Massima
Parole chiave
1 Procedimento sommario - Presupposti per la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori - Ricevibilità del ricorso di merito - Mancanza di pertinenza - Limiti
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 1, secondo comma)
2 Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici al di fuori della sua sfera interna
(Art. 230 CE)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Atto del Parlamento recante modifica del suo regolamento e idoneo a violare l'immunità parlamentare
(Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1 Il problema della ricevibilità del ricorso di merito non deve, in via di principio, essere esaminato nell'ambito del procedimento sommario, per evitare di pregiudicare la causa di merito. Può nondimeno rivelarsi necessario, allorché viene eccepita l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito sul quale si innesta l'istanza di provvedimenti urgenti, accertare l'esistenza di determinati elementi che consentano di concludere a prima vista per la ricevibilità del ricorso medesimo. (v. punto 45)
2 L'art. 230, primo comma, CE, il quale prevede che la Corte di giustizia eserciti un controllo di legittimità, in particolare, sugli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi, è inteso a permettere di assoggettare al sindacato del giudice comunitario atti che il Parlamento adotta nell'ambito del Trattato CE e che potrebbero invadere le competenze degli Stati membri o delle altre istituzioni, ovvero oltrepassare i limiti posti alle competenze del loro autore. Per contro, gli atti che riguardano soltanto l'organizzazione interna dei lavori del Parlamento non possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento. Rientrano in questa categoria gli atti del Parlamento che non producono effetti giuridici, oppure producono effetti giuridici soltanto all'interno del Parlamento per quanto attiene all'organizzazione dei suoi lavori e sono soggetti a procedimenti di verifica stabiliti dal suo regolamento. (v. punto 46)
3 L'urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che il richiedente subisca un danno grave ed irreparabile. Incombe a quest'ultimo dimostrare di non potere attendere l'esito del procedimento principale senza dover subire un danno siffatto.
A tale riguardo, ove gli agenti dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode dovessero avviare un'indagine interna nei confronti di un membro del Parlamento europeo e acquisire documenti o informazioni nel suo ufficio, ai sensi dell'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio, in sua assenza o senza aver preventivamente ottenuto il suo consenso, come sembra permettere in determinati casi l'art. 5 della decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi delle Comunità, il rischio della violazione della sua immunità di membro del Parlamento appare prevedibile con un sufficiente grado di probabilità.
Infatti, dal momento che il Parlamento non ha interpretato la decisione recante modifiche del suo regolamento a seguito di un accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio nel senso che essa gli faccia obbligo, in caso di misura prevista dall'Ufficio contro dei deputati, di informarne immediatamente i deputati interessati, di negare all'Ufficio l'accesso agli uffici dei deputati in loro assenza e di garantire che l'Ufficio possa accedere agli uffici dei deputati solo con il loro consenso, l'esercizio delle competenze attribuite all'Ufficio presenta il rischio che venga violata l'immunità di cui godono i membri del Parlamento. Orbene, il verificarsi di tale rischio non potrebbe trovare un rimedio successivo nell'annullamento della decisione recante modifica del suo regolamento.
Inoltre, gli obblighi di cooperazione e d'informazione gravanti sui membri del Parlamento europeo, quali sono dettati dalla decisione del Parlamento riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne, rischiano di violare la loro immunità parlamentare. Infatti, in difetto di disposizioni contrarie nella medesima decisione recante modifica del suo regolamento, l'obbligo di cooperare pienamente con l'Ufficio deve essere rispettato dai deputati allorché i suoi agenti svolgono indagini interne in seno al Parlamento. Il rispetto dell'obbligo di cooperare pienamente con l'Ufficio potrebbe quindi implicare che il deputato debba autorizzare l'accesso al suo ufficio e consentire all'Ufficio di prendere possesso di documenti o di informazioni per evitare il rischio di sottrazione, come consentitogli dall'art. 4, n. 2, sopra citato. Quanto all'obbligo di informare il presidente del Parlamento o, se i deputati lo ritengono utile, direttamente l'Ufficio, il suo rispetto da parte dei membri del Parlamento può costituire la premessa per un'indagine interna svolta dall'Ufficio nei confronti di uno di loro. Orbene, l'esercizio delle competenze attribuite all'Ufficio presenta il rischio che venga violata l'immunità parlamentare. (v. punti 103, 107-110)
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