Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mera reiterazione dei motivi e degli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale - Mancata individuazione dell'errore di diritto eccepito - Irricevibilità
[Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione degli elementi di prova ritualmente prodotti - Irricevibilità - Rigetto - Obbligo per il Tribunale di motivare la sua valutazione degli elementi di prova - Portata
(Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)
Massima
1. Risulta dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c, del regolamento di procedura che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto a individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte.
( v. punti 18-19 )
2. Spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Pertanto, il Tribunale, fatto salvo sia l'obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia.
( v. punti 36-37 )
Parti
Nel procedimento C-330/00 P,
Alsace International Car Services SARL (AICS), con sede in Strasburgo (Francia), rappresentata dall'avv. J.-C. Fourgoux, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta sezione) il 6 luglio 2000 nella causa T-139/99, AICS/Parlamento (Racc. pag. II-2849), e all'accoglimento delle conclusioni presentate dalla ricorrente in primo grado,
procedimento in cui l'altra parte è:
Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. O. Caisou-Rousseau e A. Neergaard, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward e C.W. A. Timmermans (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 settembre 2000, l'Alsace International Car Services SARL (in prosieguo: l'«AICS») ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 6 luglio 2000 nella causa T-139/99, AICS/Parlamento, (Racc. pag. II-2849; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso dell'AICS diretto, da un lato, all'annullamento della decisione del Parlamento di non accettare l'offerta della ricorrente nell'ambito del bando di gara n. 99/S 18-8765/FR, relativo ad un appalto di trasporto di passeggeri a mezzo di veicoli con autista, in occasione delle sessioni parlamentari a Strasburgo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, d'altro lato, al risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subìto a causa di tale decisione.
Fatti all'origine della controversia
2 I fatti all'origine del ricorso dinanzi al Tribunale sono esposti nella sentenza impugnata nei termini seguenti:
«1 Il 27 gennaio 1999 il Parlamento europeo, a norma della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un bando di gara (GU S 18, pag. 18, in prosieguo: il "bando"), secondo la procedura aperta, di un appalto di trasporto di passeggeri con autovetture con autista (gara d'appalto n. 99/S 18-8765/FR, in prosieguo: la "gara d'appalto"). Le condizioni alle quali era possibile presentare offerte erano specificate nel bando, nel capitolato, che comprendeva clausole amministrative e clausole tecniche e nella bozza di contratto-quadro.
2 Il bando precisava, al punto 2, che l'appalto avrebbe avuto la forma di un contratto-quadro con società di servizi e che sarebbe stato eseguito sulla base di buoni di ordinazione specifici ad ogni operazione. Luogo di esecuzione delle prestazioni era Strasburgo (punto 3). Secondo il punto 5 l'appalto era diviso in due lotti. Il lotto n. 1 riguardava il noleggio di autovetture e minibus con autista, il lotto n. 2 il noleggio di autobus con autista. Il ricorso in esame riguarda l'aggiudicazione del lotto n. 1 dell'appalto.
3 Secondo il punto 13 del bando, gli offerenti potevano essere società, singoli imprenditori, raggruppamenti di società e/o di singoli imprenditori.
4 Al punto 14 del bando era precisato: "Prestatori di servizi: I prestatori [o loro dirigenti] devono comprovare un'attività di 3 anni nel settore. Devono altresì dimostrare di aver effettuato un volume d'affari annuale minimo pari a 2 000 000 [franchi francesi (FRF)] per il lotto 1) e di 68 750 FRF per il lotto 2)".
5 Quali criteri di aggiudicazione del contratto, il bando indicava al punto 16 che sarebbe stata scelta l'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei prezzi offerti e del valore tecnico dell'offerta.
6 L'art. 1, paragrafo 1.3, del capitolato d'onere (clausole amministrative) prevedeva che approssimativamente il fabbisogno del Parlamento ammontava a 25-60 vetture e 2-4 minibus per prestazioni quotidiane comprese tra sei e dodici ore di lavoro. Gli orari erano precisati al punto 5 del capitolato d'onere (clausole tecniche), secondo il quale le prestazioni iniziavano alle 7,30 e si concludevano al termine delle attività parlamentari (tra le 22 e le 24 a seconda dei giorni). Allo stesso punto, era inoltre indicato:
"Dato che picchi di attività sono registrati tra le 7,30 e le 9, le 20 e le 22, l'impresa si impegna, con la propria offerta, ad essere in grado di fronteggiare una richiesta di potenziamento in caso di bisogno. La durata minima della prestazione è di due ore consecutive".
7 Nel capitolato d'onere (clausole tecniche), al punto 2.1, il Parlamento aveva del pari precisato che i trasporti di cui trattasi dovevano essere effettuati mediante veicoli privi di contrassegni.
8 L'art. 6, ultimo comma, del capitolato d'onere (clausole amministrative) prevedeva:
"L'offerta e l'esecuzione delle prestazioni devono essere conformi ai regolamenti in vigore".
9 Del pari, la bozza di contratto-quadro allegata al bando di gara (art. VI, secondo comma) indicava:
"Il contraente veglierà, inoltre, alla rigorosa applicazione delle normative nazionali e locali vigenti nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni richieste".
10 Il 10 febbraio 1999 la ricorrente presentava la propria offerta al Parlamento. Tale offerta era redatta nei seguenti termini:
"(...)
Presentiamo un'offerta per il lotto n. 1 sulla fascia quotidiana fuori dei periodi di punta, alle tariffe orarie presentate nell'allegato 1.
Possiamo mettere a disposizione del Parlamento una trentina di veicoli con autista (...) dal lunedì al venerdì durante le sessioni del Parlamento a Strasburgo.
Non siamo in grado tuttavia di farci carico delle ore di punta (...) ovvero il periodo dalle 7 alle 9 e dalle 19 alle 22.
Tali prestazioni durante le ore di punta sono tecnicamente e finanziariamente irrealizzabili.
La nostra società non può impegnarsi a mettere a disposizione una tale quantità di veicoli durante tali periodo di punta. Nessuna impresa della regione potrebbe farlo senza subappaltare a tassisti indipendenti che lavorano al di fuori delle regole.
(...)".
11 Quale allegato 2 alla sua offerta, la ricorrente univa un documento intitolato "L'azione civile nella concorrenza sleale" nel quale ricordava che era stato avviato un procedimento civile e successivamente un procedimento penale riguardo alle attività dell'Association centrale des autos taxis de la communauté urbaine de Strasbourg (associazione centrale dei tassisti della comunità urbana di Strasburgo in prosieguo: l'"ACATS TAXI 13"), che garantiva, per conto del Parlamento, nell'ambito di un contratto di noleggio di autovetture con autista, il trasporto dei funzionari e dei parlamentari europei in vetture prive di segni di riconoscimento. La ricorrente faceva rilevare che solo l'attività di autorimessa (servizio limousine - autovettura di noleggio da rimessa) consentiva di soddisfare le richieste del Parlamento nel rispetto della normativa applicabile al settore del trasporto di persone a titolo oneroso. La ricorrente ha illustrato la propria posizione in tale documento.
12 Il 24 febbraio 1999 il Parlamento ha chiesto agli offerenti di indicargli il numero di veicoli dei quali disponevano a tale data nonché il numero di veicoli dei quali contavano di disporre nell'eventualità della conclusione di un contratto con l'istituzione.
13 In risposta, la ricorrente comunicava di disporre di cinque veicoli di noleggio da rimessa e che era in corso l'acquisto di tre altri veicoli. Indicava, inoltre:
"Possiamo mettere a vostra disposizione durante le giornate dal lunedì al venerdì (al di fuori delle ore di punta) nel corso di ciascuna sessione parlamentare una sessantina di veicoli conformi alle clausole tecniche del bando di gara".
14 Il Parlamento decideva di accettare l'offerta della Coopérative Taxi 13, che aveva anch'essa presentato un'offerta, in quanto più vantaggiosa alla stregua dei criteri di attribuzione indicati nel bando.
15 Con lettera 7 aprile 1999 l'istituzione informava la ricorrente della decisione di non accettare la sua offerta a motivo della differenza di prezzo tra tale offerta e quella della società con la quale aveva sottoscritto il contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto (in prosieguo: la "decisione impugnata").
16 In una lettera datata 15 aprile 1999 la ricorrente scriveva al Parlamento di aver creduto di capire che quest'ultimo avrebbe rinnovato la convenzione che era stata raggiunta con "l'associazione (o cooperativa) dei tassisti indipendenti". Essa esprimeva, ancora una volta, i suoi dubbi circa la legittimità di tale contratto con riferimento al diritto francese. Al riguardo, insisteva particolarmente sull'impossibilità legale per i taxi di effettuare il trasporto di parlamentari e funzionari europei alle condizioni previste nel bando di gara (veicoli privi di segni di riconoscimento). Essa precisava che, pur se l'offerta presentata dai "tassisti indipendenti di Strasburgo" avesse potuto essere la più vantaggiosa economicamente, le prestazioni sarebbero state tuttavia realizzate al di fuori di qualsiasi ambito legale, in contraddizione con il bando di gara. Ricordava, del pari, di non godere dei numerosi vantaggi fiscali accordati ai tassisti e che la sua premura di rispettare le leggi e le normative in vigore non le consentiva quindi di fare un'offerta a prezzo concorrenziale. Si sarebbe così trovata confrontata ad una concorrenza sleale. Chiedeva, infine, al Parlamento di pronunciarsi su tali argomenti.
17 Con lettera datata 19 aprile 1999 la ricorrente, quale integrazione della sua lettera in data 15 aprile 1999, inviava una relazione risalente al marzo 1992 del Ministero degli Interni, ispettorato generale dell'amministrazione, riguardante l'attività dei taxi nella comunità urbana di Strasburgo e all'aeroporto di Strasbourg-Entzheim.
18 Con lettera in data 11 maggio 1999 il sig. Rieffel, direttore generale dell'Amministrazione del Parlamento, rispondeva:
"Le vostre lettere del 15 e 19 aprile 1999, nelle quali comunicavate un certo numero di informazioni riguardanti la normativa francese relativa all'attività di taxi e chiedevate del pari che il Parlamento europeo si pronunciasse sui commenti da voi formulati riguardo la conformità delle prestazioni della Coopérative Taxi 13 a tale normativa, richiedono da parte mia le seguenti osservazioni.
Per evitare qualsiasi futura controversia il Parlamento europeo, nel suo bando di gara n. 99/S 18-8765/FR fissava l'obbligo che il contraente [avrebbe vegliato] alla rigorosa applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni ordinate (v. art. VI, comma 2, della bozza di contratto). A tal proposito, tengo a sottolineare che non spetta al Parlamento europeo, ma ai giudici francesi competenti in materia, interpretare la normativa.
Da parte sua, riguardo al bando di gara citato, il Parlamento europeo ha rispettato tutte le norme e le procedure riguardanti l'aggiudicazione degli appalti e, in primo luogo, la direttiva (...) 92/50 (...).
Quanto all'esecuzione delle prestazioni, non dispongo di alcuna informazione che mi induca a ritenere che la Coopérative Taxi 13 non rispetti le condizioni del bando di gara. Inoltre, nessuna autorità amministrativa o giudiziaria ha finora contestato al Parlamento le condizioni di esecuzione del contratto.
(...)"».
3 In tali circostanze l'8 giugno 1999 l'AICS ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale.
La sentenza impugnata
4 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha integralmente respinto il ricorso dell'AICS.
5 In primo luogo il Tribunale, ai punti 28-34 della sentenza impugnata, ha respinto l'eccezione di irricevibilità del ricorso della ricorrente fatta valere dal Parlamento.
6 In secondo luogo, quanto al merito, il Tribunale, ai punti 39-46 della sentenza impugnata, ha respinto il primo motivo della ricorrente relativo alla violazione del diritto francese applicabile all'attività di taxi, nonché del capitolato d'onere.
7 Al riguardo il Tribunale ha motivato nel modo seguente:
«40 Si deve precisare inoltre che, ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE, il Tribunale è competente, nell'ambito di un ricorso d'annullamento, a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato CE o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere. Ne consegue che il Tribunale non può trattare l'asserita violazione della normativa francese come una questione di diritto che presuppone un sindacato giurisdizionale illimitato. Tale controllo, infatti, compete alle sole autorità francesi.
41 Tuttavia, conformemente ai principi di buona amministrazione e di leale cooperazione tra le istituzioni comunitarie e gli Stati membri, le istituzioni sono tenute a garantire che le condizioni previste da un bando di gara non inducano i potenziali offerenti a violare la normativa nazionale applicabile alla loro attività.
42 Nella fattispecie il Parlamento ha affermato che la normativa francese non vietava l'esecuzione dei servizi di trasporto oggetto del bando di gara, in taxi privi di segni di riconoscimento, purché tali servizi fossero coperti da un'iscrizione al registro delle imprese di trasporto pubblico di persone su strada. Ora, si deve constatare che la ricorrente non ha dimostrato che tale affermazione del Parlamento fosse manifestamente erronea. La ricorrente, infatti, si è limitata ad invocare la legislazione francese riguardante le attività di taxi senza dimostrare che quella relativa ai servizi privati di trasporto extraurbano di persone non potesse essere applicata ai tassisti indipendenti allorché questi ultimi garantivano le prestazioni previste nel bando di gara. Non è infine contestato il fatto che la Coopérative Taxi 13 abbia fornito un certificato che dimostrava che essa è iscritta al registro delle imprese di trasporto pubblico di persone su strada. Ebbene, il Parlamento ha dimostrato che detta iscrizione era prescritta dalla citata legislazione francese in materia di servizi privati di trasporto, il che rende la sua tesi plausibile.
43 Alla luce di quel che precede, la ricorrente non ha dimostrato che il Parlamento abbia commesso un errore manifesto nella sua interpretazione della legislazione francese.
44 La ricorrente, inoltre, non può avvalersi della clausola del progetto di contratto-quadro, secondo la quale l'esecuzione delle prestazioni deve essere conforme alla normativa vigente. Tale clausola, infatti, non può essere interpretata nel senso che impone al Parlamento di verificare, oltre all'iscrizione nel registro menzionato supra, che l'aggiudicatario esegua il contratto di cui trattasi in conformità della legislazione francese. Come il Parlamento ha chiaramente dichiarato, ai sensi di tale clausola l'aggiudicatario deve assicurarsi di esercitare le sue attività conformemente alla legislazione francese e, pertanto, deve subire le conseguenze dell'inadempimento di tale obbligo.
45 Si deve aggiungere che il Parlamento ha affermato all'udienza che se la sua interpretazione della legislazione francese si rivelasse inesatta, esso sarebbe obbligato a risolvere il contratto di cui trattasi in forza di tale clausola».
8 In terzo luogo, il Tribunale ha respinto ai punti 52-54 della sentenza impugnata il secondo motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione.
9 Al riguardo, dopo aver osservato, al punto 52, che la ricorrente ammetteva che la discriminazione lamentata era dovuta esclusivamente alla disparità di trattamento del diritto francese tra i noleggiatori di vetture da rimessa e le imprese di taxi, il Tribunale, al punto 53, proseguiva nei termini seguenti:
«Ebbene, dato che la ricorrente non ha dimostrato che l'interpretazione data dal Parlamento della legislazione francese applicabile alle prestazioni oggetto del bando di gara fosse manifestamente erronea (v. supra, punto 43 [della sentenza impugnata]), essa non è neppure fondata a sostenere che il Parlamento ha violato il principio di non discriminazione in quanto non ha tenuto conto di tale diverso trattamento. Il Parlamento, infatti, non può, in base alla normativa comunitaria vigente, prendere in considerazione le differenti opportunità sul mercato poste in essere dal diritto francese (...)».
10 In quarto luogo, il Tribunale, ai punti 59-67 della sentenza impugnata, ha dichiarato irricevibile il terzo motivo della ricorrente relativo alla condizione richiesta dal bando, per la quale i prestatori dovevano comprovare un'attività di tre anni nel settore, in quanto tale motivo, esposto per la prima volta all'udienza, non era fondato su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.
11 In quinto luogo, riguardo alla domanda di risarcimento del danno dell'AICS, il Tribunale, al punto 68 della sentenza impugnata, ha affermato che, «[i]n forza dell'art. 288, secondo comma, CE e dei principi generali cui tale norma fa rinvio, la responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che siano soddisfatte varie condizioni, relative all'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato (v. sentenza 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 30)».
12 Considerando, al punto 69 della sentenza impugnata, che la ricorrente non aveva dimostrato che il comportamento del Parlamento fosse illecito, il Tribunale ha pertanto respinto la sua domanda di risarcimento dei danni.
Il ricorso contro la sentenza di primo grado
13 Nel suo ricorso contro la sentenza di primo grado, l'AICS conclude che la Corte voglia:
- annullare la sentenza 6 luglio 2000 del Tribunale di primo grado;
- pronunciarsi, essendo la causa matura per essere giudicata, «sulla domanda d'annullamento della decisione 7 aprile 1999 di scartare l'AICS, nonché, di conseguenza, di assegnare l'appalto alla TAXI 13 e sulla domanda di risarcimento nella misura di FRF 2 190 000, salvo integrazione sulla stessa base al giorno della pronuncia della sentenza»;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.
14 Il Parlamento chiede alla Corte di:
- respingere il ricorso contro la sentenza di primo grado;
- condannare l'AICS alle spese.
15 L'AICS deduce a sostegno del suo ricorso cinque motivi, il primo relativo ad un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto da parte del Tribunale, il secondo ad una violazione del Trattato CE e delle forme sostanziali riguardo alla motivazione della sentenza impugnata, il terzo ad una violazione del principio di non discriminazione, il quarto al mancato rispetto della condizione di tre anni di anzianità richiesta all'assegnatario dell'appalto oggetto del bando di gara, e l'ultimo al rigetto infondato della domanda di risarcimento dei danni della ricorrente.
16 Preliminarmente, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
Sulla prima parte
17 Nella prima parte del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto ritenendo «plausibile», al punto 42 della sentenza impugnata, la tesi del Parlamento secondo la quale questi poteva stipulare un contratto con i tassisti autonomi senza indurli ad infrangere la normativa francese.
18 Si deve al riguardo ricordare che, per costante giurisprudenza, risulta dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, del regolamento di procedura che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 34).
19 Non è conforme a tali precetti il ricorso che, senza neppure contenere un argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto che vizierebbe la sentenza impugnata, si limiti a riprodurre i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Infatti, un ricorso di tal genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell'atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (v., in particolare, sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, punto 35).
20 Nella fattispecie la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti e del diritto nel punto 42 della sentenza impugnata. Tuttavia, essa non ha presentato alcun argomento diretto ad individuare specificamente un errore di diritto riguardo al ragionamento seguito dal Tribunale, in particolare al punto 42 della sentenza impugnata, per giungere alla conclusione che l'interpretazione della normativa francese data dal Parlamento non era inficiata da un errore manifesto e che pertanto quest'ultimo non era venuto meno all'obbligo impostogli dal diritto comunitario di non indurre i potenziali offerenti a violare la vigente normativa nazionale.
21 La ricorrente si limita, infatti, al riguardo a riproporre sostanzialmente gli argomenti già proposti dinanzi al Tribunale, relativi, in particolare, alla chiarezza delle leggi e dei decreti francesi vigenti, all'esistenza di un procedimento penale pendente nei confronti dei membri dell'ACATS TAXI 13 dinanzi al Tribunal correctionnel de Strasbourg nonché alla relazione del Ministero degli Interni francese del marzo 1992, che metterebbero in evidenza l'illiceità delle prestazioni di taxi per il Parlamento, e a riaffermare che il Parlamento era cosciente del fatto che agiva illegittimamente nell'attribuire l'appalto oggetto del bando di gara alla Coopérative Taxi 13. In quanto è suffragata solo da tali argomenti, tale parte del primo motivo è manifestamente irricevibile nell'ambito di un ricorso avverso una sentenza.
22 Tuttavia, la ricorrente deduce un nuovo argomento a sostegno di questa parte del primo motivo, riguardante la condanna per lavoro irregolare di numerosi membri dell'ACATS TAXI 13 con sentenza del Tribunal correctionnel de Strasbourg in data 7 aprile 2000. Essendo però stata pronunciata successivamente alla chiusura della trattazione orale dinanzi al Tribunale e, a maggior ragione, successivamente alla data della decisione impugnata, tale sentenza non può essere invocata per mettere in discussione l'interpretazione del diritto francese data dal Parlamento europeo al momento dell'attribuzione dell'appalto. Tale sentenza non può neppure essere invocata per contestare la conclusione del Tribunale riguardo alla plausibilità dell'interpretazione del diritto francese seguita dal Parlamento. Tale argomento deve quindi essere del pari respinto in quanto irricevibile.
23 La ricorrente sostiene inoltre che, concludendo, come ha fatto, per la plausibilità dell'interpretazione del diritto francese offerta dal Parlamento, il Tribunale ha commesso non soltanto un errore di diritto, ma anche un errore manifesto nell'interpretazione dei fatti, in quanto il Parlamento sarebbe stato messo al corrente dell'illiceità delle attività oggetto del bando di gara ai sensi della normativa francese.
24 Tale argomento non può essere accolto.
25 Si deve, infatti, ricordare che solo il Tribunale è competente ad accertare i fatti (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 21). Ebbene, si deve rilevare che la ricorrente non ha dimostrato né con il suo ragionamento né attraverso i documenti del fascicolo che il Tribunale avrebbe snaturato gli elementi di fatto sottopostigli constatando, al punto 42 della sentenza impugnata, che l'interpretazione della normativa francese offerta dal Parlamento era plausibile.
26 Ne consegue che la prima parte del primo motivo è manifestamente irricevibile.
Sulla seconda parte
27 Nella seconda parte del primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto astenendosi dal rilevare una contraddizione nella posizione del Parlamento. Essa fa valere che, dopo aver affermato nella lettera datata 11 maggio 1999, menzionata al punto 18 della sentenza impugnata, che «non spetta al Parlamento europeo, ma ai giudici francesi competenti in materia, interpretare la normativa [francese]», il Parlamento, all'udienza dinanzi al Tribunale, ha nondimeno offerto un'interpretazione di tale normativa. La ricorrente sostiene pertanto che il Tribunale ha a torto ammesso nel punto 53 della sentenza impugnata «l'interpretazione data dal Parlamento della legislazione francese applicabile alle prestazioni».
28 Occorre a tal riguardo osservare, in primo luogo, che, anche ammesso che tale contraddizione nella posizione del Parlamento fosse dimostrata, la ricorrente non precisa in che modo il ragionamento seguito dal Tribunale potrebbe esserne inficiato.
29 Occorre, in secondo luogo, constatare che non esiste alcuna contraddizione tra, da un lato, l'affermazione del Parlamento secondo la quale spetta alle autorità francesi interpretare e applicare la normativa francese e, d'altro lato, il fatto che il Parlamento abbia spiegato, rispondendo all'udienza ai quesiti del Tribunale, perché ritenesse di aver agito in conformità della normativa francese nell'assegnazione dell'appalto oggetto del bando di gara.
30 Anche la seconda parte del primo motivo deve essere pertanto respinta in quanto manifestamente infondata.
31 Il primo motivo deve essere pertanto integralmente respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
32 Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sentenza impugnata.
33 L'insufficienza di motivazione risulterebbe, in primo luogo, dalla valutazione approssimativa della tesi del Parlamento riguardante il contenuto della normativa francese, qualificata semplicemente come «plausibile», senza che si sia proceduto ad alcuna analisi degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente. Essa si riferisce, al riguardo, più in particolare alla relazione del Ministero degli Interni francese, menzionata al punto 17 della sentenza impugnata, che qualifica come illegale l'impiego da parte del Parlamento di taxi privi di segni di riconoscimento, nonché alla conferma ad opera del Parlamento, nel suo controricorso dinanzi al Tribunale, del fatto che, dal 1998, le autorità giudiziarie e le autorità di polizia francesi avevano avvertito il Parlamento dell'apertura di un'indagine nei confronti dei tassisti indipendenti e della loro sottoposizione al controllo dell'autorità giudiziaria per il fatto che essi effettuavano attività lavorative irregolari per conto del Parlamento.
34 In secondo luogo, il Tribunale non avrebbe motivato a sufficienza le ragioni per le quali ha considerato che il Parlamento era autorizzato ad interpretare la normativa francese, mentre quest'ultimo aveva fatto sapere all'AICS, con lettera 11 maggio 1999, di non essere tenuto ad interpretare la detta normativa, né avrebbe precisato per quale ragione tale interpretazione dovesse essere presa dubitativamente per buona.
35 Si deve a tal riguardo ricordare, da un lato, che il Tribunale ha esposto al punto 42 della sentenza impugnata, riprodotto supra al punto 7 della presente ordinanza, i motivi per i quali ha considerato che la ricorrente non aveva dimostrato che il Parlamento avesse commesso un errore manifesto nella sua interpretazione della normativa francese. Tale motivazione appare coerente in sé e sufficiente per permettere di comprendere le ragioni per le quali il Tribunale si è pronunciato in tal senso. La ricorrente non ha presentato alcun argomento specifico per dimostrare il contrario.
36 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo la quale l'analisi del Tribunale non avrebbe tenuto conto degli elementi di prova da essa prodotti, occorre rilevare che, per costante giurisprudenza, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti (v. sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66, e 16 settembre 1997, causa C-362/95, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4775, punto 29).
37 Pertanto, il Tribunale, fatto salvo sia l'obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sia quello di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (v. sentenza 15 giugno 2000, causa C-237/98 P, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. I-4549, punto 51).
38 Ne consegue che non può essere accolto l'argomento della ricorrente secondo il quale la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata nella parte in cui precisa che l'interpretazione della normativa francese seguita dal Parlamento poteva essere considerata plausibile.
39 D'altro lato, riguardo all'asserita insufficienza della motivazione circa la questione se il Parlamento avesse o meno la facoltà d'interpretare la normativa francese, occorre constatare che tale argomento si confonde in sostanza con la seconda parte del primo motivo e deve essere respinto per gli stessi motivi.
40 Il secondo motivo deve quindi esser respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
41 Con il suo terzo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto di valutazione del motivo sollevato dinanzi ad esso e fondato sul principio di non discriminazione, accogliendo a torto l'argomento del Parlamento secondo il quale non si era avuto un trattamento discriminatorio e sostenendo, a tal fine, che la discriminazione era imputabile non all'istituzione, ma allo Stato membro che ha elaborato lo statuto dei taxi e attribuito ai tassisti indipendenti vantaggi rispetto agli altri trasportatori e, in particolare, ai noleggiatori di veicoli di grande e piccola rimessa.
42 A questo proposito si deve rilevare che, benché la ricorrente lamenti, in sostanza, che il Tribunale non ha tenuto conto del principio di non discriminazione, essa non ha presentato alcun argomento specificamente diretto ad individuare l'errore di diritto del quale sarebbe inficiata la sentenza impugnata a tal riguardo e si limita a riproporre gli argomenti già proposti dinanzi al Tribunale.
43 Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza già citata ai punti 18 e 19 della presente ordinanza, il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo
44 Con il suo quarto motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha a torto dichiarato, al punto 67 della sentenza impugnata, che il motivo dedotto dinanzi ad esso, relativo al mancato rispetto delle condizione di tre anni di anzianità richiesta per l'assegnatario dell'appalto, era irricevibile in quanto non era fondato su elementi di fatto o di diritto emersi nel corso del procedimento ed era stato dedotto in ritardo. La ricorrente sostiene che il 15 aprile 1999 essa aveva creduto di capire che la convenzione esistente tra «l'associazione (o cooperativa) di tassisti indipendenti» era stata rinnovata e che solo dal controricorso del Parlamento dinanzi al Tribunale aveva appreso che così non era in quanto la Coopérative Taxi 13 aveva sostituito l'ACATS TAXI 13.
45 Al riguardo è sufficiente constatare ancora una volta che la ricorrente, invece di precisare in che modo il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbe viziato, si limita a riproporre nella sua impugnazione l'argomento già esposto nel primo grado di giudizio. In tali condizioni, alla luce della giurisprudenza costante ricordata nei punti 18 e 19 della presente ordinanza, anche il quarto motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sul quinto motivo
46 Considerando che è dimostrato che il Parlamento ha istituito un regime di lavoro irregolare a vantaggio dei tassisti indipendenti e a danno dell'AICS, la ricorrente sostiene, col suo quinto motivo, che è dimostrata la sussistenza dei presupposti per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale di tale istituzione e del diritto al risarcimento del privato che subisca un danno.
47 E' però sufficiente constatare che, dal momento che nessuno dei motivi dell'impugnazione è stato accolto, il Tribunale ha giustamente concluso nella sentenza impugnata che l'illiceità del comportamento del Parlamento non è stata dimostrata e ha, di conseguenza, respinto la domanda di risarcimento dei danni. Il quinto motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
48 Risulta da quel che precede che il ricorso della ricorrente deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
49 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) L'Alsace International Car Services SARL (AICS) è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy