Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) 17 marzo 2005 − Philips / Consiglio
(Causa T-177/00)
«Dumping — Mancata adozione da parte del Consiglio di una proposta di regolamento della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo — Mancanza della maggioranza semplice necessaria per adottare il regolamento — Obbligo di motivazione»
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici obbligatori — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping — Incidenza della natura normativa del procedimento antidumping — Insussistenza [art. 230 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 384/96, art. 6, n. 9] (v. punti 30-32)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Mancata adozione di una proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo (art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 384/96) (v. punto 35)
Oggetto
Annullamento della decisione del Consiglio 8 maggio 2000, che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM (2000) 195 def.].
Dispositivo
La decisione del Consiglio 8 maggio 2000 che respinge la proposta di regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcune parti di sistemi di telecamere originarie del Giappone, presentata dalla Commissione delle Comunità europee il 7 aprile 2000 [documento COM (2000) 195 def.], è annullata.
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
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