi a cooperative agricole greche ed in particolare alla cooperativa lattiera AGNO (in prosieguo: l'«AGNO»). Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della medesima decisione, le autorità elleniche devono adottare tutte le misure necessarie per recuperare presso i loro beneficiari gli aiuti illegittimi menzionati nell'art. 1, n. 2, entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata.
6 La domanda di sospensione dell'esecuzione presentata dalla Repubblica ellenica contiene, da un lato, un richiamo al dispositivo della decisione impugnata e, dall'altro, un riferimento al ricorso di annullamento, con l'indicazione che da quest'ultimo emerge chiaramente l'oggetto della causa, che è costituito dal rimborso, con gli interessi, di aiuti che, secondo la Commissione, sono stati attribuiti illegittimamente.
7 A tali indicazioni segue un'esposizione, in tre punti, dei motivi di fatto e di diritto che giustificherebbero l'urgenza della domanda di sospensione.
8 Innanzi tutto, si sostiene che un'eventuale esecuzione della decisione impugnata interesserebbe centinaia di cooperative con migliaia di membri e comporterebbe disordini sociali ed economici gravissimi, che metterebbero in pericolo la coesione sociale e la ristrutturazione realizzata nel settore agricolo. La Repubblica ellenica afferma altresì che l'immediata applicazione della suddetta decisione provocherebbe lo spopolamento di regioni montane e sfavorite, disintegrerebbe il tessuto sociale e distruggerebbe le cooperative agricole. Inoltre, la riscossione delle somme da recuperare, per un importo di 260 miliardi di GRD, maggiorato degli interessi, condurrebbe inevitabilmente ad un'esecuzione forzata, nonché al pignoramento e alla vendita all'asta dei beni non solo delle cooperative e dell'AGNO, ma anche, vista la loro responsabilità personale, dei membri di dette cooperative, i quali rischierebbero di perdere l'intero loro patrimonio mobiliare ed immobiliare.
9 Inoltre, la sospensione dell'esecuzione dovrebbe essere concessa in ragione della violazione dei principi generali di diritto e del pregiudizio ai diritti dei terzi che l'immediata esecuzione della decisione impugnata comporterebbe.
10 Infine, il recupero degli aiuti sarebbe in ogni caso impossibile, poiché, in forza del diritto nazionale, qualsiasi somma pagata abusivamente, illegittimamente o indebitamente è oggetto di prescrizione se non viene richiesta entro cinque anni.
11 La Repubblica ellenica fa inoltre valere che, se si comparano fra loro gli interessi in gioco nella presente causa, risulta auspicabile accordare la sospensione richiesta in quanto essa non produce alcuna conseguenza negativa. Infatti, ammesso che vi sia stata, l'incidenza del ripianamento dei debiti di cui alla decisione impugnata avrebbe cessato di produrre effetti sul mercato e il mantenimento di tale situazione sino alla pronuncia della sentenza nel merito non aggraverebbe lo squilibrio del mercato, né accrescerebbe la portata dell'asserito vantaggio concorrenziale accordato.
12 Conformemente all'art. 242 CE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato nelle cause delle quali è investita.
13 L'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande fondate sull'art. 242 CE precisino l'oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie la concessione della sospensione richiesta.
14 Per quanto concerne l'urgenza della domanda, spetta alla parte che deduce un danno grave e irreparabile dimostrarne l'esistenza (ordinanza 25 luglio 2000, causa C-377/98 R, Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-0000, punto 50).
15 Anche se per stabilire la sussistenza di siffatto danno non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di un danno grave e irreparabile [ordinanze 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67, e Paesi Bassi/Parlamento e Consiglio, già citata, punto 51].
16 Nel caso di specie va constatato che, per dimostrare l'urgenza della sua domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, la richiedente si è limitata a svolgere considerazioni generali, come riportate nei punti 8-10 della presente ordinanza, senza addurre alcun elemento concreto a sostegno delle sue asserzioni.
17 Infatti, per quanto riguarda innanzi tutto le conseguenze che l'esecuzione della decisione impugnata comporterebbe per le cooperative interessate e i loro membri, nonché per l'AGNO, la domanda non contiene la benché minima informazione relativa alla situazione finanziaria di dette cooperative ed agli importi, anche approssimativi, che ciascuna di esse sarebbe tenuta a rimborsare, e nemmeno sulla durata e sulle altre modalità delle procedure che le autorità nazionali dovrebbero seguire per ripetere le somme considerate.
18 Del pari, non viene fornita alcuna indicazione per quanto concerne l'eventualità dei gravi avvenimenti, che si ritiene siano pregiudizievoli per la coesione sociale dello Stato membro interessato, cui la domanda di sospensione fa riferimento nel caso di applicazione immediata della decisione impugnata.
19 La concessione della sospensione richiesta in siffatte circostanze equivarrebbe quindi, di fatto, ad attribuire natura sospensiva al ricorso di annullamento della decisione impugnata, in quanto ogni decisione della Commissione che imponga il recupero di un aiuto di Stato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune è, per il suo stesso oggetto, tale da creare difficoltà per il beneficiario dell'aiuto.
20 Inoltre, il governo ellenico sostiene che l'esecuzione della decisione impugnata pregiudicherebbe i diritti di terzi, vale a dire la Banca agricola di Grecia, l'AGNO e le cooperative agricole.
21 Al riguardo va nuovamente rilevato che un pregiudizio ai diritti dei soggetti considerati come i beneficiari di aiuti statali incompatibili con il mercato comune è insito in qualsiasi decisione della Commissione che imponga il recupero di siffatti aiuti e non può essere considerato costituire di per sé un danno grave e irreparabile, indipendentemente da una valutazione in concreto della gravità e dell'irreparabilità dello specifico pregiudizio asserito in ciascun caso considerato.
22 Peraltro, per quanto riguarda più in particolare la Banca agricola di Grecia, dalla decisione impugnata risulta che, secondo la Commissione, lo Stato può esercitare un'influenza determinante sulla sua direzione e che l'utilizzo delle risorse di detta banca può essere equiparato ad una misura adottata dallo Stato ellenico. Dal momento che la domanda di sospensione non rimette in discussione tale valutazione, la situazione specifica della Banca agricola di Grecia in qualità di terzo non può quindi essere presa in considerazione. Del resto, la richiedente non spiega la ragione per cui l'esecuzione della decisione impugnata potrebbe arrecare un danno grave e irreparabile all'impresa che è considerata dalla suddetta decisione come l'erogatrice degli aiuti da recuperare.
23 Infine, un danno grave e irreparabile non può neanche dedursi dalle considerazioni del governo ellenico in merito all'impossibilità di recupero degli aiuti, che deriverebbe dalle disposizioni del diritto nazionale, e ciò fatta salva la compatibilità di tali disposizioni con gli obblighi che incombono agli Stati membri in materia per effetto del diritto comunitario.
24 Dal momento che la richiedente non ha così suffragato in alcun modo le sue affermazioni quanto al danno grave e irreparabile che deriverebbe dall'esecuzione della decisione impugnata, l'urgenza della domanda di sospensione di quest'ultima non è sufficientemente dimostrata.
25 Si deve d'altronde constatare che tale domanda non soddisfa nemmeno i requisiti di cui all'art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la domanda deve precisare in particolare gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie la concessione della sospensione richiesta.
26 La richiedente si limita infatti a richiamarsi al proprio ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata e ad affermare che tale ricorso probabilmente verrà accolto.
27 Ora, il mero riferimento al ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata non può ovviare alla mancanza di qualsiasi esplicitazione dei motivi del ricorso di annullamento che dimostrino il fumus boni iuris della domanda di sospensione dell'esecuzione (v., in tal senso, ordinanza 10 giugno 1998, causa 152/88 R, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. 2931, punto 12).
28 Da quanto precede risulta che la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimento provvisorio è respinta.
2) Le spese sono riservate.
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