Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi sottoposti al Tribunale - Esclusione salvo in caso di snaturamento
(Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)
2. CECA - Aiuti alla siderurgia - Nozione - Criterio dell'investitore privato - Prospettiva di redditività
[Trattato CECA, art. 4, lett. c); decisione generale n. 3855/91/CECA, art. 1, n. 2]
3. CECA - Aiuti alla siderurgia - Decisione della Commissione che implica una valutazione economica complessa - Sindacato giurisdizionale - Limiti
[Trattato CECA, artt. 4, lett. c), e 33]
4. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Semplice ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Irricevibilità - Rigetto
[Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 49; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, primo comma, lett. c)]
5. CECA - Aiuti alla siderurgia - Recupero di un aiuto illegittimo - Ripristino della situazione precedente
[Trattato CECA, art. 4, lett. c)]
Massima
1. Il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti risulti un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento di questi elementi.
( v. punto 34 )
2. Per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle autorità pubbliche nel capitale di un'impresa possa costituire aiuto di Stato occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità. Anche se il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere equiparato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, esso deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine.
( v. punto 42 )
3. L'analisi effettuata dalla Commissione per stabilire se una determinata misura possa essere qualificata aiuto di Stato, perché lo Stato non ha agito come un normale operatore economico, implica una valutazione economica complessa. Nell'adottare un atto che comporti simili valutazioni, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale su tale atto deve limitarsi, come risulta dall'art. 33 del Trattato CECA, alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione.
( v. punto 43 )
4. Un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in cui la ricorrente si limita a ripetere le stesse affermazioni esposte in primo grado costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, sfugge alla competenza di quest'ultima.
( v. punto 54 )
5. Per quanto riguarda il regime degli aiuti previsto dal Trattato CE, la soppressione di un aiuto di Stato illegittimamente concesso mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e l'obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente. Ne risulta che non è necessaria una competenza esplicita della Commissione per l'esazione del rimborso. Sotto questo profilo non è necessario valutare diversamente gli aiuti soggetti alla disciplina del Trattato CECA.
Da un lato, il regime degli aiuti istituito dal Trattato CECA non è meno rigoroso di quello del Trattato CE. Al contrario, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA istituisce un regime nettamente più severo di quello del Trattato CE, poiché autorizza la Commissione a vietare direttamente tutti gli aiuti di Stato, senza bisogno di verificare se distorcano o minaccino di distorcere la concorrenza ovvero se rappresentino eccezioni alla regola del divieto.
D'altro lato, qualora uno Stato membro non si conformi alla decisione della Commissione di chiedere il rimborso di un aiuto illegittimo, la Commissione, nella disciplina del Trattato CECA così come nella disciplina del Trattato CE, deve ricorrere al procedimento per inadempimento. Solo in una fase successiva di tale procedimento, cioè quando si tratta di infliggere sanzioni per l'inosservanza degli obblighi, l'art. 88, terzo comma, del Trattato CECA prevede, contrariamente al procedimento per inadempimento previsto dal Trattato CE, l'intervento del Consiglio.
( v. punti 65-68 )
Parti
Nel procedimento C-323/00 P,
DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH, rappresentata dagli avv.ti U. Theune e M. Luther, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione ampliata) il 29 giugno 2000 nella causa T-234/95, DSG/Commissione (Racc. pag. II-2603),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dal prof. M. Hilf, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
sostenuta da
Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti W. Kirchhoff e M. Schütte, Rechtsanwälte,
e
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, M. Wathelet, C.W.A. Timmermans e a. Rosas, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 1° settembre 2000, la DSG Dradenauer Stahlgesellschaft mbH (in prosieguo: la «DSG») ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 29 giugno 2000, causa T-234/95, DSG/Commissione (Racc. pag. II-2603; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 31 ottobre 1995, 96/236/CECA, relativa ad un aiuto di Stato concesso dalla città di Amburgo a favore dell'impresa siderurgica CECA Hamburger Stahlwerke GmbH di Amburgo (GU 1996, L 78, pag. 31; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
2 I fatti, come risultano dai punti 8-22 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue:
3 Dal 1974 al 1983, la Hamburgische Landesbank Girozentrale (in prosieguo: la «HLB»), che è un istituto bancario di diritto pubblico posseduto al 100% dalla città di Amburgo, ha detenuto fiduciariamente il 49% delle quote del capitale della società Hamburger Stahlwerke GmbH (in prosieguo: l'«ex HSW»), come garanzia a fronte di crediti che le erano stati concessi senza una garanzia o un'analoga assicurazione di copertura da parte della città di Amburgo. Nel 1983 si è aperta la procedura fallimentare di tale società. A quell'epoca, i crediti esigibili della città di Amburgo e della HLB nei confronti dell'ex HSW ammontavano a DEM 181 milioni, di cui 129 milioni garantiti dalla città di Amburgo e 52 milioni per i quali la HLB si assumeva da sola il rischio finanziario.
4 Per proseguire le attività, al fine di recuperare, secondo il governo tedesco, una parte dei loro crediti esigibili, la città di Amburgo e la HLB hanno deciso di contribuire finanziariamente alla creazione di una società che riprendesse le attività. Così, nel 1984, in occasione della creazione della nuova società Hamburger Stahlwerke GmbH (in prosieguo: la «HSW»), sono stati prestati DEM 20 milioni, pari alla quasi totalità del suo capitale sociale, ai proprietari della HSW dalla HLB, a disposizione della quale erano stati messi dalla città di Amburgo. Si era stabilito che la restituzione di tale prestito e dei relativi interessi avrebbe dovuto essere effettuata solo nel caso in cui la HSW avesse realizzato degli utili, che i proprietari della HSW avrebbero trasferito alla HLB il proprio diritto alla partecipazione agli utili della HSW in proporzione equivalente al valore della quota del prestito in rapporto al capitale sociale della HSW, e che le decisioni relative alla gestione o al consiglio d'amministrazione dell'impresa sarebbero state soggette al preventivo assenso della HLB.
5 Inoltre, all'inizio delle attività della HSW, nel 1984, la HLB ha concesso all'impresa una linea di credito a rinnovo automatico di DEM 130 milioni, sulla base di contratti annuali regolarmente prorogati, di cui 52 milioni a rischio e pericolo della HLB e 78 milioni su mandato della città di Amburgo. La linea di credito era garantita dal trasferimento di proprietà a titolo di garanzia dell'attivo circolante e dalla cessione a titolo di garanzia dei crediti di HSW nei confronti di terzi.
6 Nel periodo tra il 1984 ed il 1993, la HSW ha registrato sei anni di perdite e quattro di utili. In particolare, nel 1991 ha registrato perdite per DEM 8,5 milioni.
7 Nel 1992 ha registrato nuove perdite per DEM 19,8 milioni e la sua situazione ha richiesto, oltre alla proroga della linea di credito di DEM 130 milioni concessa dalla HLB, un aumento della stessa di 20 milioni. La HLB ha deciso di rinnovare i 52 milioni di linea di credito di cui assumeva il rischio, ma non ha partecipato all'incremento della stessa. Nel dicembre 1992, infine, su mandato della città di Amburgo, essa ha concesso un ampliamento della linea di credito per DEM 20 milioni, subordinandolo alla condizione che la HSW presentasse un piano di ristrutturazione.
8 Nel 1993, periodo in cui il mercato siderurgico in generale affrontava crescenti difficoltà, la HSW ha registrato perdite per un totale di DEM 24,4 milioni. Un rapporto peritale, richiesto nel 1993 dalla città di Amburgo alla società MacKinsey e presentato il 19 gennaio 1994, constatava che il fallimento della HSW era imminente e che era opportuno privatizzarla prima che accumulasse nuove perdite.
9 Date le circostanze, la HLB si è rifiutata di prorogare la linea di credito. La banca non era neppure disposta a prorogare il suo impegno precedente, che per DEM 52 milioni non era coperto dal mandato della città di Amburgo. Tuttavia, nel dicembre 1993, la città di Amburgo ha ordinato alla HLB di accordare alla HSW una linea di credito di DEM 150 milioni (a partire dal 1° gennaio 1994), aumentata di DEM 24 milioni, nonché di concederle un finanziamento ponte di DEM 10 milioni. In tal modo, la città di Amburgo si assumeva interamente il rischio economico legato al prestito per un importo totale di DEM 184 milioni.
10 Alla fine del 1994, la HSW è stata venduta a un investitore privato al prezzo di DEM 275 000 e dietro assunzione del debito residuo di DEM 17,2 milioni sul prestito iniziale di DEM 20 milioni per il finanziamento del capitale sociale.
11 La Commissione delle Comunità europee, avendo appreso dalla stampa che la città di Amburgo sosteneva finanziariamente la HSW, ha avviato, all'inizio del 1994, un procedimento per violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA. In seguito all'esame effettuato, è giunta alla conclusione che i prestiti concessi alla HSW nel dicembre 1992, nell'ambito dell'ampliamento di DEM 20 milioni della linea di credito, e nel dicembre 1993, nell'ambito dell'intera linea di credito di DEM 174 milioni e del finanziamento ponte di DEM 10 milioni, costituivano aiuti di Stato incompatibili con il Trattato CECA e con la decisione della Commissione 27 novembre 1991, 3855/91/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 362, pag. 57; in prosieguo: il «quinto codice degli aiuti alla siderurgia»). Il 31 ottobre 1995 essa ha pertanto adottato la decisione controversa. In quest'ultima, ha dichiarato gli aiuti in parola incompatibili con le citate disposizioni (art. 2 della decisione controversa) e ha ingiunto alla Repubblica federale di Germania di esigere il rimborso degli aiuti da parte dell'impresa beneficiaria (art. 3 della decisione controversa) e di comunicarle le misure adottate per conformarsi a tale decisione (art. 4 della decisione controversa). Al contrario, la Commissione dichiarava compatibile con il diritto comunitario il prestito iniziale di DEM 20 milioni concesso dalla HLB nel 1984 al fine di coprire il capitale sociale della HSW (art. 1 della decisione controversa), che non forma oggetto del presente procedimento.
12 Nella motivazione della decisione controversa, la Commissione ha spiegato che la città di Amburgo, pur non essendo giuridicamente proprietaria della HSW, era esposta ad un rischio equivalente a quello di un proprietario che conferisce capitale proprio. I prestiti di cui agli artt. 2 e 3 della decisione controversa sarebbero stati concessi mentre la HSW si trovava sull'orlo del fallimento, erano previste ulteriori perdite e la situazione del mercato non era migliorata, nonché alla luce dei risultati del rapporto peritale della società MacKinsey. Secondo la Commissione, in una situazione simile nessun investitore privato sarebbe stato disposto a conferire nuovo capitale alla HSW, il che sarebbe già dimostrato dal fatto che la stessa HLB aveva negato, in un primo momento, il finanziamento desiderato e che era stato necessario che la città di Amburgo, assumendosi a sua volta ogni rischio, le ingiungesse di effettuarlo.
13 Il 21 dicembre 1995 la DSG, subentrata alla HSW, ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa, ad eccezione del suo art. 1.
14 Nel procedimento dinanzi al Tribunale, è stato autorizzato l'intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno della ricorrente e l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno della Commissione.
15 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
La sentenza impugnata
16 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, i quali, nell'interpretazione di cui ai punti 68-72, sarebbero entrambi relativi ad una violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA e dell'art. 1, n. 2, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia. Ha esaminato, poi, il terzo e ultimo motivo del ricorso, relativo ad uno sviamento di potere da parte della Commissione.
17 In relazione ai primi due motivi, ai punti 115-119 della sentenza impugnata il Tribunale, in via preliminare, ha rilevato che, nell'esercizio della sua competenza a giudicare dei ricorsi d'annullamento proposti contro le decisioni della Commissione, il giudice comunitario si limita a verificare se la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere o abbia misconosciuto in modo patente le disposizioni del Trattato CECA o qualsiasi norma giuridica concernente la sua applicazione, in quanto il termine «patente» presuppone un errore evidente nella valutazione della situazione in base alla quale la decisione è stata emanata. In particolare, il giudice comunitario non può sostituire la propria valutazione dei fatti, sotto il profilo economico, a quella della Commissione.
18 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha dapprima constatato, ai punti 123-131 della sentenza impugnata, che la Commissione, da un lato, non aveva commesso un errore patente distinguendo, ai fini dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, tra i prestiti concessi alla ricorrente dalla HLB a proprio rischio e quelli concessi su mandato di credito della città di Amburgo; dall'altro, ritenendo che la HLB, rifiutando di ampliare o di prorogare le linee di credito a proprio rischio, si fosse comportata analogamente a un investitore privato che si fosse trovato nella medesima situazione.
19 Il Tribunale ha poi dichiarato, ai punti 132-169 della sentenza impugnata, che, considerando in particolare la situazione finanziaria fortemente compromessa della ricorrente, il suo bisogno assoluto di finanziamenti e la congiuntura sfavorevole del mercato europeo dell'acciaio, la Commissione non aveva commesso un errore patente di valutazione considerando, da un lato, che un investitore privato non avrebbe acconsentito all'ampliamento della linea di credito nel dicembre 1992 (punto 139 della sentenza impugnata) e, dall'altro, che le possibilità di trovare un investitore privato disposto a concedere la linea di credito e un finanziamento ponte nel dicembre 1993 erano minime, se non inesistenti (punto 163 della sentenza impugnata). Secondo il Tribunale, la Commissione, quindi, poteva a buon diritto ritenere che un investitore privato non avrebbe concesso i crediti di cui trattasi (punti 145 e 167 della sentenza impugnata) e che essi costituissero un aiuto di Stato (punto 169 della sentenza impugnata).
20 Peraltro, il Tribunale ha considerato, ai punti 171-181 della sentenza impugnata, che l'ipotesi che la ricorrente potesse ottenere capitali da parte di terzi grazie alle sue garanzie non toglieva che la Commissione potesse legittimamente qualificare le misure controverse come aiuti di Stato.
21 Infine, il Tribunale ha constatato, ai punti 182-187 della sentenza impugnata, che la Commissione aveva il diritto di esigere il rimborso degli aiuti.
22 Quanto al terzo motivo, mediante il quale si contestava alla Commissione di non aver tenuto conto di una riduzione delle capacità di produzione pianificata in uno dei siti della HSW a Euskirchen, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 193-209 della sentenza impugnata, che alcuni eventi non potevano essere presi in considerazione, poiché all'epoca dei fatti del caso di specie si trovavano solamente nella fase di pianificazione.
23 Conseguentemente, il Tribunale ha respinto in toto il ricorso.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
24 La DSG e la Repubblica federale di Germania chiedono che la Corte voglia:
- annullare la sentenza impugnata;
- annullare gli artt. 2, 3 e 4 della decisione controversa;
- condannare la Commissione alle spese.
25 A sostegno del suo ricorso, la DSG deduce tre motivi. Il primo motivo, che si suddivide in quattro parti, è relativo ad una violazione dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, in quanto il Tribunale avrebbe, in primo luogo, applicato erroneamente la nozione di unità economica, in secondo luogo, applicato erroneamente il criterio dell'investitore privato, in terzo luogo, qualificato erroneamente la proroga della linea di credito del dicembre 1993 come apporto di capitale e, in quarto luogo, analizzato erroneamente le altre possibilità di finanziamento della HSW. Il secondo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 88 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto a torto che la Commissione avesse il diritto di esigere il rimborso degli aiuti considerati incompatibili con tale Trattato. Il terzo motivo è relativo alla violazione dei principi generali del diritto, in particolare delle leggi della logica, nel contesto dell'influenza della riduzione di capacità di produzione del sito della HSW a Euskirchen sulla qualificazione degli aiuti controversi.
26 La Commissione chiede alla Corte di respingere interamente il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.
Giudizio della Corte
27 A tenore dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può, in qualsiasi momento, respingerla con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
Sulla prima parte del primo motivo
28 Con la prima parte del primo motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di aver violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA dichiarando che la Commissione non aveva commesso un manifesto errore di valutazione nel considerare la città di Amburgo e la HLB come unità giuridiche distinte e utilizzando, sulla base di tale distinzione, il comportamento della HLB come criterio per stabilire quale sarebbe stato il comportamento di un investitore privato operante in un contesto di economia di mercato.
29 La ricorrente espone in dettaglio le ragioni per cui, a suo avviso, la città di Amburgo e la HLB dovrebbero essere considerate un'unità economica. Il Tribunale, ignorando tali dati, avrebbe basato la sentenza impugnata su un'interpretazione erronea della nozione di unità economica, nozione che sarebbe di carattere giuridico e non fattuale.
30 La Commissione replica che tali osservazioni sono già state tutte presentate in primo grado nello stesso modo e che la ricorrente si limita a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione che corrisponda meglio alla sua argomentazione. Tale richiesta sarebbe irricevibile in sede di impugnazione.
31 In ogni caso, il motivo sarebbe destituito di fondamento. Nella fattispecie si dovrebbe stabilire se la HSW avrebbe potuto ottenere, da un investitore privato che operasse nelle normali condizioni del mercato, vantaggi economici comparabili a quelli concessile dalla città di Amburgo. Tale «test dell'investitore privato» sarebbe contenuto nell'art. 1, n. 2, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia, ai sensi del quale «[l]a nozione di aiuti comprende gli elementi di aiuto presenti negli atti di trasferimento di risorse statali (...) che non configurano un normale apporto di capitali di rischio secondo la normale prassi d'investimento in un'economia di mercato».
32 Pertanto, il confronto con un investitore privato si baserebbe sul comportamento ipotetico di un terzo e implicherebbe un'analisi complessa della situazione globale dell'impresa beneficiaria, del mercato sul quale essa opera, delle prospettive economiche afferenti e della situazione del mercato dei capitali. La Commissione sostiene di disporre a questo proposito di un ampio potere discrezionale, come avrebbe constatato a giusto titolo il Tribunale al punto 125 della sentenza impugnata. L'aver citato il fatto che la HLB aveva rifiutato di concedere a proprio rischio i crediti richiesti dalla HSW e aveva effettuato i pagamenti solo su mandato della città di Amburgo come esempio di comportamento di un investitore privato rappresenterebbe solo un elemento tra gli altri nella valutazione complessiva della situazione economica.
33 A questo proposito, in primo luogo, la ricorrente non dimostra perché la nozione di unità economica sarebbe una nozione di diritto e non di fatto, elemento fondamentale per stabilire se una misura statale debba essere qualificata aiuto di Stato ai sensi dell'art. 4, lett. c), del Trattato CECA o meno.
34 In secondo luogo, nella misura in cui tale parte del primo motivo è diretta a contestare al Tribunale talune valutazioni erronee da questo effettuate nell'esame dei risultati a cui era giunta la Commissione in occasione del «test dell'investitore privato», si deve ricordare che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti risulti un'inesattezza materiale nei suoi accertamenti, e, dall'altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un'impugnazione, salvo in caso di snaturamento di questi elementi (v., in particolare, ordinanza del presidente della Corte 11 aprile 2001, causa C-479/00 P(R), Commissione/Gerot Pharmazeutika, Racc. pag. I-3121, punto 45).
35 Ne discende che la prima parte del primo motivo dedotto dalla ricorrente è parzialmente manifestamente infondata e parzialmente manifestamente irricevibile.
Sulla seconda parte del primo motivo
36 Nella seconda parte del primo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA mediante l'erronea applicazione del criterio dell'investitore privato dovuta all'utilizzo di un criterio di riferimento inesatto. Ai punti 135 e 166 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe preteso di verificare se, nel dicembre 1992 e nel dicembre 1993, un investitore privato avrebbe aumentato o prorogato la linea di credito concessa alla HSW alle stesse condizioni della città di Amburgo. In realtà, il Tribunale avrebbe utilizzato come solo criterio di riferimento il comportamento di un investitore straniero che prendesse in considerazione, per la prima volta, un impegno finanziario nell'ambito della HSW.
37 Dalla giurisprudenza della Corte, tuttavia, risulterebbe che il criterio di riferimento per stabilire se un provvedimento di finanziamento debba essere qualificato come aiuto di Stato o meno è il comportamento di un investitore privato che si trovi nella situazione più vicina possibile a quella dell'autorità pubblica, quindi, nella fattispecie, in una situazione in cui il fallimento imminente dell'impresa che richiede il provvedimento di finanziamento comporterebbe perdite considerevoli per l'investitore privato.
38 Secondo la ricorrente, un finanziatore agisce chiaramente come investitore privato nelle normali condizioni del mercato quando, in relazione ad un impegno finanziario considerevole che rischia di perdere interamente, continui a sostenere il suo debitore che si trova in difficoltà di pagamento, fino a concedergli persino un sostegno supplementare al fine di ottenere il massimo rimborso possibile del prestito che gli aveva precedentemente accordato. La riduzione di una perdita che sarebbe inevitabile senza tale misura equivarrebbe quindi ad un guadagno, come sarebbe stato peraltro riconosciuto dalla Commissione in diverse decisioni relative ad altre imprese.
39 In via preliminare, la Commissione afferma che, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA, il controllo degli atti della Commissione da parte del giudice comunitario verte solamente sullo sviamento di potere o sulla violazione patente del diritto comunitario applicabile. Ciò varrebbe pienamente per l'applicazione del criterio dell'investitore privato. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe commesso una violazione di diritto limitandosi, nell'esercizio del controllo, a tali aspetti e confermando così la decisione controversa.
40 In particolare, il Tribunale avrebbe debitamente tenuto conto, nella fattispecie, dell'efficacia economica delle misure controverse dichiarata dalla ricorrente, dal punto di vista della limitazione delle perdite. Tuttavia, poiché la HSW era sull'orlo del fallimento e si muoveva in un contesto congiunturale molto sfavorevole, l'aumento della linea di credito, come effettuato nel caso di specie, non avrebbe avuto senso per alcun investitore privato, neanche nella prospettiva di salvare investimenti precedenti, né nel dicembre 1992 né, a maggior ragione, nel dicembre 1993, quando la situazione era gravemente deteriorata.
41 A questo proposito si deve ricordare che l'art. 1, n. 2, del quinto codice degli aiuti alla siderurgia dispone che, per stabilire come avrebbe reagito un ipotetico investitore privato in una determinata situazione, si deve far riferimento alla «normale prassi d'investimento in un'economia di mercato».
42 Peraltro, risulta dalla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE), che è pertinente anche per l'applicazione delle corrispondenti disposizioni del Trattato CECA, che, per stabilire se l'intervento, sotto qualsiasi forma, delle autorità pubbliche nel capitale di un'impresa possa costituire aiuto di Stato, occorre valutare se, in circostanze analoghe, un investitore privato avrebbe effettuato conferimenti di capitali di simile entità. Anche se il comportamento dell'investitore privato, cui deve essere raffrontato l'intervento dell'investitore pubblico che persegue obiettivi di politica economica, non è necessariamente quello del comune investitore che colloca capitali in funzione della loro capacità di produrre reddito a termine più o meno breve, esso deve quantomeno corrispondere a quello di una holding privata o di un gruppo imprenditoriale privato che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1994, causa C-42/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4175, punti 13 e 14).
43 E' altresì pacifico, da un lato, che l'analisi effettuata dalla Commissione per stabilire se una determinata misura possa essere qualificata aiuto di Stato, perché lo Stato non ha agito come un normale operatore economico, implichi una valutazione economica complessa. Nell'adottare un atto che comporti simili valutazioni, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale e il sindacato giurisdizionale su tale atto deve limitarsi, come risulta dall'art. 33 del Trattato CECA, alla verifica dell'osservanza delle norme relative alla procedura e alla motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti considerati nell'operare la scelta contestata, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o dell'insussistenza di sviamento di potere. In particolare non spetta al Tribunale sostituire la propria valutazione economica a quella della Commissione.
44 D'altro lato, risulta dall'art. 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia che il controllo della Corte, nell'ambito dell'impugnazione, deve limitarsi ai motivi di diritto e che l'impugnazione può essere fondata solo su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. La Corte deve quindi limitarsi a verificare se il Tribunale abbia violato il diritto nel suo sindacato giurisdizionale sull'esercizio del potere discrezionale della Commissione, come descritto al punto precedente.
45 Su questo punto, il Tribunale ha dapprima ampiamente esaminato, ai punti 132-169 della sentenza impugnata, l'analisi della Commissione che ha condotto quest'ultima alla conclusione che, nel contesto economico della fattispecie, nessun investitore economico ragionevole avrebbe continuato a finanziare la HSW. In seguito a tale esame, il Tribunale ha confermato la valutazione della Commissione secondo cui la situazione finanziaria della HSW era così precaria che l'ampliamento della linea di credito nel dicembre 1992 costituiva una misura d'emergenza volta a mantenere in attività la HSW senza alcuna prospettiva di rendimento, neanche a lungo termine (punto 137 della sentenza impugnata), e che, quanto alle misure adottate nel dicembre 1993, data in cui la situazione si era ulteriormente aggravata, le possibilità per la HSW di trovare un investitore privato disposto ad agire nello stesso senso della città di Amburgo erano praticamente inesistenti (punto 163 della sentenza impugnata).
46 Tali constatazioni hanno quindi ampiamente preso in considerazione i differenti aspetti della situazione del caso di specie e del comportamento che ci si poteva ragionevolmente attendere da un investitore privato che operasse in una prospettiva di redditività a lungo termine. Per contro, l'opinione della ricorrente porterebbe a basarsi, per l'applicazione del criterio dell'investitore privato, su qualsiasi possibile comportamento, indipendentemente dal fatto che appaia ragionevole o meno in tale prospettiva. E' evidente che un simile comportamento non può costituire un criterio appropriato.
47 Ciò detto, non si può addebitare al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto confermando la valutazione a cui la Commissione era giunta nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale.
48 La seconda parte del primo motivo è pertanto manifestamente infondata e dev'essere conseguentemente respinta.
Sulla terza parte del primo motivo
49 Nella terza parte del primo motivo, la DSG afferma che il Tribunale, ai punti 183 e 184 della sentenza impugnata, ha qualificato in maniera erronea le misure adottate nel dicembre 1993 come apporto di capitale. In realtà, si sarebbe trattato di una semplice proroga della linea di credito che era già stata concessa da tempo. Infatti, la linea di credito di DEM 130 milioni sarebbe stata concessa alla HSW dal 1984, cosa che la Commissione avrebbe tollerato per tutti quegli anni.
50 La DSG sostiene che, nel 1993, il credito iniziale era già stato interamente utilizzato e si era quindi praticamente trasformato in capitale. La proroga della linea di credito non avrebbe dunque rappresentato un apporto di nuove liquidità. Il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la situazione economica e giuridica, caratterizzata da un rinvio del rimborso di un prestito concesso precedentemente, rinvio che s'imponeva da un punto di vista giuridico ed economico al fine di evitare il fallimento della HSW.
51 Il Tribunale avrebbe dovuto annullare almeno l'art. 2 della decisione controversa, in cui la Commissione qualificava come aiuti di Stato tutti i prestiti concessi nel dicembre 1993. Infatti, solo i prestiti concessi sotto forma di aumento della linea di credito iniziale, che ammontavano a DEM 20 milioni nel dicembre 1992 e a DEM 24 milioni nel dicembre 1993, avrebbero potuto eventualmente essere qualificati come aiuti. Il finanziamento ponte di DEM 10 milioni concesso nel dicembre 1993, poi, non sarebbe mai stato utilizzato.
52 Secondo la Commissione, tale motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente si limita a riprendere gli argomenti presentati in primo grado e cerca così di ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti. La ricorrente non dedurrebbe alcun errore di diritto presuntivamente commesso dal Tribunale.
53 Inoltre, il motivo sarebbe comunque infondato. In relazione ai prestiti concessi alla HSW, tenuto conto del fatto che essa si trovava sull'orlo del fallimento, il vantaggio conferitole non consisteva nella differenza tra il tasso d'interesse dei detti prestiti e il tasso d'interesse abituale, ma nella concessione degli stessi prestiti in quanto tali, dal momento che nessun investitore privato sarebbe stato disposto a concederli. La Commissione sottolinea che la decisione di concessione della linea di credito doveva essere rinnovata ogni anno e richiedeva ogni volta una valutazione della relativa situazione. Nella situazione finanziaria disastrosa in cui si trovava la HSW alla fine del 1993, la proroga del credito avrebbe certamente costituito un aiuto di Stato.
54 A questo proposito la Commissione sottolinea giustamente che, in questa parte del primo motivo, la ricorrente si limita a ripetere le stesse affermazioni esposte in primo grado al fine di ottenere un semplice riesame, da parte della Corte, del ricorso presentato dinanzi al Tribunale. Ora, una tale impugnazione costituisce in realtà una domanda intesa ad ottenere un semplice riesame del ricorso proposto dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, sfugge alla competenza di quest'ultima (v., in particolare, ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 33).
55 Nella misura in cui tale parte del primo motivo deve essere intesa come rivolta ad addebitare al Tribunale di non aver preso in considerazione le conseguenze giuridiche che dovevano trarsi dalle osservazioni di fatto presentategli, si deve constatare che tale errore manifesto non si deduce dalle constatazioni del Tribunale. Quest'ultimo ha dichiarato, al punto 183 della sentenza impugnata, che emergeva chiaramente dai fatti del caso di specie che le proroghe del credito in esame dovevano essere rinegoziate ogni anno: la città di Amburgo e la HLB dovevano decidere se rinnovare o meno il loro accordo quanto alla proroga e/o all'ampliamento a seconda della situazione economica del momento. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 184 della sentenza impugnata, che la Commissione poteva legittimamente considerare che l'importo dell'aiuto corrispondesse all'importo dei prestiti concessi. In tale valutazione non è dato riscontrare alcun errore.
56 Ne deriva che la terza parte del primo motivo è parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
Sulla quarta parte del primo motivo
57 Con la quarta parte del primo motivo, la DSG addebita al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel dichiarare, ai punti 173-175 della sentenza impugnata, che la Commissione non aveva commesso alcun errore patente di valutazione ritenendo che la possibilità della HSW di ottenere prestiti da terzi grazie alle garanzie che essa era in grado di proporre non impedisse che le misure controverse venissero considerate aiuti di Stato. Secondo la DSG, infatti, la possibilità di ottenere prestiti da parte di terzi, supponendo che la HSW disponesse di garanzie cedute alla HLB, avrebbe dovuto essere presa in considerazione in occasione del «test dell'investitore privato».
58 Sotto questo profilo, la Commissione sottolinea che l'ipotesi di prestiti concessi da terzi non rappresenta una situazione di riferimento ragionevole. Da un lato, simili prestiti sarebbero stati altamente improbabili data la situazione delle garanzie possibili in vista di un imminente fallimento. Dall'altro, i prestiti della città di Amburgo, date le circostanze del caso di specie, presentavano il carattere di prestiti sostitutivi del capitale proprio, il che non si sarebbe verificato nel caso di prestiti che si fosse potuto ottenere da terzi.
59 Il Tribunale avrebbe quindi dichiarato a giusto titolo, al punto 174 della sentenza impugnata, che eventuali prestiti di terzi non sarebbero stati comparabili a quelli concessi dalla HLB su mandato della città di Amburgo e, al punto 180 della sentenza impugnata, che era decisamente dubbio che un terzo potesse beneficiare di garanzie sufficienti per acconsentire alla concessione dei prestiti necessari.
60 A questo proposito non è dato riscontare alcun errore del Tribunale nella valutazione dei fatti che gli sono stati presentati. Infatti, il Tribunale ha giustamente considerato che, nella situazione di fallimento imminente in cui si trovava la HSW, l'eventualità che un terzo potesse concederle un prestito dello stesso importo di quello concesso dalla città di Amburgo e coperto da garanzie ancora disponibili in tale situazione appariva altamente improbabile e che occorreva conseguentemente qualificare le misure controverse come aiuti di Stato incompatibili con il Trattato CECA.
61 Ne consegue che questa parte del primo motivo dev'essere dichiarata infondata. Pertanto, il primo motivo dev'essere respinto integralmente.
Sul secondo motivo
62 Con il secondo motivo, la DSG addebita al Tribunale di aver violato l'art. 88 del Trattato CECA dichiarando, al punto 187 della sentenza impugnata, che la Commissione è competente ad esigere il rimborso degli aiuti statali che considera incompatibili con tale Trattato.
63 La ricorrente sostiene che il Trattato CECA non contempla disposizioni analoghe al combinato disposto degli artt. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) e 14 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), che conferiscono alla Commissione una competenza esplicita per l'esazione del rimborso di aiuti illegittimi. Essendo il trattato più antico, il Trattato CECA sarebbe caratterizzato da un ruolo della Commissione nei confronti degli Stati membri molto meno importante che nel Trattato CE. Il solo modo possibile di agire contro la Commissione sarebbe stato il ricorso alla procedura di cui all'art. 88, terzo comma, del Trattato CECA, che presupporrebbe, tuttavia, la previa approvazione del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi. Ora, nella fattispecie tale approvazione mancherebbe. In conformità del principio di sussidiarietà, spetta agli Stati membri stabilire le conseguenze di un aiuto considerato incompatibile con il Trattato CECA. L'art. 3 della decisione controversa dovrebbe pertanto essere annullato.
64 Secondo la Commissione, i suddetti argomenti sono destituiti di fondamento. L'obbligo di ristabilire una situazione conforme al diritto comunitario e, quindi, di recuperare gli aiuti illegittimi deriverebbe direttamente dal rigoroso regime degli aiuti istituito da tale Trattato e dall'obbligo degli Stati membri che scaturiva da quel regime. L'art. 88 di tale Trattato disporrebbe esplicitamente che la Commissione possa constatare tale obbligo e impartire allo Stato interessato un termine per provvedere all'esecuzione dello stesso. L'accordo del Consiglio sarebbe previsto unicamente al terzo comma di tale articolo per l'adozione delle misure specifiche ivi descritte. Ora, simili misure non costituirebbero oggetto della causa in esame.
65 A questo proposito è sufficiente rilevare che, per quanto riguarda il regime degli aiuti previsto dal Trattato CE, la soppressione di un aiuto di Stato illegittimamente concesso mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità e che l'obbligo per lo Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino della situazione precedente (v., in particolare, sentenza 17 giugno 1999, causa C-75/97, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-3671, punto 64). Ne risulta che non è necessaria una competenza esplicita della Commissione per l'esazione del rimborso.
66 La valutazione degli aiuti soggetti alla disciplina del Trattato CECA non muta sotto questo profilo.
67 Da un lato, il regime degli aiuti istituito dal Trattato CECA non, è, come la ricorrente vorrebbe far credere, meno rigoroso di quello del Trattato CE. Al contrario, l'art. 4, lett. c), del Trattato CECA istituisce un regime nettamente più severo di quello del Trattato CE, poiché autorizza la Commissione a vietare direttamente tutti gli aiuti di Stato, senza bisogno di verificare se distorcano o minaccino di distorcere la concorrenza ovvero se rappresentino in eccezioni alla regola del divieto.
68 D'altro lato, qualora uno Stato membro non si conformi alla decisione della Commissione di chiedere il rimborso di un aiuto illegittimo, la Commissione, nella disciplina del Trattato CECA così come nella disciplina del Trattato CE, deve ricorrere al procedimento per inadempimento. Solo in una fase successiva di tale procedimento, cioè quando si tratta di infliggere sanzioni per l'inosservanza degli obblighi, l'art. 88, terzo comma, del Trattato CECA prevede, contrariamente al procedimento per inadempimento previsto dal Trattato CE, l'intervento del Consiglio.
69 Nella fattispecie, nel momento in cui la ricorrente ha adito il Tribunale con il ricorso di annullamento, il procedimento si trovava ancora nella fase della constatazione dell'illegittimità degli aiuti controversi da parte della Commissione. In tale fase l'intervento del Consiglio, com'è evidente, non è previsto. Peraltro non è concepibile che in questo modo sia violato il principio di sussidiarietà. Il Tribunale ha pertanto dichiarato a giusto titolo che la Commissione non aveva commesso alcun errore patente nel richiedere il rimborso degli aiuti di cui si tratta.
70 Conseguentemente, il secondo motivo è manifestamente infondato e dev'essere respinto.
Sul terzo motivo
71 Con il terzo motivo, la DSG addebita al Tribunale di aver violato i principi generali del diritto nell'ambito della riduzione della capacità produttiva in uno dei siti che si trovava a Euskirchen.
72 Secondo la ricorrente, tale riduzione di capacità avrebbe fortemente influenzato la situazione di fatto che doveva essere presa in considerazione in occasione della qualificazione dei pagamenti di cui si tratta, perché avrebbero potuto essere ottenuti contributi che in seguito avrebbero potuto essere compensati con gli aiuti controversi.
73 Da un lato, il Tribunale avrebbe violato le leggi della logica, esaminando, al punto 200 della sentenza impugnata, l'argomento relativo alla compensazione degli aiuti da recuperare con una riduzione della capacità non sovvenzionata come se fosse sollevato nell'ambito della contestazione del «test dell'investitore privato» effettuato dalla Commissione. In tale contesto, tuttavia, far riferimento a una compensazione non sarebbe pertinente. Un simile argomento, infatti, non sarebbe volto a negare il carattere di aiuto di Stato di una misura, ma lo presupporrebbe.
74 D'altro lato, il Tribunale non avrebbe esaminato la questione determinante di stabilire se i contributi alla ristrutturazione non utilizzati o non richiesti possano compensare un aiuto illegittimo che dev'essere recuperato. Nella fattispecie, la compensazione consisterebbe nel prendere in considerazione la riduzione successiva e non sovvenzionata della capacità di produzione della HSW e nell'imputarla, in misura equivalente ai contributi alla ristrutturazione che avrebbero potuto essere ipotizzati, al credito di restituzione nei confronti della HSW. Il fatto di qualificare i prestiti concessi dalla città di Amburgo come aiuti illegittimi e di esigerne la restituzione senza tener conto della ristrutturazione realizzata successivamente senza contributi rappresenterebbe un comportamento sproporzionatamente severo. Se il Tribunale avesse analizzato correttamente questo argomento della ricorrente, sarebbe pervenuto ad una conclusione diversa.
75 Secondo la Commissione, tale motivo è irricevibile perché la DSG si accontenta di reiterare argomenti non pertinenti dal punto di vista giuridico e considerati come tali dal Tribunale, senza essere in grado di dimostrare un concreto errore di diritto di quest'ultimo. Tra l'altro, il motivo non sarebbe pertinente in quanto il Tribunale avrebbe giustamente considerato insignificanti gli argomenti della ricorrente.
76 A questo proposito è pacifico per le parti che, al momento della concessione degli aiuti controversi, non si era ancora verificata una riduzione delle capacità produttive del sito della HSW a Euskirchen, trovandosi ancora in fase di pianificazione.
77 Il Tribunale ha quindi potuto constatare a giusto titolo, ai punti 200 e 201 della sentenza impugnata, che gli argomenti della ricorrente relativi ad eventi posteriori alla concessione degli aiuti non erano pertinenti, poiché il raffronto con un investitore privato doveva essere effettuato solo sulla base dei dati di cui disponeva la città di Amburgo all'epoca dei prestiti controversi e che, così, le conseguenze favorevoli risultanti da una chiusura successiva della società controllata di Euskirchen, anche supponendo che fossero tali, non potevano essere tenuti in conto nell'esame della decisione impugnata. Queste constatazioni non contengono, com'è evidente, alcuna violazione del diritto.
78 Il terzo motivo è pertanto manifestamente infondato.
79 Da quanto sopra esposto risulta che i motivi addotti dalla DSG a sostegno del suo ricorso sono manifestamente irricevibili ovvero manifestamente infondati. Conseguentemente, l'impugnazione dev'essere respinta in applicazione dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
80 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna della DSG, quest'ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Poiché l'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura prevede che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportino le proprie spese, occorre statuire che la Repubblica federale di Germania sopporti le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La DSG Dradenauer Stahlwerke mbH è condannata alle spese.
3) La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
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