Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Consiglio - Diritto di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio - Diniego di accesso a un documento - Ricorso di annullamento - Termine - Decadenza
(Art. 230 CE; decisione del Consiglio 93/731/CE, art. 7, n. 3)
Massima
$$Dev'essere dichiarato irricevibile un ricorso di annullamento presentato tardivamente e diretto contro una decisione del Consiglio che ha negato al ricorrente l'accesso a un documento allorché, conformemente all'art. 7, n. 3, della decisione 93/731, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, la lettera del segretariato generale in cui gli si comunica tale decisione lo informa altresì del contenuto degli artt. 195 CE e 230 CE nella parte relativa, rispettivamente, alle condizioni per il ricorso al Mediatore e al controllo di legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte, giacché un singolo normalmente accorto non può avere alcun dubbio né in merito alla definitività della detta decisione né in merito al termine per il ricorso applicabile ai sensi dell'art. 230 CE.
( v. punti 23-24 )
Parti
Nella causa T-3/00,
Athanasios Pitsiorlas, residente in Salonicco (Grecia), rappresentato dall'avv. D. Papafilippou,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bauer e dalle S. Kyriakopoulou e D. Zachariou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
e
Banca Centrale Europea, rappresentata dalle C. Zilioli, P. Vospernik e dal sig. C. Kroppenstedt, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione del Consiglio 30 luglio 1999 e della decisione della Banca Centrale Europea 8 novembre 1999, che rifiutano al ricorrente l'accesso a un documento,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
1 Il ricorrente sta preparando un dottorato in diritto presso l'Università di Salonicco (Grecia).
2 Con lettera 6 aprile 1999, pervenuta al segretariato generale del Consiglio il 9 aprile seguente, egli chiedeva, in applicazione della decisione del Consiglio 20 dicembre 1993 relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio, 93/731/CE (GU L 340, pag. 43), come modificata dalla decisione del Consiglio 6 dicembre 1996, 96/705/Euratom, CECA, CE (GU L 325, pag. 19), di avere accesso all'accordo «Basilea/Nyborg» sul consolidamento del sistema monetario europeo (SME), avallato il 12 settembre 1987 dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze in occasione della riunione informale di Nyborg (Danimarca).
3 Con lettera 11 maggio 1999, trasmessa al ricorrente il 15 maggio 1999, il segretariato generale del Consiglio rispondeva a quest'ultimo nei termini seguenti:
«Il segretariato generale ha preso attentamente in esame la Sua domanda, ma, poiché non si è potuto trovare il documento, ne deduciamo che si tratta molto probabilmente di un documento della [Banca Centrale Europea]. Sarebbe pertanto opportuno che Lei si rivolgesse direttamente a quest'ultima (...)».
4 Con lettera 8 giugno 1999, registrata al segretariato generale del Consiglio il 10 giugno seguente, il ricorrente presentava una richiesta di conferma in applicazione dell'art. 7, n. 1, della decisione 97/731.
5 Con lettera 5 luglio 1999 il segretariato generale del Consiglio comunicava al ricorrente che, data l'impossibilità di prendere una decisione nel termine di un mese previsto dall'art. 7, n. 3, della decisione 97/731, si era deliberato di prorogare tale termine in applicazione dell'art. 5 del detto articolo, che dispone quanto segue:
«In via eccezionale, il segretario generale, informandone preventivamente l'interessato, può prorogare di un mese le scadenze previste al paragrafo 1, prima frase e al paragrafo 3».
6 Contemporaneamente, con lettera 28 giugno 1999 indirizzata alla direzione dei rapporti col pubblico della Banca Centrale Europea (BCE), il ricorrente chiedeva di avere accesso al documento citato in applicazione della decisione della BCE 3 novembre 1998, relativa all'accesso del pubblico ai documenti e agli archivi della Banca centrale europea, 1999/284/CE (GU 1999, L 110, pag. 30). In seguito al rigetto di tale domanda con lettera 6 luglio 1999, il ricorrente, con lettera 27 luglio 1999, ne chiedeva il riesame sul fondamento dell'art. 23.3 del regolamento interno della BCE, adottato il 7 luglio 1998 (GU L 338, pag. 28), come modificato il 22 aprile 1999 (GU L 125, pag. 34).
7 Con lettera 2 agosto 1999, notificata al ricorrente l'8 agosto seguente, il segretariato generale del Consiglio comunicava al ricorrente la decisione del Consiglio 30 luglio 1999, che respingeva la sua richiesta di conferma (in prosieguo: la «decisione del Consiglio»). Tale decisione era redatta nei termini seguenti:
«In seguito ad una ricerca approfondita, abbiamo constatato che il documento menzionato nella Sua domanda riguarda la "relazione del Comitato dei governatori relativa al consolidamento dello SME", che è stata pubblicata dal Comitato dei governatori degli Stati membri della CEE l'8 settembre 1987 a Nyborg.
Le regole relative al funzionamento amministrativo dello SME non hanno mai fatto parte del diritto comunitario; conseguentemente, il Consiglio non è mai stato chiamato a prendere una decisione a questo proposito.
Poiché in questo caso il documento richiesto è stato elaborato dai governatori delle banche centrali, La invitiamo a rivolgere la Sua richiesta direttamente ai governatori delle banche centrali o alla BCE».
8 Nella stessa lettera il segretariato generale richiamava altresì l'attenzione del ricorrente sulle disposizioni degli artt. 195 CE e 230 CE, in quanto essi riguardano, rispettivamente, le condizioni per il ricorso al mediatore e per il controllo di legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte.
9 Con lettera 8 novembre 1999, notificata al ricorrente il 13 novembre seguente, questi veniva informato della decisione del Consiglio dei governatori della BCE di non concedergli l'accesso al documento di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione della BCE»).
Procedimento e conclusioni delle parti
10 In seguito a ciò, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 gennaio 2000, il ricorrente ha proposto il presente ricorso d'annullamento contro la decisione del Consiglio, da un lato, e contro la decisione della BCE, dall'altro.
11 Con lettera 10 gennaio 2000 il ricorrente ha chiesto il beneficio del gratuito patrocinio. Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 8 maggio 2000.
12 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2000, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, in merito alla quale il ricorrente ha presentato le sue osservazioni il 29 giugno 2000.
13 Nell'eccezione di irricevibilità, il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso contro la decisione del Consiglio manifestamente irricevibile, senza procedere all'esame del merito;
- condannare il ricorrente alle spese.
14 Nelle osservazioni sull'eccezione, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- respingere l'eccezione di irricevibilità ed esaminare il ricorso nel merito:
- ingiungere al Consiglio di produrre il verbale della riunione del 30 luglio 1999, nonché i verbali dei comitati incaricati dell'esame della sua domanda;
- ordinare al Consiglio di depositare agli atti le relazioni e i verbali del comitato monetario citato dalla BCE nella lettera 8 novembre 1999;
- prescrivere determinati provvedimenti istruttori nei confronti della BCE;
- condannare il Consiglio alle spese.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione del Consiglio
15 Ai sensi dell'art. 114 del regolamento di procedura, il Tribunale, se una parte lo chiede, statuisce sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, secondo le modalità previste ai nn. 3 e 4 dello stesso articolo. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo che dall'esame degli atti risultino elementi sufficienti, decide di statuire sulla ricevibilità della domanda di annullamento della decisione del Consiglio senza impegnare la discussione nel merito sulla detta domanda o sulla domanda di annullamento della decisione della BCE e senza aprire la fase orale.
16 Parimenti, poiché le misure di organizzazione del procedimento o di mezzi istruttori richieste dal ricorrente non sono né pertinenti né necessarie per decidere sulla ricevibilità, non occorre farvi ricorso.
Argomenti delle parti
17 Il Consiglio sostiene che il presente ricorso, nella parte in cui è diretto contro la sua decisione, è tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di due mesi previsto all'art. 230, quinto comma, CE. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, la decadenza non verrebbe meno adducendo l'esistenza di un errore scusabile. Da un lato, dalla decisione del Consiglio si evincerebbe che essa non era tale da generare una confusione ammissibile nel ricorrente, poiché essa si presentava chiaramente come une decisione definitiva impugnabile. Dall'altro, nella sua qualità di avvocato e dottorando in diritto, il ricorrente era particolarmente in grado di sapere che la decisione del Consiglio doveva essere impugnata senza attendere la decisione della BCE.
18 Il ricorrente non contesta che la presentazione del ricorso contro il Consiglio sia tardiva, ma sostiene che tale tardività è dovuta ad un errore scusabile nell'accezione riconosciuta dalla giurisprudenza (v. sentenze del Tribunale 16 marzo 1993, cause riunite T-33/89 e T-74/89, Blackman/Parlamento, Racc. pag. II-249, e della Corte 15 dicembre 1994, causa C-195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I-5619). A questo proposito egli afferma di essere stato vittima di un inganno da parte delle istituzioni interessate, in quanto sarebbe stato esortato a non impugnare immmediatamente la decisione del Consiglio nell'attesa della decisione della BCE. Conseguentemente, si dovrebbe ammettere, a titolo eccezionale, la ricevibilità del ricorso.
Giudizio del Tribunale
19 Ai sensi dell'art. 230, quinto comma, CE, il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento è di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Conformemente al combinato disposto delle disposizioni dell'art. 102, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e dell'allegato II del regolamento di procedura della Corte, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine in ragione della distanza di dieci giorni per le parti residenti in Grecia.
20 Nella fattispecie la decisione del Consiglio è stata notificata al ricorrente l'8 agosto 1999 mediante lettera del segretariato generale. Aumentato di un termine di dieci giorni, il termine per la presentazione di un ricorso di annullamento della detta decisione è dunque scaduto lunedì 18 ottobre 1999 a mezzanotte.
21 Poiché l'atto introduttivo è stato depositato il 20 gennaio 2000, il ricorso è stato presentato tardivamente.
22 Secondo una giurisprudenza costante, un errore scusabile può, in casi eccezionali, avere l'effetto di non comportare decadenza per il ricorrente (sentenze della Corte 18 ottobre 1977, causa 25/68, Schertzer/Parlamento, Racc. pag. 1729, punto 19, e 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613, punto 11, e ordinanza della Corte 26 ottobre 2000, causa C-165/99, Austria/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 17). Ciò si verifica, in particolare, quando l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo di buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto (v. sentenze Blackman/Parlamento, già citata, punto 34, e Bayer/Commissione, già citata, punto 26).
23 Tuttavia, nella fattispecie, il ricorrente non ha addotto alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui il Consiglio avrebbe adottato un simile comportamento. Si deve rilevare, al contrario, che, conformemente all'art. 7, n. 3, della decisione 97/731, la lettera del segretariato generale in cui si comunicava al ricorrente la decisione del Consiglio lo informava altresì del contenuto degli artt. 195 CE e 230 CE nella parte relativa, rispettivamente, alle condizioni per il ricorso al Mediatore e al controllo di legittimità degli atti del Consiglio da parte della Corte. Conseguentemente, un singolo normalmente accorto non poteva avere alcun dubbio né in merito alla definitività della detta decisione né in merito al termine per il ricorso applicabile ai sensi dell'art. 230 CE.
24 Poiché le circostanze richiamate dal ricorrente non possono essere considerate circostanze eccezionali che danno luogo ad un errore scusabile, il ricorso deve, quindi, essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
25 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nella sua domanda diretta all'annullamento delle decisione del Consiglio, va condannato a sopportare le proprie spese relative all'eccezione di irricevibilità, nonché quelle sostenute dal Consiglio.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile per la parte in cui è diretto contro la decisione del Consiglio 30 luglio 1999.
2) Il ricorrente sopporterà le proprie spese relative all'eccezione di irricevibilità, nonché quelle sostenute dal Consiglio.
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