Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1. Procedura - Intervento - Procedimento sommario - Persone interessate - Procedimento principale relativo alla validità di una decisione di applicazione delle norme in materia di concorrenza - Impresa ricorrente
(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115)
2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione della non immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Tenuto conto del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto a quello principale, una parte che è già ammessa ad intervenire a sostegno di un'istituzione convenuta in un ricorso principale diretto all'annullamento di una decisione di detta istituzione dispone, in via di principio, di un interesse a sostenere le conclusioni di quest'ultima presentate nel procedimento sommario purché esse mirino al mantenimento in vigore di detta decisione.
( v. punto 25 )
2. Una domanda di provvedimento provvisorio diretta ad ottenere l'autorizzazione a costituire una cauzione di importo inferiore a quello della cauzione richiesta dalla Commissione, quale presupposto della non immediata riscossione di un'ammenda, può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali. Infatti, la facoltà di esigere la costituzione di una cauzione, espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, corrisponde ad un orientamento generale e ragionevole della Commissione.
Qualora un'infrazione dell'art. 81, n. 1, CE avvenga per effetto della decisione di un'associazione d'imprese, il massimale dell'ammenda, pari al 10% del fatturato realizzato nell'esercizio precedente, deve essere calcolato rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese facenti parte dell'associazione, quanto meno quando le regole interne dell'associazione le consentono di vincolare i propri aderenti.
Trattandosi di un'ammenda inflitta ad un'associazione d'imprese i cui obiettivi interessi non possono, a prima vista, essere considerati come aventi un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono, il rischio del danno grave e irreparabile che risulterebbe dalla costituzione della cauzione richiesta dalla Commissione deve essere valutato prendendo in considerazione la dimensione e la forza economica delle imprese facenti parte dell'associazione.
( v. punti 52, 54, 58-59 )
Parti
Nel procedimento T-5/00 R,
Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, con sede a La Haye (Paesi Bassi), con gli avv.ti E.G. Pijnaker Hordikj, del foro di Amsterdam, S.B. Noë, del foro de La Haye, e S.H. de Ranitz, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. M. Loesch, 11, rue Goethe,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione parziale dell'esecuzione della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU)] (GU 2000, L39, pag. 1),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 La richiedente, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (in prosieguo: la «FEG»), è un'associazione di diritto olandese. I suoi membri esercitano un'attività di commercio all'ingrosso nel settore elettrotecnico nei Paesi Bassi. Essa ha per scopo statutario di tutelare gli interessi comuni dei grossisti di prodotti elettrotecnici detentori di scorte.
2 Nell'art. 1 della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE (GU 2000, L 39, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), si dichiara che la richiedente ha violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE (GU 2000, L 39, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), attuando, in base ad un accordo concluso con la NAVEG (un'associazione olandese i cui membri sono rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico), nonché sulla base di pratiche concordate con fornitori non rappresentati in seno alla NAVEG, un regime collettivo di esclusiva volto ad ostacolare le forniture alle imprese non aderenti alla FEG.
3 Ai sensi dell'art. 2 della Decisione, la richiedente ha del pari violato l'art. 81, n. 1, del Trattato CE limitando, direttamente e indirettamente in vari modi, la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i loro prezzi di vendita.
4 La Technische Unie BV, «il maggior grossista di materiale per impianti elettrotecnici dei Paesi Bassi e (...) al tempo stesso il più importante membro di FEG», a tenore del punto 9 della motivazione e dell'art. 3 della Decisione, ha partecipato attivamente alle summenzionate infrazioni.
5 Ai termini dell'art. 5 della Decisione:
«1. Per le infrazioni di cui agli artt. 1 e 2 a FEG è inflitta un'ammenda di 4,4 milioni di EUR.
2. Per le infrazioni di cui all'art. 3 a TU è inflitta un'ammenda di 2,15 milioni di EUR».
6 L'ammenda irrogata alla richiedente, ai sensi dell'art. 6 della Decisione, deve essere versata entro tre mesi dalla data della notifica della Decisione stessa. La Decisione è stata notificata con lettera della Commissione 8 novembre 1999. In questa lettera la Commissione ha precisato che, qualora un ricorso fosse stato proposto dinanzi al Tribunale, non si sarebbe proceduto ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda fintantoché la causa fosse stata pendente dinanzi a detto organo giurisdizionale, purché il credito producesse interessi e fosse costituita una cauzione bancaria accettabile.
7 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2000, registrato con il numero T-5/00, la richiedente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della Decisione.
8 Il termine fissato dall'art. 6 della Decisione è scaduto l'8 febbraio 2000.
9 Il 17 febbraio 2000 la Commissione ha ricevuto un fax del legale della richiedente che confermava che egli sarebbe intervenuto in quanto rappresentante di quest'ultima, tanto in occasione del procedimento di annullamento dinanzi al Tribunale quanto nei contatti successivi con la Commissione.
10 Con lettera 25 febbraio 2000, la Commissione ha segnalato alla richiedente che il termine per il pagamento dell'ammenda inflitta o per costituire una cauzione bancaria era già scaduto. Le ha anche dichiarato che, in mancanza di costituzione di una cauzione bancaria, tenuto debitamente conto degli interessi di mora al tasso del 6% (in prosieguo: la «cauzione richiesta»), entro i quindici giorni successivi al ricevimento della lettera essa avrebbe proceduto alla riscossione in giudizio del capitale, maggiorato degli interessi maturati fino al giorno del pagamento effettivo dell'ammenda, incluso quest'ultimo.
11 Dopo aver ricevuto detta lettera, la richiedente ha chiesto un colloquio presso i servizi della Commissione. Nel corso del colloquio svoltosi il 12 aprile 2000, la richiedente ha dichiarato che non era in grado né di versare l'ammenda inflitta, né di fornire la cauzione richiesta. La Commissione ha ribattuto che avrebbe proceduto comunque alla riscossione in giudizio, ritenendo che i membri del FEG erano in grado di aiutarla a costituire la cauzione richiesta.
12 Di conseguenza, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 256 CE per ottenere la formula esecutiva presso le autorità olandesi, mentre la richiedente, con lettera 21 aprile 2000, riaffermava che non poteva né versare l'ammenda, né fornire la cauzione richiesta. Uno scambio successivo di lettere aventi lo stesso tenore si è ancora verificato dopo detta data.
13 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2000, la CEF City Electrical Factors BV (in prosieguo: la «CEF City»), società di diritto olandese, e la CEF Holdings Ltd (in prosieguo: la «CEF Holdings»), società di diritto inglese, rappresentate dall'avv. Catharina M.H.C. Vinken-Geijselaers, del foro di s-Hertogenbosch, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, hanno chiesto di intervenire nel procedimento principale a sostegno delle conclusioni della Commissione.
14 Una volta apposta sulla decisione di riscossione nel giugno 2000 la formula esecutiva richiesta dall'art. 256 CE, la Commissione ha notificato alla richiedente detta decisione, mediante ufficiale giudiziario olandese, in data 22 settembre 2000.
15 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2000, la richiedente ha presentato, in forza dell'art. 242 CE, una domanda di sospensione dell'esecuzione della Decisione fino alla fine del secondo mese successivo alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale. Essa chiede del pari che la Commissione sia condannata alle spese del procedimento sommario.
16 In pari data, la Commissione ha comunicato mediante fax inviato all'avvocato della richiedente che non sarebbe stata adottata alcuna nuova misura di esecuzione fintantoché il Tribunale non avesse statuito sulla domanda in esame.
17 L'11 ottobre 2000 la Commissione ha depositato le sue osservazioni sulla domanda di sospensione, nelle quali ha concluso per il rigetto della domanda.
18 Con ordinanza 16 ottobre 2000, il presidente della prima sezione del Tribunale ha ammesso l'intervento della CEF City e della CEF Holdings a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento principale. Un'istanza di intervento nel procedimento sommario è stata presentata, il 18 ottobre 2000, da dette due società, senza che esse avessero avuto conoscenza della precitata ordinanza 16 ottobre 2000.
19 La richiedente ha modificato la sua domanda di provvedimento urgente con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2000. Essa si è dichiarata disposta a sforzarsi di ottenere una cauzione bancaria corrispondente al suo patrimonio alla fine dell'esercizio 1999. Di conseguenza, ha chiesto che il giudice dell'urgenza accogliesse la sua domanda aggiungendo la condizione secondo cui, nel mese successivo all'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, avrebbe dovuto costituire una cauzione bancaria di 401 417 fiorini olandesi (NLG), vale a dire EUR 182 155 (in prosieguo: la «cauzione proposta»).
20 Le parti, comprese la CEF City e la CEF Holdings, hanno svolto le loro osservazioni orali all'audizione che si è svolta dinanzi al giudice dell'urgenza il 26 ottobre 2000.
21 Con lettera 6 novembre 2000, la richiedente ha dichiarato che i suoi membri non erano disposti a costituire una cauzione bancaria di un importo maggiore di quello della cauzione proposta, né a negoziare con la Commissione la possibilità di farlo.
22 Tenuto conto di siffatto punto di vista della richiedente, la Commissione, con lettera 13 novembre 2000, ha tenuto ferme le sue conclusioni dirette a che sia respinta la sua domanda di provvedimento urgente.
Sull'istanza di intervento
23 La richiedente si è opposta, nel corso dell'audizione, a che sia accolta l'istanza di intervento 18 ottobre 2000 della CEF City e della CEF Holdings nel procedimento sommario, facendo valere un'asserita mancanza di interesse di dette società a sostenere le conclusioni della Commissione che, mirando al rigetto della sospensione richiesta, potrebbero provocare il suo fallimento.
24 Tale argomentazione non può essere accolta.
25 Tenuto conto del carattere accessorio del procedimento sommario rispetto a quello principale, una parte che è già ammessa ad intervenire a sostegno di un'istituzione convenuta in un ricorso principale diretto all'annullamento di una decisione di detta istituzione dispone, in via di principio, di un interesse a sostenere le conclusioni di quest'ultima presentate nel procedimento sommario purché esse mirino al mantenimento in vigore di detta decisione (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte 15 ottobre 1974, causa 71/74 R e RR, Fruit- en Groentenimporthandel/Commissione, Racc. pag. 1031, a pag. 1033).
26 Nella fattispecie, il diritto ad intervenire della CEF City e della CEF Holdings a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento principale è stato riconosciuto dal presidente della prima sezione del Tribunale nella precitata ordinanza 16 ottobre 2000. Per arrivare a tale conclusione, egli ha rilevato (punto 6 dell'ordinanza) che una parte che chiede di essere ammessa ad intervenire in una causa dinanzi al Tribunale «deve avere un interesse alla soluzione della causa, conformemente all'art. 37 dello Statuto CE della Corte» e che «prova la titolarità di tale interesse nell'ambito di un ricorso diretto contro una decisione adottata dalla Commissione a seguito di una denuncia circa accordi o pratiche restrittive di concorrenza il soggetto che abbia depositato tale denuncia, in particolare se questi ha poi partecipato al procedimento dinanzi alla Commissione (v. ordinanze del presidente del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-24/93 R, CMBT/Commissione, Racc. pag. II-543, punti 15 e 16, e del Tribunale 24 marzo 1997, causa T-367/94, British Coal/Commissione, Racc. pag. II-469, punto 31)». Come si è affermato al punto 7 della precitata ordinanza 16 ottobre 2000, ciò vale per la CEF City e per la CEF Holdings, nel caso di specie.
27 Si deve osservare, peraltro, che non si può escludere che le società in parola abbiano subito danni a causa delle infrazioni accertate nella Decisione. Al riguardo, è sufficiente constatare che, quando hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nel procedimento in esame, la domanda di provvedimento urgente della richiedente mirava, senza alcuna limitazione o condizione, ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della Decisione.
28 Da tutti detti elementi emerge che una sospensione dell'esecuzione della Decisione potrebbe, al pari dell'annullamento di quest'ultima, ledere gli interessi della CEF City e della CEF Holdings. Avendo quindi dette società un interesse ad intervenire nel procedimento sommario in esame, ne consegue che deve essere accolta la loro istanza presentata a tal fine.
In diritto
29 In limine, occorre definire con precisione l'oggetto della domanda di provvedimento provvisorio in esame.
30 La richiedente chiede, nella sua domanda, come modificata con lettera registrata il 25 ottobre 2000, che sia sospesa l'esecuzione della Decisione fino alla fine del secondo mese successivo alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale, a condizione che sia costituita la cauzione proposta.
31 Va rilevato che le sole disposizioni della Decisione per cui la richiedente ha interesse alla sospensione dell'esecuzione sono l'art. 4, n. 1, l'art. 5, n. 1, e l'art. 6 in quanto essi prevedono, quanto al primo, che essa deve porre immediatamente fine, se non l'ha ancora fatto, alle infrazioni di cui agli artt. 1 e 2, quanto al secondo, che le sia inflitta un'ammenda di EUR 4,4 milioni e, quanto al terzo, che detta ammenda debba essere versata entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della Decisione.
32 Quanto all'obbligo di cui all'art. 4, n. 1, della Decisione, né dalle osservazioni presentate dalla richiedente nell'ambito del procedimento sommario in esame, né dalla corrispondenza e dai contatti svoltisi tra le parti emerge che essa ne chiede la sospensione.
33 Ne consegue che la domanda in esame deve essere intesa nel senso che essa è diretta unicamente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dei due obblighi stabiliti dagli artt. 5, n. 1, e 6 della Decisione.
34 Orbene, nella fattispecie, è assodato (v. supra punti 6, 10 e 16) che la Commissione ha precisato che non si sarebbe proceduto ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda fintantoché il procedimento principale fosse stato pendente dinanzi al Tribunale, purché la richiedente costituisse la cauzione richiesta. In tali circostanze, la sospensione dell'esecuzione richiesta non può avere altro oggetto utile che quello di ottenere l'autorizzazione di costituire la cauzione proposta, invece della cauzione richiesta quale condizione della non immediata riscossione dell'importo dell'ammenda inflitta con la Decisione (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 21 luglio 1999, causa T-191/98 R, DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. II-2531, punto 58).
35 In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), quale modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato od ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
36 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione del provvedimento richiesto. Tali presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti (ordinanze del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30, e del presidente del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-73/98 R, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. pag. II-2769, punto 25).
Argomenti delle parti
Sul fumus boni iuris
37 La richiedente espone succintamente nel suo atto i motivi sollevati nel procedimento principale che, a suo avviso, provano il fumus boni iuris della domanda in esame. Tali motivi riguardano, in primo luogo, la violazione del principio del termine ragionevole e dei diritti della difesa, in secondo luogo, un'errata delimitazione del mercato di cui trattasi, in terzo luogo, la mancanza del regime collettivo di esclusiva e di accordo sui prezzi tra i membri e, in quarto luogo, l'importo troppo elevato dell'ammenda.
38 La Commissione, pur negando la fondatezza di detti motivi, ritiene che la questione del fumus boni iuris possa essere lasciata in sospeso poiché la domanda di sospensione dell'esecuzione non presenta un carattere d'urgenza.
Sul requisito dell'urgenza
39 La richiedente fa valere che la Commissione non nega che l'esecuzione della Decisione per via giudiziaria abbia come inevitabile conseguenza che essa sarebbe dichiarata fallita, il che le causerebbe così un danno grave e irreparabile.
40 Essa sostiene che né il diritto olandese né le sue norme interne prevedono la possibilità di obbligare i suoi membri o i membri precedenti a versare l'ammenda inflitta, o a costituire la cauzione richiesta, e che essi non possono farlo spontaneamente dato che non vi sono giuridicamente tenuti.
41 Inoltre, il diritto comunitario non consentirebbe di obbligare i membri di un'associazione d'imprese a rispondere di un'ammenda inflitta a detta associazione. Al riguardo, la richiedente fa riferimento al punto 127 del Libro bianco 28 aprile 1998 sulla modernizzazione delle norme di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE), in cui la Commissione ammetterebbe che il fatto che l'art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), non preveda il principio della responsabilità in solido dei membri dell'associazione potrebbe impedire la riscossione di ammende. Esigendo dai membri della richiedente la costituzione di una cauzione bancaria, la Commissione tenterebbe di aggirare l'impossibilità di riscuotere l'ammenda presso di essi.
42 All'audizione la richiedente ha sottolineato che, anche se l'art. 6, n. 5, del suo regolamento interno autorizza l'assemblea generale ad aumentare i contributi annuali dei suoi membri, siffatto aumento non potrebbe mai ammontare a 4,4 milioni di euro, vale a dire 18/20 volte l'importo complessivo dei contributi attuali. Inoltre, il potere del consiglio di amministrazione della FEG di imporre ai membri versamenti supplementari non mirerebbe che a coprire limitate eccedenze di spese nel bilancio e l'importo di detti pagamenti non potrebbe mai avvicinarsi a quello del contributo annuale. In ogni caso, il consiglio di amministrazione resterebbe controllato dall'assemblea generale che lo nomina.
43 Poiché il perseguimento della riscossione dell'ammenda per via giudiziaria porterebbe inevitabilmente al suo fallimento, la richiedente sostiene che siffatta misura di esecuzione la priverebbe probabilmente del suo rimedio giurisdizionale, poiché il suo curatore o il suo liquidatore giudiziario, in caso di fallimento, non riterrebbe verosimilmente nell'interesse di tutti i creditori spendere ancora più denaro per portare a termine il procedimento principale.
44 In tali circostanze, la richiedente ritiene soddisfatto il requisito dell'urgenza.
45 La Commissione, riferendosi all'ordinanza del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. II-407), come confermata in seguito ad impugnazione con la precitata ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, fa valere che è consentito procedere alla riscossione giudiziaria dell'ammenda prima che il Tribunale abbia statuito nel procedimento principale. A suo avviso, nel valutare l'asserito rischio di danno grave e irreparabile derivante per una associazione - quale la richiedente, il cui oggetto è quello di difendere gli interessi dei suoi membri e che è soggetta al loro potere decisionale - dall'obbligo di versare l'ammenda o di costituire una cauzione bancaria, si deve considerare la situazione economica dei detti membri.
46 La Commissione, riferendosi al punto 6 della motivazione della Decisione, osserva che i membri della richiedente avevano realizzato, nel 1994, un fatturato complessivo di circa 1 miliardo di euro. Ciò significherebbe che, anche se tale fatturato non è aumentato nel frattempo, l'ammenda inflitta, ammontante a 4,4 milioni di euro, corrisponderebbe a meno dello 0,5% del fatturato. Osserva che l'art. 6, n. 5, del regolamento interno della richiedente consente a questa di chiedere ai suoi membri un contributo supplementare, oltre al loro normale contributo. I membri del FEG non sarebbero quindi affatto impossibilitati ad accorrere in suo aiuto se lo volessero.
47 Quanto alla cauzione proposta, la Commissione ha formulato all'audizione dubbi quanto al fatto che il suo importo corrisponderebbe al valore del patrimonio della FEG alla fine del 1999. Detti dubbi sarebbero rafforzati dal fatto che i membri della FEG sono disposti a rendere possibile la costituzione della cauzione proposta.
48 Di conseguenza, se la riscossione giudiziaria dell'ammenda dovesse portare al fallimento della richiedente, mancherebbe un nesso di causalità diretto e necessario fra l'esecuzione forzata e il fallimento. Infatti, l'elemento decisivo intermedio sarebbe costituito dalla scelta dei membri del FEG di non sostenere finanziariamente l'associazione.
49 All'audizione, la CEF City e la CEF Holdings hanno sottolineato che la richiedente era al corrente, al più tardi nel 1995, del rischio di vedersi infliggere un'ammenda e aveva deciso, alla riunione generale 20 novembre 1995, di formare una riserva al fine di coprire le spese relative alla sua difesa, tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale, contro un'eventuale decisione di condanna della Commissione. Poiché i membri della FEG erano disposti, senza limitazione apparente, a sostenere siffatte spese, la riscossione forzata dell'ammenda non causerebbe loro un danno, almeno per quanto concerne i loro attivi. Inoltre, la volontà dei membri della FEG di sopportare tali spese dimostrerebbe che essi hanno un interesse a versare l'ammenda per evitare il fallimento dell'associazione.
50 La Commissione, sostenuta dalla CEF City e dalla CEF Holdings, conclude che il requisito d'urgenza non è quindi soddisfatto nella fattispecie.
Valutazione del giudice dell'urgenza
51 Nella specie, si deve esaminare se sia soddisfatto il requisito dell'urgenza.
52 Dal momento che l'oggetto della domanda in esame, come è stato precisato sopra ai punti 30-34, è quello di ottenere l'autorizzazione di costituire la cauzione proposta invece della cauzione richiesta, quale presupposto della non immediata riscossione dell'ammenda inflitta alla richiedente con la Decisione, occorre anzitutto osservare che, secondo una giurisprudenza costante, siffatta domanda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali (ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc, pag. 1549, punto 6, e 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 55, e causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, punto 48). Infatti, la facoltà di esigere la formazione di una cauzione è espressamente prevista per i procedimenti sommari, dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, e corrisponde ad un orientamento generale e ragionevole della Commissione.
53 Si deve, di conseguenza, esaminare se la richiedente abbia fornito la prova dell'esistenza di siffatte circostanze eccezionali, vale a dire che le è impossibile costituire la cauzione richiesta senza compromettere la sua esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 20 luglio 1999, causa T-59/99 R, Ventouris/Commissione, Racc. pag. II-2519, punti 16-18).
54 Va ricordato, inoltre, che qualora un'infrazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE avvenga per effetto della decisione di un'associazione d'imprese il massimale dell'ammenda, pari al 10% del fatturato realizzato nell'esercizio precedente (art. 15, n. 2, del regolamento n. 17), deve essere calcolato rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese membre dell'associazione, quanto meno quando le sue regole interne consentono all'associazione di vincolare i propri aderenti (precitata ordinanza 4 giugno 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 33, confermata, in seguito a impugnazione, con precitata ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 35). Tale analisi si basa sul presupposto che l'influenza che un'associazione d'imprese ha potuto esercitare sul mercato non dipende dalla sua «cifra d'affari», la quale non rivela la sua dimensione né la sua forza economica, bensì dal volume di affari dei suoi membri, il quale costituisce un'indicazione della sua dimensione e della sua forza economica (sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 137, e 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 385, nonché precitata ordinanza 4 giugno 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 33).
55 Di conseguenza, occorre esaminare se gli statuti e il regolamento interno della FEG contengano disposizioni che consentono ad essa di vincolare i suoi membri.
56 A tenore degli artt. 2, n. 1, e 3, lett. f) e g), dei suoi statuti, il FEG ha per scopo quello di difendere l'interesse comune dei grossisti di articoli elettrotecnici in possesso di scorte, in particolare «favorendo rapporti ordinati sul mercato nel senso più ampio del termine», e concludendo accordi di cooperazione con altri organi o organizzazioni aventi una relazione con il commercio all'ingrosso di articoli elettrotecnici. Tutti i membri sono tenuti, in particolare, ai sensi dell'art. 16 degli statuti, a «conformarsi scrupolosamente alle disposizioni degli statuti, del regolamento interno e alle decisioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea». Dall'art. 5, n. 1, lett. c), e dall'art. 6 degli statuti emerge che un membro può essere radiato dall'associazione se non soddisfa più i requisiti fissati dagli statuti o dal regolamento interno. Ad un membro si può del pari infliggere un'ammonizione, una sospensione o un'ammenda che può ammontare fino a NLG 10 000 se il consiglio di amministrazione ritiene che ha agito in spregio degli statuti, del regolamento interno o delle decisioni validamente adottati dall'associazione.
57 Per quanto attiene alle infrazioni constatate contro la richiedente agli artt. 1 e 2 della Decisione, vi sono numerosi riferimenti, figuranti in particolare ai punti della motivazione 39, 44, 48, 53, 71, 76, 79, 82, 84, 85, 92, 111 e 122 della Decisione, alla natura vincolante per i suoi membri del comportamento dell'associazione all'origine delle asserite intese, vale a dire il regime collettivo di esclusiva e gli accordi sui prezzi tra i suoi membri. Benché la richiedente contesti la fondatezza delle conclusioni cui perviene la Commissione nella Decisione per quanto concerne l'esistenza di dette infrazioni, nessun elemento del fascicolo consente, a prima vista, di porre in dubbio che l'applicazione di dette intese rispondesse agli interessi dei suoi membri.
58 Pertanto, gli obiettivi interessi della richiedente non possono, a prima vista, essere considerati nel senso che essi presentavano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che ad essa aderiscono.
59 Ne consegue che, secondo la precitata giurisprudenza, si deve valutare il rischio del danno grave e irreparabile che risulterebbe, nella specie, dalla formazione della cauzione richiesta prendendo in considerazione la dimensione e la forza economica delle imprese membri della FEG.
60 Orbene, la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta su questo punto dalla richiedente, che l'ammenda costituisce meno dello 0,5% del fatturato complessivo dei membri della FEG, per l'esercizio 1994. Si deve quindi presumere che i membri della FEG dispongano di una sufficiente capacità finanziaria per versare l'ammenda inflitta o, a fortiori, per costituire la cauzione richiesta.
61 Di conseguenza, la richiedente non ha dimostrato che l'esecuzione degli artt. 5, n. 1, e 6 della Decisione prima che il Tribunale abbia statuito nel procedimento principale possa causare l'asserito danno grave e irreparabile, consistente nel suo eventuale fallimento.
62 La validità di tale conclusione non può essere sminuita dall'argomentazione della richiedente relativa alla cauzione proposta.
63 E' irrilevante il mero fatto che la richiedente si dichiari disposta a costituire siffatta cauzione, anche se questa costituisce l'asserito valore del suo patrimonio alla fine dell'esercizio 1999, durante il quale l'ammenda è stata inflitta. Emerge chiaramente dalle osservazioni della richiedente all'audizione, nonché dalla sua successiva lettera del 6 novembre 2000, che la piccola parte (circa il 4%) dell'ammenda inflitta che sarebbe coperta dalla cauzione proposta costituisce soltanto la parte che taluni membri della FEG hanno accettato di dover infine sostenere al fine di consentire a quest'ultima di proseguire nel procedimento principale. La richiedente non ha fornito alcuna prova del fatto che detti membri sarebbero impossibilitati a raccogliere i fondi necessari perché sia costituita la cauzione richiesta.
64 Da quanto precede discende che la richiedente non è riuscita a provare che, in mancanza di concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, essa subirebbe un danno grave e irreparabile.
65 Di conseguenza, la domanda di provvedimento urgente deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se siano soddisfatti gli altri requisiti perchè sia concessa la sospensione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) La CEF City Electrical Factors BV e la CEF Holdings Ltd sono ammesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta ai fini del procedimento sommario.
2) La domanda di provvedimento urgente è respinta.
3) Le spese sono riservate.
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