Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Marchio comunitario Procedimento di ricorso Ricorso dinanzi al giudice comunitario Ricorso di annullamento Interesse ad agire
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 63]
2. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Segni atti a costituire un marchio Forme Presupposto Carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 4 e 7, n. 1, lett. b)]
3. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchi tridimensionali costituiti dalla forma e dal disegno del prodotto Carattere distintivo Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
4. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto senza per questo essere descrittivi Incidenza sulla valutazione del carattere distintivo
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b) e c)]
5. Marchio comunitario Definizione e acquisizione del marchio comunitario Impedimenti assoluti alla registrazione Marchi privi di carattere distintivo Marchio tridimensionale Pasticca quadrata, per prodotti casalinghi, con un bordo scanalato e gli angoli smussati, che presenta talune macchiettature ed un'incrostazione quadrata
[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]
Massima
1. Un ricorso proposto ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario è ricevibile solo se il ricorrente abbia interesse a far annullare l'atto di cui trattasi. Un siffatto interesse presuppone che l'annullamento di tale atto possa produrre, di per sé, effetti giuridici.
( v. punto 12 )
2. Dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario risulta che la forma del prodotto rientra tra i segni idonei a costituire un marchio comunitario. L'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica tuttavia che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente, in relazione ad un dato prodotto o servizio, carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
( v. punto 47 )
3. L'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario non opera distinzioni tra diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi.
Occorre cionondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, che nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dal disegno del prodotto stesso la percezione da parte del pubblico interessato non è necessariamente la stessa che nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.
( v. punti 50-51 )
4. Dagli elementi di presentazione di un marchio tridimensionale che richiamano certe qualità del prodotto non si può dedurre, senza per questo poterli considerare come un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che essi conferiscono necessariamente un carattere distintivo al marchio. Infatti, tale carattere manca qualora il pubblico cui ci si rivolge sia indotto a percepire la presenza dei detti elementi come allusione a determinate qualità del prodotto, e non come indicazione della sua origine.
( v. punto 58 )
5. Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». Per quanto concerne, a tale riguardo, la registrazione richiesta per prodotti casalinghi di un marchio tridimensionale avente la forma di una pasticca quadrata con un bordo scanalato e gli angoli smussati, che presenta talune macchiettature ed un'impronta quadrata scura nel centro, poiché nessun colore ha formato oggetto della domanda, tale marchio è privo di carattere distintivo.
Infatti, considerata l'impressione di insieme che si ricava dalla combinazione della forma e del disegno della pasticca, il marchio richiesto, che rientra fra le varianti di presentazione del prodotto di cui trattasi cui si pensa spontaneamente, non consentirà al pubblico interessato, in mancanza di qualsiasi elemento di presentazione supplementare idoneo a influire sulla percezione del consumatore, di distinguere i prodotti di cui trattasi da quelli aventi un'altra origine commerciale al momento della decisione di effettuare un acquisto.
( v. punti 60, 63, 68 )
Parti
Nella causa T-128/00,
Procter & Gamble Company, con sede in Cincinnati, Ohio (Stati Uniti d'America), rappresentata dagli avv.ti C. van Nispen e G. Kuipers, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, D. Schennen e dalla sig.ra C. Røhl Søberg, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2000 (procedimento R 506/1999-1), notificata alla ricorrente il 13 marzo 2000,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai sigg. A.W.H. Meij, presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2000,
visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 luglio 2000,
in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
_
Motivazione della sentenza
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2000 (procedimento R-506/1999-1) è annullata nella parte in cui essa riguarda i prodotti rientranti nella classe 3 dell'Accordo di Nizza, intitolata «Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per i capelli, dentifrici».
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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